Causa C‑261/22

GN

contro

Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 15, paragrafo 2 – Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24, paragrafi 2 e 3 – Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore – Diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori – Madre di minori in tenera età con ella conviventi»

  1. Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale accelerato – Presupposti – Circostanze che giustificano un rapido trattamento – Assenza – Numero significativo di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalle questioni sollevate – Incertezza riguardo alle conseguenze della decisione che pone fine al procedimento principale in merito alla custodia dei figli del ricorrente

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 105, § 1)

    (v. punti 28-30)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore – Carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente – Rischio reale di violazione dei diritti fondamentali degli interessati a causa di siffatte condizioni – Presunzione di rispetto di detti diritti – Verifica da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Portata

    (Art. 4, § 3, primo comma, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 24, §§ 2 e 3; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, §§ 2 e 3)

    (v. punti 38-46, 52, 53, 55, 57 e disp.)

Sintesi

Nel giugno 2020 le autorità belghe hanno emesso un mandato d’arresto europeo (MAE) nei confronti di GN ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta per reati di tratta di esseri umani e di agevolazione dell’immigrazione clandestina, commessi nel 2016 e nel 2017.

GN è stata arrestata a Bologna (Italia) il 2 settembre 2021. Al momento del suo arresto, ella era incinta e accompagnata da suo figlio, di età inferiore a tre anni, con lei convivente. Alla luce della sua situazione, la Corte d’appello di Bologna (Italia) ha chiesto, invano, alle autorità belghe di fornirle informazioni vertenti, tra l’altro, sulle modalità di esecuzione, in Belgio, delle pene inflitte alle madri che vivono con i loro figli minori, nonché sulle misure previste nei confronti di tali figli.

Con sentenza del 15 ottobre 2021, tale giudice ha rifiutato la consegna di GN con la motivazione che, in mancanza di una risposta soddisfacente a tale richiesta di informazioni, non vi era nessuna certezza che il diritto belga prevedesse un regime di detenzione che tuteli i diritti delle madri e dei loro figli in tenera età in misura paragonabile a quello vigente in Italia.

Investita di un’impugnazione avverso tale decisione di diniego, la Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio, afferma che né le disposizioni della legge italiana in vigore ( 1 ) né la decisione quadro 2002/584 ( 2 ) prevedono, come motivo di rifiuto di esecuzione di un MAE, l’ipotesi in cui la persona ricercata sia madre di minori in tenera età con lei conviventi. Essa si chiede tuttavia se possa rifiutarsi di eseguire un MAE per il fatto che la consegna della madre di minori in tenera età allo Stato membro emittente rischi di ledere il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché l’interesse superiore dei suoi figli, quali tutelati, rispettivamente, dagli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 3 ).

Nella sua sentenza la Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che la decisione quadro 2002/584 ( 4 ), letta alla luce della Carta ( 5 ), osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un MAE per il motivo che tale persona è madre di minori in tenera età con lei conviventi a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona e dell’interesse superiore di detti minori, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente, e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni.

Giudizio della Corte

Anzitutto la Corte constata che la decisione quadro 2002/584 non prevede la possibilità di rifiutare l’esecuzione di un MAE per il solo motivo che la persona ricercata è madre di minori in tenera età con lei conviventi. Infatti, alla luce del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, esiste una presunzione che le condizioni di detenzione di una madre di tali minori e la cura di questi ultimi nello Stato membro di emissione del MAE siano adeguate a una siffatta situazione.

Nondimeno, la decisione quadro 2002/584 ( 6 ) non può avere l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, nel caso di specie, in particolare, quelli sanciti nei suoi articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3. Pertanto, da un lato, l’obbligo di tenere in considerazione l’interesse superiore del minore si applica anche nel contesto di un MAE emesso nei confronti di una madre di minori in tenera età che, pur non avendo detti minori come destinatari, comporta conseguenze rilevanti per questi ultimi. D’altro lato, ogni minore ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse; quest’ultimo dev’essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie. La possibilità per un genitore e il figlio di essere insieme rappresenta, del resto, un elemento fondamentale della vita familiare.

Ne consegue che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, astenersi dal dare seguito al MAE se esiste un rischio reale che l’esecuzione di quest’ultimo comporti una violazione dei diritti fondamentali summenzionati. Tuttavia, una mancanza di certezza da parte di tale autorità quanto all’esistenza, nello Stato membro emittente, di condizioni analoghe a quelle esistenti nello Stato membro di esecuzione per quanto riguarda la detenzione di madri di minori in tenera età e la cura di questi ultimi non può consentire di considerare dimostrato tale rischio. Detta autorità è tenuta a verificare, nell’ambito di un esame in due fasi, da un lato, se sussistano carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda tali condizioni nello Stato membro emittente, o carenze riguardanti dette condizioni e che incidano più specificamente su un gruppo oggettivamente identificabile di persone e, dall’altro, se sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, a causa di siffatte condizioni e tenuto conto della loro situazione personale, le persone interessate da un MAE corrano un rischio reale di violazione dei loro diritti fondamentali.

Se ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione sulla consegna, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve chiedere all’autorità giudiziaria emittente di fornire informazioni complementari e quest’ultima è tenuta a fornirle. Infatti, per non paralizzare il funzionamento del MAE, tali autorità devono cooperare lealmente ( 7 ).

Di conseguenza, solo quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga che, alla luce delle informazioni di cui dispone, compresa l’eventuale assenza di garanzie fornite dall’autorità giudiziaria emittente, l’esecuzione del MAE possa creare un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali degli interessati, detta autorità deve astenersi dal dare seguito a tale MAE.


( 1 ) Legge del 22 aprile 2005, n. 69 - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GURI n. 98, del 29 aprile 2005), nella versione risultante dal decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n.10 (GURI n. 30, del 5 febbraio 2021), applicabile ai fatti di cui al procedimento principale.

( 2 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»)

( 3 ) L’articolo 7 della Carta riguarda il rispetto della vita privata e familiare, mentre l’articolo 24, paragrafo 2, prevede che «in tutti gli atti relativi ai minori (…) l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente». Il paragrafo 3 del medesimo articolo dispone che: «Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

( 4 ) Articolo 1, paragrafi 2 e 3, di detta decisione quadro.

( 5 ) Articolo 7 e articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta.

( 6 ) Articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro.

( 7 ) Il principio di leale cooperazione è previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE.