Causa C‑256/22 P

Pilatus Bank plc

contro

Banca centrale europea (BCE)

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 febbraio 2024

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Rappresentanza di una parte – Mandato conferito all’avvocato – Rappresentante nominato irregolarmente»

  1. Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Ricorso di una persona giuridica di diritto privato – Mandato rilasciato all’avvocato – Necessità di provare il regolare rilascio del mandato conferito all’avvocato – Obbligo per il giudice dell’Unione di verificare d’ufficio la regolarità del mandato di cui trattasi – Presupposto – Presenza di manifesta irregolarità o di elementi tali da mettere seriamente in dubbio la regolarità di detto mandato

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 51, § 3, e 53, comma 1)

    (v. punti 38‑47)

  2. Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Ricorso di una persona giuridica di diritto privato – Mandato rilasciato all’avvocato – Validità – Abilitazione degli organi della persona giuridica di diritto privato a proporre un ricorso – Ente creditizio a cui sia stata revocata l’autorizzazione dalla Banca centrale europea – Designazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una persona incaricata della gestione dell’ente, compresa la rappresentanza legale e giudiziaria – Mandato conferito dal consiglio di amministrazione dell’ente creditizio successivamente a tale designazione – Assenza – Irricevibilità del ricorso

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 51, § 3, e 53, comma 1)

    (v. punti 60, 61, 69‑72)

V. il testo della decisione.