SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

7 settembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Servizi postali nell’Unione europea – Direttiva 97/67/CE – Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3 – Articolo 22 – Imprese del settore postale – Contributo ai costi operativi dell’autorità di regolamentazione del settore postale – Obbligo – Onere finanziario a carico esclusivo degli operatori del mercato, senza distinzione in base alla tipologia di servizi forniti – Principi di proporzionalità e di non discriminazione»

Nella causa C‑226/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 22 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 31 marzo 2022, nei procedimenti

Nexive Commerce Srl,

Nexive Scarl,

Nexive Services Srl,

Nexive Network Srl,

Nexive SpA,

General Logistics Systems Enterprise Srl,

General Logistics Systems Italy SpA,

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Ministero dello Sviluppo economico,

e

BRT SpA,

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

e

AICAI – Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali,

DHL Express (Italy) Srl

TNT Global Express Srl,

United Parcel Service Italia Srl,

Fedex Express Italy Srl,

Federal Express Europe Inc. Filiale Italiana

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Ministero dello Sviluppo economico,

nei confronti di:

Nexive SpA,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la BRT SpA, da E. Fumagalli, A. Manzi, e L. Scambiato, avvocati;

per la A.I.C.A.I. – Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, la DHL Express (Italy) Srl, la TNT Global Express Srl, la Federal Express Europe Inc. Filiale Italiana, la United Parcel Service Italia Srl, da M. Giordano, avvocato;

per la General Logistics Systems Enterprise Srl e la General Logistics Systems Italy SpA, da M. Giordano, avvocato;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. De Bonis e da B.G. Fiduccia, avvocati dello Stato;

per il governo belga, da P. Cottin e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da V. Baroutas e K. Boskovits, in qualità di agenti;

per il governo lituano, da K. Dieninis e S. Grigonis, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, A. Pimenta, M.J. Ramos, in qualità di agenti, assistite da S. Gonçalves do Cabo, advogado;

per il governo norvegese, da I. Collett, V. Hauan e L. Tvedt, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da L. Malferrari e M. Mataija, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14, e rettifica in GU 2017, L 172, pag. 36), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU 2008, L 52, pag. 3, e rettifica in GU 2015, L 225, pag. 49) (in prosieguo: la «direttiva 97/67»), nonché dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Nexive Commerce Srl e altri operatori economici che forniscono servizi di corriere espresso (in prosieguo: la «Nexive Commerce e a.») e, dall’altro, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Italia) (in prosieguo: l’«AGCOM»), la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia) e il Ministero dello Sviluppo economico (Italia), in merito alle delibere nn. 182/17/CONS, 427/17/CONS e 528/18/CONS con le quali l’AGCOM ha stabilito, per gli anni dal 2017 al 2019, l’ammontare e le modalità di versamento del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore dei servizi postali ai fini del finanziamento dei suoi costi operativi (in prosieguo: le «delibere controverse»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 97/67

3

Ai sensi del considerando 39 della direttiva 97/67:

«considerando che, per il buon funzionamento del servizio universale e per non distorcere la concorrenza nel settore non riservato, è necessario separare le funzioni di regolamentazione da quelle di gestione; che nessun esercente postale deve essere al tempo stesso giudice e parte in causa; che rientra tra le competenze dello Stato membro definire lo statuto di una o più autorità nazionali di regolamentazione [(in prosieguo: le “ANR”)], le quali possono essere organismi pubblici o organismi indipendenti appositamente designati».

4

L’articolo 1 di tale direttiva dispone quanto segue:

«La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti:

(...)

la creazione di [ANR] indipendenti».

5

L’articolo 9 di detta direttiva così recita:

«1.   Per i servizi che esulano dall’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali.

2.   Per i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per garantire la fornitura del servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

essere subordinata agli obblighi del servizio universale,

se necessario e giustificato, prevedere l’imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione,

se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 7, qualora la fornitura del servizio universale comporti un costo netto e rappresenti un onere indebito per il fornitore o i fornitori del servizio universale designati conformemente all’articolo 4,

se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle [ANR] di cui all’articolo 22,

se opportuno, essere subordinata ad un obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale.

Gli obblighi e i requisiti di cui al primo trattino e all’articolo 3 possono essere imposti unicamente ai fornitori del servizio universale designati.

(...)

3.   Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri devono assicurare che i motivi del rifiuto o revoca totale o parziale di un’autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso».

6

L’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1.   Ciascuno Stato membro designa una o più [ANR] per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

(...)

2.   Le [ANR] hanno in particolare il compito di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del servizio universale. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale.

(...)».

Direttiva 2008/6

7

Il considerando 47 della direttiva 2008/6 recita nel modo seguente:

«Le [ANR] dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale, in particolare negli Stati membri in cui la transizione alla concorrenza non è ancora completata. In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’indipendenza delle [ANR], assicurando così l’imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell’indipendenza lascia impregiudicata l’autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito all’articolo 295 del Trattato. Le [ANR] dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati».

Direttiva autorizzazioni

8

La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21), abrogata, a decorrere dal 21 dicembre 2020, dall’articolo 125 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU 2018, L 321, pag. 36, e rettifiche in GU 2019, L 334, pag. 164 e in GU 2020, L 419, pag. 36; in prosieguo: il «codice europeo delle comunicazioni elettroniche»), all’articolo 12, paragrafo 1, rubricato «Diritti amministrativi», così disponeva:

«I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:

a)

coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;

b)

sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori».

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

9

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, rubricato «Diritti amministrativi»:

«I diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:

a)

coprono, complessivamente, i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione; e

b)

sono imposti alle singole imprese in modo obiettivo, trasparente e proporzionato, che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri associati.

Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i diritti amministrativi alle imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata».

Diritto italiano

10

La direttiva 97/67 è stata recepita nel diritto italiano con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 – Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio (GURI n. 182, del 5 agosto 1999), il cui articolo 2, primo comma, prevedeva che l’ANR del settore postale fosse il Ministero delle comunicazioni.

11

Tale disposizione è stata modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 – Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità (GURI n. 98, del 29 aprile 2011).

12

Dall’articolo 2, primo comma, di tale decreto legislativo risulta che l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è stata designata ANR per tale settore, ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 97/67. Secondo l’articolo 2, dodicesimo comma, di detto decreto, le relative funzioni, già svolte dal ministero competente, «con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali» sono state trasferite a tale agenzia. Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento di detta agenzia, era previsto che fossero finanziati in parte da un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e in parte da un contributo versato da tutti gli operatori del settore.

13

Le competenze dell’agenzia menzionata al punto precedente sono state trasferite all’AGCOM dall’articolo 21, tredicesimo e quattordicesimo comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (GURI n. 284, del 6 dicembre 2011), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

14

Ai sensi dell’articolo 1, sessantacinquesimo e sessantaseiesimo comma, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (GURI n. 302, del 29 dicembre 2005; in prosieguo: la «legge n. 266/2005»):

«65.   A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento (…) dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (…) sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con (…) deliberazione da [detta] Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente [alla stessa]; (…)

66.   In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni (…) è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’[AGCOM] ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera».

15

L’articolo 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (GURI n. 95, del 24 aprile 2017; in prosieguo: il «decreto-legge n. 50/2017»), così recita:

«A decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’[AGCOM] in relazione ai compiti di [ANR] del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge [n. 266/2005], facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

Con le delibere controverse, l’AGCOM ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione nonché le modalità di calcolo della contribuzione di cui all’articolo 1, sessantacinquesimo e sessantaseiesimo comma, della legge n. 266/2005, rispettivamente per gli anni dal 2017 al 2019.

17

Da tali delibere emerge che sono tenuti a tale contribuzione, ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 97/67, «il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale». Inoltre, dette delibere individuano la base imponibile per il calcolo del contributo nei ricavi generati dalle imprese tenute alla contribuzione. Infine, l’aliquota applicabile ammontava all’1,4 per mille per gli anni 2017 e 2018, e all’1,35 per mille per l’anno 2019. Secondo il giudice del rinvio, l’applicazione di tale aliquota avrebbe consentito di coprire tutte le spese annue che l’AGCOM prevedeva di sostenere ai fini della regolamentazione di detto mercato in ciascuno di tali anni.

18

La Nexive Commerce e a., che sono principalmente società fornitrici di servizi di corriere espresso nel mercato italiano, hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) per chiedere l’annullamento delle delibere controverse.

19

Poiché tali ricorsi sono stati respinti in primo grado, la Nexive Commerce e a. hanno interposto appello avverso le sentenze di cui trattasi dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno dei loro appelli, esse deducono, in primo luogo, che dall’articolo 9, paragrafo 2, e dall’articolo 22 della direttiva 97/67 risulta che i costi operativi di tale autorità derivanti dalle sue attività relative al settore postale devono essere cofinanziati dagli operatori di mercato e dal bilancio dello Stato, in secondo luogo, che l’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva consente di porre a carico di tali operatori solo i «costi operativi», vale a dire solo i costi diretti e strettamente connessi allo svolgimento delle funzioni di regolamentazione di tale settore rientranti nel servizio universale e, in terzo luogo, che le delibere controverse non sono conformi all’articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva, in quanto non si basano su una valutazione concreta e non tengono conto della situazione reddituale degli operatori tenuti alla contribuzione, né della situazione del mercato né, infine, del fatto che le attività di talune imprese non richiedono alcun intervento regolatorio.

20

Dal canto suo, dinanzi al giudice del rinvio, l’AGCOM sostiene, in primo luogo, che le disposizioni applicabili nel caso di specie non imponevano in alcun modo un cofinanziamento e che la parte dei costi operativi di tale autorità coperta dallo Stato avrebbe potuto, per ciascun anno considerato, essere pari a zero. Per contro, il sistema sarebbe fondato sulla necessità di garantire l’indipendenza e l’autonomia necessarie delle ANR nei confronti del governo. Quanto al requisito dell’indipendenza funzionale di tali ANR nei confronti degli operatori regolati, previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/67, esso riguarderebbe non già il finanziamento di dette autorità, bensì l’esercizio delle loro funzioni. In secondo luogo, la Corte si sarebbe pronunciata, per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, nel senso che la possibilità, per uno Stato membro, di subordinare la concessione delle autorizzazioni da esso rilasciate all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi dell’ANR competente riguarda le autorizzazioni a fornire sia servizi postali rientranti nel servizio universale sia servizi di corriere espresso. Infine, in terzo luogo, i costi sostenuti dalle ANR per i servizi «trasversali» dovrebbero essere ascritti alla nozione di «costi operativi» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva.

21

Ciò premesso, il Consiglio di Stato (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, nonché l’articolo 22 della direttiva [97/67] devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella rilevante nell’ordinamento italiano (espressa dagli articoli 1, commi 65 e 66, della legge [n. 266/2005], e 65 decreto legge [n. 50/2017]), che consente di porre esclusivamente a carico dei fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, l’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi dell’[ANR] per il settore postale, in tale modo ammettendo la possibilità di escludere qualsiasi forma di cofinanziamento pubblico a carico del bilancio statale.

2)

Se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e l’articolo 22 della direttiva [97/67] devono essere interpretati nel senso di consentire di annoverare tra i costi operativi finanziabili dai fornitori di servizi postali anche i costi da sostenere per attività di regolamentazione riguardanti servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale, nonché i costi per strutture amministrative e di indirizzo politico (c.d. strutture “trasversali”) la cui attività, pur non essendo direttamente destinata alla regolamentazione dei mercati dei servizi postali, risulta comunque funzionale allo svolgimento di tutte le competenze istituzionali dell’[AGCOM], con conseguente possibilità di una [loro] attribuzione in via indiretta e parziale (pro quota) al settore dei servizi postali.

3)

Se il principio di proporzionalità, il principio di non discriminazione, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e terzo comma, nonché l’articolo 22 della direttiva [97/67] ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana (espressa dagli articoli 1, commi 65 e 66, della legge [n. 266/2005] e 65 decreto legge [n. 50/2017]), che impone di porre a carico dei fornitori del settore postale l’obbligo di contribuire al finanziamento dell’[ANR] per il settore postale, senza possibilità di distinguere la posizione dei fornitori dei servizi di corriere espresso dalla posizione dei fornitori del servizio universale e, dunque, senza possibilità di valorizzare la diversa intensità dell’attività di regolamentazione svolta dall’ANR in relazione alle differenti tipologie di servizi postali».

Sulle questioni pregiudiziali

22

L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 consente agli Stati membri di subordinare, «se opportuno», la concessione di autorizzazioni agli operatori del settore postale «all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi» delle ANR del settore. Tutte le presenti questioni riguardano, in sostanza, la portata di tale obbligo di contribuire al finanziamento dei «costi operativi» delle ANR di tale settore. Orbene, quest’ultima nozione è oggetto della seconda questione pregiudiziale, che occorre pertanto esaminare per prima.

Sulla seconda questione

23

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, in combinato disposto con l’articolo 22 della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «costi operativi» di cui alla prima di tali disposizioni comprende, da un lato, i costi sostenuti dalle ANR del settore postale per le loro attività di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale e, dall’altro, i costi generati dalle attività di tali ANR che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di queste ultime, sono funzionali all’esercizio di tutte le competenze istituzionali di tali autorità, vale a dire i costi sostenuti da dette ANR in conseguenza delle loro attività di natura amministrativa e istituzionale, preparatorie o necessarie per lo svolgimento dei loro compiti di regolamentazione (in prosieguo: i «costi trasversali»).

24

A tale proposito, occorre rilevare che, conformemente al tenore letterale dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, l’obbligo che gli Stati membri possono stabilire in forza di tale disposizione riguarda il finanziamento dei costi operativi dell’ANR di cui all’articolo 22 di tale direttiva, vale a dire quella che ciascuno Stato membro deve designare per il settore postale, in particolare al fine di garantire l’osservanza di detta direttiva.

25

Ciò posto, tale direttiva non definisce la nozione di «costi operativi». In particolare, il suo articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, è, al riguardo, redatto in termini particolarmente generici. Si deve peraltro rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, che il ricorso alle diverse versioni linguistiche di tale direttiva non fornisce elementi che possono chiarire meglio l’interpretazione di detta nozione.

26

Orbene, secondo la giurisprudenza, qualora la formulazione di una disposizione di una direttiva non consenta, di per sé, di rispondere ad una questione sollevata dal giudice del rinvio, è necessario, ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, tener conto del suo contesto nonché dell’economia generale e della finalità di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin, C‑233/18, EU:C:2019:956, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

27

Per quanto riguarda, più specificamente, la prima parte della seconda questione, la Corte ha già avuto occasione di precisare che le attività spettanti alle ANR del settore postale riguardano tale settore nel suo complesso e non solo le forniture di servizi che rientrano nel servizio universale. Pertanto, poiché le attività delle ANR, che hanno il compito, come risulta dall’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 97/67, di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti da tale direttiva e delle norme in materia di concorrenza nel settore postale, riguardano l’intero settore in parola e poiché il ruolo e i compiti di tali autorità sono stati pensati dal legislatore dell’Unione europea come diretti a favore di tutti gli operatori del settore postale, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 deve essere interpretato nel senso che tutti i fornitori di servizi postali, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, possono, come contropartita, essere assoggettati all’obbligo di contribuire al finanziamento di tali autorità [sentenza del 16 novembre 2016, DHL Express (Austria), C‑2/15, EU:C:2016:880, punti 29, 3132).

28

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, costituiscono «fornitori di servizi postali», ai sensi di tale direttiva, le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali (sentenza del 31 maggio 2018, Confetra e a., C‑259/16 e C‑260/16, EU:C:2018:370, punto 41). Sebbene i servizi di corriere espresso si differenzino dal servizio postale universale per il loro valore aggiunto fornito ai clienti, per il quale questi ultimi accettano di pagare di più, in assenza di indicazione contraria e alla luce dell’obbligo di cui trattasi, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di detta direttiva non può essere interpretato nel senso di escludere gli operatori di tali servizi dal suo ambito di applicazione personale (v. sentenza del 15 giugno 2017, Ilves Jakelu, C‑368/15, EU:C:2017:462, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

29

Pertanto, alla luce di tale concezione complessiva dei compiti assegnati alle ANR del settore postale e dei vantaggi che possono trarne tutti gli operatori di tale settore, occorre stabilire che la nozione di «costi operativi» deve essere interpretata nel senso che essa comprende, tra i costi che possono essere finanziati dai fornitori di servizi postali, i costi sostenuti dalle ANR responsabili del settore per i loro compiti di regolamentazione dei servizi rientranti nell’ambito del servizio universale e quelli relativi ai servizi esulanti da tale ambito.

30

Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione, occorre constatare, da un lato, che, alla luce di quanto accertato al punto 25 della presente sentenza, né dal contesto né dall’economia generale della direttiva 97/67 emerge alcun elemento che possa restringere la portata della nozione di «costi operativi» di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di tale direttiva, nel senso che detta nozione non comprenda i costi trasversali.

31

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale nei paragrafi da 34 a 41 delle sue conclusioni, l’interpretazione di tale nozione non può, peraltro, ispirarsi a quella della nozione di «costi amministrativi» di cui al contesto normativo che disciplina le comunicazioni elettroniche, menzionato nell’ordinanza di rinvio.

32

A tale riguardo, l’articolo 16 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche stabilisce i costi connessi alla regolamentazione del mercato delle comunicazioni elettroniche che possono essere coperti dai diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. Più specificamente, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), di tale articolo, i diritti ivi contemplati coprono, complessivamente, i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici che possono essere imposti a tali imprese e che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione.

33

In riferimento all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni, la cui portata era sostanzialmente identica a quella dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del codice europeo delle comunicazioni elettroniche che le è succeduto, la Corte ha dichiarato che esso non ostava a una disciplina nazionale ai sensi della quale le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni erano tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’ANR responsabile del settore e non finanziati dallo Stato, a condizione che siffatto diritto fosse esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate in detta disposizione, e che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superasse i costi complessivi relativi a tali attività (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e a., da C‑228/12 a C‑232/12 e da C‑254/12 a C‑258/12, EU:C:2013:495, punto 43, nonché ordinanza del 17 ottobre 2013, Sky Italia, C‑376/12, EU:C:2013:701, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

34

Orbene, da un lato, si deve constatare che, a differenza delle disposizioni di cui ai due punti precedenti, le quali elencano con precisione i costi che possono essere coperti dai diritti imposti alle imprese operanti nei settori in questione, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 è redatto in termini generici senza operare alcuna distinzione in base all’origine o alla natura dei costi sostenuti per il funzionamento delle ANR.

35

Dall’altro lato, tale interpretazione letterale è conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/6, da cui deriva l’attuale formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, di garantire che le ANR siano dotate «di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati».

36

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, in combinato disposto con l’articolo 22 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «costi operativi» di cui alla prima di tali disposizioni comprende, da un lato, i costi sostenuti dalle ANR del settore postale per le loro attività di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale e, dall’altro, i costi generati dalle attività di tali ANR che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di queste ultime, sono funzionali all’esercizio delle loro competenze di regolamentazione del settore postale.

Sulla prima questione

37

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, della direttiva 97/67, in combinato disposto con l’articolo 22 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema di finanziamento delle ANR responsabili del settore postale basato unicamente sui contributi imposti agli operatori di tale settore ai sensi di detto articolo 9, ad esclusione di qualsiasi finanziamento pubblico.

38

A tal riguardo, in primo luogo, dal mero utilizzo del verbo «contribuire» contenuto nell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 non si può dedurre che tale disposizione preveda soltanto la possibilità di imporre agli operatori del settore postale una semplice partecipazione al finanziamento dei costi operativi delle ANR di tale settore. Infatti, se è vero che il verbo «contribuire» può essere inteso come riferito alla partecipazione a un’attività in comune, quest’ultimo non implica, tuttavia, l’intervento di finanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato. Al contrario, tenuto conto della formulazione molto generica della stessa disposizione, se ne deve dedurre che agli Stati membri viene riconosciuto un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la determinazione delle fonti del sistema di finanziamento delle ANR responsabili del settore postale.

39

Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, l’articolo 9 della direttiva 97/67 lascia agli Stati membri la scelta tra un sistema di finanziamento basato esclusivamente sui diritti imposti agli operatori postali, un sistema di finanziamento a carico dei bilanci nazionali o, infine, un sistema misto di cofinanziamento delle ANR del settore postale, sia attraverso i contributi degli operatori di tale settore sia tramite il bilancio dello Stato membro interessato. Il paragrafo 3 di detto articolo si limita, a tal riguardo, a precisare che gli obblighi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, che essi vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi.

40

In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce la disposizione contemplata al punto precedente, si deve rilevare che l’articolo 1 della direttiva 97/67, pur precisando che quest’ultima fissa le regole comuni concernenti, in particolare, la creazione di ANR del settore in questione, non fornisce alcuna precisazione ulteriore in merito alle norme che disciplinano le modalità di finanziamento delle stesse.

41

Nessun’altra disposizione di tale direttiva consente di mettere in discussione la conclusione raggiunta al punto 39 della presente sentenza né, più specificamente, la compatibilità con la direttiva 97/67 di un sistema di finanziamento delle ANR responsabili del settore postale alimentato esclusivamente mediante i contributi degli operatori di tale settore.

42

È pur vero che l’articolo 22 di detta direttiva affida agli Stati membri la designazione di ANR funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Tuttavia, occorre constatare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, che, nei limiti in cui un’ANR disponga effettivamente delle risorse finanziarie che le consentono di adempiere i propri compiti e di sottrarsi all’influenza indebita sia degli operatori del mercato sia delle autorità pubbliche, le modalità e le fonti del suo finanziamento non sono, in quanto tali, determinanti.

43

Infine, in terzo luogo, la finalità dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, come menzionata al punto 35 della presente sentenza, non osta a che tale articolo sia interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di optare per un sistema di finanziamento delle ANR del settore postale alimentato esclusivamente mediante contributi degli operatori di tale settore, a condizione che sia garantito che tali ANR dispongano delle risorse indispensabili al loro buon funzionamento e, quindi, dei mezzi giuridici che consentano loro di esigere il versamento di contribuzioni da parte di tali operatori.

44

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, della direttiva 97/67, in combinato disposto con l’articolo 22 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro opti per un meccanismo di finanziamento dell’ANR responsabile del settore postale alimentato esclusivamente mediante contributi imposti agli operatori di tale settore ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di tale direttiva, ad esclusione di qualsiasi finanziamento da parte del bilancio dello Stato, purché tale sistema garantisca che l’ANR interessata disponga effettivamente delle risorse indispensabili per assicurare il suo buon funzionamento e l’adempimento, in piena indipendenza, dei suoi compiti di regolamentazione del settore postale o dei mezzi giuridici che le consentano di acquisire tali risorse.

Sulla terza questione

45

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare i principi di proporzionalità e di non discriminazione, nonché l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un obbligo di contribuzione finanziaria sia imposto a tutti gli operatori del settore postale, compresi i fornitori di servizi di corriere espresso, e in modo uniforme, senza tener conto dell’asserito diverso grado di intensità dell’attività di regolamentazione dell’ANR alla quale sono soggetti, a seconda che le prestazioni da essi fornite rientrino o meno nell’ambito del servizio universale.

46

A tal proposito, si deve rilevare che la direttiva 97/67 non prevede una modalità specifica di calcolo dell’importo della contribuzione in questione. Tuttavia, come ricordato al punto 39 della presente sentenza, un siffatto obbligo di contribuzione, imposto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di tale direttiva, deve, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, oltre che essere trasparente, accessibile, preciso, univoco, reso pubblico anticipatamente e basato su criteri oggettivi, rispettare i principi di non discriminazione e di proporzionalità.

47

Per quanto riguarda, in primo luogo, la proporzionalità di un obbligo di contribuzione imposto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di detta direttiva, in modo uniforme a tutti gli operatori del settore postale, si deve ricordare che spetta al giudice del rinvio verificare, nell’ambito di una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti in fatto e in diritto, se un obbligo del genere sia idoneo a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non ecceda quanto è necessario per raggiungerli. Compete tuttavia alla Corte fornirgli, a tal fine, tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che gli consentiranno di pronunciarsi (sentenza del 31 maggio 2018, Confetra e a., C‑259/16 e C‑260/16, EU:C:2018:370, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

48

Per quanto concerne, da un lato, l’adeguatezza di un siffatto obbligo al fine di garantire la realizzazione dell’obiettivo da esso perseguito, è d’uopo ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (sentenza del 31 maggio 2018, Confetra e a., C‑259/16 e C‑260/16, EU:C:2018:370, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

49

Ciò premesso, nella presente causa è pacifico che la misura di cui trattasi, consistente nell’imporre in modo uniforme, a tutti gli operatori del settore postale, un medesimo obbligo di finanziamento e, in particolare, una medesima aliquota di contribuzione, senza tener conto del grado di intensità dell’attività di regolamentazione dell’ANR rispetto alle prestazioni di servizi effettuate da ciascun operatore, è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito o che la normativa nazionale persegue un siffatto obiettivo in modo coerente. Del resto, poiché l’obiettivo di tale misura nazionale è, in sostanza, quello di garantire all’ANR interessata il finanziamento più ampio possibile, che possa consentirle di adempiere i suoi compiti in piena indipendenza, detta misura deve, in linea di principio, essere considerata idonea a garantire la realizzazione di un siffatto obiettivo.

50

Dall’altro lato, non si può ritenere che questa stessa misura ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito per il solo fatto che, ai fini del calcolo della contribuzione controversa, non si tiene conto del grado di intensità, eventualmente più elevato, dell’attività di tale ANR nel settore delle prestazioni rientranti nell’ambito del servizio universale.

51

Infatti, è pur vero che, come indicato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, la regolamentazione del servizio universale implica l’adozione di misure specifiche e, in taluni contesti, un monitoraggio assiduo da parte dell’ANR interessata. Resta nondimeno il fatto che tale attività non si distingue dalle altre attività di una siffatta ANR riguardanti la regolamentazione del mercato in questione nel suo insieme e deve, pertanto, essere presa in considerazione nel contesto complessivo della liberalizzazione del settore postale. A tal proposito, tenuto conto dello sviluppo di tale settore, non si può escludere che i vari operatori si trovino a svolgere attività sempre più simili e che, come sottolinea il governo portoghese nelle sue osservazioni scritte, sussista una fungibilità dei servizi postali.

52

Pertanto, alla luce del margine di discrezionalità menzionato al punto 38 della presente sentenza, il principio di proporzionalità nonché l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, della direttiva 97/67 non possono essere interpretati nel senso che debba esistere una correlazione precisa tra l’importo del contributo imposto a un operatore e i costi effettivamente sostenuti dall’ANR interessata per la sua attività di regolamentazione nei confronti di tale operatore.

53

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il divieto di discriminazione, è giurisprudenza consolidata che il principio della parità di trattamento impone che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale differenziazione non sia obiettivamente giustificata (sentenza del 7 marzo 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, punto 41, e giurisprudenza ivi citata).

54

Orbene, se è vero che, come sottolineato al punto 28 della presente sentenza, i servizi di corriere espresso si differenziano dal servizio postale universale per il loro valore aggiunto fornito ai clienti, da ciò non si può dedurre che i fornitori di siffatti servizi si trovino, dal punto di vista del loro eventuale obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi delle ANR responsabili del settore postale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, in una situazione che giustifica un trattamento diverso da quello riservato agli altri operatori di tale settore.

55

Ciò vale, più in generale, alla luce delle considerazioni esposte al punto 51 della presente sentenza, per gli operatori che non forniscono servizi rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale, la cui situazione non giustifica, di per sé, un trattamento diverso da quello riservato agli operatori che forniscono siffatti servizi. Infatti, alla luce dei vantaggi che tutti gli operatori del settore postale traggono dall’attività complessiva di una siffatta ANR, si deve rilevare che questi ultimi si trovano, in linea di principio, in situazioni comparabili, indipendentemente dalla natura dei servizi forniti da ciascun operatore.

56

In ogni caso, occorre sottolineare che la paragonabilità di due situazioni deve essere valutata alla luce, in particolare, dello scopo della misura che stabilisce una distinzione tra le stesse o che, al contrario, applica loro un identico trattamento (v., per analogia, sentenza del 1o marzo 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e a., C‑236/09, EU:C:2011:100, punto 29).

57

Orbene, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla misura di cui trattasi nel procedimento principale, come individuato al punto 49 della presente sentenza, si deve ritenere che gli operatori che non forniscono servizi rientranti nell’ambito del servizio universale e quelli che forniscono siffatti servizi si trovino in una situazione paragonabile.

58

Pertanto, fatta salva la valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti di diritto e di fatto, che spetterà al giudice del rinvio effettuare, una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata in contrasto con il principio di non discriminazione.

59

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che il diritto dell’Unione, e in particolare i principi di proporzionalità e di non discriminazione nonché l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale la quale, al fine di garantire all’ANR responsabile del settore postale un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti relativi alla regolamentazione di tale settore, impone, in modo uniforme, all’insieme degli operatori di detto settore un obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi di tale ANR senza tener conto dell’intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso, purché l’obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purché esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, in combinato disposto con l’articolo 22 della direttiva 97/67, come modificata,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che uno Stato membro opti per un meccanismo di finanziamento dell’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale alimentato esclusivamente mediante contributi imposti agli operatori di tale settore ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di tale direttiva, come modificata, ad esclusione di qualsiasi finanziamento da parte del bilancio dello Stato, purché tale sistema garantisca che l’autorità nazionale di regolamentazione interessata disponga effettivamente delle risorse indispensabili per assicurare il suo buon funzionamento e l’adempimento, in piena indipendenza, dei suoi compiti di regolamentazione del settore postale o dei mezzi giuridici che le consentano di acquisire tali risorse.

 

2)

L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, in combinato disposto con l’articolo 22 della direttiva 97/67, come modificata,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «costi operativi» di cui alla prima di tali disposizioni comprende, da un lato, i costi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione del settore postale per le loro attività di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale e, dall’altro, i costi generati dalle attività di tali autorità che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di queste ultime, sono funzionali all’esercizio delle loro competenze di regolamentazione del settore postale.

 

3)

Il diritto dell’Unione, e in particolare i principi di proporzionalità e di non discriminazione nonché l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale la quale, al fine di garantire all’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti relativi alla regolamentazione di tale settore, impone, in modo uniforme, all’insieme degli operatori di detto settore un obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi di tale autorità senza tener conto dell’intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso, purché l’obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purché esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi.

 

Regan

Gratsias

Ilešič

Jarukaitis

Csehi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 settembre 2023.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente di sezione

E. Regan


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.