Causa C‑225/22
«R» S.A.
contro AW «T» sp. z o.o.,
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2025
«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Normativa e giurisprudenza nazionali che vietano agli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimazione degli organi giurisdizionali e degli organi costituzionali o di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici appartenenti a tali organi – Verifica, da parte di un organo giurisdizionale di grado inferiore, del rispetto, da parte di un organo giurisdizionale di grado superiore, dei requisiti relativi alla garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Primato del diritto dell’Unione – Possibilità di considerare inesistente una decisione giurisdizionale»
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Normativa nazionale e giurisprudenza costituzionale che impongono a un giudice nazionale di conformarsi a una decisione emessa da un collegio giudicante di un organo giurisdizionale di grado superiore – Collegio giudicante composto da giudici che non soddisfano i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge – Normativa nazionale che impedisce a tale giudice nazionale di verificare la regolarità della composizione di detto collegio giudicante – Inammissibilità
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 44, 47, 53, 55‑58,62, 63, dispositivo 1)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Obblighi dei giudici nazionali – Decisione di un organo giurisdizionale di ultima istanza che non soddisfa i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge – Rinvio per riesame della causa dinanzi a un organo giurisdizionale di grado inferiore – Obbligo di considerare tale decisione inesistente – Presupposto
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 66‑70, dispositivo 2)
Sintesi
Adita con rinvio pregiudiziale dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia, Polonia), la Corte si pronuncia sugli effetti di una decisione emessa da un organo giurisdizionale non avente la qualità di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Nell’ottobre 2021, chiamata a statuire su un ricorso straordinario, l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) ha annullato una sentenza del 2006, che aveva acquisito autorità di cosa giudicata, ed ha rinviato per riesame la causa in questione dinanzi al giudice del rinvio.
In tale contesto, quest’ultimo ritiene che, a causa delle irregolarità che avrebbero viziato la procedura di nomina dei giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, detto collegio giudicante non sarebbe un giudice costituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione. Di conseguenza, non occorrerebbe esaminare gli effetti delle decisioni di un siffatto organo.
Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che decisioni del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) e disposizioni nazionali ( 1 ) gli vietano di valutare la regolarità della nomina di giudici e dunque di verificare se la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche possa essere qualificata un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. Interrogandosi sulla conformità di tale giurisprudenza costituzionale e di tale normativa nazionale con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il giudice del rinvio chiede alla Corte se esso possa disapplicarle e considerare la decisione dell’ottobre 2021 inesistente.
Giudizio della Corte
In primo luogo, sul divieto di esaminare la regolarità della nomina dei giudici di un collegio giudicante della Corte suprema, la Corte statuisce che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, nonché il principio del primato del diritto dell’Unione ostano alla normativa di uno Stato membro e alla giurisprudenza costituzionale che impongono a un giudice nazionale di conformarsi a una decisione emessa da un organo giurisdizionale di grado superiore, qualora, sulla base di una decisione della Corte, tale giudice nazionale accerti che uno o più giudici facenti parte del collegio giudicante non soddisfano i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, e gli impediscono di verificare la regolarità della composizione di detto collegio giudicante.
Nel caso di specie, la Corte rileva che la decisione del 2021, che disponeva il riesame, era stata emessa da un organo di ultima istanza la cui qualità di organo giurisdizionale è stata esclusa dalla Corte nella sentenza Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) ( 2 ) dal momento che tale organo non soddisfaceva le condizioni di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. In conformità al principio del primato del diritto dell’Unione nonché agli effetti che si riconnettono a una siffatta decisione della Corte, tale circostanza non può essere ignorata da un organo giurisdizionale. Pertanto, spetterà al giudice del rinvio, in ultima analisi, verificare se i giudici che hanno fatto parte del collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che ha pronunciato la sentenza del 2021 siano stati nominati nelle stesse condizioni che hanno caratterizzato la nomina dei tre giudici dell’organo remittente nella causa che ha dato luogo alla sentenza Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice).
A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta tuttavia che i cinque giudici che, con due giurati, componevano il collegio giudicante di tale sezione nel procedimento principale sono stati nominati lo stesso giorno e nelle stesse condizioni di quelli che componevano l’organo remittente nella causa che ha dato luogo a detta sentenza. Ebbene, la presenza, in seno all’organo di cui si tratta, di un solo giudice nominato nelle stesse circostanze di cui si trattava in detta causa è sufficiente a privare tale organo della sua qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
Peraltro, quanto alle disposizioni nazionali e alle decisioni della Corte costituzionale che impediscono al giudice del rinvio di verificare se un altro organo rispetti i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, la Corte ha già statuito che tali disposizioni sono incompatibili con il diritto dell’Unione ( 3 ). La medesima conclusione deve essere tratta riguardo alle decisioni della Corte costituzionale, le quali hanno una portata analoga a quella di tali disposizioni.
In secondo luogo, sugli effetti di una decisione emessa da un organo che disattende i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, la Corte ritiene che, in una situazione in cui, sulla base di una decisione della Corte, sia accertato che un organo giurisdizionale di ultima istanza non soddisfa tali requisiti, una decisione emessa da un siffatto organo, con la quale la causa di cui si tratta è rinviata per riesame dinanzi a un organo giurisdizionale di grado inferiore, debba essere considerata inesistente, qualora tale conseguenza sia indispensabile, alla luce della situazione procedurale in causa, per garantire il primato del diritto dell’Unione.
A tale riguardo, nessuna considerazione fondata sul principio della certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata può essere utilmente invocata al fine di impedire ad un organo giurisdizionale di considerare inesistente una siffatta decisione. Ebbene, dal fascicolo risulta che una tale conseguenza è indispensabile nel procedimento principale, dato che, anche se la sentenza dell’ottobre 2021 è definitiva, tale procedimento è stato rinviato dinanzi al giudice del rinvio. Pertanto, in tali circostanze, il giudice del rinvio deve considerare tale sentenza inesistente.
( 1 ) In virtù dell’articolo 42a, paragrafo 2, dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi) del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190), «[u]n organo giurisdizionale ordinario o un altro organo del potere pubblico non può accertare o valutare la legittimità della nomina di un giudice (...)». In più, l’articolo 107, paragrafo 1, di tale legge qualifica come illecito disciplinare il fatto che un giudice metta in discussione, in particolare, la validità della nomina di un altro giudice o il mandato di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia.
( 2 ) Sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015).
( 3 ) Sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442).