Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 settembre 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Normativa e giurisprudenza nazionali che vietano agli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimazione degli organi giurisdizionali e degli organi costituzionali o di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici appartenenti a tali organi – Verifica, da parte di un organo giurisdizionale di grado inferiore, del rispetto, da parte di un organo giurisdizionale di grado superiore, dei requisiti relativi alla garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Primato del diritto dell’Unione – Possibilità di considerare inesistente una decisione giurisdizionale »
Nella causa C‑225/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia, Polonia), con decisione del 21 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 31 marzo 2022, nel procedimento
«R» S.A.
contro
AW «T» sp. z o.o.,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, A. Arabadjiev, M. Condinanzi e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per la «R» S.A., da T. Michalik, radca prawny, e M. Sobczak, adwokat;
– per la AW «T» sp. z o.o., da M. du Vall, adwokat, e E. Nowińska, radca prawny;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Rzotkiewicz, M. Taborowski e S. Żyrek, in qualità di agenti;
– per il governo danese, da J.F. Kronborg e V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da K. Herrmann e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché del principio del primato del diritto dell’Unione.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «R» S.A. e la AW «T» sp. z o.o. relativamente all’annullamento, da parte del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), su ricorso straordinario presentato dal Prokurator Generalny (procuratore generale, Polonia), della sentenza del Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia, Polonia) che aveva definitivamente statuito su tale controversia e del rinvio della causa dinanzi a quest’ultimo giudice.
Contesto normativo
Costituzione della Repubblica di Polonia
3 L’articolo 179 della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia) dispone che:
«I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa [(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia)], a tempo indeterminato».
Legge sugli organi giurisdizionali ordinari
4 L’articolo 42a dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190), entrata in vigore il 14 febbraio 2020 (in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali ordinari»), stabilisce che:
«1. Nell’ambito delle attività delle autorità giurisdizionali e degli organi di tali autorità, non è consentito mettere in discussione la legittimazione delle [autorità giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.
2. Un organo giurisdizionale ordinario o un altro organo del potere pubblico non può accertare o valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare funzioni giurisdizionali derivante da tale nomina».
5 L’articolo 107, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari è formulato come segue:
«I giudici rispondono, a livello disciplinare, delle inadempienze professionali (illeciti disciplinari), compresi i casi di:
1) violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge;
2) atti o omissioni idonei a ostacolare o compromettere seriamente il funzionamento di un’autorità giurisdizionale;
3) atti che mettono in discussione l’esistenza del rapporto di lavoro di un giudice, l’efficacia della nomina di un giudice o la legittimazione di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia;
(...)».
Legge sulla Corte suprema
6 L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), ha, in particolare, istituito all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia; in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche»).
7 Ai sensi dell’articolo 26 della legge sulla Corte suprema, come modificato dalla legge del 20 dicembre 2019 recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi, menzionata al punto 4 della presente sentenza:
«1. Rientrano nella competenza della [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] i ricorsi straordinari, le controversie in materia elettorale e le impugnazioni della validità di un referendum nazionale o di un referendum costituzionale, l’accertamento della validità delle elezioni e dei referendum, le altre cause di diritto pubblico, ivi compreso il contenzioso riguardante la tutela della concorrenza, la regolamentazione dell’energia, delle telecomunicazioni e del trasporto ferroviario, nonché i ricorsi proposti avverso le decisioni del Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji [(presidente del Consiglio nazionale della radiotelevisione, Polonia)] o che mettono in discussione la durata eccessiva dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari e militari così come dinanzi al Sąd Najwyższy [(Corte suprema)].
2. La [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] è competente a pronunciarsi sulle richieste o sulle dichiarazioni riguardanti la ricusazione di un giudice o la designazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale un procedimento deve essere celebrato, comprese le censure concernenti la mancanza di indipendenza dell’organo giurisdizionale o del giudice. L’organo giurisdizionale adito invia immediatamente una richiesta al presidente della [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] affinché sia trattata conformemente alle regole stabilite da specifiche disposizioni. La presentazione di una richiesta al presidente della [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] non sospende il procedimento in corso.
3. La richiesta di cui al paragrafo 2 non viene esaminata qualora riguardi l’accertamento e la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o della sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 Con ricorso del 9 agosto 2004, la società AW «T» ha chiesto che fosse vietato a B.O. e alle società «R» S.A. e «K» S.A. di immettere sul mercato, in particolare, riviste di cruciverba per il motivo che l’immissione sul mercato di tali riviste violerebbe le disposizioni dell’ustawa – Prawo o własności przemysłowej (legge sul diritto della proprietà industriale), del 30 giugno 2000 (Dz. U. del 2003, posizione 1117), e dell’ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (legge sulla lotta alla concorrenza sleale), del 16 aprile 1993 (Dz. U. del 2003, posizione 1503).
9 Con decisione del 25 ottobre 2005, il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) ha vietato l’immissione sul mercato di 28 riviste protette da un marchio depositato e ha respinto il ricorso della AW «T» per il resto.
10 Con sentenza del 9 novembre 2006 (in prosieguo: la «sentenza del 2006»), a seguito dell’appello proposto da B.O. e dalla R, il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) ha riformato tale decisione modificando il divieto di immissione sul mercato menzionato al punto precedente.
11 Solo B.O. ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema). Il 21 febbraio 2008 tale giudice ha cassato tale sentenza nei confronti di B.O., per quanto riguarda la parte che riformava detta decisione, e ha rinviato la causa di cui si tratta dinanzi al giudice d’appello per il riesame. Il 27 maggio 2010 il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) ha emesso una sentenza definitiva nei confronti di B.O.
12 Il 27 gennaio 2020, il procuratore generale ha proposto, dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema), un ricorso straordinario, a sostegno della R, contro la sentenza del 2006. Il procuratore generale riteneva che il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) avesse, in tale sentenza, violato il divieto di reformatio in pejus, poiché, modificando la sentenza di primo grado del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) del 25 ottobre 2025, menzionata al punto 9 della presente sentenza, avrebbe esteso il divieto imposto segnatamente a R. Infatti, la sentenza del 2006 aveva vietato l’immissione sul mercato di talune serie di riviste di cruciverba, mentre la sentenza di primo grado vietava di immettere sul mercato solo riviste specifiche, designate da titoli e da riferimenti di pubblicazione e recanti i marchi depositati di cui si tratta.
13 Con sentenza del 20 ottobre 2021 (in prosieguo la «sentenza del 20 ottobre 2021»), la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, in composizione collegiale formata da cinque giudici e due giurati, ha accolto il ricorso straordinario. Con tale sentenza, essa ha annullato, nei confronti della R, la sentenza del 2006, che aveva acquisito autorità di cosa giudicata, e ha rinviato, per il riesame, la causa di cui si tratta al Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia), giudice del rinvio.
14 Nell’ambito di tale riesame, la AW «T» ha chiesto al giudice del rinvio di rilasciarle una copia della sentenza del 2006 e di apporvi una dicitura a conferma del carattere definitivo di tale sentenza, sostenendo che occorreva considerare la sentenza del 20 ottobre 2021 inesistente.
15 A sostegno di tale domanda, la AW «T», in primo luogo, ha fatto riferimento alla sentenza della Corte EDU dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819), dalla quale si evincerebbe che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non costituisce un «giudice costituito per legge».
16 In secondo luogo, la AW «T» ha invocato la sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798), dalla quale essa deduce che una decisione emessa da un organo giurisdizionale irregolarmente composto non sia vincolante per altri organi giurisdizionali e debba essere disattesa senza che sia necessario annullarla.
17 In terzo luogo, essa ha formulato riserve quanto alla possibilità di introdurre un ricorso straordinario avverso una decisione avente autorità di cosa giudicata, proposto quattordici anni dopo l’adozione di tale decisione, in particolare qualora detto ricorso miri a tutelare gli interessi esclusivamente economici di una società statale.
18 A tal riguardo, il giudice del rinvio spiega che i cinque giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che hanno pronunciato la sentenza del 20 ottobre 2021 sono stati tutti nominati lo stesso giorno, ossia il 10 ottobre 2018, e al termine del medesimo procedimento. Nel corso di tale procedimento, la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura) ha emesso una delibera, con la quale ha raccomandato al presidente della Repubblica di Polonia la nomina delle persone di cui trattasi alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Successivamente, è stato proposto un ricorso avverso tale delibera dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), che ha sospeso l’esecuzione della delibera a titolo di misura provvisoria. Tuttavia, il presidente della Repubblica di Polonia ha nominato tali persone alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) prima che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) si fosse pronunciato su tale ricorso.
19 In tale contesto, il giudice del rinvio rileva che il collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che ha pronunciato la sentenza del 20 ottobre 2021 era, in particolare, composto dai giudici E.S., T.D., P.K., A.R. e M.S. e che, a causa di irregolarità che avrebbero viziato la procedura che ha portato alla loro nomina a giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, detto collegio giudicante non sarebbe un giudice costituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione. Di conseguenza, non occorrerebbe esaminare gli effetti delle decisioni di un siffatto organo.
20 A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva, in primo luogo, che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) ha emesso decisioni volte ad escludere che gli organi giurisdizionali nazionali possano interpretare la nozione di «giudice costituito per legge», esistente nel diritto dell’Unione, in sede di verifica, da parte di tali organi giurisdizionali, della regolarità della nomina di giudici. In secondo luogo, la normativa nazionale, in particolare l’articolo 42a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, vieterebbe anche a tali organi giurisdizionali di accertare o valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare funzioni giurisdizionali derivanti dalla qualità di giudice. In più, l’articolo 107, paragrafo 1, di tale legge qualificherebbe come illecito disciplinare il fatto che un giudice metta in discussione, in particolare, la validità della nomina di un altro giudice o il mandato di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia. Inoltre, tale illecito implicherebbe l’obbligo di infliggere la sanzione disciplinare più severa possibile, vale a dire il trasferimento verso un altro luogo di lavoro o la revoca del giudice interessato.
21 Di conseguenza, prima di esaminare la domanda della AW «T», volta a far accertare l’autorità di cosa giudicata della sentenza del 2006, occorrerebbe stabilire se un giudice nazionale sia vincolato dalle decisioni del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nonché dalle disposizioni della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, menzionate al punto precedente, che gli vietano di valutare se, tenuto conto delle modalità di nomina dei giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche menzionate al punto 19 della presente sentenza, detta Sezione possa essere ritenuta un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, che garantisca ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva.
22 Il giudice del rinvio spiega altresì che attualmente, nel sistema giudiziario polacco, esistono organi giurisdizionali che non soddisfano i requisiti di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, e che tuttavia emettono decisioni. Pertanto, si porrebbe la questione se il fatto che l’organo giurisdizionale che si è pronunciato in via definitiva in una controversia non fosse un organo giurisdizionale, ai sensi del diritto dell’Unione, violi il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Tale questione sarebbe ancora più importante per quanto riguarda gli organi giurisdizionali di ultimo grado di uno Stato membro, in particolare qualora la loro attività giurisdizionale abbia l’effetto di mettere in discussione decisioni aventi autorità di cosa giudicata, pronunciate in procedimenti giurisdizionali conclusi. A tal riguardo, si dovrebbe altresì osservare che, a seguito di una riforma del 2017, è possibile, nel diritto polacco, proporre un ricorso straordinario contro decisioni aventi autorità di cosa giudicata da quasi 25 anni.
23 In tale contesto, il giudice del rinvio osserva, in particolare, che la giurisprudenza della Corte e quella della Corte europea dei diritti dell’uomo sembrano autorizzare il controllo, da parte degli organi giurisdizionali di ultimo grado, della composizione di organi giurisdizionali. Ebbene, esse non si sarebbero ancora pronunciate a proposito di una situazione come quella per la quale il giudice del rinvio è adito, vale a dire la possibilità, per un organo giurisdizionale di grado inferiore, di controllare la composizione di un organo giurisdizionale di grado superiore che gli ha rinviato una causa per riesame, qualora, in forza della normativa nazionale applicabile, tale organo giurisdizionale di grado inferiore sia vincolato dalla valutazione dell’organo giurisdizionale di grado superiore.
24 In tali circostanze, il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo 3, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] e con l’articolo 267 [TFUE] nonché con il principio del primato del dritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che consentono ad un organo giurisdizionale nazionale di non applicare una decisione di un organo giurisdizionale costituzionale vincolante in virtù del diritto nazionale, anche costituzionale, quando tale decisione esclude che un giudice nazionale possa esaminare se, in considerazione delle modalità di nomina dei giudici, un organo giurisdizionale costituisca un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione europea.
2) Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale adottata da uno Stato membro:
a) che vieta ad un organo giurisdizionale nazionale di esaminare se un giudice sia stato nominato conformemente alla legge e, di conseguenza, se un tale organo giudiziario sia un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione europea nonché
b) che prevede una responsabilità disciplinare del giudice derivante dal compimento di atti inerenti all’esame in questione.
3) Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale ordinario, che soddisfi i requisiti imposti ad un organo giurisdizionale dal diritto dell’Unione, non è vincolato da una decisione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, composto da membri nominati giudici in palese violazione delle disposizioni di diritto nazionale che disciplinano la procedura di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) e che conseguentemente non possiede i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, precostituito per legge e che possa garantire ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva, emessa a seguito di un mezzo di impugnazione straordinario (ricorso straordinario) che annulla una decisione passata in giudicato e che rinvia la causa ad un organo giurisdizionale ordinario per riesame.
4) In caso di risposta affermativa alla terza questione - se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che il carattere non vincolante significa che:
a) una decisione emessa da un organo giurisdizionale di ultima istanza, istituito secondo le modalità descritte al punto 3, non costituisce decisione in senso giuridico (decisione inesistente) ai sensi del diritto dell’Unione europea, e la valutazione di tale questione può essere effettuata da un organo giurisdizionale ordinario che soddisfa i requisiti per essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione,
b) oppure che una decisione emessa da un organo giurisdizionale di ultima istanza, istituito secondo modalità descritte al punto 3, costituisca una decisione esistente ma l’organo giurisdizionale ordinario che riesamina la causa ha il potere e il dovere di rifiutare di applicare le disposizioni di diritto nazionale riguardanti gli effetti di tale decisione nella misura necessaria a garantire ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva».
Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale accelerato
25 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte che la presente causa sia sottoposta a procedimento pregiudiziale accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale domanda, esso afferma, in sostanza, che, in primo luogo, è necessario fornire una risposta il più rapidamente possibile alle questioni pregiudiziali al fine di definire rapidamente il procedimento principale, che si inserisce nell’ambito di un lungo procedimento. In secondo luogo, esso sottolinea l’importanza essenziale di tale risposta per la tutela del sistema giudiziario polacco e per la tutela giurisdizionale dei singoli, in particolare alla luce del carattere strutturale delle violazioni descritte nella domanda di pronuncia pregiudiziale. In terzo luogo, esso invoca l’importanza fondamentale di tali questioni sotto il profilo della persistenza di una situazione di destabilizzazione della giustizia e della certezza del diritto dei singoli in Polonia.
26 L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento.
27 A questo proposito, occorre ricordare che tale procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di urgenza straordinaria. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il procedimento accelerato può non essere applicato qualora il carattere sensibile e complesso dei problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente all’applicazione di un procedimento siffatto, in particolare quando non appare appropriato abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 52 e giurisprudenza citata).
28 Nel caso di specie, con decisione dell’11 maggio 2022, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha respinto la domanda intesa a che la presente causa fosse sottoposta a procedimento pregiudiziale accelerato. Infatti, quanto al primo argomento dedotto dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il fatto che un giudice nazionale debba garantire una rapida definizione della causa di cui è investito, in ragione della durata di una controversia, non è tale da giustificare l’applicazione del procedimento pregiudiziale accelerato (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, TOTO e Vianini Lavori, C‑581/20, EU:T:2021:808, punto 29). Per quanto riguarda il secondo e il terzo argomento dedotti dal giudice del rinvio, occorre rilevare, da un lato, che il carattere strutturale delle violazioni descritte nelle questioni sottoposte non è più ampio di quello di cui si trattava in numerose altre cause introdotte dinanzi alla Corte, nel corso degli ultimi anni, da giudici polacchi, e nelle quali sono state parimenti respinte domande di procedimento pregiudiziale accelerato. Dall’altro lato, la circostanza che tali questioni rivestano un’importanza particolare a causa della persistenza di una situazione di destabilizzazione della giustizia in Polonia non implica di per sé la necessità del loro rapido trattamento, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Sulla competenza della Corte
29 In via preliminare, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta [sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 59 e giurisprudenza citata].
30 A tal proposito, occorre, in primo luogo, ricordare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 77 e giurisprudenza citata].
31 L’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri «nell’attuazione del diritto dell’Unione»; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 78 e giurisprudenza citata].
32 Nel caso di specie, per quanto riguarda l’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione secondo cui il procedimento principale riguarderebbe l’interpretazione o l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione che sia attuata a livello nazionale.
33 Pertanto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima non è, in quanto tale, applicabile a tale procedimento.
34 Nondimeno, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta, quest’ultimo articolo dev’essere preso in debita considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenza del 3 luglio 2025, Lita e Jeszek, C‑646/23 e C‑661/23, EU:C:2025:519, punto 54 nonché giurisprudenza citata).
35 In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 32 nonché giurisprudenza citata).
36 Per quanto concerne l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale disposizione riguarda «i settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 35 e giurisprudenza citata).
37 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto organo giurisdizionale, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 34 e giurisprudenza citata).
38 Orbene, è quanto avviene nel caso del giudice del rinvio, il quale in effetti può essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, fa parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché tale giudice deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 37 nonché giurisprudenza citata).
39 Pertanto, nella presente causa, la Corte è competente ad interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
40 Le quattro questioni vertono sull’interpretazione non solo dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, ma anche dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, nonché, per quanto riguarda unicamente la prima questione, del principio del primato del diritto dell’Unione, letti in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE.
41 Tuttavia, dalla motivazione della decisione di rinvio risulta che gli interrogativi del giudice del rinvio si riferiscono, in sostanza, al diritto di essere ascoltato da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, che risulta dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e al principio del primato del diritto dell’Unione.
42 In tali circostanze, occorre esaminare le questioni sottoposte unicamente sotto il profilo dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, e del principio del primato del diritto dell’Unione.
Sulle questioni dalla prima alla terza
43 Con le questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, nonché il principio del primato del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo che implicano che un giudice nazionale sia tenuto a conformarsi a una decisione emessa da un collegio giudicante di un organo giurisdizionale di grado superiore, qualora, sulla base di una decisione della Corte, tale giudice nazionale accerti che uno o più giudici facenti parte di tale collegio giudicante non soddisfano i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, e che, inoltre, gli sia impedito, in forza del diritto nazionale, di verificare la regolarità della composizione di detto collegio giudicante sulla base degli stessi elementi rispetto a quelli che erano stati presi in considerazione in tale decisione della Corte.
44 In via preliminare, occorre ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, e segnatamente l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19 TUE (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 44 nonché giurisprudenza citata).
45 A tal proposito, il principio della tutela giurisdizionale effettiva, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che è stato sancito, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), al quale corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 45 nonché giurisprudenza citata).
46 Inoltre, laddove la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione. Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita nella presente causa assicuri un livello di protezione che non disattenda quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 46 e giurisprudenza citata).
47 Ciò precisato, occorre rammentare che ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 47 e giurisprudenza citata).
48 Nel caso di specie, da un lato, il giudice del rinvio si trova in una situazione in cui, dopo aver pronunciato una sentenza definitiva nel procedimento principale, tale sentenza è stata oggetto, quasi quattordici anni dopo, di un ricorso straordinario proposto dal procuratore generale dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, la quale ha annullato detta sentenza e ha rinviato tale causa dinanzi al giudice del rinvio per il riesame. Dal fascicolo risulta che, in forza del diritto nazionale, la sentenza 20 ottobre 2021 ha efficacia vincolante per quest’ultimo giudice. Dall’altro lato, è pacifico che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, in quanto organo nazionale che può pronunciarsi anche su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione, è soggetta ai requisiti della tutela giurisdizionale effettiva derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.
49 Ebbene, occorre rilevare al riguardo che, nella sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), la Corte ha ritenuto che il collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che l’aveva adita in via pregiudiziale nella causa che ha dato luogo a tale sentenza non avesse, a causa delle modalità che avevano presieduto alla nomina dei giudici che lo componevano, la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, e che, di conseguenza, tale collegio giudicante non costituisse una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C‑718/21, EU:C:2023:1015, punti da 46 a 58, e ordinanza del 29 maggio 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricorso straordinario polacco), C‑720/21, EU:C:2024:489, punto 24]. La Corte è giunta a tale conclusione alla luce della propria giurisprudenza relativa all’interpretazione di tali disposizioni, nonché degli accertamenti e valutazioni effettuati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819), relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, in combinato disposto con quelli effettuati dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) in una sentenza del 21 settembre 2021.
50 Infatti, la Corte ha ritenuto che la combinazione degli elementi sia sistemici che circostanziali da essa rilevati ai punti da 47 a 57 e da 62 a 76 della sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), fosse idonea a suscitare dubbi legittimi, nei singoli, in merito all’impermeabilità di tali giudici e del collegio giudicante che essi compongono nei confronti di elementi esterni, in particolare, di influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo nazionali, e alla loro neutralità rispetto agli interessi in conflitto. Tali elementi erano quindi idonei a determinare una mancanza di parvenza di indipendenza o imparzialità da parte di tali giudici e di tale organo, tale da minare la fiducia che la giustizia deve ispirare a tali singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto [sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C‑718/21, EU:C:2023:1015, punto 77].
51 Peraltro, le considerazioni espresse dalla Corte nella sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), a proposito degli elementi che hanno caratterizzato la nomina, in seno alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, dei tre giudici che componevano l’organo remittente che l’aveva adita con una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa che ha portato a tale sentenza valgono, in modo identico, per tutti i giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche nominati nelle stesse circostanze (v., in tal senso, ordinanza del 29 maggio 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricorso straordinario polacco), C‑720/21, EU:C:2024:489, punti 27 e 28].
52 Inoltre, sebbene, nella sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), la Corte si sia pronunciata sulla qualità di «giurisdizione» di uno Stato membro dell’organo remittente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, occorre sottolineare che la condizione relativa alla garanzia di indipendenza giurisdizionale in tale contesto coincide in sostanza con quella richiesta a un organo che può pronunciarsi, in quanto organo giurisdizionale, su questioni vertenti sull’interpretazione o sull’applicazione del diritto dell’Unione, e soggetto a tale titolo ai requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses C‑64/16, EU:C:2018:117, punti 35, 38 e 45, nonché del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 72).
53 Pertanto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui è in discussione una decisione giurisdizionale emessa da un organo di ultima istanza la cui qualità di organo giurisdizionale è stata esclusa dalla Corte, dal momento che tale organo non soddisfa le condizioni di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale circostanza non può essere ignorata da un organo giurisdizionale, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione nonché degli effetti che si riconnettono a una siffatta decisione della Corte.
54 Per quanto riguarda le conseguenze concrete, per il procedimento principale, della constatazione di cui al punto 53 della presente sentenza, si deve rammentare che, se è vero che, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è senz’altro l’unico competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale nonché a interpretare e ad applicare il diritto nazionale, resta il fatto che spetta alla Corte fornire al giudice nazionale che l’ha adita in via pregiudiziale gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possano rivelarsi necessari alla soluzione di tale procedimento, tenendo conto nel contempo delle indicazioni contenute nella decisione di rinvio [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 78 e giurisprudenza citata].
55 Pertanto, spetterà al giudice del rinvio, in ultima analisi, verificare se i giudici che hanno fatto parte del collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che ha pronunciato la sentenza del 20 ottobre 2021 siano stati nominati nelle stesse condizioni che hanno caratterizzato la nomina dei tre giudici componenti l’organo remittente nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015).
56 A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta tuttavia che i cinque giudici che, con due giurati, componevano il collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che ha statuito sul ricorso straordinario di cui si tratta nel procedimento principale sono stati nominati lo stesso giorno e nelle stesse condizioni di quelli che componevano l’organo remittente nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015).
57 Ebbene, la Corte ha già dichiarato che la presenza, in seno all’organo di cui si tratta, di un solo giudice nominato nelle stesse circostanze di cui si trattava nella causa che ha dato luogo a tale sentenza è sufficiente a privare tale organo della sua qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta (v., in tal senso, ordinanza del 29 maggio 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricorso straordinario polacco), C‑720/21, EU:C:2024:489, punto 29 e giurisprudenza citata].
58 Inoltre, quanto al fatto che le disposizioni del diritto nazionale e le decisioni del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), menzionate al punto 20 della presente sentenza, impedirebbero al giudice del rinvio, secondo le sue indicazioni, di esaminare la regolarità di un collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema), nel caso di specie la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che ha annullato una sentenza definitiva del giudice del rinvio nel procedimento principale e gli ha rinviato tale causa per riesame, da una giurisprudenza consolidata risulta che gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, disposizioni interne, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 51 e giurisprudenza citata].
59 In particolare, da un lato, per quanto riguarda tali disposizioni del diritto nazionale, la Corte, successivamente alla proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, ha già dichiarato, in sostanza, che la Repubblica di Polonia, avendo adottato e mantenuto in vigore norme nazionali che vietano, a pena di sanzioni disciplinari, agli organi giurisdizionali nazionali di verificare se essi stessi o i giudici che li compongono oppure altri giudici o organi giurisdizionali soddisfino i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione riguardanti l’indipendenza, l’imparzialità e la precostituzione per legge degli organi giurisdizionali e dei giudici interessati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza del principio del primato del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 201 e 386).
60 Infatti, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442), la Corte ha accolto la prima e la seconda censura dedotte dalla Commissione europea, che vertevano, in particolare, sulla compatibilità con il combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, articolo che impedisce a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, di tale legge, che consente di qualificare come illecito disciplinare l’esame del rispetto di tali requisiti.
61 Dall’altro lato, per quanto riguarda le decisioni del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), menzionate ai punti 20 e 58 della presente sentenza, occorre aggiungere che da una giurisprudenza costante emerge che il giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267, secondo comma, TFUE, deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore. Tale orientamento trova applicazione anche nel caso in cui un giudice ordinario sia vincolato, in forza di una norma procedurale nazionale, da una decisione della Corte costituzionale nazionale che esso ritenga in contrasto con il diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punti 75 e 76].
62 Pertanto, dato che, nella sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442), la Corte ha ritenuto che le disposizioni della legge sugli organi giurisdizionali ordinari sulle quali si interroga il giudice del rinvio nella presente causa siano incompatibili con il diritto dell’Unione, la stessa conclusione deve essere tratta riguardo a tali decisioni del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), le quali hanno una portata analoga a quella di tali disposizioni per quanto riguarda il divieto, per tutti gli organi giurisdizionali nazionali, di verificare se un altro organo rispetti i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la garanzia di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.
63 Sulla base dell’insieme delle conclusioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, nonché il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo che implicano che un giudice nazionale sia tenuto a conformarsi a una decisione emessa da un collegio giudicante di un organo giurisdizionale di grado superiore, qualora, sulla base di una decisione della Corte, tale giudice nazionale accerti che uno o più giudici facenti parte di detto collegio giudicante non soddisfano i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, e che, inoltre, gli sia impedito, in forza del diritto nazionale, di verificare la regolarità della composizione di detto collegio giudicante sulla base degli stessi elementi che erano stati presi in considerazione in tale decisione della Corte.
Sulla quarta questione
64 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui, sulla base di una decisione della Corte, sia accertato che un organo giurisdizionale di ultima istanza non soddisfa i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, una decisione emessa da un siffatto organo, con la quale la causa di cui si tratta è rinviata dinanzi a un organo giurisdizionale di grado inferiore per riesame, deve essere considerata come inesistente, oppure come decisione effettiva che tale organo giurisdizionale di grado inferiore è però legittimato a disattendere e a disapplicare.
65 A questo riguardo, occorre rilevare che tale questione è stata sollevata per l’ipotesi in cui il giudice del rinvio accerti, sulla base degli insegnamenti della sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), che il collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, che ha annullato la sentenza del 2006 e rinviato per riesame il procedimento principale dinanzi al Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia), non soddisfa requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
66 Pertanto, in tali circostanze, da un lato, va ricordata l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, occorre che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere messe in discussione [sentenza del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 37 e giurisprudenza citata].
67 Dall’altro lato, la Corte ha già dichiarato che, dato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento all’indipendenza che deve caratterizzare i giudici chiamati ad interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione, il giudice del rinvio sarà tenuto a garantire, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia di tale disposizione, il che, nel caso di specie e fatta salva la premessa esposta al punto 65 della presente sentenza, richiederà che la sentenza del 20 ottobre 2021 sia considerata inesistente [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 159 nonché giurisprudenza citata].
68 A tale riguardo, occorre ancora precisare che, sebbene il giudice del rinvio ritenga che la sentenza del 20 ottobre 2021 sia stata emessa da un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, nessuna considerazione fondata sul principio della certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata può, nel caso di specie, essere utilmente invocata al fine di impedire ad un organo giurisdizionale come il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) di considerare inesistente una siffatta decisione, qualora tale conseguenza sia indispensabile, alla luce della situazione procedurale di cui si tratta, per garantire il primato del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 160 e 161 nonché giurisprudenza citata].
69 Ebbene, dal fascicolo risulta che è quanto si verifica nel procedimento principale, dato che, anche se la sentenza del 20 ottobre 2021 è definitiva, tale procedimento è stato rinviato dinanzi al giudice del rinvio. Pertanto, in tali circostanze, il giudice del rinvio deve considerare tale sentenza inesistente.
70 Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui, sulla base di una decisione della Corte, sia accertato che un organo giurisdizionale di ultima istanza non soddisfa i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, una decisione emessa da un siffatto organo, con la quale la causa di cui si tratta è rinviata per riesame dinanzi a un organo giurisdizionale di grado inferiore, deve essere considerata inesistente, qualora tale conseguenza sia indispensabile, alla luce della situazione procedurale in causa, per garantire il primato del diritto dell’Unione.
Sulle spese
71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il principio del primato del diritto dell’Unione
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano alla normativa di uno Stato membro nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo che implicano che un giudice nazionale sia tenuto a conformarsi a una decisione emessa da un collegio giudicante di un organo giurisdizionale di grado superiore, qualora, sulla base di una decisione della Corte, tale giudice nazionale accerti che uno o più giudici facenti parte di detto collegio giudicante non soddisfano i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, e che, inoltre, gli sia impedito, in forza del diritto nazionale, di verificare la regolarità della composizione di detto collegio giudicante sulla base degli stessi elementi che erano stati presi in considerazione in tale decisione della Corte.
2) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
in una situazione in cui, sulla base di una decisione della Corte, sia accertato che un organo giurisdizionale di ultima istanza non soddisfa i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, una decisione emessa da un siffatto organo, con la quale la causa di cui si tratta è rinviata per riesame dinanzi a un organo giurisdizionale di grado inferiore, deve essere considerata inesistente, qualora tale conseguenza sia indispensabile, alla luce della situazione procedurale in causa, per garantire il primato del diritto dell’Unione.
Firme
* Lingua processuale: il polacco.