SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

30 novembre 2023 ( *1 )

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Versamento al solo genitore titolare dell’affidamento esclusivo del minore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41, paragrafo 2 – Diritto di essere ascoltato – Eccezione di illegittimità di disposizioni amministrative – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»

Nella causa C‑173/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 marzo 2022,

MG, rappresentato da L. Levi, avocate,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da K. Carr, G. Faedo e E. Manoukian, in qualità di agenti, assistite da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 maggio 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, MG/BEI (T‑573/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:915), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento di lettere della Banca europea per gli investimenti (BEI) sulla base delle quali il ricorrente è stato privato del beneficio degli assegni familiari e dei diritti finanziari derivati e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe subito.

Contesto normativo

Regolamento n. 260/68

2

L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002 (GU 2002, L 264, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 260/68»), così dispone:

«3   Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale enumerati in appresso sono dedotti dalla base imponibile:

a)

gli assegni familiari:

l’assegno di famiglia;

l’assegno per figlio a carico;

l’indennità scolastica;

l’assegno di nascita;

(...)

4   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, si opera una detrazione del 10% per spese professionali e personali sull’importo ottenuto dopo l’applicazione delle disposizioni precedenti.

Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all’imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell’ammontare dell’assegno per figlio a carico».

Regolamento del personale

3

Lo Statuto del personale della BEI, adottato il 20 aprile 1960 dal Consiglio di amministrazione della BEI, nella versione applicabile nella specie (in prosieguo: il «regolamento del personale»), prevedeva, all’articolo 41:

«Tutte le controversie di carattere individuale tra la [BEI] e i membri del suo personale sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell’Unione europea].

Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia [dell’Unione europea], le controversie che non abbiano per oggetto misure previste dall’articolo 38 sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, a una commissione di conciliazione della [BEI].

(...)».

Disposizioni amministrative

4

I punti 2.2.1 e 2.2.2 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI (in prosieguo: le «disposizioni amministrative») sono formulati come segue:

«2.2.1. Assegni famigliari

I seguenti dipendenti hanno diritto agli assegni familiari in misura pari al 5% della retribuzione mensile base:

(a)

dipendenti coniugati;

(b)

dipendenti legalmente separati o divorziati che sono tenuti, in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria, a fornire il mantenimento principale;

(c)

dipendenti non coniugati, legalmente separati, divorziati o in stato vedovile se hanno diritto all’assegno per i figli a carico (v. punto 2.2.3).

Il Comitato direttivo fissa l’importo minimo dell’allocazione (v. allegato I).

Qualora due coniugi siano dipendenti della Banca, l’assegno dovrà esser pagato al coniuge con la retribuzione mensile di base più elevata. Qualora uno dei coniugi sia un dipendente della Banca e l’altro sia un dipendente di un’altra organizzazione internazionale, l’indennità sarà corrisposta al dipendente della Banca a condizione che l’altra organizzazione non paghi un’indennità analoga al suo coniuge.

In caso di decesso della sola persona in capo alla quale sussiste il diritto all’indennità, il versamento è interrotto allo scadere del sesto mese successivo alla data del decesso.

La presente disposizione si applica mutatis mutandis ai titolari di una versione versata dalla Banca.

2.2.2. Figlio a carico

Il figlio al cui mantenimento il dipendente provveda effettivamente e che sia suo figlio legittimo, legittimato, naturale riconosciuto o adottivo oppure figlio del coniuge, sarà considerato figlio a carico di tale dipendente a condizione che la Banca o un’altra istituzione dell’Unione europea non ritenga che tale figlio sia a carico di un altro dipendente, funzionario o agente, e che non abbia un impiego retribuito.

Alle medesime condizioni, la Banca può anche considerare figlio a carico un figlio il minore che il dipendente abbia accolto in casa propria.

Quando il figlio convive con il dipendente o quest’ultimo contribuisce al mantenimento del figlio in misura che superi almeno del 50% l’assegno per i figli a carico dovrà ritenersi che il dipendente provveda effettivamente al mantenimento del figlio (v. allegato I)».

Fatti

5

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 25 dell’ordinanza impugnata come segue:

«1.

Il ricorrente, MG, è agente presso la [BEI] dal 1o febbraio 1998.

2.

Il 12 settembre 2003 il ricorrente ha sposato A, parimenti agente della BEI dal 2002. Hanno cinque figli.

3.

Il 22 agosto 2017, A ha presentato ricorso di divorzio dal ricorrente dinanzi al tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo), chiedendo l’autorizzazione provvisoria alla residenza separata, l’allontanamento del marito dalla casa coniugale e l’affidamento provvisorio dei loro cinque figli minori.

4.

Il 14 novembre 2017, il tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) ha adottato un’ordinanza provvisoria (in prosieguo: l’«ordinanza provvisoria del 14 novembre 2017») con la quale ha concesso l’affidamento provvisorio dei minori ad A. Inoltre, il giudice lussemburghese ha ordinato al ricorrente di lasciare la casa coniugale entro un mese dalla notifica di tale ordinanza provvisoria.

5.

Il ricorrente ha lasciato la casa coniugale nel dicembre 2017.

6.

Con ordinanza del 20 luglio 2018 (in prosieguo: l’«ordinanza interlocutoria del 20 luglio 2018»[...]), notificata al ricorrente il 7 marzo 2019, il giudice interlocutorio lussemburghese ha ordinato al ricorrente di versare ad A gli alimenti per un importo di EUR 1500 al mese, corrispondenti a EUR 300 euro per ciascuno dei figli, esclusi gli assegni familiari, nonché le spese di custodia dei figli e del Centro polivalente dell’infanzia (Centre polyvalent de l’enfance) (....) per tre figli e la metà di tutte le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei cinque figli del ricorrente e di A. Inoltre, il giudice del procedimento sommario ha ordinato alla BEI di versare ad A gli assegni familiari e l’indennità scolastica.

7.

Il 9 gennaio 2019 la Cour supérieure de justice (Corte suprema del Lussemburgo, Lussemburgo), in qualità di corte d’appello (Corte d’appello di Lussemburgo) ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente contro l’ordinanza provvisoria del 14 novembre 2017 nella parte in cui fissava la residenza dei figli minori presso l’indirizzo di A, riconoscendogli tuttavia il diritto di visita e di ospitare i figli ogni secondo fine settimana e per metà delle vacanze scolastiche.

8.

Con sentenza del 21 marzo 2019, il tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) ha dichiarato il divorzio tra il ricorrente e A.

9.

Il 10 luglio 2019, la Cour supérieure de justice (Corte Suprema di Lussemburgo) si è pronunciata in qualità di corte d’appello sull’impugnazione proposta rispetto all’ordinanza provvisoria del 20 luglio 2018 confermando il diritto di A di ricevere dal ricorrente l’assegno di mantenimento per la cifra mensile di EUR 300 per ciascun figlio. Tale Corte ha tuttavia, riformato l’ordinanza provvisoria del 20 luglio 2018 sollevando il ricorrente dal pagamento di alcune spese, in particolare quelle per il doposcuola, sostenute nell’interesse dei figli, ritenendo che tali spese fossero state prese in considerazione nell’ambito degli assegni alimentari.

10.

Il 24 novembre 2017 il ricorrente è stato informato dalla BEI che, a seguito dell’ordinanza provvisoria del 14 novembre 2017, l’assegno per figli a carico e l’indennità scolastica sarebbero stati corrisposti ad A.

11.

Il 28 dicembre 2017, A ha presentato una domanda di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del [regolamento del personale], nella versione applicabile al caso di specie, al fine di far riconoscere i cinque figli a suo carico, conformemente all’ordinanza provvisoria del 14 novembre 2017, e di far riconoscere il diritto al pagamento degli assegni familiari e dei diritti patrimoniali derivati previsti da tale regolamento.

12.

Il 12 settembre 2018 il presidente della BEI, avallando in tal modo l’esito di un’altra procedura di conciliazione che ha deciso di estendere al caso di A, ha ritenuto che, a partire dall’ottobre 2018, i figli del ricorrente e di A sarebbero stati considerati a carico di A (in prosieguo: la «decisione del 12 settembre 2018»). Ciò significava, inoltre, che il diritto al pagamento degli assegni familiari e dei diritti finanziari derivati era anche riconosciuto ad A.

13.

Con lettera dell’11 ottobre 2018 (in prosieguo: la «lettera dell’11 ottobre 2018»), la BEI ha informato il ricorrente che, a partire dall’ottobre 2018, egli non avrebbe più avuto diritto all’assegno familiare, all’assegno per figli a carico e all’assegno scolastico (in prosieguo, complessivamente, gli «assegni familiari») e ai diritti finanziari derivati, concessi sulla base delle disposizioni amministrative (...), in quanto tali diritti erano stati effettivamente concessi ad A con la decisione del 12 settembre 2018.

14.

Con lettera del 29 ottobre 2018, il ricorrente ha comunicato alla BEI di opporsi alle misure annunciate nella lettera dell’11 ottobre 2018. Inoltre, ha dichiarato che la sua lettera del 29 ottobre 2018 doveva considerarsi quale richiesta di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto del personale (…).

15.

Non avendo ricevuto risposta dalla BEI, il ricorrente ha rinnovato la propria richiesta con lettera del 10 dicembre 2018.

16.

Con lettera del 7 gennaio 2019, la BEI ha respinto la richiesta del ricorrente, senza affrontare la questione dell’avvio della procedura di conciliazione (in prosieguo: la «lettera del 7 gennaio 2019»[...]).

17.

Con email dell’11 gennaio 2019, il ricorrente ha presentato una richiesta di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale. Tale richiesta era volta a impugnare la decisione dell’11 ottobre 2018 e, laddove necessario, la decisione del 7 gennaio 2019.

18.

Con e-mail del 14 gennaio 2019, il Dipartimento risorse umane della BEI ha confermato il ricevimento della richiesta di conciliazione del ricorrente. Con e-mail del 15 gennaio 2019, il presidente della BEI ha inoltre accusato il ricevimento della suddetta richiesta di conciliazione.

19.

Con email del 17 gennaio 2019, il ricorrente ha nominato B, capo divisione della BEI, come suo rappresentante nella commissione di conciliazione e ha chiesto alla BEI di indicare chi lo avrebbe rappresentato. Ha ribadito la sua richiesta con lettera raccomandata del 4 febbraio 2019.

20.

Con lettera del 17 aprile 2019, il Dipartimento risorse umane della BEI ha informato il ricorrente che, in risposta alla sua lettera dell’11 gennaio 2019, la sua richiesta di conciliazione era stata accettata e che, pertanto, era stata aperta una procedura di conciliazione. La BEI ha dichiarato che c’era stato nominato rappresentante della BEI nel suddetto procedimento.

21.

A partire dal 24 aprile 2019, B e C si sono scambiati una serie di e-mail al fine di nominare il presidente della commissione di conciliazione. È stato raggiunto un compromesso sulla nomina di D, un agente BEI in pensione.

22.

La commissione di conciliazione si è riunita il 23 luglio e il 2 agosto 2019 e il 5 e il 9 marzo 2020.

23

Con e-mail del 12 febbraio 2020, il Dipartimento risorse umane della BEI ha proposto alla commissione di conciliazione che, in considerazione di quanto deciso in quello che ha definito un caso «parallelo», alcune indennità fossero versate per metà al ricorrente e per metà ad A, a condizione che il ricorrente fornisse la prova dei pagamenti effettuati per i suoi figli. Il ricorrente ha rifiutato tale proposta.

24.

Tra il 9 marzo e il 4 giugno 2020, i tre membri della commissione hanno scambiato una serie di email per commentare e modificare il contenuto del verbale della procedura di conciliazione. Con email del 4 giugno 2020, il presidente della commissione di conciliazione ha sottoposto al presidente della BEI tale verbale precisando, tra l’altro, che la procedura di conciliazione aveva avuto esito negativo e che non era possibile trovare un accordo su una relazione di chiusura del procedimento.

25.

Con lettera del 30 luglio 2020, inoltrata al ricorrente con email del 31 luglio 2020, il presidente della BEI lo informava di aver ricevuto le conclusioni della commissione di conciliazione, segnalando altresì di aver preso atto del fallimento della procedura di conciliazione (in prosieguo: la «lettera del 30 luglio 2020»). A tale lettera era allegato il verbale della procedura di conciliazione».

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

6

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2020, il ricorrente ha introdotto un ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea diretto, da un lato, all’annullamento delle lettere della BEI dell’11 ottobre 2018, del 7 gennaio 2019 e del 30 luglio 2020 in base alle quali il ricorrente è stato privato del beneficio degli assegni familiari e dei diritti finanziari derivati e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe subito.

7

A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente ha dedotto sei motivi, vertenti, il primo, su una violazione del diritto di essere ascoltato; il secondo, su una violazione dell’obbligo di motivazione; il terzo, su un errore manifesto di valutazione e, in subordine, su un’eccezione di illegittimità delle disposizioni amministrative; il quarto, su una violazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 e su un errore manifesto di valutazione; il quinto, su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), nonché su una violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, e, il sesto, su una violazione dell’articolo 41 del regolamento del personale, del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

8

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti questi motivi e, di conseguenza, le domande di annullamento.

9

A sostegno delle sue richieste di risarcimento, il ricorrente ha affermato di aver subito un danno morale a causa delle azioni e delle omissioni del suo datore di lavoro, che sarebbero derivate, in primo luogo, dalla riduzione improvvisa e molto significativa della sua retribuzione attraverso l’adozione di un atto illegittimo, che ha costituito una fonte di ansia, in secondo luogo, dalla divulgazione dei suoi dati personali a terzi senza il suo consenso, in terzo luogo, dalla posizione assunta dalla BEI a favore dell’ex moglie, nei limiti in cui era basata in modo decisivo sull’esito del procedimento giudiziario dinanzi ai giudici lussemburghesi, e in quarto luogo, dal ritardo ingiustificato nell’avvio della procedura di conciliazione. Il ricorrente ha valutato tale perdita ex aequo et bono in EUR 10000, importo che si è impegnato a versare in beneficenza nell’ipotesi in cui gli fosse stato concesso.

10

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto le prime tre parti delle domande di risarcimento sollevate in primo grado. Di contro, esso ha ritenuto, con riferimento alla quarta parte di tali domande e, in particolare, tenuto conto del ritardo irragionevole di oltre tre mesi della BEI nel rispondere alla richiesta del ricorrente relativa all’avvio della procedura di conciliazione a seguito della lettera del 7 gennaio 2019 e della mancata risposta della BEI alla prima richiesta di conciliazione contenuta nella lettera del 29 ottobre 2018, che la BEI aveva mantenuto il ricorrente in un prolungato stato di incertezza a causa di tale ritardo ingiustificato e gli aveva pertanto causato un danno morale. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la BEI a pagare al ricorrente un risarcimento danni valutato ex æquo et bono in un importo pari a EUR 500.

11

Il Tribunale ha inoltre stabilito che ciascuna parte deve sopportare le proprie spese.

Domande delle parti in sede di impugnazione

12

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la sentenza impugnata e, di conseguenza, accogliere le sue domande presentate in primo grado e, pertanto, annullare la decisione della BEI dell’11 ottobre 2018 con cui erano stati negati al ricorrente gli assegni familiari (comprensivi, in particolare, delle spese per il doposcuola e il Centro polivalente dell’infanzia che la BEI aveva erroneamente dedotto dalla sua retribuzione fino al novembre 2019) e i relativi diritti finanziari (compresi, in particolare, gli sgravi fiscali e il rimborso delle spese mediche dei figli sostenute dal ricorrente), se necessario, annullare la decisione del 7 gennaio 2019 con la quale erano state interamente respinte le sue domande, nonché annullare la decisione della BEI del 30 luglio 2020 che prendeva atto dell’assenza della conciliazione e confermava la decisione dell’11 ottobre 2018, con la quale era stato disposto il risarcimento dei danni materiali e morali patiti dal ricorrente e,

condannare la BEI a tutte le spese dei due gradi di giudizio.

13

La BEI chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare il ricorrente in sede d’impugnazione a tutte le spese.

Sull’impugnazione

14

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce cinque motivi vertenti, il primo, su una violazione del diritto di essere ascoltato, il secondo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo, su uno snaturamento dei fatti, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, il quarto, su una violazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 e, il quinto, su uno snaturamento del fascicolo, su una violazione dell’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale, su un’erronea qualificazione dei fatti e su una violazione dell’obbligo di motivazione.

15

Occorre esaminare, in primo luogo, il primo motivo e, in secondo luogo, il secondo capo del terzo motivo di ricorso.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

16

Con tale motivo, il ricorrente fa valere che, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato il diritto di essere ascoltato sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

17

Egli osserva che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, ha sostenuto di non essere stato ascoltato dalla BEI prima dell’adozione della lettera dell’11 ottobre 2018. Orbene, questa lettera avrebbe fatto seguito a una procedura di conciliazione avviata su richiesta dell’ex moglie, a sua insaputa, che avrebbe portato all’applicazione, per analogia, di una decisione adottata dalla BEI nell’ambito di un’altra procedura di conciliazione avviata da un altro agente, di cui egli non conosceva gli elementi di fatto e di diritto. Il ricorrente ha inoltre fatto valere che l’esito del procedimento sarebbe stato diverso se fosse stato ascoltato, in quanto, da un lato, avrebbe potuto chiarire con precisione la sua situazione in relazione ai procedimenti giudiziari pendenti dinanzi al giudice nazionale e, dall’altro, la BEI avrebbe potuto, a tal riguardo, proporre una ripartizione degli assegni familiari o di una parte di essi tra il ricorrente e la sua ex moglie.

18

Nella sentenza impugnata, il Tribunale riconosce che il ricorrente non è stato ascoltato nel procedimento che ha portato alla decisione comunicata con la lettera dell’11 ottobre 2018. Tuttavia, sarebbe errato da parte di tale giudice ritenere che il suo diritto di essere ascoltato sia stato rispettato, per il solo fatto che egli ha potuto, nelle sue lettere del 29 ottobre e del 10 dicembre 2018, commentare il ragionamento esposto nella decisione dell’11 ottobre 2018, ove le osservazioni del ricorrente son state prese in considerazione prima della posizione espressa dalla BEI nella sua lettera del 7 gennaio 2019.

19

La BEI replica che il Tribunale ha correttamente ritenuto che essa aveva dato al ricorrente la possibilità di essere sentito in relazione alla lettera dell’11 ottobre 2018. A questo proposito, esso ricorda che l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento del personale prevede che la procedura di conciliazione ivi prevista possa essere avviata individualmente solo su iniziativa della parte interessata, vale a dire di un agente della BEI che si ritenga leso da una decisione o da un comportamento dell’amministrazione. Poiché l’ex moglie del ricorrente, anch’essa dipendente della BEI, aveva preso l’iniziativa di ricorrere a tale procedura di conciliazione per il pagamento degli assegni familiari e dei diritti finanziari derivati, era l’unica persona interessata da tale procedura, senza che la BEI potesse estenderla al ricorrente.

20

A questo proposito, la BEI avrebbe organizzato l’esercizio del diritto al contraddittorio del ricorrente nell’unico modo compatibile con il diritto della sua ex moglie di avvalersi della procedura di conciliazione individuale prevista dall’articolo 41 del regolamento del personale. Di conseguenza, il ricorrente è stato informato dell’esito della procedura di conciliazione concernente individualmente la sua ex moglie dopo la conclusione di tale procedura e nei limiti in cui l’azione da intraprendere da parte della BEI avrebbe potuto incidere sulla sua posizione, ed è stato ascoltato al riguardo. In ogni caso, il richiedente non ha dimostrato che la procedura in questione avrebbe potuto, se del caso, avere un risultato diverso.

Giudizio della Corte

21

Va ricordato, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, il diritto ad una buona amministrazione comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

22

Come risulta dalla sua stessa formulazione, tale disposizione è di applicazione generale. Ne consegue che il diritto di essere ascoltato deve essere rispettato in qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo, anche qualora la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

23

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, richiamata dal Tribunale al punto 70 della sentenza impugnata, il diritto di essere ascoltato ha una duplice finalità. Da un lato, esso serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile e, dall’altro lato, consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato. Il diritto di essere ascoltato mira, segnatamente, a garantire che qualsiasi decisione lesiva sia adottata con piena cognizione di causa e ha in particolare l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia, o meno, adottata o abbia un contenuto piuttosto che un altro (sentenza del 4 giugno 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

24

Pertanto, il diritto di essere ascoltati garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed effettivamente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 67, e del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

25

È alla luce di tali considerazioni che occorre stabilire se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, che il diritto di essere ascoltato non implicasse l’obbligo per la BEI di sentire il ricorrente prima dell’adozione della lettera dell’11 ottobre 2018.

26

In primo luogo, per quanto riguarda la questione se la lettera dell’11 ottobre 2018 costituisse un «provvedimento individuale che (...) rechi pregiudizio» ai diritti e agli interessi del ricorrente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, il Tribunale ha osservato, al punto 73 della sentenza impugnata, che dal punto 35 di tale sentenza risultava già che, con tale lettera, la BEI aveva informato il ricorrente che, alla luce dell’esito della procedura di conciliazione avviato dalla sua ex moglie, non avrebbe più ricevuto il pagamento degli assegni familiari. A detto punto 35, il Tribunale ha quindi sottolineato che, poiché il ricorrente era stato privato della possibilità di ottenere i suddetti assegni familiari e i diritti finanziari derivati in questione, la lettera dell’11 ottobre 2018 aveva inciso direttamente sulla sua situazione individuale.

27

Orbene, facendo riferimento a tale constatazione al punto 73 della sentenza impugnata, nell’ambito dell’esame del motivo del ricorrente relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato, il Tribunale ha implicitamente, ma necessariamente, statuito, senza che ciò sia contestato nell’ambito del presente ricorso, che la lettera dell’11 ottobre 2018 costituisce effettivamente una misura individuale idonea a «recare pregiudizio» ai diritti e agli interessi del ricorrente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, cosicché, conformemente a tale disposizione, il ricorrente doveva essere ascoltato prima dell’adozione di tale misura.

28

In secondo luogo, è pacifico che il ricorrente non sia stato ascoltato dalla BEI prima dell’adozione della lettera dell’11 ottobre 2018. Infatti, come risulta dai punti 12 e 13 della sentenza impugnata, tale lettera è stata notificata al ricorrente a seguito della decisione adottata dalla BEI il 12 settembre 2018 di concedere alla sua ex moglie il beneficio degli assegni familiari, nell’ambito di una procedura di conciliazione avviata da quest’ultima sulla base dell’articolo 41 del regolamento del personale, alla quale il ricorrente non ha partecipato, come risulta dal punto 73 della sentenza impugnata.

29

Certo, da un lato, come ha rilevato il Tribunale, in sostanza, al punto 74 della sentenza impugnata, il ricorrente si è rivolto alla BEI, dopo aver ricevuto la lettera dell’11 ottobre 2018, per impugnare la decisione notificatagli. In particolare, in una lettera del 29 ottobre 2018, ha sostenuto che la lettera dell’11 ottobre 2018 era stata adottata in violazione dei suoi diritti procedurali, che il contenuto di tale lettera era incomprensibile e che non teneva conto degli accordi finanziari all’interno della famiglia, in particolare del fatto che egli sosteneva una parte sostanziale delle spese familiari.

30

D’altro canto, la BEI ha risposto, con la sua lettera del 7 gennaio 2019, a talune obiezioni sollevate dal ricorrente, come sottolineato anche dal Tribunale al punto 74 della sentenza impugnata.

31

Va tuttavia rilevato che questa risposta alle obiezioni scritte del ricorrente, inviata al suo legale diverse settimane dopo l’adozione della lettera dell’11 ottobre 2018, non può compensare l’assenza di un’audizione della ricorrente prima dell’adozione di tale decisione. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, tale lettera non è un atto preparatorio concretizzato in una decisione successiva. Essa costituisce la decisione iniziale, confermata dalla lettera del 7 gennaio 2019. Pertanto la decisione con la quale il ricorrente era stato privato del beneficio degli assegni familiari era la lettera dell’11 ottobre 2018.

32

In tale contesto, occorre ricordare che il diritto di essere ascoltato implica che l’interessato sia stato posto in grado di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in relazione al progetto di decisione, nell’ambito di uno scambio di informazioni scritto o orale intrapreso da detta autorità, la cui prova incombe ad essa. In particolare, l’interessato deve essere stato espressamente informato di un progetto di decisione e invitato a far valere le sue osservazioni. Soltanto allora, cosciente delle conseguenze della prevista decisione, egli sarà stato posto in grado di influenzare il processo decisionale in questione (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, C‑59/06 P, EU:C:2007:756, punti 4758).

33

Orbene, nel caso di specie, come risulta dai punti 28 e 31 della presente sentenza, la BEI non ha posto il ricorrente in condizione di presentare, in tempo utile, le sue osservazioni e, pertanto, di influenzare il processo decisionale di cui trattasi.

34

Dalle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale, al punto 74 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il diritto di essere ascoltato del ricorrente non fosse stato violato nel caso di specie, in quanto quest’ultimo aveva potuto commentare la motivazione esposta dalla BEI nella lettera dell’11 ottobre 2018 e presentare le proprie osservazioni sui motivi in essa contenuti, anche se tali osservazioni hanno potuto essere formulate dal ricorrente solo dopo l’adozione di tale decisione e, di conseguenza, egli non è stato messo in condizione di influenzare il processo decisionale in questione.

35

In terzo luogo, occorre ricordare che, se dalla motivazione di una decisione del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale decisione e occorre procedere ad una sostituzione della motivazione (sentenza del 17 gennaio 2023, Spagna/Commissione, C‑630/20 P, EU:C:2023:28, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

36

A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltato, comporta l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi solo se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso (sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 105 e giurisprudenza ivi citata).

37

Orbene, affinché la violazione del diritto di essere ascoltato di una parte interessata comporti l’annullamento di una decisione individuale di un’autorità amministrativa che potrebbe essere sfavorevole a tale parte, è necessario verificare se tale autorità avesse un margine di discrezionalità nell’adottare la decisione in questione. Un funzionario, infatti, non ha alcun interesse a chiedere l’annullamento per vizio di forma, e in particolare per mancato rispetto del diritto di essere ascoltati prima di ogni decisione che reca pregiudizio, di una decisione nel caso in cui l’amministrazione non disponga di alcun margine discrezionale e sia tenuta ad agire così come ha fatto. In un siffatto caso di competenza vincolata dell’amministrazione, l’annullamento della decisione impugnata, una volta rettificato tale vizio, potrebbe solo dar luogo all’adozione di una decisione identica, nel merito, alla decisione annullata (v., per analogia, sentenza del 6 luglio 1983, Geist/Commissione, 117/81, EU:C:1983:191, punto 7).

38

A tal proposito, al fine di dimostrare che la BEI non ha rispettato il diritto del ricorrente di essere ascoltato, quest’ultimo sostiene, in sostanza, che se fosse stato ascoltato prima dell’adozione della lettera dell’11 ottobre 2018, avrebbe potuto esporre la sua situazione personale in relazione ai procedimenti giudiziari pendenti dinanzi al giudice nazionale, e in particolare il fatto che egli contribuiva al mantenimento dei figli per un importo superiore di almeno il 50% a quello dell’assegno per figli a carico, cosicché la BEI avrebbe potuto proporre una ripartizione tra il ricorrente e la sua ex moglie degli assegni familiari o di una parte di essi.

39

Da parte sua, la BEI ha sostenuto, in sostanza, in particolare in udienza, che il procedimento non avrebbe potuto condurre a un risultato diverso, in quanto il punto 2.2.2 delle disposizioni amministrative prevede che, per essere considerato figlio a carico di un membro del personale, quest’ultimo deve essere effettivamente mantenuto da tale membro del personale, ove tale mantenimento effettivo richiede la prova, da un lato, che il figlio vive sotto il suo tetto e, dall’altro, che egli contribuisce al mantenimento di tale figlio per un importo superiore di almeno il 50% all’importo dell’assegno per figlio a carico. Orbene, come affermato dalla BEI nella sua lettera del 7 gennaio 2019, la prima di tali condizioni non era stata rispettata, poiché la custodia dei figli era stata assegnata dal giudice nazionale alla ex moglie del ricorrente.

40

A tal proposito, va rilevato che l’affermazione della BEI secondo cui una diversa ripartizione degli assegni familiari tra il ricorrente e la sua ex moglie non sarebbe stata possibile alla luce del tenore letterale dei punti 2.2.1 e 2.2.2 delle disposizioni amministrative è contraddetta dalla constatazione di fatto contenuta al punto 23 della sentenza impugnata, non contestata dalla BEI nel presente procedimento, secondo cui il Dipartimento risorse umane della BEI avrebbe proposto alla commissione di conciliazione, con email del 12 febbraio 2020 e alla luce di quanto deciso in un caso definito «parallelo», che alcune indennità dovessero essere versate per metà al ricorrente e per metà alla sua ex moglie, a condizione che il ricorrente fornisse la prova dei pagamenti effettuati per i suoi figli.

41

In tali circostanze, si deve ritenere, al pari dell’avvocato generale, al paragrafo 66 delle sue conclusioni, che la BEI avrebbe potuto adottare un’interpretazione diversa delle proprie disposizioni amministrative. La BEI disponeva quindi di un margine di discrezionalità, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 37 della presente sentenza, sicché la procedura di cui trattasi avrebbe potuto giungere ad un risultato diverso se il ricorrente fosse stato posto in grado di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della lettera dell’11 ottobre 2018.

42

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere il primo motivo.

Sul secondo capo del terzo motivo

Argomenti delle parti

43

Con il secondo capo del suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti 100, 101, 107 e 108 della sentenza impugnata, ha erroneamente respinto l’eccezione di illegittimità delle disposizioni amministrative relative agli assegni familiari. A questo proposito, il ricorrente sostiene che tali disposizioni violano i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in quanto i genitori, che mantengono entrambi i figli, non godono degli stessi diritti finanziari derivati, mentre tali diritti sono determinati in base all’effettivo mantenimento dei figli. Pertanto, il fatto che un genitore abbia la custodia di un minore non lo distingue dall’altro genitore, che non ha la custodia del minore, in termini di diritto agli assegni familiari. In tale contesto, il ricorrente aveva sufficientemente dimostrato di sostenere un onere significativo per il mantenimento dei figli, anche se questi ultimi vivevano per la maggior parte del tempo con l’ex moglie.

44

Da parte sua, la BEI sostiene che il Tribunale non abbia violato il principio di non discriminazione o di parità di trattamento, dato che le disposizioni amministrative consentono ai membri del personale di dimostrare di contribuire al mantenimento dei figli e, di conseguenza, di ottenere assegni familiari. Inoltre, tali indennità sarebbero state versate a beneficio dei figli e non dei membri del personale. In ogni caso, la posizione del genitore che ha la custodia dei figli sarebbe diversa da quella del genitore che non ce l’ha, per cui un trattamento differenziato dei due genitori sarebbe pienamente giustificato.

Giudizio della Corte

45

In limine, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento, quale sancito dall’articolo 20 della Carta, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi [sentenze del 16 dicembre 2008, Huber, C‑524/06, EU:C:2008:724, punto 75, e del 4 maggio 2023, Glavna direktsia Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto (Lavoro notturno),da C‑529/21 a C‑536/21 e da C‑732/21 a C‑738/21, EU:C:2023:374, punto 52 e giurisprudenza ivi citata].

46

Secondo giurisprudenza consolidata, la violazione del principio di parità di trattamento a seguito di un trattamento differenziato presuppone che le situazioni in questione siano comparabili per quanto riguarda tutti gli elementi che le caratterizzano. Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché la comparabilità di queste ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto delle disposizioni in esame e dello scopo delle stesse, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tale fine, i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (sentenze del 26 settembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, punti 5152, nonché del 14 giugno 2017, Compass Contract Services, C‑38/16, EU:C:2017:454, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

47

Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata, l’assegno per figli a carico risponde a un obiettivo sociale giustificato dai costi derivanti da un bisogno attuale e certo connesso all’esistenza del figlio e al suo effettivo mantenimento. Al riguardo, benché integrati nella retribuzione, gli assegni quali l’assegno per figli a carico o ancora l’assegno scolastico, o anche le indennità forfettarie destinate ai figli per i viaggi tra la sede di servizio e il centro di interessi, non sono destinati al mantenimento del funzionario, bensì a quello esclusivo del figlio (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 1988, Christianos/Corte di giustizia, 33/87, EU:C:1988:300, punto 15).

48

Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, che, alla luce di tale obiettivo, il criterio pertinente per decidere se, per quanto riguarda il versamento degli assegni per figli a carico, il genitore che ha l’affidamento esclusivo del figlio si trovi in una situazione paragonabile a quella del genitore che non ne ha l’affidamento è quello del loro rispettivo contributo economico al mantenimento di tale figlio.

49

Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 107 della sentenza impugnata, i genitori che contribuiscono entrambi effettivamente al mantenimento del figlio si trovano in una situazione analoga per quanto riguarda il versamento degli assegni per figli a carico e che il versamento, in linea di principio, di tali assegni a uno solo di essi costituisce una disparità di trattamento che deve essere oggettivamente giustificata.

50

A questo proposito, si deve ritenere che il fatto che uno dei genitori abbia l’affidamento esclusivo del minore, che vive quindi sotto il suo tetto, implica, in linea di principio, che tale genitore sarà tenuto a contribuire effettivamente al mantenimento del bambino.

51

Tuttavia, tale circostanza non preclude in alcun modo all’altro genitore, anche se non ha l’affidamento esclusivo del figlio, di contribuire ugualmente in modo effettivo al suo mantenimento, in particolare, tenuto conto del diritto del minore, sancito dall’articolo 24, paragrafo 3, della Carta, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse.

52

In tale contesto, è altresì importante che sia rispettato il principio di proporzionalità che, come ricordato dal Tribunale al punto 106 della sentenza impugnata, impone che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di ciò che è appropriato e necessario per raggiungere i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa in questione, fermo restando che, in caso di scelta tra più misure appropriate, deve essere scelta la meno restrittiva e che i disagi causati non devono essere sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti.

53

Nel caso di specie, i punti 2.2.1 e 2.2.2 delle disposizioni amministrative, interpretati nel senso che impongono il versamento da parte della BEI degli assegni familiari al solo genitore cui sia stato affidato l’affidamento esclusivo del figlio, indipendentemente dai contributi effettivi dei genitori al mantenimento di quest’ultimo, eccede quanto necessario per raggiungere il legittimo obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi, in quanto quest’ultima non consente di tener conto, nell’interesse superiore del minore e tenuto conto del suo diritto, ricordato al punto 51 della presente sentenza, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, della situazione di fatto esistente relativa al contributo effettivo di ciascun genitore al mantenimento del figlio, vale a dire la presa in carico effettiva della totalità o di parte dei bisogni essenziali del minore, in particolare per quanto riguarda l’alloggio, il vitto, il vestiario, l’istruzione, le cure e le spese mediche.

54

A tal riguardo, se l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale emanato da un giudice nazionale che fissi l’importo dei contributi alle spese di mantenimento dei figli cui un funzionario divorziato è tenuto costituisce un elemento che l’amministrazione deve prendere in considerazione, tale elemento non può dispensare quest’ultima dall’esercitare essa stessa il suo potere di valutazione per determinare se tale funzionario contribuisce effettivamente al mantenimento dei figli.

55

In tali circostanze, si deve ritenere che i punti 2.2.1 e 2.2.2 delle disposizioni amministrative violino i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, nei limiti in cui la loro interpretazione non consentirebbe in alcun caso di considerare che un genitore al quale non è stato concesso l’affidamento esclusivo di un figlio contribuisca effettivamente al suo mantenimento.

56

Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti 107 e 108 della sentenza impugnata, che le disposizioni amministrative non violassero tali principi.

57

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolto anche il secondo capo del terzo motivo.

Il secondo motivo, il primo capo del terzo motivo, il quarto e il quinto motivo

58

Poiché il primo motivo e il secondo capo del terzo motivo sono accolti e giustificano l’annullamento della sentenza impugnata, non è necessario esaminare gli altri motivi e i capi di motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione, in quanto non possono condurre a un annullamento più ampio della sentenza impugnata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

59

Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

60

Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per pronunciarsi in via definitiva sul ricorso di annullamento delle lettere della BEI dell’11 ottobre 2018 e, per quanto necessario, delle lettere del 7 gennaio 2019 e del 30 luglio 2020, proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale di primo grado, nonché sulle domande di risarcimento presentate in primo grado.

Sulla domanda di annullamento

61

Dai punti da 21 a 57 della presente sentenza risulta che il primo motivo nonché il secondo capo del terzo motivo del ricorso in primo grado sono fondati e che occorre annullare le lettere dell’11 ottobre 2018, del 7 gennaio 2019 e del 30 luglio 2020, a causa di una violazione del diritto di essere ascoltato nonché dell’illegittimità dei punti 2.2.1 e 2.2.2 delle disposizioni amministrative, nei limiti in cui la loro interpretazione non consentirebbe in alcun caso di ritenere che un genitore al quale non è stato affidato l’affidamento esclusivo di un minore contribuisca effettivamente al mantenimento di quest’ultimo.

Sulla domanda di risarcimento del danno

62

A sostegno delle sue conclusioni risarcitorie sollevate in primo grado, come ricordate al punto 9 della presente sentenza, il ricorrente ha fatto valere di aver subito un danno morale a causa, in primo luogo, della repentina e assai significativa riduzione della sua retribuzione, che sarebbe fonte di ansia, in secondo luogo, della divulgazione dei suoi dati personali a terzi senza il suo consenso, in terzo luogo, della presa di posizione di membri del management della BEI a favore della sua ex moglie nell’ambito di un procedimento giudiziario dinanzi ai giudici lussemburghesi e, in quarto luogo, del ritardo ingiustificato nell’attuazione della procedura di conciliazione, che può essere risarcito solo mediante una compensazione valutata in via provvisoria ex aequo et bono in EUR 10000, che egli si impegna, come aveva fatto dinanzi al primo giudice, a versare in beneficenza nell’ipotesi in cui gli fosse concessa.

63

Per quanto riguarda i primi tre capi di tali domande risarcitorie, il Tribunale, come menzionato al punto 10 della presente sentenza, ha respinto queste ultime, ma ha considerato, per quanto riguarda il quarto capo di esse, che il danno morale del ricorrente era caratterizzato per quanto riguarda il ritardo ingiustificato della BEI nell’attuare la procedura di conciliazione e ha condannato tale istituzione a versare al ricorrente un risarcimento valutato ex aequo et bono nella somma di EUR 500.

64

A tal riguardo, da un lato, per quanto riguarda l’asserito danno morale derivante dalla riduzione improvvisa e molto significativa della sua retribuzione, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver causato (sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 80), a meno che la parte ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illegittimità su cui si fonda l’annullamento e non risarcibile integralmente mediante tale annullamento. Orbene, il ricorrente non fornisce in alcun modo tale dimostrazione.

65

Per contro, per quanto riguarda l’asserito danno morale derivante dalla divulgazione dei dati personali del ricorrente a terzi senza il suo consenso o dalla posizione assunta dai membri del management della BEI a favore della sua ex moglie nell’ambito di un procedimento giudiziario dinanzi ai giudici lussemburghesi, il ricorrente continua a non dimostrare l’esistenza di un danno reale e certo connesso alle asserite violazioni, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 148 della sentenza impugnata, cosicché non sussistono le condizioni di responsabilità della BEI, di cui al punto 145 della stessa sentenza.

66

In tali circostanze, non vi è motivo di accogliere le richieste di risarcimento del danno del ricorrente.

Sulle spese

67

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisce sulle spese.

68

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

69

Poiché il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della BEI, quest’ultima, rimasta soccombente, va condannata alle spese relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑573/20, sia al procedimento di impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, MG/BEI (T‑573/20, EU:T:2021:915), è annullata.

 

2)

Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI), comunicate al ricorrente con le lettere dell’11 ottobre 2018, del 7 gennaio 2019 e del 30 luglio 2020 sono annullate.

 

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

4)

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da MG, relative sia al procedimento in primo grado sia a quello d’impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.