SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

28 settembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 14 – Direttiva (UE) 2019/771 – Articolo 2, punto 12 – Garanzia – Caratteristiche o qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità del bene venduto, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità – Impegno del garante vertente sulla soddisfazione del consumatore rispetto al bene acquistato – Verifica della mancata soddisfazione del consumatore»

Nella causa C‑133/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 10 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2022, nel procedimento

LACD GmbH

contro

BB Sport GmbH & Co. KG,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra (relatore), N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la LACD GmbH, da S. Kuhn, Rechtsanwalt;

per la BB Sport GmbH & Co. KG, da C. Rohnke, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da M. Noll-Ehlers, I. Rubene e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64), nonché dell’articolo 2, punto 12, della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU 2019, L 136, pag. 28).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la LACD GmbH e la BB Sport GmbH & Co. KG in merito alla legittimità di una dichiarazione apposta su determinati prodotti commercializzati dalla LACD.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2011/83

3

I considerando 4, 5 e 7 della direttiva 2011/83 enunciano quanto segue:

«(4)

(...) L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

(5)

(...) La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

(...)

(7)

L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. (...)».

4

Tale direttiva, a termini del suo articolo 1, intende contribuire «tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, (…) al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».

5

L’articolo 2, punto 14, della direttiva suddetta definisce la nozione di «garanzia» come «qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto».

6

L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

(...)

m)

se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

(...)».

Direttiva 2019/771

7

La direttiva 2019/771, in conformità al suo articolo 1, ha «lo scopo (…) di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, offrendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori (...)».

8

L’articolo 2, punto 12, di tale direttiva definisce la «garanzia commerciale» come «qualsiasi impegno del venditore o del produttore (“garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto».

9

L’articolo 24 della direttiva suddetta prevede, al paragrafo 2, che le disposizioni della stessa non si applicano ai contratti conclusi prima del 1o gennaio 2022.

Diritto tedesco

10

Ai sensi dell’articolo 443, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «codice civile»), l’impegno specifico del venditore, del produttore o di un altro terzo, enunciato in una dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità, effettuate anteriormente o al momento della conclusione del contratto di vendita, costituisce una garanzia aggiuntiva rispetto alla garanzia di conformità, il cui oggetto consiste nel rimborso del prezzo di acquisto, nella sostituzione o nella riparazione del bene venduto oppure nella prestazione di qualsiasi altro servizio relativo a tale bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.

11

L’articolo 479, paragrafo 1, di detto codice stabilisce, da un lato, che una dichiarazione di garanzia ai sensi dell’articolo 443 del medesimo codice deve essere redatta in un linguaggio semplice e comprensibile e, dall’altro, elenca gli elementi da includere in tale dichiarazione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

La LACD distribuisce, tramite dettaglianti e commercianti online, articoli per lo sport e il fitness con il marchio LACD. Essa ha apposto sulle sue magliette, almeno fino al 2013, dei cartellini («Hang-Tags») su cui figurava il testo seguente (in prosieguo: la «dichiarazione LACD»):

«Garanzia LACD

Ogni prodotto LACD è dotato di garanzia a vita. Nel caso non siate completamente soddisfatti di uno dei nostri prodotti, vi invitiamo a restituirlo al rivenditore presso il quale lo avete acquistato. Potete anche restituirlo direttamente alla “LACD”, ma ricordatevi di indicare dove e quando lo avete acquistato».

13

Nel mese di agosto 2018, la BB Sport, che vende articoli per lo sport e il fitness, ha acquistato online, tramite una cliente simulata («Testkäuferin»), due magliette del marchio LACD su cui era apposto un cartellino che riportava la dichiarazione LACD.

14

Ritenendo che le informazioni contenute su tali cartellini non soddisfacessero i requisiti legali di una dichiarazione di garanzia, ai sensi degli articoli 443 e 479 del codice civile, la BB Sport ha presentato dinanzi al Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania) un’azione inibitoria nei confronti della LACD affinché cessasse di apporre siffatti cartellini sui suoi prodotti di abbigliamento. Avendo tale tribunale respinto il ricorso, la BB Sport ha presentato appello dinanzi all’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco, Germania), il quale lo ha accolto.

15

La LACD ha allora proposto un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, il quale considera che l’esito della controversia principale dipenda dall’interpretazione sia dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 che dell’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771, in quanto l’azione inibitoria intentata per far cessare una pratica commerciale sleale basata sul rischio di recidiva, come quella presentata nel procedimento principale, può essere accolta solo se il comportamento contestato alla convenuta nel procedimento principale è contrario al diritto della concorrenza in vigore alla data non soltanto dei fatti, ma anche della decisione che ha statuito sul ricorso per cassazione (Revision).

16

Detto giudice osserva anzitutto che la constatazione della violazione, da parte della LACD, degli obblighi di informazione previsti all’articolo 479, paragrafo 1, del codice civile presuppone che l’impegno a farsi restituire il prodotto di abbigliamento venduto in caso di mancata soddisfazione del consumatore, che figura nella dichiarazione LACD, costituisca una «garanzia», ai sensi dell’articolo 443, paragrafo 1, di detto codice, disposizione che ha trasposto nel diritto tedesco la nozione di «garanzia» prevista dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12), e che, a partire dal 1o gennaio 2022, trova il suo fondamento nell’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771.

17

Il giudice del rinvio considera che, benché la «soddisfazione del consumatore rispetto al bene acquistato» non rientri tra le «caratteristiche del bene venduto», essa potrebbe tuttavia costituire un «altro requisito non relativo alla conformità» ai sensi dell’articolo 443, paragrafo 1, del codice civile. Esso precisa che tale secondo criterio è stato aggiunto a detta disposizione, con effetto a partire dal 13 giugno 2014, per trasporre nel diritto tedesco la nozione di «garanzia», che figura all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83.

18

Secondo detto giudice, né la formulazione, né il contesto di tale articolo 2, punto 14, o dell’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771 consentono di dedurre, senza ambiguità, che la mancata «soddisfazione del consumatore rispetto al bene acquistato» costituisca un «qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciat[o] nella dichiarazione di garanzia» ai sensi di tali disposizioni, che, se dimostrato, può comportare il rimborso del prezzo d’acquisto, la sostituzione o la riparazione del prodotto, oppure la prestazione di qualsiasi altro servizio relativo a tale prodotto, senza che tale mancata soddisfazione debba derivare dalle condizioni o dalle caratteristiche di quest’ultimo.

19

Tuttavia, poiché l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela del consumatore, previsto dalle direttive 2011/83 e 2019/771, milita a favore di tale interpretazione, detto giudice si chiede in che modo tale mancata «soddisfazione del consumatore rispetto al bene acquistato» debba essere dimostrata per far valere la «garanzia», o «garanzia commerciale», ai sensi rispettivamente dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 e dell’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771.

20

È in tale contesto che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sussista un qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, della [direttiva 2011/83] e dell’articolo 2, punto 12, della [direttiva 2019/771] qualora l’obbligo del garante sia correlato a circostanze inerenti alla persona del consumatore, in particolare al suo atteggiamento soggettivo rispetto al bene acquistato (nel caso in esame: la soddisfazione rispetto a detto bene dipendente dal libero apprezzamento del consumatore) senza che tali circostanze personali siano necessariamente connesse con le condizioni o le caratteristiche del bene.

2)

Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla prima questione:

Se l’assenza di requisiti basati su circostanze inerenti alla persona del consumatore (nel caso in esame: la sua soddisfazione rispetto al bene acquistato) debba poter essere accertata sulla base di circostanze oggettive».

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

21

In seguito alla lettura delle conclusioni dell’avvocato generale, il 9 marzo 2023, la LACD ha chiesto, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 aprile 2023, la riapertura della fase orale, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale domanda, la LACD asserisce, da un lato, che l’avvocato generale ha ignorato il fatto che essa non gestisce negozi online. Dall’altro, la LACD insiste sulla rilevanza dell’interpretazione dell’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771, richiesta dal giudice del rinvio.

22

Occorre ricordare che, in forza dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alla motivazione in base alla quale l’avvocato generale vi perviene. Inoltre, né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (sentenza del 21 ottobre 2021, Beeren-, Wild-, Feinfrucht, C‑825/19, EU:C:2021:869, punti da 24 a 26 e giurisprudenza ivi citata).

23

Nel caso di specie, poiché, come si è osservato al punto 21 della presente sentenza, la LACD si limita a contestare alcuni passi delle conclusioni dell’avvocato generale e a presentare osservazioni sul loro contenuto, non è necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

24

In quanto il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771, si deve preliminarmente constatare che quest’ultima, in conformità al suo articolo 24, paragrafo 2, non si applica ai contratti conclusi prima del 1o gennaio 2022. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che il contratto relativo alla vendita delle magliette di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso nel mese di agosto 2018.

25

In tal contesto, occorre esaminare congiuntamente le due questioni con cui il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «garanzia» include, a titolo di «qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciat[o] nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto», l’impegno, preso dal garante nei confronti del consumatore, vertente su circostanze inerenti alla persona di quest’ultimo, quali la sua soddisfazione rispetto al bene acquistato, lasciata alla sua valutazione personale, e, in caso affermativo, in che modo tali circostanze debbano essere dimostrate per attivare la garanzia suddetta.

26

L’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 definisce la «garanzia» come «qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto».

27

A tal riguardo, si deve anzitutto osservare che la formulazione dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 non contiene alcun elemento che consenta di escludere dal suo ambito d’applicazione l’impegno del garante relativo alla «soddisfazione del consumatore rispetto al bene acquistato», lasciata alla valutazione soggettiva di tale consumatore.

28

Infatti, da una parte, tale disposizione si riferisce a «qualsiasi impegno» del garante, assunto nei confronti del consumatore, «in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità». Dall’altra, come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 30 delle sue conclusioni, l’espressione neutra e generica «qualsiasi altro requisito» può includere la mancata soddisfazione delle aspettative soggettive del consumatore nei confronti del prodotto acquistato, a prescindere da qualsiasi considerazione oggettiva relativa alle caratteristiche o qualità del bene.

29

La comunicazione delle informazioni relative alla «garanzia», fa inoltre parte, come risulta, segnatamente, dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, degli obblighi di tale direttiva miranti a garantire l’informazione precontrattuale del consumatore interessato. Infatti, tale articolo 6 impone al professionista di fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, le informazioni riguardanti l’esistenza e le condizioni, se applicabili, delle garanzie commerciali.

30

Orbene, l’interpretazione dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83, secondo cui la nozione di «garanzia» include l’impegno di un professionista relativo alla «soddisfazione del consumatore interessato rispetto al bene acquistato», è conforme all’obiettivo, perseguito da tale direttiva, di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori garantendo l’informazione e la sicurezza di questi ultimi nei contratti stipulati con i professionisti, come sancito dall’articolo 1 di tale direttiva, letto alla luce dei considerando 4, 5 e 7 di quest’ultima. Tale interpretazione consente infatti al consumatore suddetto, da un lato, di prendere conoscenza dell’impegno di detto professionista e di meglio conoscere, preventivamente, le condizioni del contratto che intende concludere per poter prendere consapevolmente la decisione di concludere o meno tale contratto e, dall’altro, di ottenere da detto professionista il rimborso del prezzo di acquisto mediante una semplice dichiarazione di insoddisfazione, il che rafforza il suo livello di tutela nei confronti del professionista stesso.

31

Peraltro, l’impegno di un professionista di riprendere il bene acquistato in caso di mancata soddisfazione del consumatore interessato costituisce un’espressione della libertà di impresa di tale professionista, sancita all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che deve parimenti essere rispettata nell’interpretazione della direttiva 2011/83, alla luce dell’obiettivo enunciato al suo considerando 4, consistente nel garantire un giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, Victorinox, C‑179/21, EU:C:2022:353, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

32

Infine, la questione se un’eventuale mancata soddisfazione del consumatore interessato rispetto al bene acquistato debba essere accertata oggettivamente, non può che ricevere soluzione negativa, come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 48 delle sue conclusioni. Infatti, la mancata soddisfazione delle aspettative soggettive di tale consumatore rispetto al bene non può, per definizione, essere oggetto di verifica oggettiva. La semplice affermazione in tal senso da parte del consumatore deve quindi essere considerata sufficiente.

33

Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni presentate dichiarando che l’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «garanzia» include, a titolo di «qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciat[o] nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto», l’impegno, preso dal garante nei confronti del consumatore, vertente su circostanze inerenti alla persona di quest’ultimo, quali la sua soddisfazione rispetto al bene acquistato, lasciata alla sua valutazione personale, senza che, per attivare detta garanzia, l’esistenza di tali circostanze debba essere verificata oggettivamente.

34

Tenuto conto del fatto che, come si è constatato al punto 15 della presente sentenza, il giudice del rinvio afferma che esso sarà indotto a prendere in considerazione anche l’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771 al fine di esaminare la legittimità della dichiarazione LACD, occorre aggiungere che l’interpretazione, fornita al punto precedente della presente sentenza, dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 è valida per l’interpretazione dell’articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/771, dato che le nozioni di «garanzia» e di «garanzia commerciale» sono definite in modo quasi identico nelle due disposizioni suddette e che, al pari della direttiva 2011/83, anche la direttiva 2019/771, come risulta dal suo articolo 1, mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

Sulle spese

35

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

la nozione di «garanzia» include, a titolo di «qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciat[o] nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto», l’impegno, preso dal garante nei confronti del consumatore, vertente su circostanze inerenti alla persona di quest’ultimo, quali la sua soddisfazione rispetto al bene acquistato, lasciata alla sua valutazione personale, senza che, per attivare detta garanzia, l’esistenza di tali circostanze debba essere verificata oggettivamente.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.