Causa C-122/22 P
Dyson Ltd e a.
contro
Commissione europea
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 gennaio 2024
«Impugnazione - Energia - Direttiva 2010/30/UE - Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti - Regolamento delegato della Commissione europea che integra tale direttiva - Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere - Annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Requisito della violazione sufficientemente qualificata di una norma di legge preordinata a conferire diritti ai singoli - Violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale - Fattori rilevanti in assenza di discrezionalità»
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Adozione da parte della Commissione di un regolamento delegato che impone un’etichettatura indicante il consumo d’energia per gli aspirapolvere – Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata
(Artt. 290 e 340, comma 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/30)
(v. punti 26-33, 47-57, 64-71, 76-79, 168, 169, 171)
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Snaturamento degli elementi di prova – Insussistenza
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 88-94)
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Violazione del divieto di statuire ultra petita – Insussistenza – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 95, 156-158)
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Ricevibilità – Presupposti – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 109-111)