SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
22 dicembre 2022 ( *1 )
«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Nozione di “invalidità” – Dichiarazione di idoneità al lavoro – Assenza ingiustificata – Ricorsi di annullamento e di risarcimento danni»
Nella causa C‑68/22 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 febbraio 2022,
Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Faedo e I. Zanin, in qualità di agenti, assistite da A. Duron, avocate,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
KL, rappresentato da A. Champetier e L. Levi, avocates,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e J. Passer, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con la sua impugnazione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 novembre 2021, KL/BEI (T‑370/20; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:822), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato le decisioni della BEI, dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019, che dichiarano KL idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019, nonché la decisione del presidente della BEI, del 16 marzo 2020, che conferma tali decisioni (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»), e, dall’altro, ha condannato la BEI a versare a KL una pensione di invalidità a partire dal 1o febbraio 2019 e gli interessi di mora su tale pensione, al netto delle somme versate a KL a titolo di retribuzione, le quali, a quanto risulterebbe, non gli erano dovute a causa del pagamento della pensione di invalidità. |
Contesto normativo
RTRP
2 |
L’articolo 46-1 del regolamento transitorio del regime pensionistico applicabile ai membri del personale della BEI (in prosieguo: l’«RTRP») prevede quanto segue: «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, è invalido l’affiliato che, a seguito di malattia, infortunio o infermità, si trovi nell’incapacità fisica o mentale di assolvere in maniera permanente la sua funzione o altra funzione di livello equivalente e la cui invalidità sia riconosciuta conformemente al successivo articolo 48». |
3 |
L’articolo 48-1 dell’RTRP prevede che l’invalidità debba essere riconosciuta da un medico scelto dalla BEI o, in caso di contestazione, dalla commissione di invalidità di cui all’articolo 13-1 di tale regolamento. |
4 |
Ai sensi dell’articolo 51-1 dell’RTRP: «Se l’invalido esercita un’attività retribuita, la pensione di invalidità è ridotta nei limiti in cui la somma della pensione di invalidità, dei diritti pensionistici per i figli e dei proventi di tale attività superi l’importo della retribuzione netta corrispondente allo scatto e alla funzione che erano propri dell’assicurato su una base familiare identica a quella in essere alla data in cui egli è stato dichiarato invalido». |
Statuto
5 |
L’articolo 78, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione in vigore all’epoca dei fatti che hanno dato luogo alla presente controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone quanto segue: «Alle condizioni previste dagli articoli da 13 a 16 dell’allegato VIII, il funzionario ha diritto a un’indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare le mansioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni». |
Fatti
6 |
I fatti all’origine della controversia, quali figurano nei punti da 1 a 39 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere sintetizzati come segue. |
7 |
KL è stato alle dipendenze della BEI a partire dal 1o settembre 2001. |
8 |
Dopo vari suoi periodi di assenza dalla BEI, quest’ultima lo ha informato, il 22 maggio 2017, che il medico di fiducia di tale organismo aveva raccomandato che egli fosse posto in stato di incapacità temporanea parziale (equivalente al 50% del suo orario di lavoro) per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1o giugno 2017. |
9 |
Il 1o giugno 2017 KL ha contestato la raccomandazione del consulente medico della BEI, ritenendo che egli avrebbe dovuto essere posto in stato di incapacità temporanea totale di riprendere le sue funzioni. Di conseguenza, egli ha chiesto lo svolgimento del procedimento di arbitrato medico di cui all’articolo 4 dell’allegato X delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, adottate in esecuzione del regolamento del personale di tale organismo (in prosieguo: le «disposizioni amministrative»). |
10 |
Il 18 ottobre 2017 KL è stato esaminato dal medico indipendente designato dalla BEI, che ha confermato il parere del medico di fiducia di quest’ultima. Tale conclusione è stata comunicata alla BEI e a KL. |
11 |
Il 14 dicembre 2017 la BEI ha informato KL che erano in corso discussioni per consentirgli di ritornare a lavorare a tempo parziale per un periodo di tre mesi su un posto diverso da quello precedentemente occupato, fermo restando che egli sarebbe stato dispensato dal presentarsi sul luogo di lavoro tra il 1o gennaio 2018 e la sua reintegrazione. |
12 |
Il 28 dicembre 2017 il consulente legale di KL ha contestato le conseguenze che la BEI intendeva trarre dall’arbitrato medico, sostenendo che la procedura che avrebbe dovuto essere attuata era quella della commissione di invalidità di cui all’articolo 13-1 dell’RTRP. |
13 |
Poiché la BEI ha accettato di avviare un procedimento dinanzi alla commissione di invalidità, quest’ultima, il 9 novembre 2018, ha adottato una conclusione (in prosieguo: la «conclusione della commissione di invalidità del 9 novembre 2018»), così formulata: «A causa del suo disturbo psichico, [KL] è inidoneo a far ritorno al suo ultimo posto di lavoro e presso il suo ex datore di lavoro. Egli è pertanto invalido rispetto alla BEI, ma non invalido rispetto al mercato del lavoro in generale. [La commissione di invalidità] è stata unanime al riguardo». |
14 |
La stessa conclusione figura in una relazione del medico designato di comune accordo, conformemente all’articolo 13-1 dell’RTRP, dagli altri due medici facenti parte della commissione di invalidità, intitolata «Perizia medica nell’ambito della commissione di invalidità del 9 novembre 2018». |
15 |
Il 23 gennaio 2019, sulla base di tre formulari presentati dai medici componenti la commissione di invalidità, in cui era stata spuntata la casella «not invalid» (non invalido) (in prosieguo: i «formulari del 16 e del 23 gennaio 2019»), tale commissione ha comunicato alla BEI la propria decisione, adottata all’unanimità, secondo cui KL non era invalido. |
16 |
Con decisioni dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019, la BEI ha dichiarato KL idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019, data a partire dalla quale essa riteneva che quest’ultimo avrebbe dovuto riprendere il lavoro. |
17 |
Il 16 marzo 2020, a seguito del fallimento del procedimento di conciliazione avviato su richiesta di KL, il presidente della BEI ha preso atto delle conclusioni in tal senso raggiunte dalla commissione di conciliazione. Di conseguenza, quest’ultimo ha confermato le decisioni dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
18 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2020, KL ha proposto un ricorso di annullamento delle decisioni controverse. A sostegno del suo ricorso, egli ha sollevato due motivi vertenti, il primo, sulla violazione degli articoli 46-1 e 48-1 dell’RTRP, degli articoli 11.1 e 11.3 delle disposizioni amministrative nonché su un errore manifesto di valutazione e, il secondo, sulla violazione del dovere di sollecitudine. Solo il primo motivo è rilevante ai fini della presente impugnazione. |
19 |
Con tale motivo, KL ha contestato alla BEI di aver considerato, nelle decisioni controverse, che egli fosse idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019. KL ha rilevato, in proposito, che, secondo la conclusione della commissione di invalidità del 9 novembre 2018 e la perizia medica effettuata nell’ambito di detta commissione, egli era stato considerato invalido rispetto alla BEI. KL ha fatto valere che tale conclusione era sufficiente per dichiararlo invalido ai sensi dell’articolo 46-1 dell’RTRP. La BEI ha invece affermato che l’RTRP riconosceva un solo tipo di invalidità, vale a dire quella rispetto al mercato del lavoro in generale, e che il parere della commissione di invalidità era stato espresso nei formulari del 16 e del 23 gennaio 2019 che dichiaravano che KL non era invalido. |
20 |
Per quanto concerne, in primo luogo, i documenti che costituiscono il parere della commissione di invalidità, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 58 a 73 della sentenza impugnata, che la valutazione della legittimità delle decisioni controverse doveva essere effettuata non solo alla luce dei formulari del 16 e del 23 gennaio 2019, ma anche alla luce della conclusione della commissione di invalidità del 9 novembre 2018, che era stata confermata dalla perizia medica effettuata nell’ambito di tale commissione. |
21 |
In secondo luogo, il Tribunale, ai punti da 74 a 81 della sentenza impugnata, ha considerato che, in base al parere della commissione di invalidità, quale risultava dai documenti menzionati al punto 20 della presente sentenza, KL non potesse più svolgere alcuna funzione all’interno della BEI, ma fosse ancora in grado di esercitare un’attività professionale sul mercato del lavoro in generale. |
22 |
In terzo luogo, il Tribunale, ai punti da 83 a 85 della sentenza impugnata, ha dichiarato che la nozione di «invalidità» di un agente della BEI, ai sensi dell’articolo 46-1 dell’RTRP e dell’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative, deve essere valutata alla luce della capacità di tale agente di riprendere «la sua funzione o altra funzione di livello equivalente», la quale altra funzione deve essere parimenti interna alla BEI. |
23 |
Per giungere a tale valutazione, il Tribunale ha considerato, in primo luogo, ai punti da 86 a 89 della sentenza impugnata, che, per analogia con l’articolo 78 dello Statuto, dette disposizioni del regolamento della BEI rinviavano alla classificazione delle funzioni interne a tale organismo. In secondo luogo, ai punti da 90 a 93 di tale sentenza, il Tribunale ha sottolineato che le commissioni di invalidità istituite dalla BEI costituiscono organi di quest’ultima e non dispongono quindi, sul piano giuridico, della competenza a valutare la capacità del personale della BEI di esercitare funzioni professionali al di fuori di tale organismo. In terzo luogo, ai punti da 94 a 99 di detta sentenza, il Tribunale ha respinto l’interpretazione della BEI dell’articolo 51-1 dell’RTRP, in base alla quale tale disposizione riguarderebbe unicamente le rare situazioni in cui una persona dichiarata invalida in seno alla BEI eserciti al di fuori di quest’ultima un’attività diversa da quella da lei già svolta al suo interno. |
24 |
Ai punti 100 e 101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, poiché la commissione di invalidità aveva dichiarato che KL non era in grado di esercitare funzioni in seno alla BEI e che la nozione di «invalidità», ai sensi dell’articolo 46-1 dell’RTRP e dell’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative, doveva essere unicamente valutata con riferimento a tale organismo, la BEI era tenuta a dichiarare invalido KL, cosicché occorreva ritenere che la BEI, dichiarando quest’ultimo idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019 nelle decisioni controverse, avesse violato tali disposizioni. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso di KL e ha annullato tali decisioni. |
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
25 |
Con la sua impugnazione, la BEI chiede che la Corte voglia:
|
26 |
KL chiede che la Corte voglia:
|
Sull’impugnazione
27 |
A sostegno della sua impugnazione, la BEI deduce due motivi. Il primo motivo, vertente su un’erronea interpretazione della nozione di «invalidità», si articola in quattro parti, di cui la prima e la quarta devono essere esaminate congiuntamente. Il secondo motivo, suddiviso in due parti, che occorre esaminare congiuntamente, riguarda lo snaturamento dei fatti quali esposti ai punti da 58 a 81 della sentenza impugnata. |
Sulla prima e sulla quarta parte del primo motivo
Argomenti delle parti
28 |
Con la prima parte del primo motivo, la BEI fa valere che il Tribunale, dichiarando, ai punti da 83 a 85 della sentenza impugnata, che le «altre funzioni di livello equivalente» che un agente deve essere incapace di svolgere per essere considerato invalido, ai sensi dell’articolo 46-1 dell’RTRP e dell’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative, devono essere esercitate in seno alla BEI, ha interpretato la nozione di «invalidità» in maniera contraria alla normativa interna di tale organismo. |
29 |
In primo luogo, la BEI considera che, utilizzando i termini «la sua funzione o altra funzione di livello equivalente», l’articolo 46-1 dell’RTRP non distingue tra le funzioni esercitate in seno alla BEI e quelle esercitate al di fuori di essa, né fa riferimento alla classificazione delle funzioni interne di tale organismo. Il formulario che la commissione di invalidità deve compilare non distinguerebbe nemmeno tra la questione se l’invalidità sia specifica della BEI o se debba essere valutata rispetto al mercato del lavoro in generale, sicché, introducendo una siffatta distinzione, il Tribunale avrebbe modificato il tenore letterale di detta normativa interna. |
30 |
In secondo luogo, l’interpretazione accolta dal Tribunale equivarrebbe a confondere la nozione di «invalidità», che riconoscerebbe la tutela dovuta ad una persona divenuta inabile al lavoro in generale, con quella di «inidoneità al lavoro», quale prevista nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali, relativa alla tutela dovuta ad una persona divenuta inabile al lavoro per uno specifico datore di lavoro. |
31 |
In terzo luogo, detta interpretazione non terrebbe conto dell’obiettivo della pensione di invalidità che consiste, essendo quest’ultima una misura di protezione sociale, nel compensare la perdita di retribuzione subita da un dipendente a causa della sua incapacità permanente di esercitare le proprie funzioni. Dichiarare che un dipendente potrebbe essere considerato invalido per svolgere un lavoro in seno alla BEI ma in grado di esercitare un lavoro equivalente al di fuori di tale organismo sarebbe manifestamente in contraddizione con detto obiettivo. Inoltre, tale interpretazione provocherebbe gravi conseguenze per l’equilibrio finanziario del sistema pensionistico della BEI e solleverebbe problemi di utilizzo e di gestione dei fondi pubblici. |
32 |
Con la quarta parte del primo motivo, la BEI sostiene che il Tribunale, ai punti da 98 a 100 della sentenza impugnata, ha interpretato erroneamente l’articolo 51-1 dell’RTRP, il quale prevede una riduzione dell’importo della pensione di invalidità nel caso in cui la persona dichiarata invalida svolga un’attività retribuita, come riferito a situazioni in cui una persona dichiarata invalida all’interno della BEI eserciti una qualsiasi attività professionale. Nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale, la BEI ha fatto valere che detta disposizione riguardava unicamente le rare situazioni in cui una persona dichiarata invalida esercitasse al di fuori della BEI un’attività diversa da quella da lei svolta al suo interno. |
33 |
La BEI afferma anzitutto che l’interpretazione del Tribunale è contraddittoria, avendo quest’ultimo sottolineato il carattere generale della formulazione dell’articolo 51-1 dell’RTRP, senza distinzione quanto alla natura dell’attività esterna esercitata, pur ritenendo che l’articolo 46-1 di tale regolamento, anch’esso redatto in termini generali, riguardi una nozione di «invalidità» definita in relazione a funzioni esercitate in seno alla BEI. |
34 |
Detto organismo, poi, fa valere che la nozione di «invalidità», ai sensi dell’articolo 51-1 dell’RTRP e dell’articolo 46-1 di tale regolamento, deve essere interpretata allo stesso modo. Orbene, quest’ultima disposizione riguarderebbe non solo le funzioni esercitate in seno alla BEI, ma anche quelle svolte al di fuori di essa. Sarebbe pertanto contraddittorio interpretare l’articolo 51-1 dell’RTRP come riferito a una persona dichiarata invalida che eserciti al di fuori della BEI un lavoro di natura e di intensità equivalenti a quelle del lavoro che essa svolgeva all’interno di tale organismo, cosicché detto articolo dovrebbe riferirsi ad un altro tipo di lavoro. |
35 |
Infine, e ad abundantiam, la BEI ritiene che l’interpretazione dell’articolo 51-1 dell’RTRP accolta dal Tribunale condurrebbe a situazioni di arricchimento senza causa. Infatti, qualora l’agente invalido percepisca una pensione di invalidità della BEI pur lavorando a tempo pieno al di fuori di tale organismo su un posto altrettanto impegnativo, la capacità di lavoro effettiva di tale persona solleverebbe interrogativi. |
36 |
KL contesta l’argomento della BEI. |
Giudizio della Corte
37 |
Con la prima e la quarta parte del suo primo motivo, la BEI fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare la nozione di «invalidità» quale figura, segnatamente, all’articolo 46-1 dell’RTRP alla luce del tenore letterale di quest’ultimo, del contesto in cui tale disposizione si inserisce nonché della finalità della concessione di una pensione di invalidità. Essa ritiene, in particolare, che il Tribunale abbia errato nel considerare che l’espressione «altra funzione di livello equivalente», ai sensi di tale disposizione, riguardasse unicamente le funzioni svolte in seno alla BEI. |
38 |
Anzitutto, dalla formulazione dell’articolo 46-1 dell’RTRP certamente non risulta che esso riguardi espressamente altre funzioni di livello equivalente esercitate all’interno della BEI. Ciò non toglie che, menzionando l’incapacità dell’affiliato di svolgere «la sua funzione o altra funzione di livello equivalente», detto articolo, a causa della ripetizione del termine «funzione», possa essere interpretato come riferito, oltre alla funzione di cui trattasi dell’agente interessato, ad altre funzioni interne alla BEI. |
39 |
Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che il termine «funzione» di cui all’articolo 46-1 dell’RTRP costituisce una nozione giuridica normativa. Inoltre, si deve constatare che l’articolo 46-1 dell’RTRP non ricorre ad un concetto più ampio, come quello di «attività retribuita», utilizzato nell’articolo 51-1 dell’RTRP, che si riferisce ad un impiego rientrante nel mercato del lavoro in generale. |
40 |
Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inserisce l’articolo 46-1 dell’RTRP, in primo luogo, la BEI ritiene giustamente che la nozione di «invalidità» ai sensi degli articoli 46-1 e 51-1 dell’RTRP debba essere interpretata allo stesso modo. Tuttavia, da ciò non si può dedurre che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 96 a 98 della sentenza impugnata, che quest’ultimo articolo, tenuto conto del tenore generale della sua formulazione, non può essere inteso come riferito unicamente ad un’attività svolta al di fuori della BEI diversa da quella che la persona dichiarata invalida ha esercitato all’interno di tale organismo, ma deve essere interpretato come riferito all’esercizio di qualsiasi attività, qualunque essa sia, compresa un’attività di livello equivalente a quella che tale persona ha svolto in seno alla BEI. |
41 |
In proposito, da un lato, occorre respingere l’affermazione della BEI secondo cui l’interpretazione del Tribunale degli articoli 46-1 e 51-1 dell’RTRP sarebbe contraddittoria in quanto, secondo detto organismo, entrambe le disposizioni sono redatte in termini generali, mentre il Tribunale si sarebbe basato unicamente sul carattere generale della seconda disposizione. Infatti, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, l’articolo 51-1 dell’RTRP utilizza la nozione generale di «attività retribuita», mentre l’articolo 46-1 di quest’ultimo utilizza il termine «funzione», che, come emerge dal medesimo punto 39, rinvia alle disposizioni regolamentari applicabili al personale di un’istituzione o di un organismo specifico. |
42 |
Dall’altro lato, l’interpretazione dell’articolo 51-1 dell’RTRP accolta dal Tribunale è conforme all’interpretazione dell’articolo 46-1 di tale regolamento, secondo cui l’espressione «altra funzione di livello equivalente» si riferisce ad un’altra funzione all’interno della BEI. Sarebbe infatti contraddittorio ritenere che, in applicazione dell’articolo 46-1 dell’RTRP, una persona sia dichiarata invalida in quanto incapace di svolgere la sua funzione o un’attività di livello equivalente sul mercato del lavoro in generale, ammettendo al contempo che detta persona, ai sensi dell’articolo 51-1 dello stesso regolamento, possa esercitare tale attività. |
43 |
In secondo luogo, occorre respingere l’argomento della BEI in base al quale l’interpretazione della nozione di «invalidità» corrisponde al significato di tale termine nei vari ordinamenti giuridici nazionali, mentre l’interpretazione adottata dal Tribunale corrisponderebbe alla nozione di «inidoneità al lavoro» in detti ordinamenti giuridici. È sufficiente rilevare in proposito, come ha fatto la BEI nella sua impugnazione, che l’RTRP nonché le disposizioni amministrative fanno parte del quadro normativo della BEI, che è specifico di tale organismo ed è distinto dalle norme di diritto nazionale. |
44 |
Infine, se è vero che la concessione di una pensione di invalidità persegue un obiettivo di natura sociale in quanto mira a garantire che una persona che si trovi nell’incapacità fisica o mentale di svolgere in modo permanente la propria funzione o altra funzione di livello equivalente possa sopperire ai propri bisogni, l’interpretazione dell’articolo 46-1 dell’RTRP secondo cui quest’altra funzione deve essere interna alla BEI è, tenuto conto della struttura di tale regolamento, conforme a detto obiettivo. |
45 |
Infatti, il meccanismo previsto all’articolo 51-1 dell’RTRP, con il quale la pensione di invalidità è ridotta nei limiti in cui la somma della pensione di invalidità, dei diritti pensionistici per i figli e dei proventi di un’attività retribuita esercitata dalla persona dichiarata invalida superi l’importo della retribuzione netta che tale persona percepiva al momento della dichiarazione di invalidità, ha l’effetto di porre fine al pagamento di tale pensione di invalidità qualora l’interessato riprenda un’attività i cui proventi siano almeno equivalenti alla retribuzione che l’interessato percepiva quando svolgeva funzioni all’interno della BEI. |
46 |
Pertanto, tale meccanismo mira ad evitare situazioni di arricchimento senza causa della persona dichiarata invalida nonché conseguenze negative sull’equilibrio finanziario del sistema pensionistico della BEI menzionato da tale organismo. |
47 |
Ne consegue che gli argomenti dedotti dalla BEI nell’ambito della prima e della quarta parte del primo motivo non sono idonei a dimostrare che l’interpretazione del Tribunale, nella sentenza impugnata, della nozione di «invalidità» di cui all’articolo 46-1 dell’RTRP sia viziata da un errore di diritto. Pertanto, la prima e la quarta parte di tale motivo devono essere respinte in quanto infondate. |
Sulla seconda parte del primo motivo
Argomenti delle parti
48 |
Con la seconda parte del primo motivo, la BEI sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 90 a 93 della sentenza impugnata, che le commissioni di invalidità istituite da tale organismo sono competenti soltanto a pronunciarsi sulla capacità del personale della BEI di lavorare al suo interno. Essa fa valere, in proposito, che una commissione di invalidità del genere effettua accertamenti medici che devono essere considerati definitivi se realizzati in circostanze regolari. Il compito dei medici facenti parte di detta commissione consisterebbe unicamente nel formulare un parere medico, e non nel pronunciarsi sull’ambiente di lavoro. |
49 |
La BEI afferma che l’articolo 46-1 dell’RTRP non distingue tra l’invalidità dichiarata in relazione alle funzioni esercitate in seno alla BEI e l’invalidità dichiarata in relazione al mercato del lavoro in generale, né impone un limite rigoroso alla competenza delle commissioni di invalidità incaricate di esaminare lo stato di salute delle persone che possono essere riconosciute invalide. |
50 |
Il rischio, evocato dal Tribunale, di una contraddizione tra la valutazione di una commissione di invalidità della BEI e quella che potrebbero emettere commissioni di invalidità istituite da altre istituzioni dell’Unione o da autorità nazionali sarebbe ipotetico. Una valutazione medica, data la sua natura tecnica, sarebbe condivisa, in mancanza di nuovi elementi, da altri professionisti del settore sanitario. La competenza della commissione di invalidità non può essere limitata dalla possibilità che altri medici giungano a conclusioni diverse. |
51 |
KL ritiene che l’argomento della BEI sia infondato. |
Giudizio della Corte
52 |
Come emerge dai punti da 37 a 47 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 100 della sentenza impugnata, che la nozione di «invalidità» ai sensi dell’articolo 46-1 dell’RTRP e dell’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative deve essere interpretata come riferita ad un agente della BEI che sia dichiarato da una commissione di invalidità istituita da quest’ultima incapace di riprendere la propria funzione o altra funzione di livello equivalente in seno a tale organismo. |
53 |
Ne consegue necessariamente che le commissioni di invalidità istituite dalla BEI, che, conformemente all’articolo 48-1 dell’RTRP, sono competenti a dimostrare l’invalidità in caso di contestazione, esercitano le loro competenze solo con riguardo alla capacità dell’interessato di svolgere la sua funzione o altra funzione di livello equivalente in seno alla BEI. |
54 |
Occorre aggiungere che, se è vero che il parere di una siffatta commissione è di natura medica, resta il fatto che la valutazione effettuata da quest’ultima deve tener conto, come sostiene KL nel proprio controricorso, dell’ambiente di lavoro, dal quale le mansioni che l’interessato è incaricato di svolgere non possono essere isolate. Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso di specie, disturbi psichici sono all’origine dell’invalidità. |
55 |
Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata. |
Sulla terza parte del primo motivo
Argomenti delle parti
56 |
Con la terza parte del primo motivo, la BEI ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, ai punti da 86 a 89 della sentenza impugnata, interpretando l’articolo 46-1 dell’RTRP e l’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative per analogia con l’articolo 78 dello Statuto. La BEI fa valere, in proposito, che una siffatta interpretazione per analogia presuppone l’esistenza, da un lato, di una stretta connessione tra i due regimi giuridici di cui trattasi e, dall’altro, di una lacuna nel primo regime che sia incompatibile con un principio generale del diritto dell’Unione. Orbene, il Tribunale non menzionerebbe l’esistenza di elementi del genere. |
57 |
Inoltre, la formulazione dell’articolo 46-1 dell’RTRP non distinguerebbe tra le funzioni esercitate in seno alla BEI e quelle svolte al di fuori di essa, né rinvierebbe, a differenza dell’articolo 78 dello Statuto, alla classificazione delle funzioni interne a tale organismo. Basandosi su somiglianze tra queste due disposizioni, il Tribunale non avrebbe quindi tenuto conto di tali differenze. |
58 |
La BEI aggiunge, da un lato, che il fatto di applicarle per analogia l’articolo 78 dello Statuto rimette in discussione l’autonomia del suo «sistema giuridico» rispetto agli altri organi dell’Unione. Dall’altro lato, la situazione della BEI sarebbe diversa da quella delle istituzioni dell’Unione a causa delle sue dimensioni, ma anche a causa della diversità di posti di lavoro disponibili al suo interno. |
59 |
KL contesta l’argomento della BEI. |
Giudizio della Corte
60 |
Come risulta dai punti da 37 a 47 e 52 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 100 della sentenza impugnata, che la nozione di «invalidità» ai sensi dell’articolo 46-1 dell’RTRP e dell’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative deve essere interpretata come riferita ad un agente della BEI che sia dichiarato da una commissione di invalidità istituita da quest’ultima incapace di riprendere la propria funzione o altra funzione di livello equivalente in seno a tale organismo. |
61 |
Di conseguenza, anche supponendo che il Tribunale abbia erroneamente basato tale conclusione in parte su un’interpretazione di detta disposizione per analogia con l’articolo 78 dello Statuto, come sostiene la BEI nell’ambito della terza parte del primo motivo, essa deve essere qualificata come inoperante. |
62 |
Infatti, secondo una giurisprudenza costante, qualora uno dei motivi accolti dal Tribunale sia sufficiente a giustificare il dispositivo della sentenza, i vizi che potrebbero inficiare un altro motivo, parimenti contemplato nella sentenza in questione, non hanno comunque alcuna incidenza su detto dispositivo, cosicché il motivo con cui sono evocati è inoperante e dev’essere respinto (sentenza del 17 ottobre 2019, Alcogroup e Alcodis/Commissione, C‑403/18 P, EU:C:2019:870, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). |
63 |
In tali circostanze, occorre respingere la terza parte del primo motivo in quanto inoperante e, pertanto, tale motivo nella sua interezza. |
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
64 |
Con il suo secondo motivo, la BEI afferma che il Tribunale ha snaturato i fatti, ai punti da 58 a 81 della sentenza impugnata, nel considerare che la conclusione della commissione di invalidità del 9 novembre 2018, la perizia medica effettuata nell’ambito di tale commissione nonché i formulari del 16 e del 23 gennaio 2019 costituissero, congiuntamente, il parere di detta commissione. |
65 |
Con la prima parte di tale motivo, la BEI sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, la conclusione della commissione di invalidità del 9 novembre 2018 e la perizia medica effettuata nell’ambito di tale commissione non possono costituire elementi di detto parere, non essendo state controfirmate da tutti i membri della commissione di invalidità, mentre i lavori di tale commissione sarebbero collegiali e richiederebbero, in linea di principio, in vista dell’esito del procedimento, che ciascun membro controfirmi lo stesso documento. |
66 |
La BEI sostiene che esiste una contraddizione al punto 72 della sentenza impugnata, secondo cui la commissione di invalidità, senza aver esaminato KL, avrebbe potuto giungere ad una conclusione il 9 novembre 2018, che sarebbe stata successivamente confermata dal presidente della commissione medesima, il 21 novembre 2018, dopo aver esaminato il ricorrente. Ad avviso della BEI, oltre al fatto che detta constatazione è speculativa, il presidente di tale commissione non dovrebbe poter sostituire gli altri membri di quest’ultima nella formulazione della loro valutazione. |
67 |
Per quanto riguarda la valutazione del Tribunale di cui al punto 66 della sentenza impugnata, in base alla quale il contenuto dei documenti summenzionati non è stato contestato dagli altri membri della commissione di invalidità, la BEI sottolinea che solo i formulari del 16 e del 23 gennaio 2019 sono stati firmati da tutti i membri di tale commissione e, pertanto, ne costituiscono il parere formale. |
68 |
Per quanto concerne la seconda parte di tale motivo, la BEI rileva che la constatazione effettuata al punto 81 della sentenza impugnata, in base alla quale il parere della commissione di invalidità è consistito nel ritenere che KL non potesse più esercitare funzioni in seno alla BEI ma fosse in grado di svolgere un’attività professionale sul mercato del lavoro in generale, non risulta dai formulari sottoscritti da tutti i membri di tale commissione nel gennaio del 2019. |
69 |
KL contesta l’argomento della BEI. |
Giudizio della Corte
70 |
Sebbene la BEI deduca uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, dalla sua argomentazione emerge che, con il suo secondo motivo, essa cerca in realtà di contestare la qualificazione giuridica data dal Tribunale alla conclusione della commissione di invalidità del 9 novembre 2018 e alla perizia medica effettuata nell’ambito di tale commissione. A suo avviso non si tratterebbe, come dichiarato dal Tribunale, di documenti da prendere in considerazione per determinare il contenuto del parere della commissione di invalidità, poiché solo i formulari del 16 e del 23 gennaio 2019 costituiscono il parere di tale commissione. |
71 |
In proposito, la BEI si basa essenzialmente sull’argomento secondo cui i primi documenti non sono stati firmati da tutti i membri della commissione di invalidità. In tal modo, essa si limita a ripetere l’argomento che aveva sollevato dinanzi al Tribunale, senza precisare per quali aspetti la risposta del Tribunale a tale argomento, quale figura, in particolare, al punto 67 della sentenza impugnata, sarebbe viziata da un errore di diritto. |
72 |
Orbene, si deve ricordare che un’impugnazione che, senza neppure contenere un’argomentazione specificamente intesa ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). |
73 |
Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile. |
74 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere respinta. |
Sulle spese
75 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del citato regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
76 |
Nel caso di specie, poiché la BEI è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese relative all’impugnazione, quelle sostenute da KL, conformemente alla domanda di quest’ultimo. |
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce: |
|
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.