SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

9 marzo 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall’IVA – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione delle operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Articolo 136, lettera a) – Esenzione delle cessioni di beni destinati esclusivamente ad un’attività esente – Nozione di “operazioni di assicurazione” – Rivendita di relitti di autoveicoli incidentati acquistati presso gli assicurati – Principio di neutralità fiscale»

Nella causa C‑42/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 16 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2022, nel procedimento

Generali Seguros SA, già Global – Companhia de Seguros SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J.-C. Bonichot e O. Spineanu‑Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Generali Seguros SA, da P. Braz, advogado;

per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, C. Bento, R. Campos Laires e A. Rodrigues, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da P. Caro de Sousa e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Generali Seguros SA, già Global – Companhia de Seguros SA, un’impresa di assicurazione, e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità tributaria e doganale, Portogallo), in merito al carattere imponibile o esente, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di operazioni di rivendita di relitti di veicoli effettuate da detta impresa.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Ai sensi del considerando 66 della direttiva IVA:

«L’obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo d’attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalle direttive precedenti».

4

L’articolo 1, paragrafo 2, della citata direttiva così dispone:

«Il principio del sistema comune d’IVA consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d’imposizione.

A ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

(...)».

5

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva così recita:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

6

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».

7

L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA è formulato nei seguenti termini:

«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».

8

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in parola prevede quanto segue:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».

9

A norma dell’articolo 136, lettera a), della direttiva suddetta:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un’attività esente a norma degli articoli 132, 135, 371, 375, 376 e 377, dell’articolo 378, paragrafo 2, dell’articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione».

10

Le disposizioni riprodotte ai punti 8 e 9 della presente sentenza corrispondono, rispettivamente, all’articolo 13, parte B, lettera a), e all’articolo 13, parte B, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

Diritto portoghese

11

L’articolo 9, punti 29 e 33, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell’imposta sul valore aggiunto), approvato dal decreto-lei n. 394-B/84 (decreto legge n. 394-B/84), del 26 dicembre 1984 (Diário da República I, serie I-A, n. 297, del 26 dicembre 1984), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice IVA»), così dispone:

«Sono esenti dall’imposta:

(...)

29)

Le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, nonché le prestazioni di servizi connesse effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;

(...)

33)

I trasferimenti di beni destinati esclusivamente ad un’attività esente, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e i trasferimenti di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati effettuati con esclusione dal diritto alla detrazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

La Generali Seguros è un’impresa di assicurazione che, nell’ambito delle sue attività, acquista relitti di autoveicoli danneggiati in occasione di sinistri che coinvolgono i propri assicurati e li rivende successivamente a terzi, senza liquidare l’IVA su dette vendite.

13

A seguito di un controllo relativo all’esercizio 2007, l’autorità tributaria e doganale ha ritenuto che le vendite di relitti di autoveicoli effettuate dalla Generali Seguros, in quanto trasferimenti a titolo oneroso di beni materiali, fossero soggette al versamento dell’IVA in forza del codice IVA e che non potessero beneficiare di alcuna esenzione prevista da detto codice. Essa ha pertanto proceduto alla liquidazione dell’IVA su tali vendite per un importo di EUR 17213,70, maggiorato degli interessi compensativi.

14

La Generali Seguros ha proceduto al pagamento di tale somma, ma ha contestato di esserne debitrice nell’ambito di un ricorso da essa proposto dinanzi al Tribunal Tributário de Lisboa (Tribunale tributario di Lisbona, Portogallo).

15

Dinanzi a tale giudice, la Generali Seguros ha sostenuto che la vendita di relitti di veicoli dovesse essere considerata, nelle circostanze di cui al procedimento principale, un’operazione esente da IVA. Essa ha invocato, per un verso, l’articolo 9, punto 29, del codice IVA, che esenta «le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, nonché le prestazioni di servizi connesse effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», e, per altro verso, l’articolo 9, punto 33, di tale codice, il quale esenta «i trasferimenti di beni destinati esclusivamente ad un’attività esentata, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione».

16

Con sentenza del 30 dicembre 2017 detto giudice ha respinto il ricorso della Generali Seguros.

17

Tale società ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa, Portogallo), che è il giudice del rinvio.

18

Dinanzi a detto giudice la Generali Seguros afferma che l’operazione di rivendita di relitti di autoveicoli ad opera di un’impresa che esercita un’attività principale di assicurazione è connessa a tale attività ed è indissociabile dalla normale attività di negoziazione e di versamento di indennizzi in caso di sinistro, di modo che essa rientra nell’oggetto dell’impresa stessa.

19

Tale giudice sottolinea che la questione se una siffatta operazione sia esente da IVA ai sensi dell’articolo 9, punto 29 o 33, del codice IVA, disposizioni queste volte a recepire l’articolo 13, parte B, rispettivamente, lettere a) e c), della sesta direttiva nell’ordinamento giuridico portoghese, è oggetto di una significativa controversia dottrinale e giurisprudenziale in Portogallo. Esso si considera pertanto tenuto a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, al fine di verificare la qualificazione di tale operazione alla luce delle disposizioni pertinenti di tale direttiva e della direttiva IVA.

20

Tanto premesso, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 13, parte B, (...) lettera a), della sesta direttiva (...) e, dunque, [l’]articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che rientrano nella nozione di “operazioni di assicurazione e di riassicurazione”, ai fini dell’esenzione dall’IVA, attività connesse o complementari come l’acquisto e la vendita di relitti [di autoveicoli].

2)

Se l’articolo 13, parte B, (...) lettera c), della sesta direttiva (...) e, dunque, [l’]articolo 136, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che l’acquisto e la vendita di relitti [di autoveicoli] si considerano destinati esclusivamente a un’[attività] esente, a condizione che tali beni non abbiano formato oggetto di un diritto alla detrazione dell’IVA.

3)

Se l’esclusione dell’esenzione dall’IVA sulla vendita di relitti [di autoveicoli] da parte delle compagnie di assicurazione sia contraria al principio di neutralità dell’IVA, nei casi in cui non sussista un diritto alla detrazione dell’IVA».

Sulle questioni pregiudiziali

21

Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede come siano disciplinate, alla luce del sistema comune dell’IVA, operazioni con le quali un’impresa di assicurazione rivende a terzi relitti di autoveicoli, incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, che quest’ultima ha acquistato presso i propri assicurati.

22

In limine, per quanto riguarda il diritto dell’Unione applicabile ratione temporis nella controversia di cui al procedimento principale, occorre rilevare che dall’articolo 413 della direttiva IVA risulta che quest’ultima è entrata in vigore il 1o gennaio 2007. Il considerando 66 di tale direttiva stabilisce che l’obbligo di attuare la stessa nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti e che l’obbligo d’attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalle direttive precedenti.

23

Orbene, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 136, lettera a), della direttiva IVA corrispondono, rispettivamente, all’articolo 13, parte B, lettera a), e all’articolo 13, parte B, lettera c), della sesta direttiva, cosicché l’obbligo di trasposizione dei medesimi deriva da quest’ultima direttiva. Pertanto, dal momento che il procedimento principale verte su avvisi di accertamento IVA relativi all’anno 2007, la direttiva IVA è applicabile a tale controversia (v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2017, Federal Express Europe, C‑273/16, EU:C:2017:733, punti 3031).

24

Peraltro, occorre altresì rilevare che, sebbene le questioni sollevate vertano su operazioni consistenti nell’acquisto, da parte di un’impresa di assicurazione, di relitti di veicoli incidentati appartenenti ai propri assicurati e nella rivendita a terzi di tali relitti, dalla decisione di rinvio si evince che la controversia principale verte unicamente sul trattamento fiscale ai fini IVA di una siffatta operazione di rivendita.

25

Allo scopo di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, che gli consenta di dirimere tale controversia, occorre pertanto riformulare le questioni sollevate come vertenti unicamente sulle operazioni di rivendita a terzi, da parte di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati acquistati presso i propri assicurati.

Sulla prima questione

26

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli, incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, rientrino nell’ambito di applicazione di tale disposizione e siano quindi esenti a norma della stessa.

27

In via preliminare va rilevato che, per un verso, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte si evince che, nell’ambito del regime portoghese di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, in caso di sinistro implicante la perdita totale del veicolo coperto, l’assicurato e l’impresa di assicurazione hanno la possibilità di decidere in ordine al trasferimento della proprietà del relitto di tale veicolo all’impresa stessa. A tal fine, quest’ultima è tenuta a comunicare il valore al quale è disposta ad acquistare dall’assicurato tale relitto, così da permettergli di prendere una decisione. Qualora detto trasferimento abbia luogo, l’impresa in questione procede poi, come si è verificato nelle situazioni di cui al procedimento principale, alla rivendita del relitto stesso a un terzo. L’importo versato dalla compagnia di assicurazione all’assicurato comprende il valore del relitto, in tal modo determinato.

28

Per altro verso, occorre ricordare che le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (sentenza del 25 luglio 2018, DPAS, C‑5/17, EU:C:2018:592, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), che devono pertanto essere interpretate in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri.

29

Peraltro, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 135 della direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente, dato che queste ultime costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni cessione di beni e per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti da dette esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune di IVA. Pertanto, tale regola di interpretazione restrittiva non significa che i termini usati per specificare le citate esenzioni debbano essere interpretati in un modo che privi tali esenzioni dei loro effetti (sentenza del 17 gennaio 2013, Woningstichting Maasdriel, C‑543/11, EU:C:2013:20, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

30

È alla luce di tali considerazioni preliminari che occorre stabilire se le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa e da essa acquistati presso i propri assicurati rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

31

A norma di tale disposizione, gli Stati membri esentano le «operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».

32

L’obiettivo di tale esenzione attiene essenzialmente alla difficoltà di determinare la base imponibile corretta dell’IVA per i premi assicurativi connessi alla copertura del rischio [v., in tal senso, sentenza dell’8 ottobre 2020, United Biscuits (Pensions Trustees) e United Biscuits Pension Investments, C‑235/19, EU:C:2020:801, punto 32].

33

Per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «operazioni di assicurazione» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, siffatte operazioni sono caratterizzate dal fatto che l’assicuratore s’impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto [sentenze del 25 febbraio 1999, CPP, C‑349/96, EU:C:1999:93, punto 17, e dell’8 ottobre 2020, United Biscuits (Pensions Trustees) e United Biscuits Pension Investments, C‑235/19, EU:C:2020:801, punto 30 e giurisprudenza ivi citata]. L’essenza stessa di tali operazioni consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato (sentenza del 16 luglio 2015, Mapfre asistencia e Mapfre warranty, C‑584/13, EU:C:2015:488, punto 42).

34

Peraltro, l’identità del destinatario della prestazione rileva ai fini della definizione delle operazioni di assicurazione, le quali implicano, per loro natura, l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato (v., per analogia, sentenze dell’8 marzo 2001, Skandia, C‑240/99, EU:C:2001:140, punto 41, e del 22 ottobre 2009, Swiss Re Germany Holding, C‑242/08, EU:C:2009:647, punto 36).

35

Orbene, si deve constatare che operazioni di vendita di relitti di autoveicoli incidentati, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, intervengono in forza di convenzioni distinte dai contratti di assicurazione che coprono detti veicoli, convenzioni che sono stipulate dall’impresa di assicurazione con soggetti diversi dagli assicurati e che non rientrano in un rapporto di assicurazione.

36

Invero, la vendita di un bene è estranea alla copertura di un rischio e il prezzo corrisponde al valore del bene di cui trattasi al momento della vendita stessa. La determinazione della base imponibile dell’IVA non comporta difficoltà in un caso siffatto.

37

È irrilevante, al riguardo, il fatto che, come osservato al punto 27 della presente sentenza, una simile operazione abbia ad oggetto il relitto di un autoveicolo incidentato in occasione di un sinistro coperto dall’impresa di assicurazione che lo vende e che l’importo dell’indennizzo spettante all’assicurato a seguito di tale sinistro includa il prezzo di acquisto del relitto stesso. Infatti, il valore del relitto costituisce il valore residuo, a seguito del sinistro, del veicolo assicurato e quindi, per definizione, non fa parte del danno subito dall’assicurato. Di conseguenza, tale prezzo non fa parte dell’indennizzo assicurativo propriamente detto, essendo versato all’assicurato in esecuzione di un contratto di vendita distinto dalla convenzione di assicurazione e separabile da quest’ultima.

38

Pertanto, un’operazione di vendita di un relitto di autoveicolo, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un’«operazione di assicurazione» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

39

Si deve infine constatare che una siffatta operazione di vendita non può essere considerata come inscindibilmente connessa al contratto di assicurazione relativo al veicolo di cui trattasi e pertanto tale da dover essere assoggettata allo stesso trattamento fiscale del contratto in parola.

40

È certo vero che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni costituiscano una prestazione principale, mentre la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale (sentenza del 16 aprile 2015, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, C‑42/14, EU:C:2015:229, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

41

Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che, sebbene qualsiasi operazione di assicurazione presenti, per sua natura, una connessione con il bene oggetto della stessa, in modo che vi è una certa connessione tra tale operazione e un’altra operazione relativa allo stesso bene, una siffatta connessione non può essere sufficiente, di per sé, per stabilire se sussista o meno un’unica prestazione complessa ai fini IVA (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing, C‑224/11, EU:C:2013:15, punto 36).

42

Nel caso di specie, come constatato al punto 35 della presente sentenza, le vendite di relitti di autoveicoli incidentati di cui trattasi nel procedimento principale derivano da convenzioni che sono distinte dai contratti di assicurazione che coprono tali veicoli e che sono stipulate dall’impresa di assicurazione con soggetti diversi dagli assicurati. Oltretutto, dal punto 27 della presente sentenza risulta che questi ultimi, originari proprietari di tali relitti, non sono tenuti a cederli a detta impresa, di modo che la decisione di tali assicurati è indipendente dai contratti di assicurazione in parola ed è adottata successivamente alla conclusione degli stessi, e persino successivamente all’avverarsi del rischio coperto.

43

Non si può pertanto ritenere che il fatto che vendite come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano effettuate da un’impresa di assicurazione ed abbiano ad oggetto relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa abbia come conseguenza che tali vendite e i contratti di assicurazione relativi a detti veicoli siano così strettamente connessi da costituire oggettivamente, sul piano economico, un insieme la cui scomposizione risulterebbe artificiosa.

44

Per quanto concerne, in secondo luogo, la nozione di «prestazioni di servizi relative [alle] operazioni [di assicurazione e di riassicurazione], effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, va notato che le «prestazioni di servizi» sono definite all’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva come ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

45

Orbene, la vendita di un relitto di autoveicolo costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva citata, che verte sul trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Pertanto, una vendita siffatta non può rientrare nella nozione di cui al punto precedente.

46

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

Sulla seconda questione

47

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 136, lettera a), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione e sono quindi esenti in forza di quest’ultima.

48

L’articolo 136, lettera a), della direttiva IVA prevede l’esenzione delle cessioni di beni già destinati esclusivamente ad un’attività esente a norma, segnatamente, dell’articolo 135 della direttiva stessa, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.

49

Nell’ambito dell’articolo 136, lettera a), della direttiva IVA, il termine «destinati» si riferisce al fatto che un bene sia adibito ad un uso determinato, nel caso di specie ad essere utilizzato ai fini di un’attività consistente nella realizzazione di operazioni di assicurazione, quali definite ai punti 33 e 34 della presente sentenza.

50

Orbene, ciò non avviene nel caso dei beni che un’impresa di assicurazione acquista in occasione di sinistri da essa coperti e che essa destina non già ad essere usati nell’ambito della sua attività assicurativa, bensì ad essere rivenduti, nello stato in cui sono e senza essere stati utilizzati, a terzi. Quest’ultima circostanza è peraltro sufficiente a dimostrare che siffatti beni non presentano alcun interesse nell’ambito della citata attività assicurativa.

51

Occorre pertanto rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 136, lettera a), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

Sulla terza questione

52

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA debba essere interpretato nel senso che esso osta all’assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.

53

Il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano di per sé soggette all’IVA (sentenza del 13 marzo 2014, Malburg, C‑204/13, EU:C:2014:147, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

54

Sebbene, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, l’interpretazione delle disposizioni della direttiva IVA che prevedono esenzioni debba rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale, quest’ultimo non consente tuttavia di ampliare l’ambito di applicazione di un’esenzione in assenza di una disposizione non equivoca. Infatti, il principio in parola non è una regola di diritto primario che possa incidere sulla validità di un’esenzione, ma un principio di interpretazione che deve essere applicato unitamente al principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni (sentenze del 19 luglio 2012, Deutsche Bank, C‑44/11, EU:C:2012:484, punto 45, e dell’8 luglio 2021, Rádio Popular, C‑695/19, EU:C:2021:549, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

55

L’esclusione di operazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale dall’ambito di applicazione delle esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 136, lettera a), della direttiva IVA non può quindi essere messa in discussione con la motivazione che essa sarebbe contraria al principio di neutralità fiscale.

56

Occorre quindi rispondere alla terza questione dichiarando che il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato nel senso che:

le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

 

2)

L’articolo 136, lettera a), della direttiva 2006/112

deve essere interpretato nel senso che:

operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

 

3)

Il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta all’assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.