SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
16 marzo 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 6 e 7 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Sussistenza del contratto senza clausole abusive – Volontà del consumatore di ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto – Applicazione della direttiva dopo l’invalidazione del contratto – Poteri e obblighi del giudice nazionale»
Nella causa C‑6/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny (tribunale circondariale di Varsavia – Wola, 1a Sezione civile, con sede in Varsavia, Polonia), con decisione del 19 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2022, nel procedimento
M.B.,
U.B.,
M.B.
contro
X S.A.,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz e I. Ziemele (relatrice), giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per M.B., U.B. e M.B., da J. Tomaszewska, radca prawny; |
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per la X S.A., da Ł. Hejmej, M. Przygodzka e A. Szczęśniak, adwokaci; |
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per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da M. Brauhoff e N. Ruiz García, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone M.B., U.B. e M.B. alla X S.A. in merito alle conseguenze dell’invalidazione di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra tali parti. |
Contesto normativo
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3 |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». |
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4 |
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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5 |
Il 4 giugno 2007, M.B., U.B. e M.B. hanno stipulato, in qualità di consumatori, con una banca, dante causa della X, un contratto di mutuo ipotecario della durata di 360 mesi e per un importo di 339881,92 zloty polacchi (PLN), indicizzato in una valuta estera, ossia il franco svizzero (CHF). |
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6 |
In forza delle disposizioni di tale contratto, le rate mensili, nonché il debito residuo di tale mutuo, erano calcolate in franchi svizzeri e pagate in zloty polacchi, secondo il tasso di cambio alla vendita CHF-PLN applicabile a ciascuna di tali rate mensili. |
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7 |
Dinanzi al giudice del rinvio, i mutuatari fanno valere che le clausole di detto contratto relative a tale meccanismo di indicizzazione sono abusive, dal momento che, in assenza di norme specifiche contenute nel medesimo contratto, il tasso di cambio utilizzato per il calcolo delle rate mensili del mutuo era fissato discrezionalmente dalla banca. |
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8 |
M.B., U.B. e M.B. hanno chiesto l’eliminazione di tali clausole dal contratto e hanno fatto valere che le rate mensili dovevano essere calcolate in zloty polacchi e accompagnate da un tasso di interesse fondato sul LIBOR. A tale proposito, esse hanno precisato di accettare l’invalidazione del contratto da parte del giudice del rinvio. |
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9 |
Quest’ultimo ritiene, da un lato, che le clausole relative al meccanismo di indicizzazione di cui trattasi debbano essere dichiarate nulle in ragione del loro carattere abusivo. Dall’altro lato, poiché il contratto di mutuo di cui trattasi non può sussistere senza tali clausole, spetterebbe ad esso accogliere la domanda dei consumatori di invalidazione del contratto di mutuo. |
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Infatti, in primo luogo, l’invalidazione di tale contratto, nonostante gli effetti pregiudizievoli che ne derivano per i consumatori, sarebbe inevitabile. |
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Il giudice del rinvio rileva che, secondo la sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a. (da C‑349/18 a C‑351/18, EU:C:2019:936), gli effetti della nullità di un contratto sono determinati dal solo diritto nazionale. Nel caso di specie, sarebbero applicabili le disposizioni generali del diritto dei contratti. Tuttavia, esso sottolinea che le considerazioni relative alla tutela dei consumatori e alla dissuasione dei professionisti quanto all’uso di clausole abusive, proprie della direttiva 93/13, sono estranee alle disposizioni nazionali applicabili che prevedono che le parti del contratto sopportino in parti uguali le perdite derivanti dalla sua invalidazione. I ricorrenti nel procedimento principale perderebbero allora la tutela di cui beneficiano in forza di tale direttiva. |
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In secondo luogo, ricordando che nella sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341), la Corte ha dichiarato che l’invalidazione di un contratto a causa della presenza di clausole abusive non dipende da una domanda espressa del consumatore in tal senso, ma rientra in un’applicazione oggettiva, da parte del giudice nazionale, dei criteri stabiliti in forza del diritto nazionale, il giudice del rinvio si chiede se sia tenuto a dimostrare esso stesso le conseguenze dell’invalidazione del contratto sulla situazione del consumatore o se esso debba limitarsi, a tal riguardo, agli elementi che gli sono stati sottoposti dai ricorrenti nel procedimento principale, come gli è imposto dal diritto polacco. |
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In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che la controversia di cui è investito sia caratterizzata dal fatto che non esistono norme suppletive pertinenti nel diritto nazionale, il che porterebbe necessariamente all’invalidazione del contratto e creerebbe effetti sfavorevoli per il consumatore. Pertanto, indipendentemente dalla sua decisione, tale giudice ritiene che uno degli obiettivi della direttiva 93/13 non sia raggiunto. Infatti, o colma le lacune del contratto derivanti dalla nullità delle clausole abusive, a danno dell’obiettivo di garantire un effetto dissuasivo nei confronti dei professionisti, o dichiara nullo il contratto nel suo insieme e espone il consumatore a conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti. |
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In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny (tribunale circondariale di Varsavia – Wola, 1a Sezione civile, con sede in Varsavia, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, in caso di invalidazione del contratto stipulato tra un consumatore e un professionista in ragione del carattere abusivo di una delle sue clausole, spetta agli Stati membri, mediante il loro diritto nazionale, disciplinare gli effetti di tale invalidazione, senza tener conto della tutela accordata da tale direttiva ai consumatori. |
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In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 2 dicembre 2021, Vodafone Kabel Deutschland, C‑484/20, EU:C:2021:975, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). |
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In primo luogo, secondo la lettera dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 «[g]li Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali». |
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Tale disposizione non enuncia essa stessa i criteri che disciplinano la possibilità per un contratto di rimanere in vigore senza le clausole abusive, ma lascia all’ordinamento giuridico nazionale il compito di stabilirli nel rispetto del diritto dell’Unione. Pertanto, spetta agli Stati membri, per mezzo delle loro legislazioni nazionali, definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione. Quest’ultima deve in ogni caso consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita (sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 84). |
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Inoltre, la questione di stabilire a partire da quale momento l’annullamento del contratto di cui trattasi nel procedimento principale produca i suoi effetti dipende, come precisato, in sostanza, dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, esclusivamente dal diritto nazionale, purché sia assicurata la tutela garantita ai consumatori dalle disposizioni della direttiva 93/13 (sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 88). |
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In particolare, la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell’efficacia di tale tutela tramite adozione di regole uniformi in merito alle clausole abusive (sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 65). |
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In secondo luogo, alla luce del contesto specifico in cui si inserisce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le cui disposizioni mirano alla tutela dei consumatori contro l’uso delle clausole abusive, la Corte ha avuto modo di dichiarare che la tutela accordata da tale direttiva non può essere limitata alla sola durata dell’esecuzione di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, ma che essa vale altresì dopo l’esecuzione di tale contratto (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 73). |
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Pertanto, in caso di invalidazione del contratto stipulato tra un consumatore e un professionista in ragione del carattere abusivo di una delle sue clausole, spetta agli Stati membri, mediante il loro diritto nazionale, disciplinare gli effetti di tale invalidazione, nel rispetto della tutela accordata al consumatore dalla direttiva 93/13, in particolare garantendo il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza di clausola abusiva. |
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23 |
Una siffatta conclusione è, in terzo luogo, avvalorata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 93/13. |
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24 |
Infatti, da un lato, l’obiettivo principale e immediato di tale direttiva consiste nel tutelare il consumatore e nel ristabilire l’equilibrio tra le parti (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 72). |
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25 |
In particolare, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata come se non fosse mai esistita, in modo da non poter sortire effetti nei confronti del consumatore, e dover produrre, come conseguenza, il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui il consumatore si sarebbe trovato in sua assenza (sentenza del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, punto 41). |
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26 |
Dall’altro lato, la direttiva 93/13 persegue altresì un secondo obiettivo, enunciato all’articolo 7 della direttiva 93/13, volto, a lungo termine, a far cessare l’inserzione di clausole abusive da parte dei professionisti. Pertanto, la pura e semplice non applicazione di clausole abusive al consumatore ha un effetto dissuasivo esercitato sui professionisti per quanto riguarda l’uso di tali clausole (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 68). |
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27 |
Nel caso di specie, il giudice del rinvio precisa che le disposizioni del diritto nazionale che sarebbe tenuto ad applicare per determinare gli effetti dell’invalidazione del contratto lo porterebbero a ripartire in parti uguali le perdite risultanti da tale invalidazione tra i ricorrenti nel procedimento principale e la X. |
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28 |
Tuttavia, una simile conseguenza, nei limiti in cui rimetterebbe in discussione la tutela concessa dalla direttiva 93/13 ai consumatori in seguito all’invalidazione del contratto, sarebbe contraria agli obiettivi ricordati ai punti da 23 a 26 della presente sentenza. |
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29 |
Infatti, innanzitutto, l’applicazione delle disposizioni del diritto nazionale non consentirebbe, secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, di garantire il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui i consumatori si sarebbero trovati in assenza della clausola abusiva, pregiudicando così l’obiettivo di tutela di questi ultimi perseguito dalla direttiva 93/13. |
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30 |
Inoltre, in assenza della tutela garantita dalla direttiva 93/13, l’applicazione delle disposizioni del diritto nazionale che prevedono una ripartizione uguale delle perdite tra le parti contribuirebbe a eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, poiché tali disposizioni potrebbero, in definitiva, avvantaggiare i professionisti limitando il loro obbligo di restituire somme indebitamente percepite sulla base di tali clausole. |
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31 |
Infine, una tale interpretazione non è rimessa in discussione dalla sentenza del 7 novembre 2019, Kanyeba e a. (da C‑349/18 a C‑351/18, EU:C:2019:936), citata dal giudice del rinvio. |
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32 |
Infatti, è sufficiente ricordare che, al punto 73 di tale sentenza, la Corte ha indicato che la questione della qualificazione dei fatti ai fini del diritto della responsabilità extracontrattuale rientra non già nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, bensì del diritto nazionale. Orbene, nella presente controversia, non risulta dalla decisione di rinvio che il procedimento principale rientri nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, in quanto il giudice del rinvio intende sapere se la tutela garantita da tale direttiva rimanga applicabile nella fase degli effetti dell’invalidazione di un contratto contenente clausole abusive. |
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33 |
Alla luce delle circostanze che precedono, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in caso di invalidazione del contratto stipulato tra un consumatore e un professionista a causa del carattere abusivo di una delle sue clausole, spetta agli Stati membri, mediante il loro diritto nazionale, disciplinare gli effetti di tale invalidazione nel rispetto della tutela accordata al consumatore da tale direttiva, in particolare garantendo il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza di tale clausola abusiva. |
Sulla seconda questione
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34 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale può esaminare d’ufficio la situazione patrimoniale del consumatore che ha chiesto l’invalidazione del contratto che lo lega ad un professionista in ragione della presenza di una clausola abusiva senza la quale il contratto non può sussistere giuridicamente, e opporsi alla domanda di tale consumatore qualora l’invalidazione di tale contratto possa esporlo a conseguenze particolarmente pregiudizievoli. |
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35 |
In primo luogo, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che sia il tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sia le esigenze riconducibili alla certezza giuridica delle attività economiche depongono a favore di un approccio obiettivo in sede di interpretazione di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 56). |
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36 |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva, gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. |
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37 |
In secondo luogo, occorre ricordare che il regime di tutela del consumatore istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di trattativa sia il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza del 7 dicembre 2017, Banco Santander, C‑598/15, EU:C:2017:945, punto 36 e giurisprudenza ivi citata) |
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38 |
Ciò posto, tale sistema di tutela non si applica se il consumatore vi si oppone. Quest’ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione, evitando, in tal modo, l’annullamento del contratto (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 95). |
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39 |
A tale proposito, affinché il consumatore possa prestare il proprio consenso libero e informato, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, nell’ambito delle norme processuali nazionali e alla luce del principio di equità nei procedimenti civili, in modo oggettivo ed esaustivo le conseguenze giuridiche che può comportare l’eliminazione della clausola abusiva, e ciò indipendentemente dal fatto che esse siano o meno assistite da un rappresentante professionale (sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 97). |
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40 |
Una siffatta informativa è, in particolare, ancora più importante, quando la non applicazione della clausola abusiva può comportare l’annullamento dell’intero contratto, il che eventualmente espone il consumatore a domande di restituzione (sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 98). |
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41 |
Cionondimeno, la Corte ha dichiarato che, ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall’annullamento di un contratto nella sua interezza, è determinante la volontà espressa dal consumatore al riguardo (sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punto 56). |
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42 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto l’invalidazione del contratto di mutuo che li vincola alla X. |
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43 |
Di conseguenza, nei limiti in cui il giudice del rinvio abbia informato i consumatori in modo oggettivo ed esaustivo delle conseguenze giuridiche nonché delle conseguenze economiche particolarmente pregiudizievoli che può avere l’invalidazione del contratto nei loro confronti, tale giudice non può, dopo aver preso atto della loro volontà di far dichiarare invalido il contratto, opporsi alla loro rinuncia alla tutela loro accordata da tale direttiva. |
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44 |
Inoltre, alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 38 a 41 della presente sentenza, l’obiettivo di tutela del consumatore perseguito dalla direttiva 93/13 non può consentire al giudice nazionale, al di là di qualsiasi prerogativa conferitagli dal diritto nazionale al riguardo, di esaminare d’ufficio la situazione patrimoniale di un consumatore che ha chiesto l’invalidazione del contratto che lo lega al professionista in ragione della presenza di una clausola abusiva, al fine di determinare se tale invalidazione sia idonea ad esporlo a conseguenze particolarmente pregiudizievoli. |
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45 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il giudice nazionale, da un lato, esamini d’ufficio, al di là di qualsiasi prerogativa conferitagli dal diritto nazionale al riguardo, la situazione patrimoniale del consumatore che ha chiesto l’invalidazione del contratto che lo lega ad un professionista in ragione della presenza di una clausola abusiva senza la quale il contratto non può sussistere giuridicamente, anche se tale invalidazione è idonea ad esporre il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli e, dall’altro lato, rifiuti di dichiarare detta invalidità qualora il consumatore l’abbia espressamente richiesta, dopo essere stato informato in modo oggettivo e esaustivo delle conseguenze giuridiche nonché delle conseguenze economiche particolarmente pregiudizievoli che essa può avere nei suoi confronti. |
Sulla terza questione
Sulla ricevibilità
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46 |
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice nazionale, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, possa colmare le lacune derivanti dall’eliminazione della clausola abusiva contenuta in quest’ultimo mediante l’applicazione di una disposizione del diritto nazionale non avente natura suppletiva. |
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47 |
La Commissione europea esprime dubbi in merito alla ricevibilità di tale questione, che avrebbe carattere ipotetico. Infatti, essa fa valere che, se la Corte dovesse dichiarare che, qualora la soppressione di una clausola abusiva comporti l’invalidazione del contratto tra un professionista e un consumatore, il giudice nazionale è tenuto ad informare tale consumatore in modo oggettivo ed esaustivo delle conseguenze di diritto e di fatto derivanti da tale invalidazione senza poter esaminare d’ufficio la situazione patrimoniale del consumatore che l’ha richiesta e opporsi alla sua volontà di far dichiarare nullo il contratto, non occorrerebbe rispondere alla terza questione. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che il consumatore ha dato il proprio consenso, se del caso, all’invalidazione del contratto nella sua interezza. |
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48 |
A tal riguardo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che una domanda di pronuncia pregiudiziale non ha come obiettivo la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, ma mira a soddisfare la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (sentenza del 31 maggio 2018, Confetra e a., C‑259/16 e C‑260/16, EU:C:2018:370, punto 63, e giurisprudenza ivi citata). |
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49 |
Occorre constatare che, sebbene dalla decisione di rinvio risulti che, nel procedimento principale, i consumatori hanno espresso il loro consenso all’invalidazione del contratto, tale decisione non menziona se tale accordo sia stato dato dopo che i consumatori interessati sono stati informati in modo oggettivo ed esaustivo delle conseguenze giuridiche nonché delle conseguenze economiche particolarmente pregiudizievoli che tale invalidazione può avere nei loro confronti. |
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50 |
A tale titolo, poiché il giudice del rinvio non si è ancora pronunciato sulla domanda di invalidazione del contratto, in particolare in ragione dei dubbi sulla portata delle informazioni che esso deve fornire ai consumatori, la questione se esso possa, nel caso in cui tale invalidità non debba essere dichiarata, colmare le lacune derivanti dalla soppressione della clausola abusiva mediante l’applicazione di una disposizione del diritto nazionale non avente natura suppletiva non può essere considerata di natura ipotetica. |
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51 |
Di conseguenza, la terza questione è ricevibile. |
Nel merito
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52 |
In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, spetta al giudice nazionale disapplicare le clausole abusive, affinché esse non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tuttavia, il contratto deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). |
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53 |
Di conseguenza, qualora il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, tale giudice non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). |
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54 |
Infatti, la Corte ha considerato che, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in tale contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi continuerebbero ad essere tentati ad utilizzare le clausole stesse, sapendo che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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55 |
Per contro, nell’ipotesi in cui un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sussistere successivamente alla soppressione di una clausola abusiva, la Corte ha riconosciuto che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale, in applicazione dei principi del diritto contrattuale, sopprima la clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui dichiarare invalida la clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché quest’ultimo ne sarebbe penalizzato (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, paragrafo 32 e giurisprudenza citata). |
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56 |
Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a che venga posto rimedio alle lacune di un contratto, risultanti dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest’ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali a carattere generale, che non sono state oggetto di una valutazione specifica del legislatore al fine di stabilire un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti e che, di conseguenza, non beneficiano della presunzione di assenza di carattere abusivo, che prevedano l’integrazione degli effetti espressi in un atto giuridico mediante, segnatamente, gli effetti risultanti dal principio di equità o dagli usi, disposizioni queste che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punti 35 e giurisprudenza ivi citata). |
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57 |
Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica che le disposizioni di diritto nazionale che esso intenderebbe applicare non sono disposizioni suppletive ai sensi della citata giurisprudenza della Corte. Alla luce del fatto che, nel procedimento principale, il contratto di mutuo di cui trattasi non può sussistere senza le clausole soppresse, che non esistono disposizioni di diritto nazionale suppletive e che l’invalidazione del contratto sarebbe particolarmente dannosa per i consumatori, tale giudice si chiede quale degli obiettivi della direttiva 93/13 esso debba privilegiare, tra, da un lato, quello relativo alla tutela dei consumatori nei confronti di conseguenze particolarmente dannose dell’invalidazione del contratto e, dall’altro, quello consistente nel dissuadere i professionisti dal ricorrere a clausole abusive. |
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A tale proposito, la Corte, di fronte al medesimo interrogativo, ha già dichiarato che la direttiva 93/13 non mira a raccomandare soluzioni uniformi per quanto concerne le conseguenze da trarre dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale. Pertanto, dato che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le clausole abusive non possono vincolare i consumatori, tali obiettivi hanno potuto essere conseguiti, a seconda dei casi e del quadro giuridico nazionale, con la mera disapplicazione nei confronti del consumatore della clausola abusiva di cui si trattava o, qualora il contratto non avesse potuto sussistere senza tale clausola, sostituendo quest’ultima con disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 39). |
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Tuttavia, essa ha ricordato, al punto 40 della medesima sentenza, che le conseguenze della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale non hanno carattere esaustivo. |
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Pertanto, qualora il giudice nazionale ritenga che il contratto di prestito in questione non possa, conformemente al diritto dei contratti, sussistere giuridicamente dopo la soppressione delle clausole abusive di cui trattasi e qualora non esista alcuna disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o alcuna disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti che possa sostituirsi a dette clausole, si deve considerare che, nella misura in cui il consumatore non ha espresso il proprio intento di mantenere le clausole abusive e l’annullamento del contratto esporrebbe tale consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il livello elevato di tutela del consumatore, che deve essere garantito conformemente alla direttiva 93/13, richiede che, al fine di ripristinare l’equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti, il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell’insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l’annullamento del contratto di prestito in questione potrebbe provocare, in particolare a causa dell’esigibilità immediata del credito del professionista nei confronti di quest’ultimo (sentenza del 25 novembre 202, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 41). |
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In tali circostanze, nulla osta in particolare a che il giudice nazionale rinvii le parti ad una trattativa allo scopo di fissare il metodo di calcolo del tasso d’interesse, purché esso determini il quadro di tali trattative e queste siano volte a stabilire tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale che tenga conto segnatamente dell’obiettivo di tutela del consumatore sotteso alla direttiva 93/13. (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 42). |
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Infatti, come già ricordato dalla Corte, tale giudice è tenuto ad applicare, per quanto possibile, il suo diritto interno in modo da trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dall’accertamento del carattere abusivo della clausola in questione allo scopo di raggiungere l’obiettivo stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, vale a dire che il consumatore non sia vincolato da una clausola abusiva. Lo stesso vale quando si tratta di determinare, a seguito della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola, le conseguenze da trarre da tale accertamento, al fine di garantire, conformemente all’obiettivo di detta direttiva, un livello elevato di protezione del consumatore (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 43). |
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Tuttavia, la competenza del giudice non può andare al di là di quanto è strettamente necessario per ripristinare l’equilibrio contrattuale tra le parti contraenti e quindi per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l’annullamento del contratto di prestito di cui trattasi potrebbe provocare. Infatti, se al giudice fosse consentito di modificare o di moderare liberamente il contenuto delle clausole abusive, tale potere sarebbe idoneo a compromettere il raggiungimento di tutti gli obiettivi di cui ai punti da 24 a 26 della presente sentenza (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 44). |
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Alla luce delle considerazioni che precedono, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice nazionale, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, possa colmare le lacune derivanti dalla soppressione della clausola abusiva contenuta in quest’ultimo mediante l’applicazione di una disposizione del diritto nazionale che non ha natura suppletiva. Tuttavia, spetta ad esso prendere, tenendo conto dell’insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente pregiudizievoli che la dichiarazione di nullità del contratto potrebbe provocare nei suoi confronti. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.