Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 19 giugno 2025 (1)

Causa C-738/22 P

Google LLC,

Alphabet Inc.

contro

Commissione europea

(Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Dispositivi mobili intelligenti – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Sistema operativo Google Android – Restrizioni contrattuali – Vendita abbinata delle applicazioni per la ricerca e per la navigazione Google Search e Chrome con il portale di vendita di applicazioni Play Store – Obblighi anti-frammentazione – Pagamenti di esclusiva – Effetti preclusivi – Concorrente ipotetico altrettanto efficiente – Giustificazione oggettiva – Infrazione unica e continuata – Ricalcolo dell’ammenda)






Indice


I. Introduzione

II. Fatti

A. Contesto di fatto

B. Decisione controversa

C. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

1. Procedimento dinanzi al Tribunale

2. Sentenza impugnata

III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

IV. Analisi

A. Sull’accertamento dell’infrazione (motivi dal primo al quinto)

1. Sulla valutazione degli ADAM (primo e secondo motivo di impugnazione)

a) Sul nesso di causalità tra gli ADAM e i loro effetti preclusivi (prima, terza e quarta parte del primo motivo di impugnazione)

1) Sulla presa in considerazione degli ARR in sede di analisi degli ADAM (prima parte del primo motivo di impugnazione)

2) Sulla distinzione tra impostazione predefinita e preinstallazione (terza parte del primo motivo di impugnazione)

i) Nessuna nuova valutazione dei fatti in sede di impugnazione

ii) Nessuna valutazione degli effetti di una pratica isolata dal suo contesto

3) Sull’asserito aspetto proconcorrenziale degli ADAM e sul requisito di una valutazione controfattuale (quarta parte del primo motivo di impugnazione)

b) Sulla capacità degli ADAM di escludere i concorrenti altrettanto efficienti (seconda parte del primo motivo d’impugnazione e secondo motivo d’impugnazione)

1) Sulla valutazione degli effetti preclusivi degli ADAM per quanto riguarda i «concorrenti altrettanto efficienti» e le ragioni del comportamento degli utenti

i) Punto di partenza della giurisprudenza sulle vendite abbinate

ii) Constatazioni del Tribunale relative agli effetti preclusivi degli ADAM

– Creazione di uno «status quo bias» mediante la preinstallazione

– Sulla possibilità per gli OEM di preinstallare servizi di ricerca concorrenti e di impostarli come predefiniti

– Strumenti per raggiungere gli utenti diversi dalla preinstallazione

– Connessione tra le quote di utilizzo e la preinstallazione

– Considerazione del contesto

iii) Analisi

2) Sulla vendita abbinata dell’applicazione Google Search e di Play Store

3) Sulla vendita abbinata di Chrome con Play Store e Google Search

c) Conclusioni sulla valutazione degli ADAM

2. Sulla valutazione degli AAF (terzo e quarto motivo d’impugnazione)

a) Sulla portata dell’abuso relativo agli AAF e sui suoi effetti (terzo motivo d’impugnazione)

1) Sull’accertamento del comportamento controverso per quanto riguarda gli AAF (prima parte del terzo motivo d’impugnazione)

2) Sull’imputazione degli asseriti effetti preclusivi (seconda parte del terzo motivo d’impugnazione)

b) Sulla giustificazione degli AAF (quarto motivo d’impugnazione)

c) Conclusione sulla valutazione degli AAF

3. Sull’infrazione unica e continuata (quinto motivo d’impugnazione)

4. Conclusione sull’accertamento dell’infrazione

B. L’ammenda (sesto motivo d’impugnazione)

C. Conclusione sulla valutazione dell’impugnazione

V. Spese

VI. Conclusione


I.      Introduzione

1.        Come rilevato dal Tribunale nella sua sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Android) (2) il verbo «to google» fa riferimento all’azione di «utilizzare il motore di ricerca di Google per ottenere informazioni su qualcuno o qualcosa nella rete Internet globale». Come sottolinea giustamente il Tribunale, sono pochissime le imprese che raggiungono una notorietà tale da far sì che un verbo venga coniato a partire dal loro nome. Questo fatto da solo dimostra l’importanza che Google ha acquisito nella vita quotidiana.

2.        L’onnipresenza del motore di ricerca Google nella vita quotidiana della maggior parte della popolazione mondiale, soprattutto nel contesto dell’utilizzo di dispositivi mobili intelligenti con il suo sistema operativo («SO») Android è, da un punto di vista legale, (anche) dovuta all’abuso di posizione dominante?

3.        Questa è, in sostanza, la questione sottesa alla presente impugnazione.

4.        Tale questione si pone nel contesto fattuale delle condizioni che i produttori di dispositivi mobili intelligenti erano in particolare tenuti a soddisfare per ottenere le licenze per le applicazioni più importanti di Google (in prosieguo: le «applicazioni»), Play Store, Google Search e Chrome.

5.        Nella decisione C (2018) 4761 final (3) , ampiamente confermata dal Tribunale, la Commissione europea ha ritenuto che tali condizioni comportassero diverse violazioni del divieto di abuso di posizione dominante previsto dall’articolo 102 TFUE.

6.        Alla luce delle conclusioni impugnate del Tribunale, la Corte sarà chiamata ad esaminare, tra l’altro, la questione se la prova di un siffatto abuso richieda un’analisi controfattuale dello stato della concorrenza senza il comportamento censurato nonché un’analisi della capacità di tale comportamento di produrre un effetto preclusivo per le imprese giudicate altrettanto efficienti quanto l’impresa dominante.

7.        La giurisprudenza recente della Corte, in particolare nelle sentenze Servizio Elettrico Nazionale e a.(4), Unilever Italia Mkt. Operations(5), European Superleague Company, (6)Google eAlphabet / Commissione (Google Shopping)(7) e Commission / Intel Corporation, (8) forniscono già importanti orientamenti per rispondere a queste domande.

II.    Fatti

8.        Il Tribunale ha riportato i fatti all’origine della controversia ai punti da 2 a 72 della sentenza impugnata che, ai fini del presente procedimento di impugnazione, possono essere sintetizzati come segue.

A.      Contesto di fatto

9.        Google LLC è una società con sede in Mountain View, California (Stati Uniti), specializzata in prodotti e servizi legati a Internet e operante, tra l’altro, nello Spazio economico europeo (SEE). Google è società figlia della Alphabet Inc. (in prosieguo, congiuntamente: «Google» o le «ricorrenti ).

10.      Google trae la maggior parte delle sue entrate dal suo prodotto di punta: il motore di ricerca Google Search. Il modello commerciale di Google si basa sull’interazione tra, da un lato, prodotti e servizi connessi a Internet, proposti il più delle volte gratuitamente agli utenti e, dall’altro, servizi di pubblicità online, da cui trae la maggior parte delle sue entrate. Tali entrate sono principalmente generate da Google Search. Il modello commerciale di Google si basa quindi anzitutto sull’aumento del numero di utenti dei suoi servizi di ricerca online, in modo da poter vendere i suoi servizi di pubblicità online. Inoltre, quando gli utenti interagiscono con i suoi prodotti e servizi, Google raccoglie dati che le consentono di rafforzare la sua capacità di presentare risposte di ricerca e annunci pubblicitari pertinenti.

11.      Il modello commerciale di Google è stato sviluppato inizialmente nell’ambiente dei personal computer (PC), per i quali il browser era il principale punto di ingresso in Internet. In seguito, tuttavia, Google ha voluto tenere conto dello sviluppo di Internet mobile e del probabile cambiamento del comportamento degli utenti che ne sarebbe derivato per quanto riguarda le ricerche generali effettuate online, in particolare alla luce delle opportunità offerte dalla geolocalizzazione. In questo contesto, Google ha sviluppato una strategia per garantire che gli utenti effettuino le loro ricerche anche sui dispositivi mobili attraverso Google Search.

12.      In tale contesto, Google ha acquisito, nel 2005, l’impresa che aveva originariamente sviluppato il SO Android per dispositivi mobili intelligenti. Nel luglio 2018, secondo la Commissione, circa l’80% dei dispositivi mobili intelligenti utilizzati in Europa e nel mondo funzionavano con Android.

13.      Quando Google sviluppa una nuova versione di Android, pubblica il codice sorgente online con una licenza open source («Android Open Source Project licence»; in prosieguo: la «licenza AOSP») gratuita. Ciò consente ai terzi di scaricare e di modificare tale codice, per creare versioni modificate di Android, note come «fork» (un fork è un nuovo software creato a partire dal codice sorgente di un software esistente).

14.      Il SO Android è inserito in un «ecosistema», che incorpora altri elementi come l’insieme dei servizi Google Mobile («GMS bundle» o «Google Mobile Services»; in prosieguo: il «pacchetto GMS»), che comprende in particolare il portale di vendita di applicazioni Play Store, l’applicazione Google Search e il browser Chrome.

15.      Il codice sorgente Android liberamente disponibile copre le caratteristiche di base di un SO, ma non le applicazioni e i servizi Android di proprietà di Google. I costruttori di apparecchiature originali («original equipment manufacturers»; in prosieguo: gli «OEM») che intendano ottenere applicazioni e servizi di Google devono quindi concludere contratti con Google. Tali contratti sono altresì conclusi da Google con i gestori di reti mobili («mobile network operators»; in prosieguo: gli «MNO») che desiderino poter installare le applicazioni e i servizi di proprietà di Google sui dispositivi venduti agli utenti finali.

16.      Alcuni di questi contratti sono oggetto della presente causa.

B.      Decisione controversa

17.      Il 18 luglio 2018 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha inflitto un’ammenda a Google LLC e, in parte, alla Alphabet Inc. per la violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE.

18.      Anzitutto, la Commissione ha individuato quattro tipi di mercato rilevante, ossia (i) il mercato mondiale (esclusa la Cina) dei SO su licenza per dispositivi mobili intelligenti, (ii) il mercato mondiale (esclusa la Cina) di portali di vendita di applicazioni Android, (iii) i diversi mercati nazionali, all’interno del SEE, di fornitura di servizi di ricerca generale, e (iv) il mercato mondiale dei browser Internet concepiti per un uso mobile non specifici di un SO (9). Secondo la Commissione, durante il periodo rilevante, Google deteneva una posizione dominante sui primi tre di questi mercati (10). Tali constatazioni non sono più contestate nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.

19.      Nella decisione controversa, la Commissione ha constatato che Google aveva abusato della sua posizione dominante su tali mercati imponendo restrizioni contrattuali anticoncorrenziali agli OEM e agli MNO (in prosieguo: le «restrizioni di cui trattasi»). La Commissione ha individuato quattro infrazioni distinte che corrispondono a tre serie di restrizioni contrattuali.

20.      Le prime restrizioni figuravano negli accordi di distribuzione delle applicazioni mobili (in prosieguo: gli «ADAM») e costituivano, secondo la Commissione, due vendite abbinate (prima e seconda infrazione) (11):

–        da un lato, il requisito per gli OEM di preinstallare l’applicazione Google Search per poter ottenere una licenza per l’utilizzo del negozio di applicazioni Play Store (primo pacchetto); imponendolo, Google ha abusato della sua posizione dominante nel mercato mondiale (esclusa la Cina) dei portali di vendita di applicazioni Android dal 1º gennaio 2011 alla data della decisione controversa;

–        dall’altro lato, il requisito per gli OEM di preinstallare il browser Chrome per poter ottenere una licenza per l’utilizzo del Play Store e di Google Search (secondo pacchetto); imponendolo, Google ha abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale (esclusa la Cina) dei portali di vendita di applicazioni Android dal 1° agosto 2012 alla data della decisione controversa.

21.      Come spiegato dal Tribunale, questi due pacchetti di prodotti sono complementari. Pertanto, il pacchetto Chrome-Play Store e Google Search si è venuto a sovrapporre al pacchetto Google Search-Play Store al fine di tener conto dell’evoluzione dell’ADAM, che inizialmente non comprendeva il browser Chrome tra le applicazioni raccolte nel pacchetto GMS. Secondo la Commissione, l’obiettivo dei due pacchetti era quello di permettere a Google di raggiungere gli utenti, affinché essi effettuassero le loro ricerche generali tramite Google Search, o in quanto applicazione di ricerca generale o in quanto motore di ricerca del browser Chrome (12).

22.      In secondo luogo, per ottenere una licenza per Play Store e Google Search, gli OEM hanno dovuto concludere un «accordo antiframmentazione» (in prosieguo: l’«AAF») che imponeva loro di non vendere dispositivi funzionanti su versioni di Android non approvate da Google (terza infrazione). Pertanto, la conclusione di un ADAM sarebbe stata possibile solo dopo aver concluso un AAF. Imponendo tale requisito, Google aveva abusato della sua posizione dominante nei mercati dei portali di vendita di applicazioni Android e dei servizi di ricerca generale dal 1º gennaio 2011 alla data della decisione controversa (13).

23.      In terzo luogo, gli accordi di ripartizione dei ricavi (in prosieguo: gli «ARR») contenevano restrizioni in forza delle quali Google concedeva agli OEM e agli MNO una percentuale dei suoi introiti pubblicitari, a condizione che tali costruttori e operatori avessero accettato di non preinstallare un servizio concorrente di ricerca generale su uno qualsiasi dei dispositivi rientranti in un portafoglio concordato (in prosieguo: gli «ARR per portafoglio») (quarta infrazione). Esigendo ciò, Google aveva abusato della sua posizione dominante nei mercati nazionali dei servizi di ricerca generale dal 1º gennaio 2011 al 31 marzo 2014 (14). Successivamente, Google ha concluso ARR per dispositivi, in forza dei quali il pagamento di ripartizione dei ricavi da parte di Google era subordinato alla condizione che gli OEM e gli MNO non preinstallassero alcun servizio di ricerca generale concorrente su un determinato dispositivo per il quale erano versate parti dei ricavi. Tali ARR per dispositivi non sono stati dichiarati illegittimi dalla Commissione.

24.      Secondo la Commissione, le restrizioni controverse avevano l’obiettivo di proteggere e di rafforzare la posizione dominante di Google sui mercati nazionali, all’interno del SEE, in materia di servizi di ricerca generale e, pertanto, i redditi percepiti da Google mediante annunci pubblicitari collegati a tali ricerche. L’obiettivo comune e l’interdipendenza delle restrizioni controverse hanno indotto la Commissione a qualificarle come infrazione unica e continuata agli articoli 102 TFUE e 54 dell’accordo SEE.

25.      Per sanzionare quelle che considerava pratiche abusive, la Commissione ha imposto un’ammenda di EUR 4 342 865 000 a Google LLC, di cui EUR 1 921 666 000 in solido con Alphabet Inc. Inoltre, la Commissione ha ingiunto a Google di porre fine al comportamento contestato entro un termine di 90 giorni dalla notifica della decisione controversa.

C.      Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

1.      Procedimento dinanzi al Tribunale

26.      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2018, Google ha proposto ricorso contro la decisione controversa. Dinanzi al Tribunale, a sostegno delle conclusioni di Google sono intervenute Application Developers Alliance (in prosieguo: l’«ADA»), Computer & Communications Industry Association (in prosieguo: la «CCIA»), Gigaset Communications GmbH (in prosieguo: la «Gigaset»), HMD global Oy (in prosieguo: la «HMD») e Opera Norway AS, già Opera Software AS (in prosieguo: l’«Opera»).

27.      A sostegno delle conclusioni della Commissione sono intevenuti BDZV – Bundesverband Digitalécaditeur und Zeitungsverleger eV (in prosieguo: la «BDZV»), Bureau européen des unions de consommateurs BEUC (in prosieguo: il «BEUC»), FairSearch AISBL, Qwant, Seznam.cz, a.s. (in prosieguo: la «Seznam») e Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV (in prosieguo: la «VDZ»).

28.      Il Tribunale ha esaminato la causa sulla base di una versione comune non riservata del fascicolo. Nella sentenza impugnata, taluni dati riservati noti alle parti principali sono stati sostituiti dalle forbici utilizzate nella versione pubblica della decisione controversa disponibile sul sito Internet della Commissione (15).

2.      Sentenza impugnata

29.      Nella sua sentenza del 14 settembre 2022, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui riguardava gli ARR per portafoglio, ossia il quarto elemento dell’infrazione unica e continuata.

30.      Inoltre, il Tribunale ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta a Google LLC in EUR 4 125 000 000, con Alphabet Inc. responsabile in solido per EUR 1 520 605 895.

31.      Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto e ha condannato tutte le parti a farsi carico delle proprie spese.

III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

32.      Con atto introduttivo del 30 novembre 2022, Google ha proposto impugnazione avverso la sentenza impugnata.

33.      Come dinanzi al Tribunale, Google è sostenuta nell’impugnazione dall’ADA, dalla CCIA, dalla Gigaset, dalla HMD e dall’Opera.

34.      La Commissione è sostenuta nell’impugnazione, proprio come dinanzi al Tribunale, dalla BDZV, dal BEUC, dalla FairSearch, dalla Qwant, dalla Seznam e dalla VDZ.

35.      Con ordinanze del 19 gennaio (16) e del 18 aprile 2023 (17), il presidente della Corte ha ordinato, su richiesta delle ricorrenti, che la decisione controversa e alcune informazioni contenute nella nota 98 della risposta della Commissione fossero sottoposte a un trattamento riservato nei confronti degli intervenienti. Gli elementi di cui trattasi erano già stati oggetto di un trattamento riservato nei confronti di queste stesse parti nell’ambito del procedimento di primo grado.

36.      Google chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata,

–        annullare la decisione controversa;

–        in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

–        in ulteriore subordine, annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata e fissare l’importo dell’ammenda irrogata nell’articolo 2 della decisione controversa a un importo significativamente inferiore; e

–        condannare la Commissione alle spese sostenute da Google nell’ambito del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

37.      L’ADA, la CCIA, la Gigaset, la HMD e l’Opera chiedono che la Corte voglia accogliere le conclusioni di Google e condannare la Commissione alle spese.

38.      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione; e

–        condannare Google alle spese.

39.      Il BEUC, la FairSearch e la Seznam chiedono parimenti alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare Google alle spese.

40.      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all’udienza che ha avuto luogo il 28 gennaio 2025.

IV.    Analisi

41.      A sostegno della sua impugnazione, Google deduce sei motivi, i primi cinque dei quali riguardano l’accertamento dell’infrazione (A), mentre il sesto contesta il modo in cui il Tribunale ha esercitato la sua competenza estesa al merito per modificare l’ammenda (B).

A.      Sull’accertamento dell’infrazione (motivi dal primo al quinto)

42.      Come esposto ai paragrafi da 19 a 23 delle presenti conclusioni, l’infrazione unica e continuata constatata dalla Commissione nella decisione controversa comprendeva quattro infrazioni distinte che corrispondono a tre serie di restrizioni contrattuali:

–        le condizioni di preinstallazione degli ADAM, secondo le quali si poteva ottenere una licenza per Play Store solo se Google Search era preinstallato (primo pacchetto) e si poteva ottenere una licenza per Play Store e Google Search solo se Chrome era preinstallato (secondo pacchetto);

–        gli AAF, secondo i quali si poteva ottenere una licenza per Play Store e Google Search solo se gli OEM non vendevano dispositivi funzionanti con versioni di Android non approvate da Google;

–        e infine gli ARR per portafoglio, secondo i quali si poteva ottenere una percentuale dei ricavi pubblicitari di Google se non erano preinstallati servizi di ricerca concorrenti.

43.      La conclusione secondo cui gli ARR per portafoglio erano restrittivi della concorrenza è stata annullata dal Tribunale nella sentenza impugnata e non è contestata dalla Commissione nell’ambito della presente impugnazione. Pertanto, le conclusioni del Tribunale a tale riguardo sono definitive.

44.      Con il primo e il secondo motivo d’impugnazione, Google sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto nel valutare gli ADAM (1). Il terzo e il quarto motivo d’impugnazione riguardano la qualificazione degli AAF (2). Infine, con il suo quinto motivo d’impugnazione, Google critica la constatazione di un’infrazione unica e continuata (3).

1.      Sulla valutazione degli ADAM (primo e secondo motivo di impugnazione)

45.      Con il suo primo motivo di impugnazione, Google contesta la valutazione del nesso di causalità tra le condizioni di preinstallazione degli ADAM e i loro asseriti effetti preclusivi (a). Nell’ambito del suo secondo motivo d’impugnazione, sostiene che il Tribunale ha erroneamente confermato la decisione controversa, sebbene la Commissione non abbia dimostrato la capacità degli ADAM di produrre un effetto preclusivo nei confronti di imprese considerate altrettanto efficienti quanto la stessa Google (b).

a)      Sul nesso di causalità tra gli ADAM e i loro effetti preclusivi (prima, terza e quarta parte del primo motivo di impugnazione)

46.      Secondo il primo motivo di impugnazione di Google, il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione del nesso di causalità tra le condizioni di preinstallazione degli ADAM e la loro capacità di restringere la concorrenza.

47.      Nell’ambito di tale motivo, Google deduce quattro argomenti, il secondo dei quali coincide ampiamente con la linea argomentativa sviluppata da Google nell’ambito del suo secondo motivo. Pertanto, affronterò questo secondo argomento ai paragrafi 99 e segg. delle presenti conclusioni nell’ambito del secondo motivo di impugnazione.

48.      Nell’ambito dei tre argomenti restanti dedotti con il primo motivo, Google sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha preso in considerazione gli ARR come elemento contestuale (1). In secondo luogo, esso avrebbe commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che non era necessario distinguere gli effetti dell’impostazione predefinita da quelli della preinstallazione (2). Infine, non avrebbe tenuto conto della concorrenza (o dell’assenza di concorrenza) che sarebbe esistita senza le condizioni di preinstallazione degli ADAM (3).

49.      Secondo la Commissione, il primo motivo è inoperante, in quanto si basa sull’erronea premessa secondo cui un’analisi controfattuale è l’unico modo per stabilire se un comportamento sia idoneo a restringere la concorrenza. Tuttavia, tale tesi non trova alcun riscontro nella giurisprudenza della Corte. Un’analisi controfattuale è solo un modo, ma non l’unico, di stabilire se un comportamento sia idoneo a restringere la concorrenza.

50.      È vero che, secondo la giurisprudenza, gli effetti reali o potenziali delle pratiche esaminate possono essere dimostrati facendo riferimento ad un insieme di elementi probatori, senza che la Commissione sia tenuta a ricorrere sistematicamente ad un strumento unico per dimostrare l’esistenza di un siffatto nesso di causalità (18).

51.      Tuttavia, gli argomenti avanzati da Google nell’ambito del suo primo motivo vertono non solo sulla valutazione della necessità per il Tribunale di procedere a un’analisi controfattuale, ma anche su taluni aspetti da questo presi in considerazione in sede di valutazione del carattere abusivo degli ADAM. Ne consegue che tali argomenti sono idonei a rimettere in discussione le conclusioni del Tribunale alla base del dispositivo della sentenza impugnata e a comportare, qualora risultino fondati, l’annullamento di tale sentenza (19).

52.      Di conseguenza, l’affermazione della Commissione relativa all’inoperatività deve essere respinta.

1)      Sulla presa in considerazione degli ARR in sede di analisi degli ADAM (prima parte del primo motivo di impugnazione)

53.      Con la prima parte del suo primo motivo di impugnazione, Google sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto prendendo in considerazione, per la valutazione degli effetti degli ADAM, gli effetti degli ARR per dispositivi, che non sono stati contestati dalla Commissione, nonché gli effetti degli ARR per portafoglio, il cui carattere abusivo non era, secondo il Tribunale, dimostrato. Così facendo, il Tribunale non avrebbe dimostrato che gli asseriti effetti preclusivi fossero stati causati dalle condizioni di preinstallazione degli ADAM.

54.      Tale linea di argomentazione solleva, in sostanza, la questione se una pratica giudicata abusiva dalla Commissione, ma non dal Tribunale, possa nondimeno essere presa in considerazione quale elemento contestuale in sede di analisi degli effetti delle altre componenti di un’infrazione unica e continuata, che sono state giudicate abusive.

55.      Come esposto ai paragrafi 23 e 42 delle presenti conclusioni, l’infrazione unica e continuata di Google comprendeva, secondo la Commissione, gli ARR per portafoglio. Tali accordi concedevano agli OEM e agli MNO una percentuale degli introiti pubblicitari di Google, a condizione che tali costruttori o tali operatori avessero accettato di non preinstallare un servizio di ricerca generale concorrente su qualsiasi dispositivo rientrante in un portafoglio concordato. Di conseguenza, in applicazione di detti ARR, se l’OEM o l’MNO interessato preinstallava un servizio di ricerca generale concorrente su un dispositivo rientrante nel portafoglio predefinito e accettato, doveva rinunciare alla ripartizione dei ricavi su tutto il portafoglio (20).

56.      Secondo la decisione controversa, tali ARR per portafoglio attuavano pagamenti in cambio dell’esclusiva, il cui obiettivo era di assicurare a Google l’esclusiva della preinstallazione sui dispositivi mobili delle applicazioni di ricerca generale (21). Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha effettuato, in particolare, un’analisi della capacità inerente alla pratica contestata di estromettere i concorrenti altrettanto efficienti, il cosiddetto «test del concorrente altrettanto efficiente» («As Efficient Competitor Test»; in prosieguo: il «test AEC ») (22).

57.      Tuttavia, il Tribunale è giunto alla conclusione che l’accertamento del carattere abusivo degli ARR per portafoglio non era dimostrato in modo giuridicamente sufficiente a causa di errori commessi dalla Commissione in sede di valutazione della loro copertura del mercato e dell’attuazione del test AEC (23). Come già esposto ai paragrafi 29 e 43 delle presenti conclusioni, il Tribunale ha quindi annullato la decisione controversa per quanto riguarda il carattere abusivo degli ARR per portafoglio. La Commissione non ha contestato tale conclusione nell’ambito della presente impugnazione. Pertanto, la conclusione secondo cui essa non ha dimostrato il carattere abusivo degli ARR per portafoglio è giuridicamente vincolante.

58.      A partire dal 2013, Google ha progressivamente sostituito gli ARR per portafoglio con ARR per dispositivi. Sulla base di un ARR per dispositivi, la partecipazione di un OEM e di un MNO ai ricavi di Google dipendeva dal numero di dispositivi venduti che rispettavano l’obbligo di non preinstallazione di servizi di ricerca generale concorrenti. Così, gli ARR per dispositivi consentivano a un OEM o a un MNO di proporre, per uno stesso tipo di dispositivo, alcuni dispositivi che mettevano in rilievo esclusivamente il servizio di ricerca generale di Google e altri che proponevano anche servizi di ricerca generale concorrenti. La Commissione non ha ritenuto che tali ARR per dispositivi fossero abusivi (24).

59.      Sebbene, secondo le constatazioni della Commissione e del Tribunale, né gli ARR per dispositivi né gli ARR per portafoglio fossero abusivi se considerati isolatamente, il Tribunale li ha presi in considerazione in sede di valutazione degli ADAM (25). Secondo il Tribunale, ciò era giustificato in quanto la decisione controversa ha correttamente preso in considerazione gli ARR per dispositivi e per portafoglio quali elementi del contesto fattuale ai fini della valutazione degli effetti preclusivi causati dagli altri aspetti dell’infrazione unica e continuata e quindi anche dagli ADAM. Il Tribunale ha in particolare rilevato che, indipendentemente dalla qualificazione degli ARR alla luce del diritto della concorrenza, gli effetti combinati delle pratiche attuate da Google le hanno consentito di beneficiare, per quanto riguarda Google Search, di una preinstallazione esclusiva che comprendeva, almeno fino al 2016, più della metà di tutti i dispositivi commercializzati nel SEE che funzionavano con un SO derivato da Android (26).

60.      Prima di esaminare la fondatezza di tale approccio, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la constatazione che una pratica costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE deve sempre essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie (27). Per contro, un’autorità garante della concorrenza non può basarsi sugli effetti che una pratica avrebbe potuto produrre se talune circostanze particolari – che non erano quelle esistenti sul mercato al momento della sua attuazione – si fossero realizzate (28).

61.      In tale contesto, la presa in considerazione di un elemento di fatto non dipende, come la Corte ha precisato, ad esempio, nella sentenza AstraZeneca v Commissione, dalla questione se tale elemento costituisca un comportamento che, di per sé, è qualificato com.e abusivo (29) Analogamente, la Corte ha spiegato, nella sentenza Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commission, che, quando un insieme di pratiche è qualificato come infrazione unica e continuata, non se ne può dedurre che ciascuno di tali comportamenti debba, di per sé stesso e considerato isolatamente, essere necessariamente qualificato come infrazione distinta (30). Nella sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), la Corte ha dichiarato che due pratiche che erano lecite se analizzate di per sé e considerate isolatamente, erano state considerate abusive in quanto, in combinazione tra loro, si discostavano da una concorrenza basata sui meriti e producevano (potenziali) effetti anticoncorrenziali (31).

62.      Nel caso di specie, il Tribunale è giunto alla conclusione che gli effetti combinati degli ADAM e degli ARR dovevano essere presi in considerazione a causa del carattere complementare delle diverse pratiche di Google. L’obbligo contrattuale connesso agli ARR di non installare nient’altro che Google Search per le ricerche generali ha avuto come conseguenza che la possibilità teorica di preinstallare un servizio concorrente delle applicazioni di Google, benché consentito in linea di principio dagli ADAM, è stata effettivamente esclusa, dal 2011 al 2016, per almeno la metà dei dispositivi Google Android venduti nel SEE. In altri termini, gli ARR garantivano a Google che solo il proprio servizio di ricerca fosse installato sui dispositivi interessati, circostanza che deve essere presa in considerazione in sede di valutazione degli effetti anticoncorrenziali degli ADAM (in particolare la questione se i servizi di ricerca concorrenti potessero compensare il vantaggio di Google tramite una preinstallazione parallela al servizio di quest’ultima (32)).

63.      In tale contesto, gli ARR erano solo uno degli elementi presi in considerazione dal Tribunale per valutare se i servizi di ricerca concorrenti potessero compensare il vantaggio conferito a Google dagli ADAM (33). Pertanto, e contrariamente a quanto sostiene Google, non si può contestare al Tribunale di non aver considerato che gli ARR non coprivano tutti i dispositivi coperti dagli ADAM quando ha preso in considerazione i primi per la valutazione dei secondi.

64.      Tuttavia, Google e Gigaset sostengono che gli effetti anticoncorrenziali degli ADAM non sono dimostrati, poiché, in uno scenario controfattuale senza tali accordi, gli ARR avrebbero avuto gli stessi effetti preclusivi a danno dei servizi di ricerca concorrenti.

65.      Tuttavia, semplicemente non è possibile ignorare gli ADAM e analizzare gli effetti degli ARR in maniera isolata. Questo perché gli OEM interessati avevano preinstallato il servizio di ricerca Google Search, che era l’oggetto degli ARR, su un gran numero (34) di dispositivi grazie agli ADAM al fine di ottenere l’accesso al Play Store, che era indispensabile per loro e per il quale Google deteneva una posizione dominante.

66.      A causa di tale interazione tra gli ADAM e gli ARR, gli altri fornitori di servizi di ricerca generale non partivano dalla stessa posizione di Google per quanto riguarda la conclusione di un ARR. Infatti, il servizio di ricerca Google Search di Google era già preinstallato sin dall’inizio su un gran numero di dispositivi mobili intelligenti, mentre gli altri fornitori dovevano innanzitutto fare uno sforzo per ottenere la preinstallazione del loro servizio accanto a quello di Google. Peraltro, a causa degli ADAM, nessun altro fornitore di servizi di ricerca poteva ottenere l’esclusiva sui dispositivi interessati.

67.      Contrariamente a quanto sostenuto da Google e Gigaset in udienza, le constatazioni della Corte nella sentenza Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) in merito agli effetti combinati di tali pratiche connesse sono rilevanti anche nel caso di specie, nonostante le differenze tra le due cause. È vero che, in tale causa, la Commissione non ha contestato le due pratiche in questione in maniera isolata, ma unicamente nella loro combinazione, mentre, nel caso di specie, essa ha constatato il carattere abusivo sia degli ADAM sia degli ARR per portafoglio. Tuttavia, ciò non significa che gli effetti delle due pratiche debbano essere analizzati isolatamente nel caso di specie, anche se, in realtà, erano emersi congiuntamente.

68.      Dividere artificialmente due pratiche così indissolubilmente interconnesse per analizzare i loro effetti non sarebbe realistico né terrebbe conto degli effetti combinati delle due componenti (35). Come sottolineato dal Tribunale, occorre distinguere al riguardo tra le ipotesi teoriche di concorrenza e la realtà pratica (36). Ciò è tanto più vero in quanto, come spiegato dalla Commissione in udienza, in mercati come quelli di cui trattasi nel caso di specie, caratterizzati da effetti di rete dinamici, può essere praticamente impossibile analizzare in che modo ciascun elemento contestuale in sé, considerato isolatamente, abbia specificamente contribuito agli effetti preclusivi.

69.      Ne consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel concludere che, indipendentemente dalla loro qualificazione come abusiva o meno, gli ARR potevano essere presi in considerazione nell’analisi degli effetti degli ADAM. Ne consegue che la prima parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta.

2)      Sulla distinzione tra impostazione predefinita e preinstallazione (terza parte del primo motivo di impugnazione)

70.      Nell’ambito della terza parte del suo primo motivo di impugnazione, Google sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che gli elementi di prova relativi all’impostazione predefinita fossero pertinenti ai fini dell’analisi delle condizioni di preinstallazione degli ADAM. Tuttavia, solo questi ultimi (e non gli ADAM nel loro insieme, comprese le disposizioni relative all’impostazione predefinita (37)) erano stati giudicati abusivi nella decisione controversa. Così facendo, il Tribunale avrebbe convalidato l’analisi degli ADAM effettuata dalla Commissione senza esigere che quest’ultima dimostrasse il nesso di causalità tra le condizioni di preinstallazione e i loro asseriti effetti preclusivi.

71.      L’impostazione predefinita designa la configurazione predefinita di un servizio in una determinata applicazione. La preinstallazione significa che le applicazioni sono precaricate sui dispositivi nella fase della configurazione prima della loro commercializzazione (38).

72.      Il Tribunale ha valutato gli argomenti di Google relativi alla distinzione tra preinstallazione e impostazione predefinita ai punti da 320 a 418 della sentenza impugnata. In tali punti, esso ha analizzato la critica di Google secondo la quale la Commissione non aveva dimostrato, nella decisione controversa, che le condizioni di preinstallazione davano luogo a uno «status quo bias» (pregiudizio dello status quo). Come esposto, ad esempio, ai punti 321 e 331 della sentenza impugnata, tale termine significa che gli utenti tendono ad utilizzare ciò che è già preinstallato sul loro dispositivo e che viene loro proposto.

73.      In tale contesto, il Tribunale ha constatato, da un lato, ai punti da 327 a 335 della sentenza impugnata, che la distinzione suggerita da Google tra l’impostazione predefinita e la preinstallazione era priva di rilevanza pratica. Non è stato facile operare una siffatta distinzione, in quanto sia Google che altri attori utilizzavano il termine «predefinito» in un’accezione ampia e confondevano le nozioni di impostazione predefinita e di preinstallazione. Inoltre, non è stato contestato che la preinstallazione di un’applicazione conferisse di per sé un vantaggio rispetto alle applicazioni concorrenti. Infine, le condizioni di preinstallazione degli ADAM contenevano anche disposizioni relative al posizionamento privilegiato o all’impostazione predefinita.

74.      In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi di prova criticati da Google potessero essere invocati per dimostrare l’esistenza di una tendenza generale a «congelare» la situazione, indipendentemente dalla questione se, in senso stretto, gli elementi di prova riguardassero l’impostazione predefinita, la preinstallazione o il posizionamento privilegiato. Di conseguenza, non era necessario, preliminarmente, al fine di dimostrare l’esistenza di uno «status quo bias», distinguere precisamente, come auspicato da Google, gli effetti dell’impostazione predefinita dagli effetti della preinstallazione.

75.      Sulla base di tale premessa, il Tribunale ha valutato, ai punti da 340 a 394 della sentenza impugnata, gli elementi di prova invocati nella decisione controversa provenienti dalla stessa Google, HP, Nokia, Amazon e Mozilla, un’analisi di Yandex nonché l’accordo di preinstallazione concluso tra Microsoft e Verizon; ai punti da 395 a 408, taluni confronti effettuati nella decisione controversa utilizzando uno studio di FairSearch, dati forniti da Microsoft e NetMarketShare nonché il confronto dei ricavi di Google dai dispositivi Android e iOS; e, ai punti da 409 a 418, taluni elementi relativi a Chrome con riferimento al confronto dei ricavi di Google tramite Safari e Chrome, nonché a un sondaggio di Opera.

76.      Al punto 418 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che i diversi argomenti dedotti da Google per confutare il vantaggio conferito dalla preinstallazione delle applicazioni Google Search e Chrome sui dispositivi Google Android non potevano mettere in discussione le conclusioni tratte dalla Commissione dai diversi elementi esposti nella decisione controversa a tale riguardo.

77.      Nel criticare tali constatazioni, Google sostiene, nella sua impugnazione, che il Tribunale è andato oltre le constatazioni della decisione controversa quando ha concluso, al punto 349 della sentenza impugnata, che gli argomenti ivi esaminati erano validi nel contesto delle due nozioni controverse. Tuttavia, secondo Google, le motivazioni del Tribunale esposte ai punti da 329 a 334 della sentenza impugnata (riassunte ai paragrafi 73 e 74 delle presenti conclusioni), per le quali non occorre distinguere con precisione le due nozioni, non sarebbero convincenti. In tale contesto, la valutazione del Tribunale descritta al paragrafo 75 delle presenti conclusioni sarebbe errata.

78.      L’argomento di Google è parzialmente irricevibile in quanto mira ad ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte (i). D’altro canto, tale argomento non può essere accolto, in quanto è contrario ai principi sopra enunciati, secondo i quali gli effetti anticoncorrenziali di una pratica devono essere valutati nel suo contesto (ii).

i)      Nessuna nuova valutazione dei fatti in sede di impugnazione

79.      Da un lato, gli argomenti di Google sono irricevibili in quanto Google cerca in realtà di ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale. Tuttavia, tale giudice è competente in via esclusiva a valutare gli elementi di prova (39) , salvo il caso di snaturamento delle prove dinanzi ad esso prodotte. Un siffatto snaturamento deve essere suffragato dal ricorrente e risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (40).

80.      Tuttavia, nella sua critica riassunta al paragrafo 77 delle presenti conclusioni, Google non sostiene che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova da esso valutati, né un siffatto snaturamento risulta in maniera evidente dal fascicolo. Al contrario, la questione se i fatti e gli elementi di prova relativi all’impostazione predefinita siano rilevanti anche per la preinstallazione e il modo in cui i vari attori hanno confuso tali termini sono questioni che rientrano in una valutazione dei fatti e delle prove. Una siffatta valutazione si distingue dal controllo dello snaturamento che mira a verificare se il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova in modo manifestamente contrario alla loro formulazione (41). A tal riguardo, Google non ha neppure menzionato alcuna violazione delle norme in materia di onere e di produzione della prova che rientrerebbe nella competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

ii)    Nessuna valutazione degli effetti di una pratica isolata dal suo contesto

81.      Dall’altro lato, gli argomenti di Google vertono sulla questione se la Commissione avesse l’obbligo di valutare le condizioni di preinstallazione degli ADAM in maniera isolata dal loro contesto, in particolare gli obblighi in materia di impostazione predefinita e di collocamento privilegiato. Tale questione verte sulla qualificazione giuridica di tali fatti da parte del Tribunale e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto, per le quali la Corte è competente nell’ambito di un’impugnazione (42).

82.      Tuttavia, come già esposto ai paragrafi 60, 61, 67 e 68 delle presenti conclusioni nell’ambito della prima parte del presente motivo d’impugnazione, la premessa di Google secondo cui, per stabilire gli effetti anticoncorrenziali di una pratica, questa deve essere analizzata in maniera isolata dal suo contesto, è errata. Come spiegato in tali paragrafi, la qualificazione di una pratica come abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE deve sempre essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Così facendo, la presa in considerazione di un elemento di fatto non dipende dalla questione se esso derivi da una pratica che è stata qualificata essa stessa come abusiva. Ciò si verifica in particolare quando pratiche diverse – sia abusive che legittime, a seconda dei casi – sono così strettamente interconnesse che i loro effetti si sviluppano in combinazione gli uni con gli altri, e non possono essere analizzati in maniera isolata.

83.      Alla luce di quanto precede e della valutazione autonoma degli elementi di prova da parte del Tribunale, che non è stata validamente rimessa in discussione da Google, il Tribunale giustamente non ha richiesto alla Commissione di operare una distinzione precisa tra la preinstallazione e l’impostazione predefinita nel momento in cui ha proceduto alla valutazione degli elementi di prova al fine di analizzare se le condizioni di preinstallazione degli DAM creassero uno «status quo bias».

84.      Ne consegue che la terza parte del primo motivo d’impugnazione deve parimenti essere respinta.

3)      Sull’asserito aspetto proconcorrenziale degli ADAM e sul requisito di una valutazione controfattuale (quarta parte del primo motivo di impugnazione)

85.      Con la quarta parte del primo motivo di impugnazione, Google critica il fatto che il Tribunale non abbia richiesto alla Commissione di procedere a un’analisi controfattuale per valutare se un modello di licenza aperta come quello di Android, di cui essa aveva riconosciuto l’aspetto proconcorrenziale, sarebbe stato possibile senza le regole contestate degli ADAM.

86.      Google sostiene che, durante tutta l’indagine amministrativa e dinanzi al Tribunale, aveva spiegato che le condizioni di preinstallazione degli ADAM erano il corrispettivo non monetario che riceveva dagli OEM in cambio della fornitura gratuita del SO Android, del Play Store, del pacchetto GMS e di altri servizi connessi. Tale scambio non monetario avrebbe consentito ai concorrenti maggiori opportunità di distribuzione e una maggiore concorrenza rispetto a qualsiasi accordo di licenza alternativo realistico.

87.      Google critica il fatto che la Commissione abbia vietato tale scambio non monetario reso possibile dalle condizioni di preinstallazione degli ADAM senza mai esaminare se alternative realistiche avrebbero dato luogo a opportunità di distribuzione uguali o maggiori per i concorrenti.

88.      Secondo Google, avallando tale approccio, il Tribunale ha valutato erroneamente la questione se le condizioni di preinstallazione degli ADAM avessero effetti anticoncorrenziali. Infatti, ciò avrebbe richiesto un’analisi del modo in cui la concorrenza si sarebbe svolta senza il comportamento contestato. Nel caso di specie, si sarebbe dovuto esaminare se un sistema di concessione di licenze aperto e gratuito con tutti i suoi vantaggi sarebbe stato realistico senza lo scambio non monetario insito nelle condizioni di preinstallazione degli ADAM.

89.      Ai punti da 590 a 594 della sentenza impugnata, contestati da Google in tale contesto, il Tribunale ha esaminato la censura di Google secondo cui la Commissione non aveva tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ai fini della valutazione degli asseriti effetti del comportamento in questione.

90.      Per contro, Google non contesta i punti da 599 a 619 della sentenza impugnata, che trattano i suoi argomenti relativi alla giustificazione oggettiva degli ADAM.

91.      Ai punti da 590 a 594 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato che la Commissione aveva trattato gli argomenti di Google nella decisione controversa, ma li aveva respinti in quanto il comportamento considerato abusivo non riguardava né lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma Android né il suo carattere aperto e gratuito. Era invece interessato soltanto un aspetto degli ADAM, i cui effetti limitavano la concorrenza, ossia le condizioni di preinstallazione. Tali condizioni avevano conferito un vantaggio concorrenziale a Google a causa dello «status quo bias» da esse creato, che non poteva essere compensato dai concorrenti e restringeva la concorrenza basata sui meriti a scapito dei consumatori.

92.      Contrariamente a quanto sostenuto da Google in sede di impugnazione, il Tribunale non è incorso in errore quando, alla luce di tali constatazioni, non ha richiesto alla Commissione di esaminare, nell’ambito di un’analisi controfattuale, come la concorrenza avrebbe potuto svilupparsi nei mercati rilevanti senza le condizioni di cui trattasi.

93.      È vero che la Commissione deve dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento abusivo contestato e i suoi effetti anticoncorrenziali. Tuttavia, in tale contesto, la Commissione può basarsi su una serie di elementi di prova. Essa non è tenuta ad utilizzare sistematicamente un solo strumento, in particolare un’analisi controfattuale, per dimostrare l’esistenza di un siffatto nesso di causalità (43). Ciò è particolarmente vero quando tale analisi non è richiesta nelle circostanze del caso di specie per accertare gli effetti (in particolare potenziali) del comportamento in questione.

94.      Per dimostrare l’abuso di posizione dominante, è sufficiente dimostrare che il comportamento in questione è idoneo a produrre effetti preclusivi. Non è tuttavia necessario che i suoi effetti concreti siano provati. Pertanto, la circostanza che – a differenza dei suoi concorrenti – solo l’impresa dominante fosse in grado di influenzare in modo discriminatorio il comportamento dei clienti o degli utenti a danno di tali concorrenti può essere sufficiente per dimostrare che il comportamento in questione era idoneo a pregiudicare una concorrenza effettiva e non falsata (44).

95.      Come esposto al paragrafo 91 delle presenti conclusioni, il Tribunale ha constatato che le condizioni di preinstallazione degli ADAM conferivano a Google un vantaggio concorrenziale derivante dallo «status quo bias» originato da tali condizioni e che non poteva essere compensato dai concorrenti.

96.      Fatto salvo l’esame della seconda parte del primo motivo d’impugnazione e del secondo motivo d’impugnazione ai paragrafi 99 e seguenti delle presenti conclusioni, il Tribunale ha quindi stabilito che la decisione degli utenti di utilizzare Google Search e Chrome piuttosto che applicazioni concorrenti era stata influenzata in modo discriminatorio dallo «status quo bias» che i concorrenti non potevano compensare. In tali circostanze, era giusto non richiedere un’ulteriore analisi controfattuale.

97.      Inoltre, contrariamente a quanto sostiene Google, non si può pretendere che la Commissione rifletta, nell’ambito di una siffatta analisi, sul modo in cui l’impresa dominante avrebbe potuto comportarsi se non avesse adottato il comportamento abusivo contestato. Lo scenario controfattuale, benché ipotetico, deve comunque essere realistico e credibile. (45) Da un lato, in un caso come quello di specie, il funzionamento dei mercati rilevanti è caratterizzato da variabili quali l’innovazione, l’accesso ai dati, gli aspetti multifaccia, il comportamento degli utenti e gli effetti di rete (46). Dall’altro lato, tale funzionamento e, in particolare, il comportamento degli utenti sono già stati fortemente influenzati dalle strategie di Google. Pertanto, non risulta possibile stabilire pronostici realistici o plausibili di opzioni che Google avrebbe potuto scegliere al posto degli ADAM, né come tali opzioni avrebbero influenzato i mercati rilevanti.

98.      Ne deriva che anche la quarta parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta.

b)      Sulla capacità degli ADAM di escludere i concorrenti altrettanto efficienti (seconda parte del primo motivo d’impugnazione e secondo motivo d’impugnazione)

99.      Nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo d’impugnazione, Google sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui la conclusione che gli utenti non scaricavano frequentemente applicazioni di ricerca e di navigazione concorrenti era sufficiente per dimostrare gli effetti anticoncorrenziali delle condizioni di preinstallazione degli ADAM. Tuttavia, tanto la Commissione quanto il Tribunale avevano riconosciuto che non vi erano stati vincoli tecnici o finanziari per gli utenti che scaricavano servizi concorrenti. Pertanto, essi avrebbero dovuto esaminare se la decisione degli utenti di non scaricare più frequentemente applicazioni concorrenti fosse dovuta alla preferenza e alla qualità superiore delle applicazioni di Google piuttosto che allo «status quo bias» asseritamente creato dalla preinstallazione.

100. Con il suo secondo motivo d’impugnazione, Google sostiene che il Tribunale ha erroneamente confermato la decisione controversa sebbene essa non avesse dimostrato la capacità degli ADAM di escludere i concorrenti altrettanto efficienti.

101. Poiché gli argomenti dedotti da Google in queste due parti della sua impugnazione coincidono parzialmente, li esaminerò congiuntamente.

102. In primo luogo, occorre esaminare se, alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale dovesse esigere che la Commissione dimostrasse non solo la capacità degli ADAM di restringere la concorrenza, ma anche la loro particolare capacità di escludere i concorrenti altrettanto efficienti quanto Google. In tale contesto, esaminerò anzitutto l’argomento di Google che contesta al Tribunale di non aver esaminato se la decisione degli utenti di non scaricare più frequentemente applicazioni di ricerca e di navigazione concorrenti fosse dovuta alle preferenze degli utenti piuttosto che alle condizioni di preinstallazione degli ADAM (1). Esaminerò poi gli argomenti specifici di Google dedotti nell’ambito del suo secondo motivo d’impugnazione, relativi alla vendita abbinata dell’applicazione Google Search e del Play Store (2) nonché alla vendita abbinata di Chrome con Play Store e Google Search (3).

1)      Sulla valutazione degli effetti preclusivi degli ADAM per quanto riguarda i «concorrenti altrettanto efficienti» e le ragioni del comportamento degli utenti

103. Secondo la Commissione, gli argomenti di Google non possono essere accolti, in quanto si basano sulla premessa secondo cui l’accertamento di una restrizione della concorrenza richiederebbe in ogni caso un’analisi dell’efficienza dei concorrenti (ipotetici o reali). In casi di vendite abbinate come quelle di cui trattasi nel caso di specie, che non rientrano nella concorrenza basata sui meriti, non è necessario valutare se esse siano idonee a produrre effetti preclusivi nei confronti dei concorrenti altrettanto efficienti, ma solo se esse siano idonee a restringere la concorrenza.

104. È pacifico che l’articolo 102 TFUE non mira a tutelare i concorrenti meno efficienti (47). Ciò significa, a contrario, che, in un caso come quello di specie, l’accertamento dell’abuso di posizione dominante richiede sempre di esaminare se la pratica controversa sia idonea a produrre effetti preclusivi nei confronti dei concorrenti altrettanto efficienti? E, in caso affermativo, come dovrebbe essere effettuata tale valutazione?

105. Al fine di trovare una risposta a tali questioni, è utile, anzitutto, ricordare il punto di partenza della giurisprudenza relativa alle vendite abbinate (i). In secondo luogo, occorre ricapitolare le risposte del Tribunale alla censura di Google secondo la quale la Commissione non aveva dimostrato che le condizioni di preinstallazione degli ADAM avessero limitato la concorrenza (ii). Infine, in tale contesto, occorre valutare la critica di Google relativa al modo in cui il Tribunale ha proceduto (iii).

i)      Punto di partenza della giurisprudenza sulle vendite abbinate

106. Il punto di partenza della giurisprudenza relativa alle vendite abbinate da parte di un’impresa dominante è che, in linea di principio, esse devono essere qualificate come abusive (48). Una pratica consistente nel subordinare l’acquisizione di un prodotto principale — proveniente da un mercato dominato — all’acquisizione di un prodotto abbinato, proveniente da un mercato vicino, o posizionato a monte o a valle, non rientra infatti nella concorrenza basata sui meriti. Invero, i clienti generalmente non scelgono il prodotto abbinato a causa del suo valore intrinseco o per libera scelta, ma lo acquistano solo per ottenere il prodotto principale che per loro è importante. Infatti, dal punto di vista di tali clienti, tenuto conto della posizione dominante del fornitore nonché della concorrenza già indebolita sul mercato rilevante, spesso non esistono prodotti alternativi accettabili. Ciò suggerisce che tale comportamento di un’impresa che detiene una posizione dominante sul mercato del prodotto principale falsa la concorrenza sul mercato del prodotto abbinato. Per quanto efficienti possano essere i concorrenti (reali o potenziali) dell’impresa dominante in quest’ultimo mercato, difficilmente possono compensare l’effetto leva derivante dall’abbinamento con il prodotto principale proveniente dall’altro mercato. Pertanto, in un caso del genere, si possono presumere effetti anticoncorrenziali, quanto meno potenziali, del comportamento di cui trattasi (49).

107. Tuttavia, nella sua sentenza (passata in giudicato) Microsoft/Commissione, il Tribunale ha dichiarato, in una causa simile a quella presente, che giustamente la Commissione, alla luce delle particolari circostanze di tale causa, non si era limitata a dimostrare che il comportamento in questione era una vendita abbinata, ma aveva anche esaminato se essa fosse idonea a restringere la concorrenza. Infatti, sebbene Microsoft abbia subordinato l’acquisizione del suo sistema operativo Windows all’acquisizione simultanea dell’applicazione integrata Media Player, gli utenti erano teoricamente in grado di ottenere lettori multimediali di terze parti attraverso un successivo download. Tuttavia, il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione secondo cui, in particolare a causa dell’inerzia degli utenti, ciò restava una possibilità ampiamente teorica e i lettori multimediali concorrenti, indipendentemente dalla loro qualità, non potevano compensare il vantaggio concorrenziale ottenuto da Microsoft grazie alla preinstallazione (50).

108. Questo è l’approccio seguito dalla Commissione nel caso di specie.

ii)    Constatazioni del Tribunale relative agli effetti preclusivi degli ADAM

109. Come rilevato dal Tribunale al punto 292 della sentenza impugnata, nel caso di specie le parti non discutevano in ordine alla possibilità per gli utenti di poter ottenere, in forza degli ADAM, applicazioni di ricerca generale e di navigazione concorrenti rispetto a quelle oggetto di vendita abbinata. Infatti, esse hanno tutte riconosciuto l’esistenza teorica di tale possibilità che non era vietata dalle disposizioni degli ADAM. Al contrario, hanno discusso degli incentivi che gli utenti avrebbero potuto ottenere per farlo.

110. In tali circostanze, il Tribunale ha dichiarato, al punto 295 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva giustamente affermato che l’esame degli effetti delle vendite abbinate di cui trattasi era necessario affinché si potesse concludere che la vendita abbinata in questione era dannosa per la concorrenza.

111. Come riassunto dal Tribunale ai punti da 304 a 312 della sentenza impugnata, la Commissione è giunta alla conclusione che le applicazioni concorrenti di ricerca e navigazione non potevano compensare il vantaggio conferito a Google dalla vendita abbinata di Google Search e Play Store nonché di Chrome, Play Store e Google Search.

112. Ai punti da 317 a 596 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, nell’ambito della valutazione del secondo motivo d’impugnazione, l’argomento di Google secondo cui la Commissione non aveva dimostrato che le condizioni di preinstallazione degli ADAM restringevano la concorrenza. In tal modo, il Tribunale ha esaminato la critica di Google relativa a cinque punti, ossia, la creazione di uno «status quo bias» tramite la preinstallazione (punti da 320 a 418), la possibilità per gli OEM di preinstallare e impostare come predefiniti servizi di ricerca generale concorrenti (punti da 419 a 538), gli altri mezzi dei concorrenti per raggiungere gli utenti (punti da 539 a 567), il nesso di causalità tra le quote di utilizzo di Google e la preinstallazione (punti da 568 a 584) e, infine, l’esame dell’intero contesto (punti da 585 a 596).

113. In tale contesto, il Tribunale ha più volte trattato gli argomenti che sottolineavano la qualità asseritamente più elevata dei servizi di Google come motivo del comportamento degli utenti e delle quote di mercato di Google. Alla luce di tali considerazioni del Tribunale, risulta chiaramente perché, a suo avviso, non fosse necessario alcun esame ulteriore degli effetti degli ADAM, soprattutto alla luce di eventuali effetti preclusivi sui concorrenti altrettanto efficienti quanto Google. Ai fini di un ulteriore esame, è utile ricapitolare brevemente le conclusioni rilevanti della sentenza impugnata.

–       Creazione di uno «status quo bias» mediante la preinstallazione

114. Al punto 331 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che Google aveva riconosciuto che la preinstallazione di un’applicazione conferisce di per sé un vantaggio rispetto alle applicazioni concorrenti, in quanto l’applicazione è disponibile sul dispositivo durante il suo primo utilizzo e non deve essere installata prima dell’uso. Ciò aumenta la probabilità che gli utenti provino le applicazioni preinstallate.

115. Al punto 418 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che i diversi argomenti dedotti da Google per confutare il vantaggio conferito dalla preinstallazione delle applicazioni Google Search e Chrome sui dispositivi Google Android non potevano mettere in discussione le conclusioni tratte dalla Commissione per quanto riguarda la creazione di uno «status quo bias» dai diversi elementi esposti nella decisione controversa a tale riguardo.

–       Sulla possibilità per gli OEM di preinstallare servizi di ricerca concorrenti e di impostarli come predefiniti

116. Ai punti da 426 a 428 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, per quanto riguarda la possibilità di preinstallare altre applicazioni di ricerca, che, tenuto conto degli effetti combinati degli ADAM e degli ARR nonché delle quote di mercato per Google Search e Chrome (nelle quali Search doveva essere impostato come applicazione di ricerca predefinita (51)) e della loro evoluzione, il dibattito sulle opzioni a disposizione dei concorrenti per compensare il vantaggio concorrenziale concesso dalle condizioni di preinstallazione degli ADAM restava in gran parte teorico. In pratica, infatti, i fornitori di applicazioni concorrenti non sono stati in grado di compensare con accordi di preinstallazione il vantaggio concorrenziale che Google si assicurava grazie alla preinstallazione di Google Search e di Chrome praticamente su tutti i dispositivi Google Android venduti nel SEE.

117. Dopo aver esaminato le censure di Google in tale contesto, il Tribunale ha concluso, al punto 537 della sentenza impugnata, che la Commissione era stata in grado di concludere che i fornitori di servizi di ricerca generale concorrenti erano liberi di fornire agli OEM e agli MNO la stessa preinstallazione fornita per l’applicazione Google Search e Chrome sui dispositivi Google Android venduti nel SEE. Tuttavia, ciò non si sarebbe verificato per gran parte del periodo dell’infrazione e, quantomeno, parte della spiegazione della mancanza di tale preinstallazione risiederebbe negli effetti combinati degli ADAM, degli ARR e degli AAF.

118. In tale contesto, il Tribunale ha respinto, al punto 514 (facendo riferimento ai punti 294 e 483, quarto trattino) della sentenza impugnata, l’affermazione di Google a tenore della quale la conclusione della Commissione secondo cui gli OEM non avrebbero interesse a preinstallare applicazioni concorrenti poiché la maggior parte dell’uso collegato alle ricerche andrebbe a Google implica che tali applicazioni sarebbero meno attraenti. Secondo il Tribunale, la decisione controversa esponeva le ragioni per le quali tale ipotesi non poteva essere formulata nel caso di specie, tenuto conto della pertinenza delle diverse soluzioni tecniche proposte dai concorrenti di Google per gli utenti o per l’innovazione (segnatamente i servizi di ricerca specializzata in una lingua particolare o rivolti a un gruppo specifico di utenti).

–       Strumenti per raggiungere gli utenti diversi dalla preinstallazione

119. La conclusione del Tribunale relativa alla possibilità di raggiungere gli utenti, in particolare mediante il download di applicazioni concorrenti e l’accesso ai servizi di ricerca concorrenti tramite il browser, nonché alla critica secondo cui la Commissione avrebbe confuso il vantaggio concorrenziale e l’esclusione anticoncorrenziale, è esposta al punto 567 della sentenza impugnata. Ciò premesso, la Commissione poteva legittimamente considerare che, anche se gli utenti rimanevano liberi di scaricare applicazioni concorrenti dell’applicazione Google Search e di Chrome o di modificare le impostazioni predefinite, o ancora gli sviluppatori di browser Internet mobile potevano proporre le loro applicazioni agli OEM, ciò non è avvenuto in modo sufficiente per gran parte del periodo dell’infrazione a causa delle condizioni di preinstallazione degli ADAM.

–       Connessione tra le quote di utilizzo e la preinstallazione

120. Per quanto riguarda l’accertamento del nesso tra le quote di utilizzo e la preinstallazione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 575 della sentenza impugnata, che, in una situazione come quella del caso di specie, la Commissione non era tenuta a determinare con precisione se le quote di utilizzo di Google potessero spiegarsi non solo con la preinstallazione – ciò che essa ritiene – ma anche, o piuttosto, con la superiorità qualitativa asserita da Google. Infatti, la preinstallazione non era contestata, cosicché tutti i dispositivi Google Android disponevano dell’applicazione Google Search e di Chrome, mentre l’incidenza della qualità sulla mancanza di preinstallazione o di download di un’applicazione concorrente era solo affermata da Google senza che gli elementi di prova trasmessi al riguardo fossero né sufficienti né particolarmente pertinenti.

121. Inoltre, come precisato dal Tribunale ai punti 577 e 578 della sentenza impugnata, anche supponendo che Google Search e Chrome fossero superiori, in termini di qualità, ai servizi offerti dai concorrenti, ciò non sarebbe stato determinante, dal momento che non era stato affermato che i diversi servizi proposti dai concorrenti non fossero tecnicamente in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori. Inoltre, come risulta dagli elementi del fascicolo, le esigenze dei consumatori non sarebbero necessariamente soddisfatte da quella che è qualitativamente la soluzione migliore. Anche ammettendo che Google possa sostenere che i suoi servizi rappresentavano una soluzione del genere, anche variabili diverse dalla qualità tecnica, quali la tutela della vita privata o la presa in considerazione delle specificità linguistiche delle richieste di ricerca, svolgevano un ruolo.

122. Infine, il Tribunale ha concluso, al punto 582 della sentenza impugnata, alla luce delle valutazioni di Play Store delle applicazioni di Google e di quelle dei suoi concorrenti invocati dalla Commissione, che la valutazione qualitativa dei diversi servizi concorrenti restava analoga. Si poteva quindi tenerne conto, secondo il Tribunale, per considerare che la rispettiva qualità dei diversi servizi di ricerca e navigazione in concorrenza non era un criterio determinante nel loro utilizzo, dato che essi proponevano tutti un servizio idoneo a rispondere alla richiesta.

123. Pertanto, come accertato dal Tribunale al punto 583 della sentenza impugnata, tenuto conto della tendenza a cristallizzare la situazione connessa alle condizioni di preinstallazione degli ADAM e in assenza di prova dell’incidenza precisa della superiorità qualitativa asserita da Google per quanto riguarda le sue applicazioni di ricerca generale e di navigazione, la Commissione ha ritenuto correttamente che le quote di utilizzo di Google corroborassero lo «status quo bias» collegato alla preinstallazione.

–       Considerazione del contesto

124. Infine, il Tribunale ha concluso, al punto 596 della sentenza impugnata, che Google non aveva dimostrato che la Commissione non avesse tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti nella valutazione del comportamento contestato.

iii) Analisi

125. Contrariamente a quanto sostiene Google, tenuto conto di tali constatazioni, che non sono validamente rimesse in discussione da Google, la Commissione non era tenuta ad esaminare in aggiunta non solo se le condizioni di preinstallazione contestate fossero idonee a restringere la concorrenza, ma anche se esse avessero la capacità di produrre effetti preclusivi, soprattutto sui concorrenti altrettanto efficienti quanto Google.

126. Fatta salva la questione se le vendite abbinate come quelle descritte supra al paragrafo 106 delle presenti conclusioni richiedano generalmente la prova dell’esistenza di (potenziali) effetti anticoncorrenziali, è in linea di principio necessario, al fine di dimostrare il carattere abusivo di una pratica di esclusione, da un lato, che quest’ultima si sia basata sull’utilizzo di mezzi che non rientrano nella concorrenza basata sui meriti e, dall’altro, che tale pratica abbia avuto la capacità di produrre effetti preclusivi (52).

127. Sebbene questi due aspetti rappresentino condizioni che rientrano nella valutazione del carattere abusivo di una pratica (53), in talune circostanze, l’utilizzo da parte di un’impresa in posizione dominante di risorse diverse da quelle su cui si impernia una concorrenza basata sui meriti può essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di un abuso (54).

128. L’analisi della capacità di un concorrente ipotetico (55), altrettanto efficiente ma non dominante, di riprodurre il comportamento in questione è stata sviluppata per cause in cui tale analisi ha un senso al fine di esaminare se tale comportamento debba essere considerato fondato sull’utilizzo di mezzi rientranti in una concorrenza normale e/o se sia idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali (56). Tale analisi, inizialmente sviluppata sotto forma di test AEC per le pratiche tariffarie (57) può, secondo la Corte, essere pertinente sia per le pratiche tariffarie sia per le pratiche non tariffarie, in funzione delle circostanze specifiche (58).

129. Secondo la giurisprudenza, quando un’impresa fornisce a un’autorità garante della concorrenza, nel corso del procedimento amministrativo, elementi di prova in tal senso, tale autorità deve valutare tali elementi di prova e, se del caso, indicare le ragioni per le quali non li ritiene pertinenti (59). Nello stesso ordine di idee, se la Commissione si è basata su un test AEC, il Tribunale deve valutare gli argomenti dedotti dall’impresa al riguardo (60). Orbene, nel caso di specie, non risulta che Google abbia dedotto siffatti elementi di prova per quanto riguarda gli ADAM nel corso del procedimento amministrativo e che la Commissione non li abbia correttamente valutati, né che la Commissione si sia di per sé basata su un test AEC che non è stato debitamente preso in considerazione dal Tribunale.

130. Inoltre, la giurisprudenza ha già riconosciuto che l’analisi di una pratica alla luce dei suoi effetti rispetto ai concorrenti altrettanto efficienti è solo uno dei vari metodi per valutare se una pratica sia idonea a produrre effetti preclusivi. Di conseguenza, le autorità garanti della concorrenza non possono avere l’obbligo giuridico di ricorrere a tale metodo in ciascun caso (61).

131. Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che possono esistere casi in cui non ha senso fondare l’analisi del carattere anticoncorrenziale di una pratica sulla questione se un ipotetico concorrente possa riprodurre tale comportamento. Ciò vale a maggior ragione quando una siffatta analisi non è appropriata in quanto la struttura del mercato rende praticamente impossibile l’ingresso o la presenza continua di un concorrente altrettanto efficiente o la riproduzione del comportamento di cui trattasi da parte di tale concorrente.

132. In altri termini, se non può esservi un concorrente ipotetico che sia tanto efficiente quanto l’impresa dominante o se un concorrente non è in grado di entrare in concorrenza fin dall’inizio, per quanto efficiente possa essere, non ha senso analizzare la dannosità del comportamento dell’impresa dominante rispetto all’efficienza dei suoi concorrenti (ipotetici). Una situazione del genere può sussistere, ad esempio, nel caso di un mercato in cui l’impresa dominante detiene una quota di mercato molto elevata, dispone di vantaggi strutturali sostanziali o, ancora, quando esistono elevate barriere all’ingresso (62).

133. Come rilevato dal Tribunale, nel caso di specie, i mercati in questione rientrano nell’economia digitale, dove variabili quali l’innovazione, l’accesso ai dati, gli aspetti multifaccia, il comportamento degli utenti o gli effetti di rete svolgono un ruolo importante. In presenza di un «ecosistema» digitale del genere, che riunisce e fa interagire all’interno di una piattaforma diverse categorie di fornitori, di clienti e di consumatori, i prodotti o i servizi che fanno parte dei mercati rilevanti che compongono tale ecosistema possono sovrapporsi o essere collegati gli uni agli altri in considerazione della loro complementarità orizzontale o verticale (63). Questi mercati sono caratterizzati da elevate barriere all’ingresso e da complesse interazioni che si influenzano e determinano a vicenda (64).

134. Ne consegue che, nel caso di specie, non è realistico confrontare la situazione di Google con quella di un ipotetico concorrente altrettanto efficiente. Infatti, Google deteneva una posizione dominante in diversi mercati dell’ecosistema Android (65) e poteva quindi beneficiare di effetti di rete che le consentivano di assicurarsi che gli utenti utilizzassero Google Search. Di conseguenza, essa ha ottenuto l’accesso a dati che le hanno consentito, a sua volta, di migliorare il suo servizio. Nessun concorrente ipotetico altrettanto efficiente avrebbe potuto trovarsi in una situazione del genere.

135. Esigere, in tali circostanze, un confronto tra Google e un ipotetico concorrente altrettanto efficiente equivarrebbe a compromettere il divieto di abuso di posizione dominante previsto all’articolo 102 TFUE. Infatti, come dichiarato dalla Corte, tale disposizione vieta anche le pratiche che abbiano per effetto o per oggetto concreto o potenziale quello di impedire ad imprese potenzialmente concorrenti, in una fase preliminare, anche solo di accedere al mercato e, in tal modo, di impedire lo sviluppo della concorrenza in quest’ultimo. Una pratica del genere può consistere, in particolare, nella creazione di barriere all’ingresso o nel ricorso ad altre misure ostruttive o ad altri mezzi diversi da quelli che regolano la concorrenza basata sui meriti (66).

136. Ciò vale anche per i concorrenti che sono già attivi sul mercato ma che non sono (ancora) altrettanto efficienti. Infatti, soprattutto nei mercati in cui le barriere all’ingresso sono elevate, in cui la concorrenza è già indebolita a causa della presenza dell’impresa dominante, questi ultimi possono svolgere un ruolo importante nel perseguire l’obiettivo di mantenere la concorrenza (67).

137. Infine, la Corte ha già precisato che possono esistere casi in cui non è possibile analizzare se il comportamento dei clienti o degli utenti sia imputabile alle caratteristiche qualitative dei servizi o dei prodotti dell’impresa dominante. Ciò si verifica quando la decisione degli utenti a favore dell’impresa dominante è già influenzata dal comportamento di quest’ultima che non rientra nell’ambito di una concorrenza basata sui meriti, ed è quindi falsata.

138. Di conseguenza, nella sentenza Servizio Elettrico Nazionale e a., la Corte ha spiegato che, in un caso in cui sia sufficientemente dimostrato che il modo in cui i clienti o gli utenti hanno fatto la loro scelta era distorto al fine di favorire un’impresa dominante a scapito dei suoi concorrenti, l’esistenza di una tale distorsione escludeva la constatazione che tale scelta era dovuta ai risultati migliori dell’impresa dominante. Infatti, l’esistenza stessa di tale distorsione renderebbe, per definizione, impossibile individuare l’esistenza di ragioni oggettive esplicanti le differenze. In un caso in cui la distorsione è imputabile al comportamento dell’impresa dominante, la differenza quanto al numero di clienti o di utenti deve quindi essere imputata all’impresa dominante (68).

139. Ne consegue che, nel caso in cui sia dimostrato che il comportamento dei clienti è stato influenzato in modo discriminatorio, ciò è sufficiente a dimostrare che il comportamento di cui trattasi è idoneo a produrre effetti preclusivi (69). Ciò deve valere a fortiori nel caso di una strategia di vendita abbinata come quella di cui trattasi nel caso di specie.

140. Pertanto, in un caso del genere, per dimostrare il carattere anticoncorrenziale del comportamento di cui trattasi, non è necessario né possibile né utile analizzare se tale comportamento avrebbe potuto essere tenuto anche da un ipotetico concorrente altrettanto efficiente.

141. Pertanto, nel caso di specie, come sottolineato in modo convincente dal BEUC in udienza, nessun concorrente ipotetico avrebbe potuto essere altrettanto «efficiente» quanto Google relativamente ai servizi di ricerca generale, in quanto nessuno poteva compensare il vantaggio della preinstallazione. Allo stesso modo, praticamente nessun concorrente poteva ottenere la preinstallazione, dato che nessuno aveva una posizione paragonabile a quella di Google nel mercato dei negozi di applicazioni come Play Store.

142. Di conseguenza, la Corte di giustizia ha chiarito che una pratica deve essere considerata non rientrante in una concorrenza basata sui meriti se ricorre all’utilizzo di risorse inerenti alla detenzione di una posizione dominante. Infatti, nessun concorrente ipotetico potrebbe adottare una siffatta pratica, anche se fosse altrettanto efficiente, in quanto non detiene una posizione dominante sul mercato rilevante (70).

143. Dalle constatazioni riassunte ai paragrafi da 109 a 124 delle presenti conclusioni risulta che Google non mette in discussione, in modo circostanziato, l’idea secondo cui il modo in cui gli utenti decidono di utilizzare i servizi di Google piuttosto che i servizi concorrenti è stato falsato a causa del vantaggio conferito a Google dalla preinstallazione che non poteva essere compensato dai suoi concorrenti. La preinstallazione delle applicazioni di Google, a sua volta, sarebbe stata attuata dagli OEM perché ciò era necessario per ottenere una licenza per l’indispensabile Play Store, rispetto al quale Google deteneva una posizione dominante.

144. Pertanto, è stato dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che la scelta degli utenti era falsata a causa delle condizioni di preinstallazione, che Google aveva ottenuto utilizzando un mezzo non rientrante in una concorrenza basata sui meriti. Ciò è sufficiente, da un lato, a dimostrare che le condizioni in questione potevano produrre effetti preclusivi abusivi e, dall’altro, a rendere impossibile sapere se la scelta degli utenti fosse (anche) dovuta alla qualità asseritamente superiore delle applicazioni di Google.

145. Occorre quindi respingere l’affermazione di Google secondo cui il Tribunale ha commesso un errore non chiedendo la prova che gli effetti preclusivi degli ADAM non erano dovuti alla qualità superiore di Google e che essi erano in grado di escludere i concorrenti altrettanto efficienti (seconda parte del primo motivo d’impugnazione e secondo motivo d’impugnazione).

2)      Sulla vendita abbinata dell’applicazione Google Search e di Play Store

146. Alla luce delle considerazioni appena svolte, le affermazioni specifiche di Google relative al presunto errore commesso dal Tribunale nel non analizzare se il pacchetto Google Search-Play Store fosse in grado di escludere servizi di ricerca generale concorrenti altrettanto efficienti non hanno alcuna possibilità di successo. Di conseguenza, esaminerò solo brevemente tali argomenti in subordine.

147. In primo luogo, Google sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto della copertura del mercato della pratica controversa. Un’analisi della copertura del mercato è richiesta in ogni caso di abuso preclusivo. Il Tribunale lo ha riconosciuto per quanto riguarda gli ARR. Così facendo, esso avrebbe concluso in modo illogico che la copertura del mercato degli ADAM era significativa, mentre ha ritenuto insufficiente una copertura di mercato simile nel caso degli ARR.

148. Tuttavia, tale argomento non può rimettere in discussione la fondatezza dell’approccio seguito dal Tribunale. Infatti, poiché le vendite abbinate di cui trattasi sfuggono indubbiamente alla concorrenza basata sui meriti a causa delle loro caratteristiche quali esposte dal Tribunale, l’analisi della loro copertura di mercato, che, in ogni caso, è stata sviluppata per le pratiche legate ai prezzi, non era necessaria nel caso di specie per dimostrare il carattere abusivo di tali pratiche (71).

149. In secondo luogo, Google sostiene nuovamente che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha confermato, in particolare per quanto riguarda Google Search, l’approccio della Commissione secondo il quale non era necessario dimostrare l’effetto preclusivo delle condizioni di preinstallazione con riferimento ai concorrenti altrettanto efficienti.

150. Tale argomento deve essere respinto per le ragioni esposte ai paragrafi da 125 a 145 delle presenti conclusioni. Inoltre, in ogni caso Google non mette in discussione, nella sua impugnazione, gli accertamenti di fatto del Tribunale, riassunti ai paragrafi 118, 121 e 122 delle presenti conclusioni, secondo i quali, per gli utenti, non era solo la qualità a svolgere un ruolo e, inoltre, la valutazione qualitativa dei vari servizi concorrenti rimaneva simile. Lo stesso vale per gli accertamenti di fatto esposti ai paragrafi da 115 a 117 delle presenti conclusioni, secondo i quali i servizi di ricerca concorrenti non potevano compensare lo «status quo bias».

151. Infine, secondo Google, il Tribunale avrebbe ingiustamente omesso di analizzare se le diverse opportunità di raggiungere gli utenti (preinstallazione accanto all’applicazione di Google nonché download e accesso attraverso il browser), non solo isolatamente, ma anche in combinazione, avrebbero potuto consentire ai concorrenti altrettanto efficienti di rimanere competitivi.

152. Tuttavia, tale argomento equivale anche a tentare di ottenere una nuova valutazione degli accertamenti di fatto del Tribunale, che non sono, in quanto tali, rimessi in discussione da Google. Inoltre, Google non spiega quale sarebbe stato in concreto il valore aggiunto di un’analisi delle restanti opportunità «in combinazione» rispetto all’analisi di tali possibilità effettuata dal Tribunale.

3)      Sulla vendita abbinata di Chrome con Play Store e Google Search

153. Neppure gli argomenti specifici addotti da Google quanto alle opportunità per i concorrenti altrettanto efficienti di compensare il vantaggio creato dalla vendita abbinata del browser Chrome con Play Store e Google Search possono mettere in discussione le conclusioni esposte supra.

154. In primo luogo, secondo Google, il Tribunale ha analizzato la legittimità della vendita abbinata di Chrome con riferimento a un mercato geografico diverso da quello definito nella decisione controversa. Così facendo, esso non avrebbe analizzato né la copertura del mercato della pratica in questione, né il vantaggio conferito a Google dalla preinstallazione, né la questione se le restanti opportunità dei concorrenti escludessero l’accertamento di un’esclusione.

155. Tale argomento non può essere accolto, in quanto si basa sulla premessa secondo cui la copertura del mercato del pacchetto Chrome-Play Store e Google Search avrebbe dovuto essere dimostrata affinché fosse provato il carattere abusivo di tale pratica. Tuttavia, come esposto al paragrafo 148 delle presenti conclusioni, ciò non era necessario nel caso di specie.

156. In secondo luogo, Google sostiene che il Tribunale ha trasposto erroneamente le conclusioni relative alla vendita abbinata di Google Search per analogia alla vendita abbinata di Chrome.

157. Tuttavia, gli argomenti dedotti da Google a sostegno di tale censura sono irricevibili, in quanto mirano ad ottenere una nuova valutazione da parte della Corte delle differenze di fatto tra le implicazioni e gli effetti della preinstallazione di Google Search e di Chrome. Inoltre, Google non dimostra né uno snaturamento né un errore di diritto nelle valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 439 a 465 della sentenza impugnata, secondo le quali i servizi di browser concorrenti non potevano compensare il vantaggio conferito dalla preinstallazione di Chrome sebbene vi fosse stata una maggiore concorrenza relativa ai browser rispetto ai servizi di ricerca generale.

c)      Conclusioni sulla valutazione degli ADAM

158. Da quanto precede risulta che Google non è riuscita a rilevare errori di diritto commessi dal Tribunale nella valutazione degli argomenti da essa dedotti in primo grado per quanto riguarda le condizioni di preinstallazione degli ADAM. Di conseguenza, i primi due motivi d’impugnazione devono essere respinti.

2.      Sulla valutazione degli AAF (terzo e quarto motivo d’impugnazione)

159. Nell’ambito del suo terzo motivo d’impugnazione, Google sostiene che il Tribunale ha riscritto la motivazione della decisione controversa per quanto riguarda gli AAF e ha erroneamente valutato il nesso tra tali accordi e i loro asseriti effetti (a). Secondo il quarto motivo d’impugnazione, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la decisione della Commissione di non accogliere le giustificazioni di Google relative agli obblighi contenuti negli AAF che sono stati giudicati abusivi (b).

a)      Sulla portata dellabuso relativo agli AAF e sui suoi effetti (terzo motivo d’impugnazione)

160. Con il suo terzo motivo d’impugnazione, Google contesta al Tribunale di aver reinterpretato il comportamento abusivo constatato dalla Commissione per quanto riguarda gli AAF (v. paragrafo 22 delle presenti conclusioni) (1) e di aver imputato i presunti effetti preclusivi a un comportamento che non era stato giudicato abusivo dalla Commissione (2).

1)      Sull’accertamento del comportamento controverso per quanto riguarda gli AAF (prima parte del terzo motivo d’impugnazione)

161. Nell’ambito della prima parte del suo terzo motivo d’impugnazione, Google asserisce che il Tribunale ha ampliato la constatazione di abuso degli AAF e ha commesso un errore di diritto includendo una pratica legittima nel comportamento giudicato abusivo.

162. Come esposto al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, per ottenere una licenza per Play Store e Google Search, gli OEM dovevano concludere un AAF. Così facendo, essi si impegnavano a non vendere dispositivi su cui erano presenti versioni di Android non approvate da Google. Pertanto, la conclusione di un ADAM sarebbe stata possibile solo dopo aver concluso un AAF.

163. Il Tribunale ha spiegato, ai punti da 806 a 808 della sentenza impugnata, che l’AAF prevedeva l’obbligo di rispettare una norma di compatibilità minima per l’attuazione del codice sorgente di Android.

164. Tale obbligo riguardava tutti i dispositivi venduti da un OEM che aveva concluso un AAF se tali dispositivi erano dotati di un sistema Android o di un fork Android (72). Per dimostrare la loro compatibilità con le norme prescritte, i dispositivi dovevano superare dei test. I fork Android che hanno superato tali test sono stati designati come «fork Android compatibili» dal Tribunale, mentre i fork Android che non sono stati testati o che non hanno superato i test sono stati qualificati come «fork Android non compatibili (73)».

165. Come precisato dal Tribunale ai punti 810, 811 e 828 della sentenza impugnata, il carattere abusivo degli AAF è stato constatato nella decisione controversa solo nella misura in cui essi imponevano agli OEM di garantire la compatibilità con gli standard prescritti di tutti i dispositivi da essi venduti e il cui SO era Android o un fork Android, compresi i dispositivi sui quali le applicazioni di Google non erano preinstallate. In altri termini, gli AAF sono stati considerati abusivi solo nei limiti in cui vietavano la commercializzazione di dispositivi mobili intelligenti con fork Android non compatibili come SO anche se su tali dispositivi non era preinstallata alcuna applicazione Google.

166. Secondo il Tribunale, ciò derivava dal fatto che la Commissione aveva ritenuto che gli obblighi di compatibilità fossero giustificati nel caso dei dispositivi mobili intelligenti sui quali le applicazioni di Google erano preinstallate.

167. Google contesta ora al Tribunale di aver riscritto tali constatazioni della Commissione e di averle estese a una pratica che non era stata affatto considerata abusiva dalla Commissione.

168. Infatti, Google sostiene che, nella decisione controversa, la Commissione aveva qualificato come abusivo solo l’obbligo per gli OEM di rispettare gli obblighi di compatibilità degli AAF al fine di ottenere una licenza per Play Store e Google Search. Per contro, il Tribunale aveva fatto riferimento alla pratica abusiva, ad esempio ai punti 828 e 864 della sentenza impugnata, come alla pratica diretta «ad ostacolare lo sviluppo e la presenza nel mercato di dispositivi che funzionano con un fork Android non compatibile».

169. Con tale ampliamento dell’abuso contestato, il Tribunale avrebbe illegittimamente incluso la pratica lecita di Google consistente nel concedere licenze per le sue interfacce di programmazione di applicazioni di proprietà (in prosieguo: le «IPA») (74) solo quando esse erano utilizzate su dispositivi Android compatibili. Così facendo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione del nesso di causalità tra l’asserito abuso e i suoi asseriti effetti.

170. Tuttavia, come obietta la Commissione, tale censura si basa su una rappresentazione inesatta della sentenza impugnata.

171. Infatti, ai punti 812, 815 e 816 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, in particolare facendo riferimento al punto 1036 della decisione controversa, che la Commissione aveva contestato a Google, nel contesto della sentenza Microsoft v Commissione(75) e delle condizioni alle quali si può dimostrare che un gruppo di prodotti o di obblighi è abusivo, (76) in sostanza, di aver adottato una pratica anticoncorrenziale volta a privare di sbocchi commerciali i fork Android non compatibili. Ciò era dovuto in particolare al fatto che, secondo la decisione controversa, i fork Android non compatibili costituivano una minaccia concorrenziale credibile per Google, gli obblighi anti-frammentazione ostacolavano lo sviluppo di fork Android non compatibili e i fork Android compatibili non costituivano una minaccia concorrenziale credibile per Google. Inoltre, la capacità degli obblighi in questione di restringere la concorrenza era rafforzata dall’indisponibilità delle IPA di proprietà di Google per gli sviluppatori di fork Android non compatibili, che aveva ridotto l’incentivo per gli sviluppatori a progettare applicazioni destinate a funzionare su tali SO.

172. Il Tribunale ha proseguito, al punto 828 della sentenza impugnata, rilevando che la Commissione criticava quindi Google per aver subordinato la concessione di licenze di Play Store e Google Search a un insieme di obblighi restrittivi della libertà degli OEM che intendevano ottenere tali licenze, proprio in quanto vietavano agli OEM di commercializzare qualsiasi altro dispositivo che utilizzasse un fork Android non compatibile. Infatti, la Commissione non contestava il diritto di Google di imporre requisiti di compatibilità riguardanti i dispositivi sui quali erano installate le sue applicazioni. Per contro, essa ha considerato abusiva la pratica di Google diretta ad ostacolare lo sviluppo e la presenza nel mercato di dispositivi che funzionavano con un fork Android non compatibile. Occorreva quindi esaminare se la Commissione fosse riuscita a dimostrare, come essa ha ritenuto nella decisione impugnata, che Google avesse attuato una pratica diretta a precludere i fork Android non compatibili e se tale pratica potesse essere qualificata come anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

173. Contrariamente a quanto sostenuto da Google, tali considerazioni non rivelano alcuna modifica delle affermazioni della decisione controversa.

174. Criticando tali parti della sentenza impugnata, Google contesta al Tribunale, in sostanza, di aver designato l’esclusione dei fork Android non compatibili come l’obiettivo degli obblighi di compatibilità contenuti negli AAF che erano stati giudicati abusivi dalla Commissione. Tuttavia, così facendo, il Tribunale non ha sostituito in modo inammissibile la motivazione della decisione controversa, ma si è limitato a riassumere la critica essenziale di quest’ultima in relazione al carattere abusivo degli AAF (77).

175. Dalla sintesi del punto 1036 della decisione controversa da parte del Tribunale, riprodotta al paragrafo 171 delle presenti conclusioni, la cui esattezza non è contestata da Google, risulta che la Commissione ha correttamente esposto in tale sede (e nelle sezioni successive della decisione controversa menzionate al punto 1036) che gli obblighi degli AAF in questione erano appunto idonei a restringere la concorrenza in quanto ostacolavano lo sviluppo di fork Android non compatibili. La Commissione ha ivi spiegato che solo questi ultimi costituivano una minaccia per Google e che il loro sviluppo era limitato in quanto gli OEM non li commercializzavano più, poiché in caso contrario non avrebbero più ottenuto una licenza per le applicazioni di Google.

176. Ciò implica, da un punto di vista puramente logico, che la Commissione ha accusato Google di avere adottato una pratica diretta a escludere i fork Android non compatibili in quanto costituivano una minaccia nei suoi confronti. Nell’analizzare se la Commissione avesse sufficientemente dimostrato tale fatto, il Tribunale non ha quindi riscritto la decisione controversa.

177. Inoltre, ad un esame più attento, risulta che la parte essenziale della critica di Google riguarda in realtà la valutazione del Tribunale ai punti da 853 a 856 e 863 della sentenza impugnata. In tali punti, il Tribunale ha incluso la pratica di Google consistente nel riservare le IPA di sua proprietà ai fork Android compatibili come elemento contestuale nella sua valutazione degli AAF.

178. Secondo Google, il fatto che gli OEM commercializzassero solo dispositivi Android compatibili non sarebbe dovuto agli obblighi contestati degli AAF per ottenere una licenza per Play Store e Google Search, bensì alla volontà degli OEM di avere accesso alle IPA di Google. Tuttavia, la prassi di Google consistente nel riservare tali IPA a dispositivi compatibili non era stata criticata né dalla Commissione né dal Tribunale.

179. Orbene, come ho esposto ai paragrafi 60, 61, 67 e 68 delle presenti conclusioni, è corretto valutare una pratica censurata come abusiva alla luce del suo contesto completo. Sarebbe infatti artificioso e irrealistico analizzare una prassi indipendentemente dal suo contesto giuridico e fattuale concreto. Così facendo, l’inclusione di un elemento contestuale in tale valutazione non dipende dalla questione se l’elemento stesso sia stato giudicato abusivo. Come la FairSearch ha spiegato in modo convincente in udienza, soprattutto nel contesto della presenza di un’impresa dominante come Google, non sarebbe opportuno ignorare le condizioni di mercato create dall’impresa stessa.

180. Ne consegue che la prima parte del terzo motivo di impugnazione è infondata.

2)      Sull’imputazione degli asseriti effetti preclusivi (seconda parte del terzo motivo d’impugnazione)

181. Nell’ambito della seconda parte del suo terzo motivo d’impugnazione, che fa seguito agli argomenti appena esaminati, Google sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’attribuire i presunti effetti preclusivi agli obblighi di compatibilità controversi degli AAF. Al contrario, la circostanza che gli OEM non fossero incentivati a commercializzare fork Android non compatibili era ascrivibile al fatto che essi non potevano accedere alle IPA di proprietà di Google di importanza strategica.

182. Se il Tribunale avesse effettuato un’analisi controfattuale, avrebbe constatato che, in assenza degli obblighi degli AAF, i fork Android non compatibili si sarebbero trovati esattamente nella stessa situazione: a causa della pratica (legittima) di Google per quanto riguarda le sue IPA, essi si sarebbero ugualmente trovati di fronte al problema che gli OEM non desideravano commercializzarli.

183. Inoltre, il Tribunale avrebbe riconosciuto tale fatto nelle sue spiegazioni relative alla posizione dominante di Google ai punti da 226 a 233 della sentenza impugnata. In tal senso, esso ha constatato, al punto 229, che una versione alternativa di Android avrebbe potuto, in un primo tempo, non essere un concorrente credibile, in particolare perché la riproduzione delle applicazioni di proprietà di Google (che non erano disponibili per tale versione) avrebbe richiesto tempo e un investimento considerevole.

184. Pertanto, dichiarando, al punto 893 della sentenza impugnata, che un’analisi controfattuale non era necessaria in quanto la Commissione aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficiente gli effetti anticoncorrenziali degli AAF, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.

185. Tale argomento non ha alcuna possibilità di essere accolto.

186. Come esposto ai paragrafi 93, 94 e 97 delle presenti conclusioni, la Commissione non è tenuta a procedere ad un’analisi controfattuale in ogni caso in sede di valutazione degli effetti anticoncorrenziali potenziali o reali di una pratica. Ciò non è richiesto, in particolare, qualora tali effetti siano altrimenti sufficientemente dimostrati. Inoltre, specialmente nel contesto attuale di mercati digitali altamente complessi, può rivelarsi inopportuno speculare su ipotetiche opzioni di azione che gli operatori del mercato avrebbero potuto adottare in assenza del comportamento contestato dell’impresa dominante. Infine, come sostiene la stessa Commissione e come il Tribunale ha esposto, ad esempio, al punto 850 della sentenza impugnata, la Commissione non deve dimostrare che tale comportamento fosse l’unico motivo di un effetto preclusivo; è sufficiente che sia adeguatamente dimostrato che esso ha contribuito a tal fine.

187. Inoltre, la constatazione del Tribunale relativa alla posizione dominante di Google secondo la quale esisteva un rischio che le versioni Android alternative non fossero inizialmente concorrenti credibili, cosicché l’eventuale esistenza di tali versioni non rimetteva in discussione le constatazioni relative alla posizione dominante nel mercato, non significa che tali versioni non esercitassero alcuna pressione concorrenziale su Google. Il Tribunale ha piuttosto constatato, ai punti da 844 a 847, che i fork Android non compatibili costituivano una minaccia concorrenziale per Google, senza che quest’ultima mettesse in dubbio gli elementi di prova ivi esposti.

188. Ne consegue che anche la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione dev’essere respinta e, pertanto, il terzo motivo d’impugnazione nel suo insieme.

b)      Sulla giustificazione degli AAF (quarto motivo d’impugnazione)

189. Con il suo quarto motivo d’impugnazione, Google sostiene che il Tribunale ha commesso un errore non riconoscendo le giustificazioni oggettive degli AAF.

190. Come esposto dal Tribunale al punto 876 della sentenza impugnata, un comportamento non è abusivo se è giustificato da vantaggi favorevoli alla concorrenza o risponde a interessi legittimi, con l’onere per l’impresa dominante di provare che ciò si verifica effettivamente (78).

191. Tuttavia, gli argomenti dedotti da Google a sostegno degli errori commessi dal Tribunale nella sua valutazione sono per la maggior parte irricevibili, in quanto mirano ad ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte senza che sia dedotto alcuno snaturamento di tali fatti (79). Al contrario, una valutazione di tali argomenti e delle conclusioni del Tribunale ivi contestate mostra che Google semplicemente non è stata in grado di dimostrare che le componenti anticoncorrenziali contestate degli AAF fossero oggettivamente necessarie e giustificate.

192. In primo luogo, al punto 880 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe erroneamente basato sulla crescita effettiva di Android mentre gli AAF erano in vigore per confutare l’argomento secondo cui gli obblighi imposti dagli AAF erano necessari alla sopravvivenza di tale SO sul mercato. Il Tribunale avrebbe invece dovuto esaminare il modo in cui Android avrebbe potuto evolvere senza gli obblighi in questione.

193. Tuttavia, come è già stato più volte menzionato, non spetta alla Commissione e al Tribunale esaminare come il mercato avrebbe potuto evolvere senza il comportamento contestato (80). Tenuto conto dell’assenza di argomenti sostenibili da parte di Google riguardo al carattere concretamente necessario degli obblighi in questione, il Tribunale si è correttamente basato sulla posizione dominante di Google e sulla crescita di Android per concludere che gli esempi addotti da Google di altri SO gestiti in «open source» non rendevano credibile l’asserita minaccia per la sopravvivenza di Android.

194. In secondo luogo, secondo Google, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di tener conto del legittimo interesse di Google a tutelare non solo le versioni di Android compatibili con le applicazioni Google dalle incompatibilità e dalla frammentazione, ma l’intero ecosistema Android, ossia anche le versioni prive delle applicazioni Google. Così facendo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli argomenti connessi di Google.

195. Tale censura è infondata, dal momento che il Tribunale ha valutato gli argomenti di Google a tale riguardo in particolare ai punti da 882 a 884, 886 e da 889 a 891 della sentenza impugnata. Così facendo, il Tribunale ha considerato, in particolare al punto 891, che Google non aveva dimostrato la necessità dell’esclusione dei fork Android non compatibili per la sopravvivenza dell’«ecosistema Android».

196. In terzo luogo, Google contesta al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che gli obblighi dell’AFA fossero stati una conditio sine qua non per offrire un SO «open source» con licenza gratuita. In tal modo, ha privato le imprese dominanti per il futuro della possibilità di lanciare un siffatto «modello open source gestito»; ora, tali imprese potevano scegliere solo tra un modello chiuso e un modello completamente open source.

197. Tuttavia, come giustamente sostenuto dalla Commissione, neppure tale censura è fondata. Infatti, dalle conclusioni del Tribunale, in particolare ai punti 878, 882 e 890 della sentenza impugnata, risulta che un’impresa dominante resta perfettamente legittimata a sfruttare un «modello open source gestito» con restrizioni proporzionate e giustificate. Un esempio a tale riguardo è costituito dagli obblighi di compatibilità degli AAF per i dispositivi con applicazioni Google, che non sono stati contestati dalla Commissione. Tuttavia, come rilevato dal Tribunale al punto 886 di tale sentenza, il diritto di un’impresa di approfittare dei benefici economici connessi ai servizi che essa sviluppa non implica il riconoscimento del suo diritto di impedire a qualsiasi concorrente di esistere sul mercato.

198. Infine, in quarto luogo, secondo Google, il Tribunale ha ignorato i suoi argomenti relativi al fatto che una strategia in materia di marchi volta a riservare i marchi «Google» e «Android» a dispositivi compatibili, proposta dalla Commissione come un’opzione meno restrittiva, non avrebbe costituito un’alternativa praticabile.

199. Tale argomento è irricevibile, in quanto Google critica le constatazioni di fatto del Tribunale relative a una strategia in materia di marchi e ribadisce gli argomenti dedotti in primo grado a tale riguardo, senza dimostrare uno snaturamento degli elementi di prova o un errore commesso dal Tribunale nella qualificazione giuridica degli elementi di prova al punto 883 della sentenza impugnata.

200. In definitiva, da quanto precede risulta che anche il quarto motivo di impugnazione dev’essere respinto.

c)      Conclusione sulla valutazione degli AAF

201. Si deve concludere che Google non è riuscita a dimostrare che il Tribunale sia incorso in errori di diritto nella valutazione degli argomenti di Google in primo grado relativi al carattere abusivo degli obblighi di compatibilità degli AAF. Occorre pertanto respingere il terzo e il quarto motivo d’impugnazione.

3.      Sullinfrazione unica e continuata (quinto motivo d’impugnazione)

202. Con il suo quinto motivo d’impugnazione, Google sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto annullare integralmente la decisione controversa dopo aver constatato che la Commissione non aveva dimostrato il carattere abusivo degli ARR per portafoglio. Infatti, tale decisione era fondata sull’accertamento di un’infrazione unica e continuata, composta da quattro infrazioni distinte (il pacchetto MADA-Google Search, il pacchetto MADA-Chrome, gli AAF e gli ARR per portafoglio). Dopo l’eliminazione degli ARR per portafoglio, elemento essenziale e indivisibile di tale infrazione unica e continuata, anche il resto della decisione controversa non poteva più essere mantenuto.

203. Secondo la Commissione, tale motivo d’impugnazione è irricevibile in quanto Google non ha rimesso in discussione in primo grado l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e non ha neppure sostenuto che la decisione controversa dovesse essere annullata nella sua interezza qualora una delle sue componenti fosse annullata.

204. Tale obiezione dev’essere respinta. È vero che un ricorrente non può invocare in sede di impugnazione nuovi motivi e argomenti che non sono stati oggetto di discussione in primo grado. Tuttavia, è possibile proporre un’impugnazione facendo valere, dinanzi alla Corte, motivi derivanti dalla sentenza impugnata stessa e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza (81).

205. Tuttavia, il quinto motivo di Google è inconferente nel merito.

206. Se una serie di atti o comportamenti continui rientrano in un «piano globale» a causa del loro identico oggetto di distorsione della concorrenza, essi possono costituire insieme un’infrazione unica e continuata (82). Anche se tale termine è stato finora principalmente utilizzato per dimostrare l’unità e la continuità delle infrazioni all’articolo 101 TFUE commesse da più imprese, esso può essere pertinente anche nel contesto dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE (83).

207. Nel caso di specie, come esposto dal Tribunale ai punti 18, da 64 a 72 e da 1018 a 1029 della sentenza impugnata, a causa del loro obiettivo comune e dei loro effetti combinati, la Commissione ha qualificato le restrizioni in questione non solo come quattro infrazioni distinte, ma anche come infrazione unica e continuata. Ciò era tanto più vero in quanto tali restrizioni si inserivano in una strategia globale di Google volta a radicare la sua posizione dominante nel mercato della ricerca generale online in un momento in cui l’importanza dell’Internet mobile stava aumentando in modo significativo. L’obiettivo comune di tale strategia era quello di garantire che Google avesse il miglior accesso possibile alle ricerche generali effettuate dai consumatori sui dispositivi mobili intelligenti.

208. Come Google afferma correttamente, l’annullamento parziale di un atto di diritto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui si chiede l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza di quest’ultimo (84).

209. Orbene, nel caso di specie, l’annullamento parziale della decisione controversa per quanto riguarda la quarta infrazione sotto forma di ARR per portafoglio non modifica, come sostiene Google, la sostanza di tale atto per quanto riguarda le altre tre infrazioni nonché l’infrazione unica e continuata costituita da queste ultime.

210. Da un lato, come è stato esposto, in particolare, ai paragrafi da 60 a 69 e 179 delle presenti conclusioni, l’annullamento delle constatazioni relative agli ARR per portafoglio non incide sulle constatazioni della decisione controversa per quanto riguarda le altre tre infrazioni. Il solo fatto che tali altre parti continuino ad esistere osta all’annullamento di tale decisione nella sua interezza (85).

211. Dall’altro lato, le constatazioni della Commissione, confermate dal Tribunale, relative all’esistenza di un’infrazione unica e continuata restano parimenti valide nonostante l’eliminazione degli ARR per portafoglio in quanto infrazione autonoma.

212. Come rilevato in particolare dal Tribunale ai punti da 1021 a 1023 e 1025 della sentenza impugnata, le circostanze di fatto delle infrazioni constatate dimostrano che la prima e la seconda restrizione in questione, ossia il pacchetto MADA-Google Search, il pacchetto MADA-Chrome e gli AAF, che sono state qualificate come tre infrazioni distinte, facevano parte di una strategia complessiva. Questa strategia consisteva nell’imporre condizioni particolari all’uso del SO Android, da un lato, e di determinate applicazioni e servizi, dall’altro. Tale strategia era volta ad anticipare lo sviluppo di Internet sui dispositivi mobili, preservando al contempo il modello commerciale proprio di Google, il quale si basa sui redditi che essa ricava essenzialmente dall’utilizzo del suo servizio di ricerca generale. Nell’ambito di tale strategia complessiva perseguita da Google, la preservazione della posizione dominante da essa detenuta, per tutto il periodo dell’infrazione, sui mercati nazionali dei servizi di ricerca generale rivestiva quindi un’importanza determinante, alla quale hanno contribuito le restrizioni controverse prima e seconda.

213. Tali constatazioni, le cui basi fattuali non sono messe in discussione da Google, non rivelano errori di diritto per quanto riguarda la conclusione secondo la quale, anche dopo l’eliminazione degli ARR per portafoglio quale infrazione autonoma, gli ADAM e gli AAF continuavano a rappresentare un sistema interconnesso che serviva all’attuazione di una strategia globale abusiva per conseguire un obiettivo identico.

214. Inoltre, dalle dichiarazioni di cui ai paragrafi da 60 a 69 e 179 delle presenti conclusioni risulta che le circostanze pertinenti degli ARR per portafoglio, anche se non sono qualificate come infrazione autonoma, costituivano una componente indivisibile della strategia globale di Google. Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel tener conto di tali elementi ai fini della valutazione dell’infrazione. Contrariamente a quanto sostiene Google, ciò vale sia nell’ambito della constatazione di infrazioni distinte sia in quello della constatazione di un’infrazione unica e continuata (86).

215. Da quanto precede risulta che anche il quinto motivo d’impugnazione dev’essere respinto.

4.      Conclusione sull’accertamento dell’infrazione

216. Poiché nessuno dei primi cinque motivi di impugnazione è fondato, occorre confermare le constatazioni del Tribunale relative all’esistenza e alle caratteristiche dell’infrazione.

B.      L’ammenda (sesto motivo d’impugnazione)

217. Con il suo sesto e ultimo motivo d’impugnazione, Google sostiene che il Tribunale ha commesso quattro errori di diritto nell’esercizio della sua competenza estesa al merito per quanto riguarda l’ammenda. Così facendo, non avendo correttamente tenuto conto dell’eliminazione degli ARR per portafoglio quale infrazione autonoma al momento del ricalcolo dell’ammenda, esso avrebbe di fatto aumentato l’ammenda per le altre parti dell’infrazione.

218. Come esposto dal Tribunale al punto 19 della sentenza impugnata, nella decisione controversa la Commissione ha inflitto a Google LLC un’ammenda di EUR 4 342 865 000, di cui EUR 1 921 666 000 in solido con la Alphabet Inc. Per determinare tale importo, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite rilevanti all’interno del SEE, in relazione all’infrazione unica e continuata, realizzate da Google nell’ultimo anno di partecipazione all’infrazione (2017) e vi ha applicato un coefficiente di gravità (11%). La Commissione ha poi moltiplicato l’importo ottenuto per il numero di anni di partecipazione all’infrazione (circa 7,52) e ha aggiunto ad esso un importo supplementare (pari all’11% del valore delle vendite del 2017) al fine di dissuadere imprese simili dall’intraprendere pratiche identiche. La Commissione ha altresì ritenuto che non occorresse applicare circostanze attenuanti o aggravanti o tener conto, in particolare, della notevole capacità finanziaria di Google per modificare l’importo dell’ammenda al ribasso o al rialzo.

219. Ai punti 1016 e 1029 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato che l’annullamento della decisione controversa relativamente al carattere abusivo degli ARR per portafoglio implicava anche la necessità di riformare tale decisione nella misura in cui essa constatava la partecipazione di Google a un’infrazione unica e continuata all’articolo 102 TFUE che costituiva la quarta infrazione. Tuttavia, occorreva altresì tener conto del fatto che la constatazione di un’infrazione unica e continuata nell’ambito di una strategia globale, alla quale avevano contribuito il primo e il secondo aspetto di tale infrazione, ossia gli ADAM e gli AAF, non era illegittima.

220. Ai punti da 1036 a 1112 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi illustrato gli elementi di cui ha tenuto conto per ricalcolare l’ammenda. In tal modo, esso ha spiegato che aveva preso in considerazione lo stesso valore delle vendite considerato dalla Commissione (punto 1072), ma che l’applicazione del coefficiente di gravità fisso dell’11 % di tale valore delle vendite determinato dalla Commissione non rifletteva sufficientemente l’attuazione e l’intensità dell’infrazione nel periodo considerato (punto 1081). Per quanto riguarda l’intensità dell’infrazione, il Tribunale ha distinto tre periodi, ossia dal 1º gennaio 2011 al 1º agosto 2012, dal 1º agosto 2012 al 31 marzo 2014, e dal 31 marzo 2014 fino all’adozione della decisione controversa, il 18 luglio 2018. Secondo il Tribunale, l’intensità dell’infrazione è stata particolarmente elevata durante il secondo periodo (punti da 1082 a 1094).

221. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha fissato l’ammenda in EUR 4 125 000 000 anziché in EUR 4 342 865 000, di cui EUR 1 520 605 895 in solido con l’Alphabet Inc. (punti 1099 e 1100).

222. Prima di rispondere alla critica di Google a tale riguardo, occorre rammentare che la competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 (87) conformemente all’articolo 261 TFUE autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità irrogata (88).

223. Certo, l’esercizio di tale competenza non equivale a un controllo d’ufficio (89). Tuttavia, per soddisfare i requisiti di un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione (90).

224. Infine, il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione, in maniera giuridicamente corretta, tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell’articolo 102 TFUE nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente validi all’insieme degli argomenti invocati per ottenere l’annullamento dell’ammenda o la riduzione del suo importo (91).

225. Con la sua prima censura a tale proposito, Google sostiene che il Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa in quanto non aveva avuto la possibilità di commentare in ordine agli elementi presi in considerazione per il ricalcolo, in particolare l’intensità asseritamente più elevata dell’infrazione nel secondo periodo. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova nel ritenere che il periodo compreso tra il 2012 e il 2014 fosse stato determinante per lo sviluppo dei concorrenti di Google.

226. Per quanto riguarda la censura relativa allo snaturamento degli elementi di prova, essa non è sufficientemente suffragata. Infatti, Google non menziona alcun elemento asseritamente snaturato, ma si limita a sostenere che la Commissione aveva constatato nella decisione controversa che la transizione verso l’Internet mobile aveva avuto luogo a partire dal 2007; pertanto, nulla indicava che il periodo compreso tra il 2012 e il 2014 fosse particolarmente importante per i concorrenti di Google, come dichiarato dal Tribunale. Tuttavia, sulla base di tale affermazione generale, non è possibile accertare uno snaturamento degli elementi di prova.

227. Anche l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa di Google è infondata.

228. A partire dal momento in cui un ricorrente chiede al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito relativamente a una sanzione, deve essere consapevole del fatto che il Tribunale può valutare tale sanzione alla luce di tutte le circostanze del caso di specie e tenerne conto in sede di ricalcolo. Il rispetto dei diritti della difesa esige, in tale contesto, che le parti possano prendere posizione su tutte le circostanze pertinenti, ma non che il Tribunale chieda loro di esprimersi sul ricalcolo effettivamente previsto (92). Nel caso di specie, nell’ambito del procedimento di primo grado, Google ha chiesto specificamente al Tribunale di prendere in considerazione l’intensità dell’infrazione e non sostiene di essere stata nell’impossibilità di presentare osservazioni sugli elementi di fatto esaminati dal Tribunale ai fini di tale valutazione.

229. Inoltre, con la sua seconda censura, Google sostiene che il Tribunale ha violato la presunzione di innocenza in quanto si è basato, per valutare l’intensità e la durata dell’infrazione, su elementi contestuali quali gli ARR, la politica di Google per quanto riguarda le sue IPA o l’accordo di Google con Apple, che non erano stati qualificati di per sé come abusivi.

230. Tuttavia, ho già spiegato ai paragrafi da 60 a 69 e 179 delle presenti conclusioni che gli elementi contestuali di un comportamento abusivo, soprattutto quando derivano da altri comportamenti dell’impresa dominante stessa, possono essere presi in considerazione nella valutazione degli effetti di un’infrazione.

231. Nell’ambito della sua terza censura, Google sostiene che il Tribunale ha violato il principio del ne ultra petita in quanto ha applicato il coefficiente di gravità in un modo che nessuna delle parti aveva richiesto.

232. Anche tale censura dev’essere respinta.

233. Come ho già spiegato altrove, la competenza estesa al merito di cui dispone la Corte le offre, in linea di principio, anche la possibilità di aumentare l’ammenda (93). Non vi è alcun divieto di reformatio in peius né in primo grado né in sede di impugnazione. Inoltre, per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, i giudici dell’Unione non sono vincolati dalle conclusioni delle parti, fintantoché essi restano nell’ambito dell’oggetto della controversia definito nel ricorso di annullamento e nell’impugnazione (94). È pacifico che ciò si verifichi nel caso di specie.

234. Infine, con la sua quarta censura, Google sostiene che l’ammenda fissata dal Tribunale è sproporzionata e insufficientemente motivata.

235. Anche tale argomento dev’essere respinto.

236. Secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione adempie al suo obbligo di motivazione allorché indica gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione. Benché non sia tenuta ad indicare tutti gli elementi numerici relativi a ciascuna fase intermedia del metodo di calcolo, le incombe tuttavia l’obbligo di spiegare la ponderazione e la valutazione che essa ha effettuato degli elementi considerati. L’obbligo per la Commissione di motivare sufficientemente la pertinenza e la ponderazione degli elementi che essa ha preso in considerazione nella determinazione del metodo alternativo che essa ha privilegiato non implica che essa sia tenuta a fornire dati numerici relativi alle modalità di calcolo dell’ammenda o che essa debba spiegare in dettaglio i calcoli interni che ha effettuato (95).

237. Lo stesso deve valere per il Tribunale.

238. Pertanto, è certamente lecito chiedersi perché, nel caso di specie, il Tribunale non abbia semplicemente incluso nella sua motivazione il calcolo da esso effettuato per ottenere l’importo numerico dell’ammenda alla luce dell’ampia illustrazione degli elementi presi in considerazione. È altresì lecito rammaricarsi di tale approccio e considerare che l’esposizione di tali calcoli avrebbe chiarito la motivazione del Tribunale e facilitato il lavoro della Corte. Tuttavia, ciò non significa che l’approccio del Tribunale debba implicare l’annullamento della sentenza impugnata.

239. In conformità ad una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione del diritto dell’Unione. Soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse il livello della sanzione non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale per incongruenza dell’importo dell’ammenda (96).

240. Nel caso di specie, in primo luogo, il Tribunale ha ampiamente esposto, in circa 80 punti, gli aspetti da esso presi in considerazione per il ricalcolo dell’ammenda, in particolare per quanto riguarda la gravità e la durata dell’infrazione controversa. Dall’altro lato, la nuova ammenda, ridotta di poco più di EUR 200 000 000 rispetto a quella originaria (dagli iniziali EUR 4 342 865 000 agli attuali EUR 4 125 000 000), non appare, neppure alla luce dell’eliminazione degli ARR per portafoglio in quanto abuso indipendente, eccessiva al punto da essere sproporzionata. Infatti, come rilevato dal Tribunale in particolare ai punti da 1015 a 1029 della sentenza impugnata, gli altri aspetti dell’infrazione nonché la sua strategia globale unica e continuata, che ne ha amplificato l’impatto, persistono nonostante tale eliminazione.

241. Ne consegue che neppure il sesto motivo d’impugnazione di Google può essere accolto.

C.      Conclusione sulla valutazione dell’impugnazione

242. Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre respingere tutti e sei i motivi d’impugnazione e, pertanto, l’impugnazione nel suo insieme.

V.      Spese

243. A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

244. Anzitutto, ai sensi dell’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e le ricorrenti sono rimaste soccombenti, queste ultime devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione. Avendo proposto l’impugnazione congiuntamente, esse saranno tenute a pagare tali spese in solido tra loro.

245. Inoltre, ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima può decidere che una parte interveniente in primo grado, la quale abbia partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, si faccia carico delle proprie spese. Poiché ADA, CCIA, Gigaset, HMD e Opera, da un lato, e BDZV, BEUC, FairSearch, Qwant, Seznam e VDZ, dall’altro, hanno partecipato alle fasi scritta e/o orale del presente procedimento di impugnazione, occorre condannarli a sopportare le proprie spese.

VI.    Conclusione

246. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare Google LLC e Alphabet Inc. a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea;

–        condannare Application Developers Alliance, BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, Bureau européen des unions des consommateurs (BEUC), Computer & Communications Industry Association, FairSearch AISBL, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, Qwant, Seznam.cz, a.s., e Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV a farsi carico delle proprie spese.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Sentenza del 14 settembre 2022 (T-604/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:541, punto 54).


3      Decisione della Commissione del 18 luglio 2018 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.40099) – Google Android) (sintesi contenuta in GU 2019, C 402, pag. 19; in prosieguo: la «decisione controversa»).


4      Sentenza del 12 maggio 2022 (C-377/20, EU:C:2022:379).


5      Sentenza del 19 gennaio 2023 (C-680/20, EU:C:2023:33).


6      Sentenza del 21 dicembre 2023 (C-333/21, EU:C:2023:1011).


7      Sentenza del 10 settembre 2024 (C-48/22 P, EU:C:2024:726).


8      Sentenza del 24 ottobre 2024 (C-240/22 P, EU:C:2024:915).


9      Punto 120 della sentenza impugnata, e punti 217 e 402 della decisione controversa.


10      Punto 121 della sentenza impugnata e punto 439 della decisione controversa.


11      Punti 274 e 300 della sentenza impugnata, nonché punti 752, 753, 1009 e 1010 della decisione controversa.


12      Punti 274, 300 e da 314 a 316 della sentenza impugnata.


13      Punti 803 e 805 della sentenza impugnata, nonché punti 1015 e 1016 della decisione controversa.


14      Punti 621 e 622 della sentenza impugnata, nonché punto 1192 della decisione controversa.


15      Punto 38 della sentenza impugnata.


16      Ordinanza del presidente della Corte del 19 gennaio 2023, Google e Alphabet / Commissione (C-738/22 P, EU:C:2023:44).


17      Ordinanza del presidente della Corte del 18 aprile 2023, Google e Alphabet / Commissione (C-738/22 P, EU:C:2023:326).


18      V. sentenza del 10 settembre 2024, Google e Alphabet / Commissione (Google Shopping) (C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 223 a 230).


19      V., in ordine a tale criterio, sentenza del 24 ottobre 2024, Commissione/Intel Corporation (C-240/22 P, EU:C:2024:915, punto 90).


20      V. punti 623 e 631 della sentenza impugnata.


21      Punti 1195 e segg. della decisione controversa e punto 637 della sentenza impugnata.


22      V. punti da 1225 a 1271 della decisione controversa, nonché punti da 700 a 711, 733 e 734 della sentenza impugnata.


23      V. punti da 679 a 698 e da 733 a 802 della sentenza impugnata.


24      V., in particolare, punti 197 e 1292 della decisione controversa nonché punti 452, 632, 633 e 1090 della sentenza impugnata.


25      V. punti da 419 a 538 della sentenza impugnata, in particolare punti 426, 428, 434, 443, da 446 a 452, 457, 480, 481, 494, 495 e 537.


26      Punti 451, 452, 1018 e 1019 della sentenza impugnata, con rinvio al punto 822 e alla nota a piè di pagina 908 della decisione controversa.


27      Sentenze del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punto 72); del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, punti 40, 44, 52 e 62); del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 130); del 10 settembre 2024, Google eAlphabet/Commissione (Google Shopping) (C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti 166 e 168); e del 24 ottobre 2024, Commissione/Intel Corporation (C-240/22 P, EU:C:2024:915, punti 179 e 331).


28      Sentenze del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punto 70), e del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, punto 43).


29      Sentenza del 6 dicembre 2012 (C-457/10 P, EU:C:2012:770, punto 140).


30      Sentenza del 16 giugno 2022 (C-698/19 P, EU:C:2022:480, punti 64 e 80).


31      Sentenza del 10 settembre 2024 (C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 170 a 172 e da 240 a 247).


32      Punti 451 e 452 della sentenza impugnata; v. anche punti 495 e 537 di detta sentenza.


33      V. paragrafi da 112 a 124 delle presenti conclusioni.


34      V. punti da 336 a 338 e 565 della sentenza impugnata.


35      V. sentenza del 10 settembre 2024, Google e Alphabet / Commissione (Google Shopping) (C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 240 a 247), nonché le mie conclusioni nella causa Google e Alphabet / Commissione (C-48/22 P, EU:C:2024:14, paragrafi da 177 a 182).


36      Punto 428 della sentenza impugnata.


37      V., a tale proposito, punti 332 e 333 della sentenza impugnata.


38      V. punto 330 della sentenza impugnata.


39      Sentenza del 9 novembre 2023, Global Silicones Council e a/ECHA (C-559/21 P, EU:C:2023:842, punto 50 e giurisprudenza citata).


40      Sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione (C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P, EU:C:2013:866, punti da 38 a 46 e giurisprudenza citata).


41      V., in tal senso, ibid.


42      V. ordinanza del 29 settembre 2010, EREF/Commissione (C-74/10 P e C-75/10 P, EU:C:2010:557, punto 41 e giurisprudenza citata).


43      V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, Google and Alphabet/Commissione (Google Shopping) (C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 223 a 229).


44      V., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a.(C-377/20, EU:C:2022:379, punti da 98 a 102).


45      V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, Commissione/Servier e a. (C-176/19 P, EU:C:2024:549, punto 353).


46      V., a tale proposito, punti 115 e 116 della sentenza impugnata.


47      V., ad esempio, sentenza del 24 ottobre 2024, Commissione/Intel Corporation (C-240/22 P, EU:C:2024:915, punto 26).


48      V. sentenze del 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commissione (C-333/94 P, EU:C:1996:436, punto 37); del 12 dicembre 1991, Hilti/Commissione (T-30/89, EU:T:1991:70, punti 100 e 101); e del 6 ottobre 1994, Tetra Pak/Commissione (T-83/91, EU:T:1994:246, punti 136 e 137).


49      V., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punti 78 e 91 e segg).


50      Sentenza del 17 settembre 2007 (T-201/04, EU:T:2007:289, punti 857, da 867 a 869, 977 e da 1034 a 1058).


51      Punti 336 e 493 della sentenza impugnata.


52      Sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punto 61), e conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2021:998, paragrafi da 42 a 46).


53      Conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2021:998, paragrafi da 47 a 50).


54      Sentenze del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punto 78), e del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, punti 39 e 57). V. anche sentenze del 12 gennaio 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commissione (C-42/21 P, EU:C:2023:12, punto 91), e del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (C-333/21, EU:C:2023:1011, punti da 134 a 138, 147, 148 e 152). V., inoltre, sentenza (successivamente annullata dalla Corte) del 12 giugno 2014, Intel/Commissione (T-286/09, EU:T:2014:547, punti da 198 a 210); la questione si pone nuovamente nella causa pendente T-1129/23.


55 L’analisi riguarda concorrenti ipotetici altrettanto efficienti e non i concorrenti effettivi dell’impresa in posizione dominante; v. sentenze del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punti 78, 79, 82, 91 e 101); del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, punti 56 e 59); e del 24 ottobre 2024, Commissione/Intel Corporation (C-240/22 P, EU:C:2024:915, punti 311 e 343).


56      V., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punto 82), e del 24 ottobre 2024, Commissione/Intel Corporation (C-240/22 P, EU:C:2024:915, punto 181).


57      V. sentenze del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige (C-52/09, EU:C:2011:83, punti da 40 a 43); del 27 Marzo 2012, Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, punto 38); del 6 ottobre 2015, Post Danmark (C-23/14, EU:C:2015:651, punto 57 e seggg.); del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, punti 56 e 57); e del 24 ottobre 2024, Commissione/Intel Corporation (C-240/22 P, EU:C:2024:915, punto 181). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2021:998, paragrafo 70).


58      V sentenze del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punti da 79 a 83), e del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, punto 59); v. anche conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Servizio Elettrico Nazionale e a. C-377/20, EU:C:2021:998, paragrafi da 68 a 71). V., tuttavia, le mie conclusioni nella causa Google e Alphabet/Commissione (C-48/22 P, EU:C:2024:14, paragrafo 192 e segg.).


59      Sentenze del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C-413/14 P, EU:C:2017:632, punti 138 e 139), e del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, punti da 52 a 62).


60      V., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C-413/14 P, EU:C:2017:632, punti da141 a 144), e del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (C-48/22 P, EU:C:2024:726, punto 265).


61      V. sentenze del 6 ottobre 2015, Post Danmark (C-23/14, EU:C:2015:651, punti 57 e 58); del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punto 81); del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, punti 57 e 58); e del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/ Commissione (Google Shopping) (C-48/22 P, EU:C:2024:726, punto 264).


62      V. sentenze del 6 ottobre 2015, Post Danmark (C-23/14, EU:C:2015:651, punti da 57 a 61); del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punto 82) («allorché [il suddetto test] è attuabile»); del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, punto 57); e del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/ Commissione (Google Shopping) (C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 266 a 269). V. anche le mie conclusioni nella causa Post Danmark (C-23/14, EU:C:2015:343, paragrafi da 71 a 74) e nella causa Google e Alphabet/Commissione (C-48/22 P, EU:C:2024:14, paragrafo 192 e segg.).


63      V. punti 115 e 116 della sentenza impugnata.


64      V., ad esempio, punto 294 della sentenza impugnata.


65      V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.


66      Sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (C-333/21, EU:C:2023:1011, punti 129 e 131), e del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (C-48/22 P, EU:C:2024:726, punto 167).


67      V., a tale riguardo, le mie conclusioni nella causa Google e Alphabet/Commissione (C-48/22 P, EU:C:2024:14, paragrafi da 191 a 198). V. anche punto 73 del progetto di orientamenti della Commissione del 2024 sull’applicazione dell’articolo 102 [TFUE] al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti, nonché la nota informativa di accompagnamento del marzo 2023 dal titolo «A dynamic and workable effects-based approach to abuse of dominance», pag. 5 e segg., entrambi disponibili in inglese al link Application of Article 102 TFEU European Commission.


68      V, in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punto 99); v. anche sentenza del 17 settembre 2007, Microsoft/Commission (T-201/04, EU:T:2007:289, punto 1069).


69      Sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2022:379, punto 102).


70      Ibid., punti 78, 91 e 101.


71      V., in tal senso, la giurisprudenza esposta al paragrafo 106 delle presenti conclusioni. V., sempre in tal senso, soprattutto per quanto riguarda i mercati digitali, sentenza del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (C-48/22 P, EU:C:2024:726, punto 265), in cui la Corte fa riferimento solo parzialmente alla sentenza del 6 settembre 2017, Intel v Commissione (C-413/14 P, EU:C:2017:632, punti 138 e 139), senza menzionare specificamente il criterio della copertura del mercato che era superfluo in tale causa per via della posizione dominante di Google sul mercato.


72      Come esposto al paragrafo 13 delle presenti conclusioni, un fork è un nuovo software basato sul codice sorgente dei software esistenti.


73      Punto 808 della sentenza impugnata.


74      Un’IPA è un insieme particolare di norme e specifiche che un software segue per accedere e utilizzare i servizi e le risorse forniti da un altro software o hardware che implementa anch’esso quell’IPA. In sostanza, le IPA consentono ai software e all’hardware, o a diversi software, di comunicare tra loro (punti 89 e 90 della decisione controversa). Secondo Google, le IPA consentono in particolare agli sviluppatori di applicazioni Android di beneficiare dei servizi di proprietà di Google, come Google Maps.


75      Sentenza del 17 settembre 2007 (T-201/04, EU:T:2007:289).


76      V., a tale proposito, paragrafo 107 delle presenti conclusioni.


77      V., segnatamente, sentenza del 6 ottobre 2021, World Duty Free Group e Spagna/Commissione (C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punti da 70 a 73).


78      Sentenze del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione (27/76, EU:C:1978:22, punto 184); del 27 marzo 2012, Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, punti da 40 a 42); e del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C-307/18, EU:C:2020:52, punti da 165 a 167).


79      V., a tale proposito, paragrafi 79 e 80 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza citata.


80      V. paragrafi 97 e 186 delle presenti conclusioni.


81      Sentenza del 10 aprile 2014, Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione (da C-231/11 P a C-233/11 P, EU:C:2014:256, punto 102).


82      Sentenze dell’ 8 luglio 1999, Commission v Anic Partecipazioni (C-49/92 P, EU:C:1999:356, punto 81); del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, EU:C:2004:6, punto 258); e del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens (C-441/11 P, EU:C:2012:778, punto 41).


83      V. sentenze del 18 aprile 2024, Heureka Group (Comparatori di prezzi online) (C-605/21, EU:C:2024:324, punti 62 e 79), e del 1º luglio 2010, AstraZeneca/Commissione (T-321/05, EU:T:2010:266, punti da 891 a 895); v., altresì, le mie conclusioni nella causa Heureka Group (Comparatori di prezzi online) (C-605/21, EU:C:2023:695, paragrafi 90 e 91).


84      Sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens (C-441/11 P, EU:C:2012:778, punti da 35 a 39).


85      V., in tal senso, ibid., punti 51 e 52.


86      V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commissione (C-698/19 P, EU:C:2022:480, punti 64 e 80).


87      Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


88      Sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, EU:C:2002:582, punto 692); dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C-386/10 P, EU:C:2011:815, punto 63); e del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C-99/17 P, EU:C:2018:773, punto 193).


89      Sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C-386/10 P, EU:C:2011:815, punto 64); del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C-295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 213); e del 26 settempre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C-99/17 P, EU:C:2018:773, punto 194).


90      Sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C-295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 200); del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch Austria/Commissione (C-626/13 P, EU:C:2017:54, punto 82); e del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C-99/17 P, EU:C:2018:773, punto 195).


91      Sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C-185/95 P, EU:C:1998:608, punto 128); del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, EU:C:2005:408, punto 244); e del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C-99/17 P, EU:C:2018:773, punto 192).


92      V., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione (C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P, EU:C:2009:576, punti 158, 159 e da 180 a 183).


93      Sentenza dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione (C-3/06 P, EU:C:2007:88, punto 61).


94      V. le mie conclusioni nelle cause riunite Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C-293/13 P e C-294/13 P, EU:C:2014:2439, paragrafo 273).


95      Sentenza del 10 luglio 2019, Commissione/Icap e a. (C-39/18 P, EU:C:2019:584, punti 31 e 38 e giurisprudenza citata).


96      V. sentenza del 25 marzo 2021, Lundbeck/Commissione (C-591/16 P, EU:C:2021:243, punti 197 e 198 e giurisprudenza citata).