CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 5 ottobre 2023 ( 1 )

Causa C‑661/22

ABC Projektai UAB, già Bruc Bond UAB

contro

Lietuvos bankas

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania)]

«Rinvio pregiudiziale – Operazione di un istituto di pagamento consistente nella detenzione di fondi dei clienti in assenza di uno specifico ordine di pagamento per un periodo di tempo superiore al termine previsto dalla legge per l’esecuzione dell’operazione di pagamento – Qualificazione dell’operazione – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2009/110/CE – Emissione di moneta elettronica»

1.

La giurisprudenza della Corte di giustizia sulle direttive in materia di servizi di pagamento ( 2 ) si sta progressivamente sviluppando ( 3 ), ma, se non erro, fino ad oggi una sola sentenza ( 4 ) ha interpretato la direttiva 2009/110/CE ( 5 ), relativa alla moneta elettronica.

2.

Il presente rinvio pregiudiziale consentirà alla Corte di chiarire la nozione di «moneta elettronica». Concretamente, si tratterà di stabilire se sussista emissione di moneta elettronica (attività soggetta, di conseguenza, alla direttiva 2009/110) quando un prestatore di servizi di pagamento (in prosieguo: il «PSP») riceve fondi in assenza di uno specifico ordine di pagamento e li trattiene oltre il termine previsto dalla legge.

I. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2015/2366

3.

L’articolo 4 («Definizioni») così recita:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

3.

“servizi di pagamento”: una o più attività commerciali di cui all’allegato I;

4.

“istituto di pagamento”: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 11, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l’Unione;

5.

“operazione di pagamento”: l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

(…)

13.

“ordine di pagamento”: un’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

(…)».

4.

L’articolo 18 («Attività») così dispone:

«1.   Oltre alla prestazione di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:

a)

prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia, e registrazione e trattamento di dati;

b)

gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l’articolo 35;

c)

attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni dell’Unione e nazionali applicabili.

2.   Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento.

3.   I fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE.

(…)

5.   Gli istituti di pagamento non effettuano l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE.

(…)».

5.

L’articolo 78 («Ricezione degli ordini di pagamento»), paragrafo 1, così prevede:

«Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Non vi è addebito sul conto del pagatore prima della ricezione dell’ordine di pagamento (...)».

6.

L’articolo 83 («Operazioni di pagamento su un conto di pagamento»), paragrafo 1, così stabilisce:

«Gli Stati membri prescrivono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dopo il momento della ricezione ai sensi dell’articolo 78, l’importo dell’operazione di pagamento sarà accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Tale termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo».

2. Direttiva 2009/110

7.

Secondo l’articolo 2 («Definizioni»):

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

“istituto di moneta elettronica”, una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II;

2)

“moneta elettronica”, il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica;

(…)».

8.

L’articolo 10 («Divieto di emettere moneta elettronica») così recita:

«Fatto salvo l’articolo 18, gli Stati membri vietano l’emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica».

9.

Ai sensi dell’articolo 11 («Emissione e rimborsabilità»):

«1.   Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.

2.   Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

3.   Il contratto tra l’emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.

(…)».

B.   Diritto nazionale

1. Legge sui pagamenti ( 6 )

10.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 11 e 40, rispettivamente, per «beneficiario» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, altra entità o suddivisione di entità indicata in un ordine di pagamento come destinataria dei fondi che sono stati oggetto dell’operazione di pagamento; e per «pagatore» si intende una persona fisica o giuridica, un’altra entità o suddivisione di entità, detentrice di un conto di pagamento e che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto o, in mancanza di conto di pagamento, impartisce l’ordine di pagamento.

11.

A norma dell’articolo 5, sono servizi di pagamento le operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento; gli addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; le operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo o i bonifici, inclusi gli ordini permanenti (punto 3), nonché il trasferimento di fondi (punto 6).

12.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, gli istituti di pagamento sono prestatori di servizi di pagamento.

13.

L’articolo 38, paragrafo 1, prevede che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsi a quest’ultimo l’importo di un’operazione di pagamento non autorizzata immediatamente dopo essere venuto a conoscenza dell’operazione o dopo esserne stato informato, in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia fondati motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi per iscritto all’autorità di vigilanza. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve anche garantire che il pagatore non subisca perdite a causa degli interessi dovuti al prestatore di servizi di pagamento o dal prestatore di servizi di pagamento.

14.

L’articolo 42, paragrafo 2, indica che l’utente di servizi di pagamento che dispone l’ordine di pagamento e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare che l’esecuzione dell’ordine di pagamento inizi in un determinato giorno, alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento. In tal caso, il giorno così convenuto è considerato il giorno della ricezione dell’ordine di pagamento. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l’ordine di pagamento ricevuto è considerato ricevuto la giornata operativa successiva.

15.

L’articolo 46, paragrafo 1, stabilisce che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che, alla ricezione di un ordine di pagamento, l’importo di un’operazione di pagamento in euro effettuata in Lituania e destinata a un altro Stato membro sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario in ogni caso al più tardi entro la fine della prima giornata operativa successiva, tranne nel caso previsto dal paragrafo 3 di tale articolo. Questo termine può essere prorogato di un’ulteriore giornata operativa quando l’operazione di pagamento è disposta mediante supporto cartaceo.

16.

L’articolo 46, paragrafo 3, specifica che, quando i bonifici sono effettuati in Lituania in euro, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che, una volta ricevuto l’ordine di pagamento, l’importo dell’operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario nello stesso giorno se l’ordine di pagamento è ricevuto in una giornata operativa prima delle ore 12:00. Se l’ordine di pagamento è stato ricevuto dopo le ore 12:00, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve garantire che l’importo dell’operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario in ogni caso al più tardi nella prima giornata operativa successiva. Nel caso previsto dall’articolo 42, paragrafo 2, di tale legge, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario il giorno dell’esecuzione dell’ordine di pagamento e, se tale giorno non è una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, la giornata operativa successiva.

2. Legge sugli istituti di pagamento ( 7 )

17.

L’articolo 4, paragrafo 3, stabilisce che un istituto di pagamento che fornisce uno o più servizi di pagamento può detenere conti di pagamento destinati esclusivamente alla prestazione di servizi di pagamento. I fondi che l’istituto di pagamento riceve da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili, né moneta elettronica.

18.

L’articolo 4, paragrafo 5, dispone che l’istituto di pagamento non può ricevere depositi o altri fondi rimborsabili da operatori di mercato non professionali e non può emettere moneta elettronica.

3. Legge sulla moneta elettronica ( 8 )

19.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, per «moneta elettronica» si intende un valore monetario, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, che viene messo in circolazione nel momento in cui i fondi vengono consegnati all’emittente da persone fisiche o giuridiche e che presenta le seguenti caratteristiche: sarà memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, a fini di pagamento e sarà accettato da persone diverse dall’emittente di moneta elettronica.

20.

L’articolo 5 vieta l’emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.

21.

L’articolo 6, paragrafo 1, indica che gli emittenti di moneta elettronica emettono moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi da persone fisiche o giuridiche.

II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

22.

La Bruc Bond UAB (successivamente ABC Projektai UAB) ( 9 ) era un istituto autorizzato dalla Lietuvos bankas (Banca di Lituania) a prestare servizi di pagamento ( 10 ).

23.

Il 16 aprile 2020, la Banca di Lituania ha revocato l’autorizzazione dell’ABC Projektai adducendo dieci motivi, soltanto uno dei quali riguarda il presente rinvio pregiudiziale, vale a dire aver emesso moneta elettronica senza detenere la qualità di istituto di moneta elettronica (in prosieguo: «IME»).

24.

Secondo la Banca di Lituania, l’ABC Projektai ha trattenuto i fondi dei clienti per un periodo di tempo superiore rispetto a quello necessario per l’esecuzione delle operazioni di pagamento o per motivi tecnici ( 11 ). A partire dal 20 febbraio 2017, sui conti di sei clienti dell’ABC Projektai sono stati accreditati fondi ricevuti dai clienti (pagamenti in entrata) in assenza di uno specifico scopo di pagamento e i trasferimenti di fondi (pagamenti in uscita) non hanno avuto luogo per diversi giorni (o, in alcuni casi, diversi mesi) ( 12 ), ad eccezione delle commissioni dell’ABC Projektai.

25.

Per la Banca di Lituania, tale condotta ha comportato l’emissione di moneta elettronica, sebbene ABC Projektai sostenga di aver avvertito i clienti della necessità di presentare ordini di pagamento e che, in caso di mancata ricezione, avrebbe proceduto al rimborso dei fondi, come sostiene di aver fatto.

26.

L’ABC Projektai ha presentato ricorso contro la decisione della Banca di Lituania dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), che lo ha respinto l’8 giugno 2021.

27.

L’ABC Projektai ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania). Essa ritiene, in sostanza, che qualora il servizio di pagamento non sia fornito da un IME e l’emissione o il rimborso del valore nominale dei servizi elettronici non sia lo scopo del servizio fornito, tale servizio non costituisce un’attività connessa all’emissione di moneta elettronica.

28.

La Banca di Lituania si oppone al ricorso per cassazione, insistendo sul fatto che l’ABC Projektai ha emesso moneta elettronica senza autorizzazione. Essa sostiene che ciò deriva dall’orientamento assunto dal Consiglio di vigilanza della Banca di Lituania stessa in merito ai fondi detenuti su conti di pagamento ( 13 ) e aggiunge che tale orientamento sarebbe stato adottato di concerto con la Commissione europea.

29.

In tale contesto, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un istituto di pagamento accetta fondi in assenza di uno specifico ordine di pagamento per trasferirli nella stessa giornata operativa, o nella giornata operativa successiva e tali fondi rimangono sul conto dell’istituto di pagamento destinato all’esecuzione di operazioni di pagamento per un periodo superiore rispetto ai termini di esecuzione del servizio di pagamento previsti dalla normativa, le azioni dell’istituto di pagamento debbano essere considerate come:

a)

una parte di un servizio di pagamento o di un’operazione di pagamento, come definiti all’articolo 4, punti 3 e 5, della direttiva [2015/2366], eseguita dall’istituto di pagamento; oppure

b)

un’emissione di moneta elettronica, come definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva [2009/110]».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

30.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 20 ottobre 2022.

31.

Hanno presentato osservazioni scritte l’ABC Projektai, i governi tedesco, ceco, polacco e lituano nonché la Commissione europea.

32.

Non è stato ritenuto necessario lo svolgimento di un’udienza.

IV. Valutazione

A.   Considerazioni preliminari: nozioni applicabili

1. Moneta elettronica

33.

L’evoluzione digitale sta causando una profonda ristrutturazione della prestazione di servizi finanziari e il settore dei pagamenti al dettaglio si trova all’avanguardia per questa tendenza ( 14 ). La normativa dell’Unione, all’interno della quale spicca la direttiva 2015/2366. difficilmente può tenere a freno questo accelerato cambiamento tecnologico ( 15 ) e, pertanto, la Commissione ne ha proposto l’abrogazione e sostituzione con un’altra normativa ( 16 ).

34.

Una delle novità nella prestazione di servizi di pagamento è stata la comparsa della moneta elettronica, emessa dagli IME e oggi ampiamente diffusa ( 17 ). Il suo regime era disciplinato dalla direttiva 2000/46/CE ( 18 ) fino alla sua abrogazione ad opera della direttiva 2009/110 attualmente in vigore.

35.

La direttiva 2009/110 ha aggiornato la nozione di moneta elettronica al fine di renderla più chiara e neutra dal punto di vista tecnologico ( 19 ). Secondo la definizione che risulta dal suo articolo 2, punto 2, tale nozione implica un valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica ( 20 ), che:

è rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente;

sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento; e

sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica ( 21 ).

36.

I prodotti di moneta elettronica possono essere basati su hardware o software, a seconda della tecnologia utilizzata per memorizzare il valore monetario. Esistono anche schemi che combinano caratteristiche basate su hardware e software.

37.

Nel caso di prodotti basati su hardware, il potere d’acquisto si trova in un dispositivo fisico personale, come una tessera dotata di chip, con funzioni di sicurezza basate anch’esse su hardware. Il valore monetario viene normalmente trasferito per mezzo di lettori di dispositivi che non richiedono connettività di rete in tempo reale a un server remoto.

38.

I prodotti basati su software utilizzano un software specializzato che opera su dispositivi personali comuni, come computer o tablet. Per consentire il trasferimento del valore monetario, il dispositivo personale deve solitamente stabilire una connessione online a un server remoto che controlla l’uso del potere d’acquisto.

39.

La normativa giuridica applicabile, da un lato, alla moneta elettronica e, dall’altro, ai servizi di pagamento è contenuta in due direttive diverse, ma interconnesse ( 22 ), la cui esistenza separata è in fase di ripensamento ( 23 ).

2. Servizi di pagamento, operazioni di pagamento e conti di pagamento

40.

L’articolo 4 della direttiva 2015/2366 contiene le definizioni delle nozioni utilizzate nei suoi articoli. Per quanto rileva ai fini della presente controversia:

al punto 3, definisce il «servizi[o] di pagamento» come una qualsiasi delle attività commerciali di cui all’allegato I. Tra queste, almeno tre comportano la gestione di un conto di pagamento ( 24 );

al punto 5, per «operazione di pagamento» si intende l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

al punto 12 intende per «conto di pagamento» un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento utilizzato per l’esecuzione di operazioni di pagamento ( 25 ).

B.   Analisi della questione pregiudiziale

41.

Il giudice del rinvio espone con chiarezza la fattispecie in esame. Descrive la condotta di un istituto di pagamento che:

accetta fondi senza che sia stato impartito uno specifico ordine di pagamento per trasferirli in tale medesima giornata operativa o il giorno lavorativo successivo; e

detiene tali fondi sul proprio conto per un periodo superiore rispetto ai termini di esecuzione del servizio di pagamento previsti dalla normativa lituana.

42.

Sulla base di tali fatti, il giudice del rinvio chiede se la condotta così descritta debba rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2015/2366 o essere invece qualificata come emissione di moneta elettronica ( 26 ), ai sensi della direttiva 2009/110 ( 27 ).

43.

La direttiva 2015/2366 stabilisce le regole per l’esecuzione delle operazioni di pagamento quando i fondi hanno la forma di moneta elettronica. Tuttavia, la direttiva medesima non regola l’emissione di moneta elettronica soggetta alla direttiva 2009/110. I PSP, in quanto tali, non sono autorizzati a emettere moneta elettronica, attività che richiede un’autorizzazione specifica.

44.

L’articolo 18 della direttiva 2015/2366 stabilisce che:

gli istituti di pagamento che prestano uno o più servizi di pagamento ( 28 ) possono detenere soltanto conti di pagamento ( 29 ) utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento (paragrafo 2);

«[i] fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili (...), né moneta elettronica (...)» (paragrafo 3).

45.

Nelle riflessioni che seguono sosterrò che la detenzione, da parte di un istituto di pagamento, dei fondi ricevuti da un utente è, in linea di principio, un’operazione che comporta la gestione di un conto di pagamento. A mio avviso, essa non perde questo carattere quando tali fondi sono detenuti per un periodo superiore rispetto ai termini previsti dalla normativa per l’esecuzione degli ordini di pagamento a loro carico ( 30 ).

46.

L’attività descritta dal giudice del rinvio costituisce pertanto, prima facie, un servizio di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 3, e dell’allegato I della direttiva 2015/2366.

47.

Orbene, è (teoricamente) possibile che tale attività implichi l’emissione di moneta elettronica, soggetta alla direttiva 2009/110?

48.

Per rispondere a tale dubbio, occorre considerare, in primo luogo, la rilevanza dell’esistenza di un termine specifico per l’esecuzione, da parte di un PSP, degli ordini di pagamento ricevuti dall’utente e, in secondo luogo, se l’attività descritta nell’ordinanza di rinvio possa essere considerata come rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/110.

1. Termine per l’esecuzione degli ordini di pagamento

49.

L’articolo 83, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 fissa un breve termine entro il quale il PSP del pagatore deve accreditare l’importo dell’operazione di pagamento sul conto del beneficiario (più precisamente, sul conto del PSP del beneficiario) ( 31 ).

50.

Il termine in parola decorre dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2, il PSP e il pagatore possono concordare un’altra data come «momento della ricezione ai sensi dell’articolo 83» della direttiva 2015/2366 ( 32 ).

51.

Come sottolinea il governo ceco ( 33 ), la disposizione di cui all’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2015/2366 sarebbe inutile se il PSP fosse tenuto a rispettare il termine di cui all’articolo 83, paragrafo 1, a partire dalla ricezione dei fondi e non dalla ricezione dell’ordine di pagamento del pagatore.

52.

Il termine per l’esecuzione ai sensi dell’articolo 83 della direttiva 2015/2366 inizia a decorrere dalla ricezione dell’ordine di pagamento, non dal momento in cui il titolare del conto di pagamento trasferisce fondi su tale conto. In altre parole, il termine non decorre dalla ricezione dei fondi se il pagatore non ha impartito un ordine di pagamento utilizzando tali fondi.

53.

Il nesso tra il termine di esecuzione dell’operazione di pagamento e la ricezione dell’ordine di pagamento garantisce che il PSP agisca conformemente a un atto disposto dal pagatore (articolo 4, punto 5, della direttiva 2015/2366) o a un’istruzione da parte del pagatore (articolo 4, punto 13, della direttiva 2015/2366).

54.

Tale nesso giustifica che il titolare possa (come spesso accade) trasferire fondi sul proprio conto di pagamento, senza ancora combinare tale trasferimento con un ordine di pagamento. Il titolare del conto ha il diritto di detenere sul conto fondi con i quali saranno eseguiti futuri ordini di pagamento. Logicamente, il PSP non potrà eseguire un ordine di pagamento ricevuto in assenza di fondi sul conto di pagamento del pagatore.

55.

Nella stessa ottica, la direttiva 2015/2366 cita i casi di servizi di pagamento che richiedono, per la loro corretta esecuzione, una disponibilità «continua» di fondi sul conto di pagamento. Ad esempio, l’esecuzione di addebiti diretti ( 34 ) presuppone, in una certa misura, una disponibilità continua di fondi sul conto di pagamento: sarebbe molto poco pratico per l’utente effettuare il trasferimento di fondi per ciascun addebito con breve preavviso, con l’ulteriore rischio della possibile variazione dell’importo dell’addebito.

56.

La disponibilità continua di fondi sul conto di pagamento si percepisce anche in casi come quello dell’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2015/2366, che prevede l’esecuzione degli ordini di pagamento ex post ed entro un periodo concordato.

57.

Il governo lituano e il giudice del rinvio sembrano, al contrario, suggerire che vi sarà emissione di moneta elettronica se il PSP riceve fondi su un conto di pagamento senza che il titolare trasmetta ordini di pagamento da eseguire, nel qual caso il PSP dovrebbe procedere al rimborso di tali fondi e non detenerli (in attesa) sul conto di pagamento. Tale è stata la censura mossa dalla Banca di Lituania all’ABC Projektai.

58.

Ritengo che tale argomento, per quanto riguarda la conversione dei fondi in moneta elettronica, non trovi sostegno nella direttiva 2015/2263.

59.

A mio parere, un PSP violerà la direttiva in questione ( 35 ), pur restando entro il suo ambito di applicazione, laddove riceva ordini di pagamento che non dovesse eseguire conformemente ai suoi articoli 78 e 83. Violando le disposizioni contrattuali applicabili alla gestione del conto di pagamento, potrebbe sorgere in capo al PSP anche la responsabilità di cui all’articolo 89 della direttiva 2015/2366, ma non per questo i fondi si trasformeranno in moneta elettronica. Una siffatta trasformazione non si verifica per il mero fatto che i fondi vengono trasferiti su un conto di pagamento e ivi trattenuti per l’esecuzione di futuri ordini di pagamento.

60.

La direttiva 2015/2366, salvo casi espressamente previsti, attua la piena armonizzazione (articolo 107, paragrafo 1). Di conseguenza, le norme nazionali contrastanti devono essere disapplicate, come accadrebbe se uno Stato membro fissasse un termine perentorio affinché il PSP esegua ordini di pagamento non appena i fondi sono ricevuti sul conto del pagatore.

61.

L’articolo 10 della direttiva 2015/2366 impone di tutelare i fondi dell’utente dei servizi di pagamento detenuti dal PSP, garantendo: a) o che non saranno mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti; b) o che siano coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un’impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene il PSP.

62.

Pertanto, l’utente non corre alcun rischio qualora trasferisca o detenga fondi su un conto di pagamento per un certo periodo di tempo e successivamente emetta ordini di pagamento utilizzando tali fondi. È a partire dal ricevimento di tale ordine di pagamento che il PSP dovrà procedere alla sua esecuzione con la rapidità richiesta dall’articolo 83 della direttiva 2015/2366.

63.

I fondi che i PSP ricevono dagli utenti titolari di un conto di pagamento possono essere utilizzati solo per operazioni di pagamento (articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2015/2366). Pertanto, devono essere sempre disponibili e sotto il controllo del titolare del conto, che non percepirà interessi se li detiene sul conto per future operazioni di pagamento. Tali fondi, come ho già sottolineato nel trascrivere l’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2015/2366, non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36, né moneta elettronica.

2. Elementi determinanti per l’emissione di moneta elettronica

64.

Dalla definizione contenuta nella direttiva 2009/110 e da altre disposizioni della direttiva si può dedurre che l’emissione di moneta elettronica comprende i seguenti elementi ( 36 ):

l’utente mette fondi a disposizione dell’IME e l’IME crea un attivo ulteriore per un importo non inferiore a tale valore monetario. Il prepagamento è il punto di partenza per l’emissione di moneta elettronica;

l’utente e l’IME concludono un contratto in forza del quale quest’ultimo emette moneta elettronica al fine di effettuare operazioni di pagamento. Lo scopo della moneta elettronica è proprio quello di fungere da strumento per il pagamento che l’utente corrisponderà a una persona che accetta questo tipo di moneta;

la moneta elettronica è conservata su mezzi elettronici o magnetici;

il valore monetario rappresenta un diritto (un credito) dell’utente nei confronti dell’emittente. Quest’ultimo si impegna a rimborsarlo ( 37 ), a richiesta del titolare ( 38 );

la moneta elettronica è accettata come mezzo di pagamento da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente.

65.

A mio parere, che coincide in sostanza con quello dell’ABC Projektai e dei governi tedesco, ceco e polacco, nonché con quello della Commissione, nelle circostanze esposte dal giudice del rinvio, vari elementi indispensabili per ritenere che l’attività dell’ABC Projektai costituisse un’emissione di moneta elettronica non ricorrono.

66.

In primo luogo, come ho appena spiegato, l’emissione di moneta elettronica richiede un accordo specifico, contenuto in un contratto. L’utente deve pattuire con l’IME la consegna a quest’ultimo, sotto tale formula, dei fondi corrispondenti, al fine di effettuare operazioni di pagamento. L’IME emette moneta elettronica proprio perché l’utente esprime la sua volontà di ricorrere a tale modalità e consegna i fondi all’IME affinché siano destinati ai propri ulteriori pagamenti.

67.

Orbene, fatta salva la valutazione finale del giudice del rinvio, non vi è nulla nel fascicolo che dimostri l’esistenza di un tale contratto o che l’utente abbia espresso la volontà che l’ABC Projektai emetta moneta elettronica per il valore monetario dei fondi forniti. Trasferire e mantenere fondi su un conto di pagamento senza ordinare immediatamente operazioni di pagamento fino al valore di tali fondi non implica una manifestazione di volontà (tacita) dell’utente intesa all’emissione di moneta elettronica.

68.

È vero che la componente soggettiva, vale a dire la finalità ( 39 ) perseguita dall’utente, non sarebbe determinante se non si traducesse in un contratto con l’IME, contratto che è un elemento strutturale (e, nella stessa misura, oggettivo) dell’emissione di moneta elettronica.

69.

In tale contratto, la volontà delle due parti deve essere evidente, nel senso che l’utente e l’IME devono convenire espressamente che quest’ultimo emette moneta elettronica al valore monetario dei fondi ricevuti dal primo. In caso contrario, si tratterebbe di un trasferimento di fondi su un conto di pagamento affinché il PSP o l’IME stesso ( 40 ) eseguano servizi di pagamento a favore dell’utente.

70.

In secondo luogo, non è neppure soddisfatto, nelle circostanze indicate dal giudice del rinvio, il requisito del pagamento anticipato, che è un’altra caratteristica della moneta elettronica. Dal momento del prepagamento, l’IME acquisisce il controllo sui fondi che l’utente gli ha fornito al fine di effettuare pagamenti successivi una volta convertiti detti fondi in moneta elettronica.

71.

In sede di emissione di moneta elettronica, il controllo dei fondi spetta all’IME ( 41 ) e non all’utente che utilizza il valore monetario come strumento di pagamento. L’IME controlla, fino al termine del contratto, i fondi ricevuti dall’utente ( 42 ) sotto forma di valore monetario memorizzato elettronicamente. La moneta elettronica è un attivo supplementare che crea l’IME sulla base di tali fondi.

72.

Al contrario, nei servizi di pagamento forniti sulla base di un conto di pagamento, è l’utente e non il PSP a controllare in ogni momento i fondi trasferiti su tale conto.

73.

Nel caso di specie, fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, sembra che il controllo dei fondi sui conti di pagamento non fosse nelle mani dell’ABC Projektai, bensì in quelle dei titolari di tali conti, che potevano in qualsiasi momento inviarle ordini di pagamento da eseguire.

74.

In terzo luogo, poiché la moneta elettronica è un attivo supplementare controllato dall’IME, tale istituto deve disporre di una contabilità specifica che consenta l’applicazione dello speciale metodo di calcolo dei fondi propri, previsto all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/110.

75.

Spetta al giudice del rinvio verificare se l’ABC Projektai facesse uso di tale contabilità specifica per la moneta elettronica e per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, elemento che non si deduce dalle informazioni fornite alla Corte.

76.

In quarto luogo, nei conti di pagamento il titolare ha il controllo sui fondi, come ho appena sottolineato, e può ritirarli a proprio piacimento. Nel caso della moneta elettronica è anche possibile per il pagatore chiedere all’IME il «rimborso» del denaro non utilizzato per effettuare pagamenti a terzi. Tuttavia, la riconversione della moneta elettronica al proprio valore nominale e il successivo versamento dei fondi su ordine del detentore di moneta elettronica dipenderanno dalle condizioni stabilite nel contratto tra l’utente e l’IME, che può prevedere, ad esempio, il pagamento delle spese da parte del cliente in caso di rimborso anticipato ( 43 ).

77.

Ciò è indicato nell’articolo 11, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/110, ai sensi del quale:

il contratto tra l’emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta; e

il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi: a) se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto; b) se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza; o c) se il rimborso è richiesto più di un anno dopo ( 44 ) la data di scadenza del contratto. Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.

78.

Spetta ancora una volta al giudice del rinvio determinare se vi sia stato un contratto tra l’utente e l’IME che prevedesse queste condizioni di rimborso chiare ed esplicite come presupposto per l’emissione di moneta elettronica.

79.

In quinto luogo, la moneta elettronica è memorizzata su supporti elettronici o magnetici e può essere utilizzata solo da utenti che la accettano volontariamente ( 45 ) e che dispongono degli strumenti per utilizzarla. Invece, gli ordini di pagamento eseguiti da un conto di pagamento devono essere accettati dai PSP di tutti gli operatori economici.

80.

Dalle informazioni contenute nel fascicolo non risulta che l’ABC Projektai disponesse di denaro memorizzato con mezzi elettronici o magnetici che potevano essere utilizzati con una rete di clienti che li accettavano volontariamente. Al contrario, tutto sembra indicare che si trattava di fondi depositati su conti di pagamento e utilizzabili solo per eseguire gli ordini di pagamento degli utenti.

81.

In definitiva, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, l’attività di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2015/2366 e non può essere qualificata come emissione di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110.

V. Conclusione

82.

Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) come segue:

«L’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, e l’articolo 4, punti 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE,

devono essere interpretati nel senso che

l’attività di un istituto di pagamento consistente nell’accettare fondi di un utente senza che sia stato concluso un contratto per emettere moneta elettronica utilizzando detti fondi non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/110, bensì in quello della direttiva 2015/2366.

Ciò vale altresì quando, in assenza del contratto in parola, l’istituto di pagamento accetta fondi dall’utente senza che sia stato emesso uno specifico ordine di pagamento per trasferirli nella stessa giornata operativa o nella giornata operativa successiva, e tali fondi rimangono sul conto dell’istituto di pagamento, a partire dal quale si eseguono operazioni di pagamento, per un periodo superiore al termine stabilito per legge per la prestazione dei servizi di pagamento».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) Quella attualmente in vigore è la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35).

( 3 ) Tra le altre, sentenze del 9 aprile 2014, T-Mobile Austria (C‑616/11, EU:C:2014:242); del 4 ottobre 2018, ING-DiBa Direktbank Austria (C‑191/17, EU:C:2018:809); dell’11 aprile 2019, Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação (C‑295/18, EU:C:2019:320); dell’11 novembre 2020, DenizBank (C‑287/19, EU:C:2020:897); del 2 settembre 2021, CRCAM (C‑337/20, EU:C:2021:671); e del 16 marzo 2023, Beobank (C‑351/21, EU:C:2023:215).

( 4 ) Sentenza del 16 gennaio 2019, Paysera LT (C‑389/17, EU:C:2019:25). In prosieguo: la «sentenza Paysera LT».

( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU 2009, L 267, pag. 7).

( 6 ) Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas (legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania), nella versione applicabile alla controversia, in vigore dal 20 ottobre 2019. Questa legge recepisce la direttiva 2015/2366 nel diritto lituano.

( 7 ) Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas (legge sugli istituti di pagamento della Repubblica di Lituania), nella versione applicabile alla controversia, in vigore dal 1o agosto 2018.

( 8 ) Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas (legge sulla moneta elettronica e sugli istituti di moneta elettronica della Repubblica di Lituania), nella versione applicabile alla controversia, in vigore dal 1o agosto 2018. Questa legge recepisce la direttiva 2009/110 nel diritto lituano.

( 9 ) Nel prosieguo utilizzerò la nuova denominazione per fare riferimento all’istituto.

( 10 ) L’autorizzazione del 13 ottobre 2016 le consentiva di offrire i seguenti servizi di pagamento: esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il PSP dell’utente o presso un altro PSP; esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo e l’esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti e trasferimenti di denaro.

( 11 ) Nella controversia, le parti non contestano il fatto che l’ABC Projektai abbia trattenuto i fondi più a lungo del necessario, sebbene sia stato accertato che, in alcuni casi, essa non è stata in grado di eseguire gli ordini di pagamento a causa della mancata specificazione, da parte dei clienti, dello scopo del pagamento. Inoltre, è stato accertato che ha restituito tutti i fondi ad essa trasferiti in assenza di ordine di pagamento.

( 12 ) Il piano aziendale dell’ABC Projektai indica che detto istituto controlla i fondi per il tempo strettamente necessario per eseguire le operazioni e che i fondi sono trattenuti sul conto per non più di 48 ore per essere restituiti al pagatore nel caso in cui non vi fosse un ordine di pagamento entro tale termine. Secondo la Banca di Lituania, l’ABC Projektai non ha rispettato queste disposizioni.

( 13 ) Si tratta della Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos pozicija dėl mokėjimo sąskaitose laikomų lėššų (Orientamento del Consiglio di vigilanza della Banca di Lituania sui fondi detenuti su conti di pagamento), adottato dalla Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. sprendimas Nr. 241-53 (decisione n. 241-53 del direttore del Consiglio di vigilanza della Banca di Lituania del 29 febbraio 2016). Secondo l’ordinanza di rinvio, in questo Orientamento si afferma che un PSP «può accettare fondi su un conto di pagamento da esso aperto solo in combinazione con un ordine di pagamento che deve essere eseguito entro i termini stabiliti dalla legge sui pagamenti (…), e deve adottare misure sufficienti per garantire che i fondi ricevuti da terzi sul conto del cliente siano trattenuti per il tempo strettamente necessario per effettuare i pagamenti; in caso contrario i fondi detenuti sul conto del [PSP] devono essere considerati come depositi, come altri fondi rimborsabili o come moneta elettronica».

( 14 ) V. BCE, Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE 2022), Francoforte sul Meno, 2023, https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/ecb.spacereport202212~783ffdf46e.en.html; nonché il documento COM(2020) 592 final, del 24 settembre 2020, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l’UE.

( 15 ) È quanto indicato dalla Commissione in A Study on the application and impact of the Directive (EU) 2015/2366 on Payment Services (PSD2), FISMA/2021/OP/0002, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6f80336-a3aa-11ed-b508-01aa75ed71a1/language-en.

( 16 ) Documento COM(2023) 366 final, del 28 giugno 2023, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE.

( 17 ) Attualmente esistono numerose società che forniscono servizi di moneta elettronica. Tra queste, Paypal, Apple Pay, Google Pay e Amazon Pay.

( 18 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (GU 2000, L 275, pag. 39).

( 19 ) Considerando 7 della direttiva 2009/110: «[è] opportuno introdurre una definizione chiara di moneta elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che tale definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento poiché è accettato da terzi come pagamento».

( 20 ) Considerando 8 della direttiva 2009/110: «[è] opportuno che la definizione di moneta elettronica copra la moneta elettronica, sia se detenuta su un dispositivo di pagamento in possesso del detentore di moneta elettronica, sia se memorizzata a distanza su un server e gestita dal detentore tramite un conto specifico per la moneta elettronica. Tale definizione dovrebbe essere abbastanza generale da non ostacolare l’innovazione tecnologica e da includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato, ma anche i prodotti che potrebbero essere sviluppati in futuro».

( 21 ) In termini generali, si considera moneta elettronica un deposito elettronico di valore monetario presso un dispositivo tecnico che può essere utilizzato per effettuare pagamenti a favore di entità diverse dall’emittente. Il dispositivo funge da strumento di prepagamento al portatore, che non coinvolge necessariamente conti bancari nelle transazioni. V. BCE, Electronic money, all’indirizzo https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/electronic_money/html/index.es.html.

( 22 ) Su queste interazioni, v. Riefa C., «Directive 2009/110 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions and Directive 2015/2366/EU on the control of electronic payments in the EU» in Lodder, R., e Murray, A. (a cura di): EU Regulation of E-Commerce. A Commentary, Elgar Commentaries series, Edward Elgar, Londra, 2017, pagg. da 157 a 160.

( 23 ) Nella proposta di nuova direttiva contenuta nel documento COM(2023) 366 final, citato nella nota 16, la Commissione opta per la fusione delle due direttive.

( 24 ) Si tratta dei servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; dei servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; dell’esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il PSP dell’utente o presso un altro PSP: a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo; c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

( 25 ) La direttiva 2015/2366 non definisce, in particolare, cosa si intenda per «gestione di un conto di pagamento».

( 26 ) Come ricordato nella sentenza Paysera LT, punto 24, la direttiva 2009/110 non definisce la nozione di «emissione di moneta elettronica».

( 27 ) I dubbi del giudice del rinvio sono comprensibili, poiché la differenza tra i servizi di pagamento e l’emissione di moneta elettronica non è evidente per tutti i PSP. Ciò è stato sottolineato nella Opinion of the European Banking Authority on its technical advice on the review of Directive (EU) 2015/2036 on payment services in the internal market (PSD2), EBA/Op/2022/06, del 23 giugno 2022, pag. 25.

( 28 ) Sulle nozioni di servizi di pagamento e di utente di servizi di pagamento, v. sentenza dell’11 aprile 2019, Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação (C‑295/18, EU:C:2019:320), punti da 37 a 4854.

( 29 ) V. la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU 2014, L 257, pag. 214). La sentenza del 4 ottobre 2018, ING-DiBa Direktbank Austria (C‑191/17, EU:C:2018:809), afferma che «la possibilità di effettuare a partire da un conto operazioni di pagamento a favore di terzi [o di beneficiare di tali operazioni effettuate da terzi] rappresenta un elemento costitutivo della nozione di “conto di pagamento”» (punto 31) e che «un conto a partire dal quale siffatte operazioni di pagamento non possono essere effettuate direttamente ma per l’effettuazione delle quali occorre avvalersi di un conto d’appoggio non può dunque essere considerato “conto di pagamento” ai sensi della direttiva sui conti di pagamento e, quindi, ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento» (punto 32).

( 30 ) La Commissione ha sostenuto questo punto di vista nella sua risposta del 12 marzo 2012 alla domanda ID 2018/4221 (Ability of a payment account operated by a payment institution to hold a credit balance in readiness for future payment transactions), disponibile in EBA, Single Rulebook Q&A, Question ID 2018_4221, https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4221. Secondo la Commissione, «[…] A payment institution may hold clients’ funds on payment accounts for the purpose of providing payment services, including the execution of not yet specified future payment transactions, in accordance with the framework contract for setting up the referred payment account (…)».

( 31 )

( 32 ) L’articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 impone agli Stati membri di assicurare che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento è ricevuto dal PSP del pagatore e che non vi sia addebito sul conto del pagatore prima della ricezione dell’ordine di pagamento. Ai sensi del paragrafo 2, «[s]e l’utente di servizi di pagamento che dispone un ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell’articolo 83 coincida con il giorno convenuto».

( 33 ) Punto 8 delle sue osservazioni scritte.

( 34 ) L’«addebito diretto» è il «servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso» (articolo 4, punto 23, della direttiva 2015/2366).

( 35 ) E si esporrà quindi alla responsabilità di cui all’articolo 89 della direttiva 2015/2366.

( 36 ) V. l’analisi dettagliata di Storrer, P., Droit de la Monnaie électronique, RB Édition, Parigi, 2014, pagg. 41 e segg.

( 37 ) Al punto 27 della sentenza Paysera LT, la Corte di giustizia ha affermato che il «rimborso» consiste nella riconversione della moneta elettronica al suo valore nominale e nel versamento successivo dei fondi su istruzione del detentore della moneta elettronica. Non si richiede «che tali fondi siano versati sul conto del detentore della moneta elettronica o sul conto di un terzo».

( 38 ) L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2009/110 impone agli emittenti di moneta elettronica di rimborsare, su richiesta del detentore di moneta elettronica, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta. Come sottolinea la Commissione, il contratto stipulato tra l’emittente e l’utente può prevedere determinate condizioni per il rimborso, compreso il pagamento delle spese, se richiesto entro un termine stabilito.

( 39 ) La rilevanza della finalità nell’emissione di moneta elettronica emerge, a contrario, dall’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2015/2366. Lo scopo del trasferimento di fondi è menzionato anche nella sentenza Paysera LT, punti 29, 32 e 33, in relazione alle attività legate all’emissione di moneta elettronica.

( 40 ) Oltre a fornire servizi di emissione di moneta elettronica e di gestione di questo genere di attivi, gli IME possono fornire servizi di pagamento agli utenti attraverso conti di pagamento.

( 41 ) Il controllo degli IME sugli importi destinati all’emissione di moneta elettronica giustifica il fatto che i requisiti in materia di fondi propri siano per essi più elevati (articolo 5 della direttiva 2009/110) rispetto a quelli destinati agli enti che agiscono in qualità di PSP.V., al riguardo, sentenza Paysera LT (punti da 18 a 22).

( 42 ) L’utente ha logicamente il diritto di effettuare pagamenti utilizzando moneta elettronica.

( 43 ) V., in tal senso, la lettera del 26 ottobre 2015, inviata dalla Commissione alla Banca di Lituania (allegato I delle osservazioni della Commissione).

( 44 ) Nota non pertinente per la versione italiana delle presenti conclusioni.

( 45 ) Per fare un esempio, non è possibile pagare con PayPal un operatore economico che non accetti questo tipo di moneta elettronica nelle sue transazioni.