Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 25 gennaio 2024 (1)

Causa C-622/22

Commissione europea

contro

Malta (Servizi di collegamento dati (data link) aeronautici)

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 29/2009 — Obbligo di adottare le misure necessarie affinché un fornitore di servizi di navigazione aerea designato da Malta soddisfi l’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento — Organismi dei servizi di navigazione aerea — Fornitura e utilizzo dei servizi di collegamento dati — Mancanza di giustificazione del ritardo»






1.        La Commissione contesta a Malta di non aver adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 (2), non avendo adottato le misure necessarie per garantire che il fornitore di servizi del traffico aereo (in prosieguo: gli «ATS») (3) designato da detto Stato membro abbia la capacità di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati definiti nell’allegato II di detto regolamento.

2.        Malta ritiene che si siano verificate circostanze imprevedibili che giustificano il ritardo nello sviluppo del sistema e pertanto respinge la domanda della Commissione.

I.      Contesto normativo. Regolamento n. 29/2009

3.        L’articolo 3 («Servizi di collegamento dati») così dispone:

«1.      I fornitori di ATS garantiscono che gli enti ATS che forniscono servizi di traffico aereo all’interno dello spazio aereo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, abbiano la capacità di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati di cui all’allegato II.

(…)».

4.        Ai sensi dell’articolo 15 («Entrata in vigore e applicazione») (4):

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

5.        L’allegato II definisce i servizi di collegamento dati di cui, tra gli altri, all’articolo 3.

II.    Procedimento precontenzioso

6.        L’11 ottobre 2018 la Commissione ha inviato una lettera alla Direzione dell’aviazione civile di Malta in cui manifestava la propria preoccupazione per il ritardo nella fornitura dei servizi di collegamento dati di cui al regolamento n. 29/2009 e invitava Malta ad accelerarne la diffusione.

7.        Secondo un aggiornamento fornito dall’ente SESAR (5), nel dicembre 2019 il fornitore di servizi ATS designato da Malta (6) continuava a non fornire i servizi di collegamento dati.

8.        Con diffida del 15 maggio 2020, la Commissione ha invitato Malta a presentare osservazioni sulla presunta violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 29/2009. La violazione consisterebbe nel non aver fornito e utilizzato tutti i servizi di collegamento dati definiti nell’allegato II di tale regolamento per tutti gli operatori di aeromobili che effettuano voli nello spazio aereo di Malta e che sono dotati di una funzione di comunicazione in collegamento dati, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento.

9.        Il 5 ottobre 2020 Malta ha risposto alla diffida della Commissione illustrando le difficoltà incontrate dal suo fornitore di ATS nel rispettare la data di applicazione del regolamento n. 29/2009, in particolare a causa della necessità di sostituire il sistema di gestione del traffico aereo.

10.      In tale risposta alla diffida della Commissione, Malta:

–      ha indicato che l’acquisizione, l’installazione e l’avvio del sistema erano stati completati nel 2019 e che l’operatività dei servizi di collegamento dati era inizialmente prevista per il febbraio 2020, ma era stata interrotta a causa della pandemia di COVID-19;

–      ha precisato che, nell’ipotesi in cui le attività del fornitore potessero essere riprese nel 2020, il progetto di collegamento dati avrebbe avuto la priorità per giungere ad un’attuazione completa nel corso del primo semestre del 2022.

11.      In un’ulteriore comunicazione del 15 dicembre 2020, Malta ha riferito sulle misure più recenti adottate per consentire ai fornitori di ATS di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati e si è impegnata a produrre alla Commissione aggiornamenti trimestrali sui progressi in corso.

12.      Il 18 febbraio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di diffida integrativa, in cui invitava Malta a presentare osservazioni sulla presunta violazione del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 29/2009.

13.      Il 18 marzo 2021 Malta ha risposto quanto segue:

–      Il sistema di gestione del traffico aereo (completato nel 2019) aveva dovuto essere rinnovato prima dell’attivazione dei servizi di collegamento dati. Ha spiegato che le restrizioni causate dalla pandemia di COVID-19 avevano ostacolato le attività del fornitore responsabile dei servizi di collegamento dati.

–      A partire da gennaio 2021, nonostante le suddette restrizioni, aveva intrapreso ulteriori azioni e sarebbe stata in grado di conformarsi ai requisiti al più tardi entro giugno 2022.

–      Malta era stata totalmente aperta e trasparente nei confronti della Commissione per quanto riguarda i progressi nell’applicazione del regolamento n. 29/2009, il che dimostrava la sua osservanza del principio di leale cooperazione e il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

14.      Il 15 luglio 2021 la Commissione ha inviato a Malta un parere motivato in cui affermava che, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che il fornitore di ATS designato rispettasse l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 29/2009, non aveva adempiuto gli obblighi che le incombevano in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Nello stesso parere motivato, ha concesso a Malta un termine di due mesi, dalla data della ricezione, per ottemperarvi.

15.      Malta ha risposto al parere motivato della Commissione con lettere del 20 settembre 2021, del 25 novembre 2021 e del 27 gennaio 2022. Nelle suddette lettere ha ricordato le principali ragioni dei ritardi verificatisi dal 2017, ha fornito una panoramica dei progressi compiuti e ha confermato la data di adempimento, già comunicata, del giugno 2022.

16.      In risposta a un sollecito della Commissione del 7 febbraio 2022, Malta ha presentato sette aggiornamenti di informazioni in cui indicava, in sostanza, che:

–      aveva concordato una proroga della data di adempimento al 28 dicembre 2022, dovuta a: la realizzazione di un progetto di rimboschimento finalizzato all’installazione di apparecchiature per i servizi di collegamento dati; la carenza globale di fornitura di componenti elettronici; taluni aggiornamenti di software non programmati e l’assegnazione di controllori del traffico aereo in fase di formazione;

–      doveva essere impartita una formazione iniziale, necessaria per conformarsi al regolamento n. 29/2009, la quale doveva essere completata entro il 30 settembre 2022. La formazione si sarebbe conclusa solo il 30 novembre 2023;

–      altri obiettivi intermedi sarebbero stati raggiunti solo nel 2023 (test di interoperabilità e alcune operazioni relative alla sicurezza, qualità e conformità).

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

17.      Il 29 settembre 2022 la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, in cui chiedeva alla Corte di giustizia di dichiarare che «la Repubblica di Malta, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che l’ente ATS (fornitore di servizi del traffico aereo) da essa designato soddisfi l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento della Commissione (CE) n. 29/2009, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento della Commissione (CE) n. 29/2009». Essa chiedeva altresì la condanna della convenuta alle spese.

18.      Malta si è opposta al ricorso della Commissione con memoria del 15 dicembre 2022.

19.      Il 25 gennaio 2023 la Commissione ha depositato una replica e l’8 marzo 2023 Malta ha risposto con una controreplica.

20.      La Corte di giustizia ha deciso di non tenere udienza.

IV.    Argomenti delle parti nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

21.      Nel suo ricorso, la Commissione, dopo aver analizzato gli imprevisti della fase amministrativa, non ha ritenuto accettabili le argomentazioni di Malta, presentate nel procedimento precontenzioso, per illustrare le ragioni del ritardo, che si limitavano a difficoltà interne nell’attuazione dei progetti o a problemi di approvvigionamento e alla pandemia di COVID-19.

22.      La Commissione ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia da essa citata (7), le suddette circostanze non costituiscono valide ragioni per giustificare una violazione del diritto dell’Unione.

23.      Malta ha contestato il ricorso della Commissione invocando, in sostanza, le difficoltà che si erano verificate prima e dopo la data di applicazione (5 febbraio 2018) fissata dal regolamento n. 29/2009:

–      Nel 2013 ha dovuto far fronte a una carenza di imprese che offrivano servizi di connettività, circostanza che l’ha costretta a tentare (senza successo) di stipulare un contratto con SITA, uno dei due operatori in duopolio in questo mercato.

–      Nel 2017 ha cercato di rendersi indipendente dalle imprese esterne mediante l’appalto con la società italiana Leonardo SpA e con il fornitore italiano di ATS (8), il che le avrebbe consentito di agire in modo autonomo.

–      Quando MATS era in attesa dello sviluppo del progetto da parte della società Leonardo SpA, si sono verificati due eventi imprevedibili: la caduta di tre fulmini al centro di controllo del traffico aereo di Malta (2 ottobre 2017) e la rottura di un condotto dell’aria condizionata (9 giugno 2019) nella sala operativa principale. Entrambi gli incidenti hanno richiesto l’attenzione e le risorse disponibili per garantire i servizi di controllo del traffico aereo.

–      Nel 2020, la pandemia di COVID-19 ha comportato allo stesso modo inevitabili ritardi nel progetto.

24.      Nel suo atto di opposizione al ricorso, Malta ha riconosciuto che a tale epoca (15 dicembre 2022) il progetto per la fornitura e l’utilizzo dei servizi di collegamento dati non era ancora operativo.

25.      Nella sua replica, la Commissione sottolinea che nessuna delle circostanze precedenti al 2018 invocate da Malta era «imprevedibile». Le «preesistenti carenze del mercato» erano appunto «preesistenti» e pertanto note e «prevedibili». Anche i «problemi tecnici generalmente riconosciuti relativi all’applicazione del regolamento» erano noti e prevedibili. I presunti casi di forza maggiore invocati (le cadute di fulmini, la rottura di un condotto dell’aria condizionata, la pandemia di COVID-19 e i ritardi imputabili al fornitore) si sono verificati dopo la data di applicazione del regolamento n. 29/2009 e sarebbero pertanto irrilevanti. Inoltre, essa contesta a Malta la mancanza di prova dell’esistenza di alcuni di tali fatti nonché l’assenza di dimostrazione della loro incidenza sul ritardo.

26.      Nella sua controreplica, Malta produce una serie di documenti che attestano l’esistenza sia della caduta di tre fulmini sia della rottura di un condotto dell’aria condizionata e fa valere che, in merito al rifiuto di SITA di rispondere alle sue richieste d’offerta, è impossibile fornirne la prova. Essa sostiene che la diffusione del servizio è stata particolarmente complicata in una regione in cui l’accesso ai collegamenti dati era fino ad allora inesistente e che sono sorte difficoltà in relazione al sistema ENAV.

V.      Valutazione

A.      Premessa: obbligo di fornire i servizi di collegamento dati per la navigazione aerea

27.      Secondo il considerando 1 del regolamento n. 29/2009, «[l]’aumento constatato e atteso del traffico aereo in Europa impone un corrispondente potenziamento delle capacità di controllo, con conseguente necessità di miglioramenti operativi, in particolare per quanto riguarda l’efficienza delle comunicazioni tra controllori di volo e piloti. I canali utilizzati per le comunicazioni vocali sono sempre più congestionati e dovrebbero essere integrati da comunicazioni bordo-terra che utilizzano servizi di collegamento dati».

28.      Tale disposizione si riflette normativamente nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 29/2009, secondo il quale «[i] fornitori di ATS garantiscono che gli enti ATS che forniscono servizi di traffico aereo all’interno dello spazio aereo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, abbiano la capacità di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati di cui all’allegato II».

29.      La data di applicazione del regolamento n. 29/2009 è il 5 febbraio 2018. Questa data sostituisce quella originariamente prevista (7 febbraio 2013) nella versione originale del regolamento stesso (9).

B.      Inadempimento, da parte di Malta, degli obblighi imposti dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 29/2009

30.      Come è noto, la procedura di cui all’articolo 258 TFUE si basa sull’accertamento oggettivo di un inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dai Trattati o da un atto di diritto derivato.

31.      Il governo di Malta non ha contestato nel procedimento precontenzioso, né dinanzi alla Corte di giustizia, l’inadempimento, in termini oggettivi, che la Commissione gli addebita.

32.      Tuttavia, secondo detto Stato membro, occorre tenere conto delle difficoltà incontrate nella fornitura e nell’utilizzo dei servizi di collegamento dati.

33.      Alla luce delle prove fornite, è possibile distinguere tre periodi in relazione all’inadempimento contestato, che si è protratto (e permane) nel tempo:

–      Iniziale. Tra la pubblicazione del regolamento n. 29/2009 e il 5 febbraio 2018, data di inizio della sua applicazione. Alla scadenza di tale termine, Malta non aveva adempiuto gli obblighi imposti dal regolamento in parola.

–      Intermedio. Tra il 5 febbraio 2018 e il 15 settembre 2021, data di scadenza del termine di due mesi concesso dalla Commissione a Malta per conformarsi al parere motivato inviato il 15 luglio 2021. Il 15 settembre 2021 Malta non si era ancora conformata agli obblighi previsti dal regolamento n. 29/2009.

–      Finale. Dal 15 settembre 2021 fino alla chiusura della fase scritta del presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, Malta ha continuato a non implementare il sistema previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 29/2009.

34.      Non potendo negare la realtà oggettiva dell’inadempimento contestato, il governo di Malta cerca di giustificare il suo ritardo adducendo una serie di motivi che, a suo avviso, spiegherebbero la mancata conformità dei suoi servizi di navigazione aerea alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 29/2009.

35.      Secondo una costante giurisprudenza, «l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte» (10).

36.      Sebbene la Commissione sembri sottolineare che le circostanze invocate da Malta (asseritamente esplicative del suo inadempimento) non la giustificavano alla data di applicazione del regolamento n. 29/2009 (5 febbraio 2018), in realtà il contenuto delle memorie della Commissione allude anche, quanto meno implicitamente, al fatto che il giorno della scadenza del termine fissato nel parere motivato (15 settembre 2021) non esistevano valide giustificazioni per la mancata applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 29/2009.

37.      Malta ha di fatto riconosciuto che, alla data di scadenza del parere motivato della Commissione, ancora persisteva l’inadempimento dell’obbligo di fornire e utilizzare il servizio di collegamento dati richiesto dal regolamento n. 29/2009.

38.      Analizzerò ora le motivazioni dell’inadempimento addotte da Malta, in relazione a ciascuno dei tre periodi sopra menzionati, ed esporrò la mia valutazione al riguardo. Quest’ultima muoverà dal presupposto che, accertato dalla Commissione l’inadempimento oggettivo degli obblighi di uno Stato membro derivanti dal diritto dell’Unione, spetta allo Stato membro inadempiente provare le relative cause di giustificazione.

C.      Motivi di inadempimento addotti da Malta e loro valutazione

1.      Periodo iniziale (fino al 5 febbraio 2018)

39.      Per motivare il ritardo accumulato nel corso di tale periodo, il governo maltese adduce quanto segue:

–      Le difficoltà incontrate da MATS erano dovute alle carenze del mercato derivanti da una struttura duopolistica nella fornitura della connettività ATN (11). Nel corso del 2013, essa ha contattato l’operatore SITA, che tuttavia non ha presentato alcuna offerta, privando Malta dei mezzi per adempiere i suoi obblighi, il che esulava totalmente dal suo controllo.

–      Il 2 ottobre 2017 tre fulmini hanno colpito il centro di controllo del traffico aereo e hanno causato l’interruzione della fornitura di energia elettrica.

–      Nel 2017 MATS ha appreso che ENAV, in qualità di fornitore italiano di ATS, aveva trovato una soluzione alternativa con la Leonardo SpA per fornire i servizi senza rivolgersi a terzi. Il 18 dicembre 2017 MATS ha firmato un contratto con ENAV e la Leonardo SpA. Eurocontrol ha tuttavia trasmesso a MATS uno studio sui router ATN (come quello di Malta) che metterebbero a rischio la rete ATN, il che ha reso necessario il ritorno alla soluzione iniziale, vale a dire rivolgersi a fornitori esterni. Tale circostanza avrebbe comportato ritardi nella diffusione del servizio di collegamento dati.

40.      Sebbene mi sembri inutile approfondire la ricerca di una giustificazione fondata su fatti anteriori al 5 febbraio 2018, se si accetta come data fondamentale per valutare l’inadempimento il 15 settembre 2021, non ho obiezioni a tenere conto di tali fatti.

41.      I problemi legati alla stipula di un contratto, nel 2013, con un operatore esterno, oltre a non spiegare il ritardo del 2018, rientrano nell’ambito delle difficoltà tecniche o strutturali che, per la Corte di giustizia, sono irrilevanti in questo tipo di ricorsi (12).

42.      Lo stesso vale per la comunicazione attribuita a Eurocontrol, identificata nell’allegato 3 della memoria di opposizione al ricorso. Tale allegato è in realtà un documento intitolato «Libro bianco sulla proliferazione di router ATN A/G» la cui data di pubblicazione è il 10 marzo 2009, che era, o poteva essere, a disposizione delle autorità maltesi fin da allora. In ogni caso, Malta non poteva invocare la propria mancata conoscenza dell’impraticabilità delle soluzioni tecniche da essa stessa adottate.

43.      Per quanto riguarda i fulmini che sono caduti all’aeroporto di Malta (la cui prova documentale è stata fornita nella controreplica), non è chiaro quale impatto possa avere avuto questo evento unico, che ha interessato la fornitura di energia elettrica, nell’inadempimento continuativo da parte di Malta degli obblighi relativi alla diffusione del servizio di collegamento dati.

2.      Periodo intermedio (dal 5 febbraio 2018 al 15 settembre 2021)

44.      Malta fa valere i seguenti fatti che avrebbero inciso negativamente sul suo inadempimento durante tale periodo:

–      Il 9 giugno 2019 si è rotto un tubo dell’aria condizionata nella sede di MATS e i tecnici hanno dovuto distogliere la loro attenzione e le loro risorse per far fronte a questo problema imprevisto.

–      La pandemia di COVID-19 ha provocato altri inevitabili ritardi: i) la Leonardo SpA ha invocato la forza maggiore a causa dell’imposizione dei divieti di viaggio in risposta alla pandemia e non è stata in grado di portare avanti il progetto del servizio di collegamento dati tra marzo e settembre 2020, il che avrebbe comportato ulteriori ritardi nell’attuazione del progetto; ii) MATS ha dovuto mettere in atto una serie di misure di sicurezza per attenuare i rischi sanitari derivanti dalla pandemia, in particolare riducendo il numero di personale in servizio, effettuando sanificazioni, ruotando il personale per ridurre il rischio di infezione e adottando tutte le misure di salvaguardia possibili per garantire la fornitura di un servizio sicuro al pubblico; iii) a causa delle gravi restrizioni imposte a seguito della pandemia, la necessità di istituire una sala operativa di emergenza era pressante e MATS ha dedicato la maggior parte dei suoi sforzi a questo progetto, al quale, per ragioni pratiche e di sicurezza, ha dato priorità.

45.      Neppure questi argomenti mi sembrano convincenti per giustificare l’inadempimento contestato.

46.      Per quanto riguarda la rottura di un condotto dell’aria condizionata, è sufficiente leggere l’allegato R.6 della controreplica di Malta, secondo cui l’incidente è durato circa 25 minuti, al termine dei quali è stato risolto. In ogni caso, la suddetta rottura non potrebbe essere classificata come forza maggiore, poiché non si tratta di una circostanza estranea all’attività stessa, eccezionale e imprevedibile.

47.      Per quanto riguarda l’impatto della pandemia di COVID-19, il governo maltese riconosce che i rapporti con la Leonardo SpA sono stati compromessi per soli sei mesi, senza che vi siano prove di ulteriori strascichi. Inoltre, non chiarisce adeguatamente quale impatto concreto possano aver avuto le misure precauzionali adottate per motivi sanitari sul ritardo nella diffusione del sistema di collegamento dati. Le argomentazioni di Malta sembrano piuttosto riferirsi a problemi organizzativi interni (scarsa disponibilità di mezzi) che l’hanno indotta a dare priorità ad altri settori della sua attività.

48.      In ogni caso, nemmeno per questo periodo Malta ha dimostrato l’impossibilità assoluta di adempiere i propri obblighi (13).

3.      Periodo finale (dal 15 settembre 2021)

49.      Il governo maltese riconosce nella sua ultima memoria processuale (controreplica dell’8 marzo 2023) che MATS, pur avendo dato la massima priorità al progetto, non ha completato la diffusione dei servizi di collegamento dati. Esso afferma che l’operatore ATS ha costituito un nuovo gruppo di gestione, che il progetto è in corso e che ha acquisito un notevole livello di maturità. Dichiara che continuerà a fare tutto il possibile per adempiere i suoi obblighi ai sensi del regolamento n. 29/2009, impegnandosi pienamente, allo stesso tempo, a mettere in atto il servizio in condizioni di sicurezza.

50.      Benché i fatti successivi alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (15 settembre 2021) non possano essere presi in considerazione (14), ritengo che non si possano chiudere gli occhi di fronte alla realtà: lo stesso governo maltese ammette che, anche nel 2023, l’attuazione del servizio di collegamento dati non ha avuto luogo e le difficoltà addotte per tale ritardo continuano ad essere (come nei periodi precedenti) di natura tecnica o strutturale, imputabili allo Stato membro in parola.

51.      In definitiva, a mio avviso, il governo maltese non è riuscito a dimostrare che i fatti dedotti per motivare il ritardo nell’adempimento dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 29/2009 possano giustificarlo.

VI.    Conclusioni

52.      Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di giustizia, in accoglimento del ricorso della Commissione, di

–      dichiarare che la Repubblica di Malta non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo.

–      condannare Malta alle spese.


1      Lingua originale: lo spagnolo.


2      Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU 2009, L 13, pag. 3). È stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione, del 12 settembre 2023, recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012 (GU 2023, L 228, pag. 39).


3      ATS è l’acronimo, in lingua inglese, di «Air Traffic Services» (servizi del traffico aereo).


4      Secondo la versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione, del 26 febbraio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014 (GU 2015, L 56, pag. 30).


5      Acronimo di «Single European Sky ATM Research». Si tratta di «un partenariato europeo istituzionalizzato tra partner del settore pubblico e privato che utilizza la ricerca e l’innovazione per accelerare la realizzazione del cielo europeo digitale». A tal fine, «mette in comune la massa critica di risorse e competenze provenienti da tutta la catena del valore dell’aviazione per sviluppare le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia per la gestione di aeromobili convenzionali, droni, taxi aerei e veicoli che volano ad altitudini più elevate» (https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/sesar-3-joint-undertaking_it).


6      «Malta Air Traffic Services» (Servizi del traffico aereo di Malta). In prosieguo: «MATS».


7      Sentenze del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna (C-454/14, EU:C:2016:117), punto 45; del 2 marzo 2017, Commissione/Grecia (C-160/16, non pubblicata, EU:C:2017:161), punto 13, e del 3 ottobre 1984, Commissione/Italia (C-254/83, EU:C:1984:302).


8      Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo. In prosieguo: l’«ENAV»


9      Secondo il considerando 7 del regolamento di esecuzione 2015/310, «in particolare a causa delle difficoltà tecniche osservate o di carenze nell’attuazione dell’infrastruttura DLS installata, che hanno già portato ad alcune misure di mitigazione in corso di adozione, e del loro potenziale impatto sulla sicurezza del trasporto aereo e dato che gli studi e le azioni necessari volti ad individuarli e correggerli dovrebbero essere completati nel corso del 2018, è opportuno rinviare la data di applicazione del regolamento (CE) n. 29/2009».


10      V., per tutte, sentenza del 16 luglio 2020, Commissione/Romania (Antiriciclaggio) (C-549/18, EU:C:2020:563), punto 19.


11      ATN è l’acronimo in inglese di «Aeronautical Telecommunication Network» (Rete di telecomunicazione aeronautica). La memoria di opposizione di Malta cita due fornitori concorrenti sul mercato dei servizi di comunicazione: SITA, con sede in Europa, e ARINC, con sede negli Stati Uniti d’America.


12      Sentenza del 10 novembre 2020, C-644/18, Commissione/Italia (Valori limite – PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895), punto 87.


13      Sentenza del 27 giugno 2000, Commissione/Portogallo (C-404/97, EU:C:2000:345), punto 39.


14      Sentenza del 30 gennaio 2002, Commissione/Grecia (C-103/00, EU:C:2002:60), punti da 23 a 25.