Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 12 settembre 2024 (1).
Causa C‑573/22
A,
B,
Foreningen C
contro
Skatteministeriet
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca)]
Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 370 e allegato X, parte A, punto 2 – Deroga – Ambito di applicazione – Attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico finanziata da un canone obbligatorio a carico dei possessori di apparecchi per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive
Introduzione
1. Il canone radiotelevisivo danese non è sopravvissuto 100 anni. È stato introdotto nel 1926 come canone radiofonico e, dopo molte trasformazioni, con la denominazione canone sui media (medielicens), è stato soppresso nel 2022.
2. Tuttavia, ancora oggi esso continua a dare adito a controversie da almeno un punto di vista, ossia della legittimità del suo assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»). In effetti, dall’introduzione di tale imposta in Danimarca nel 1967, essa veniva applicata sugli importi pagati a titolo di canone radiotelevisivo.
3. Dal punto di vista del diritto dell’Unione, ciò era giustificato in base a una deroga al regime normale dell’IVA, simile alla deroga esaminata dalla Corte nella causa conclusasi con la sentenza GIS (2). Tuttavia, nella presente causa, si pone la questione se, alla luce delle modifiche a cui il canone radiotelevisivo danese era stato sottoposto nel periodo in cui era vigente, le conclusioni della citata sentenza siano ad esso pienamente applicabili. Le modifiche in parola non consentono infatti la diretta trasposizione della suddetta sentenza, rendendo necessari alcuni chiarimenti in merito ai suoi effetti nelle circostanze del caso in esame.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
4. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), così dispone:
«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
(…)
c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale»
5. Ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), della citata direttiva:
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(…)
q) le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale».
6. L’articolo 370 della suddetta direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri che al 1º gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta».
7. Infine, l’allegato X, parte A, della direttiva 2006/112, intitolato «Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad assoggettare all’imposta», menziona al punto 2 «le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale».
Diritto danese
8. Il canone radiofonico è stato introdotto nel diritto danese nel 1926 e, nel 1951, è diventato il canone radiotelevisivo. Ai sensi della lov nr. 421 om radio- og fjernsynsivrkomshed (legge n. 421 sulle attività radiotelevisive), del 15 giugno 1973, esso è stato definito «canone per l’utilizzo di ricevitori radiotelevisivi».
9. In base alla legge recante modifica della legge sulle attività radiotelevisive del 27 dicembre 1996, gli introiti provenienti da tale canone potevano essere utilizzati per finanziare non solo le attività delle emittenti radiotelevisive pubbliche, ma anche per «eventuali altre finalità legate ai media».
10. Con una successiva modifica della legge sulle attività radiotelevisive, del 20 dicembre 2006, la parte audiovisiva del canone è stata rinominata «canone sui media», il quale veniva riscosso su qualsiasi dispositivo «in grado di ricevere e riprodurre programmi o servizi video trasmessi al pubblico».
11. Il suddetto canone veniva progressivamente soppresso a partire dal 2013 e il 1º gennaio 2022 è stato interamente abolito in forza della legge recante modifica della legge sulle attività radiotelevisive del 18 dicembre 2018.
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
12. A, B (persone fisiche) e la Foreningen C (un gruppo di persone fisiche che ha proposto un’azione collettiva) hanno adito il giudice del rinvio con azioni contro lo Skatteministeriet (Ministero delle finanze, Danimarca) dirette ad ottenere il rimborso degli importi da loro pagati a titolo di IVA sul canone sui media per il periodo dal 2007 al 2017. Le suddette azioni si basano principalmente sull’affermazione che, dal momento che il canone sui media non costituisce la remunerazione per la prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, l’IVA applicata su tale canone risulta riscossa in violazione della citata direttiva e deve essere rimborsata. In subordine, gli attori nel procedimento principale sostengono che, anche se la riscossione dell’IVA sul canone sui media dovesse essere considerata, in linea di principio, legittima sulla base dell’articolo 370 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, le modifiche apportate dopo il 1º gennaio 1978 alla normativa che disciplina tale canone ne alterano la natura in modo sostanziale, al punto da rendere impossibile il ricorso alla clausola di «standstill» prevista dalla citata disposizione.
13. Secondo il giudice di rinvio è pacifico che il canone sui media non costituisce la remunerazione per la prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, conformemente alle conclusioni risultanti dalla sentenza Český rozhlas (4). Tuttavia, tale giudice nutre dubbi quanto all’applicabilità dell’articolo 370 della direttiva in parola.
14. In tale contesto, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 370 della [direttiva 2006/112], in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri interessati di assoggettare all’IVA un canone sui media obbligatorio per legge per finanziare le attività non commerciali di enti pubblici radiotelevisivi, nonostante l’assenza di una “prestazione di servizi a titolo oneroso” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.
In caso di risposta affermativa alla prima questione, si chiede alla Corte di giustizia di rispondere alle seguenti questioni pregiudiziali:
2) Se l’articolo 370 della [direttiva 2006/112], in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la facoltà di uno Stato membro di assoggettare all’IVA un canone sui media obbligatorio per legge di cui alla prima questione può essere mantenuta qualora, dopo l’entrata in vigore, il 1º gennaio 1978, della [sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (5)], tale Stato membro abbia modificato la disciplina sul canone passando dall’imposizione di un canone per il possesso di apparecchi radiotelevisivi all’imposizione di un canone per il possesso di qualsiasi dispositivo in grado di ricevere direttamente programmi e servizi video, compresi smartphone, computer, ecc.
3) Se l’articolo 370 della [direttiva 2006/112], in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la facoltà di uno Stato membro di assoggettare all’IVA un canone sui media obbligatorio per legge di cui alla prima questione può essere mantenuta qualora, dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1978, della [direttiva 77/388/CEE], tale Stato membro abbia modificato la disciplina sul canone in modo tale che una minima parte delle risorse del canone viene destinata, in base a determinazioni del Ministero della Cultura, in primo luogo al finanziamento di enti radiotelevisivi che ricevono sovvenzioni pubbliche ma che non sono in quanto tali pubblici, e in secondo luogo ad organizzazioni mediatiche e cinematografiche che contribuiscono allo svolgimento di attività radiotelevisive ma che non svolgono esse stesse dette attività».
15. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 26 agosto 2022. Osservazioni scritte sono state depositate dagli attori nel procedimento principale, dai governi danese e francese, nonché dalla Commissione europea. Le stesse parti erano rappresentate all’udienza del 14 marzo 2024.
16. Il 26 ottobre 2023 la Corte ha emesso la sentenza GIS.
Analisi
17. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali.
18. Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio mira sostanzialmente a stabilire se l’articolo 370 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso consente la riscossione dell’IVA su un canone destinato a finanziare le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico, come il canone danese sui media, anche se lo stesso non costituisce la remunerazione per una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.
19. La risposta alla suddetta questione può essere desunta, a mio avviso, direttamente dalla sentenza GIS. È vero che la sentenza in parola riguarda l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. Tuttavia, la citata disposizione introduce a favore dell’Austria una deroga sostanzialmente identica a quella prevista dall’articolo 370 della medesima direttiva per gli Stati facenti parte della Comunità europea prima del 1º gennaio 1978. Al contempo, l’articolo 378 della direttiva 2006/112 riguarda le attività definite all’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, e quindi lo stesso tipo di attività di cui trattasi nella presente causa. Inoltre, il canone danese sui media è un canone dello stesso tipo di quello menzionato nel dispositivo della sentenza GIS. L’interpretazione dell’articolo 378 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, adottata in tale sentenza, può quindi essere applicata direttamente al contesto della prima questione pregiudiziale sollevata nella presente causa.
20. Alla luce di quanto sopra e conformemente alla richiesta della Corte, limiterò le considerazioni contenute nelle presenti conclusioni, nonché la proposta di risposta, alle due restanti questioni pregiudiziali.
Sulla seconda questione pregiudiziale
21. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio mira, in sostanza, a stabilire se l’articolo 370 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso si applica all’imposizione delle attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico finanziate da un canone obbligatorio per legge a carico dei possessori di apparecchi per la ricezione dei programmi trasmessi da siffatti enti, in una situazione in cui, dopo il 1º gennaio 1978, la disciplina relativa a tale canone è stata modificata in modo che esso viene riscosso non solo per il possesso di un ricevitore radiotelevisivo, come avveniva in origine, ma anche per il possesso di qualsiasi altro dispositivo in grado di ricevere detti programmi, come smartphone, computer, ecc., il che potenzialmente amplia la cerchia dei soggetti obbligati a pagarlo.
22. A mio avviso, a tale questione occorre rispondere in senso affermativo.
23. Come risulta per analogia dalla sentenza GIS, la summenzionata disposizione della direttiva 2006/112 autorizza gli Stati membri in essa indicati, tra cui la Danimarca (6), a mantenere in vigore il sistema di imposizione delle attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico esistente al 1º gennaio 1978, fermo restando che le modalità di tale imposizione devono essere rimaste sostanzialmente immutate (7). Ciò non impedisce tuttavia l’introduzione nel suddetto sistema di imposizione di modifiche che si limitino a tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo, senza modificare l’evento generatore dell’obbligo di versare il canone destinato a finanziare le suddette attività (8).
24. Le suesposte regole risultano dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale, in sostanza, nell’applicare le clausole di «standstill» contenute nella direttiva 2006/112 (9), gli Stati membri non hanno il diritto di estendere l’ambito delle deroghe concernenti i principi generali del sistema comune dell’IVA, ma possono modificare la propria normativa nazionale in base a nuove circostanze (10).
25. La modifica alla normativa danese in materia di canone sui media, esaminata nella presente analisi della seconda questione pregiudiziale, consisteva nell’estendere l’obbligo di pagare questo canone, che originariamente si applicava soltanto ai possessori di ricevitori radiotelevisivi, anche ai possessori di altri dispositivi in grado di ricevere programmi radiotelevisivi, come computer, smartphone, ecc. Tale modifica era legata al progresso tecnologico che ha reso possibile la ricezione di programmi radiotelevisivi tramite dispositivi diversi da ricevitori predisposti specificamente a tale scopo.
26. Tuttavia, le summenzionate modifiche non hanno ampliato l’ambito di applicazione della deroga prevista dall’articolo 370 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva. La disposizione in parola consente di continuare ad assoggettare all’imposta le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico. In un sistema come quello danese, siffatta imposizione avviene tramite l’assoggettamento all’IVA del canone obbligatorio per legge utilizzato per finanziare le attività dei suddetti enti radiotelevisivi di diritto pubblico. Il canone oggetto della presente causa, ossia il canone sui media, serve a finanziare le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico, indipendentemente dalla cerchia dei soggetti che sono obbligati a pagarlo. Pertanto, dal punto di vista delle succitate disposizioni della direttiva 2006/112, la situazione resta invariata. Infatti, da tale prospettiva, ciò che conta è la destinazione dei proventi derivanti da tale imposta, e non la fonte degli stessi.
27. Questa conclusione non è modificata dal fatto, sul quale il giudice del rinvio richiama l’attenzione, che l’ampliamento della categoria dei dispositivi il cui possesso fa sorgere l’obbligo di pagare il canone sui media ha avuto l’effetto di aumentare, allo stesso tempo, la cerchia dei soggetti obbligati a pagarlo. Invero, l’articolo 370 della direttiva 2006/112 non contiene alcun requisito secondo cui l’effettiva entità della base imponibile consentita dalla citata disposizione debba rimanere invariata.
28. Non è rilevante, altresì, l’argomento dedotto dagli attori nel procedimento principale e dalla Commissione, secondo cui, a differenza dei ricevitori radiotelevisivi, la funzione principale dei dispositivi come computer o smartphone non è quella di ricevere i programmi radiotelevisivi.
29. Nella sentenza Český rozhlas, la Corte ha ritenuto che un canone, come il canone sui media in esame nella presente causa, non costituisce una remunerazione per la prestazione di servizi da parte delle emittenti pubbliche, tra l’altro perché l’obbligo di pagamento è legato al possesso di un dispositivo specifico, indipendentemente dal suo uso effettivo (11). Di conseguenza, l’imposizione ai sensi dell’articolo 370 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, non è un’imposizione armonizzata che costituisce parte integrante del regime dell’IVA, ma configura una deroga all’ambito di applicazione del regime in parola (12). Per la legittimità dell’imposizione basata su tale fondamento normativo, non è quindi necessario che vi sia un nesso tra le modalità di utilizzo degli apparecchi, il cui possesso fa sorgere l’obbligo di pagare gli importi che costituiscono la base di tale imposta, e l’attività assoggettata all’imposta, ossia l’attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico.
30. In considerazione di quanto sopra, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 370 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso si applica all’imposizione delle attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico finanziate da un canone obbligatorio per legge a carico dei possessori di apparecchi per la ricezione dei programmi trasmessi da siffatti enti, in una situazione in cui, dopo il 1º gennaio 1978, la disciplina relativa a tale canone è stata modificata in modo che esso viene riscosso non solo per il possesso di un ricevitore radiotelevisivo, come avveniva in origine, ma anche per il possesso di qualsiasi altro dispositivo in grado di ricevere detti programmi, come smartphone, computer, ecc., anche se ciò potenzialmente amplia la cerchia dei soggetti obbligati a pagarlo.
Sulla terza questione pregiudiziale
31. Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 370 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso si applica all’imposizione delle attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico finanziate da un canone obbligatorio per legge a carico dei possessori di apparecchi per la ricezione dei programmi trasmessi da siffatti enti, in una situazione in cui, dopo il 1º gennaio 1978, la disciplina relativa al suddetto canone è stata modificata in modo che una minima parte dei proventi di tale canone può essere destinata al finanziamento dell’attività di enti diversi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche.
32. Secondo le informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, nel periodo dal 2007 al 2017 una piccola parte (non superiore al 5%) dei proventi del canone sui media è stata utilizzata per finanziare enti diversi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche. In particolare, si tratta di: un’emittente radiofonica che, pur essendo un operatore privato, persegue una missione dei media del servizio pubblico, è soggetta a vincoli giuridici simili a quelli delle emittenti pubbliche ed è finanziata prevalentemente dai proventi del canone sui media; un istituto danese di cinematografia, il cui ruolo è quello di sostenere finanziariamente, in collaborazione con le emittenti radiotelevisive pubbliche, la produzione cinematografica, nonché una scuola di cinema per bambini e giovani gestita da una fondazione i cui fondatori sono, tra l’altro, le emittenti radiotelevisive pubbliche.
33. È in questo contesto fattuale che deve essere analizzata la terza questione pregiudiziale, in quanto il canone sui media è stato definitivamente soppresso a partire dal 1º gennaio 2022, per cui non vi è la possibilità di destinare i relativi proventi a scopi diversi da quelli sopra indicati. Non si tratta quindi di effettuare una valutazione in astratto delle disposizioni del diritto danese relative al canone sui media, ma di valutare tali disposizioni alla luce della loro effettiva applicazione durante il periodo oggetto della controversia nel procedimento principale.
34. L’articolo 370 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva, consente agli Stati membri in esso indicati di continuare ad assoggettare all’imposta le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale. Come emerge dalla genesi di tale disposizione, analizzata in dettaglio dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il suo scopo è quello di consentire l’imposizione dell’attività degli enti radiotelevisivi finanziata con un canone obbligatorio per legge, come il canone sui media, da parte di quegli Stati membri che, prima dell’entrata in vigore della direttiva 77/388, consideravano siffatta attività come imponibile, anche se la stessa non aveva carattere oneroso.
35. La disposizione in parola deve essere interpretata alla luce del suddetto obiettivo e nel senso idoneo a salvaguardare l’effetto utile di tale disposizione (13). Orbene, una siffatta interpretazione impone, a mio avviso, di riconoscere che la nozione di «attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale» ai sensi della citata disposizione della direttiva 2006/112, coincida con attività finanziate con i proventi di un canone obbligatorio per legge, come il canone sui media, di cui trattasi nella presente causa. In effetti, l’essenza della deroga prevista da tale disposizione consiste nel consentire agli Stati membri di assoggettare detto canone all’IVA (14).
36. Da questo punto di vista, il fatto che una piccola parte dei proventi del canone sui media sia stata utilizzata per finanziare, in primo luogo, un’emittente che, sebbene sotto forma di un ente privato, perseguiva una missione simile a quella delle emittenti del servizio pubblico ed era finanziata prevalentemente con i suddetti proventi nonché, in secondo luogo, i soggetti che, non esercitano effettivamente attività di radiodiffusione ma partecipano in altri modi alla realizzazione della missione degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico e sono ad essi collegati sotto il profilo organizzativo e funzionale, non modifica la summenzionata normativa nazionale in senso contrario allo scopo dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva.
37. Tale interpretazione non contrasta nemmeno con il tenore letterale della succitata disposizione della direttiva 2006/112. La disposizione in parola consente di assoggettare all’imposta le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico, ma non specifica di quale tipo di attività debba trattarsi. In particolare, essa non indica che si tratti esclusivamente delle attività di radiodiffusione e non utilizza il termine «emittenti», ma «enti». Di conseguenza, nulla impedisce, a mio avviso, che altre attività, come la produzione o le attività d’insegnamento, rientrino nell’ambito di applicazione della citata disposizione, purché queste ultime concorrano alla realizzazione della missione affidata agli enti radiotelevisivi di diritto pubblico e siano finanziate con un canone obbligatorio per legge, come il canone sui media in esame nella presente causa.
38. La disposizione in parola della direttiva 2006/112 non definisce nemmeno la forma giuridica o l’assetto proprietario di tali enti. Come giustamente sottolineato dal governo danese, nell’analogo caso della deroga disciplinata dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, la Corte ha consentito un’interpretazione della nozione di «servizi pubblici postali» basata sulla natura pubblica delle prestazioni fornite da tali servizi, piuttosto che sulla loro qualifica formale di enti di diritto pubblico o sul regime di proprietà pubblica (15). Un approccio simile può essere adottato, a mio avviso, nel caso di specie, in cui, come riferisce il giudice del rinvio, una parte dei compiti degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico è stata affidata ad un’emittente radiofonica privata, la quale però è finanziata con i proventi del canone sui media.
39. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 370 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso si applica all’imposizione delle attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico finanziate da un canone obbligatorio per legge a carico dei possessori di apparecchi per la ricezione dei programmi trasmessi da siffatti enti, in una situazione in cui, dopo il 1º gennaio 1978, la disciplina relativa al suddetto canone è stata modificata in modo che una minima parte dei proventi di tale canone può essere destinata al finanziamento dell’attività di enti diversi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche.
40. Tuttavia, per l’eventualità in cui la Corte non dovesse condividere la mia proposta di risposta alla terza questione pregiudiziale, la quale, ammetto, appare meno evidente rispetto alla risposta alle prime due questioni, un’eventuale incompatibilità del sistema danese di imposizione delle attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico con la direttiva 2006/112 riguarderebbe, a mio avviso, soltanto l’IVA applicata alla parte del canone sui media destinata a finanziare soggetti diversi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche. Per il resto, invece, il suddetto regime risulta compatibile con la citata direttiva, come emerge dalle risposte che, a mio parere, dovrebbero essere date alla prima e alla seconda questione pregiudiziale. In effetti, non vi sono difficoltà nel calcolare la proporzione dell’IVA gravante sul canone sui media riferibile alla parte del suddetto canone destinata a finanziare soggetti diversi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche. Non vedo quindi per quale ragione un’eventuale incompatibilità di questa parte dell’IVA con la direttiva 2006/112 dovrebbe comportare l’incompatibilità con tale direttiva dell’intero sistema.
Conclusioni
41. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, suggerisco di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, sottoposte alla Corte dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), nel modo seguente:
1) L’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della medesima direttiva,
deve essere interpretato nel senso che:
esso si applica all’imposizione delle attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico finanziate da un canone obbligatorio per legge a carico dei possessori di apparecchi per la ricezione dei programmi trasmessi da siffatti enti, in una situazione in cui, dopo il 1º gennaio 1978, la disciplina relativa a tale canone è stata modificata in modo che esso viene riscosso non solo per il possesso di un ricevitore radiotelevisivo, come avveniva in origine, ma anche per il possesso di qualsiasi altro dispositivo in grado di ricevere detti programmi, come smartphone, computer, ecc., anche se ciò potenzialmente amplia la cerchia dei soggetti obbligati a pagarlo.
2) L’articolo 370 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, di tale direttiva,
deve essere interpretato nel senso che:
esso si applica all’imposizione delle attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico finanziate da un canone obbligatorio per legge a carico dei possessori di apparecchi per la ricezione dei programmi trasmessi da siffatti enti, in una situazione in cui, dopo il 1º gennaio 1978, la disciplina relativa al suddetto canone è stata modificata in modo che una minima parte dei proventi di tale canone può essere destinata al finanziamento dell’attività di enti diversi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche.
1 Lingua originale: il polacco.
2 Sentenza del 26 ottobre 2023 (C‑249/22, in prosieguo: la «sentenza GIS», EU:C:2023:813).
3 GU 2006, L 347, pag. 1.
4 Sentenza del 22 giugno 2016. (C‑11/15, EU:C:2016:470).
5 GU 1977, L 145, pag. 1.
6 V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
7 Sentenza GIS (punti 42 e 43).
8 V., in tal senso, sentenza GIS (punti 45 e 47).
9 O nella precedente direttiva 77/388.
10 V., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, Grupa Lotos (C‑225/18, EU:C:2019:349, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), nonché sentenza GIS (punto 42).
11 Sentenza del 22 giugno 2016 (C‑11/15, EU:C:2016:470, punti 26 e 28).
12 V., per analogia, sentenza GIS (punto 51).
13 V., per analogia, sentenza GIS (punti da 46 a 49).
14 V., in tal senso, sentenza GIS (punto 47).
15 V. sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis (C‑4/18 e C‑5/18, EU:C:2019:860, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). È vero che la formulazione letterale dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 in alcune versioni linguistiche (in particolare nella versione inglese o francese) può suggerire che lo stesso si riferisca ai servizi postali, piuttosto che ai prestatori di servizi. Tuttavia, la Corte ha da tempo chiarito (sulla base della pertinente disposizione della direttiva 77/388) che questa espressione deve essere intesa nel senso organico del termine (sentenza dell’11 luglio 1985, Commissione/Germania, 107/84, EU:C:1985:332, punto 11). Inoltre, altre versioni linguistiche dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, in particolare la versione polacca («poczta państwowa») o quella tedesca («öffentliche Posteinrichtungen»), evidenziano chiaramente la natura di diritto pubblico dell’ente beneficiario della deroga, il che non ha impedito alla Corte di adottare un’interpretazione più flessibile. Pertanto, a mio avviso, l’analogia con l’allegato X, parte A, punto 2, di tale direttiva è giustificata.