Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 14 marzo 2024 (1)

Causa C541/22 P

Araceli García Fernández,

Faustino González Parra,

Fernando Luis Treviño de Las Cuevas,

Juan Antonio Galán Alcázar,

Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera,

Macon, SA,

Marta Espejel García,

Memphis Investments Ltd,

Pedro Alcántara de la Herrán Matorras,

Pedro José de Jesús Benito Trebbau López,

Pedro Regalado Cuadrado Martínez,

María Rosario Mari Juan Domingo

contro

Eleveté Invest Group, SL,

Antonio Bail Cajal,

Carlos Sobrini Marín,

Edificios 1326 de l’Hospitalet, SL,

Juan José Homs Tapias,

Anna María Torras Giro,

Marbore 2000, SL,

Trístan González del Valle,

Commissione europea,

Comitato di risoluzione unico SRB (CRU),

Regno di Spagna,

Banco Santander, SA

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 18 – Condizioni per la risoluzione – Articolo 20 – Valutazione ai fini della risoluzione – Articolo 296 TFUE – Obbligo di motivazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ricorso di annullamento e ricorso per risarcimento danni – Risoluzione del Banco Popular»






I.      Introduzione

1.        Il Meccanismo di risoluzione unico SRM (MRU) (in prosieguo: il «SRM») è stato istituito nel 2014 (2). Il 6 giugno 2017 il SRM è stato utilizzato, per la prima volta, nei confronti del Banco Popular Español, SA (in prosieguo: il «Banco Popular»).

2.        I ricorrenti sono persone fisiche e giuridiche ed erano azionisti o detenevano strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 emessi dal Banco Popular prima dell’adozione del programma di risoluzione (3) nei suoi confronti.

3.        Con il loro ricorso dinanzi al Tribunale, i ricorrenti in primo grado (i ricorrenti nella presente causa) hanno impugnato il programma di risoluzione, la sua approvazione da parte della Commissione europea e i relativi documenti, e hanno chiesto il risarcimento dei danni. Tale ricorso, insieme ad altri cinque, è stato scelto come causa pilota dinanzi al Tribunale (4), ed è stato respinto nel merito con sentenza del 1º giugno 2022, Eleveté Invest Group e a./Commissione e SRB (T‑523/17, EU:T:2022:313) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

4.        Oltre alla presente impugnazione, nel contesto della risoluzione del Banco Popular è pendente un’altra impugnazione, causa C‑535/22 P, Aeris Invest/Commissione e SRB (5), e gli argomenti addotti coincidono in larga misura (in prosieguo: l’«impugnazione parallela»). Le mie conclusioni su tale impugnazione sono state presentate nello stesso giorno (in prosieguo: le «conclusioni parallele») e le due conclusioni parallele in parola devono essere lette congiuntamente.

5.        Ai fini della presente impugnazione, il compito della Corte di giustizia non è di esaminare il programma di risoluzione e la relativa approvazione da parte della Commissione (e qualsiasi altro documento contestato in primo grado), bensì il modo con cui il Tribunale ha esercitato i suoi poteri di controllo (6). Nel contesto delle due presenti impugnazioni, ciò significa che il riesame da parte della Corte di giustizia sarà volto innanzitutto a definire se il Tribunale abbia interpretato correttamente le disposizioni rilevanti del regolamento SRM e, in secondo luogo, se abbia esaminato in misura sufficiente il programma di risoluzione predisposto dal Comitato di risoluzione unico SRB (CRU) e approvato dalla Commissione.

6.        Il criterio rilevante è stato recentemente consolidato dalla Corte di giustizia nella causa Crédit lyonnais (7). Nella causa in parola, la Corte ha stabilito che i giudici dell’Unione non devono sostituire la decisione dell’autorità dell’Unione con la propria. Essi devono invece mirare a verificare che tale decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere (8).

7.        Tale criterio è avvalorato dai requisiti dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Affinché il controllo giurisdizionale sia efficace e per tutelare i diritti della difesa, occorre che «l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa, vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta, fermo restando il potere del giudice competente di richiedere all’autorità di cui trattasi la comunicazione della motivazione medesima, al fine di consentire all’interessato di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente» (9).

8.        Alla luce delle precedenti osservazioni, suggerisco alla Corte di accogliere le due sentenze impugnate.

II.    Fatti che hanno condotto al procedimento dinanzi al Tribunale

9.        I fatti rilevanti ai fini dell’impugnazione in esame, che vengono esposti con maggiore dettaglio nei punti da 25 a 83 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come riportato nel prosieguo.

10.      La situazione finanziaria del Banco Popular ha iniziato a deteriorarsi nel 2016. Il 5 dicembre 2016 il SRB, in sessione esecutiva, ha adottato un piano di risoluzione per il gruppo Banco Popular. Lo strumento di risoluzione preferenziale del piano di risoluzione del 2016 era lo strumento del bail-in previsto dall’articolo 27 del regolamento SRM. Tuttavia, tale piano non è stato utilizzato nella risoluzione che è stata in ultimo adottata.

11.      Nell’aprile 2017, il Banco Popular ha avviato una procedura di vendita privata con la prospettiva di essere venduto a un concorrente forte, il che avrebbe dovuto ripristinare la sua situazione finanziaria. La scadenza affinché gli eventuali acquirenti interessati all’acquisizione del Banco Popular presentassero la loro offerta era stata fissata per il 10 giugno 2017 ed è stata poi prorogata alla fine del mese di giugno 2017. Con lettera del 16 maggio 2017, Banco Santander S.A. (in prosieguo: il «Banco Santander») ha informato il Banco Popular di non poter presentare un’offerta concreta nel contesto di una procedura di vendita privata.

12.      Il 23 maggio 2017, la presidente del SRB, Elke König, ha rilasciato un’intervista al canale televisivo Bloomberg, in cui le sono state poste domande, inter alia, circa la situazione del Banco Popular.

13.      Nel corso del mese di maggio 2017, numerosi organi di informazione hanno riferito delle difficoltà del Banco Popular, compresa la Reuters. L’articolo pubblicato dalla Reuters menzionava fra l’altro il fatto che, secondo un funzionario dell’Unione rimasto anonimo, una delle principali autorità di vigilanza bancaria in Europa aveva avvertito i funzionari dell’Unione che il Banco Popular avrebbe potuto dover essere liquidato qualora non fosse riuscito a trovare un acquirente. Secondo detto articolo, tale funzionario ha altresì indicato che la presidente del SRB aveva recentemente emesso un’«allerta preventiva» e aveva dichiarato che il SRB seguiva la procedura (del Banco Popular) con particolare attenzione in vista di un possibile intervento. Lo stesso giorno, il SRB ha pubblicato un comunicato stampa diretto a contestare il contenuto di tale articolo.

14.      I primi giorni del giugno 2017 il Banco Popular si è trovato ad affrontare una situazione di prelievi di liquidità di massicce dimensioni.

15.      Il 3 giugno 2017, la sessione esecutiva del SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2017/06, indirizzata al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata, Spagna; in prosieguo: il «FROB»), riguardante la commercializzazione del Banco Popular. Il SRB ha approvato l’avvio immediato della procedura di commercializzazione del Banco Popular da parte del FROB e ha informato quest’ultimo dei requisiti riguardanti la vendita conformemente all’articolo 39 della direttiva 2014/59 (10). Il SRB indicava, in particolare, che il FROB doveva contattare i cinque potenziali acquirenti che erano stati invitati a presentare un’offerta nell’ambito della precedente procedura di vendita privata gestita dal Banco Popular. Dei cinque potenziali acquirenti, due hanno deciso di non partecipare alla procedura di vendita e uno è stato escluso dalla Banca centrale europea (in prosieguo: «BCE») per motivi prudenziali.

16.      Il 5 giugno 2017, il SRB ha adottato una prima valutazione (in prosieguo: la «valutazione 1»), ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento SRM, che era intesa ad accertare il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione. Tale valutazione è stata eseguita dalla Deloitte, alla quale il SRB ha conferito l’incarico il 23 maggio 2017 in qualità di esperto indipendente.

17.      Il 5 giugno 2017, il Banco Popular ha presentato, il mattino, una prima domanda di assistenza di liquidità di emergenza (in prosieguo: l’«ALE») al Banco de España (Banca di Spagna), poi una seconda domanda nel pomeriggio, contenente un’estensione dell’importo richiesto, a causa di movimenti di liquidità estremamente significativi. Sulla base di una domanda della Banca di Spagna e a seguito della valutazione dello stesso giorno della BCE relativa alla domanda di assistenza di liquidità di emergenza del Banco Popular, il consiglio direttivo della BCE non ha sollevato obiezioni a un’assistenza di liquidità di emergenza al Banco Popular per il periodo fino all’8 giugno 2017. Il Banco Popular ha ricevuto parte di tale ALE, tuttavia la Banca di Spagna non è stata in grado di fornire il restante importo dell’ALE al Banco Popular (11).

18.      Il 6 giugno 2017 la BCE ha stabilito che il Banco Popular era in dissesto o a rischio di dissesto (in prosieguo: «FOLTF») ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera c), del regolamento SRM e ha trasmesso la propria valutazione al SRB, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento SRM (12).

19.      Lo stesso giorno, la Deloitte ha presentato una seconda valutazione (in prosieguo: la «valutazione 2») al SRB, in conformità all’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento SRM. La valutazione 2 aveva lo scopo di determinare il valore delle attività e delle passività del Banco Popular, di fornire una stima sul trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, nonché di orientare la decisione sulle azioni e i titoli di proprietà da cedere (13).

20.      Il 7 giugno 2017 il FROB ha informato il SRB che in quella stessa data, alle ore 3:12, aveva ricevuto un’offerta vincolante da parte del Banco Santander, il quale proponeva di acquistare le azioni del Banco Popular al prezzo di EUR 1. Il FROB ha proposto al SRB di accettare tale offerta.

21.      Nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017 il SRB ha accettato la proposta del Banco Santander e ha adottato il programma di risoluzione. È stato utilizzato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa (14), con il quale sono state svalutate tutte le azioni esistenti (capitale primario di classe 1) e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 del Banco Popular. Gli strumenti di classe 2 sono stati convertiti in nuove azioni e quindi trasferiti al Banco Santander al prezzo di EUR 1.

22.      Il programma di risoluzione è stato presentato alla Commissione per approvazione il 7 giugno 2017 alle ore 5:13. Alle ore 6:30 la Commissione ha approvato il programma di risoluzione, mediante decisione notificata al SRB.

23.      Il 14 giugno 2018, la Deloitte ha trasmesso al SRB la valutazione della differenza di trattamento, prevista all’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento SRM, realizzata al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza (in prosieguo: la «valutazione 3»).

24.      Il 17 marzo 2020, il SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2020/52 (15) con cui ha ritenuto che gli azionisti e i creditori che erano stati interessati dalla risoluzione del Banco Popular non avessero diritto a un indennizzo da parte del Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: il «SRF») ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento SRM (16).

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

25.      Con atto introduttivo depositato presso il Tribunale il 7 agosto 2017, i ricorrenti in primo grado hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del programma di risoluzione e dell’approvazione da parte della Commissione, chiedendo il risarcimento dei danni e l’annullamento della valutazione 2 e il riconoscimento di una compensazione.

26.      Il 12 aprile 2019, al Regno di Spagna e al Banco Santander è stato concesso di intervenire a sostegno della Commissione e del SRB.

27.      Con ordinanza del 12 maggio 2021, il Tribunale ha ordinato al SRB di produrre le versioni integrali del programma di risoluzione, della valutazione 2, della valutazione della BCE del 6 giugno 2017 sul FOLTF del Banco Popular e della lettera della BCE al Banco Popular del 18 maggio 2017. Con ordinanza del 9 giugno 2021, il Tribunale, dopo aver esaminato tali documenti, ha ritenuto che non fossero pertinenti ai fini della soluzione della controversia e li ha ritirati dal fascicolo.

28.      Il Tribunale ha respinto il ricorso in toto in quanto infondato.

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

29.      Con il loro ricorso depositato l’11 agosto 2022, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        accogliere le loro affermazioni dinanzi al Tribunale dirette all’annullamento del programma di risoluzione e dell’approvazione da parte della Commissione e, di conseguenza, condannare la Commissione e il SRB a rimborsare i loro investimenti nel Banco Popular o, in alternativa, condannarli al risarcimento in base alla loro responsabilità extracontrattuale;

–        condannare la Commissione e il SRB al versamento di una compensazione in base alla loro responsabilità extracontrattuale;

–        annullare la valutazione 2 e condannare la Commissione e il SRB al versamento di una compensazione;

–        condannare la Commissione e il SRB alle spese afferenti al procedimento di primo grado nonché al procedimento di impugnazione;

–        ordinare che alle somme riconosciute siano aggiunti gli interessi compensativi dal 23 maggio 2017 o, in alternativa, dal 7 giugno 2017 fino alla data della pronuncia della sentenza, nonché gli interessi di mora a partire dalla data della sentenza, ad eccezione delle spese del presente procedimento, che matureranno interessi di mora solo a partire dalla data della sentenza;

–        concedere loro il beneficio di ogni ulteriore risarcimento aggiuntivo ritenuto adeguato.

30.      La Commissione, il SRB, il Regno di Spagna, e il Banco Santander chiedono che la Corte voglia:

–        respingere integralmente l’impugnazione;

–        condannare i ricorrenti alle spese di impugnazione nonché a quelle del primo grado di giudizio.

31.      Il Banco Santander chiede inoltre, nel caso in cui accolga l’impugnazione e decida, ai sensi dell’articolo 61 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di pronunciare sentenza sul ricorso di annullamento che la Corte voglia:

–        ai sensi del secondo comma dell’articolo 264 TFUE, limitare la portata della propria sentenza confermando gli effetti della vendita del Banco Popular al Banco Santander.

V.      Analisi

32.      I ricorrenti deducono quattro motivi di impugnazione a sostegno della loro impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione si sostiene che la sentenza impugnata interpreta e applica erroneamente l’articolo 18 del regolamento SRM. In base al secondo motivo di impugnazione, si afferma che la sentenza impugnata interpreta e applica erroneamente l’articolo 20 del regolamento SRM. Nel loro terzo motivo di impugnazione i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni sulla base dell’annullamento della decisione contestata in primo grado, fondato sull’articolo 264 TFUE. Infine, con il quarto motivo di impugnazione si lamentano errori nella sentenza impugnata riguardo all’affermazione di responsabilità extracontrattuale indipendente dell’Unione europea.

33.      Come esposto in precedenza, le mie conclusioni nell’impugnazione in esame devono essere lette unitamente alle conclusioni parallele. Pertanto, il primo motivo dell’impugnazione in esame è analizzato nei paragrafi da 20 a 48 delle conclusioni parallele, mentre la quinta e sesta parte del secondo motivo di impugnazione (17) sono trattate nei paragrafi da 49 a 86 di tali conclusioni.

34.      I restanti motivi di impugnazione riguardano, innanzitutto, asserite violazioni dell’articolo 20 del regolamento SRM, che tratterò nella sezione A. In secondo luogo, essi riguardano una richiesta risarcitoria, che analizzerò invece nella sezione B. Infine, i ricorrenti sostengono anche la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, di cui mi occuperò nella sezione C.

35.      Nell’analisi che segue, spiegherò perché la Corte deve respingere l’impugnazione nella sua totalità.

A.      Articolo 20 del regolamento SRM

36.      Con le prime quattro parti del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha sbagliato (18) nell’interpretare e nell’applicare l’articolo 20 del regolamento SRM alle differenti valutazioni del Banco Popular. Occorre ricordare che la procedura di risoluzione del Banco Popular comportava tre valutazioni (19).

37.      Come ha confermato la Corte di giustizia nella causa Aeris Invest/SRB (20),  l’articolo 20 del regolamento SRM riguarda due tipi di valutazione. La prima valutazione (provvisoria) è disciplinata dall’articolo 20, paragrafi da 1 a 15, del regolamento SRM. La seconda valutazione (definitiva) è disciplinata dall’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento SRM e deve essere eseguita da una persona indipendente.

38.      La Corte ha stabilito che le valutazioni 1 e 2 nella risoluzione del Banco Popular appartengono alla prima categoria, mentre la valutazione 3 appartiene alla seconda categoria (21).

39.      In primo luogo i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha sbagliato nel ritenere che le valutazioni 1 e 2 fossero eque, prudenti e realistiche, come previsto dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento SRM.

40.      Ritengo che il Tribunale abbia correttamente sottolineato (22) che entrambe le valutazioni 1 e 2 erano provvisorie e pertanto contenevano necessariamente informazioni incerte o approssimative.

41.      Infatti, il Tribunale ha compiuto una valutazione dettagliata della valutazione 2 in relazione a ciascuna categoria di attività, tenendo in considerazione l’urgenza della situazione rispetto al contesto nel quale la Deloitte aveva eseguito la sua valutazione (23).

42.      Infine il Tribunale, a mio avviso correttamente, fa riferimento alle differenti finalità soddisfatte dalle valutazioni 1 e 2 avevano obiettivi diversi, dai diversi momenti nel tempo in esse sono state elaborate (e la differenza nelle informazioni disponibili), e ha quindi correttamente concluso che esse non erano contraddittorie (24).

43.      Pertanto ritengo che il Tribunale abbia interpretato e applicato correttamente l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento SRM.

44.      In secondo luogo i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha sbagliato (25) nel ritenere che le valutazioni 1 e 2 non abbiano violato i requisiti previsti dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento SRM (26).

45.      Riguardo all’obiettivo previsto dall’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento SRM, il Tribunale ha ritenuto che nella valutazione 1 il SRB avesse analizzato tale obiettivo, stabilendo se le condizioni per la risoluzione previste dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento fossero state soddisfatte (27). Gli argomenti addotti dai ricorrenti non contengono aspetti tali da mettere in discussione la solidità dell’analisi del Tribunale.

46.      Il Tribunale ha correttamente analizzato anche la conformità della valutazione 2 agli obiettivi previsti dall’articolo 20, paragrafo 5, lettere b), f) e g), del regolamento SRM, considerato che in tale valutazione la Deloitte ha fatto riferimento sostanzialmente agli stessi obiettivi, citando l’articolo 36, paragrafo 4, lettere b), f) e g) della direttiva 2014/59 (28).

47.      I ricorrenti hanno ragione a sostenere che il Tribunale abbia erroneamente affermato, nel punto 298 della sentenza impugnata, che non è stato sollevato alcun argomento specifico rispetto all’obiettivo di cui all’articolo 20, paragrafo 5, lettera c), del regolamento SRM (29).

48.      Tuttavia, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento all’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento SRM, in base al quale la valutazione provvisoria «rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti indicati ai paragrafi 1, 7 e 9». Tale disposizione non menziona l’articolo 20, paragrafo 5. Inoltre, il Tribunale ha anche correttamente stabilito che l’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento SRM ha rilevanza, poiché indica che una valutazione che non rispetti i requisiti dell’articolo 20, paragrafo 5, deve essere considerata provvisoria, come erano le valutazioni 1 e 2.

49.      Pertanto ritengo che il Tribunale non abbia sbagliato nella sua interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento SRM.

50.      In terzo luogo i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore laddove ha ritenuto che la valutazione 2 non abbia violato i requisiti previsti dall’articolo 20, paragrafi 7 e 9, del regolamento SRM.

51.      Il Tribunale ha affermato che l’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento SRM, che riguarda le valutazioni provvisorie, prevede che i paragrafi 1, 7 e 9 dell’articolo 20 devono essere rispettati «per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi» (30).

52.      Pertanto, a mio avviso, l’espressione «per quanto ragionevolmente possibile» comprende correttamente la valutazione eseguita su base consolidata invece di considerare ciascuna entità del gruppo Banco Popular, che, come il Tribunale ha giustamente affermato, non costituisce un requisito previsto dall’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento SRM (31).

53.      Il Tribunale non ha sbagliato altresì nel concludere che la valutazione 2 rispettava l’articolo 20, paragrafo 9, del regolamento SRM anche senza contemplare la suddivisione dei creditori in classi, dato che tale informazione non era disponibile fino alla valutazione 3 (32).

54.      In quarto luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha sbagliato nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 20, paragrafi 10 e 11, del regolamento SRM con riferimento alla valutazione 2. I ricorrenti sostengono che, poiché la valutazione 2 (che è provvisoria ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento SRM) non è stata seguita da una valutazione definitiva ex post (contrariamente a quanto prevede l’articolo 20, paragrafo 11, seconda frase, del regolamento SRM), il programma di risoluzione che si basava su tale valutazione provvisoria non è valido.

55.      In risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale, il SRB ha confermato che non eseguirà una valutazione definitiva ex post, poiché non avrebbe alcuna finalità pratica nell’ambito dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento SRM (33).

56.      Nel ritenere che la mancanza di una valutazione ex post non comprometta la legittimità del programma di risoluzione, il Tribunale si è basato sull’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento SRM, che dispone che «una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 11 costituisce un fondamento valido per consentire al Comitato di decidere in merito a azioni di risoluzione». (34) Il Tribunale ha inoltre ritenuto che una valutazione che fosse stata eseguita dopo l’adozione del programma di risoluzione e la sua approvazione da parte della Commissione non potrebbe comprometterne la legittimità di detto programma o di detta approvazione (35).

57.      Tenendo in considerazione le conclusioni della Corte di giustizia nella causa Aeris Invest/SRB (36), sono dell’opinione che il Tribunale abbia interpretato e applicato correttamente l’articolo 20, paragrafi 10 e 11, del regolamento SRM.

58.      In conclusione, suggerisco alla Corte di respingere le prime quattro parti del secondo motivo di impugnazione in quanto infondate.

B.      Domanda di risarcimento

59.      Con il loro terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti si limitano ad affermare, in un punto, che mantengono i loro argomenti a proposito della richiesta di risarcimento.

60.      Sebbene indichino i punti rilevanti della sentenza impugnata parallela, i ricorrenti fanno riferimento solo in modo generico alla loro richiesta di risarcimento e all’articolo 264 TFUE, senza specificare l’errore asseritamente commesso dal Tribunale (37).

61.      In base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, dal secondo comma dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dal primo paragrafo dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dagli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia discende che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale impugnazione (38).

62.      Pertanto suggerisco alla Corte di dichiarare tale motivo di impugnazione manifestamente irricevibile.

C.      Responsabilità extracontrattuale dell’Unione

63.      Con il loro quarto motivo di impugnazione i ricorrenti sollevano due argomenti. In primo luogo, essi sostengono che il Tribunale non ha dimostrato l’esistenza di una violazione, da parte del SRB, dell’obbligo di riservatezza in forza dell’articolo 88 del regolamento SRM e dell’articolo 339 TFUE. La violazione si riferisce all’intervista rilasciata dalla presidente del SRB, Elke König, al canale televisivo Bloomberg il 23 maggio 2017 e alla presunta fuga di notizie apparsa su vari organi di stampa (39). Inoltre sostengono che il SRB e la Commissione hanno violato l’obbligo di riservatezza conservando un atteggiamento passivo e non conducendo un’indagine interna in relazione alle presunte fughe di notizie pubblicate in un articolo della Reuters.

64.      In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto irricevibili la loro contestazione della valutazione 2 e la conseguente domanda risarcitoria.

65.      Con riferimento al primo argomento, i ricorrenti sostengono che l’informazione secondo cui il Banco Popular era sotto vigilanza era di per sé riservata, contrariamente a quanto il Tribunale ha affermato nel punto 613 della sentenza impugnata.

66.      Il considerando 116 del regolamento SRM definisce quali informazioni possono essere considerate riservate: le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risoluzione, nonché i risultati di qualsiasi valutazione di tali piani, e tutte le informazioni fornite rispetto a una decisione prima che questa sia presa, ad esempio se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte, l’uso di uno specifico strumento o qualsiasi azione in corso di procedura.

67.      Il Tribunale ha esaminato le informazioni che la presidente del SRB ha condiviso nel corso dell’intervista. Più specificamente, ha affermato quanto segue: «Well, I am never talking about individual banks. There are more banks than just one on our radar screen and of course, Banco Popular is also a case we are watching but it is not the only one we are watching». (Non parlo mai delle banche individualmente. Ci sono varie banche sul nostro schermo radar e certamente anche quello del Banco Popular è uno dei casi che stiamo sorvegliando, ma non è l’unico) (40).

68.      Il Tribunale ha ritenuto che tali osservazioni fossero di carattere generico e che «[l]’informazione secondo cui il Banco Popular, in quanto ente creditizio coperto dal meccanismo di vigilanza unico, è “sorvegliato” non è riservata» (41). Il Tribunale ha aggiunto che l’informazione secondo cui il Banco Popular era stato oggetto di un’ispezione della BCE era già pubblica (42).

69.      Ritengo che il Tribunale abbia ritenuto correttamente che le affermazioni della presidente del SRB fossero sufficientemente ampie da non divulgare l’informazione che sul Banco Popular era in corso una procedura al fine di stabilire se le condizioni per la risoluzione fossero soddisfatte, informazione che sarebbe riservata secondo il considerando 116 del regolamento SRM.

70.      Per quanto riguarda l’articolo della Reuters, il Tribunale ha ritenuto, nei punti da 619 a 643 della sentenza impugnata, che non fosse dimostrato che un dipendente del SRB fosse all’origine della fuga di notizie e che l’inattività del SRB nel negare l’informazione divulgata non provi che fosse responsabile per la fuga di cui trattasi.

71.      Inoltre, il Tribunale ha correttamente indicato, nel punto 623 della sentenza impugnata, che i ricorrenti in primo grado «non [hanno precisato] quali informazioni contenute in tale articolo [fossero] riservate, né in quale misura la loro divulgazione costituirebbe una violazione degli obblighi di segreto professionale del [SRB] o della Commissione.»

72.      Oltre a ciò, il Tribunale ha dichiarato, nel punto 625 della sentenza impugnata, che il SRB aveva emesso un comunicato stampa che smentiva l’interpretazione estensiva data nell’articolo della Reuters all’intervista rilasciata dalla presidente del SRB.

73.      Si aggiunga che, nei punti da 628 a 632 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento ad altre informazioni disponibili nella sfera pubblica, a dimostrazione del fatto che l’articolo della Reuters non ha divulgato alcuna informazione riservata.

74.      Infine, il Tribunale ha ritenuto, nel punto 637 della sentenza impugnata, che i ricorrenti in primo grado non abbiano dimostrato che un funzionario del SRB o della Commissione avesse rivelato le informazioni alla Reuters, poiché a tal fine non hanno prodotto alcuna prova.

75.      I ricorrenti sostengono anche che il Tribunale ha valutato erroneamente un certo numero di fatti, senza tuttavia lamentare che fossero stati snaturati. Tale aspetto si riferisce al confronto di fatti riportati nell’intervista rilasciata al canale televisivo Bloomberg con quelli esposti nell’articolo della Reuters, nonché all’asserita fuga di informazioni rivelate alle autorità amministrative spagnole.

76.      Ritengo che tali argomenti siano irricevibili, poiché la Corte di giustizia non è competente ad accertare i fatti o ad esaminare le prove, salvo il caso in cui i ricorrenti affermassero che il Tribunale ha snaturato i fatti e che tale snaturamento risulta manifestamente dai documenti del fascicolo (43).

77.      Inoltre, la parte che alleghi uno snaturamento deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento (44).

78.      I ricorrenti si limitano a qualificare i fatti già valutati dal Tribunale, senza dimostrare che esso abbia snaturato le prove.

79.      Pertanto ritengo che il Tribunale abbia stabilito correttamente che il SRB e la Commissione non hanno violato l’obbligo di riservatezza previsto dall’articolo 88 del regolamento SRM e dall’articolo 339 TFUE.

80.      Nel caso in cui la Corte ritenesse diversamente, resta da affrontare l’asserito nesso di causalità tra tale violazione e il danno causato ai ricorrenti.

81.      I ricorrenti sostengono che il Tribunale aveva torto nel ritenere, nei punti da 653 a 674 della sentenza impugnata, che non vi fosse un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di riservatezza e l’assoggettamento del Banco Popular a risoluzione.

82.      Ritengo che il Tribunale abbia correttamente sottolineato che i problemi di liquidità del Banco Popular erano gravi prima che avesse luogo l’intervista del 23 maggio 2017 e che la crisi di liquidità del Banco Popular era causata da molteplici fattori, che avevano origine negli scarsi risultati della banca annunciati nel febbraio e nell’aprile 2017.

83.      In riferimento alla giurisprudenza sul nesso di causalità, ritengo che il Tribunale avesse ragione a concludere che i ricorrenti in primo grado non hanno stabilito un nesso sufficientemente diretto tra il danno e il comportamento contestato, che deve costituire la causa determinante del danno (45).

84.      Pertanto ritengo che la prima parte del quarto motivo di impugnazione debba essere respinta.

85.      Con riguardo al secondo argomento, il Tribunale ha fatto riferimento all’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento SRM (46) e ha concluso che l’impugnazione della valutazione 2 non può essere oggetto di un ricorso indipendente (47).

86.      Il Tribunale ha anche dichiarato irricevibile la loro domanda risarcitoria, poiché il regolamento SRM non prevede la possibilità di chiedere un risarcimento e i ricorrenti in primo grado non hanno precisato l’entità esatta del danno né l’importo esatto del risarcimento richiesto. A sostegno di tale conclusione il Tribunale ha evidenziato che i ricorrenti in primo grado non hanno strutturato la loro domanda in relazione alle condizioni previste per determinare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 340 TFUE (48).

87.      Pertanto suggerisco che la Corte accolga le conclusioni del Tribunale per quanto riguarda la seconda parte del quarto motivo di impugnazione.

VI.    Conclusione

88.      Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare i ricorrenti alle spese.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento SRM»).


3      Decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico, adottata nella sua sessione esecutiva del 7 giugno 2017, concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español, S.A. (in prosieguo: il «programma di risoluzione»). Il programma di risoluzione è stato autorizzato dalla decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. (GU 2017, L 178, pag. 15) (in prosieguo: l’«approvazione da parte della Commissione»).


4      Le restanti cause pilota sono: (1) Sentenza del 1º giugno 2022, Del Valle Ruíz e a./Commissione e SRB (T‑510/17, EU:T:2022:312). L’impugnazione è stata presentata nella causa C‑539/22 P, Del Valle Ruíz e a./Commissione e SRB ma fatta oggetto di rinuncia il 22 luglio 2023. (2) Sentenza del 1º giugno 2022, Aeris Invest/Commissione e SRB (T‑628/17, EU:T:2022:315). L’impugnazione contro questa sentenza è pendente nella causa C‑535/22 P, Aeris Invest/Commissione e SRB. (3) Sentenza del 1° giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione (T‑570/17, EU:T:2022:314). Questa sentenza non è stata oggetto di impugnazione. (4) Sentenza del 1° giugno 2022, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/SRB (T‑481/17, EU:T:2022:311). Attualmente contro questa sentenza sono pendenti due impugnazioni: la prima nella causa C‑551/22 P Commissione/SRB, v. conclusioni dell’avvocato generale Tamara Ćapeta sulla causa Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2023:846), la seconda nella causa C‑448/22 P, SFL/SRB. (5) Ordinanza del 24 ottobre 2019, Liaño Reig/SRB (T‑557/17, EU:T:2019:771). Questa ordinanza è stata confermata in sede di impugnazione dalla Corte di giustizia, la quale ha ritenuto nella sentenza del 4 marzo 2021, Liaño Reig/SRB (C‑947/19 P, EU:C:2021:172), che il Tribunale non ha commesso un errore nel concludere che la disposizione contestata non è separabile dal programma di risoluzione del SRB.


5      Contro la sentenza del 1º giugno 2022, Aeris Invest/Commissione e SRB (T‑628/17, EU:T:2022:315) (in prosieguo: la «sentenza impugnata parallela»).


6      Secondo il parere della Corte, «nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte mira in particolare a verificare se il Tribunale abbia risposto in modo adeguato a tutti gli argomenti addotti dal ricorrente». Sentenza dell’11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commissione e Polonia (C‑933/19 P, EU:C:2021:905, punto 50).


7      Sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais (C‑389/21 P, EU:C:2023:368). A tale approccio ha aderito anche il Tribunale nella sentenza impugnata, punti da 110 a 115, e nella sentenza impugnata parallela, punti da 115 a 119.


8      Sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais (C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55).


9      Sentenza del 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken (C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).


10      Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190) (in prosieguo: la «direttiva 2014/59»).


11      I fatti della causa tacciono su una possibile spiegazione dei motivi per i quali la Banca di Spagna non è stata in grado di fornire al Banco Popular l’intero importo dell’ALE.


12      Una versione non riservata di tale valutazione è disponibile alla pagina https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.2017_FOLTF_ESPOP.en.pdf?ed492d2c6735d43ab422f25ed966d712.


13      Tale valutazione, tra l’altro, stimava il valore economico del Banco Popular in 1,3 miliardi di EUR nello scenario migliore, a meno 8,2 miliardi di EUR nello scenario più sfavorevole e a meno 2 miliardi di EUR per la migliore stima.


14      In conformità all’articolo 24 del regolamento SRM.


15      Un comunicato relativo a tale decisione è stato pubblicato il 20 marzo 2020 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2020, C 91, pag. 2), disponibile alla pagina: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XX0320(01).


16      Tale decisione del SRB è stata contestata da un certo numero di ex azionisti del Banco Popular. Il Tribunale ha respinto tale contestazione nella sentenza del 22 novembre 2023, Del Valle Ruíz e a./SRB (T‑302/20, T‑303/20 e T‑307/20, EU:T:2023:735). Questa sentenza non è stata oggetto di impugnazione.


17      Dove la ricorrente nell’impugnazione parallela deduce una violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 47 della Carta da parte del Tribunale.


18      Sentenza impugnata, punti da 279 a 282 e punti da 346 a 425.


19      V. paragrafi 16, 19, 23e 24 supra.


20      Sentenza del 21 dicembre 2021, Aeris Invest/SRB (C‑874/19 P, EU:C:2021:1040, punti da 70 a 71).


21      Ibidem, punto 72.


22      Sentenza impugnata, punti 294, 347 e 357.


23      La Corte di giustizia ha ritenuto che «[i]l grado di precisione della motivazione di una decisione dev’essere proporzionato alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione». Sentenza del 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commissione (C‑551/10 P, EU:C:2012:681, punto 48 e giurisprudenza citata).


24      V. anche l’analisi delle conclusioni parallele sulle valutazioni e sull’obbligo di motivazione, paragrafi da 54 a 70.


25      Sentenza impugnata, punti da 286 a 304.


26      Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento SRM la valutazione è intesa: «a) ad orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale; b) laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, a orientare la decisione sull’azione appropriata di risoluzione da adottare in relazione all’entità di cui all’articolo 2; c) laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, a orientare la decisione sull’estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull’estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale; (…) f) laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere nonché l’accertamento, da parte del Comitato, delle condizioni commerciali ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b); g) in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un ’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione o dell’esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale.»


27      Sentenza impugnata, punti 292 e 293.


28      Sentenza impugnata, punti 300 e 301.


29      Essi fanno riferimento ai punti da 61 a 66 della loro replica in primo grado, dove viene trattato tale obiettivo.


30      Sentenza impugnata, punto 414.


31      Sentenza impugnata, punto 415.


32      Sentenza impugnata, punti 421 e 422.


33      Il SRB ha anche affermato che una funzione risarcitoria di tale valutazione ex post ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento SRM non sarebbe applicabile alla presente azione di risoluzione. Il Tribunale ha confermato che l’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento SRM non si applica allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa nella sentenza del 21 dicembre 2021, Aeris Invest/SRB (C‑874/19 P, EU:C:2021:1040, punti da 80 a 82).


34      Sentenza impugnata, punto 280.


35      Il Tribunale ha rinviato alla sentenza del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione (C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 e giurisprudenza citata) nella sentenza impugnata, punti 281 e 282.


36      Sentenza del 21 dicembre 2021, Aeris Invest /SRB (C‑874/19 P, EU:C:2021:1040).


37      Un simile motivo è da considerare irricevibile secondo l’orientamento della Corte di giustizia nella sentenza del 28 aprile 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commissione (C‑666/19 P, EU:C:2022:323, punti da 187 a 189). Inoltre, «[n]on soddisfa tale requisito l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza di cui trattasi». Sentenza del 14 ottobre 2021, NRW. Bank/SRB (C‑662/19 P, EU:C:2021:846, punto 36).


38      Sentenza del 21 ottobre 2020, BCE/Estate of Espírito Santo Financial Group (C‑396/19 P, EU:C:2020:845, punto 24 e giurisprudenza citata).


39      Il Tribunale ha limitato la propria analisi all’intervista con il canale televisivo Bloomberg e all’articolo pubblicato dalla Reuters, dato che i ricorrenti in primo grado non hanno indicato altre presunte fughe di notizie imputabili al SRB. Sentenza impugnata (punto 610).


40      Sentenza impugnata, punto 612.


41      Ibidem, punto 613.


42      Ibidem, punto 614.


43      Sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post (C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 63); sentenza del 29 ottobre 2015, Commissione/ANKO  (C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 54).


44      Sentenza del 10 novembre 2022, Commissione/Valencia Club de Fútbol  (C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 55).


45      Sentenza impugnata, punto 655, che si riferisce alla sentenza dell’11 luglio 2019, BP/FRA (T‑838/16, EU:T:2019:494,  punto 217 e giurisprudenza citata).


46      «La valutazione è parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o di esercitare un potere di risoluzione o della decisione di esercitare il potere di svalutazione o conversione degli strumenti di capitale. Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta dal [SRB]».


47      Sentenza impugnata, punti da 680 a 682.


48      Sentenza impugnata, punti 685, 689 e 697.