Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 14 marzo 2024 (1)

Causa C535/22 P

Aeris Invest Sàrl

contro

Commissione europea,

Comitato di risoluzione unico SRB (CRU)

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 18 – Condizioni per la risoluzione – Articolo 15 – Obiettivi di risoluzione – Articolo 22 – Principi generali degli strumenti di risoluzione — Articolo 296 TFUE – Obbligo di motivazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ricorso di annullamento e ricorso per risarcimento danni – Risoluzione del Banco Popular»






I.      Introduzione

1.        Il Meccanismo di risoluzione unico SRM (MRU) (in prosieguo: il «SRM») è stato istituito nel 2014. (2) Il 6 giugno 2017 il SRM è stato utilizzato, per la prima volta, nei confronti del Banco Popular Español, SA (in prosieguo: il «Banco Popular»).

2.        La ricorrente, Aeris Invest Sàrl (in prosieguo: «Aeris Invest»), è una persona giuridica di diritto lussemburghese ed era azionista del Banco Popular prima dell’adozione del programma di risoluzione (3) di tale banca. Oltre cento ricorsi diretti sono stati presentati al Tribunale da persone fisiche e giuridiche che detenevano capitale del Banco Popular prima della sua risoluzione del 7 giugno 2017.

3.        Con il suo ricorso dinanzi al Tribunale, Aeris Invest ha impugnato il programma di risoluzione e la sua approvazione da parte della Commissione europea a causa di una serie di presunti errori e ha contestato altresì la validità di alcune disposizioni del regolamento SRM. Tale ricorso è stato respinto nel merito con la sentenza del 1° giugno 2022, Aeris Invest/Commissione e SRB (T‑628/17, EU:T:2022:315) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

4.        Oltre alla presente impugnazione, nella causa C‑541/22 P García Fernández e a./Commissione e SRB, (4) è pendente anche un altro procedimento di impugnazione contro la sentenza parallela del Tribunale relativa allo stesso programma di risoluzione (in prosieguo: l’«impugnazione parallela»). Gli argomenti addotti coincidono in larga misura. Le mie conclusioni su tale impugnazione sono state presentate nello stesso giorno (in prosieguo: le «conclusioni parallele») e le due conclusioni parallele in parola devono essere lette congiuntamente.

5.        Tenuto conto del criterio esposto nei paragrafi da 5 a 7 delle conclusioni parallele, suggerisco che la Corte accolga le due sentenze impugnate.

II.    Fatti che hanno condotto al procedimento dinanzi al Tribunale

6.        I fatti rilevanti ai fini dell’impugnazione in esame, che vengono esposti con maggiore dettaglio nei punti da 25 a 83 della sentenza impugnata, sono identici a quelli riportati nelle conclusioni parallele. Pertanto rinvio il lettore ai paragrafi da 9 a 24 di tali conclusioni.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7.        Con il ricorso proposto dinanzi al Tribunale il 18 settembre 2017, Aeris Invest ha chiesto l’annullamento del programma di risoluzione e della sua approvazione da parte della Commissione.

8.        Il 6 agosto 2018 sono stati autorizzati gli interventi del Regno di Spagna, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea e il 12 aprile 2019 la stessa autorizzazione è stata concessa al Banco Santander. Tutti gli interventi erano a sostegno della Commissione e del Comitato di risoluzione unico SRB (CRU).

9.        Con ordinanza del 12 maggio 2021 il Tribunale ha ordinato al SRB di produrre le versioni integrali del programma di risoluzione, della valutazione 2, della valutazione della Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE») del 6 giugno 2017 sul dissesto o sul rischio di dissesto («failing or likely to fail», in prosieguo: il «FOLTF»), della lettera del Banco Popular alla BCE del 6 giugno 2017, compreso il suo allegato, e della lettera della BCE al Banco Popular del 18 maggio 2017.

10.      Con ordinanza del 9 giugno 2021 il Tribunale, dopo averli esaminati, ha deciso che tali documenti non erano necessari per la risoluzione della causa, ha ritirato dal fascicolo le versioni riservate dei documenti e ha trasmesso all’attuale ricorrente (la ricorrente in primo grado) nonché alla Commissione, al Regno di Spagna, al Parlamento, al Consiglio e al Banco Santander la lettera del 6 giugno 2017 del Banco Popular alla BCE, senza il relativo allegato.

11.      Il Tribunale ha respinto il ricorso in toto in quanto infondato.

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

12.      Con il suo ricorso depositato il 9 agosto 2022, Aeris Invest chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata, e in conformità con le conclusioni esposte dalla ricorrente in primo grado dinanzi al Tribunale:

–        annullare il programma di risoluzione del SRB,

–        annullare l’approvazione del programma di risoluzione da parte della Commissione, e

–        dichiarare inapplicabili gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM, ai sensi dell’articolo 277 TFUE;

–        condannare la Commissione e il SRB alle spese sostenute nel primo grado di giudizio e nel procedimento di impugnazione;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale riservandosi, in tal caso, la decisione sulle spese.

13.      La Commissione, il SRB, il Consiglio, il Regno di Spagna e il Banco Santander chiedono che la Corte voglia:

–        respingere integralmente l’impugnazione;

–        condannare la ricorrente alle spese.

14.      Il Consiglio chiede inoltre che la Corte voglia:

–        nel caso in cui essa annulli la sentenza impugnata e decida sul ricorso ai sensi dell’articolo 61 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, respingere l’eccezione di illegittimità degli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e 24 del regolamento SRM.

15.      Il Banco Santander chiede inoltre, nel caso in cui accolga l’impugnazione e decida, ai sensi dell’articolo 61 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di pronunciare sentenza sul ricorso di annullamento, che la Corte voglia:

–        ai sensi del secondo comma dell’articolo 264 TFUE, limitare la portata della propria sentenza confermando gli effetti della vendita del Banco Popular al Banco Santander.

V.      Analisi

16.      La ricorrente deduce otto motivi a sostegno della sua impugnazione. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 18 del regolamento SRM, il dovere di diligenza e l’obbligo di motivazione. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 14 e 20 del regolamento SRM, il dovere di diligenza e l’articolo 296 TFUE. Con il terzo motivo di impugnazione si sostiene che il Tribunale ha violato il suo dovere di diligenza, gli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e l’articolo 14 del regolamento SRM. Nel quarto motivo di impugnazione si sostiene che il Tribunale ha violato i diritti della difesa di cui all’articolo 47 della Carta e all’articolo 296 TFUE. Col quinto motivo di impugnazione si sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE e i diritti della difesa previsti dall’articolo 47 della Carta con riferimento alla riservatezza del programma di risoluzione e della valutazione 2. Con il sesto motivo di impugnazione si sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta e l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») avendo respinto la richiesta di documenti della ricorrente. Con il settimo motivo di impugnazione si sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 17 e 52 della Carta avendo respinto l’eccezione di illegittimità degli articoli 15 e 22 del regolamento SRM in quanto configurano un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà. Con l’ottavo motivo di impugnazione si sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 17 e 52 della Carta nonché l’articolo 5, paragrafo 4, TUE.

17.      La presente impugnazione condivide diversi motivi con l’impugnazione parallela. Visti i collegamenti tra i due casi, dividerò le presenti conclusioni in due parti: nella sezione A affronterò i motivi comuni a entrambe le impugnazioni, mentre nella sezione B mi occuperò dei motivi specifici dell’impugnazione in esame.

A.      Motivi di impugnazione comuni tra la causa C535/22 P e la causa C541/22 P

18.      Due questioni risultano comuni a entrambe le impugnazioni. La prima questione, che tratterò nella sezione 1, riguarda l’articolo 18 del regolamento SRM (5).

19.      La seconda questione comune a entrambe le impugnazioni riguarda la presunta violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 47 della Carta da parte del Tribunale. (6) Affronterò tali aspetti nella sezione 2.

1.      Articolo 18 del regolamento SRM.

a)      Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM

20.      Nel primo motivo di impugnazione la ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto (7) nel ritenere che i problemi di liquidità possano costituire un motivo per considerare una banca in FOLTF, dal momento che la banca, ancorché afflitta da problemi di liquidità, era solvibile. Nell’impugnazione parallela i ricorrenti affermano anche, nella prima parte del primo motivo d’impugnazione, che il Tribunale ha a torto ritenuto che l’insolvenza dell’entità non è una condizione per l’accertamento del FOLTF.

21.      In secondo luogo, nell’impugnazione parallela i ricorrenti affermano anche che il Tribunale ha sbagliato ad accettare la passività del SRB per quanto riguarda la necessità di concedere l’assistenza di liquidità di emergenza (in prosieguo: l’«ALE») al Banco Popular, poiché sul SRB grava il dovere di diligenza, compreso l’obbligo di garantire l’ALE prima che la banca sia in FOLTF. (8)

22.      Con riferimento alla prima censura, in base a entrambe le sentenze impugnate, le condizioni per dimostrare il FOLTF sono regolamentate con maggiore dettaglio dall’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento SRM (9) e non richiedono che una banca sia insolvente, né dette condizioni escludono di giungere alla conclusione di FOLTF qualora una banca sia afflitta da problemi di liquidità non temporanei.

23.      Il Tribunale ha quindi valutato le varie fonti e spiegazioni sulla base delle quali la BCE (nella sua valutazione di FOLTF) e il SRB (nel programma di risoluzione) hanno applicato l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM, il che è stato fatto alla luce gravi problemi di liquidità del Banco Popular.

24.      Ciò comprende anche la relazione annuale del 2016 del Banco Popular, i declassamenti del rating del Banco Popular da parte di diverse agenzie di rating, la copertura mediatica negativa, la copertura della liquidità della banca (che era scesa al di sotto della soglia minima dell’80%), gli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (in prosieguo: l’«ABE») (10) che stabiliscono le condizioni per una valutazione di FOLTF e la lettera dello stesso consiglio di amministrazione del Banco Popular. (11)

25.      Il Tribunale ha fatto riferimento al considerando 57 del regolamento SRM, in base al quale è opportuno che la decisione di assoggettare un’entità alla risoluzione sia adottata prima che un’entità finanziaria divenga insolvente e quando abbia ancora del capitale. Quindi ha correttamente concluso che l’insolvenza non costituiva l’unica ipotesi su cui basarsi per adottare una decisione di risoluzione. (12)

26.      Nel testo del regolamento SRM o negli orientamenti dell’ABE non vi è alcun elemento da cui si possa dedurre che i problemi di liquidità che non sono temporanei non possano consentire una conclusione di FOLTF. Pertanto il Tribunale ha interpretato in modo corretto l’articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento SRM e ha ritenuto che la conclusione che il Banco Popular fosse in FOLTF soddisfaceva le condizioni previste dall’articolo 18, paragrafo 4, lettera c), dello stesso regolamento SRM, ai sensi del quale «l’entità non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza».

27.      Con riferimento alla seconda censura, i ricorrenti nell’impugnazione parallela sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha ritenuto che il SRB non abbia contribuito al dissesto del Banco Popular. Essi affermano che il Tribunale ha sbagliato nel ritenere che le cause di FOLTF di una banca siano differenti dallo stabilire la conformità della risoluzione ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM. (13)

28.      I ricorrenti nell’impugnazione parallela affermano che il considerando 52 del regolamento SRM (14) prevede l’obbligo per il SRB di garantire che una banca riceva l’ALE prima di decidere sulla risoluzione. In risposta, il Tribunale, a mio avviso, ha respinto correttamente tale argomento affermando che l’ALE rientra nella competenza delle banche centrali nazionali. (15) Infatti, come hanno correttamente fatto presente la Commissione e il SRB nelle loro osservazioni scritte, il considerando 52 del regolamento SRM non può essere letto come fondamento giuridico per stabilire un obbligo di «salvare la banca» prima che una decisione di risoluzione sia adottata.

29.      I ricorrenti nell’impugnazione parallela deducono che il Tribunale ha violato il principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, in base al quale nessuno può invocare il proprio comportamento illecito per ottenere un vantaggio. (16) In tale contesto, i ricorrenti nell’impugnazione parallela affermano che il Tribunale ha sbagliato a separare il principio di buona amministrazione dalla legittimità del programma di risoluzione. (17)

30.      A mio avviso, il Tribunale si è correttamente concentrato sui compiti del SRB previsti dal regolamento SRM e sulle condizioni imposte al fine di decidere riguardo ad una risoluzione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Il Tribunale non ha nemmeno sbagliato nel decidere di considerare l’asserito comportamento illecito del SRB nell’ambito della domanda di risarcimento dei ricorrenti nell’impugnazione parallela, invece che in relazione alla legittimità del programma di risoluzione. (18)

31.      In definitiva, ritengo che la Corte di giustizia debba respingere tutti i motivi di impugnazione riguardanti l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM.

b)      Articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM

32.      In primo luogo, Aeris Invest afferma che vi erano misure alternative alla risoluzione e che il Tribunale ha pertanto interpretato erroneamente l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM. (19) Più specificamente, essa critica il Tribunale per non aver richiesto che il SRB esaminasse in modo dettagliato e imparziale perché al Banco Popular non sia stata concessa un’ulteriore ALE. In modo analogo, i ricorrenti nell’impugnazione parallela affermano che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione a suo carico, ha valutato erroneamente gli elementi di prova e ha interpretato erroneamente l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM. (20)

33.      Il Tribunale aveva esaminato (i) il fatto che il SRB avesse preso in considerazione l’ALE concessa al Banco Popular, (ii) l’approvazione della medesima da parte della BCE, e (iii) la mancanza di effetti di tale assistenza sul «deterioramento della posizione di liquidità del Banco Popular». (21) Inoltre aveva esaminato le lettere scambiate tra la BCE e il Banco de España (Banca di Spagna) relativamente all’ALE, che, a parere del Tribunale, dimostravano la rapidità del deterioramento del Banco Popular. (22) Il Tribunale ha fatto anche riferimento alla conclusione della BCE secondo la quale, anche se l’ALE era stata approvata il 5 giugno 2017, il Banco Popular non sarebbe stato in grado di rispettare i propri obblighi al più tardi entro il 7 giugno 2017. (23) Da ultimo, il Tribunale ha concluso che l’erogazione dell’ALE non è un compito spettante al SRB ai sensi del regolamento SRM. (24)

34.      In considerazione di quanto precede, sono dell’opinione che il Tribunale abbia valutato correttamente gli obblighi che incombono sul SRB ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento SRM.

35.      In secondo luogo, la ricorrente mette in discussione gli importi che ritiene fossero effettivamente disponibili come ALE, senza tuttavia lamentare che il Tribunale abbia snaturato i fatti. I ricorrenti nell’impugnazione parallela contestano anche la valutazione delle prove da parte del Tribunale rispetto all’importo dell’ALE che sarebbe stato possibile concedere; l’aumento di capitale; la separazione delle attività; la vendita privata a terzi; i possibili aiuti di Stato e l’utilizzo del Fondo di risoluzione unico SRF (FRU).

36.      Ritengo tali argomenti irricevibili, dato che la Corte di giustizia non è competente ad accertare i fatti o ad esaminare le prove, salvo il caso in cui i ricorrenti affermino che il Tribunale ha snaturato i fatti e che tale snaturamento risulta manifestamente dai documenti del fascicolo. (25)

37.       Inoltre, la parte che alleghi uno snaturamento deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento. (26)

38.      In entrambe le impugnazioni i ricorrenti si limitano a reiterare i fatti proposti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che esso abbia snaturato le prove.

39.      Alla luce delle suesposte considerazioni, e nella misura in cui siano ricevibili, gli argomenti dei ricorrenti rispetto all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM devono essere respinti.

c)      Articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento SRM

40.      I ricorrenti nell’impugnazione parallela, nella terza parte del loro primo motivo, affermano innanzitutto che il Tribunale ha interpretato erroneamente come debba essere eseguita la ponderazione degli interessi ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM.

41.      In secondo luogo, essi affermano che il Tribunale ha sbagliato a concludere che il trattamento delle banche italiane che erano in FOLTF, ma alle quali non è stata concessa alcuna risoluzione, non fosse discriminatorio. (27)

42.      In terzo luogo, contestano la decisione del Tribunale che considera i nuovi argomenti irricevibili poiché proposti con eccessivo ritardo nel corso del procedimento di primo grado. (28)

43.      In relazione al primo argomento i ricorrenti nell’impugnazione parallela hanno affermato che il SRB e la Commissione avrebbero dovuto ponderare l’interesse pubblico con l’interesse degli azionisti.

44.      Nel respingere tale argomento, a mio avviso correttamente, il Tribunale ha affermato, nel punto 246 della sentenza impugnata parallela, che nella decisione sul pubblico interesse nella risoluzione non rivestono un ruolo soltanto gli interessi degli azionisti, ma anche quelli dei depositanti della banca, dei dipendenti e degli altri creditori, in linea con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM. Inoltre, il Tribunale ha analizzato i vantaggi(29) che compensano le perdite sostenute dagli azionisti del Banco Popular, rispetto ad una situazione nella quale la banca sarebbe stata liquidata nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza.

45.      Per quanto riguarda il secondo punto, ritengo che il Tribunale non abbia sbagliato nel concludere che la mancata risoluzione delle banche italiane non costituisca una situazione comparabile che darebbe luogo a discriminazione. Il Tribunale ha correttamente fatto riferimento al fatto che, secondo il SRB, tali banche non svolgevano funzioni critiche e che la loro liquidazione (al contrario della risoluzione) non avrebbe avuto significativi effetti negativi sulla stabilità finanziaria. Il Tribunale aveva anche ragione ad affermare che un termine di confronto adeguato nel caso di specie sarebbe una banca che fosse sottoposta a procedura di risoluzione.

46.      Infine, ritengo che il Tribunale abbia correttamente respinto il nuovo argomento dei ricorrenti nell’impugnazione parallela in considerazione del loro ritardo. Nel punto 261 della sentenza impugnata parallela, il Tribunale ha spiegato che i ricorrenti in primo grado avevano presentato tardivamente un argomento riguardante l’articolo 24 del regolamento SRM, giustificando l’introduzione tardiva dell’argomento in parola sostenendo che al momento della proposizione del ricorso i documenti non erano disponibili.

47.      Tuttavia, come ha fatto notare il Tribunale, i documenti si riferiscono a fatti che erano noti ai ricorrenti in primo grado e che la presentazione tardiva di nuovi argomenti non si basava pertanto su elementi di diritto o di fatto di cui i ricorrenti in primo grado non erano a conoscenza.

48.      Quindi suggerisco alla Corte di giustizia di respingere gli argomenti proposti dai ricorrenti nell’impugnazione parallela relativi all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento SRM in quanto infondati.

2.      Obbligo di motivazione e articolo 47 della Carta

49.      Nel quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione del procedimento in esame e nella quinta e sesta parte del secondo motivo d’impugnazione dell’impugnazione parallela, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione e l’articolo 47 della Carta relativamente, innanzitutto, al programma di risoluzione e alla valutazione 2, e, in secondo luogo, alla riservatezza di alcuni documenti nella procedura di risoluzione, oltre che alla decisione del Tribunale di non disporre provvedimenti istruttori in primo grado.

50.      Quanto all’obbligo di motivazione del Tribunale, quali obblighi dovrebbe prendere in esame la Corte di giustizia?

51.      La Corte di giustizia ha dichiarato che «la motivazione di una sentenza del Tribunale deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento di quest’ultimo, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato». (30) Eppure, ciò non significa che il Tribunale debba ripercorrere, in modo esaustivo, uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e la motivazione può pertanto essere implicita, a condizione che «consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo». (31)

52.      La Corte ha statuito che «[i]l grado di precisione della motivazione di una decisione dev’essere proporzionato alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione». (32)

53.      Ai fini della presente impugnazione, è pertanto il ruolo della Corte di giustizia accertare se il Tribunale abbia chiarito a sufficienza le ragioni della propria decisione sui motivi in primo grado.

a)      Valutazioni e programma di risoluzione

54.      La ricorrente deduce, nel quarto motivo di impugnazione, che nel suo esame del programma di risoluzione il Tribunale ha esposto motivazioni insufficienti e contraddittorie, in particolare sulla valutazione 2 (33) del programma e sui considerando 23, 24 e 26 del programma di risoluzione in riferimento alla gravità dei problemi di liquidità del Banco Popular. I ricorrenti nell’impugnazione parallela, nella sesta parte del loro secondo motivo, affermano che il Tribunale ha soppiantato l’obbligo di motivazione del SRB.

55.      Occorre aggiungere che la ricorrente nell’impugnazione in esame mette in dubbio i fatti (34) accettati dal Tribunale come dimostrati, senza lamentare che li abbia snaturati. (35) Inoltre, un motivo di ricorso non è ricevibile laddove «un’impugnazione (...) si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte». (36)

56.      Ritengo che il quarto motivo di impugnazione meramente reiteri gli argomenti dedotti in primo grado, senza affrontare gli argomenti addotti dal Tribunale. Di conseguenza, per quanto riguarda tali elementi di fatto, la Corte di giustizia deve considerarli irricevibili.

57.      Nel caso in cui la Corte di giustizia fosse di diverso avviso, ritengo che il motivo in questione debba essere respinto i quanto infondato. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse contraddizione tra le conclusioni contenute nella valutazione 2, poiché queste erano volte a finalità diverse: la conclusione del SRB che il Banco Popular fosse solvibile si basava sul valore contabile della banca, mentre le valutazioni diverse del valore della banca (37) rappresentavano invece il suo valore di mercato.

58.      Il valore contabile può essere più facilmente descritto come il valore societario iscritto a bilancio. Il valore di mercato è invece il prezzo corrente che la banca ottiene sul mercato. (38) Alla luce di detta spiegazione, sono dell’opinione che il Tribunale abbia concluso correttamente che non vi fosse contraddizione nella valutazione 2 quando si riferiva al Banco Popular come solvibile mentre il suo valore di mercato era stimato nell’ipotesi peggiore in passivo di 8,2 miliardi di EUR.

59.      Con la seconda parte del quarto motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione accettando che i considerando 23, 24 e 26 del programma di risoluzione fossero sufficienti a capire la situazione di deterioramento del Banco Popular e la necessità di una risoluzione. Essa sostiene che tali informazioni sono generiche e potrebbero riferirsi a qualsiasi crisi di liquidità.

60.      La Corte di giustizia deve respingere tali argomenti. Come correttamente indica il SRB nella sua risposta, la ricorrente non dimostra perché le informazioni relative al deterioramento del Banco Popular sarebbero generiche e non precisa cosa manchi per poter comprendere correttamente la sua crisi di liquidità e la necessità di una risoluzione.

61.      Nella sesta parte del secondo motivo proposto dai ricorrenti nell’impugnazione parallela, numerosi argomenti (39) sono da dichiarare irricevibili. Nonostante essi indichino il punto rilevante della sentenza impugnata parallela, i ricorrenti nell’impugnazione parallela fanno solo riferimento ad una generica mancanza di motivazione, senza specificare l’errore asseritamente commesso dal Tribunale. (40) Inoltre, gli stessi ricorrenti deducono nuovi argomenti riguardanti la versione non riservata della valutazione 2 in sede di impugnazione, che non sono ricevibili. (41)

62.      Quanto al merito rimangono da affrontare due argomenti. In primo luogo, i ricorrenti nell’impugnazione parallela sostengono che il Tribunale ha sbagliato a concludere che la Commissione avesse rispettato il proprio obbligo di motivazione nell’approvare il programma di risoluzione. (42) In secondo luogo, essi sostengono che il Tribunale ha sbagliato nel considerare tardivo il loro argomento, con il quale sostenevano la violazione della dottrina Meroni  rispetto all’ampiezza in cui la Commissione partecipa alla procedura di risoluzione. (43)

63.      Con riferimento al primo argomento, il Tribunale ha concluso che l’approvazione da parte della Commissione soddisfa il requisito dell’obbligo di motivazione e spiega i riferimenti al programma di risoluzione che contiene. Il Tribunale si è basato sull’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento SRM, secondo il quale la Commissione può approvare il programma di risoluzione o obiettare ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali. Secondo il Tribunale ciò significa che la Commissione infatti non dovrebbe ripetere la motivazione del SRB sottesa al programma di risoluzione, bensì semplicemente approvarla.

64.      Occorre dire che la questione se fosse sufficiente l’approvazione della Commissione, o se questa si limitasse meramente ad un avallo formale della decisione del SRB, era già stata affrontata dal Tribunale in uno dei casi pilota, Algebris, (44) non impugnato dinanzi alla Corte di giustizia. Il Tribunale ha statuito che il rinvio della Commissione al programma di risoluzione e ai motivi ivi esposti era sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione. Esso ha ritenuto che «il programma di risoluzione e la sua motivazione facciano parte del contesto» (45) nel quale è stata adottata la decisione di approvazione della Commissione.

65.      Concordo con questa conclusione. (46) Nella misura in cui lo stesso programma di risoluzione sia sufficientemente motivato, la Commissione avalla il fatto che il SRB abbia soddisfatto il requisito dell’obbligo di motivazione. In altre parole, se la Commissione ritenesse che il programma di risoluzione non soddisfi il requisito dell’obbligo in questione, dovrebbe obiettare ad esso e richiedere che il SRB lo modifichi.

66.      Pertanto non trovo alcun errore nelle motivazioni del Tribunale quanto all’approvazione da parte della Commissione.

67.      Infine, il Tribunale ha ritenuto che nella loro replica i ricorrenti nell’impugnazione principale abbiano introdotto un argomento basato sulla dottrina Meroni (47) per la prima volta, e pertanto l’ha ritenuto irricevibile.

68.      Il Tribunale ha spiegato che nel procedimento di primo grado i ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse violato l’obbligo di motivazione, mentre tale obbligo le era imposto dalla dottrina Meroni. Nella loro replica in primo grado, i ricorrenti hanno inoltre sostenuto, più in generale, che il ruolo della Commissione nella procedura di risoluzione viola il principio di delega previsto dall’articolo 291 TFUE e la dottrina Meroni.

69.      In realtà si tratta di due argomenti diversi, il secondo dei quali potrebbe essere letto implicitamente come un’eccezione di illegittimità in relazione all’articolo 18 del regolamento SRM, che precisa il ruolo della Commissione quando si adotta un’azione di risoluzione.

70.      Pertanto ritengo che il Tribunale non abbia sbagliato nel ritenere che tale argomento fosse tardivo e quindi irricevibile.

b)      Riservatezza del programma di risoluzione e altri documenti

71.      Nel quinto motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale ha sbagliato (48) nel ritenere che la ricorrente non avesse diritto a ricevere la versione completa (riservata) del programma di risoluzione. Inoltre, la ricorrente sostiene altresì che il Tribunale ha sbagliato nel concludere che una versione non riservata del programma di risoluzione non violasse l’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SRM.

72.      La ricorrente sostiene ulteriormente che il Tribunale ha sbagliato nel ritenere che essa potesse avviare un ricorso diretto contro il programma di risoluzione e che potesse formulare osservazioni sulla pubblicazione successiva di una versione meno riservata che è avvenuta durante il procedimento di primo grado, prima della presentazione della sua replica. Infine, la ricorrente critica il Tribunale per aver ritenuto che le versioni complete (comprendenti informazioni riservate) del programma di risoluzione, delle valutazioni 1 e 2 e di altri documenti riguardanti la risoluzione non fossero rilevanti per la risoluzione della controversia. (49)

73.      I ricorrenti nell’impugnazione parallela, nella quinta parte del loro secondo motivo, sostengono che il Tribunale ha sbagliato, nei punti 503 e 504 della sentenza impugnata parallela, nel ritenere che i loro diritti della difesa non fossero stati violati a causa del loro mancato accesso a tutti i fascicoloi nella procedura di risoluzione non violasse.

74.      In sostanza, la domanda è se il Tribunale in entrambe le sentenze impugnate ha correttamente verificato l’esigenza dei ricorrenti in primo grado di avere accesso alle versioni riservate del programma di risoluzione e dei relativi documenti Ritengo che la risposta sia affermativa.

75.      Il Tribunale ha innanzitutto fissato il criterio previsto dall’articolo 47 della Carta, tenendo specificamente in considerazione il contesto del regolamento SRM, che, all’articolo 88, paragrafo 5, stabilisce l’obbligo per il SRB di garantire che qualsiasi divulgazione che compie non contenga informazioni riservate, (50) nonché l’articolo 88, paragrafo 1, dello stesso regolamento, secondo il quale «[l]e informazioni soggette agli obblighi in materia di segreto professionale non sono comunicate ad altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione è necessaria ai fini di un’azione giudiziaria.»

76.      Il Tribunale ha inoltre respinto gli argomenti della ricorrente secondo i quali la versione completa del programma di risoluzione e gli altri documenti avrebbero dovuto esserle notificati, adducendo a sostegno di ciò la giurisprudenza in materia di misure restrittive. Il Tribunale ha ritenuto che il programma di risoluzione non sia un provvedimento individuale adottato nei confronti degli azionisti di una banca, a differenza di una misura restrittiva volta a congelare il capitale personale. (51)

77.      La stessa logica ha altresì indotto il Tribunale a respingere l’argomento dei ricorrenti in primo grado nella sentenza parallela, secondo il quale avrebbero dovuto avere accesso al fascicolo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM. Secondo il Tribunale, tale accesso deve essere accordato esclusivamente all’entità oggetto del programma di risoluzione, vale a dire il Banco Popular, invece che ai suoi azionisti o creditori. (52)

78.      Inoltre, il Tribunale ha distinto l’obbligo di riservatezza imposto al SRB in forza del regolamento SRM dal diritto di accesso ai documenti previsto dal regolamento 1049/2001 (53) su cui si sono basati i ricorrenti. Il Tribunale ha respinto tale confronto, poiché il regolamento SRM stabilisce la regola generale di divieto di divulgazione delle informazioni riservate detenute dal SRB. (54)

79.      Nello stabilire invece un’analogia con la direttiva 2004/39, (55) il cui articolo 54, paragrafo 1, equivale all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SRM, il Tribunale, a mio avviso, ha ritenuto correttamente che lo scopo delle due disposizioni in parola non sia di concedere al pubblico accesso ai documenti.

80.      Il Tribunale ha quindi esaminato in modo molto dettagliato gli obblighi di riservatezza connessi al programma di risoluzione, alla valutazione 2 e ai documenti su cui si è basato il SRB nel prendere la propria decisione, descrivendo le varie conseguenze negative causate da una completa divulgazione. (56)

81.      Lo stesso Tribunale ha anche spiegato che l’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SRM riguarda la possibilità per un giudice di ordinare la divulgazione, se necessario ai fini del procedimento giudiziario, anziché, come sostenuto dalla ricorrente in primo grado, l’obbligo di divulgazione a partire dal momento in cui un’azione giudiziaria viene avviata contro una decisione. (57)

82.      Con riferimento all’argomento secondo il quale il SRB ha limitato l’accesso al programma di risoluzione in maniera ingiustificata poiché ha pubblicato versioni non riservate del programma di risoluzione e delle valutazioni 1 e 2 con meno parti occultate, il Tribunale ha statuito che il decorso del tempo (nel caso di specie otto mesi) costituisce una circostanza in grado di influenzare l’analisi della questione se le condizioni da cui dipende la riservatezza delle informazioni interessate siano soddisfatte in un determinato momento. (58) Il Tribunale ha spiegato, a mio avviso in modo sufficientemente dettagliato, che la pubblicazione successiva di ulteriori informazioni non ha condizionato il diritto della ricorrente in primo grado di avviare un ricorso diretto, nonché di replicare alle informazioni aggiuntive nella propria replica.

83.      Nel sesto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta che il Tribunale ha sbagliato laddove ha respinto, nei punti da 721 a 728 della sentenza impugnata, la sua richiesta di provvedimenti istruttori, tra i quali quello di ordinare la produzione di diversi documenti e di porre al Regno di Spagna quesiti scritti.

84.      Il Tribunale, dopo aver ordinato al SRB di produrre versioni riservate del programma di risoluzione e vari altri documenti, (59) ha stabilito che i medesimi non erano rilevanti ai fini della definizione della controversia. (60) La ricorrente sostiene che ciò ha violato i suoi diritti della difesa, poiché le versioni riservate dei documenti erano state visibili non solo per il SRB e la Commissione, ma anche per il Tribunale. Al contrario, la ricorrente sostiene che senza accesso a tali informazioni non era in grado di dedurre nuovi argomenti o di modificare la propria opinione sugli argomenti esistenti.

85.      È mia opinione che il Tribunale correttamente si sia basato sulla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale lo stesso Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. In tal modo ha potuto utilmente statuire sulla base delle conclusioni. (61)

86.      La Corte deve pertanto respingere in quanto infondati il quinto e sesto motivo di impugnazione e la quinta e sesta parte del secondo motivo d’impugnazione nell’impugnazione parallela.

B.      Motivi di impugnazione specifici della causa C535/22 P

87.      La ricorrente nella causa in esame contesta le conclusioni del Tribunale quanto alle presunte irregolarità nella procedura di vendita del Banco Popular (sezione 1), nonché alla violazione del diritto di proprietà in relazione ad alcune disposizioni del regolamento SRM (sezione 2) e al programma di risoluzione (sezione 3).

1.      Procedura di vendita del Banco Popular

88.      La ricorrente lamenta (62) che il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 14 del regolamento SRM (63) in relazione alla massimizzazione del prezzo di vendita. Essa afferma che si tratta di uno degli obiettivi della risoluzione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento SRM, da leggere congiuntamente all’articolo 39 della direttiva 2014/59. Infine la ricorrente afferma che il Tribunale ha sbagliato nel concludere che il SRB non fosse tenuto a tentare misure alternative prima della risoluzione. (64)

89.      Con la seconda e la terza parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente critica il Tribunale laddove: (i) ha violato il proprio dovere di diligenza quando ha respinto i suoi argomenti relativi ai presunti errori nel piano di risoluzione del 2016 in quanto irricevibili, e, (ii) ha violato i suoi diritti della difesa.

90.      Rispetto alle affermazioni riportate nel paragrafo 88 supra, il Tribunale ha ritenuto che la massimizzazione del prezzo di vendita non rientri tra gli obiettivi della risoluzione contenuti nel secondo comma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM. Inoltre, ha ritenuto rilevante l’articolo 39, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59 per la vendita del Banco Popular. Tale articolo stabilisce i requisiti procedurali per lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa e indica che il processo di commercializzazione «mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività in questione».

91.      Il Tribunale ha esaminato in dettaglio ogni fase della procedura di vendita di Banco Popular, tenendo conto delle spiegazioni del SRB nel programma di risoluzione e nella relativa decisione di commercializzazione. Un fattore importante di cui il Tribunale ha tenuto conto era la necessità che il processo di commercializzazione rimanesse il più segreto possibile, per evitare fughe di notizie che potessero causare ulteriore incertezza e perdita di fiducia nel mercato, mettendo così a rischio la stabilità finanziaria. (65)

92.      Altrettanto il Tribunale ha analizzato il presunto obbligo del SRB di adottare misure alternative prima della risoluzione, attraverso l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM. Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente abbia interpretato erroneamente tale disposizione, che stabilisce che gli attori coinvolti nella risoluzione «cercano di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.» (66) Il Tribunale ha anche deciso che la ponderazione degli interessi e la proporzionalità della risoluzione non possono essere valutate esclusivamente alla luce dell’interferenza con il diritto di proprietà degli azionisti. (67)

93.      Il Tribunale ha quindi esaminato la motivazione contenuta nel programma di risoluzione quanto ai motivi per cui gli altri strumenti di risoluzione non avrebbero raggiunto gli obiettivi previsti, perché il SRB si è discostato dal suo piano di risoluzione del 2016 e perché il ricorso al SRF non era un’opzione. (68)

94.      Sull’aspetto della ponderazione dei diversi interessi su cui necessariamente incide l’azione di risoluzione, ritengo che il Tribunale abbia interpretato correttamente l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM. Il Tribunale ha inoltre esaminato a fondo la motivazione contenuta nel programma di risoluzione relativamente alle altre alternative che non sono state intraprese.

95.      Per quanto concerne la seconda e terza parte del terzo motivo di impugnazione, di cui al paragrafo 89, sono dell’opinione che siano irricevibili. Innanzitutto, il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti rivolti contro il piano di risoluzione del 2016, (69) che non sono stati ripresi nel programma di risoluzione finale del Banco Popular, siano stati presentati soltanto nella replica e che pertanto fossero irricevibili. Detto Tribunale ha aggiunto che, in ogni caso, tali argomenti erano irrilevanti per stabilire la validità del programma di risoluzione adottato da ultimo. (70)

96.      Concordo con tale affermazione. Risulta innanzitutto che nella propria replica in primo grado la ricorrente sosteneva che il piano di risoluzione del 2016 non fosse stato adeguatamente predisposto, (71) tuttavia tale argomento è stato successivamente mutato per sostenere che il piano di risoluzione del 2016 avrebbe dovuto essere aggiornato. Poiché costituisce un nuovo motivo di impugnazione, l’argomento in parola risulta irricevibile. (72)

97.      Anche se la Corte dissentisse e dichiarasse tali argomenti ricevibili, è mia opinione che siano infondati. Il terzo comma dell’articolo 23 del regolamento SRM stabilisce quanto segue: «In sede di adozione di un programma di risoluzione il Comitato, il Consiglio e la Commissione tengono conto del piano di risoluzione di cui all’articolo 8, e vi si attengono, salvo che il Comitato ritenga, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, che il conseguimento degli obiettivi della risoluzione risulti più efficace se si adottano azioni non contemplate nel piano di risoluzione».

98.      Il Tribunale ha spiegato che il piano di risoluzione del 2016 non avrebbe potuto tenere in considerazione la crisi di liquidità cui il Banco Popular ha dovuto far fronte a partire dal mese di aprile 2017. (73) Inoltre, il Tribunale ha fatto riferimento ai considerando da 44 a 46 del programma di risoluzione, nei quali il SRB ha spiegato «per quali ragioni lo strumento di risoluzione previsto nel piano di risoluzione del 2016 non fosse adeguato alle circostanze esistenti alla data della risoluzione». (74) Di conseguenza, il SRB ha trasformato lo strumento di risoluzione da attuare nei confronti del Banco Popular dallo strumento del bail-in allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa. (75)

99.      Il Tribunale ha pertanto respinto correttamente tale motivo in quanto irrilevante.

100. Con la terza parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa, poiché ha ritenuto che le osservazioni della ricorrente e la relazione degli esperti che essa ha presentato non dimostrasseroo in quale modo le altre alternative avrebbero raggiunto gli obiettivi della risoluzione.

101. Suggerisco alla Corte di ritenere tali motivi manifestamente irricevibili poiché, contrariamente a quanto stabilito dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, (76) non specificano le parti della sentenza impugnata che sono volti a contestare.

102. In conclusione, nella misura in cui sono ricevibili, suggerisco alla Corte di respingere il secondo e il terzo motivo di impugnazione.

2.      Eccezione di illegittimità degli articoli 15 e 22 del regolamento SRM

103. La ricorrente, nel settimo motivo di impugnazione, contesta inoltre la valutazione del Tribunale sulla validità degli articoli 15 e 22 del regolamento SRM.

104. In primo luogo la ricorrente sostiene che il Tribunale (77) ha erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle banche in stato di insolvenza; in secondo luogo, che gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM violano il requisito di necessità, poiché sono formulati in modo eccessivamente ampio, consentendo di conseguenza misure di carattere arbitrario; in terzo luogo, che le stesse disposizioni sono contrarie all’articolo 5, paragrafo 4, TUE poiché non forniscono soluzioni differenti per banche che incorrono in problemi di liquidità da un lato e quelle alle prese con problemi di insolvenza dall’altro; in quarto luogo, che queste stesse disposizioni sono contrarie all’articolo 52 della Carta e all’articolo 5, paragrafo 4, TUE poiché non offrono la possibilità di correggere la svalutazione delle azioni dopo la valutazione definitiva ai sensi dell’articolo 20 del regolamento SRM, e, da ultimo, la ricorrente afferma che gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM sono sproporzionati poiché non prevedono una compensazione adeguata e la scelta tra i diversi strumenti di risoluzione si traduce in discriminazione tra banche che incorrono in problemi di liquidità e banche che si trovano in stato di insolvenza.

105. Si deve innanzitutto chiarire che la quarta parte del motivo di impugnazione in parola è irricevibile, poiché non fa riferimento alle parti della sentenza impugnata che contesta. (78) Inoltre, nei limiti in cui si riferisce alla discriminazione derivante dalla scelta dello strumento di risoluzione, la quinta parte di tale motivo di impugnazione è irricevibile poiché si tratta di un argomento nuovo sollevato in sede di impugnazione. (79)

106. Con riguardo al merito, quando ha replicato all’eccezione di illegittimità il Tribunale ha seguito i passi necessari per stabilire se una limitazione del diritto di proprietà, tutelato dall’articolo 17 della Carta, può essere giustificata ai sensi dell’articolo 52 della medesima. (80)

107. Partendo dalle finalità di interesse generale in considerazione delle quali il diritto di proprietà è stato limitato, il Tribunale ha riesaminato la vasta giurisprudenza della Corte di giustizia nel contesto della crisi finanziaria, illustrando i rischi cui il dissesto delle banche espone la stabilità del sistema bancario e finanziario nella zona euro e il rischio di perdite per i depositanti. (81)

108. Come spiegato in modo molto dettagliato dal Tribunale, le scelte compiute negli articoli 15 e 22 del regolamento SRM derivano dalle lezioni apprese in seguito alla crisi finanziaria del 2008 e sono basate sul principio secondo il quale gli azionisti sono i primi a sostenere le perdite di una banca in dissesto. Il Tribunale ha concluso, sulla base specificamente delle conclusioni della Corte di giustizia nella causa Kotnik, che gli azionisti devono assumersi in toto il rischio dei propri investimenti, comprese le conseguenze economiche della banca in dissesto, le quali pertanto non possono essere considerate come una violazione del loro diritto di proprietà. (82)

109. L’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale aveva torto ad applicare alla situazione in esame la giurisprudenza relativa alle banche insolventi, non può, a mio avviso, essere accettato. Kotnik e le altre sentenze della Corte di giustizia riguardanti il pubblico interesse alla stabilità finanziaria sono state utilizzate per dimostrare che gli azionisti devono sopportare il rischio del loro investimento quando una banca è in dissesto. Tuttavia il Tribunale ha anche dimostrato che gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM pongono condizioni al SRB e alla Commissione quando essi decidono se e come avviare un’azione di risoluzione. Facendo riferimento all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM, il Tribunale ha dichiarato che l’azione di risoluzione si utilizza soltanto se altre misure, come la procedura ordinaria di insolvenza, gli aiuti di Stato o i prestiti, non siano disponibili nel caso specifico. (83)

110.  Con il suo secondo argomento la ricorrente sostiene che il Tribunale ha ritenuto che una limitazione del diritto di proprietà sia giustificata quando siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione. (84) Tuttavia il Tribunale ha inoltre chiarito le ulteriori condizioni poste dagli articoli 18 e 21 del regolamento SRM, che limitano la libertà del SRB e della Commissione nello stabilire i parametri di una data azione di risoluzione. (85)

111. Il terzo e il quinto argomento della ricorrente criticano il Tribunale, sostenendo che ha sbagliato nel ritenere che gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM fossero proporzionati, nonostante tali disposizioni non distinguano tra banche che incorrono in problemi di liquidità e quelle che si trovano in stato di insolvenza, sotto il profilo dello strumento di risoluzione utilizzato e di trattamento di azionisti e creditori.

112. Tenendo in considerazione l’analisi riguardante le condizioni per la risoluzione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM, non vi è motivo per il quale il regolamento SRM avrebbe dovuto stabilire regole diverse sulla risoluzione per le banche che sono insolventi e per quelle che incorrono in problemi di liquidità.

113. In conclusione, suggerisco alla Corte di respingere il settimo motivo d’impugnazione.

3.      Diritto di proprietà e principio di proporzionalità nel programma di risoluzione del Banco Popular

114. Nel suo ottavo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene in primo luogo che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che il regolamento SRM presuma lo stato di insolvenza e, quindi, che la normale procedura di insolvenza sia la sola alternativa alla risoluzione; in secondo luogo, che abbia sbagliato laddove ha ritenuto che la procedura finalizzata al programma di risoluzione non fosse arbitraria basandosi sulla valutazione 2; e in terzo luogo, che abbia sbagliato laddove ha ritenuto che la mancanza di un’equa compensazione sia proporzionata.

115. A proposito del primo argomento, questo è parzialmente irricevibile, poiché, in contrasto con l’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, non specifica la parte della sentenza impugnata nella quale il Tribunale stabiliva che il regolamento SRM si basa sulla presunzione di insolvenza.

116. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha sbagliato nell’applicare la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle banche insolventi alla situazione del Banco Popular. (86) Quindi, per gli stessi motivi precedentemente illustrati in relazione al settimo motivo di impugnazione, (87) tale argomento deve essere respinto.

117. Il secondo e terzo argomento, secondo i quali il Tribunale ha sbagliato laddove non ha ritenuto che il programma di risoluzione fosse arbitrario poiché basato sulla valutazione 2 e che fosse sproporzionato poiché mancante di un’equa compensazione, sono irricevibili perché vengono proposti per la prima volta in sede di impugnazione. (88) Specificamente, i punti della sentenza impugnata (89) cui la ricorrente fa riferimento non prendono in considerazione la valutazione 2 o l’equa compensazione. Infatti, il Tribunale non ha considerato tali argomenti in primo grado.

118. In conclusione, suggerisco che la Corte, nei limiti in cui è ricevibile, respinga l’ottavo motivo di impugnazione.

VI.    Conclusione

119. Alla luce di quanto precede, suggerisco che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare la ricorrente alle spese.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento SRM»).


3      Decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico, adottata nella sua sessione esecutiva del 7 giugno 2017, concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español, S.A. (in prosieguo: il «programma di risoluzione»). Il programma di risoluzione è stato autorizzato dalla decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. (GU 2017, L 178, pag. 15) (in prosieguo: l’«approvazione da parte della Commissione»).


4      Impugnazione della sentenza del 1° giugno 2022, Eleveté Invest Group e a./Commissione e SRB (T‑523/17, EU:T:2022:313) (in prosieguo: la «sentenza impugnata parallela»).


5      Tali censure figurano nel primo motivo di impugnazione nella causa C‑535/22 P nonché nel primo motivo di impugnazione nella causa C‑541/22 P.


6      Tali censure figurano nel quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione della causa C‑535/22 P nonché nella quinta e sesta parte del secondo motivo di impugnazione della causa C‑541/22 P.


7      Sentenza impugnata, punti da 275 a 304.


8      Sentenza impugnata parallela, punti da 118 a 177.


9      Sentenza impugnata, punto 288; sentenza impugnata parallela, punto 130.


10      Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE), del 6 agosto 2015, sull’interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59) (EBA/GL/2015/07).


11      Sentenza impugnata, punti 291, 292, 297 e 298. V. anche la sentenza impugnata parallela, punti da 118 a 145.


12      Sentenza impugnata, punto 286; sentenza impugnata parallela, punto 132.


13      Sentenza impugnata parallela, punto 166.


14      «L’SRM si dovrebbe basare sui quadri giuridici delineati dal regolamento (UE) n. 1024/2013 [del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63)] e dalla direttiva 2014/59/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190)]. Il Comitato dovrebbe quindi essere abilitato a intervenire in una fase precoce in caso di deterioramento della situazione finanziaria o della solvibilità di un’entità. Le informazioni che il Comitato riceve in tale fase dalle autorità nazionali di risoluzione o dalla BCE gli servono per poter determinare le azioni da avviare per predisporre la risoluzione dell’entità».


15      Sentenza impugnata parallela, punto 175.


16      Sentenza impugnata parallela, punti da 167 a 168.


17      Sentenza impugnata [parallela], punto 173.


18      Esaminerò il motivo di impugnazione riguardante la responsabilità non contrattuale dell’Unione europea nelle conclusioni parallele, quale parte del quarto motivo dell’impugnazione parallela (paragrafi da 63 a 87).


19      Tale motivo di impugnazione riguarda la sentenza impugnata, punti da 305 a 327.


20      Tali asserzioni riguardano la sentenza impugnata parallela, punti da 178 a 231.


21      Sentenza impugnata, punto 308.


22      Ibid., punto 310.


23      Sentenza impugnata, punto 308; sentenza impugnata parallela, punto 184.


24      Al contrario, il Tribunale ha esaminato i documenti sui quali si è basato il SRB nel concludere l’assenza di alternative possibili a una risoluzione (l’ulteriore ALE approvata, che non migliorava la situazione; e la mancata concessione di ulteriore ALE da parte della Banca di Spagna). Sentenza impugnata, punti 314 e 315.


25      Sentenza del 2 settembre 2010, Commissione europea/Deutsche Post (C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 63); sentenza del 29 ottobre 2015, Commissione/ANKO (C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 54).


26      Sentenza del 10 novembre 2022, Commissione/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 55).


27      Sentenza impugnata parallela, punto 254.


28      Tali presunti errori sono contenuti nella sentenza impugnata parallela, punti da 243 a 247, 254 e 261.


29      Vale a dire, sotto forma del mantenimento delle funzioni essenziali, della limitazione degli effetti negativi sull’economia e sulla stabilità finanziaria, nonché del fatto di evitare le perdite da parte dei creditori. Sentenza impugnata parallela, punto 247.


30      Sentenza del 19 dicembre 2019, HK/Commissione (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).


31      Sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a. (C‑46/22 P, EU:C:2024:50, punto 131).


32      Sentenza del 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commissione (C‑551/10 P, EU:C:2012:681, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).


33      Per la presentazione delle diverse valutazioni, vedere i paragrafi 16, 19 e 23 delle conclusioni parallele.


34      Questi riguardano gli importi riportati nella valutazione 1 e nella valutazione 2.


35      V. giurisprudenza citata nelle note 25 e 26 precedenti.


36      Sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione (C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).


37      Tale valutazione, tra l’altro, stimava il valore economico del Banco Popular in 1,3 miliardi di EUR nello scenario migliore, a meno 8,2 miliardi di EUR nello scenario più sfavorevole e a meno 2 miliardi di EUR per la migliore stima.


38      V. sentenza impugnata, punto 343. Per una spiegazione delle differenze a cui possono portare i due metodi di valutazione, si veda Macit, F., e Topaloğlu, Z., «Why bank market value to book ratios are so different: evidence from Turkish banking sector», Economic and Business Review, vol. 14(2), 2012, pag. 169. Per un’analisi delle differenze nei due metodi di misurazione del debito, si veda Bowman, R.G., «The Importance of a Market-Value Measurement of Debt in Assessing Leverage», Journal of Accounting Research, vol. 18(1), 1980, pag. 242, in particolare alle pagg. 245-246.


39      Gli argomenti in questione sono diretti contro il SRB e la sua asserita violazione dell’obbligo di motivazione in relazione al programma di risoluzione, con riferimento alla scelta di Deloitte come consulente indipendente. Alcuni degli argomenti della parte di cui trattasi sono anche una ripetizione di quelli dedotti a proposito dell’articolo 18 del regolamento SRM, già precedentemente esaminati (se una grave crisi di liquidità costituisca un fondamento valido per concludere che una banca è in FOLTF; se il ruolo del SRB sia di concedere l’ALE).


40      Ciò è da considerare irricevibile secondo l’orientamento della Corte di giustizia nella sentenza del 28 aprile 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commissione (C‑666/19 P, EU:C:2022:323, punti da 187 a 189). Inoltre «[n]on soddisfa tale requisito l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza di cui trattasi». Sentenza del 14 ottobre 2021, NRW. Bank/SRB (C‑662/19 P, EU:C:2021:846, punto 36).


41      Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. V. anche la sentenza del 1° febbraio 2007, Sison/Consiglio (C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 95).


42      Sentenza impugnata parallela, punti da 570 a 578.


43      Sentenza impugnata parallela, punti da 579 a 581 Sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7).


44      Sentenza del 1° giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione (T‑570/17, EU:T:2022:314).


45      Ibidem, punto 151.


46      V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Tamara Ćapeta in Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2023:846, paragrafi da 123 a 128).


47      La dottrina deriva dalla sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta autorità (9/56, EU:C:1958:7). Per una spiegazione della dottrina e della mia opinione sulla sua applicabilità nella procedura di risoluzione, si vedano le conclusioni dell’avvocato generale Tanara Ćapeta in Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2023:846, paragrafi da 75 a 97).


48      Nella sentenza impugnata, punti da 356 a 402.


49      Ibidem, punto 723.


50      Ibidem, punti 356 e da 363 a 365.


51      Ibidem, punti 358 e 359.


52      Sentenza impugnata parallela, punti 503 e 504.


53      Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


54      Nella sentenza impugnata, punti 383 e 384, il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister (C‑15/16, EU:C:2018:464, punti 38 e 39).


55      Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1).


56      Detta divulgazione potrebbe essere tale da «indurre gli azionisti a vendere i loro titoli sui mercati e condurre altresì a un assalto agli sportelli, il che avrebbe la conseguenza di aggravare la situazione finanziaria della banca e, pertanto, di nuocere all’efficacia di un’azione del [SRB] nonché al funzionamento del mercato.» Sentenza impugnata (punto 373).


57      Il corsivo è mio. Sentenza impugnata, punti 376 e 377.


58      Basandosi sulla sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister (C‑15/16, EU:C:2018:464, punti 48 e 49), citata nella sentenza impugnata, punto 390.


59      Elencati al punto 95 della sentenza impugnata.


60      Eccetto che per la lettera del Banco Popular alla BCE del 6 giugno 2017, che è stata comunicata alle parti. Il Tribunale ha basato la propria decisione sull’articolo 103 del proprio regolamento di procedura. V. sentenza impugnata, punti 380 e 723.


61      Sentenza impugnata, punti da 725 a 727.


62      Nella seconda e prima parte del terzo motivo di impugnazione.


63      Sentenza impugnata, punti da 520 a 569.


64      Sentenza impugnata, punti da 669 a 697.


65      Sentenza impugnata, punti da 545 a 552.


66      Il corsivo è mio. V. anche la sentenza impugnata, punti 671 e 672.


67      Sentenza impugnata, punti 486, 487, 673 e 674. Il Tribunale ha esaminato anche la motivazione, contenuta nel programma di risoluzione, che tratta la ponderazione degli interessi (punti da 675 a 679).


68      Sentenza impugnata, punti da 680 a 697.


69      V. paragrafo 10 delle conclusioni parallele.


70      Sentenza impugnata, punti 490 e 491.


71      Sentenza impugnata, punto 688.


72      V. nota 41 precedente.


73      Sentenza impugnata, punto 689.


74      Sentenza impugnata, punto 691.


75      Il SRB ha indicato che «non era garantito che lo strumento del bail-in, considerato in tale piano, avrebbe consentito di rimediare immediatamente ed efficacemente alla crisi di liquidità del Banco Popular». Sentenza impugnata (punto 691).


76      V. anche la sentenza del 21 ottobre 2020, BCE/Estate of Espírito Santo Financial Group (C‑396/19 P, EU:C:2020:845, punto 24).


77      Sentenza impugnata, punti da 150 a 219.


78      V. il paragrafo 101 e la nota 77 supra.


79      V. nota 41 supra.


80      Sentenza impugnata, punti 159 e 160.


81      Il Tribunale, nei punti da 161 a 164 della sentenza impugnata, fa riferimento al corpus ben noto della giurisprudenza della Corte riguardante gli scenari post-crisi: sentenze del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570); del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione europea e BCE (cause riunite da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701); dell’8 novembre 2016, Dowling e a. (C‑41/15, EU:C:2016:836); e del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka (C‑501/18, EU:C:2021:249).


82      Sentenza impugnata, punti da 172 a 174.


83      Sentenza impugnata, punti da 180 a 188.


84      Sentenza impugnata, punto 169.


85      Sentenza impugnata, punti 170, 171, 179 e 180.


86      Sentenza impugnata, punti da 198 a 208.


87      Paragrafi 111 e 112 precedenti.


88      V. nota 41 precedente.


89      Sentenza impugnata, punti 466, 467, da 474 a 476 e 481.