CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 16 novembre 2023 ( 1 )

Cause riunite da C‑345/22 a C‑347/22

Maersk A/S

contro

Allianz Seguros y Reaseguros SA (C‑345/22 and C‑347/22)

e

Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA

contro

MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. (C‑346/22)

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25, paragrafo 1 – Contratto di trasporto marittimo comprovato da una polizza di carico – Clausola attributiva di competenza contenuta nella polizza di carico – Opponibilità al terzo portatore della polizza di carico – Legge applicabile – Normativa nazionale che impone una trattativa individuale e separata della clausola attributiva di competenza da parte del terzo portatore della polizza di carico»

Introduzione

1.

Con le presenti domande di pronuncia pregiudiziale l’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra, Spagna) chiede alla Corte orientamenti sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis») ( 2 ). Le suddette domande sono presentate nell’ambito dei procedimenti in corso tra, nelle cause C‑345/22 e C‑347/22, Maersk A/S (in prosieguo: la «Maersk»), un trasportatore marittimo danese, e Allianz Seguros y Reaseguros SA (in prosieguo: l’«Allianz»), una compagnia di assicurazioni spagnola, e, nella causa C‑346/22, Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA (in prosieguo: la «Mapfre»), una compagnia di assicurazioni spagnola, e MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. (in prosieguo: la «MACS»), una società di trasporti tedesca. Ciascuna di queste azioni consiste in una richiesta di risarcimento danni a causa della perdita parziale di merci trasportate via mare. Esse sollevano la questione delle condizioni in base alle quali una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto di trasporto marittimo di merci, comprovato da una polizza di carico, può essere fatta valere nei confronti di un terzo che abbia successivamente acquistato tali merci, diventando così un terzo portatore di tale polizza di carico.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Convenzione di Bruxelles

2.

L’articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles stabilisce quanto segue:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest’ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)

per iscritto o verbalmente con conferma scritta; o

b)

in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c)

nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

Regolamento Bruxelles I

3.

L’articolo 23, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I così recita:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)

per iscritto o verbalmente con conferma scritta; o

b)

in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c)

nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

Regolamento Bruxelles I bis

4.

Ai sensi dei considerando 15, 19 e 20 del regolamento Bruxelles I bis:

«(15)

È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)

(...)

(19)

Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

(20)

Quando emerge una questione circa la validità di un accordo relativo alla scelta del foro a favore dell’autorità giurisdizionale o delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell’accordo, comprese le norme di tale Stato membro sul conflitto di leggi».

5.

L’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, intitolato «Proroga di competenza», contenuto nella sezione 7 del capo II di tale regolamento, a sua volta intitolato «Competenza», così recita:

«1.   Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

a)

concluso per iscritto o provato per iscritto;

b)

in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c)

nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

(...)

5.   Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.

La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido».

Normativa nazionale

6.

Il preambolo, al punto XI, della Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima (legge n. 14/2014 sulla navigazione marittima, in prosieguo: la «LNM») del 24 luglio 2014 ( 3 ), recita come segue:

«(...)

Il capo I contiene le norme speciali in materia di giurisdizione e competenza e, partendo dall’applicazione preferenziale in questa materia delle norme degli accordi internazionali e del diritto dell’Unione europea, mira ad evitare gli abusi rilevati, dichiarando la nullità delle clausole di assoggettamento ad un organo giurisdizionale straniero o ad arbitrato estero contenute nei contratti di utilizzazione della nave o nei contratti accessori alla navigazione, qualora non siano state oggetto di trattativa individuale e separata

(...)».

7.

L’articolo 251 della LNM, rubricato «Efficacia traslativa», così stabilisce:

«La circolazione di una polizza di carico produce gli stessi effetti della consegna delle merci rappresentate dalla polizza, fatte salve le azioni penali e civili di cui può avvalersi una persona che sia stata illegittimamente espropriata di tali merci. L’acquirente della polizza di carico acquista tutti i diritti e le azioni del cedente sulle merci, ad eccezione delle clausole in materia di scelta del foro e di arbitrato, che richiedono il consenso dell’acquirente, conformemente alle disposizioni del capo I del titolo IX».

8.

L’articolo 468 della LNM, intitolato «Clausole sulla scelta del foro e sull’arbitrato», recita:

«Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali applicabili in Spagna e le norme del diritto dell’Unione europea, le clausole di assoggettamento ad un organo giurisdizionale straniero o ad arbitrato all’estero contenute nei contratti di utilizzazione della nave o nei contratti accessori alla navigazione sono nulle e si considerano non apposte se non sono state oggetto di trattativa individuale e separata.

In particolare, l’inserimento di una clausola attributiva di competenza o una clausola compromissoria nell’articolato contrattuale stampato di cui al paragrafo precedente non costituisce di per sé una prova del rispetto dei requisiti ivi previsti».

Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

Causa C‑345/22

9.

La Maersk Line Perú S.A.C. ( 4 ), in qualità di vettore, e la Aguafrost Perú, in qualità di caricatore, concludevano un contratto per il trasporto di merci via mare a condizioni di «costo e nolo», comprovato da una polizza di carico emessa il 9 aprile 2018. Tale polizza di carico conteneva, a tergo, una clausola attributiva di competenza nei seguenti termini: «In tutti gli altri casi, la presente polizza di carico sarà regolata e interpretata in conformità alla legge inglese e qualsiasi controversia da essa derivante sarà sottoposta alla High Court of Justice [(Inghilterra e Galles) (Regno Unito)] di Londra [(Regno Unito)], con esclusione della competenza dei giudici di un altro paese. Inoltre, a discrezione del vettore, quest’ultimo può intentare un’azione contro il professionista dinanzi a un giudice competente del luogo in cui il professionista esercita la propria attività». La Oversea Atlantic Fish SL (in prosieguo: la «Oversea»), un fornitore spagnolo di prodotti ittici, acquistava la merce trasportata e diventava quindi terzo portatore di detta polizza di carico.

10.

La merce arrivava danneggiata al porto di destinazione. L’Allianz, in quanto compagnia di assicurazioni surrogata nei diritti della Oversea, proponeva un ricorso contro la Maersk dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra, Spagna) al fine di ottenere un risarcimento danni per EUR 67449,71 ( 5 ).

11.

Facendo valere la citata clausola attributiva di competenza, la Maersk sosteneva l’incompetenza dei giudici spagnoli. Con ordinanza del 26 maggio 2020, lo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) respingeva tale eccezione. La Maersk impugnava tale ordinanza dinanzi al suddetto giudice. Tale impugnazione veniva respinta con ordinanza del 2 dicembre 2020.

12.

Con sentenza del 7 luglio 2021, lo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) accoglieva nel merito la domanda dell’Allianz. La Maersk proponeva ricorso avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, limitatamente alla contestazione della competenza dei giudici spagnoli. Essa sosteneva che, poiché l’articolo 251 della LNM è contrario al diritto dell’Unione, il giudice del rinvio è tenuto ad applicare l’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis. La clausola attributiva di competenza è quindi opponibile al terzo portatore della polizza di carico.

13.

Il giudice del rinvio si chiede se una clausola attributiva di competenza quale quella oggetto del procedimento principale, concordata dalle parti iniziali del contratto di trasporto, sia opponibile a un terzo portatore di una polizza di carico che non abbia espressamente acconsentito, né individualmente né separatamente, a tale clausola.

14.

Il giudice del rinvio osserva che la «clausola attributiva di competenza» è una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Il settore del trasporto marittimo internazionale ricorre frequentemente a clausole attributive di competenza, così che, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I bis, le parti contraenti dovevano essere consapevoli della loro esistenza. Tenuto conto di questo stato di fatto, la sentenza Castelletti ( 6 ) conferma l’esistenza di una presunzione secondo cui un soggetto nei confronti del quale una siffatta clausola viene opposta vi aveva acconsentito. Il giudice del rinvio indica altresì che le clausole attributive di competenza sono per loro natura autonome e separabili. Il diritto sostanziale che disciplina siffatte clausole può quindi essere assoggettato ad un regime giuridico distinto da quello che disciplina il resto del contratto. Una clausola attributiva di competenza può quindi essere valida anche se il contratto stesso è considerato nullo.

15.

Il giudice del rinvio spiega che, nel caso di polizze di carico che includono una clausola attributiva di competenza che un terzo acquista, l’articolo 251 della LNM fa riferimento all’articolo 468 della stessa, il quale prevede che le clausole attributive di competenza sono nulle se non sono state negoziate individualmente e separatamente ( 7 ). Il giudice del rinvio ricorda il principio che la Corte ha stabilito nella sentenza Russ ( 8 ) e ribadito nella sentenza Coreck ( 9 ), secondo cui «qualora la clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico sia valida, ai sensi dell’art. 17 della Convenzione [di Bruxelles], nei rapporti tra il caricatore ed il vettore, essa può essere invocata nei confronti del terzo portatore della polizza di carico, dal momento che questi subentra al caricatore nei suoi diritti ed obblighi in forza del diritto nazionale vigente». Il riferimento al «diritto nazionale vigente» in tale citazione può essere inteso come un riferimento all’articolo 251 della LNM. Poiché sarebbe stato pertanto necessario che le parti avessero reso la clausola attributiva di competenza oggetto di trattativa individuale e separata, il trasferimento dei diritti in forza della polizza di carico sarebbe stato incompleto. Il giudice del rinvio si chiede quindi se l’articolo 251 della LNM sia in contrasto con il suddetto principio.

16.

Il giudice del rinvio sostiene inoltre che il diritto nazionale in base al quale potrebbe essere determinata la validità della clausola attributiva di competenza può essere quello dello Stato al quale tale clausola attribuisce la competenza, vale a dire il Regno Unito. A sostegno di tale posizione, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis e alle sentenze della Corte nelle cause Benincasa ( 10 ) e DelayFix ( 11 ), secondo cui la validità sostanziale di una clausola attributiva di competenza deve essere valutata in base alla legislazione dello Stato membro i cui giudici sono stati designati da tale clausola.

17.

Supponendo che si applichi l’articolo 251 della LNM e che sia necessario esaminare se il terzo portatore della polizza di carico abbia acconsentito alla clausola attributiva di competenza individualmente e separatamente, il giudice del rinvio solleva la questione della forma in cui tale consenso potrebbe essere dato. Detto giudice ritiene che tale questione sia disciplinata dal diritto dell’Unione e osserva che, quando i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I bis sono soddisfatti, si adotta il criterio del consenso presunto.

18.

Infine, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità dell’articolo 251 della LNM con la giurisprudenza della Corte, nella misura in cui tale disposizione stabilisce che, sebbene una legge disciplini la circolazione di una polizza di carico, una legge diversa si applica alla clausola attributiva di competenza contenuta in tale polizza ( 12 ).

19.

La Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra) ha di conseguenza deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la norma di cui all’articolo 25 [del regolamento Bruxelles I bis], laddove prevede che la nullità ipso iure della clausola attributiva di competenza debba essere valutata in base alla legislazione dello Stato membro cui le parti hanno deferito la competenza giurisdizionale, comprenda anche, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la questione della validità dell’estensione [dell’efficacia] della clausola a un terzo che non è parte del contratto in cui è contenuta la clausola.

2)

In caso di girata della polizza di carico a un terzo, destinatario della merce, che non è intervenuto nel contratto tra il caricatore e il vettore contrattuale marittimo, se sia compatibile con l’articolo 25 del regolamento [Bruxelles I bis] e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che lo interpreta, una norma come l’articolo 251 della [LNM], che richiede che, ai fini dell’opponibilità della clausola a tale terzo, la clausola attributiva di competenza debba essere stata oggetto di trattativa “individuale e separata” con tale terzo.

3)

Se, ai sensi del diritto dell’Unione, sia ammissibile che la legislazione degli Stati membri preveda condizioni aggiuntive di validità ai fini dell’efficacia nei confronti di terzi delle clausole attributive di competenza inserite nelle polizze di carico.

4)

Se una norma come quella di cui all’articolo 251 della [LNM], che prevede la surrogazione solo parziale del terzo portatore, escludendo le clausole di proroga di competenza, comporti l’introduzione di un requisito aggiuntivo di validità di tali clausole, in contrasto con l’articolo 25 del [regolamento Bruxelles I bis]».

Causa C‑346/22

20.

La MACS, in qualità di vettore, e la Tunacor Fisheries Ltd, in qualità di caricatore, concludevano un contratto per il trasporto marittimo di merci a condizioni di «costo e nolo», comprovato da una polizza di carico emessa il 13 aprile 2019. Sul retro della polizza di carico figurava la seguente clausola attributiva di competenza: «La presente polizza di carico è disciplinata dalla legge inglese e qualsiasi controversia che ne derivi sarà sottoposta alla High Court of Justice [(England Wales)] di Londra». La società spagnola Fortiture Shipping SL (in prosieguo: la «Fortitude») acquistava le merci di cui trattasi e diveniva quindi un terzo portatore di tale polizza di carico.

21.

La merce arrivava danneggiata al porto di destinazione. La Mapfre, in qualità di compagnia di assicurazioni surrogata nei diritti di Fortitude, proponeva un’azione contro la MACS dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) al fine di ottenere un risarcimento danni per EUR 80187,90 ( 13 ).

22.

Facendo valere la suddetta clausola attributiva di competenza, la MACS sosteneva che i giudici spagnoli non fossero competenti. Con ordinanza del 3 maggio 2020, lo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) si dichiarava incompetente. La Mapfre impugnava tale ordinanza dinanzi al giudice del rinvio. Invocando l’articolo 251 della LNM, essa sosteneva che la clausola attributiva di competenza fosse inapplicabile nei confronti della Fortitude, poiché quest’ultima non era stata parte del contratto di trasporto di merci né aveva svolto alcun ruolo nella sua esecuzione. La MACS sosteneva che, poiché l’articolo 251 della LNM è contrario al diritto dell’Unione, il giudice del rinvio deve applicare l’articolo 25 del Regolamento Bruxelles I bis, rendendo così la clausola attributiva di competenza opponibile al terzo portatore della polizza di carico.

23.

Nutrendo gli stessi dubbi sollevati nella causa C‑345/22, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in via pregiudiziale, sostanzialmente le stesse questioni sollevate in tale causa.

Causa C‑347/22

24.

La Maersk, in qualità di vettore, e l’Aguafrost Perú, in qualità di caricatore, concludevano un contratto per il trasporto marittimo di merci a condizioni di «costo e nolo», comprovato da una polizza di carico emessa il 2 agosto 2018. La polizza di carico conteneva, sul retro, una clausola attributiva di competenza in termini identici a quella riprodotta al paragrafo 9 delle presenti conclusioni. L’Oversea acquistava le merci in questione e diventava quindi terzo portatore di tale polizza di carico.

25.

La merce arrivava danneggiata al porto di destinazione. L’Allianz, in qualità di compagnia di assicurazioni surrogata nei diritti dell’Oversea, proponeva un’azione contro la Maersk dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) al fine di ottenere un risarcimento danni per EUR 106093,65 ( 14 ).

26.

Basandosi sulla clausola attributiva di competenza, la Maersk sosteneva che i giudici spagnoli non fossero competenti. Con ordinanza del 20 ottobre 2020, lo Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) respingeva tale eccezione.

27.

Con sentenza del 9 luglio 2021, lo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) accoglieva nel merito la domanda dell’Allianz. La Maersk impugnava tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che i giudici spagnoli non fossero competenti. Poiché l’articolo 251 della LNM è contrario al diritto dell’Unione, il giudice del rinvio deve applicare l’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, rendendo così la clausola attributiva di competenza opponibile al terzo portatore della polizza di carico.

28.

Nutrendo gli stessi dubbi sollevati nella causa C‑345/22, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in via pregiudiziale, sostanzialmente le stesse questioni sollevate in tale causa.

Procedimento dinanzi alla Corte

29.

Con decisione del 15 luglio 2022, il Presidente della Corte ha riunito le cause C‑345/ 22, C‑346/22 e C‑347/22 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

30.

Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, il governo spagnolo e la Commissione europea.

Valutazione giuridica

Osservazione preliminare

31.

L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 15 ) (in prosieguo: l’«accordo di recesso») è stato adottato il 17 ottobre 2019 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. In base all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di recesso, rubricato «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali», le disposizioni sulla competenza del regolamento Bruxelles I bis si applicano, sia nel Regno Unito che negli Stati membri, in situazioni che coinvolgono il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione previsto dall’articolo 126 dell’accordo di recesso.

32.

Le cause in esame riguardano clausole miranti ad attribuire la competenza agli organi giurisdizionali del Regno Unito. Dalle decisioni di rinvio risulta che le azioni giudiziarie nei procedimenti principali sono state proposte prima del 31 dicembre 2020, data di scadenza del periodo di transizione previsto all’articolo 126 dell’accordo di recesso. Come giustamente osservano il governo spagnolo e la Commissione, è necessario interpretare il regolamento Bruxelles I bis per risolvere le controversie oggetto delle decisioni di rinvio.

Sulla prima questione

33.

Con la prima questione, il giudice del rinvio intende accertare se la norma di cui all’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I bis, secondo cui la validità sostanziale di una clausola attributiva di competenza deve essere valutata in base alla legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti in tale clausola, si applichi all’esecuzione di una clausola attributiva di competenza in una polizza di carico nei confronti di un terzo portatore di tale polizza.

34.

L’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis disciplina gli accordi con cui le parti di un contratto conferiscono a un foro o ai fori di uno Stato membro la competenza a giudicare su qualsiasi controversia, presente o futura, che possa sorgere tra loro ( 16 ). La nozione di «clausola attributiva di competenza», nozione autonoma del diritto dell’Unione, deve essere interpretata nel senso di dare piena applicazione al principio dell’autonomia contrattuale, sul quale si fonda l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis ( 17 ).

35.

Un confronto con le corrispondenti disposizioni della convenzione di Bruxelles e del regolamento Bruxelles I rivela le modifiche apportate dall’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis alle clausole attributive di competenza. In primo luogo, esso ha rimosso il requisito che almeno una delle parti sia domiciliata in uno Stato membro ( 18 ). In secondo luogo, l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis contiene una nuova norma uniforme sul conflitto di leggi in base alla quale la validità sostanziale di una clausola attributiva di competenza deve essere valutata in base alla legge dello Stato membro dei fori prescelti con tale clausola, il che include, come recita il considerando 20 di tale regolamento, «le norme di tale Stato membro sul conflitto di leggi» ( 19 ). Osservo che questa nuova norma si applica quando la questione della validità sostanziale è sollevata sia dinanzi al giudice che le parti hanno designato nella clausola attributiva di competenza sia dinanzi a qualsiasi altro giudice di uno Stato membro adito in violazione di tale clausola ( 20 ). In terzo luogo, l’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento Bruxelles I bis prevede la separabilità delle clausole attributive di competenza dalle altre clausole contrattuali ( 21 ).

36.

Né l’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, né altre sue disposizioni, disciplinano espressamente gli effetti delle clausole attributive di competenza su terzi, in particolare su soggetti diversi dalle parti del contratto iniziale a cui si riferisce la clausola attributiva di competenza e che diventano successivamente parti di tale contratto in virtù di una cessione o di un altro accordo ( 22 ). Secondo la Corte, una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, avere effetti soltanto nei rapporti tra le parti originarie del contratto ( 23 ). Affinché un terzo possa invocare tale clausola, è necessario, in linea di principio, che vi abbia acconsentito ( 24 ). Tale approccio è in linea con la precedente giurisprudenza della Corte sull’articolo 17 della convenzione di Bruxelles e sull’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I ( 25 ).

37.

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis si applica ai casi in cui le parti abbiano «convenuto» la competenza di un giudice. Come risulta dal considerando 15 di tale regolamento, tale incontro delle manifestazioni di volontà delle parti giustifica il primato accordato, in nome del principio dell’autonomia della volontà, alla loro scelta di un giudice ( 26 ). La Corte ha di conseguenza statuito che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis impone al giudice adito l’obbligo di esaminare, in limine litis, se la clausola attributiva di competenza sia stata effettivamente oggetto di un accordo tra le parti, la cui esistenza deve manifestarsi in modo chiaro e preciso, avendo le forme richieste da tale disposizione la funzione di accertare l’esistenza del consenso tra dette parti ( 27 ).

38.

In diverse sentenze sull’interpretazione dell’articolo 17 della convenzione di Bruxelles pronunciate nell’ambito di controversie relative a contratti di servizi di trasporto marittimo, la Corte ha tuttavia riconosciuto che una clausola attributiva di competenza contenuta in una polizza di carico può essere invocata nei confronti di un terzo del contratto. Ciò si verifica qualora tale clausola sia ritenuta valida nei rapporti tra il vettore e il caricatore ( 28 ) e a condizione che, in forza del diritto nazionale vigente, il terzo subentri al caricatore nei suoi diritti e obblighi al momento dell’acquisto della polizza di carico ( 29 ). Secondo la Corte, in tali circostanze non è necessario verificare se il terzo portatore della polizza di carico avesse accettato la clausola attributiva di competenza nel contratto iniziale. L’acquisto della polizza di carico non può produrre l’effetto di attribuire al terzo portatore più diritti di quelli di cui godeva il caricatore. Il terzo portatore diventa così al contempo titolare di tutti i diritti e di tutti gli obblighi ivi contenuti, compresa la clausola attributiva di competenza ( 30 ). Qualora il diritto nazionale applicabile non preveda tale subentro, il giudice adito deve verificare l’effettività del consenso del terzo alla clausola attributiva di competenza ( 31 ).

39.

Nella sentenza Refcomp, che riguardava l’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, la Corte ha affermato che la portata della giurisprudenza citata deve essere valutata alla luce del carattere assai peculiare della polizza di carico, che ha descritto come «strumento proprio del commercio internazionale volto a disciplinare un rapporto che coinvolge almeno tre persone, ovvero il vettore marittimo, lo spedizioniere delle merci o caricatore ed il destinatario delle merci» e «titolo negoziabile che consente al proprietario di cedere le merci, nel corso del loro trasporto, ad un acquirente che diviene il titolare di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni del caricatore nei confronti del vettore» ( 32 ). È alla luce di questo rapporto di sostituzione tra il caricatore e il terzo portatore di una polizza di carico che un terzo portatore è vincolato da una clausola attributiva di competenza contenuta in tale polizza. La Corte ha ritenuto tale giurisprudenza inapplicabile alle circostanze del caso in esame, poiché si trattava di una clausola attributiva di competenza che il produttore e l’acquirente iniziale dei beni avevano concordato nell’ambito di una catena di contratti traslativi della proprietà dei beni ( 33 ).

40.

La Corte ha successivamente adottato un approccio meno restrittivo e ha applicato ad altri contratti la giurisprudenza sviluppata nel contesto delle polizze di carico.

41.

La sentenza CDC Hydrogen Peroxide riguardava, tra l’altro, l’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento Bruxelles I. Una società belga, avente per oggetto il recupero di crediti risarcitori da parte di imprese lese da un’intesa, aveva avviato un’azione legale dinanzi a un giudice tedesco per ottenere la produzione di informazioni e il risarcimento del danno nei confronti di più società registrate in vari Stati membri, che avevano partecipato a un’infrazione dell’articolo 101 del TFUE. Rinviando alla sentenza Coreck, la Corte ha affermato che «unicamente nel caso in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, come determinato in applicazione delle norme di diritto internazionale privato del giudice adito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti ed obblighi la clausola attributiva di competenza alla quale il terzo non ha prestato il suo consenso potrebbe cionondimeno essergli opposta» ( 34 ).

42.

La Corte ha seguito lo stesso approccio nella sentenza Profit Investment SIM ( 35 ), in cui ha stabilito che una clausola attributiva di competenza contenuta in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari è opponibile a un terzo che ha acquistato tali titoli presso un intermediario finanziario laddove sia dimostrato, tra l’altro, che «il suddetto terzo, sottoscrivendo sul mercato secondario i titoli in questione, è subentrato all’intermediario nei diritti e negli obblighi discendenti da tali titoli ai sensi del diritto nazionale applicabile».

43.

Nella sentenza DelayFix, si è posta la questione se la Ryanair potesse invocare nei confronti della DelayFix, una società operante nel recupero crediti dei passeggeri aerei, una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto di trasporto stipulato tra la stessa e un passeggero, che aveva ceduto il proprio credito alla DelayFix, laddove tale società non aveva accettato la clausola attributiva di competenza. Al punto 47 di detta sentenza, la Corte ha affermato che l’invocazione della clausola attributiva di competenza era unicamente possibile se la DelayFix – il terzo – fosse subentrata nei diritti e negli obblighi di una parte contraente originaria – in tale caso il passeggero – «conformemente al diritto nazionale applicabile al merito».

44.

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, in base al diritto dell’Unione, è possibile far valere una clausola attributiva di competenza concordata tra un vettore e un caricatore in una polizza di carico nei confronti di un terzo portatore di tale polizza, qualora il terzo abbia acconsentito a tale clausola o sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore ( 36 ). Qualsiasi questione relativa al subentro del terzo nei diritti e negli obblighi del caricatore mediante l’acquisto della polizza di carico deve essere risolta con riferimento al diritto nazionale. Come sostengono giustamente l’Allianz, la Mapfre e il governo spagnolo, tale diritto nazionale è il diritto nazionale applicabile al merito, determinato applicando le norme di diritto internazionale privato del giudice investito della controversia ( 37 ).

45.

Il punto 47 della sentenza DelayFix sembra adottare lo stesso approccio quando, citando il punto 65 della sentenza CDC Hydrogen Peroxide, che a sua volta rinvia al punto 30 della sentenza Coreck, fa riferimento al «diritto nazionale applicabile al merito». Quando ritorna su tale argomento al punto 63 e nel dispositivo della sentenza, la Corte sembra cambiare posizione, ritenendo che la questione se la società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi debba essere definita alla luce della «normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola [attributiva di competenza]».

46.

Tale approccio presenta le seguenti tre difficoltà, per cui non suggerisco alla Corte di adottarlo ( 38 ).

47.

In primo luogo, il paragrafo 45 delle presenti conclusioni dimostra che il ragionamento della sentenza DelayFix è affetto da incoerenza, se non da vera e propria contraddizione. Non è possibile pretendere di seguire la giurisprudenza consolidata della Corte, riassunta al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, secondo cui la legge che disciplina la questione se il terzo subentri nei diritti e negli obblighi del caricatore acquisendo la polizza di carico è il diritto nazionale applicabile al merito, determinato applicando le norme di diritto internazionale privato del giudice investito della controversia, per poi invece concludere che si applica la legge dello Stato membro designato dalla clausola attributiva di competenza.

48.

In secondo luogo, ritengo che l’approccio adottato nel punto 63 e nel dispositivo della sentenza DelayFix non si limiti a chiarire o a circostanziare le sentenze della Corte nelle cause Coreck e CDC Hydrogen Peroxide ( 39 ). A meno che non si tratti di un mero errore materiale – possibilità che non escludo, come spiego al paragrafo 50 delle presenti conclusioni – tale approccio si discosta manifestamente dalle citate sentenze precedenti. Sebbene la Corte non sia necessariamente vincolata alla sua precedente giurisprudenza e possa certamente adattarla per tenere conto, ad esempio, di mutamenti nelle norme giuridiche applicabili o della presenza di nuovi fattori, è sorprendente che la sentenza DelayFix non contenga alcuna spiegazione circa il suo cambiamento di posizione rispetto al diritto nazionale applicabile.

49.

In terzo luogo, l’impostazione contenuta nel punto 63 e nel dispositivo della sentenza DelayFix potrebbe essere interpretata nel senso che la regola del conflitto di leggi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis introdotta relativamente alla validità della clausola attributiva di competenza quanto al merito, disciplina la cessione a un terzo dei diritti e degli obblighi della parte del contratto iniziale. I paragrafi da 54 a 56 delle presenti conclusioni spiegano perché ritengo che per la Corte tale interpretazione sia da escludere.

50.

Alla luce del ragionamento adottato ai punti da 48 a 62 della sentenza DelayFix, non escludo che la Corte abbia inteso fare riferimento alla normativa dello Stato dei giudici designati nella clausola attributiva di competenza per esaminare la validità di tale clausola tra le parti iniziali del contratto, ossia la compagnia aerea e il passeggero. Il riferimento a tale normativa al punto 63 e nel dispositivo di tale sentenza non sarebbe, in tal caso, altro che un lapsus.

51.

A mio avviso, tre ragioni spiegano perché, nonostante le modifiche apportate all’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento di Bruxelles I bis, i principi stabiliti dalla giurisprudenza che interpreta l’articolo 17, primo comma, della convenzione di Bruxelles e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di Bruxelles I, a cui rimandano i paragrafi 38, 39 e da 41 a 44 delle presenti conclusioni, continuano ad applicarsi.

52.

In primo luogo, osservo che la Corte ha dichiarato che, nei limiti in cui l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis ha sostituito, in termini pressoché identici, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, la sua interpretazione della seconda di tali disposizioni si applica allo stesso modo alla prima ( 40 ).

53.

In secondo luogo, ritengo che l’eliminazione del requisito del domicilio di almeno una delle parti in uno Stato membro sia volta principalmente a rafforzare la libertà delle parti di scegliere il foro o i fori competenti e non abbia alcuna attinenza con l’applicazione ai terzi, o con l’effetto nei confronti di terzi, delle clausole di competenza.

54.

Infine (elemento che sembra rappresentare l’aspetto principale della prima questione posta), concordo con il governo spagnolo e con la Commissione sul fatto che la nuova norma di conflitto di leggi, che prevede che la validità sostanziale della clausola attributiva di competenza sia determinata con riferimento alla legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti in tale clausola, non è destinata a disciplinare gli effetti delle clausole attributive di competenza nei confronti di terzi, in particolare quando una parte che subentra alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi non ha prestato il proprio consenso a tali clausole.

55.

Al riguardo, condivido quello che sembra essere l’approccio unanime della dottrina, secondo cui la nozione di «validità sostanziale» di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis contempla la validità sostanziale di una clausola attributiva di competenza qualora ne sia contestata la invalidità, compresi l’errore, dichiarazioni false, la violenza, il dolo o la mancanza di poteri o di capacità ( 41 ). Nella loro relazione esplicativa sulla Convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, i professori Hartley e Dogauchi condividono questa posizione, quando commentano il primo paragrafo dell’articolo 5 di tale convenzione come segue:«La disposizione di “nullità” si applica solo a motivi sostanziali (non formali) di invalidità» e «riguarda principalmente motivi generalmente riconosciuti quali il dolo, l’errore, le dichiarazioni false, la violenza e la mancanza di capacità» ( 42 ).

56.

Ne consegue che gli effetti delle clausole attributive di competenza nei confronti dei terzi non rientrano nella nozione di «validità sostanziale» di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis ( 43 ). La validità di una clausola attributiva di competenza e la sua applicabilità o opponibilità a terzi sono questioni distinte e separate.

57.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza concordata tra un vettore e un caricatore, contenuta in una polizza di carico, è opponibile a un terzo portatore di tale polizza, qualora il terzo, nell’acquistare detta polizza, sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore. Spetta al giudice adito rispondere a tale questione conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, determinato applicando le proprie norme di diritto internazionale privato. La norma contenuta in tale disposizione, secondo cui la validità sostanziale di una clausola attributiva di competenza deve essere valutata in base alla legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti in tale clausola, non disciplina l’efficacia di una clausola attributiva di competenza contenuta in una polizza di carico nei confronti di un terzo portatore di tale polizza.

Sulle questioni dalla seconda alla quarta

58.

Con le questioni dalla seconda alla quarta, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis osti a una normativa nazionale in base alla quale un terzo rispetto a un contratto di trasporto marittimo di merci stipulato tra un vettore e un caricatore, che acquista la polizza di carico comprovante tale contratto, è surrogato in tutti i diritti e gli obblighi del caricatore, ad eccezione della clausola attributiva competenza ivi contenuta, la quale è opponibile nei suoi confronti solo se tale clausola è stata oggetto di trattativa individuale e separata da parte di detto terzo.

59.

Dall’esame della prima questione pregiudiziale risulta che, secondo quanto sembra essere l’interpretazione corretta dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, una clausola attributiva di competenza contenuta in una polizza di carico può essere invocata nei confronti di un terzo portatore di tale polizza se tale clausola è stata giudicata valida tra il vettore e il caricatore e se, in base al diritto interno applicabile, al momento dell’acquisto della polizza di carico il terzo è subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore. In tal caso, non è necessario accertare il consenso del terzo portatore alla clausola di competenza.

60.

A mio avviso, il giudice del rinvio parte dal presupposto che a tale questione si applichi il diritto spagnolo, ossia l’articolo 251 della LNM, in combinato disposto con l’articolo 468 della stessa ( 44 ). Tali due disposizioni, lette congiuntamente, sembrano dimostrare che un terzo che acquista una polizza di carico subentra in tutti i diritti e le azioni del caricatore sulla merce, ad eccezione di quelli derivanti da una clausola attributiva di competenza. Tale clausola è valida solo se il terzo portatore della polizza di carico l’ha negoziata individualmente e separatamente.

61.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Allianz, dalla Mapfre e dal governo spagnolo, condivido l’opinione della Commissione secondo cui tale normativa nazionale ha l’effetto di eludere l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, ed è pertanto a esso contraria.

62.

Osservo, tuttavia, che l’articolo 468 della LNM stabilisce che esso si applica «fatte salve (...) le norme del diritto dell’[Unione]» ( 45 ). Alla luce di tale riserva, nelle sue osservazioni, il governo spagnolo interpreta tale disposizione, considerata «isolatamente», come applicabile solo alle clausole attributive di competenza non contemplate dall’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, in particolare quelle che attribuiscono la competenza giurisdizionale ai fori di paesi terzi. Analogamente, il giudice del rinvio sostiene che la norma di cui all’articolo 468 della LNM non si applica se la clausola attributiva di competenza attribuisce la competenza ai fori di uno Stato membro.

63.

Al riguardo, ricordo che il giudice del rinvio ha l’obbligo di interpretare il diritto nazionale conformemente al diritto dell’Unione. Di conseguenza, se la riserva di cui all’articolo 468 della LNM dovesse consentire al giudice del rinvio di interpretare la normativa nazionale di cui trattasi conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, senza che tale interpretazione sia contra legem rispetto al diritto spagnolo, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, deve essere adottata tale soluzione.

64.

Propongo pertanto alla Corte di rispondere questioni dalla seconda alla quarta nel senso che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in base alla quale un terzo rispetto a un contratto di trasporto marittimo di merci stipulato tra un vettore e un caricatore, che acquista la polizza di carico comprovante tale contratto, è surrogato in tutti i diritti e gli obblighi del caricatore, ad eccezione della clausola attributiva di competenza ivi contenuta, la quale è opponibile nei suoi confronti solo se tale clausola è stata oggetto di trattativa individuale e separata da parte di detto terzo.

Conclusione

65.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dall’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra, Spagna) nei seguenti termini:

1)

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza concordata tra un vettore e un caricatore, contenuta in una polizza di carico, è opponibile a un terzo portatore di tale polizza, qualora il terzo, nell’acquistare detta polizza, sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore. Spetta al giudice adito rispondere a tale questione conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, determinato applicando le proprie norme di diritto internazionale privato. La norma contenuta in tale disposizione, secondo cui la validità sostanziale di una clausola attributiva di competenza deve essere valutata in base alla legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti in tale clausola, non disciplina l’efficacia di una clausola attributiva di competenza contenuta in una polizza di carico nei confronti di un terzo portatore di tale polizza.

2)

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in base alla quale un terzo rispetto a un contratto di trasporto marittimo di merci stipulato tra un vettore e un caricatore, che acquista la polizza di carico comprovante tale contratto, è surrogato in tutti i diritti e gli obblighi del caricatore, ad eccezione della clausola attributiva di competenza ivi contenuta, la quale è opponibile nei suoi confronti solo se tale clausola è stata oggetto di trattativa individuale e separata da parte di detto terzo.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) GU 2012, L 351, pag. 1. Il regolamento Bruxelles I bis ha sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), che a sua volta aveva sostituito la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).

( 3 ) BOE n. 180, del 25 luglio 2014, pag. 59193.

( 4 ) La Maersk Line Perú S.A.C. è una succursale peruviana della Maersk. Nelle presenti conclusioni mi riferirò a tale succursale parimenti come «Maersk».

( 5 ) La decisione di rinvio indica che l’azione è stata avviata prima del 31 dicembre 2020.

( 6 ) Sentenza del 16 marzo 1999 (C‑159/97, EU:C:1999:142).

( 7 ) Il giudice del rinvio osserva che la LNM mira a garantire che le clausole attributive di competenza e le clausole compromissorie siano vincolanti per le parti solo se dette parti hanno reso tali clausole oggetto di una trattativa individuale e separata. Ciò è necessario per tutelare gli interessi dei destinatari nazionali, che sono portatori di polizze di carico in cui le parti originarie hanno inserito la clausola attributiva di competenza e che si trovano nella posizione contrattuale più debole, in particolare nei casi di contratti di trasporto marittimo di linea regolare. Il fatto di obbligare le imprese nazionali, i caricatori e i destinatari delle merci ad agire in giudizio per controversie di modesta entità dinanzi a fori situati all’estero può, in pratica, indebolire la loro tutela giurisdizionale.

( 8 ) Sentenza del 19 giugno 1984 (71/83, EU:C:1984:217, in prosieguo: la «sentenza Russ», punto 24).

( 9 ) Sentenza del 9 novembre 2000 (C‑387/98, EU:C:2000:606, in prosieguo: la «sentenza Coreck», punto 23).

( 10 ) Sentenza del 3 luglio 1997 (C‑269/95, EU:C:1997:337).

( 11 ) Sentenza del 18 novembre 2020 (C‑519/19, EU:C:2020:933, in prosieguo: la «sentenza DelayFix»).

( 12 ) Il giudice del rinvio fa riferimento al punto 23 della sentenza Coreck nonché alle conclusioni presentate dall’avvocato generale Alber nella medesima causa Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:157).

( 13 ) La decisione di rinvio indica che il procedimento è stato avviato prima del 31 dicembre 2020.

( 14 ) L’ordinanza di rinvio indica che l’azione è stata proposta prima del 31 dicembre 2020.

( 15 ) GU 2020, L 29, pag. 7.

( 16 ) Spesso denominati «accordi di scelta del foro» o «clausole attributive di competenza».

( 17 ) Sentenza DelayFix (punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

( 18 ) L’unico requisito che rimane è che le parti scelgano un foro situato in uno Stato membro.

( 19 ) Dalla relazione della proposta di regolamento della Commissione [COM(2010) 748 def., pag. 9] risulta che il legislatore ha inteso allineare il testo di tale disposizione all’articolo 5 della Convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, al fine di agevolare l’adesione dell’Unione europea a tale convenzione (per il testo della convenzione, v. GU 2009, L 133, pag. 1). Ai sensi dell’articolo 5, primo comma, «[i]l giudice o i giudici di uno Stato contraente designati in un accordo di scelta del foro esclusivo sono competenti a conoscere delle controversie cui si applica l’accordo, salvo che questo sia nullo secondo la legge di tale Stato». La nuova norma sul conflitto di leggi deve quindi essere interpretata alla luce della norma equivalente della Convenzione sugli accordi di scelta del foro. In tale contesto, v. relazione esplicativa sulla Convenzione sugli accordi di scelta del foro, redatta dai professori Trevor Hartley e Masato Dogauchi, disponibile all’indirizzo https://assets.hcch.net/upload/expl37final.pdf.

( 20 ) V. Nuyts, A., «La refonte du règlement Bruxelles I», Rev. Crit. DIP, 2013, pag. 56. Se la validità sostanziale delle clausole attributive di competenza fosse contestata nel procedimento principale, il che non sembra essere il caso, i giudici spagnoli si pronuncerebbero su tale questione, applicando il diritto del Regno Unito, comprese le norme sul conflitto di leggi di quest’ultimo Stato. I giudici dello Stato membro dinanzi ai quali è stato avviato un procedimento in violazione di una clausola attributiva di competenza possono tuttavia pronunciarsi sulla validità sostanziale di tale clausola fintanto che il giudice prescelto non sia stato adito. Quando una parte adisce un’autorità giurisdizionale dello Stato membro prescelto, l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis impone alle autorità giurisdizionali degli altri Stati membri di sospendere il procedimento.

( 21 ) La giurisprudenza della Corte ha già riconosciuto la separabilità di tali clausole: sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 25.

( 22 ) V., in tal senso, punto 40 della sentenza DelayFix, che afferma che «l’articolo 25, paragrafo 1 del [regolamento Bruxelles I bis] non precisa (...) se una clausola attributiva di competenza possa essere ceduta, al di fuori della cerchia delle parti del contratto, a un terzo parte di un contratto ulteriore e che subentri, totalmente o parzialmente, nei diritti e negli obblighi di una delle parti del contratto iniziale».

( 23 ) Sentenza DelayFix (punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) Sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, in prosieguo; la «sentenza CDC Hydrogen Peroxide», punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

( 25 ) Sentenze del 20 febbraio 1997, MSG (C‑106/95, EU:C:1997:70, punti 1517), e del 16 marzo 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142, punti 1934); sentenza Refcomp (punti da 26 a 29).

( 26 ) Per quanto riguarda l’articolo 23, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I v., in tal senso, sentenza Refcomp (punto 26).

( 27 ) Sentenza DelayFix (punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Il regolamento Bruxelles I bis disciplina la validità formale delle clausole attributive di competenza. Gli Stati membri non sono autorizzati a prescrivere requisiti di forma supplementari, né possono modificare o disapplicare quelli previsti dall’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 1981, Elefanten Schuh, 150/80, EU:C:1981:148, punto 26).

( 28 ) Nelle cause in esame non vi è alcuna indicazione che le clausole attributive di competenza siano invalide tra i vettori e i caricatori.

( 29 ) Sentenze Russ (punto 24), del 16 marzo 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 41) e Coreck (punto 23).

( 30 ) Sentenza Coreck (punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

( 31 ) Sentenza Coreck (punto 26).

( 32 ) Sentenza Refcomp (punto 35).

( 33 ) Al punto 37 della sentenza Refcomp, la Corte ha affermato che, nel caso di una serie di contratti traslativi di proprietà, il rapporto di successione tra l’acquirente iniziale ed il subacquirente, ossia il terzo che alla fine della catena di contratti acquista il bene, non consiste nella trasmissione di un contratto unico, nonché del complesso dei diritti e delle obbligazioni che così ne derivano. Le obbligazioni contrattuali delle parti possono variare da un contratto all’altro, talché i diritti il subacquirente può far valere nei confronti del proprio venditore immediato non necessariamente corrispondono alle obbligazioni che il produttore ha assunto nel suo contratto con il primo acquirente. La Corte ha concluso, al punto 38 di tale sentenza, che gli effetti della cessione della polizza di carico ad un terzo non si applicano ai contratti traslativi di proprietà dei beni, poiché le legislazioni degli Stati membri differiscono per quanto riguarda la natura del rapporto tra produttore e subacquirente.

( 34 ) Sentenza CDC Hydrogen Peroxide (punto 65).

( 35 ) Sentenza del 20 aprile 2016 (C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 37).

( 36 ) Presupponendo che la clausola attributiva di competenza sia valida nei rapporti tra il vettore e il caricatore, il che è pacifico nelle cause di cui trattasi.

( 37 ) Sentenze Coreck (punto 30) e CDC Hydrogen Peroxide (punto 65).

( 38 ) Per una critica della sentenza DelayFix, v. Larribère, L., «Note sous CJUE, 18 novembre 2020, Ryanair DAC c. DelayFix, aff. C‑519/19», Journal du droit international, 2021, pag. 1043, e Wołodkiewicz, B., «The Enforceability of a Jurisdiction Clause against an Assignee», Journal of European Consumer and Market Law, 2021, pag. 206.

( 39 ) V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.

( 40 ) V., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2022, Tilman (C‑358/21, EU:C:2022:923, punto 34). La Corte aveva effettuato la stessa constatazione per quanto riguarda l’articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, che è redatto in termini pressoché identici (v., in particolare, sentenza Refcomp, punti 18 e 19).

( 41 ) V., in particolare, Ahmed, M., «The Validity of Choice of Court Agreements in International Commercial Contracts under the Hague Choice of Court Convention and the Brussels Ia Regulation», in Michael Furmston (a cura di), The Future of the Law of Contract, Informa Law, Routledge 2020, pag 217, n. 4; Fallon, M., e Francq, S., «L’incidence de l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for sur l’article 25 du règlement Bruxelles Ibis», J.T., 2016, p. 169, No 22; Hartley, T., Choice-of-court agreement under the European and international instruments, Oxford University Press, Oxford, 2013, n. 7.05, pagg. 130 e 131; Musseva, B., «Opposability of choice-of-court agreements against third parties under the Hague choice-of-court Convention and Brussels Ibis Regulation», pag. 76, all’indirizzo web https://www.prf.unze.ba/Docs/Anali/Analibr18god9/4.pdf; Ratković, T., e Zgrabljić Rotar, D., «Choice‑of‑Court Agreements under the Brussels I Regulation (Recast)», Journal of Private International Law, vol. 9, 2013, pagg. da 253 a 255.

( 42 ) V. nota 19 delle presenti conclusioni, Relazione esplicativa (126).

( 43 ) Parimenti, tale nozione non comprende l’interpretazione di una clausola attributiva di competenza (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda le condizioni di validità formale della clausola, l’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento Bruxelles I bis le definisce in modo da non lasciare spazio all’applicazione del diritto nazionale, comprese le norme sul conflitto di leggi.

( 44 ) L’Allianz e la Mapfre assumono la stessa posizione. La Maersk sostiene che le norme di conflitto di leggi del diritto spagnolo rinviano al diritto peruviano.

( 45 ) V. altresì punto XI del preambolo della LNM, citato al paragrafo 6 delle presenti conclusioni.