CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 10 aprile 2025 ( 1 )

Causa C-337/22 P

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

contro

Nowhere Co. Ltd

«Impugnazione – Marchio UE – Opposizione – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4 – Diritti anteriori – Impedimento alla registrazione relativo – Domanda di registrazione del marchio figurativo APE TREES – Recesso del Regno Unito dall’Unione europea – Estinzione di un diritto anteriore alla fine del periodo transitorio – Rigetto di un’opposizione sul solo fondamento della data in cui è adottata una decisione»

I. Introduzione

1.

La presente causa ha ad oggetto un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑281/21; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:139). In tale sentenza, detto giudice ha annullato la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (in prosieguo: l’«EUIPO») che ha respinto in quanto infruttuosa un’opposizione basata su diritti britannici anteriori «per questo solo motivo» ( 2 ), atteso che, a seguito della fine del periodo transitorio dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, tali diritti non potrebbero più costituire la base per un’opposizione contro la registrazione di un marchio UE – anche se detto procedimento è stato avviato durante un periodo in cui il Regno Unito era ancora uno Stato membro dell’Unione europea.

2.

L’EUIPO ha impugnato la suddetta conclusione. Con un motivo unico, tale agenzia sostiene che, così facendo, il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio ( 3 ) (in prosieguo: il «RMUE del 2009»). Non sono d’accordo.

II. Fatti all’origine della controversia

A.   Procedimento di opposizione dinanzi all’EUIPO

3.

I fatti all’origine del procedimento sono esposti ai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata. Ai fini della presente analisi, è opportuno ribadire quanto segue.

4.

Il 30 giugno 2015 il sig. Junguo Ye (in prosieguo: il «sig. Ye») ha presentato domanda di registrazione come marchio per il seguente segno figurativo (in prosieguo: il «marchio contestato»):

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5.

In data 8 marzo 2016 la Nowhere Co. Ltd (in prosieguo: la «Nowhere»), ricorrente in primo grado, ha presentato opposizione alla registrazione di tale marchio, ai sensi dell’articolo 41 del RMUE del 2009, fondandosi, in particolare, sui seguenti tre marchi figurativi anteriori non registrati, utilizzati nella normale prassi commerciale, in particolare, nel Regno Unito:

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6.

La divisione di opposizione e la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO hanno respinto l’opposizione della ricorrente, rispettivamente nel novembre 2017 e nell’ottobre 2018.

7.

A seguito di un ricorso, proposto dinanzi al Tribunale e diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’ottobre 2018, tale commissione ha revocato la suddetta decisione il 17 luglio 2019. Per tale ragione, il Tribunale ha deciso che non occorreva più statuire sul ricorso ( 4 ).

8.

Il 31 dicembre 2020, a mezzanotte, è terminato il periodo transitorio previsto dall’articolo 126 dell’accordo di recesso ( 5 ).

9.

Con decisione del 10 febbraio 2021, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Nella parte pertinente, la decisione impugnata spiega che:

«24

A seguito del recesso del Regno Unito dall’[Unione europea] e della scadenza dell’accordo di recesso dopo il 31 dicembre 2020, i diritti potenzialmente esistenti nel Regno Unito non costituiscono una base giuridica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, [del RMUE del 2009] ai fini dei procedimenti basati su motivi relativi, come l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 8, paragrafo 4, (...) e l’articolo 8, paragrafo 5, [del RMUE del 2009].

25

Ne consegue che il RE n. 996157, che designa il Regno Unito, e il RE n. 871962, che designa il [Regno Unito], non possono essere invocati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5 [del RMUE del 2009].

26

L’opponente non può invocare l’abuso di denominazione («passing off») ai sensi del diritto inglese in relazione all’articolo 8, paragrafo 4, [del RMUE del 2009].

27

Per quanto riguarda i suddetti diritti anteriori invocati, l’opposizione deve essere respinta per questo solo motivo».

B.   Procedimento dinanzi al Tribunale

10.

Con atto introduttivo del 21 maggio 2021, la Nowhere ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

11.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata. Ha accolto il primo capo delle conclusioni del motivo unico di annullamento, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE del 2009, e ha respinto il secondo capo delle conclusioni diretto alla riforma della decisione impugnata ( 6 ).

C.   Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

12.

Con ordinanza del 16 novembre 2022 la Corte di giustizia ha ammesso l’impugnazione. Essa ha ritenuto che la richiesta dell’EUIPO in tal senso dimostrasse sufficientemente che l’impugnazione sollevava questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione ( 7 ).

13.

Con decisione del 21 marzo 2023 del presidente della Corte, è stato ammesso l’intervento della Repubblica federale di Germania a sostegno dell’EUIPO.

14.

Con ordinanza del Presidente della Corte del 27 aprile 2023, è stato ammesso l’intervento dell’International Trademark Association (in prosieguo: l’«INTA») a sostegno dell’EUIPO ( 8 ).

15.

Con impugnazione proposta il 23 maggio 2022, l’EUIPO ha chiesto alla Corte di annullare la sentenza impugnata, rigettare il ricorso in primo grado e condannare la Nowhere alle spese.

16.

Nella comparsa di risposta, datata 21 gennaio 2023, la Nowhere ha chiesto alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare l’EUIPO alle spese di causa.

17.

Con mezzo istruttorio del 2 luglio 2024 la Corte ha chiesto alle parti di prendere posizione sugli effetti della sentenza del 20 giugno 2024, EUIPO/Indo European Foods (C‑801/21 P, EU:C:2024:528). Nelle rispettive risposte, la Nowhere e l’EUIPOritengono, in sostanza, che tale sentenza non riguardi la questione sostanziale oggetto della presente impugnazione, ma affronti esclusivamente la questione dell’interesse ad agire.

III. Analisi

A.   Comprensione della sentenza impugnata

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18.

La sentenza impugnata deve essere letta alla luce della cronologia della presente causa.

19.

Ricordiamo che la domanda di registrazione da parte del sig. Ye del marchio contestato risale al 30 giugno 2015. Poco tempo dopo, la Nowhere ha presentato opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE del 2009, vale a dire la presenza di un diritto anteriore che darebbe luogo a un conflitto con il marchio di cui è stata chiesta la registrazione. In tale circostanza la Nowhere ha sostenuto di essere titolare di un marchio non registrato utilizzato nella normale prassi commerciale, la cui importanza non è meramente locale nel Regno Unito.

20.

L’effetto dell’opposizione alla registrazione è il differimento della registrazione di un marchio fino a quando l’EUIPO non si sia pronunciato su tale opposizione.

21.

Tuttavia, qualora l’EUIPO respinga un’opposizione ( 9 ) la registrazione del marchio avviene retroattivamente a decorrere dalla data di deposito della domanda ( 10 ).

22.

Quando, il 10 febbraio 2021, l’EUIPO ha infine respinto l’opposizione della Nowhere alla decisione impugnata, erano trascorsi quasi sette anni dalla data della domanda di registrazione ( 11 ).

23.

Il marchio contestato nel presente caso è stato quindi registrato retroattivamente a partire dal 30 giugno 2015, data iniziale della domanda di registrazione ( 12 ).

24.

Nel raggiungere la decisione del 10 febbraio 2021, l’EUIPO ha ritenuto che non potesse sorgere alcun conflitto nel periodo compreso tra il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2020, atteso che, a partire dalla fine del periodo transitorio (ossia la mezzanotte del 31 dicembre 2020), tutti i diritti britannici anteriori hanno cessato di essere diritti dell’Unione idonei a fondare un’opposizione nell’ambito dei procedimenti in materia di marchi dell’Unione.

25.

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tale logica. In sostanza, detto giudice ha motivato come segue.

26.

In primo luogo, esso ha spiegato che l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo «deve essere valutata al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea contro il quale è proposta l’opposizione» ( 13 ).

27.

In secondo luogo, detto giudice ha ritenuto che il fatto che tali diritti britannici anteriori potessero perdere il loro status di marchio registrato in uno Stato membro dopo la data di deposito della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione fosse, in linea di principio, irrilevante. L’importante era che la domanda di registrazione del marchio richiesto fosse depositata prima della scadenza del periodo transitorio, per cui i diritti britannici anteriori erano idonei a fondare l’opposizione ( 14 ). Per tale ragione, la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenere conto di detti diritti anteriori nella sua valutazione e non rifiutarsi di farlo «per il solo motivo che il periodo transitorio era scaduto al momento dell’adozione della decisione impugnata» ( 15 ).

28.

In terzo luogo, il Tribunale ha rilevato che, atteso che la registrazione di un marchio dell’Unione vale a decorrere dalla data di deposito della domanda, e non solo a partire dal rigetto definitivo di un’eventuale opposizione, «un conflitto (...) avrebbe (...) potuto sussistere durante il periodo compreso tra la data del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea e la scadenza del periodo transitorio» ( 16 ). Nel caso di specie, si tratterebbe del periodo compreso tra il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2020, che nel grafico sopra riportato indico come «periodo di potenziale conflitto» («period of potential conflict»).

29.

Data tale sovrapposizione, il suddetto giudice ha spiegato che «è difficile comprendere perché alla ricorrente dovrebbe essere negata la tutela dei suoi marchi anteriori non registrati utilizzati nel traffico commerciale nel Regno Unito anche durante tale periodo, in particolare per quanto riguarda il potenziale utilizzo del marchio richiesto, che essa considera in conflitto con i primi. Di conseguenza, si deve altresì riconoscere che la ricorrente ha un legittimo interesse al successo della sua opposizione per quanto riguarda tale periodo» ( 17 ).

30.

Non vedo perché il Tribunale sarebbe incorso in errore in tale motivazione.

31.

È possibile, anche se l’EUIPO non si è pronunciato su tale aspetto, che, al momento della domanda di marchio dell’Unione, la Nowhere detenesse diritti britannici anteriori.

32.

Poiché tali diritti sono considerati oggetto di proprietà e, quindi, fanno parte del sistema di concorrenza non falsata ( 18 ), l’ottenimento della tutela nell’ambito del sistema dei marchi dell’Unione conferisce al titolare determinati diritti esclusivi ( 19 ).

33.

Uno di questi diritti è quello di monopolizzare il segno per prodotti o servizi determinati ( 20 ).

34.

Attraverso gli impedimenti relativi alla registrazione, l’articolo 8 del RMUE del 2009 conferisce al titolare di un marchio dell’Unione il diritto di proteggere tale marchio contro i marchi candidati in un procedimento di opposizione ( 21 ).

35.

Nel caso di specie, data la potenziale esistenza di un diritto anteriore, vi sarebbe stata anche una potenziale coesistenza e, quindi, un conflitto, tra un diritto esistente (quello detenuto dalla Nowhere) e un marchio candidato (quello richiesto dal sig. Ye), se la registrazione si fosse dovuta considerare come avvenuta il 30 giugno 2015.

36.

Come ha rilevato il Tribunale, senza essere contraddetto dall’EUIPO, tale potenziale coesistenza e tale potenziale conflitto sono perdurati fino alla fine del periodo transitorio, ossia il 31 dicembre 2020 ( 22 ).

37.

Ciò in quanto, come spiega lo stesso EUIPO, solo a partire da quella data i diritti britannici anteriori della Nowhere hanno cessato di produrre effetti all’interno dell’Unione europea ( 23 ).

38.

Il fatto che, al momento in cui l’EUIPO ha rigettato l’opposizione mediante la decisione impugnata, i diritti britannici anteriori della Nowhere non fossero più idonei a soddisfare la loro funzione primaria ( 24 ) – ossia distinguere i prodotti di tale azienda da quelli provenienti da un’origine diversa – è irrilevante in relazione al periodo precedente al 31 dicembre 2020 ( 25 ).

39.

A prescindere dall’estinzione di detti diritti britannici anteriori nel periodo precedente al 31 dicembre 2020, resta il fatto che, in caso di registrazione, sarebbe potuto esistere un periodo significativo di conflitto, data la potenziale coesistenza irrisolta di due segni protetti all’interno dell’Unione.

40.

Tale questione del conflitto potenziale è tutt’altro che teorica. Infatti, come ho già spiegato e come ha correttamente osservato il Tribunale ( 26 ), la registrazione di un marchio dell’Unione decorre dalla data di deposito della domanda.

41.

Tuttavia, in quel momento, il marchio della Nowhere era probabilmente ancora esistente e, quindi, potenzialmente in conflitto con il marchio contestato.

42.

Di conseguenza, anche se l’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE del 2009 richiede che la valutazione del potenziale di conflitto sia effettuata alla data in cui l’EUIPO verifica il soddisfacimento di tutti i presupposti dell’opposizione ( 27 ), data che, nel caso di specie, corrispondeva al 10 febbraio 2021, ciò non significa che l’EUIPO sia libero di ignorare il fatto che – prima di tale data, ma tra il momento della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione e la data in cui l’EUIPO respinge un’opposizione alla registrazione – avrebbe potuto sussistere un conflitto tale da impedire la registrazione di detto marchio se l’EUIPO avesse adottato la sua decisione in quel momento ( 28 ).

43.

Per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ha correttamente concluso che l’EUIPO non poteva semplicemente rigettare un’opposizione, i cui presupposti potevano essere soddisfatti per un periodo superiore a cinque anni, per il solo fatto che, al momento di formulare la sua decisione finale su tale opposizione, i diritti in questione erano estinti.

44.

Tale approccio avrebbe l’effetto di privare un segno protetto della tutela durante un periodo in cui detto segno era in grado di soddisfare la funzione primaria di distinguere i prodotti o servizi di un titolare da quelli aventi un’origine diversa, anche se in seguito detto segno ha perso tale funzione.

45.

Per contro, se si volesse portare l’argomentazione all’estremo, ciò significherebbe che un conflitto tra due segni potrebbe esistere per l’intero periodo che intercorre tra la domanda di registrazione di un marchio dell’Unione e la decisione finale dell’EUIPO e non comportare comunque l’accoglimento dell’opposizione se, il giorno prima della decisione, il segno anteriore venisse meno. Trovo tale logica difficile da conciliare con i diritti di monopolizzazione conferiti dal RMUE del 2009.

46.

Ciò non significa che l’EUIPO non avrebbe potuto rigettare automaticamente tale opposizione per il periodo successivo alla fine del periodo transitorio, vale a dire a partire dal 1o gennaio 2021.

47.

Come ho cercato di evidenziare nel grafico all’inizio della presente sezione, per il suddetto arco temporale, non sarebbe potuto sorgere alcun conflitto in virtù del principio di territorialità, anche se l’EUIPO avesse accertato che il marchio contestato e il marchio della Nowhere erano in conflitto in passato.

48.

Pertanto, senza esaminare il periodo precedente al 31 dicembre 2020, l’EUIPO era in grado di adottare una decisione sullo stato della domanda di opposizione solo per il periodo successivo al 1o gennaio 2021. Vale a dire, da quel momento in poi il marchio del sig. Ye potrebbe essere registrato senza che l’EUIPO debba prendere in considerazione il periodo precedente a tale data.

49.

Tuttavia, alla luce degli articoli 51 e 52 del RMUE del 2017, non sembra possibile «modificare» il momento in cui avviene la registrazione di un marchio quando l’opposizione è stata rigettata dall’EUIPO.

50.

Di conseguenza, da queste disposizioni sembrerebbe che l’EUIPO debba, di fatto, accogliere un’opposizione e negare la registrazione di un marchio candidato quando accerta la sussistenza di un conflitto durante un periodo di coesistenza di due segni protetti. Nel caso di specie ciò significherebbe che l’EUIPO avrebbe dovuto negare la registrazione del marchio del sig. Ye se avesse riscontrato che tale marchio era in conflitto con il diritto anteriore della Nowhere nel periodo compreso tra il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2020.

51.

Come ha spiegato il Tribunale nel punto 43 della sentenza impugnata, in un siffatto caso, «il controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe potuto presentare una nuova domanda di registrazione del marchio richiesto a partire dalla scadenza del periodo transitorio, che non avrebbe più arrecato, in ogni caso, un conflitto con i marchi anteriori non registrati nei limiti in cui erano stati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito».

52.

Ne consegue che l’EUIPO avrebbe potuto respingere l’opposizione della Nowhere e registrare il marchio del sig. Ye solo a partire dal 30 giugno 2015, data in cui ha presentato la domanda di registrazione di un marchio UE, solo se avesse stabilito che non esisteva un potenziale conflitto prima del 31 dicembre 2020.

B.   Impugnazione

53.

Il merito dell’impugnazione dell’EUIPO è fondato su un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE del 2009.

54.

Più precisamente, l’EUIPO sostiene che, nei punti da 25 a 31 e da 33 a 46 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe interpretato tale disposizione come se richiedesse all’EUIPO di tenere conto esclusivamente dell’esistenza di un impedimento relativo alla registrazione alla data di deposito della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione. Così facendo, detto giudice avrebbe confuso le date che disciplinano il diritto sostanziale applicabile e quelle che disciplinano l’esistenza di un impedimento relativo alla registrazione. Inoltre, richiedendo all’EUIPO di tenere conto di un possibile periodo di coesistenza nella specifica opposizione di cui trattasi, detto giudice avrebbe trascurato le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla fine del periodo transitorio, in violazione del principio di territorialità.

55.

In sostanza, la Nowhere si oppone a tali argomenti.

56.

Ritengo che l’EUIPO fondamentalmente interpreti in modo erroneo la sentenza impugnata.

57.

In primo luogo, in nessuno dei punti citati dall’EUIPO, il Tribunale interpreta l’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE del 2009 come se imponesse di tenere conto unicamente della data di deposito. Non riesco tantomeno ad individuare, da tali punti, una «nuova regola generale di natura giuridica», come sostiene l’EUIPO, secondo cui gli eventi che si verificano dopo la data di deposito dovrebbero essere considerati irrilevanti per l’esito di un’opposizione.

58.

Infatti, nei punti 28 e 29 della sentenza impugnata, il Tribunale si limita a spiegare che sia il diritto sostanziale applicabile che disciplina un impedimento relativo alla registrazione sia la presenza di un marchio in conflitto, devono essere valutati principalmente alla data di deposito. Affermando ciò, il Tribunale, tuttavia, individua solo quale legge applicare alle circostanze di fatto particolari di cui trattasi ( 29 ) e come determinare la priorità tra marchi in conflitto ( 30 ).

59.

Di conseguenza, il Tribunale parimenti non commette alcun errore nei punti 30 e 31 della sentenza impugnata, quando trae le necessarie conseguenze derivanti da tali parametri per stabilire che, in linea di principio, era irrilevante che la decisione impugnata fosse stata presa dopo la scadenza del periodo transitorio, se i diritti britannici anteriori invocati nell’opposizione erano stati effettivamente utilizzati prima di tale momento nella normale prassi commerciale nel Regno Unito.

60.

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’EUIPO, i punti da 32 a 42 e 46 della sentenza impugnata non stabiliscono un’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE del 2009 che imponga a tale agenzia di prendere in considerazione esclusivamente la data di deposito di un’opposizione alla domanda di registrazione di un marchio dell’Unione. Invece, in tali punti, il Tribunale si è limitato a respingere le argomentazioni dell’EUIPO secondo cui il testo, il contesto e lo scopo dell’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE del 2009 consentirebbero, di fatto, all’EUIPO di influire sull’esito di un’opposizione altrimenti valida, formulando la sua decisione finale su tale opposizione in un momento in cui il diritto anteriore invocato ha cessato di essere in grado di impedire la registrazione di un marchio candidato. Come ho spiegato nella sezione III.A delle presenti conclusioni, in considerazione delle conseguenze che la lettura dell’EUIPO avrebbe comportato, la lettura dell’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento da parte del Tribunale era del tutto giustificata.

61.

In secondo luogo, per quanto riguarda la presunta violazione del principio di territorialità, si deve osservare che, nei punti da 25 a 27 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a spiegare che l’accordo di recesso non conteneva alcuna disposizione che regolasse l’esito di un’opposizione proposta prima della fine del periodo transitorio ma decisa successivamente ( 31 ). Tale osservazione da sola non è in conflitto con il principio di territorialità.

62.

Inoltre, riconoscendo che un’opposizione potrebbe legittimamente basarsi su diritti britannici anteriori, in un momento precedente alla fine del periodo transitorio, il Tribunale non ha interpretato – ben incorrendo in errore se lo avesse fatto – l’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE del 2009 come capace di accogliere diritti provenienti da un territorio al di fuori dell’Unione, in violazione del principio di territorialità.

63.

Piuttosto, nei punti 31 e 42 della sentenza impugnata, detto giudice si è limitato a indicare che, considerata la finalità del procedimento di opposizione, l’EUIPO non poteva – fin dall’inizio e in assenza di una valutazione nel merito – respingere, in considerazione della sola data in cui è stata presa la decisione impugnata, la deduzione della Nowhere secondo cui i suoi diritti anteriori erano in conflitto con il marchio del sig. Ye, e quindi ne impedivano la registrazione, durante il periodo dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2020.

64.

Di conseguenza, suggerisco alla Corte di giustizia di respingere il motivo unico dell’EUIPO in quanto infondato.

IV. Sulle spese

65.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché propongo di respingere l’impugnazione dell’EUIPO in quanto infondata, ritengo che esso debba essere condannato a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Nowhere, sia nel primo grado di giudizio che nell’impugnazione.

66.

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, che si applicano al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il governo tedesco e l’INTA si devono fare carico delle proprie spese.

V. Conclusione

67.

Alla luce di quanto precede, propongo che la Corte di giustizia voglia:

1)

respingere l’impugnazione in quanto infondata;

2)

confermare la sentenza del 16 marzo 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑281/21 EU:T:2022:139);

3)

condannare l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Nowhere sia in primo grado di giudizio che nell’impugnazione; e

4)

condannare il governo tedesco e l’International Trademark Association a farsi carico delle proprie spese.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) V., in tal senso, decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2021, (procedimento R 2474/2017-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), punto 27.

( 3 ) Regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

( 4 ) V. ordinanza del 18 dicembre 2019, Nowhere/EUIPO – Junguo Ye (APE TEES) (T‑12/19, non pubblicata, EU:T:2019:907, dispositivo).

( 5 ) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2019, C 384I, pag. 1) (in prosieguo: l’«accordo di recesso»).

( 6 ) Sentenza impugnata, punti da 47 a 49.

( 7 ) Ordinanza del 16 novembre 2022, Euipo/Nowhere (C‑337/22 P, EU:C:2022:908).

( 8 ) Ordinanza del presidente della Corte, del 27 aprile 2023, Euipo/Nowhere (C‑337/22, EU:C:2023:409).

( 9 ) V. articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1) (in prosieguo: il «RMUE del 2017»), che stabilisce che la registrazione di un marchio avviene dopo l’estinzione di un’opposizione. Si noti che, tenuto conto della data della decisione impugnata, gli elementi procedurali del presente fascicolo sono disciplinati dal RMUE del 2017; v., ex multis, sentenza dell’8 novembre 2016BSH/EUIPO (C‑43/15 P, EU:C:2016:837, punto 2).

( 10 ) Ai sensi dell’articolo 52 del RMUE del 2017, «[l]a durata di registrazione del marchio UE è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. (…) [l]a registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni».

( 11 ) A tale proposito, non posso fare a meno di notare che, al punto 27 della sentenza impugnata, il Tribunale ha specificamente evidenziato che il fascicolo amministrativo dell’EUIPO «non contiene alcun documento risalente al termine di quasi 18 mesi trascorso tra la notifica della decisione di revoca alle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso il 22 agosto 2019 e l’adozione della decisione impugnata il 10 febbraio 2021».

( 12 ) V. in tal senso punti 41 e 42 della sentenza impugnata.

( 13 ) V. sentenza impugnata, punto 28.

( 14 ) V., in tal senso, sentenza impugnata, punti 29 e 31.

( 15 ) V. sentenza impugnata, punto 31.

( 16 ) V. sentenza impugnata, punto 42.

( 17 ) V. sentenza impugnata, punto 42.

( 18 ) V., ad esempio, sentenza del 17 ottobre 1990, HAG GF (C‑10/89, EU:C:1990:359, punto 13) [in cui si spiega che il «diritto di marchio (...) costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare. In detto sistema, le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all’esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti e servizi. Affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un’unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità»].

( 19 ) V. considerando 9 e 11 del RMUE del 2009.

( 20 ) V. articolo 9, paragrafo 1, del RMUE del 2009 e, ex multis, sentenze del 6 maggio 2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244, punto 49) (sul concetto di «monopolizzazione» del diritto risultante), e del 25 luglio 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594, punto 33) (che spiega che la registrazione di un marchio dell’Unione «legittima il titolare a vietare ai terzi di usare nel commercio, salvo proprio consenso, un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato o un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza con il marchio e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio»).

( 21 ) V., a tal fine, considerando 8 del RMUE del 2009. V. inoltre, per analogia, sentenza del 22 ottobre 2015, BGW (C‑20/14, EU:C:2015:714, punto 26 e giurisprudenza citata) [che spiega, per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25), che rispecchia gli impedimenti relativi alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del RMUE del 2009, che tale disposizione «mira a tutelare gli interessi individuali dei titolari di marchi anteriori che entrano in conflitto con il segno richiesto e garantisce, quindi, la funzione di origine del marchio nel caso di un rischio di confusione»].

( 22 ) A tal proposito, e quindi contrariamente a quanto l’EUIPO sembra sottintendere, il Tribunale non si è discostato dalla sua giurisprudenza relativa alla necessità di coesistenza di due segni protetti per soddisfare la finalità sostanziale di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE del 2009. V., a tal proposito, sentenza del 13 settembre 2006, MIP Metro/UAMI-Tesco Stores (METRO) (T‑191/04, EU:T:2006:254, punto 32) (che spiega che, per quanto riguarda «l’applicazione ratione temporis [degli articoli 8 e 41 di quello che ora è il RMUE del 2009], i due suddetti marchi devono coesistere durante un certo lasso di tempo. La funzione di identificazione dell’origine propria del marchio anteriore non può essere messa in pericolo da un altro marchio che venga registrato solo dopo la scadenza del marchio anteriore. Se non esiste un periodo in cui entrambi i marchi coesistono, non può sorgere alcun conflitto)».

( 23 ) Ciò è dovuto al principio di territorialità, che limita gli effetti dei diritti derivanti da un marchio al territorio all’interno del quale sono protetti. V. considerando 4 del RMUE del 2009 e sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punto 114) (che descrive il principio di territorialità come «un principio fondamentale dei diritti di proprietà intellettuale»). V. altresì, a tal proposito, conclusioni presentate dall’avvocato generale Trstenjak nella causa Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:46, paragrafo 50) e dall’avvocato generale Jääskinen nella causa Génesis (C‑190/10, EU:C:2011:202, paragrafo 29).

( 24 ) La Corte ha in passato statuito che «non è d’interesse generale accordare l’integrale protezione prevista [da quello che ora è il RMUE del 2009] a un marchio che non adempie la sua funzione primaria, ossia non garantisce al consumatore o all’utente finale l’identità d’origine del prodotto o servizio di cui trattasi perché possa distinguersi con sicurezza questo prodotto o servizio da quelli provenienti da terzi» (v. sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI,C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 48). V. altresì, sulla stessa linea, sentenza del 12 giugno 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

( 25 ) Senza voler pregiudicare la posizione della Corte di giustizia nella causa C‑751/22 P, Shopify/EUIPO, la stessa logica mi sembra valida anche nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità fondato sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del RMUE del 2009.

( 26 ) Sentenza impugnata, punto 41.

( 27 ) V. sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punto 94) (che spiega che «perché un opponente possa, sulla scorta dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, impedire la registrazione di un marchio comunitario, è necessario e sufficiente che, alla data in cui l’UAMI verifica il soddisfacimento di tutti i presupposti dell’opposizione, possa essere fatta valere l’esistenza di un diritto anteriore che non è stato invalidato da una decisione giurisdizionale divenuta definitiva»).

( 28 ) In caso contrario si correrebbe infatti il rischio di dare carta bianca all’EUIPO affinché ignori tutti gli sviluppi che si verificano dopo il momento in cui una domanda di marchio dell’Unione è fatta oggetto di opposizione, nonostante i requisiti derivanti dalla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) e dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).

( 29 ) V., ex multis, sentenze dell’8 maggio 2014, Bimbo/UAMI (C‑591/12 P, EU:C:2014:305, punto 12), e del 18 giugno 2020, Primart/EUIPO (C‑702/18 P, EU:C:2020:489, punto 2), citate dal Tribunale al punto 18 della sentenza impugnata (in cui si afferma che la data di deposito è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile e delle norme procedurali applicabili).

( 30 ) V., a tale proposito, sentenze del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punti 166167), del 22 marzo 2012, Génesis (C‑190/10, EU:C:2012:157, punto 50); e del 21 febbraio 2013, Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91, punto 40) (tutte hanno stabilito che la data di priorità è la data di deposito di una domanda di registrazione del marchio dell’Unione o la data di priorità rivendicata per il marchio applicabile).

( 31 ) Per completezza, si può sottolineare che l’articolo 54, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, che, ai sensi dell’articolo 185, regola il ruolo dei marchi dell’Unione a partire dalla fine del periodo transitorio, stabilisce che a partire da tale momento, il titolare di un marchio dell’Unione diventa automaticamente titolare di un diritto analogo registrato e applicabile nel Regno Unito. Non esistono tuttavia disposizioni analoghe per quanto riguarda i diritti britannici anteriori nell’Unione europea.