CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 21 settembre 2023 ( 1 )

Causa C‑301/22

Peter Sweetman

contro

An Bord Pleanála,

Ireland and the Attorney General,

con l’intervento di:

Bradán Beo Teoranta,

Galway City Council,

Environmental Protection Agency

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Alta Corte, Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un progetto che produca un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale – Articolo 5 e allegato II – Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali – Articolo 8 e allegato V – Classificazione dello stato ecologico delle acque superficiali – Lago con una superficie inferiore a 0,5 km2 – Assenza di obbligo di caratterizzare e di classificare tale corpo idrico – Obblighi incombenti allo Stato membro in caso di progetto di intervento che può avere un impatto su detto corpo idrico»

I. Introduzione

1.

Uno Stato membro è tenuto ad effettuare la caratterizzazione, ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato II alla direttiva 2000/60/CE ( 2 ) e, successivamente, la classificazione dello stato ecologico, ai sensi dell’articolo 8 e dell’allegato V a tale direttiva, di tutti i laghi presenti sul suo territorio con una superficie inferiore a 0,5 km2? Se così non fosse, quali obblighi incombono su tale Stato membro ai sensi di detta direttiva al fine di garantire la protezione di un siffatto corpo idrico qualora un progetto di intervento possa avere effetti sullo stesso. Sono queste, in sostanza, le questioni sottoposte dalla High Court (Alta Corte, Irlanda).

2.

Tali questioni fanno seguito alla sentenza del 1o luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 50), nella quale la Corte ha dichiarato che, fatta salva la concessione di una deroga, qualsivoglia deterioramento dello stato di un corpo idrico deve essere evitato, indipendentemente dalle pianificazioni a più lungo termine previste da piani di gestione e programmi di misure.

3.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Peter Sweetman (in prosieguo: il «ricorrente») e la An Bord Pleanála (agenzia per la pianificazione del territorio, Irlanda; in prosieguo: l’«Agenzia») in merito all’autorizzazione di un intervento consistente nel prelevare acqua da un lago con una superficie pari a 0,083 km2.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

4.

L’articolo 1 della direttiva 2000/60, rubricato «Scopo», enuncia quanto segue:

«Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

a)

impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

(…)».

5.

L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Definizioni», così stabilisce:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

“acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

(…)

5)

“lago”: un corpo idrico superficiale interno fermo;

(…)

10)

“corpo idrico superficiale”: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

(…)

17)

“stato delle acque superficiali”: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;

(…)

21)

“stato ecologico”: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell’allegato V;

(…)».

6.

L’articolo 4 di detta direttiva, rubricato «Obiettivi ambientali», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a)

Per le acque superficiali

i)

gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;

ii)

gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l’applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iii)

gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

(…)

c)

Per le aree protette

gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole aree protette sono state istituite.

(…)».

7.

L’articolo 5 della medesima direttiva, rubricato «Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell’impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell’utilizzo idrico», al suo paragrafo 1 è così formulato:

«Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva:

un’analisi delle caratteristiche del distretto,

un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e

un’analisi economica dell’utilizzo idrico».

8.

L’articolo 6 della direttiva 2000/60, rubricato «Registro delle aree protette», sancisce, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri provvedono all’istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall’ambiente acquatico.

9.

L’articolo 8 di tale direttiva, rubricato «Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette», così recita:

«1.   Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all’interno di ciascun distretto idrografico:

nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano:

i)

il volume e il livello o la proporzione del flusso idrico nella misura adeguata ai fini dello stato ecologico e chimico e del potenziale ecologico

ii)

lo stato ecologico e chimico e il potenziale ecologico;

(…)

nel caso delle aree protette, i suddetti programmi sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa comunitaria in base alla quale le singole aree protette sono state create.

2.   (…) Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all’allegato V.

(…)».

10.

L’articolo 11 della citata direttiva, rubricato «Programma di misure», ai suoi paragrafi da 1 a 3 dispone quanto segue:

«1.   Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall’articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all’intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.

2.   Ciascun programma annovera le “misure di base” indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, “misure supplementari”.

3.   Con l’espressione “misure di base” si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:

(…)

e) misure di controllo dell’estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell’arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l’obbligo di un’autorizzazione preventiva per l’estrazione e l’arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;

(…)».

11.

A termini dell’allegato II alla direttiva 2000/60:

«1. Acque superficiali

1.1. Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali

Gli Stati membri individuano l’ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale, seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici superficiali.

i)

Individuare i corpi idrici superficiali all’interno del distretto idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali – fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere – oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.

ii)

Per ciascuna categoria di acque superficiali, classificare i rispettivi corpi idrici superficiali del distretto idrografico in due tipi. Questi ultimi vanno definiti seguendo il “sistema A” o il “sistema B” descritti al punto 1.2.

iii)

Se si segue il sistema A, classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale del distretto idrografico per ecoregioni secondo le aree geografiche descritte al punto 1.2 e indicate nella mappa riportata nell’allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici superficiali secondo i descrittori contenuti nelle tabelle relative al sistema A.

iv)

Se si segue il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A. Pertanto, classificare i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in tipi avvalendosi dei valori relativi ai descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di descrittori, tali da garantire che si possano determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.

(…)

1.2 Ecoregioni e tipi di corpi idrici superficiali

(…)

1.2.2. Laghi

Sistema A

Tipologia fissa

Descrittori

Ecoregione

Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell’allegato XI

Tipo

Tipologia in base all’altitudine

elevata: > 800 m

media da: 200 a 800 m

bassa: < 200 m

Tipologia della profondità in base alla profondità media

< 3 m

da 3 a 15 m

> 15 m

Tipologia della dimensione in base alla superficie

da 0,5 a 1 km2

da 1 a 10 km2

da 10 a 100 km2

> 100 km2

Composizione geologica

calcarea

silicea

organica

Sistema B

Caratterizzazione alternativa

Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del lago e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica

Fattori obbligatori

altitudine

latitudine

longitudine

profondità

composizione geologica

dimensioni

Fattori opzionali

(…)

(…)».

12.

L’allegato IV a tale direttiva, rubricato «Aree protette», stabilisce, al suo punto 1, che il registro delle aree protette istituito dall’articolo 6 di detta direttiva comprende diversi tipi di aree protette, tra le quali le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE ( 3 ) e della direttiva 79/409/CEE ( 4 ).

13.

L’allegato V alla direttiva medesima precisa, con riferimento allo stato delle acque superficiali (punto 1), gli elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico (punto 1.1), in particolare per quanto riguarda i laghi (punto 1.1.2).

B.   Diritto irlandese

14.

La direttiva 2000/60 è stata recepita nel diritto irlandese da vari regolamenti, tra i quali figurano l’European Communities (Water Policy) Regulations 2003 [regolamento relativo alle Comunità europee (politica delle acque) del 2003] ( 5 ) e l’European Union (Water Policy) Regulations 2014 [regolamento relativo all’Unione europea (politica delle acque) del 2014] ( 6 ).

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

15.

Il Loch an Mhuilinn è un lago interno privato non soggetto a maree, situato sull’isola di Gorumna, nella contea di Galway (Irlanda), la cui superficie è pari a 0,083 km2, ossia 8,3 ettari (in prosieguo: il «lago»). Tale lago non è stato identificato dall’Environmental Protection Agency (agenzia per la tutela dell’ambiente, Irlanda; in prosieguo: l’«EPA») ( 7 ) come corpo idrico rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/60 sulla base della motivazione che esso non soddisfaceva i criteri stabiliti da detta direttiva relativi alla superficie o all’ubicazione in un’area protetta. Di conseguenza, l’EPA non ha classificato lo stato ecologico del lago ai sensi dell’allegato V alla medesima direttiva ( 8 ).

16.

La società Bradán Beo Teoranta ha chiesto all’Agenzia l’autorizzazione all’estrazione di un massimo di 4680 m3 di acqua dolce dal lago a settimana, per non più di 22 settimane all’anno, da maggio a settembre ( 9 ). Siffatta estrazione doveva avvenire per quattro ore al giorno, per un massimo di quattro giorni alla settimana, e l’acqua dolce estratta sarebbe servita per il bagno dei salmoni malati finalizzato a curarli dalla malattia proliferativa branchiale da amebe e dai pidocchi di mare. Detti salmoni si trovavano in quattro siti autorizzati gestiti da detta società nella baia di Kilkieran, situata nella contea di Galway. Era previsto che l’acqua fosse pompata dal lago, attraverso una conduttura, verso un muro di testata di cui si proponeva la costruzione sulla strada costiera, da dove un’altra conduttura avrebbe convogliato l’acqua su teloni, che sarebbero stati trainati da barche fino ai siti in cui dovevano essere trattati i salmoni (in prosieguo: il «progetto di intervento»). L’Agenzia ha deciso di concedere a detta società l’autorizzazione richiesta.

17.

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla High Court (Alta Corte), giudice del rinvio, sostenendo che, autorizzando il progetto di intervento, l’Agenzia aveva violato l’obbligo ad essa incombente, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, di adottare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tale corpo idrico superficiale.

18.

Con sentenza del 15 gennaio 2021, il giudice del rinvio ha annullato la decisione di autorizzazione del progetto di intervento con l’unica motivazione che essa non era conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 2000/60. A tale riguardo, secondo detto giudice, il progetto di intervento aveva un impatto sul corpo idrico costituito dal lago. Tuttavia, poiché l’EPA aveva omesso di classificare lo stato ecologico del lago, l’Agenzia non sarebbe stata in grado di valutare se il progetto di intervento proposto rispettasse le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva.

19.

In seguito alla pronuncia di tale sentenza, la Bradán Beo Teoranta ha deciso di chiedere il parere dell’EPA, che non era parte nel procedimento principale e non era stata coinvolta nell’udienza di merito, riguardo al suo ruolo nell’individuazione dei corpi idrici quale prevista dalla direttiva 2000/60. Nella sua risposta del 28 gennaio 2021 (in prosieguo: la «risposta dell’EPA»), fatta pervenire a tutte le parti, l’EPA ha precisato che, a suo avviso, non sussisteva alcun obbligo di classificare lo stato ecologico di tutti i corpi idrici e che essa non era tenuta, né in precedenza né in quel momento, a classificare lo stato ecologico del lago. A tale riguardo, l’EPA ha sottolineato che, nell’ambito della strategia comune per l’attuazione della direttiva 2000/60, che coinvolge la Commissione europea, tutti gli Stati membri, i paesi in via di adesione, la Norvegia e altri portatori di interessi e organizzazioni non governative, la Commissione ha elaborato il documento di orientamento rubricato «Guidance document No. 2 Identification of Water Bodies» ( 10 ) (in prosieguo: il «documento di orientamento n. 2»). Secondo la sezione 3.5 di tale documento ( 11 ), gli Stati membri disporrebbero di un margine di discrezionalità per decidere se gli obiettivi della citata direttiva, che si applicano a tutte le acque superficiali, possano essere conseguiti senza dover identificare come corpo idrico ogni elemento minore, ma distinto e significativo, delle acque superficiali.

20.

Nella propria risposta, l’EPA ha altresì rilevato che, in forza dell’articolo 5 della direttiva 2000/60 e dell’allegato II, punto 1.2.2, della stessa, i laghi con una superficie superiore a 0,5 km2 devono essere identificati come corpi idrici che ricadono nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per quanto riguarda i laghi con una superficie inferiore a detta soglia, gli Stati membri potrebbero decidere di identificarli come corpi idrici disciplinati da tale direttiva, in particolare se sono importanti sotto il profilo ecologico, qualora rientrino in una delle aree protette elencate nell’allegato IV della medesima direttiva o abbiano un impatto negativo significativo su altri corpi idrici superficiali. A questo proposito, l’EPA e le autorità irlandesi di coordinamento dei bacini idrografici avrebbero applicato siffatti principi alla selezione dei corpi idrici lacustri. Pertanto, tutti i laghi con una superficie superiore a 0,5 km2, nonché i laghi più piccoli situati in un’area protetta, sarebbero stati identificati come corpi idrici disciplinati dalla direttiva 2000/60 ( 12 ). Sempre secondo l’EPA, per quanto concerne gli elementi idrici superficiali non identificati come rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva in parola, dalla sezione 3.5 del documento di orientamento n. 2 risulterebbe che ad essi dovrebbero applicarsi le «misure di base» di cui all’articolo 11 di detta direttiva.

21.

Il giudice del rinvio precisa che la posizione dell’EPA, secondo la quale la direttiva 2000/60 non imponeva che il lago fosse identificato come un corpo idrico disciplinato da quest’ultima, non gli era stata comunicata all’udienza di merito che aveva preceduto la sentenza del15 gennaio 2021. Tenuto conto della risposta dell’EPA, l’Agenzia ha presentato una domanda di riapertura del procedimento principale. Il 16 aprile 2021 il giudice del rinvio ha accolto tale domanda iscrivendo nuovamente la causa a ruolo. Detto giudice rileva al riguardo che gli elementi rilevati dall’EPA nella sua risposta sono idonei a incidere sulla soluzione della controversia principale e che, alla luce della giurisprudenza nazionale relativa ai criteri di riesame di una sentenza della High Court (Alta Corte), i requisiti minimi per la riapertura di tale causa sono stati ampiamente soddisfatti.

22.

Per quanto riguarda la decisione di operare un rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva che il procedimento principale solleva la questione se tutti i corpi idrici, indipendentemente dalle loro dimensioni, debbano essere caratterizzati in applicazione della direttiva 2000/60, cosicché, nell’ambito di una domanda di autorizzazione di un intervento che possa avere un impatto su un corpo idrico superficiale, il giudice nazionale adito sia in grado di valutare tale intervento alla luce delle nozioni di «deterioramento» e di «buono stato delle acque superficiali» ai sensi di detta direttiva. A questo riguardo, il giudice del rinvio menziona, in primo luogo, la sentenza del 1o luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433), in secondo luogo, il fatto che l’EPA si è ampiamente basata sul documento di orientamento n. 2 e sulla prassi della Commissione e, in terzo luogo, l’assenza di giurisprudenza della Corte in materia.

23.

In tale contesto, la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se gli Stati membri siano tenuti a caratterizzare e, successivamente, a classificare tutti i corpi idrici, indipendentemente dalle dimensioni, e in particolare se sia necessario caratterizzare e classificare tutti i laghi con una superficie inferiore a 0,5 km2.

b)

Se la circostanza che i corpi idrici siano in un’area protetta incida, all’occorrenza, su tale interpretazione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, sub a), se un’autorità competente ai fini dell’autorizzazione di intervento possa concedere detta autorizzazione per un intervento che può avere un impatto sul corpo idrico prima che questo sia caratterizzato e classificato.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, sub a), quali siano gli obblighi di un’autorità competente nel decidere su una domanda di autorizzazione presentata per un intervento che potrebbe avere effetti su un corpo idrico non caratterizzato e/o classificato».

24.

Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte il ricorrente, l’Agenzia, i governi irlandese, francese, dei Paesi Bassi e polacco, nonché la Commissione.

IV. Analisi

A.   Sulla prima questione, sub a)

25.

Con la prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60 debbano essere interpretati nel senso che impongono agli Stati membri di caratterizzare e classificare tutti i laghi con superficie inferiore a 0,5 km2.

26.

Ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della direttiva 2000/60, quest’ultima mira a istituire un quadro per la protezione, in particolare, delle acque superficiali interne, che impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

27.

A tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva impone due obiettivi distinti, sebbene intrinsecamente connessi. Da un lato, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), di detta direttiva, rendendo operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici, per le acque superficiali, gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi 6 e 7 di tale articolo e fermo restando il paragrafo 8 dello stesso (obbligo di impedire il deterioramento). Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ii) e iii), gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato entro la fine del 2015 (obbligo di miglioramento) ( 13 ).

28.

Per garantire la realizzazione, da parte degli Stati membri, degli obiettivi ambientali sopra menzionati, la medesima direttiva contempla una serie di disposizioni, segnatamente quelle di cui agli articoli 3, 5, 8, 11 e 13 di tale direttiva, nonché quelle di cui al suo allegato V, che prevedono un processo complesso articolato su più fasi disciplinate dettagliatamente, al fine di consentire agli Stati membri di attuare le misure necessarie in funzione delle peculiarità e delle caratteristiche dei corpi idrici individuati nel loro territorio ( 14 ).

29.

Più precisamente, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all’articolo 4 della direttiva 2000/60, gli Stati membri devono disporre di un’immagine complessiva delle caratteristiche dei corpi idrici interessati. A tal fine, conformemente all’articolo 3 di detta direttiva ( 15 ), gli Stati membri individuano, anzitutto, i bacini idrografici, li assegnano a distretti e designano le autorità competenti. Essi procedono poi alla caratterizzazione dei corpi idrici prevista all’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva e agli allegati II (in prosieguo: l’«allegato II») e III alla stessa. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico compreso nel loro territorio, siano effettuati un’analisi delle caratteristiche del distretto, un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e un’analisi economica dell’utilizzo idrico, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III ( 16 ).

30.

Per quanto riguarda siffatte specifiche tecniche, il punto 1 dell’allegato II riguarda le acque superficiali e il punto 1.1 dello stesso precisa i requisiti che gli Stati membri, dopo aver individuato l’ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali, devono rispettare nell’effettuare una caratterizzazione iniziale di tutti detti corpi idrici ( 17 ). A questo riguardo, il punto 1.1, i), di tale allegato dispone di individuare i corpi idrici superficiali all’interno del distretto idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali: «fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere – oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati». Il punto 1.1, ii), di detto allegato precisa di classificare, per ciascuna categoria di acque superficiali, i rispettivi corpi idrici superficiali del distretto idrografico in due tipi, definiti seguendo il «sistema A» o il «sistema B» descritti al punto 1.2 del medesimo allegato. Il punto 1.1, iii), dell’allegato II specifica che, se si segue il sistema A, occorre classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale del distretto idrografico per ecoregioni secondo le aree geografiche descritte al punto 1.2 di tale allegato e poi classificare i corpi idrici di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici superficiali secondo i descrittori contenuti nelle tabelle relative al sistema A.

31.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede se occorra caratterizzare, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 e del suo allegato II e, successivamente, classificare, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’allegato V alla stessa, un lago con una superficie inferiore a 0,5 km2. Come rilevato da tale giudice, al di là del caso di specie di un lago siffatto, si pone la questione più generale se, in tutti gli Stati membri, tutti i corpi idrici debbano essere caratterizzati e classificati in applicazione di detta direttiva.

32.

L’articolo 2, punto 5, della direttiva 2000/60 definisce un «lago» come un «corpo idrico superficiale interno fermo». Poiché tale definizione non fa riferimento alla superficie o ad altri criteri, può non essere chiaro come operare una distinzione tra un «lago» e altri corpi idrici fermi di dimensioni inferiori, quale uno stagno. Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che il Loch an Mhuilinn è un lago ai sensi di detto articolo 2, punto 5.

33.

Per quanto riguarda i laghi, il punto 1.2.2 dell’allegato II menziona, nell’ambito del sistema A, una serie di descrittori, fondati sulle caratteristiche fisiche di tali corpi idrici, vale a dire la «tipologia in base all’altitudine», la «tipologia della profondità in base alla profondità media», la «composizione geologica» e la «tipologia della dimensione in base alla superficie». Quest’ultima è specificata come segue: «da 0,5 a 1 km2», «da 1 a 10 km2», «da 10 a 100 km2» e «> 100 km2». Di conseguenza, il descrittore relativo alla superficie nel sistema A fissa per i laghi una soglia minima pari a 0.5 km2.

34.

Poiché l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 prevede espressamente che la caratterizzazione debba effettuarsi secondo le specifiche tecniche che figurano, in particolare, all’allegato II, si deve constatare che tale direttiva non impone agli Stati membri, nell’applicare il sistema A, di caratterizzare i laghi con una superficie inferiore a 0,5 km2.

35.

In risposta ad un quesito scritto della Corte, il giudice del rinvio ha precisato che l’Irlanda si avvaleva del sistema B per caratterizzare i corpi idrici superficiali, il quale non fa riferimento a valori numerici. A tal riguardo, dal punto 1.2.2 dell’allegato II risulta che, nell’ambito del sistema B e per quanto riguarda i laghi, tra i «[f]attori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del lago e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica», i fattori obbligatori sono l’altitudine, la latitudine, la longitudine, la profondità, la composizione geologica e le dimensioni. Orbene, il punto 1.1, iv), di tale allegato precisa che, se si segue il sistema B, «gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A» e, pertanto, «classificare i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in tipi avvalendosi dei valori relativi ai descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di descrittori, tali da garantire che si possano determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche». Da tale disposizione discende che, nei limiti in cui il sistema A prende come riferimento la dimensione minima di 0,5 km2 per procedere alla caratterizzazione di un lago, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/60, l’applicazione del sistema B comporta che un lago debba avere una siffatta superficie per essere necessariamente oggetto di una caratterizzazione da parte dello Stato membro interessato.

36.

Tale interpretazione è corroborata dal documento di orientamento n. 2. Certamente, per quanto un documento siffatto non sia giuridicamente vincolante ( 18 ), è interessante osservare che, al suo punto 3.5, relativo ai «piccoli elementi idrici superficiali», esso afferma che lo scopo della direttiva 2000/60 risiede nell’istituire un «quadro per la protezione di tutte le acque, comprese le acque interne superficiali, le acque di transizione, le acque costiere e le acque sotterranee», ma che «le acque superficiali includono un gran numero di acque di dimensioni molto ridotte, la cui gestione impone un onere amministrativo che può essere oltremodo gravoso» ( 19 ). Tale documento aggiunge, al medesimo punto 3.5, che tale direttiva non prevede alcuna soglia per i «corpi idrici» di dimensioni molto ridotte e che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per decidere se gli obiettivi della direttiva, che si applicano a tutte le acque superficiali, possano essere conseguiti senza che ogni elemento minore, ma distinto e significativo, delle acque superficiali sia identificato come «corpo idrico», prima di suggerire un possibile approccio per la protezione di dette acque ( 20 ).

37.

A tal riguardo, concordo con l’analisi del governo irlandese secondo la quale l’imposizione di siffatti onerosi obblighi amministrativi per i piccoli elementi idrici superficiali potrebbe sviare risorse destinate a ottemperare obblighi particolari relativi a grandi corpi idrici derivanti dalla direttiva 2000/60. Di conseguenza, il fatto che i laghi con una superficie inferiore a 0,5 km2 non siano soggetti a caratterizzazione, ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, non appare, in quanto tale, incompatibile con lo scopo della stessa consistente nell’impedire il deterioramento delle acque superficiali.

38.

Dopo aver caratterizzato i corpi idrici superficiali, ai sensi dell’articolo 5, gli Stati membri devono classificarne lo stato ecologico conformemente all’articolo 8 e all’allegato V alla direttiva 2000/60. Tuttavia, poiché gli Stati membri non sono tenuti a caratterizzare i laghi con una superficie inferiore a 0,5 km2, ne consegue logicamente che essi non sono neppure tenuti a classificare lo stato ecologico di siffatti laghi ( 21 ). Occorre aggiungere che la direttiva in parola non osta a che gli Stati membri, ove lo ritengano giustificato, esercitino la loro facoltà di caratterizzare e classificare i laghi con una superficie inferiore a 0,5 km2 ( 22 ).

39.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60 devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di caratterizzare e classificare tutti i laghi con una superficie inferiore a 0,5 km2.

B.   Sulla prima questione pregiudiziale, sub b)

40.

Con la prima questione, sub b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la risposta alla prima questione, sub a), sia diversa nel caso in cui il corpo idrico interessato sia ubicato in un’area protetta ai sensi della direttiva 2000/60.

1. Sulla ricevibilità

41.

Occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione o sulla validità di una norma giuridica dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni sollevate dai giudici nazionali godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti che l’interpretazione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile a tali questioni ( 23 ).

42.

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, nella propria risposta, l’EPA ha sostenuto che il lago non soddisfaceva il criterio relativo alla sua ubicazione in un’area protetta, ai sensi della direttiva 2000/60. In risposta a un quesito scritto della Corte, il giudice del rinvio ha precisato che il lago non era situato in un’area protetta, ma era direttamente collegato alla zona speciale di conservazione ( 24 ) della baia e delle isole di Kilkieran mediante un collegamento intertidale diretto ( 25 ).

43.

Si deve quindi constatare che il lago non si trova all’interno di un’area protetta ai sensi dell’allegato IV alla direttiva 2000/60. Ritengo pertanto che la prima questione, sub b), sia ipotetica e, di conseguenza, irricevibile.

2. Nel merito

44.

Per il caso in cui la Corte dovesse ritenere ricevibile la prima questione, sub b), rilevo che, in particolare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/60, per le aree protette, gli Stati membri si conformano, in linea di principio, a tutti gli standard e agli obiettivi entro quindici anni dalla data di entrata in vigore di tale direttiva. L’articolo 6 di detta direttiva prevede che gli Stati membri provvedono all’istituzione di uno o più registri delle aree protette. Peraltro, l’articolo 8, paragrafo 1, terzo trattino, della medesima direttiva stabilisce che, nel caso delle aree protette, i programmi di monitoraggio dello stato delle acque sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa dell’Unione in base alla quale le singole aree protette sono state create.

45.

Di conseguenza, la direttiva 2000/60 prevede che alle zone protette si applichino controlli supplementari. Per contro, tale direttiva non annovera una disposizione che modifichi la portata territoriale dell’obbligo di caratterizzazione e classificazione dei corpi idrici superficiali, quale previsto agli allegati II e V di detta direttiva, sulla base delle caratteristiche fisiche. Occorre aggiungere che, come rilevato al precedente paragrafo 38, gli Stati membri hanno la facoltà di caratterizzare e successivamente classificare laghi con una superficie inferiore a 0,5 km2 qualora siano situati in aree protette ( 26 ).

46.

In tali circostanze, ritengo che la risposta fornita alla prima questione, sub a), non sia diversa nel caso in cui il corpo idrico interessato sia ubicato in un’area protetta, ai sensi della direttiva 2000/60.

C.   Sulla seconda questione pregiudiziale

47.

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in caso di risposta affermativa alla prima questione, se la direttiva 2000/60 debba essere interpretata nel senso che l’autorità nazionale competente può autorizzare un progetto di intervento che possa avere un impatto su un corpo idrico quando tale corpo idrico non è stato caratterizzato e classificato, ai sensi degli articoli 5 e 8 di detta direttiva.

48.

Alla luce della proposta di risposta alla prima questione, ritengo che non occorra rispondere alla seconda questione.

D.   Sulla terza questione pregiudiziale

49.

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 2000/60 debba essere interpretata nel senso che impone obblighi all’autorità nazionale competente che si pronuncia su una domanda di autorizzazione di un progetto di intervento che potrebbe avere effetti su un lago non caratterizzato e classificato, ai sensi degli articoli 5 e 8 di detta direttiva, a causa della sua superficie ridotta; tali obblighi sono previsti al fine di garantire la protezione di tale corpo idrico.

50.

Come enunciato al precedente paragrafo 28, la direttiva 2000/60 contempla una serie di disposizioni, in particolare quelle di cui agli articoli 3, 5, 8, 11 e 13 della stessa, che istituiscono un processo complesso articolato in più fasi disciplinate dettagliatamente, al fine di consentire agli Stati membri di attuare le misure necessarie, in funzione delle peculiarità e delle caratteristiche dei corpi idrici individuati nel loro territorio.

51.

Nel caso di specie, come risulta dalla proposta di risposta alla prima questione, lo Stato membro interessato non era tenuto a procedere alla caratterizzazione e alla classificazione del lago, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 8 di tale direttiva. Occorre chiedersi pertanto in che misura debbano essere rispettate le fasi successive del processo previsto da detta direttiva e volte a garantire la protezione dei corpi idrici superficiali. In altre parole, i piccoli corpi idrici superficiali esulano, in generale, dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/60? Sono del parere che siffatta questione debba essere risolta in senso negativo.

52.

A tal riguardo, occorre fare riferimento alla giurisprudenza generale della Corte secondo la quale l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 non si limita a enunciare, in termini di formulazione programmatica, meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti, in esito alla determinazione dello stato ecologico del corpo idrico in parola, in ogni fase della procedura prescritta dalla direttiva medesima. Tale disposizione non contiene quindi unicamente obblighi di principio, ma riguarda anche progetti particolari. Pertanto, fatta salva la concessione di una deroga, qualsivoglia deterioramento dello stato di un corpo idrico deve essere evitato, indipendentemente dalle pianificazioni a più lungo termine previste da piani di gestione e programmi di misure. L’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali continua a essere vincolante in ogni fase dell’attuazione di detta direttiva ed è applicabile a ogni tipo e a ogni stato di corpo idrico superficiale per il quale sia stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato un piano di gestione. Lo Stato membro interessato, di conseguenza, è tenuto a negare l’autorizzazione di un progetto ove quest’ultimo sia tale da deteriorare lo stato del corpo idrico in questione o da pregiudicare il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici superficiali, salvo considerare che detto progetto ricada in una deroga ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della medesima direttiva. Ciò implica che, nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto, e quindi prima dell’adozione della decisione, le autorità competenti sono tenute, in forza dell’articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti negativi sull’acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei ( 27 ).

53.

Tale giurisprudenza, riferendosi segnatamente alla «determinazione dello stato ecologico del corpo idrico» e all’adozione di un «piano di gestione» quali elementi preliminari, è coerente con il processo classico di protezione dei corpi idrici negli Stati membri, menzionato al paragrafo 50 delle presenti conclusioni. Se ne potrebbe dedurre che, ove detti elementi non siano stati stabiliti, come nel procedimento principale, il corpo idrico interessato non ricada nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/60.

54.

Nel medesimo senso, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva è inteso a impedire il deterioramento dello stato di tutti i «corpi idrici superficiali». Orbene, l’articolo 2, punto 10, di detta direttiva definisce un «corpo idrico superficiale» come un elemento distinto e «significativo» di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere. Detta disposizione potrebbe quindi essere interpretata nel senso che, in particolare, un lago di piccole dimensioni non costituisce un elemento «significativo» di acque superficiali, come sostengono i governi irlandese, francese e dei Paesi Bassi.

55.

Tuttavia, da un lato, dalla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 52 risulta che l’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali è applicabile a «ogni tipo e a ogni stato di corpo idrico superficiale». Pertanto, al di là del mero rispetto del processo istituito dalla direttiva 2000/60, lo scopo di quest’ultima è quello di proteggere, in particolare, tutte le acque superficiali interne. È questo lo scopo che dovrebbe prevalere nel caso in cui il corpo idrico interessato non sia stato caratterizzato e classificato, conformemente all’allegato II, a causa della sua superficie ridotta.

56.

Dall’altro lato, per quanto riguarda i termini «elemento significativo» di cui all’articolo 2, punto 10, della direttiva 2000/60, occorre fare riferimento ai lavori preparatori della stessa. Infatti, nella sua proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque ( 28 ), presentata il 26 febbraio 1997, la Commissione aveva definito, all’articolo 2, punto 7, di tale proposta, un «corpo idrico» come un «elemento discreto ed omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un bacino artificiale, un tratto di torrente, fiume o canale, un estuario o un tratto di acque costiere» ( 29 ), e, al punto 8 di tale articolo, aveva definito un «[c]orpo idrico significativo nel seguente modo: «ai fini dell’articolo 8, s’intendono tutte le acque destinate alla produzione di acque potabili provenienti da un’unica fonte che rifornisca più di 15 nuclei familiari». Nel contesto dell’adozione della direttiva 2000/60, dette definizioni non sono state accolte, senza che sia stata definita in tale direttiva la nozione di elemento «significativo» delle acque superficiali.

57.

A seguito di un quesito scritto della Corte relativo alle motivazioni che hanno indotto il legislatore dell’Unione a discostarsi dalla nozione iniziale di «corpo idrico», il governo irlandese ha fatto valere che i lavori preparatori confermano la sua posizione secondo la quale l’intenzione di detto legislatore era quella di fissare una soglia de minimis utilizzabile nella pratica. Dal canto suo, il governo dei Paesi Bassi ha sostenuto che l’espressione «elemento significativo» si riferisce a un criterio spaziale, vale a dire le dimensioni. Quanto alla Commissione, essa ha ritenuto che non fosse necessario stabilire un nesso tra l’aggettivo «significativo» e una superficie di almeno 0,5 km2 in base al rilievo che dalle diverse versioni linguistiche della direttiva 2000/60 risulta che la delimitazione di un corpo idrico come «distinto e significativo» riguarda più le caratteristiche topologiche che le sue dimensioni in quanto tali.

58.

A tal riguardo, constato che la direttiva citata non annovera disposizioni che colleghino i descrittori contenuti nelle tabelle del sistema A alla nozione di elemento distinto e «significativo» di acque superficiali. Pertanto, un «corpo idrico superficiale» definito come «un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere», può essere inteso, attraverso l’uso dell’espressione «quale», come riferito a un tipo di elemento idrico, indipendentemente dalle sue dimensioni, vale a dire, nella fattispecie, qualsiasi «lago». In altre parole, un elemento non «significativo» di acque superficiali potrebbe essere un elemento non contemplato da detta definizione, come uno «stagno».

59.

È vero che i descrittori contenuti nelle tabelle del sistema A indicano che il legislatore dell’Unione non ha voluto sottoporre a caratterizzazione e classificazione, ai sensi degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60, i laghi di piccole dimensioni. Tuttavia, come emerge dall’impianto sistematico di detta direttiva, tale legislatore ha inteso garantire la protezione di tutte le acque degli Stati membri. Inoltre, poiché le acque superficiali sono naturalmente interconnesse, la qualità di un elemento idrico superficiale di piccole dimensioni (tuttavia non trascurabili) può avere un impatto sulla qualità di un altro elemento più grande ( 30 ). Pertanto, un lago con una superficie inferiore a 0.5 km2 deve costituire oggetto di protezione ai sensi della direttiva summenzionata.

60.

Ne consegue che, come rilevato dalla Commissione, quando l’autorità nazionale competente è investita di una domanda di autorizzazione per un progetto di intervento, l’obbligo di impedire il deterioramento si applica a ogni corpo idrico superficiale sul quale possa avere un impatto tale progetto. Di conseguenza, e al fine di garantire il rispetto di tale obbligo, siffatti corpi idrici devono essere oggetto del programma di misure di cui all’articolo 11 di detta direttiva ( 31 ). In particolare, come enunciato al paragrafo 3, lettera e), del medesimo articolo, tale programma deve contenere «misure di base», comprese misure di controllo dell’estrazione delle acque dolci superficiali. Tuttavia, a mio avviso, un simile programma di misure non appare sufficiente per impedire ogni deterioramento dello stato di un corpo idrico di piccole dimensioni. Infatti, alla luce della giurisprudenza citata al precedente paragrafo 52, occorre esaminare il particolare progetto di cui trattasi.

61.

Pertanto, ritengo che, quando viene richiesta l’autorizzazione per un progetto di intervento, l’autorità nazionale competente debba determinare lo stato ad hoc del corpo idrico interessato al fine di assicurarsi che detto progetto non comporti un deterioramento di quest’ultimo. A mio avviso, lo Stato membro, applicando per analogia l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, deve provvedere affinché siano effettuati uno studio dell’impatto delle attività umane sullo stato di detto corpo idrico e un’analisi economica dell’utilizzo idrico. Si tratta infatti di stabilire dei criteri di valutazione nella misura in cui, secondo la giurisprudenza della Corte, l’obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico include ogni cambiamento che possa compromettere la realizzazione dell’obiettivo principale di tale direttiva ( 32 ). È vero che un siffatto esame presenta talune difficoltà pratiche, in assenza di una previa caratterizzazione e classificazione. Tuttavia, risulta necessario per garantire la protezione delle acque superficiali nell’Unione ( 33 ).

62.

Come risulta dalla giurisprudenza citata al paragrafo 52 delle presenti conclusioni, relativa all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60, lo Stato membro interessato è tenuto a negare l’autorizzazione di un progetto ove quest’ultimo sia tale da deteriorare lo stato del corpo idrico in questione o a pregiudicare il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici superficiali, salvo considerare che detto progetto ricada in una deroga ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva medesima.

63.

Propongo pertanto di rispondere alla terza questione dichiarando che la direttiva 2000/60 deve essere interpretata nel senso che, nell’ambito della procedura di autorizzazione per un intervento riguardante un lago non caratterizzato e classificato, a causa della sua ridotta superficie, le autorità nazionali competenti devono assicurarsi, mediante un’analisi ad hoc, che siffatto intervento non possa provocare un deterioramento dello stato di detto corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), della medesima direttiva.

V. Conclusione

64.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dalla High Court (Alta Corte, Irlanda):

1)

Gli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque,

devono essere interpretati nel senso che:

non impongono agli Stati membri di caratterizzare e classificare tutti i laghi con una superficie inferiore a 0,5 km2.

2)

La direttiva 2000/60

deve essere interpretata nel senso che:

nell’ambito della procedura di autorizzazione per un intervento riguardante un lago non caratterizzato e classificato, a causa della sua ridotta superficie, le autorità nazionali competenti devono assicurarsi, mediante un’analisi ad hoc, che siffatto intervento non possa provocare un deterioramento dello stato di detto corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), della medesima direttiva.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).

( 3 ) Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).

( 4 ) Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag. 1).

( 5 ) S.I. No. 722/2003.

( 6 ) S.I. No. 350/2014.

( 7 ) Dalla decisione di rinvio risulta che, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento relativo alle Comunità europee (politica delle acque) del 2003, l’EPA è l’autorità competente in Irlanda ai fini dell’individuazione dei corpi idrici conformemente alla direttiva 2000/60.

( 8 ) Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali, tale allegato prevede una scala di cinque classi di stato ecologico, vale a dire «elevato», «buono», «sufficiente», «scarso» e «cattivo». V. sentenza del 28 maggio 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C‑535/18, EU:C:2020:391, punto 93).

( 9 ) Nelle sue osservazioni scritte, l’Agenzia ha affermato che tali condizioni sono state previste al fine di garantire la protezione del corpo idrico di cui trattasi.

( 10 ) Tale documento (disponibile unicamente in lingua inglese) è consultabile al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/sd/a/655e3e31-3b5d-4053-be19-15bd22b15ba9/Guidance%20No%202%20-%20Identification%20of%20water%20bodies.pdfLa traduzione degli estratti riportati nelle presenti conclusioni è mia.

( 11 ) V. pag. 12 di detto documento.

( 12 ) Nella sua risposta, l’EPA ha precisato che il numero stimato di laghi in Irlanda è pari a 12000, con dimensioni molto variabili, e di aver identificato 800 laghi come corpi idrici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/60.

( 13 ) V. sentenza del 5 maggio 2022, Association France Nature Environnement (Impatti temporanei sulle acque superficiali) (C‑525/20, EU:C:2022:350, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

( 14 ) V. sentenza del 1o luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 42), nonché, in tal senso, sentenza del 24 giugno 2021, Commissione/Regno di Spagna (Deterioramento dell’area naturale di Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512, punto 41).

( 15 ) L’articolo 3 della direttiva 2000/60, rubricato «Coordinamento delle disposizioni amministrative all’interno dei distretti idrografici», stabilisce, al suo paragrafo 1, che «[g]li Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni».

( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2021, Commissione/Regno di Spagna (Deterioramento dell’area naturale di Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512, punti da 85 a 87).

( 17 ) Detta disposizione precisa che, ai fini di tale caratterizzazione iniziale, gli Stati membri «possono» raggruppare i corpi idrici superficiali. Pertanto, si tratta di una mera facoltà, finalizzata a garantire una migliore protezione di tali corpi idrici, e non di un obbligo.

( 18 ) V., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, Association France Nature Environnement (Impatti temporanei sulle acque superficiali) (C‑525/20, EU:C:2022:350, punto 31). In tale sentenza, la Corte ha infatti seguito un’interpretazione diversa da quella adottata nel documento di orientamento n. 36, riguardante le «[e]senzioni dagli obiettivi ambientali a norma dell’articolo 4, paragrafo 7», che parimenti rientra nella strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60.

( 19 ) Sottolineatura presente nella versione originale. Tale punto 3.5 indica altresì che un gran numero di corpi idrici superficiali scenderà al di sotto dei valori minimi di dimensione fissati per i fiumi e i laghi di cui all’allegato II, punto 1.2.

( 20 ) Sottolineatura presente nella versione originale. Secondo il medesimo punto 3.5, nell’applicazione del sistema B, si raccomanda di utilizzare le dimensioni dei piccoli fiumi e dei laghi secondo il sistema A.

( 21 ) Tuttavia, come esaminato nell’ambito della terza questione pregiudiziale, dal momento che un progetto di intervento può comportare il deterioramento dello stato di un lago con una superficie inferiore a 0,5 km2, lo Stato membro interessato è tenuto a garantire la protezione di quest’ultimo ai sensi della direttiva 2000/60.

( 22 ) Nelle sue osservazioni scritte, il governo francese ha precisato che le autorità nazionali competenti hanno caratterizzato e successivamente classificato piccoli laghi alpini con una superficie inferiore a 0,5 km2 sulla base della motivazione che essi sono sottoposti a un monitoraggio ecologico e scientifico fin dal XIX secolo costituendo pertanto un campione particolarmente significativo e utile per seguire le evoluzioni dello stato delle acque nell’ambiente alpino nell’arco di un periodo più lungo.

( 23 ) V. sentenza del 9 febbraio 2023, VZ (Offerente definitivamente escluso) (C‑53/22, EU:C:2023:88, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) L’articolo 1, lettera l), della direttiva 92/43 definisce una «[z]ona speciale di conservazione» come «un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato».

( 25 ) Una «zona intertidale» è la zona di oscillazione delle maree.

( 26 ) Il governo irlandese ha affermato, nelle sue osservazioni scritte, che l’EPA ha caratterizzato tutti i laghi situati nelle aree protette, compresi quelli con una superficie inferiore a 0,5 km2, pur rilevando che tale prassi non è richiesta dalla direttiva 2000/60.

( 27 ) V. sentenza del 5 maggio 2022, Association France Nature Environnement (Impatti temporanei sulle acque superficiali) (C‑525/20, EU:C:2022:350, punti da 24 a 26 e giurisprudenza ivi citata).

( 28 ) COM(97) 49 def.

( 29 ) Il corsivo è mio.

( 30 ) Nelle sue osservazioni scritte, il ricorrente afferma che il lago fa parte di un gruppo di laghi connessi, la cui superficie totale è superiore a 50 ettari.

( 31 ) V., in tal senso, punto 3.5 del documento di orientamento n. 2.

( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 66).

( 33 ) Come ho affermato nelle mie conclusioni nella causa Association France Nature Environnement (Impatti temporanei sulle acque superficiali) (C‑525/20, EU:C:2022:16, paragrafo 72), la direttiva 2000/60 è stata concepita per evitare, per quanto possibile, il deterioramento dello stato dei corpi idrici e, in tal senso, come risulta dal considerando 25 di detta direttiva, si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta l’Unione e impedire un deterioramento dello stato delle acque in seno all’Unione; obiettivi ambiziosi che implicano necessariamente oneri per gli Stati membri.