Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DEAN SPIELMANN
presentate il 10 aprile 2025 (1)
Causa C‑225/22
«R» S.A.
contro
AW «T» sp. z o.o.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia, Polonia)]
« Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Giudice precostituito per legge – Sentenza della Corte suprema che annulla una sentenza di una Corte d’appello e rinvia la causa dinanzi ad essa per il riesame – Possibilità di rilevare l’irregolarità della composizione di un organo giurisdizionale di rango superiore – Effetti degli atti adottati da organi giurisdizionali composti in modo irregolare – Certezza del diritto – Autorità di cosa giudicata »
Introduzione
1. Nell’ambito della crisi dello Stato di diritto in Europa, una copiosa giurisprudenza della Corte, su cui sono stati versati fiumi di inchiostro, ha definito i contorni dei requisiti di indipendenza e di imparzialità degli organi giurisdizionali derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2. Al momento, si osserva che le domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte mirano a ottenere chiarimenti in merito alle conseguenze che occorre trarre da detta giurisprudenza (2).
3. Si chiede se un giudice nazionale possa rilevare che un organo giurisdizionale nazionale di rango superiore non è un giudice precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, a causa di irregolarità nella procedura di nomina di taluni suoi membri. In caso di risposta affermativa, si pone la questione di quale sia la sorte giuridica degli atti adottati da un siffatto organo. Tali delicate questioni di ordine giuridico, su cui si concentrano le presenti conclusioni, sono sottoposte alla Corte dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia, Polonia) nell’ambito della presente causa pregiudiziale.
4. Nella sua emananda sentenza, la Corte ha così l’opportunità di pronunciarsi, segnatamente, sulla questione se le conseguenze di una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge debbano essere definite secondo la massima latina ex iniuria ius non oritur (il diritto non nasce dall’ingiustizia) qualora gli atti adottati dall’organo giurisdizionale di cui trattasi abbiano acquisito autorità di cosa giudicata.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
5. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta sono pertinenti nella presente causa.
Diritto polacco
6. L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), ha, in particolare, istituito all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia; in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche»).
7. L’articolo 26 della legge sulla Corte suprema, come modificato dalla legge del 20 dicembre 2019 recante modifica della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema, nonché di altre leggi, prevede quanto segue:
«1. Rientrano nella competenza della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche i ricorsi straordinari, le controversie in materia elettorale e le impugnazioni della validità di un referendum nazionale o di un referendum costituzionale, l’accertamento della validità delle elezioni e dei referendum, le altre cause di diritto pubblico (...).
2. La Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche è competente a pronunciarsi sulle domande o sulle dichiarazioni riguardanti la ricusazione di un giudice o la designazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale un procedimento deve essere celebrato, comprese le censure concernenti la mancanza di indipendenza dell’organo giurisdizionale o del giudice (...).
3. La domanda di cui al paragrafo 2 non viene esaminata qualora riguardi l’accertamento e la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o della sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali.
(...)».
8. L’articolo 89 di tale legge, ai paragrafi da 1 a 3, così dispone:
«1. Un ricorso straordinario può essere proposto avverso qualsiasi decisione definitiva di un organo giurisdizionale ordinario o militare che pone fine al procedimento nella causa in questione, qualora ciò sia necessario per garantire la conformità al principio dello Stato democratico e di diritto che dà attuazione ai principi della giustizia sociale, quando:
1) la pronuncia viola i principi o le libertà e i diritti dell’uomo e del cittadino sanciti dalla Costituzione, o
2) la pronuncia è in flagrante violazione della legge per la sua erronea interpretazione o scorretta applicazione, o
3) gli accertamenti fondamentali compiuti dall’organo giurisdizionale contrastano manifestamente con il contenuto degli elementi di prova raccolti nell’ambito della causa
e la pronuncia non può essere cassata o riformata con altri rimedi straordinari.
2. Un ricorso straordinario può essere proposto dal procuratore generale, dal difensore civico e, nell’ambito delle rispettive competenze, dal presidente della Prokuratoria Generalna della Repubblica di Polonia (agenzia dello Stato che tutela gli interessi dell’Erario), dal difensore dei diritti dell’infanzia, dal difensore dei diritti del paziente, dal presidente della Commissione di vigilanza finanziaria, dal mediatore in materie finanziarie, dal mediatore per le piccole e medie imprese e dal presidente dell’Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori.
3. Il ricorso straordinario deve essere proposto entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui la decisione impugnata è divenuta definitiva e qualora sia stato proposto un ricorso in cassazione o un’impugnazione in cassazione avverso la decisione, nel termine di un anno a decorrere dalla data del loro esame. Un ricorso straordinario non può essere accolto a danno della parte convenuta se proposto un anno dopo la data in cui la decisione è divenuta definitiva e, in caso di ricorso in cassazione o di impugnazione in cassazione, dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data del suo esame».
9. L’articolo 115, paragrafo 1, della suddetta legge è formulato come segue:
«Entro un termine di sei anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, può essere proposto un ricorso straordinario avverso le decisioni definitive che chiudono i procedimenti nelle cause passate in giudicato successivamente al 17 ottobre 1997. L’articolo 89, paragrafo 3, prima fase, non si applica».
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
10. Con ricorso del 9 agosto 2004, la società AW «T» sp. z o.o. ha chiesto che fosse inibito a B.O., nonché alle società «R» e «K», di immettere sul mercato, in particolare, riviste di cruciverba individuate dai numeri «100», «200», «222», «300», «333», «500», «1 000», in cui gli schemi dei cruciverba sono collocati all’interno di un riquadro colorato con sfondo del medesimo colore e bordo colorato. L’immissione sul mercato di dette riviste violerebbe le disposizioni dell’ustawa prawo własności przemysłowej (legge sul diritto della proprietà industriale), del 30 giugno 2000 (Dz. U. del 2003, posizione 1117), e dell’ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (legge sulla lotta alla concorrenza sleale), del 16 aprile 1993 (Dz. U. del 2003, posizione 1503).
11. Con sentenza del 25 ottobre 2005, il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) ha vietato l’immissione sul mercato di 28 riviste protette da un marchio depositato e ha rigettato il ricorso per la restante parte.
12. Con sentenza del 9 novembre 2006, a seguito dell’appello proposto da B.O. e dalla società «R», il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) (3) ha riformato la sentenza del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) ampliando il divieto menzionato al precedente punto delle presenti conclusioni.
13. Solo B.O. ha presentato ricorso in cassazione avverso detta sentenza dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema). Il 21 febbraio 2008 detto giudice ha cassato la sentenza del Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) con riferimento alla parte che riformava la sentenza del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) e ha rinviato la causa dinanzi al giudice d’appello per il riesame. Infine, il 27 maggio 2010, il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) ha emesso la sua sentenza.
14. Solo il 27 gennaio 2020, conformemente all’articolo 89 della legge sulla Corte suprema, il Prokurator Generalny (procuratore generale, Polonia) ha proposto dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) un ricorso straordinario a sostegno della società «R» S.A. contro la sentenza del 9 novembre 2006 del Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia). A parere del procuratore generale, detto giudice ha violato il divieto di reformatio in peius, poiché, modificando la sentenza impugnata del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), avrebbe ampliato il divieto imposto, in particolare, alla «R». Infatti, la sentenza di detto organo giurisdizionale d’appello aveva vietato l’immissione sul mercato di tutte le riviste di cruciverba identificate in copertina dai numeri «100», «200», «222», «300», «333», «500» e «1 000», mentre la sentenza del giudice di primo grado vietava unicamente l’immissione sul mercato di riviste specifiche individuate sulla base dei titoli e degli estremi di pubblicazione e recanti i marchi depositati di cui trattasi. Con la sua sentenza del 20 ottobre 2021, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha annullato, nei confronti della società «R», la sentenza del 9 novembre 2006 vertente, sostanzialmente, su un divieto di taluni atti di concorrenza sleale e ha rinviato la causa dinanzi al Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia), quale giudice del rinvio, per il riesame.
15. Nell’ambito di tale riesame, l’AW «T» ha chiesto al giudice del rinvio di rilasciarle una copia della sentenza del 9 novembre 2006 e di apporvi, a titolo di formula esecutiva, una dicitura attestante il carattere definitivo di detta sentenza, sostenendo che la sentenza del 20 ottobre 2021 del Sąd Najwyższy (Corte suprema) doveva essere considerata inesistente.
16. A fondamento di tale domanda, l’AW «T» si è, in primis, richiamata alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia (4), da cui si evincerebbe che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non costituisce un giudice precostituito per legge.
17. In secondo luogo, l’AW «T» ha invocato la sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (5), da cui essa deduce che una decisione emessa da un collegio giudicante nominato in modo irregolare non è vincolante per gli altri giudici e deve essere disattesa senza che sia necessario il suo annullamento.
18. In terzo luogo, l’AW «T» ha espresso riserve quanto alla possibilità di presentare un ricorso straordinario avverso una decisione che ha acquisito autorità di cosa giudicata, proposto dopo un periodo di quattordici anni, in particolare quando detto ricorso mirava a tutelare gli interessi puramente economici di una società statale.
19. Il giudice del rinvio spiega che la sentenza del 20 ottobre 2021 del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è stata emanata da una sezione composta da giudici nominati il giorno stesso, nel corso del medesimo procedimento. In occasione di tale procedimento, la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») ha emesso una risoluzione con cui venivano raccomandati detti giudici e che è stata poi impugnata dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), il quale ne ha sospeso l’esecuzione a titolo di provvedimento provvisorio. Tuttavia, il presidente della Repubblica di Polonia ha nominato detti giudici prima che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) si fosse pronunciato sulla risoluzione impugnata.
20. In tale contesto, il giudice del rinvio osserva che il collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che ha pronunciato la sentenza del 20 ottobre 2021 era composto dai giudici E.S., T.D., P.K., A.R. e M.S., e che, a causa di irregolarità nella procedura sfociata nella loro nomina a giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, detto collegio giudicante non costituiva un giudice precostituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione. Occorrerebbe, pertanto, esaminare gli effetti della decisione adottata da un siffatto organo giurisdizionale.
21. Secondo il giudice del rinvio, occorre comunque chiedersi, in via preliminare, se un organo giurisdizionale nazionale abbia il diritto di verificare la composizione dell’organo giurisdizionale di rango superiore che gli ha rinviato una causa per il riesame dopo essersi pronunciato in un procedimento di ricorso straordinario e ciò in un caso in cui, in forza della normativa nazionale, il primo giudice è vincolato dalla valutazione compiuta dal giudice di rango superiore.
22. In tali circostanze, il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo 3, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] e con l’articolo 267 [TFUE] nonché con il principio del primato del dritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che consentono ad un organo giurisdizionale nazionale di non applicare una decisione di un organo giurisdizionale costituzionale valida in virtù del diritto nazionale, anche costituzionale, quando tale decisione esclude che un giudice nazionale possa esaminare se, in considerazione delle modalità di nomina dei giudici, un organo giurisdizionale costituisca un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione europea.
2) Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale adottata da uno Stato membro:
a) che vieta ad un organo giurisdizionale nazionale di esaminare se un giudice sia stato nominato conformemente alla legge e, di conseguenza, se un tale organo giudiziario sia un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione europea nonché
b) che prevede una responsabilità disciplinare del giudice derivante dal compimento di atti inerenti all’esame in questione.
3) Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale ordinario, che soddisfi i requisiti imposti ad un organo giurisdizionale dal diritto dell’Unione, non è vincolato da una decisione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, composto da membri nominati giudici in palese violazione delle disposizioni di diritto nazionale che disciplinano la procedura di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) e che conseguentemente non possiede i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, precostituito per legge e che possa garantire ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva, emessa a seguito di un mezzo di impugnazione straordinario (ricorso straordinario) che annulla una decisione passata in giudicato e che rinvia la causa ad un organo giurisdizionale ordinario per riesame.
4) In caso di risposta affermativa alla terza questione – se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, 2, 4, paragrafo 3, nonché 6, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 TFUE debbano essere interpretati nel senso che il carattere non vincolante significa che:
a) una decisione emessa da un organo giurisdizionale di ultima istanza, istituito secondo le modalità descritte al punto 3, non costituisce decisione in senso giuridico (decisione inesistente) ai sensi del diritto dell’Unione europea, e la valutazione di tale questione può essere effettuata da un organo giurisdizionale ordinario che soddisfa i requisiti per essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione,
b) una decisione emessa da un organo giurisdizionale di ultima istanza, istituito secondo modalità descritte al punto 3, costituisca una decisione esistente ma l’organo giurisdizionale ordinario che riesamina la causa ha il potere e il dovere di rifiutare di applicare le disposizioni di diritto nazionale riguardanti gli effetti di tale decisione nella misura necessaria a garantire ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva».
23. Con decisione dell’11 maggio 2022, il presidente della Corte ha respinto la richiesta del giudice del rinvio di trattare la presente causa secondo il procedimento accelerato.
24. Osservazioni scritte sono state depositate dalla ricorrente nel procedimento principale, dalla società «R», dalla resistente nel procedimento principale, dalla società AW «T», dai governi polacco, danese e dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea. Le società «R» e AW «T», il governo polacco e la Commissione hanno esposto le loro difese orali all’udienza del 9 gennaio 2025.
Analisi
25. Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni vertono unicamente sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale.
Sulla competenza e sulla ricevibilità
26. Il governo polacco ha eccepito l’incompetenza della Corte a pronunciarsi su tutte le questioni pregiudiziali per il motivo che l’organizzazione della giustizia rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. Secondo detto Stato membro, non sarebbe quindi possibile interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE come una norma che impone a detti Stati una determinata organizzazione della giustizia.
27. Questo argomento può essere facilmente respinto. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri indubbiamente nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e che così può essere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di simili procedure di nomina. Inoltre, le obiezioni sollevate dal governo polacco hanno, sostanzialmente, riguardato la portata stessa di detto articolo 19 e, quindi, la sua interpretazione. Orbene, una siffatta interpretazione rientra manifestamente nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE (6).
28. Detto governo ha eccepito l’irricevibilità di tutte le questioni pregiudiziali per il motivo che le questioni di diritto sollevate sarebbero fittizie, non pertinenti o ipotetiche. A parere del suddetto governo, dalla decisione di rinvio non risulta che sia stata commessa, nell’ambito del procedimento principale, una violazione del diritto a un giudice precostituito per legge nella fase dell’esame del ricorso straordinario da parte della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, né che la garanzia inerente a tale diritto sia rimessa in discussione a seguito del riesame della causa da parte del giudice del rinvio.
29. Nemmeno questo argomento è convincente. Infatti, la risposta della Corte appare necessaria per consentire al giudice del rinvio di stabilire se esso debba o meno procedere al riesame della causa oggetto del procedimento principale, in un caso in cui la decisione alla base di detto procedimento di riesame è stata adottata da un organo che non può essere considerato come precostituito per legge ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU.
30. Occorre, inoltre, richiamare l’attenzione sul fatto che, senza mettere espressamente in discussione la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Commissione osserva, in sostanza, che gli elementi tratti dal fascicolo non le consentono di stabilire se il giudice del rinvio, in composizione monocratica, sia competente a pronunciarsi sulla problematica sollevata nelle questioni pregiudiziali e se il procedimento diretto ad accertare il passaggio in giudicato della sentenza del 9 novembre 2006 autorizzi il giudice unico competente ad operare un controllo sulla regolarità del collegio giudicante dell’organo giurisdizionale di rango superiore che ha annullato detta sentenza.
31. A tal riguardo, mi limiterò a ricordare, come fa anche la Commissione, che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, dal momento che tali questioni riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (7).
Sulla terza questione
32. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se esso sia vincolato da una decisione di un organo giurisdizionale di rango superiore che non possiede i requisiti di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
33. Dalla decisione di rinvio emerge che, con tale questione, il giudice del rinvio desidera sapere, sostanzialmente, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE consenta a un organo giurisdizionale nazionale di verificare se un organo giurisdizionale di rango superiore soddisfi il requisito di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi di detta disposizione (8). Infatti, la questione se, in caso di esito negativo di detta verifica, tutte le decisioni adottate da quest’ultimo organo giurisdizionale siano comunque vincolanti per l’organo giurisdizionale di rango inferiore rientra, a mio parere, nella problematica vertente sulla sorte giuridica di dette decisioni, che è oggetto della quarta questione.
Brevi richiami della giurisprudenza sul requisito del giudice precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
34. Da una giurisprudenza risalente alla sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses (9) si evince che, per garantire la tutela giurisdizionale effettiva richiesta in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la salvaguardia dell’indipendenza e dell’imparzialità di detto organo riveste un’importanza capitale. Il requisito di indipendenza e di imparzialità degli organi giurisdizionali idonei ad applicare il diritto dell’Unione rientra, infatti, nel contenuto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo, il quale riveste un’importanza capitale quale garante della protezione dell’insieme dei diritti che gli amministrati si vedono riconosciuti dal diritto dell’Unione, nonché della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE (10).
35. Il diritto a un «giudice precostituito per legge» è, secondo la Corte, strettamente legato alle garanzie di «indipendenza» e di «imparzialità». Benché non si tratti di garanzie identiche nell’architettura di un equo processo, esse sono, nella loro sostanza e nella loro finalità, strettamente collegate. Come osservato dalla Corte (11) citando la sentenza della Corte EDU Ástráðsson c. Islanda (12), queste garanzie mirano tutte a preservare lo Stato di diritto e la separazione dei poteri, assicurando la fiducia del pubblico nel potere giudiziario.
36. Per quanto riguarda il processo di nomina dei giudici, è ormai pacifico che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che detto processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto, un processo del genere costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge» (13).
37. Nella sentenza Riesame Simpson/Consiglio (14), la Corte ha indicato che un’irregolarità che vizia la nomina dei giudici in seno al sistema giudiziario di uno Stato membro comporta una violazione del requisito del giudice precostituito per legge, in particolare quando tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, così suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario (15).
Sulla possibilità per un organo giurisdizionale nazionale di verificare la regolarità della composizione di un organo giurisdizionale di rango superiore
38. Nella sentenza Riesame Simpson, la Corte ha altresì considerato che le garanzie di accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, che rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo, implicano, in particolare, che ogni organo giurisdizionale ha l’obbligo di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un siffatto giudice quando, al riguardo, sorga un dubbio serio. La Corte ha così concluso che un siffatto controllo costituisce una formalità sostanziale il cui rispetto rientra nell’ordine pubblico e deve essere verificato d’ufficio (16).
39. Da tale sentenza si evince che la responsabilità principale alla luce del rispetto del diritto a un giudice precostituito per legge grava sugli organi giurisdizionali, ivi compresi quelli nazionali, che si tratti della regolarità della propria composizione o della regolarità della composizione di un altro organo giurisdizionale (17).
40. Per quanto attiene allo Stato di diritto in Polonia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che gli organi giurisdizionali nazionali devono poter verificare se un’irregolarità che vizia la procedura di nomina di un giudice abbia potuto comportare una violazione dei requisiti derivanti dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta (18), e, in particolare, di quelli relativi all’accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, nei casi in cui il rispetto di tali requisiti potrebbe suscitare dubbi (19).
41. Più precisamente, si evince che gli organi giurisdizionali nazionali devono poter valutare se, tenuto conto degli elementi e delle altre circostanze pertinenti debitamente dimostrati di cui essi vengano a conoscenza, i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di nomina siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’impermeabilità rispetto a elementi esterni e, in particolare, a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti (20).
42. A tal proposito, occorre osservare che le cause che si inseriscono in questo filone giurisprudenziale riguardavano rapporti «orizzontali» tra l’organo giurisdizionale nazionale che effettua una siffatta valutazione e l’organo giurisdizionale che ne è l’oggetto. Si trattava infatti:
– di diverse sezioni di uno stesso organo giurisdizionale nelle sentenze A.K. [Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) – Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e W.Ż. [Izba Cywilna (Sezione civile) – Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy (Corte suprema)],
– di un organo giurisdizionale e di una sezione di un organo giurisdizionale del medesimo rango nella sentenza A.B. [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) – Sezioni civile e penale del Sąd Najwyższy (Corte suprema)],
– di un organo giurisdizionale e di una sezione del medesimo nella sentenza Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a.(21) [Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) – sezione di detto Tribunale regionale)].
43. Per contro, ad oggi, la Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione se un organo giurisdizionale nazionale debba poter verificare se un organo giurisdizionale gerarchicamente superiore costituisca un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (22).
44. Dal canto mio, sono persuaso che l’esistenza di un siffatto rapporto gerarchico non è idonea ad escludere la possibilità, per il primo organo giurisdizionale, di compiere tale verifica.
45. Come ho già spiegato in precedenza, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nel suo esercizio, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (23). Più in particolare, osservo che la giurisprudenza della Corte stabilisce un collegamento tra i requisiti di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge e il principio del primato. L’iter giuridico seguito è ben noto: l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione (24); così, ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle proprie competenze, ha l’obbligo di disapplicare nella controversia di cui è investito qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto, come il suddetto articolo 19, nella controversia di cui è investito (25). A tal riguardo, occorre ricordare che l’idea generale secondo cui l’applicazione del principio del primato può comportare un’inversione della gerarchia tra gli organi giurisdizionali nazionali risale alla sentenza Simmenthal (26) ed è stata riaffermata, nel settore dello Stato di diritto, nella sentenza RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (27).
46. In altre parole, quando le condizioni o le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di nomina sono tali da far ravvisare una violazione dei requisiti di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, non può assolutamente eccepirsi che le disposizioni nazionali che disciplinano la gerarchia giurisdizionale tra la Corte suprema e gli organi giurisdizionali inferiori rientrino nell’ambito riservato all’autonomia procedurale degli Stati membri.
47. La sentenza della Corte nella causa Randstad Italia (28), citata dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, conferma tale interpretazione. Ricordo che, in detta causa, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di dichiarare se la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione ostasse a un’interpretazione giurisprudenziale nazionale secondo la quale l’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro non era competente ad annullare una sentenza pronunciata in violazione del diritto dell’Unione dal supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro.
48. Certamente, la Corte ha ivi evocato sia l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, sia il principio dell’autonomia procedurale. Tuttavia, la valutazione compiuta alla luce della disposizione summenzionata è, in tale sentenza, estremamente sintetica posto che, nella specie, la disposizione di cui trattasi era stata chiaramente rispettata. La Corte si è così limitata a constatare, in sostanza, che il diritto processuale italiano consentiva, di per sé, agli interessati di introdurre un ricorso dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, per far valere, dinanzi ad esso, una violazione del diritto dell’Unione (29). Ciò era sufficiente per dimostrare il rispetto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, poiché detta disposizione, correttamente definita uno «strumento straordinario per casi eccezionali» (30), è pertinente solo quando è necessario preservare l’essenza della tutela giurisdizionale effettiva, minacciata da un peggioramento generalizzato della tutela giurisdizionale in uno Stato membro, come era accaduto nella causa sfociata nella sentenza Randstad.
49. Per contro, la Corte ha attentamente esaminato la questione, centrale in detta causa, se il diritto dell’Unione imponga a uno Stato membro di prevedere, per rimediare a una violazione di tale diritto, la possibilità di impugnare dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia) una sentenza del Consiglio di Stato (Italia), qualora il diritto nazionale di detto Stato non preveda un siffatto mezzo di impugnazione, pervenendo a una risposta negativa. Tale analisi giuridica, sviluppata alla luce, in particolare, di una disposizione di diritto derivato letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, ha comportato, senza sorpresa, la presa in considerazione dell’autonomia procedurale degli Stati membri.
50. Se vi fossero stati elementi tali da lasciar supporre che il diritto processuale italiano non consentiva l’accesso a un giudice conforme ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non sarebbe stato verosimilmente necessario verificare se le disposizioni nazionali di cui trattasi rientrassero in detta autonomia procedurale e si sarebbe imposta l’esigenza di dare applicazione al primato del diritto dell’Unione.
51. Ritengo pertanto che, benché la verifica della qualità di giudice precostituito per legge di un organo giurisdizionale nazionale di rango superiore da parte di un giudice di rango inferiore sia indubbiamente nuova, come indicato in udienza da alcune delle parti interessate, resta il fatto che essa si pone in linea con la giurisprudenza che ha interpretato l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
52. Tenuto conto di queste considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione posta dal giudice del rinvio che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale deve poter verificare se un organo giurisdizionale di rango superiore soddisfi il requisito di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi della medesima disposizione, nei casi in cui il rispetto di tali requisiti potrebbe suscitare dubbi.
Sulla valutazione del giudice del rinvio relativa alla questione se la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche sia un giudice precostituito per legge
53. Occorre ricordare che spetterà, in definitiva, al giudice del rinvio pronunciarsi, alla luce di tutti i principi elaborati dalla pertinente giurisprudenza della Corte e dopo aver compiuto le valutazioni a tal fine richieste, sulla questione se l’insieme delle condizioni in cui sono stati nominati i cinque membri della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che ha adottato la decisione di annullamento della sentenza del 9 novembre 2006 consenta di concludere che detta sezione soddisfa il requisito di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (31). Tuttavia, tale circostanza non impedisce alla Corte, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base al contenuto del fascicolo, di fornire al giudice del rinvio gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti di detto articolo 19 (32).
54. Osservo, a tal proposito, che, nella sentenza Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (33), la Corte ha dichiarato irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. Fondandosi sugli accertamenti e sulle valutazioni compiuti, da un lato, nella sentenza della Corte EDU dell’8 novembre 2021, Dolińska‑Ficek e Ozimek c. Polonia (34), e nella sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 21 settembre 2021 e, dall’altro, nella sentenza W.Ż., la Corte ha affermato in particolare che, considerati congiuntamente, l’insieme degli elementi sia sistemici che circostanziali che hanno caratterizzato la nomina, in seno alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, dei tre giudici che costituivano l’organo remittente nella causa sfociata nella sentenza di cui trattasi, conseguiva che esso non aveva la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.
55. Per quanto concerne le nomine dei tre membri della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, mi sembra utile ricordare gli elementi principali accolti dalla Corte a fondamento di una siffatta conclusione. In primo luogo, la Corte ha considerato che dette nomine erano avvenute sulla base di proposte contenute nella delibera n. 331/2018 della KRS che, nella sua nuova composizione risultante dall’attuazione delle modifiche della legge sulla KRS, non presentava garanzie sufficienti di indipendenza nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo. In secondo luogo, essa ha osservato che i ricorsi fino ad allora esperibili avverso le delibere della KRS erano stati privati di qualsiasi efficacia a seguito delle modifiche legislative apportate all’articolo 44 di detta legge. In terzo luogo, la Corte ha sottolineato che le nomine di detti giudici da parte del presidente della Repubblica di Polonia erano avvenute sebbene l’esecutività di detta delibera fosse stata sospesa dall’ordinanza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), il che rifletteva una profonda negazione da parte del potere esecutivo dell’autorità, dell’indipendenza e del ruolo del potere giudiziario ed era deliberatamente volto a impedire l’effettivo corso della giustizia.
56. La constatazione secondo cui la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non è un giudice precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, è, a mio avviso, pienamente trasponibile alla fattispecie in esame. È irrilevante, infatti, la circostanza che tale accertamento sia stato compiuto nell’ambito della valutazione della questione se il collegio giudicante di detta sezione che ha presentato alla Corte la domanda di pronuncia pregiudiziale fosse una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, poiché la portata dell’indipendenza richiesta a tal fine coincide con quella del requisito di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge (35).
57. Alla sentenza Krajowa Rada Sądownictwa hanno fatto seguito numerose ordinanze in cui la Corte, sulla base dei medesimi motivi, ha riconosciuto l’irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale provenienti dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, composta, in tutto o in parte, da membri nominati nelle stesse circostanze oggetto di detta sentenza (36). Orbene, i cinque giudici che, con due giurati, compongono il collegio giudicante nella causa qui in esame sono stati anch’essi nominati in tali circostanze.
58. Occorre aggiungere che il fatto che due giurati abbiano fatto parte di detto collegio giudicante è irrilevante, posto che la presenza anche solo di un giudice nominato all’interno della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche in circostanze identiche a quelle analizzate nella sentenza Krajowa Rada Sądownictwa sarebbe, in linea di principio, sufficiente a privare detta sezione della sua qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge (37).
59. Ne consegue che, fatte salve le valutazioni finali rimesse al giudice del rinvio, la verifica della regolarità della composizione del collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che ha emesso la sentenza del 20 ottobre 2021 dovrebbe portare alla conclusione che quest’ultima non soddisfa i requisiti inerenti a un giudice precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Sulla quarta questione
60. La quarta questione riguarda le conseguenze che il diritto dell’Unione ricollega alle decisioni adottate da un organo che non abbia la qualità di giudice precostituito per legge. Più precisamente, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che, in un tal caso, l’organo giurisdizionale nazionale interessato è tenuto a disapplicare tale decisione o a considerarla inesistente.
1. Sui principali dubbi espressi dal giudice del rinvio
61. Occorre anzitutto osservare che il giudice del rinvio oscilla tra due interpretazioni possibili della disposizione di cui trattasi.
62. Da un lato, detto giudice riconosce che la portata e la gravità delle carenze nel processo di nomina e il carattere sistemico degli effetti che ne risultano potrebbero giustificare, nella specie, una valutazione automatica degli effetti dell’attività di un siffatto organo, con la conseguenza che tutti gli atti da esso compiuti non costituirebbero una sentenza ai sensi della legge (sententia non existens). A suo avviso, la sentenza W.Ż., vertente anch’essa sul contesto polacco e, in particolare, sulla composizione della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, potrebbe corroborare una tale lettura.
63. Dall’altro, detto giudice ritiene che una valutazione automatica degli effetti di una decisione adottata da un organo giurisdizionale costituito irregolarmente potrebbe comportare una violazione di altri principi, segnatamente della certezza del diritto e dell’autorità di cosa giudicata.
64. A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva, in particolare, che la questione del decorso del tempo quale fattore idoneo a relativizzare la necessità di una siffatta valutazione è stata oggetto della sentenza Ástráðsson c. Islanda. Opponendosi all’argomento secondo cui l’assenza di un termine per contestare un’irregolarità nel procedimento di nomina alla posizione di giudice avrebbe l’effetto di rendere tali nomine contestabili ad infinitum da una persona che invochi il diritto a un giudice precostituito per legge, la Corte EDU ha precisato che «più il tempo passa, più la preservazione della certezza del diritto acquisirà peso rispetto al diritto del singolo a un “giudice precostituito per legge” nel bilanciamento che deve essere compiuto» (38).
Sulla sorte giuridica di un atto adottato da un organo giurisdizionale che non ha la qualità di «giudice precostituito per legge»
65. È importante osservare che la questione delle conseguenze dell’attività giurisdizionale di un organo che non è un giudice precostituito per legge non è stata affrontata dalla Corte nella sentenza Riesame Simpson, posto che l’irregolarità inficiante la procedura di nomina giudiziale in detta causa non è stata considerata sufficientemente grave da riconoscere una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge.
66. Più di recente, la Corte si è pronunciata su questo punto nella sentenza W.Ż. Mi sembra essenziale delimitare esattamente la portata della risposta fornita in tale occasione. A tal fine, occorre sintetizzare con attenzione il contesto di fatto della causa che ha dato luogo a detta sentenza.
67. Nel procedimento principale, W.Ż., giudice del Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K., Polonia) aveva presentato un ricorso dinanzi alla KRS avverso una decisione che ne aveva disposto, senza il suo consenso, il trasferimento a un’altra sezione di detto organo giurisdizionale. La KRS aveva adottato una delibera concludendo per il non luogo a statuire su tale ricorso. W.Ż. aveva quindi presentato un ricorso avverso detta delibera dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy (Corte suprema). In tale contesto, W.Ż. aveva altresì presentato una domanda diretta a ottenere la ricusazione di tutti i giudici che componevano detta Sezione per la loro mancanza di indipendenza e di imparzialità, domanda questa il cui esame spettava all’Izba Cywilna (Sezione civile) del Sąd Najwyższy (Corte suprema).
68. Il ricorso proposto avverso la suddetta delibera del KRS era stato dichiarato irricevibile con ordinanza di un giudice della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche (in prosieguo: l’«ordinanza controversa») che aveva statuito in qualità di giudice unico, senza disporre del fascicolo e senza aver sentito W.Ż. L’Izba Cywilna (Sezione civile) del Sąd Najwyższy (Corte suprema), riunita in composizione a tre giudici, ha dichiarato, dal canto suo, che detta ordinanza era stata adottata in violazione della disposizione del diritto interno che vietava di pronunciare una decisione che pone fine al giudizio fintanto che non fosse stata pronunciata una decisione sull’istanza di ricusazione di un giudice, oltre che in violazione dei diritti della difesa di W.Ż.
69. Nella sua sentenza, la Corte ha concluso che l’obbligo gravante sul giudice nazionale di garantire pieno effetto all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE imponeva di considerare inesistente l’ordinanza controversa (39). Infatti, dal fascicolo emergeva che, in caso di esistenza accertata di detta ordinanza, il procedimento di ricusazione pendente dinanzi all’Izba Cywilna (Sezione civile) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) avrebbe dovuto concludersi con una decisione di non luogo a statuire per mancanza di oggetto. Per contro, una dichiarazione di inesistenza giuridica dell’ordinanza controversa avrebbe comportato l’obbligo, per detta Sezione, di esaminare l’istanza di ricusazione presentata da W.Ż. Pertanto, secondo la Corte, la conseguenza dell’inesistenza giuridica era giustificata nella misura in cui, alla luce della situazione procedurale oggetto di tale causa, essa risultava indispensabile per garantire il primato del diritto dell’Unione (40).
70. Inoltre, la Corte ha precisato, aspetto questo essenziale, che «nessuna considerazione fondata sul principio della certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata [dell’ordinanza controversa] può, nel caso di specie, essere utilmente invocata al fine di impedire ad un organo giurisdizionale come [il giudice del rinvio] di considerare inesistente tale ordinanza» (41).
71. Dalla sentenza W.Ż. si evince, da un lato, che la determinazione della sorte giuridica di atti come l’ordinanza controversa e la contestata delibera della KRS deve essere guidata dalla necessità di garantire la piena efficacia della tutela giurisdizionale degli interessati (nonché il primato del diritto dell’Unione) e, dall’altro, che detto risultato deve essere conseguito dall’organo giurisdizionale che ha accertato la violazione di cui trattasi accogliendo una delle opzioni rientranti nel «ventaglio» di conseguenze previste dal diritto nazionale (42).
72. Ciò mi porta a formulare una duplice considerazione sulla questione se gli effetti dell’attività di un organo giurisdizionale che non è un giudice precostituito per legge debbano essere oggetto di una valutazione automatica, questione che è al centro dei dubbi espressi dal giudice del rinvio.
73. In primo luogo, la sentenza W.Ż. non può essere compresa nel senso che ogni atto adottato da un organo giurisdizionale che non costituisce un giudice precostituito per legge deve essere considerato giuridicamente inesistente. Nel quadro del meccanismo di cooperazione istituito dal rinvio pregiudiziale, la valutazione della sorte giuridica di un siffatto atto rientra nella competenza dell’organo giurisdizionale nazionale che ha ravvisato l’assenza di tale qualità, fermo restando che detto organo giurisdizionale è tenuto a compiere tale valutazione nell’ottica di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva degli interessati.
74. Tale constatazione mi sembra del resto corroborata dalla sentenza YP e a. (Revoca dell’immunità e sospensione del giudice interessato) (43). La Corte era chiamata a pronunciarsi sulla sorte giuridica di una risoluzione dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) – la cui indipendenza e imparzialità non erano garantite – che autorizzava l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice ordinario chiamato a pronunciarsi in veste di giudice monocratico nell’ambito di una controversia penale di ampio respiro che stava entrando nella sua fase finale, sospendendo detto giudice e riducendo la sua retribuzione. A tal riguardo, la Corte ha concluso che, a causa della contrarietà di detta risoluzione all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il giudice del rinvio era tenuto a disapplicarla (44), e non a considerarla inesistente.
75. In secondo luogo, dalla sentenza W.Ż. (45) mi pare evincersi che la piena efficacia dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a che gli atti adottati da un organo giurisdizionale che non è un giudice precostituito per legge continuino a spiegare i loro effetti tra le parti in causa. La tutela giurisdizionale effettiva del singolo implica, infatti, che tali atti siano, quantomeno, disapplicati dall’organo giurisdizionale nazionale investito della causa, senza che i principi di certezza del diritto o l’autorità di cosa giudicata possano autorizzare una conclusione opposta.
76. Per quanto attiene al principio dell’autorità di cosa giudicata, sono pienamente consapevole dell’importanza che esso riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione, sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. Pertanto, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione (46).
77. Tuttavia, occorre ricordare che, secondo la Corte, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE esprime un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione, e che ogni organo giurisdizionale nazionale è tenuto a garantire, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia di detta disposizione. In altre parole, e come sostenuto in precedenza nelle presenti conclusioni, quando è accertato che un organo giurisdizionale non soddisfa uno dei requisiti risultanti da detta disposizione, qualsiasi argomento fondato sull’autonomia procedurale degli Stati membri perde rilevanza, cosicché l’autorità di cosa giudicata delle decisioni pronunciate da un siffatto organo deve passare in secondo piano.
78. Una siffatta interpretazione è comprensibile alla luce del valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE e concretizzato dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (47), che costituisce, a parere della Corte, la premessa fondamentale alla base della costruzione giuridica europea (48). La situazione di cui trattasi sembra così assimilabile a quelle in cui, riferendosi, in particolare, all’effetto utile, la Corte ha concluso per l’inapplicabilità di una sentenza nazionale definitiva incompatibile con una disposizione del diritto dell’Unione (49).
79. Date le circostanze, il requisito relativo alla realizzazione di una tutela giurisdizionale effettiva deve necessariamente prevalere sul principio dell’autorità di cosa giudicata.
80. Occorre aggiungere che, certamente, dalla sentenza Ástráðsson c. Islanda sembra emergere che eventuali irregolarità commesse nelle nomine giudiziali implicanti una violazione del diritto a un giudice precostituito per legge, non pregiudicano l’esistenza stessa delle decisioni emanate da un organo giurisdizionale costituito in modo irregolare e non comportano necessariamente l’obbligo di annullare la decisione emanata da detto organo, in particolare quando dette decisioni hanno acquisito autorità di cosa giudicata (50).
81. Non ho difficoltà a riconoscere che l’interpretazione proposta nelle presenti conclusioni non corrisponde, su tale punto, a quella risultante dalla sentenza Ástráðsson c. Islanda. Tuttavia, ciò non rappresenta un problema sotto il profilo dell’imperativo di coerenza risultante dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta (51), poiché tale interpretazione riguarda le conseguenze dell’accertamento di una violazione del diritto a un giudice precostituito per legge, e non la portata di detto diritto.
82. In ogni caso, a tal proposito, mi permetto di sottolineare che il ruolo della Corte quando si pronuncia in via pregiudiziale consiste nel fornire ai giudici nazionali indicazioni ex ante sulle modalità di applicazione del diritto dell’Unione e non nel determinare ex post l’esistenza di una violazione in un caso specifico come accade per la Corte EDU. Pertanto, per quanto attiene ai requisiti relativi a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, la Corte ha affidato agli organi giurisdizionali nazionali, giudici di diritto ordinario del diritto dell’Unione, il compito di vigilare sul rispetto di detti requisiti e, se del caso, di ristabilire l’effettività della protezione giurisdizionale negli Stati membri interessati. Un siffatto compito riveste un’importanza particolare quando si tratta di sistemi giurisdizionali, come quello polacco, colpiti da una crisi profonda, dove irregolarità specifiche nelle procedure di nomina giudiziale rientrano in una tendenza più generalizzata a indebolire e forse, addirittura, a smantellare il meccanismo di equilibrio dei poteri nell’ordinamento giuridico interno. In tali condizioni, una presa in considerazione dell’autorità di cosa giudicata che intervenga a danno della tutela giurisdizionale effettiva del singolo, e del diritto di quest’ultimo a un giudice precostituito per legge, ostacolerebbe l’adempimento del compito summenzionato affidato agli organi giurisdizionali nazionali, senza che peraltro detto principio dell’autorità di cosa giudicata soddisfi la funzione che gli è propria. Infatti, l’autorità di cosa giudicata non è di certo pensata per garantire la stabilità di sistemi giurisdizionali a tal punto compromessi e, nel contesto di tali sistemi, non favorisce in alcun modo la fiducia del pubblico nella giustizia.
2. Sull’applicazione nel caso di specie
83. Tenuto conto di quanto precede, laddove il giudice del rinvio dichiari che il collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che ha emanato la sentenza del 20 ottobre 2021 non è un giudice precostituito per legge, ritengo che esso dovrebbe disapplicare l’articolo 39820 del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile polacco) (52), che lo obbliga ad aderire all’interpretazione del diritto fornita dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) nella medesima causa (53). Quanto a detta sentenza del 20 ottobre 2021, il giudice del rinvio sarebbe tenuto a disapplicarla oppure, laddove una siffatta conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione, a considerarla inesistente. La scelta di una di tali conseguenze deve essere conforme alle possibilità offerte dal diritto polacco ed essere guidata dall’obiettivo di garantire al singolo interessato, ossia alla società AW «T», una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
84. Il giudice del rinvio deve, quindi, a mio avviso, astenersi dall’apporre la formula esecutiva sulla sentenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) del 20 ottobre 2021, cosicché la sua sentenza del 9 novembre 2006 possa riacquistare il suo carattere definitivo nei confronti della società «R».
85. Tale conclusione si impone indipendentemente dal fatto che la sentenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) del 20 ottobre 2021 abbia, conformemente al diritto nazionale, autorità di cosa giudicata. Una siffatta constatazione sembra particolarmente giustificata nel caso di specie. Occorre ricordare, infatti, che detta sentenza è stata pronunciata al termine di un procedimento finalizzato a sottoporre a sindacato giurisdizionale decisioni definitive pronunciate, in particolare, da giudici ordinari, denominato «ricorso straordinario». Detto ricorso, che può essere proposto da un certo numero di entità di diritto pubblico, tra cui figura il procuratore generale, e per una serie di motivi precisati dalla pertinente normativa polacca, consente di annullare decisioni definitive adottate quasi venticinque anni prima. Per tale ragione, esso è oggetto di pesanti critiche da parte della Commissione (54) e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (detta «Commissione di Venezia») (55) proprio sotto il profilo della sua conformità al principio della certezza del diritto.
86. Orbene, sarebbe quindi quantomeno paradossale ritenere che una sentenza che costituisce l’esito di un siffatto procedimento di ricorso straordinario debba mantenere la sua validità in quanto ha acquisito autorità di cosa giudicata.
87. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla quarta questione che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale che ha emanato una sentenza poi annullata, nell’ambito di un procedimento di ricorso straordinario, da un organo giurisdizionale di rango superiore che gli ha rinviato la causa per il riesame, deve disapplicare la sentenza di detto organo oppure, laddove una siffatta conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione, considerarla inesistente, quando detta sentenza non può considerarsi emessa da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
II. Conclusione
88. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali terza e quarta sollevate dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia, Polonia) come segue:
1) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
deve essere interpretato nel senso che
un organo giurisdizionale nazionale deve poter verificare se un organo giurisdizionale di rango superiore soddisfi il requisito di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi di detta disposizione, nei casi in cui il rispetto di tale requisito potrebbe suscitare dubbi.
2) L’articolo 19, paragrafo , secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale che ha emanato una sentenza poi annullata, nell’ambito di un procedimento di ricorso straordinario, da un organo giurisdizionale di rango superiore che gli ha rinviato la causa per il riesame, deve disapplicare la sentenza di detto organo oppure, laddove una siffatta conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione, considerarla inesistente, quando detta sentenza non può considerarsi emessa da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
1 Lingua originale: il francese.
2 V. causa pendente C‑521/21, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario).
3 In prosieguo: la «sentenza del 9 novembre 2006».
4 CE:ECHR:2021:1108JUD004986819.
5 C‑487/19; in prosieguo: la «sentenza W.Ż.», EU:C:2021:798.
6 V. sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punti 57 e 58, nonché giurisprudenza ivi citata).
7 V. sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku (C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 37 e giurisprudenza citata).
8 Benché il giudice del rinvio richiami anche l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, nonché l’articolo 267 TFUE e l’articolo 47 della Carta, ritengo che la risposta della Corte possa concentrarsi unicamente sull’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Va ricordato, a tal riguardo, che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale ottica, la Corte può riformulare le questioni che le sono sottoposte, limitando, se del caso, la sua interpretazione alle sole disposizioni pertinenti tra quelle oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale. V., ad esempio, sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia) (C‑205/21, EU:C:2023:49, punto 77, in cui la Corte ha riformulato la terza questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio).
9 Sentenza del 27 febbraio 2018 (C‑64/16, EU:C:2018:117).
10 V. sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235, punti 93 e 94).
12 Corte EDU, 1º dicembre 2020 (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418; in prosieguo: la «sentenza Ástráðsson c. Islanda», §§ 231 e 233).
14 Sentenza del 26 marzo 2020 (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II; in prosieguo: la «sentenza Riesame Simpson», EU:C:2020:232).
15 Sentenza Riesame Simpson (punto 75). Il corsivo è mio.
16 Sentenza Riesame Simpson (punto 57).
17 V. Leloup, M., «The appointment of judges and the right to a tribunal established by law: The ECJ tightens its grip on issues of domestic judicial organization: Review Simpson», Common Market Law Review, vol. 57, n. 4, 2020, pag. 1158, secondo cui «[a]s such, the ECJ relies primarily on the self-regulation by the domestic judiciary». Il corsivo è mio.
18 Va ricordato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta. Quest’ultimo articolo deve, pertanto, essere debitamente preso in considerazione nell’interpretare detto articolo 19. V. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 87).
19 V., segnatamente, sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinate della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18; in prosieguo: la «sentenza A.K.», EU:C:2019:982, punti 152 e 153). V., altresì, sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) (C‑824/18; in prosieguo: la «sentenza A.B.», EU:C:2021:153); del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931), e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punti 130 e 131, nonché giurisprudenza ivi citata). Nella causa che ha dato luogo a quest’ultima sentenza, la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla questione se determinate disposizioni nazionali, che impedivano agli organi giurisdizionali nazionali di valutare la legittimità della nomina di un giudice o del suo potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che derivano da una siffatta nomina oppure di mettere in dubbio la legittimazione dei tribunali e delle corti, violassero l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. Nella sua sentenza, la Corte ha considerato, in particolare, che, tenuto conto della loro formulazione ampia e vaga, dette disposizioni nazionali erano tali da impedire a un organo giurisdizionale investito dell’esame di una decisione di un organo giurisdizionale di grado inferiore di effettuare tale valutazione, a prescindere dal fatto che si tratti di pronunciarsi sulla propria composizione in quanto organo giurisdizionale di secondo grado oppure su quella dell’organo giurisdizionale di grado inferiore (v. punto 217 di detta sentenza).
20 V., segnatamente, sentenza A.K. (punto 153).
21 Sentenza del 16 novembre 2021 (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931).
22 Questa spinosa questione si era già posta nelle cause all’origine della sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1), e dell’ordinanza del 27 maggio 2024, Y.Ya. (Distacco di giudici) (C‑797/21, EU:C:2024:425). Tuttavia, in entrambi i casi la Corte non l’ha affrontata, posto che le domande di pronuncia pregiudiziale sono state dichiarate irricevibili.
23 V., segnatamente, sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza degli organi giurisdizionali ordinari) (C‑192/18, EU:C:2019:924).
24 V. sentenza A.B. (punto 146) e sentenza W.Ż. (punto 159).
26 Sentenza del 9 marzo 1978 (106/77, EU:C:1978:49).
27 Sentenza del 22 febbraio 2022 (C‑430/21, EU:C:2022:99).
28 Sentenza del 21 dicembre 2021 (C‑497/20; in prosieguo: la «sentenza Randstad», EU:C:2021:1037).
29 V. sentenza Randstad (punti 56, 65 e 66).
30 V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Asociaţia «Forumul Judecătorilor Din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2020:746, paragrafo 223).
31 V., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 74).
32 V. sentenza W.Ż. (punto 133).
33 Sentenza del 21 dicembre 2023 (C‑718/21; in prosieguo: la «sentenza Krajowa Rada Sądownictwa», EU:C:2023:1015).
34 CE:ECHR:2021:1108JUD004986819.
35 Ciò si spiega con il fatto che la sentenza Krajowa Rada Sądownictwa applica la giurisprudenza tratta dalla sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235), secondo cui l’indipendenza inerente alla nozione di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE si presume, e tale presunzione può essere rovesciata nel caso in cui una decisione giudiziaria definitiva emessa da un organo giurisdizionale nazionale o internazionale porti a ritenere che l’organo giurisdizionale in esame non abbia la qualità di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.
36 V. ordinanze del 9 aprile 2024, T. (Programmi audiovisivi per bambini) (C‑22/22, EU:C:2024:313); del 29 maggio 2024, Prokurator Generalny (Ricorso straordinario polacco II) (C‑43/22, EU:C:2024:459); del 29 maggio 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricorso straordinario polacco) (C‑720/21, EU:C:2024:489), e del 21 giugno 2024, Kancelaria B. (C‑810/23, EU:C:2024:543).
37 V. sentenza Riesame Simpson (punti da 69 a 75).
38 Sentenza Ástráðsson c. Islanda (§ 252).
39 Le mie considerazioni ulteriori si fondano sull’idea che la nozione di «inesistente» si riferisca all’inesistenza giuridica dell’atto, il che riflette, a mio avviso, un’interpretazione esatta della sentenza W.Ż.
42 La metafora del «ventaglio» è presa in prestito dall’eccellente articolo di Dougan, M., «The primacy of Union law over incompatible national measures: Beyond disapplication and towards a remedy of nullity?», Common Market Law Review, vol. 59, n. 5, 2022, pag. 1321.
43 Sentenza del 13 luglio 2023 (C‑615/20 e C‑671/20; in prosieguo: la «sentenza YP», EU:C:2023:562).
44 Sentenza YP (punto 65). V. anche sentenza del 6 marzo 2025, D. K. (Revoca dell’assegnazione di cause a un giudice) (C‑647/21 e C‑648/21, EU:C:2025:143, punto 92).
45 Come nella sentenza W.Ż., al punto 70 della sentenza YP, la Corte ha precisato che nessuna considerazione, fondata sul principio di certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata di tale risoluzione, può essere utilmente invocata al fine di impedire, in particolare, al giudice del rinvio di disapplicare una siffatta risoluzione.
46 V., in particolare, sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 52 e giurisprudenza citata).
47 V. sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, in particolare punto 32).
48 V. parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punti 166 e 167).
49 V., segnatamente, sentenze del 18 luglio 2007, Lucchini (C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 62); del 16 dicembre 2008, Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723, punto 93), e del 17 maggio 2022, Ibercaja Banco (C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 50).
50 Nella parte finale del § 252 di detta sentenza, non citato dal giudice del rinvio, la Corte EDU ha precisato che, nel bilanciamento da operare, «[o]ccorre[rebbe] evidentemente tener conto anche (...) dei pertinenti termini di legge che il diritto interno delle parti contraenti può prevedere per le contestazioni di tale natura».
51 Ai sensi di detto articolo, «[l]addove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».
52 Dz. U. 1964, posizione 296.
53 Detto articolo è formulato come segue: «L’organo giurisdizionale cui la causa è rinviata è vincolato all’interpretazione del diritto compiuta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) in tale medesima causa. Un ricorso in cassazione proposto avverso una decisione emanata a seguito di un riesame della causa non può essere fondato su elementi in contrasto con l’interpretazione del diritto compiuta in detta causa dal Sąd Najwyższy (Corte suprema)».
54 Proposta motivata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea sullo Stato di diritto in Polonia – Proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia [COM(2017) 835 final, pagg. 26 e 27].
55 Parere CDL(2017)035 (punti 58, 63 e 130).