CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 15 giugno 2023 ( 1 )

Causa C‑222/22

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

con l’intervento di

JF

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE – Norme sul riconoscimento della protezione internazionale nonché sul contenuto della protezione riconosciuta – Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine (“sur place”) – Requisiti – Articolo 5, paragrafo 3 – Rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato – Nozione di “circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine” – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Legislazione nazionale che assoggetta il riconoscimento dello status di rifugiato alla condizione che le attività fuori dal paese d’origine siano attività legali interpretabili come continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine – Conversione religiosa di un cittadino di un paese terzo fuori dal paese d’origine»

I. Premessa

1.

La presente causa offre alla Corte l’opportunità di chiarire le condizioni e i limiti entro i quali gli Stati membri possono riconoscere l’esistenza di un bisogno di protezione internazionale derivante dalle attività svolte da un cittadino di un paese terzo o da un apolide dopo la sua partenza dal paese d’origine («sur place»).

2.

In particolare, la Corte è chiamata a pronunciarsi sul significato e sulla portata dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE ( 2 ), ai sensi del quale gli Stati membri possono non riconoscere «di norma» lo status di rifugiato, a seguito dell’esame di una domanda successiva, se il rischio di persecuzioni deriva da «circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine». In questo contesto, la Corte dovrà stabilire in che misura uno Stato membro possa avvalersi del margine di discrezionalità conferitogli da tale disposizione per subordinare la concessione di detto status alla condizione che le attività svolte dal richiedente fuori dal paese d’origine siano attività autorizzate nello Stato membro in questione, per le quali sia accertato che costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine.

3.

La causa in esame rientra nell’ambito di una controversia tra JF, cittadino iraniano convertitosi al cristianesimo mentre soggiornava nel territorio austriaco, e il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo, Austria) (in prosieguo: il «BFA») relativamente alla legittimità della decisione di quest’ultimo di negargli il riconoscimento dello status di rifugiato. Il BFA ha infatti ritenuto, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, che il rischio di persecuzioni derivante da tale conversione religiosa risulti da circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

4.

Esporrò, nelle considerazioni che seguono, le ragioni per le quali ritengo che l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può negare il riconoscimento dello status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o a un apolide, che abbia presentato una domanda successiva, solo a condizione che sia dimostrato che tale domanda si basa manifestamente su un rischio di persecuzioni deliberatamente determinato dal richiedente stesso dopo l’adozione della decisione definitiva sulla sua domanda precedente, svolgendo attività, compiendo atti o adottando comportamenti simulati al solo scopo di creare le condizioni necessarie per essere considerato rifugiato.

5.

Spiegherò altresì le ragioni per le quali ritengo che uno Stato membro non possa avvalersi del margine di discrezionalità conferitogli da tale disposizione per subordinare la concessione di detto status a condizioni diverse da quelle espressamente enunciate dalla direttiva 2011/95.

II. Contesto normativo

A.   Diritto internazionale

6.

L’articolo 1, sezione A, punto 2, primo comma, della convenzione relativa allo status dei rifugiati ( 3 ), come integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati ( 4 ) (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»), dispone che il termine «rifugiato» si applichi a chiunque, «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato».

B.   Diritto dell’Unione

7.

L’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 definisce la nozione di «rifugiato» come riferibile al «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (...) e al quale non si applica l’articolo 12».

8.

All’interno del capo II di tale direttiva, intitolato «Valutazione delle domande di protezione internazionale», l’articolo 4, paragrafo 3, lettera d), così dispone:

«L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

(...)

d)

dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese».

9.

L’articolo 5 di detta direttiva, intitolato «Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine (“sur place”)», è così formulato:

«1.   Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.

2.   Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d’origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine.

3.   Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine».

C.   Diritto austriaco

10.

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, del Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (legge federale in materia di concessione del diritto di asilo) ( 5 ), del 16 agosto 2005, come modificato dal Bundesgesetz, mit dem das Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005 und das BFA-Verfahrensgesetz geändert werden (legge federale che modifica la legge sull’asilo del 2005, la legge sulla polizia degli stranieri del 2005 e la legge sul procedimento dinanzi al BFA) ( 6 ), del 20 maggio 2016, definisce la nozione di «domanda successiva» come «ogni nuova domanda presentata dopo che sia stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente».

11.

L’articolo 3 dell’AsylG 2005, intitolato «Status di avente diritto di asilo», prevede quanto segue:

«(1)   A un cittadino straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale in Austria viene riconosciuto lo status di avente diritto di asilo se la domanda non deve essere respinta a norma degli articoli 4, 4a o 5, se è probabile che egli sia minacciato di persecuzione nel suo paese d’origine, ai sensi dell’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della [convenzione di Ginevra].

(2)   La persecuzione può essere fondata anche su eventi che si sono verificati dopo che lo straniero ha lasciato il suo paese d’origine (motivi oggettivi sorti fuori dal paese d’origine) o su attività che lo straniero ha intrapreso dopo la sua partenza dal paese d’origine, che sono, tra l’altro, l’espressione e la continuazione di una convinzione già manifestata nel paese d’origine (motivi soggettivi sorti fuori dal paese d’origine). A uno straniero che presenti una domanda successiva (articolo 2, paragrafo 1, punto 23) non è riconosciuto, di norma, lo status di avente diritto di asilo se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dallo straniero stesso dopo la partenza dal paese d’origine, salvo sia accertato che si tratta di attività consentite in Austria che costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d’origine.

(...)».

III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

12.

JF, cittadino iraniano, ha presentato, il 3 ottobre 2015, una domanda di protezione internazionale alle autorità austriache con la motivazione che, in qualità di istruttore di guida, era stato sottoposto, in particolare, ad un interrogatorio da parte dei servizi segreti iraniani per aver rifiutato di obbedire, nonché a un procedimento penale per aver espresso critiche nei confronti di un predicatore nel corso del suo primo anno di studi.

13.

Con decisione del 7 giugno 2017, il BFA respingeva tale domanda, non ritenendo credibili le motivazioni addotte da JF per giustificare la fuga dal suo paese d’origine, ed emanava una decisione di rimpatrio nei suoi confronti. JF proponeva ricorso avverso detta decisione, respinto dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) con sentenza del 3 gennaio 2018, divenuta definitiva.

14.

Il 26 giugno 2019 JF presentava una domanda successiva di protezione internazionale, sostenendo di essersi convertito al cristianesimo successivamente al passaggio in giudicato della suddetta sentenza e manifestando, pertanto, il timore di essere perseguitato nel suo paese d’origine. Con decisione del 24 giugno 2020, il BFA rifiutava di concedere lo status di rifugiato al richiedente, applicando le disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, dell’AsylG 2005. Tuttavia, riconosceva all’interessato lo status di avente diritto a protezione sussidiaria. Il BFA ha considerato che JF aveva credibilmente dimostrato, nel corso di diversi colloqui e sulla base di specifiche prove, di essersi convertito al cristianesimo durante il suo soggiorno in Austria e di praticare attivamente la sua fede, ragion per cui correva il rischio di essere esposto, in caso di ritorno in Iran, ad atti di persecuzione individuali. Tuttavia, il BFA ha considerato che tale motivo di persecuzione era sorto fuori dal paese d’origine ed era stato determinato dallo stesso richiedente.

15.

Con sentenza del 29 settembre 2020, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) accoglieva il ricorso proposto da JF avverso tale decisione. Detto giudice ha ritenuto che, sebbene, nell’ambito di una domanda successiva, il rischio di persecuzioni basato su circostanze «determinate dal richiedente stesso» escluda «di norma» il riconoscimento dello status di rifugiato, quest’ultimo termine indica tuttavia che esistono casi in cui tale status può essere concesso, nonostante l’articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, dell’AsylG 2005, che impone di verificare la sussistenza di un abuso da parte di tale richiedente. Il suddetto giudice ha altresì dichiarato che il solo fatto che non sussistesse alcun elemento che provasse che la conversione del richiedente costituiva l’espressione e la continuazione di una convinzione già manifestata nel paese d’origine non fosse sufficiente per negare il riconoscimento dello status di rifugiato.

16.

Il BFA ha presentato un ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), facendo valere che l’articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, dell’AsylG 2005 introduce una norma generale secondo cui lo status di rifugiato non può essere riconosciuto in casi come quello di cui trattasi nel procedimento principale. L’unica deroga a tale norma sarebbe possibile solo ove sia accertato che si tratti di attività consentite in Austria che costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate dal richiedente nel paese d’origine.

17.

Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia principale dipenda dall’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95.

18.

Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva [2011/95] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di uno Stato membro, in forza della quale lo status di avente diritto di asilo non è di norma riconosciuto allo straniero che introduce una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dallo straniero stesso dopo la partenza dal paese di origine, salvo sia accertato che si tratta di attività consentite nello Stato membro (l’Austria) che costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d’origine».

19.

Hanno presentato osservazioni scritte JF, i governi austriaco e tedesco nonché la Commissione europea.

IV. Analisi

20.

Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio invita, in sostanza, la Corte a chiarire il significato e la portata della norma enunciata all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 al fine di determinare in che misura uno Stato membro possa, nell’ambito del margine di discrezionalità conferitogli da tale disposizione, derogarvi.

21.

Per interpretare la suddetta norma, si dovrebbe tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla direttiva 2011/95. Anche la genesi storica di tale testo può rivelare elementi rilevanti per la sua interpretazione ( 7 ). Inoltre, si dovrebbe tener conto della convenzione di Ginevra ( 8 ), mentre i pareri forniti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) rappresentano anch’essi una fonte di preziose indicazioni ( 9 ).

A.   Termini dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95

22.

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 dispone che, «[f]atta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine».

23.

In primo luogo, come testimoniano i termini di tale articolo, quest’ultimo costituisce una disposizione facoltativa, cosicché il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato è solo una facoltà lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. Tale disposizione si distingue pertanto dall’articolo 12 della direttiva 2011/95, che prevede motivi obbligatori per l’esclusione dallo status di rifugiato, e dall’articolo 14, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, che enuncia motivi obbligatori per la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo di tale status.

24.

L’utilizzo dell’avverbio «di norma» traduce, inoltre, la volontà del legislatore dell’Unione di lasciare agli Stati membri la possibilità di applicare tale disposizione con flessibilità, introducendo, se del caso, eccezioni.

25.

In secondo luogo, gli Stati membri possono esercitare tale facoltà «[f]atta salva la convenzione di Ginevra». Il giudice del rinvio si interroga sulla misura in cui gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto di tale convenzione, tenuto conto dell’espressione utilizzata nella versione in lingua tedesca della direttiva 2011/95, vale a dire «[u]nbeschadet der Genfer Flüchtlingskonvention». Il termine «unbeschadet» sarebbe ambivalente e potrebbe essere tradotto sia con la locuzione «fatta salva» sia con l’avverbio «nonostante», che significa «indipendentemente, a prescindere da, malgrado» ( 10 ).

26.

Ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una versione linguistica di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche ( 11 ). A questo proposito, rilevo che la maggior parte delle versioni linguistiche della direttiva 2011/95, quali le versioni nelle lingue spagnola, inglese, italiana, lettone, portoghese o ancora svedese, utilizza l’espressione «fatta salva» o un termine equivalente. Tale locuzione significa «senza pregiudizio per, senza che si rinunci a» ( 12 ), o ancora «senza recare danno a, senza rinunciare a, senza contravvenire a» ( 13 ), il che è confermato dalla giurisprudenza della Corte ( 14 ).

27.

Inoltre, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione e, in caso di divergenza tra queste diverse versioni, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento ( 15 ). Orbene, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 16 ), il regime europeo comune in materia di asilo, in cui s’inscrive la direttiva 2011/95, si basa sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra, che costituisce la «pietra angolare» della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati ( 17 ). Benché detta direttiva stabilisca un sistema normativo che contiene nozioni e criteri comuni agli Stati membri e, pertanto, specifici dell’Unione, nondimeno il suo scopo è che l’articolo 1 di tale convenzione sia pienamente rispettato ( 18 ).

28.

Ne deduco che gli Stati membri possono negare lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o a un apolide, che presenti una domanda successiva per i motivi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, solo a condizione che essi garantiscano l’effettivo rispetto dei diritti previsti dalla convenzione di Ginevra ai quali fa riferimento tale direttiva e, in particolare, il principio di non respingimento («non refoulement»).

29.

In terzo luogo, l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 verte sulle condizioni alle quali può essere negato il riconoscimento dello «status di rifugiato». Questa nozione è definita all’articolo 2, lettera e), di tale direttiva come riferita al «riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato». Pertanto, nel sistema istituito da detta direttiva, il cittadino di un paese terzo o un apolide che soddisfi le condizioni materiali contenute nel capo III della stessa direttiva dispone, per questo solo fatto, della qualità di rifugiato, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di quest’ultima, e dell’articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra ( 19 ). Il riconoscimento formale della qualità di rifugiato, che costituisce la concessione dello status di rifugiato, ha come conseguenza che il rifugiato interessato diventa beneficiario, in forza dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2011/95, della protezione internazionale, per cui egli dispone di tutti i diritti e i benefici previsti dal capo VII della citata direttiva. In caso contrario, quest’ultimo beneficia almeno dei diritti e della protezione previsti dalla convenzione di Ginevra ai quali fa riferimento l’articolo 14, paragrafo 6, di detta direttiva, tra i quali figura il principio di non respingimento ( 20 ).

30.

In quarto luogo, l’oggetto dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 è limitato all’esame di una «domanda successiva» di protezione internazionale. Dalla definizione di tale nozione contenuta nell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE ( 21 ), si evince che uno Stato membro può rifiutare di concedere lo status di rifugiato solo a condizione che l’autorità competente abbia già adottato una decisione definitiva su una domanda precedente di protezione internazionale, con la quale essa ha dichiarato l’inammissibilità della stessa, o la sua infondatezza, o il ritiro esplicito o implicito della domanda ( 22 ).

31.

In quinto e ultimo luogo, gli Stati membri hanno la facoltà di non concedere lo status di rifugiato qualora sia accertato che il rischio di persecuzioni al quale è esposto il richiedente è basato «su circostanze determinate dal richiedente stesso». Sebbene tale condizione sia essenziale per l’attuazione della facoltà enunciata all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, mi sembra che i termini utilizzati dal legislatore dell’Unione non consentano di determinare l’esatta portata di tale facoltà.

32.

La nozione di «circostanze» non è definita dalla direttiva 2011/95. Associata al rischio di persecuzioni che tali circostanze possono provocare, tale nozione comprende, a mio avviso, un’ampia gamma di attività, atti o anche comportamenti che il richiedente ha potuto adottare dopo la sua partenza dal paese d’origine e che possono essere percepiti dai responsabili della persecuzione come un motivo legato alla razza, alla cittadinanza, alla religione, alle opinioni politiche o all’appartenenza a un determinato gruppo sociale del richiedente, il quale provoca atti di persecuzione. Per quanto riguarda l’espressione relativa alle «circostanze determinate dal richiedente stesso» ( 23 ), ritengo che si debba attribuire particolare importanza alla scelta del verbo «determinare», che non è casuale alla luce dei lavori preparatori della direttiva 2004/83/CE ( 24 ), che ha preceduto la direttiva 2011/95. Infatti, dalla proposta di direttiva ( 25 ) della Commissione emerge chiaramente che quest’ultima intendeva affrontare la situazione in cui il timore del richiedente di essere perseguitato fosse «costruito» («manufactured» nella versione in inglese dei commenti sugli articoli). A mio avviso, l’espressione utilizzata dal legislatore dell’Unione mira dunque a comprendere circostanze nuove – in contrapposizione a circostanze preesistenti che avrebbero potuto giustificare la sua fuga dal paese di origine – che il richiedente ha concepito o «costruito» dopo la partenza dal paese di origine e sulle quali esercita una certa forma di controllo – in contrapposizione agli avvenimenti che possono verificarsi nel paese d’origine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/95.

33.

Come ho rilevato, tale interpretazione letterale non consente di delineare l’esatta portata della condizione enunciata dal legislatore dell’Unione all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95. A tal fine, ritengo essenziale esaminare il contesto in cui si colloca tale disposizione nonché la finalità di detta direttiva.

B.   Impianto sistematico e finalità della direttiva 2011/95

34.

La valutazione delle domande di protezione internazionale è oggetto del capo II della direttiva 2011/95. L’articolo 4 di tale direttiva enuncia le norme generali che disciplinano il processo di esame dei fatti e delle circostanze su cui si basa una domanda di protezione internazionale. Quanto all’articolo 5 di detta direttiva, esso precisa, in linea con il considerando 25 di quest’ultima, le norme specifiche relative alla valutazione di un bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine ( 26 ).

35.

Sia l’articolo 4 sia l’articolo 5 della direttiva 2011/95 sono applicabili a una domanda successiva, quando l’autorità competente ritiene, al termine del suo esame preliminare, che elementi o risultanze nuovi addotti dal richiedente aumentino la probabilità che a quest’ultimo possa essere attribuita la protezione internazionale ( 27 ).

36.

Mentre l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 sancisce il principio secondo cui l’autorità competente può accertare l’esistenza di un timore fondato di essere perseguitato a causa di attività svolte fuori dal paese d’origine, l’articolo 5, paragrafo 3, di detta direttiva consente, per contro, a tale autorità di non riconoscere lo status di rifugiato in caso di strumentalizzazione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

1. Riconoscimento dell’esistenza di un timore fondato di essere perseguitato per attività svolte dal richiedente fuori dal paese d’origine, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/95

37.

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 riguarda lo status di rifugiato fuori dal paese d’origine («sur place»). Infatti, la nozione di «rifugiato», definita all’articolo 2, lettera d), di tale direttiva, comprende non solo la situazione della persona che è fuggita dal suo paese d’origine per il timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, cittadinanza, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche quella della persona che, pur trovandosi già fuori da tale paese, teme di farvi ritorno a causa del rischio di persecuzione che deriva dalle attività che svolge nello Stato membro ospitante, vale a dire fuori dal paese d’origine («sur place»). In ciascuna di queste due situazioni, la persona «si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza», conformemente all’articolo 2, lettera d), di detta direttiva ( 28 ).

38.

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 enuncia così il principio secondo cui «[i]l timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d’origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine».

39.

Come testimonia l’utilizzo della locuzione «in particolare», che è qui l’equivalente del termine «tra l’altro», il fatto che le attività svolte dal richiedente nello Stato membro ospitante si inseriscano nel solco della continuazione di convinzioni od orientamenti che egli ha già precedentemente manifestato nel paese d’origine non costituisce una condizione essenziale ai fini del riconoscimento di un bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine. Si tratta piuttosto di un elemento che può aumentare l’attendibilità del richiedente, in quanto permette di escludere più facilmente il rischio di un abuso e pertanto di stabilire con maggiore facilità la fondatezza della domanda.

40.

Di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 consente di tener conto della situazione in cui l’interessato non ha espresso le sue opinioni politiche, il suo credo religioso o ancora il suo orientamento sessuale nel paese d’origine, perché è stato costretto a o ha deliberatamente deciso di non manifestarli in considerazione dei rischi connessi, o a causa della sua giovane età ( 29 ). L’espressione «in particolare» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, consente inoltre di tener conto della situazione in cui l’interessato decide, dopo aver lasciato il paese d’origine, di svolgere nuove attività fuori dal paese d’origine a causa di un cambiamento della sua identità personale, del suo credo religioso o ancora delle sue idee politiche, circostanze che non erano pertanto né l’espressione né la continuazione di convinzioni od orientamenti precedenti.

41.

In considerazione della delicatezza delle questioni attinenti alla sfera personale del richiedente e, in particolare, alla sua religione o al suo orientamento sessuale, l’autorità competente non può concludere che vi sia stato un abuso di diritto per il solo fatto che, ad esempio, egli si sia convertito a un’altra religione o abbia rivelato la propria omosessualità dopo la partenza dal paese di origine. Un siffatto approccio non terrebbe conto non solo del bisogno di protezione internazionale del richiedente, poiché le attività che egli svolge fuori dal paese d’origine lo espongono ugualmente al rischio di persecuzioni o a un danno grave in caso di rientro nel paese, ma anche dei diritti fondamentali garantitigli dalla Carta, come il diritto alla libertà di religione, che include il diritto di cambiare religione, o il diritto alla libertà di opinione e di espressione ( 30 ).

42.

Di conseguenza, l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 richiede che l’autorità competente proceda a un esame di tutte le circostanze specifiche per ogni singolo caso, e ciò conformemente alle norme enunciate all’articolo 4 di tale direttiva.

43.

A tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 3, lettera d), di detta direttiva enuncia una disposizione essenziale ai fini della valutazione dell’esistenza di un bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine. Infatti, tale disposizione pone l’accento su una particolare difficoltà relativa all’esame di una domanda di protezione internazionale basata sulle attività svolte dal richiedente fuori dal paese d’origine, vale a dire la situazione in cui quest’ultimo svolge deliberatamente tali attività nel territorio dello Stato membro ospitante allo scopo di presentare o di motivare tale domanda ( 31 ).

44.

La Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce che generalmente è molto difficile valutare se una persona abbia un reale interesse per l’attività in questione – che si tratti di un’attività politica o di una pratica religiosa – o se l’abbia intrapresa solo per giustificare a posteriori la sua fuga ( 32 ). L’UNHCR ritiene invece che una persona che si trovi obiettivamente a rischio di persecuzione nel suo paese d’origine possa beneficiare della protezione internazionale indipendentemente dalle sue motivazioni, intenzioni o condotta, poiché la direttiva 2011/95 e la convenzione di Ginevra non prevedono alcun obbligo giuridico di buona fede nell’ambito delle domande di protezione internazionale, in quanto le relative condizioni di concessione sono condizioni oggettive ( 33 ).

45.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/95, il legislatore dell’Unione richiede dunque che l’autorità competente tenga conto, in sede di esame su base individuale della domanda, dell’«eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese» ( 34 ).

46.

Tale disposizione riflette la tensione tra, da un lato, la necessità di procedere a un esame puramente oggettivo della domanda tenendo conto dei rischi concreti di persecuzioni o di danni gravi ai quali è esposto il richiedente nel suo paese d’origine a causa delle attività svolte fuori dal paese d’origine e, dall’altro, la necessità di prendere in considerazione elementi più soggettivi nel valutare la misura in cui il richiedente tenta di abusare del sistema di protezione internazionale svolgendo attività di «facciata», che siano solo un pretesto ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria.

47.

Sebbene sia evidente che l’attendibilità del richiedente sia compromessa quando quest’ultimo svolge in maniera «opportunistica» attività fuori dal paese d’origine, i termini scelti dal legislatore dell’Unione all’articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/95 attestano tuttavia che l’esame che deve effettuare l’autorità competente verte sempre sulla questione se le circostanze determinate dal richiedente diano adito alla presunzione che egli abbia un fondato timore, alla luce della sua situazione individuale, di essere esposto ad atti di persecuzione fondati su uno dei motivi di cui all’articolo 10 di tale direttiva, o a danni gravi in caso di rientro nel suo paese d’origine ( 35 ).

48.

A tal fine, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (AUEA) ( 36 ), l’UNHCR ( 37 ) e la Corte europea dei diritti dell’uomo ( 38 ) condividono un approccio identico per quanto riguarda le modalità dell’esame che deve essere eseguito dall’autorità competente. In una prima fase, essa è tenuta ad esaminare se le attività svolte fuori dal paese d’origine attestino una convinzione o un orientamento reale, sincero e serio. Tale esame deve consentire di determinare in che misura il richiedente proseguirà tali attività al suo rientro nel paese d’origine e, quindi, di valutare l’importanza e la natura dei rischi ai quali sarà esposto. Come dichiarato dalla Corte, detta valutazione dell’importanza del rischio deve essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di questioni d’integrità della persona umana e di libertà individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali dell’Unione ( 39 ). Pertanto, anche una persona la cui conversione religiosa non sia sincera, ma che si concretizzi attraverso l’atto del battesimo, potrebbe essere considerata dalle autorità di alcuni paesi, come l’Iran nel procedimento principale, colpevole del reato di apostasia, che comporta per quest’ultima un rischio reale di persecuzione in caso di rientro nel suo paese.

49.

In una seconda fase, l’autorità competente deve valutare in che misura le attività svolte fuori dal paese d’origine possano richiamare l’attenzione dei responsabili delle persecuzioni o siano giunte a loro conoscenza e, se del caso, il modo in cui esse siano percepite da questi ultimi (se siano percepite come attività di «facciata» o, al contrario, come testimonianza di una caratteristica legata, ad esempio, alla religione o all’appartenenza a un determinato gruppo sociale, che provoca atti di persecuzione ( 40 )).

50.

È sulla base di tale valutazione individuale che l’autorità competente può stabilire se le attività svolte dal richiedente fuori dal paese d’origine creino, nonostante la loro natura opportunistica, un fondato timore di essere perseguitato per uno dei motivi di cui all’articolo 10 della direttiva 2011/95 e se, pertanto, egli possa essere qualificato come rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di tale direttiva ( 41 ).

2. Il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato a causa della strumentalizzazione della procedura di concessione di una protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95

51.

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 si inserisce nel solco dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva. Infatti, esso offre agli Stati membri la possibilità di non riconoscere formalmente la qualità di rifugiato, rifiutando di concedere il relativo status, nell’ambito particolare della presentazione di una domanda successiva, se «il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso».

52.

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 dev’essere evidentemente interpretato in maniera restrittiva.

53.

In primo luogo, ricordo che, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2011/95, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità ai capi II e III di tale direttiva ( 42 ). La Corte ha chiarito nella sua giurisprudenza che gli Stati membri non dispongono «di un potere discrezionale al riguardo» ( 43 ).

54.

Offrendo agli Stati membri la facoltà di rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato, l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 costituisce quindi un’eccezione alla regola generale enunciata all’articolo 13 di tale direttiva. In concreto, una persona che soddisfi i requisiti per essere considerata un rifugiato si vedrà tuttavia rifiutare lo status di rifugiato per aver creato essa stessa il rischio di persecuzione. Le circostanze nelle quali uno Stato membro può avvalersi di tale facoltà devono pertanto essere interpretate restrittivamente.

55.

Inoltre, il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato comporta conseguenze importanti, vale a dire che l’interessato non disporrà di tutti i diritti e benefici enunciati al capo VII di detta direttiva, poiché essi sono associati a tale status ( 44 ).

56.

In tali circostanze, ritengo che il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato possa essere giustificato solo nei limiti in cui sia diretto a sanzionare un comportamento manifestamente abusivo o opportunistico ( 45 ) del richiedente, avendo quest’ultimo «costruito» ( 46 ) le circostanze sulle quali si basa il rischio di persecuzione cui è esposto, e ciò allo scopo di aumentare le possibilità di successo della propria domanda successiva ( 47 ).

57.

Ciò implica, a mio avviso, che l’autorità competente dimostri che la domanda successiva si fonda manifestamente su un rischio di persecuzioni deliberatamente provocato dal richiedente a seguito dell’adozione della decisione definitiva sulla sua domanda precedente, esercitando attività, compiendo atti o adottando comportamenti simulati, e ciò al solo scopo di creare le condizioni necessarie per essere considerato rifugiato.

58.

A tal riguardo è possibile, in una certa misura, tracciare un parallelo con l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/95, che tende, dal canto suo, a sanzionare il comportamento manifestamente fraudolento del cittadino di un paese terzo imponendo agli Stati membri la revoca, la cessazione o il rifiuto di rinnovare lo status di rifugiato, qualora l’interessato abbia presentato i fatti in modo erroneo o li abbia omessi o abbia fatto ricorso a documenti falsi al fine del riconoscimento di tale status.

59.

È evidente che l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere applicato con prudenza, in quanto l’autorità competente è tenuta a far precedere la sua decisione di rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato da un esame completo di tutte le circostanze relative alla situazione individuale del richiedente.

60.

Risulta, infatti, da una giurisprudenza costante che le decisioni di esclusione, revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo dello status di rifugiato possono essere adottate solo dopo aver effettuato una valutazione dei fatti precisi di cui l’autorità competente è a conoscenza e un esame completo di tutte le circostanze relative al caso individuale del richiedente, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che la situazione dell’interessato, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere o mantenere la protezione internazionale, rientri in uno dei casi di esclusione, revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo di tale status ( 48 ). Secondo la Corte, tale valutazione costituisce una parte integrante del procedimento di protezione internazionale, da svolgersi in conformità alle direttive 2011/95 e 2013/32 ( 49 ), ed ha quindi escluso qualsiasi automaticità ( 50 ).

61.

Nell’ambito della direttiva 2004/83, il legislatore dell’Unione prevedeva peraltro una graduazione nelle misure che gli Stati membri potevano adottare nei confronti del richiedente che avesse dimostrato un’intenzione abusiva. Questi ultimi potevano difatti «ridurre i benefici (...) riconosciuti a un rifugiato, il cui status di rifugiato [era] stato ottenuto per attività svolte al fine esclusivo o principale di creare le condizioni necessarie al riconoscimento di tale status» ( 51 ) (articolo 20, paragrafo 6, di detta direttiva), oppure privare quest’ultimo di tale status per ragioni identiche a quelle previste attualmente dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 (articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/83). Tale scelta avveniva in esito a una ponderazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze caratterizzanti la domanda di protezione internazionale.

62.

Infine, tale interpretazione restrittiva delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 è corroborata dalla finalità perseguita da tale direttiva.

63.

Infatti, al suo considerando 12, la direttiva 2011/95 esprime chiaramente la volontà del legislatore dell’Unione di garantire che tutti gli Stati membri identifichino le persone che hanno «effettivamente bisogno di protezione internazionale», e concedano tale protezione internazionale sulla base di criteri comuni esaminando individualmente la situazione di ciascun richiedente ( 52 ).

64.

Orbene, l’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva consente di garantire la credibilità e l’integrità del sistema europeo comune di asilo, autorizzando gli Stati membri ad escludere dallo status di rifugiato le persone che tentino di abusare di tale sistema creando deliberatamente le circostanze che li espongano, al loro ritorno nel paese d’origine, a un rischio di persecuzioni al solo scopo di beneficiare dei vantaggi conferiti dallo status di rifugiato ( 53 ).

65.

In considerazione di quanto precede, ritengo che l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può negare il riconoscimento dello status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o a un apolide che abbia presentato una domanda successiva solo dopo aver dimostrato, con ragionevole certezza, in esito a un esame completo di tutte le circostanze relative alla situazione individuale del richiedente, che tale domanda si basa manifestamente su un rischio di persecuzioni deliberatamente determinato dal richiedente stesso dopo l’adozione della decisione definitiva sulla sua domanda precedente, svolgendo attività, compiendo atti o adottando comportamenti simulati al solo scopo di creare le condizioni necessarie per essere considerato rifugiato.

C.   Esame della normativa controversa

66.

Alla luce degli elementi appena esposti, ritengo che, adottando una normativa come l’articolo 3, paragrafo 2, dell’AsylG 2005, il legislatore austriaco abbia violato il margine di discrezionalità conferitogli dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95.

67.

Ricordo che la norma nazionale di cui trattasi dispone che «[a] uno straniero che presenta una domanda successiva (...)non è riconosciuto, di norma, lo status di avente diritto di asilo se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dallo straniero stesso dopo la partenza dal paese d’origine, salvo sia accertato che si tratta di attività consentite in Austria che costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d’origine».

68.

Tale disposizione enuncia, in un primo momento, un principio, quello di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, e, in un secondo momento, un’eccezione, quella che il legislatore austriaco ha aggiunto utilizzando il margine di discrezionalità ad esso conferito da detto articolo ( 54 ). Pertanto, secondo la mia interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’AsylG 2005, quest’ultimo consente al cittadino di un paese terzo o a un apolide, che presenti una domanda successiva fondata sull’esercizio di attività svolte fuori dal paese d’origine («sur place»), di beneficiare dello status di rifugiato se il rischio di persecuzioni deriva dallo svolgimento di attività autorizzate in Austria, per le quali sia dimostrato l’inserimento nel solco della continuazione delle convinzioni o degli orientamenti che egli ha manifestato nel suo paese d’origine.

69.

Confesso di avere difficoltà a comprendere come si coordini l’eccezione così introdotta dal legislatore austriaco con il principio sul quale si fonda l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, vale a dire il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato in caso di rischio di persecuzioni determinato deliberatamente dal richiedente. In considerazione del suo oggetto, la disposizione nazionale di cui trattasi sembra piuttosto inserirsi nello spirito dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 poiché, come sottolineato dal governo austriaco nelle sue osservazioni, l’articolo 3, paragrafo 2, dell’AsylG 2005 mira a garantire che «taluni motivi di fuga emersi fuori dal paese d’origine [siano] presi in considerazione anche nell’ambito della procedura di domanda successiva» Orbene, tale è anche l’oggetto dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, il quale disciplina, lo ricordo, le domande successive di protezione internazionale. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 2, dell’AsylG 2005 se ne distingue per le sue condizioni di applicazione. Infatti, la circostanza che le attività che il richiedente svolge fuori dal paese d’origine si inseriscano nel solco della continuazione delle convinzioni o degli orientamenti che egli ha manifestato nel suo paese d’origine non costituisce un semplice elemento, che contribuisca a confermare la credibilità del richiedente al fine di dimostrare un fondato timore di essere perseguitato. Essa costituisce piuttosto un requisito essenziale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, unitamente ad un nuovo criterio relativo alla legalità delle attività. Alla luce di tali elementi, mi sembra che la disposizione nazionale di cui trattasi comporti l’introduzione di una nuova condizione per il riconoscimento dello status di rifugiato fuori dal paese d’origine («sur place»), nel particolare contesto della presentazione di una domanda successiva.

70.

A tal riguardo ricordo che, esercitando la facoltà loro concessa dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione. Da un lato, ciò implica che essi non possono esercitare detta facoltà in modo tale da pregiudicare l’obiettivo nonché l’efficacia pratica di tale direttiva. Orbene, quest’ultima ha lo scopo di assicurare, conformemente ai suoi considerando 12 e 25, che tutti gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, in particolare, per il riconoscimento dei bisogni che emergono fuori dal paese d’origine. D’altro canto, ciò impone agli Stati membri di applicare il motivo del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato previsto da tale disposizione nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta ( 55 ). Il considerando 16 della direttiva 2011/95 precisa del resto che quest’ultima rispetta i diritti fondamentali così come i principi riconosciuti nella Carta ( 56 ).

71.

Orbene, nessuna disposizione della direttiva 2011/95 richiede, ai fini dell’accertamento di un bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine, che le attività esercitate dal richiedente siano attività autorizzate nel territorio dello Stato membro ospitante per le quali sia, per di più, dimostrato che esse si inseriscono nel solco della continuazione delle convinzioni o degli orientamenti che egli avrebbe manifestato nel suo paese d’origine. La legalità di tali attività non può essere condizione per il riconoscimento della protezione internazionale. Il legislatore austriaco introduce, di conseguenza, una condizione che non è prevista dalla direttiva 2011/95 e che non consente di garantire l’uniformità dei criteri voluta dal legislatore dell’Unione ai fini del riconoscimento dei bisogni di protezione internazionale sorti fuori dal paese d’origine.

72.

Inoltre, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l’autorità competente ha accertato la credibilità generale del richiedente e ha ammesso non solo la sincerità della sua conversione religiosa, ma anche l’esistenza di un fondato timore di essere perseguitato in caso di ritorno nel suo paese d’origine, una siffatta condizione porta a privare l’interessato dello status di rifugiato per il solo motivo che egli si è convertito dopo l’adozione della decisione definitiva sulla sua domanda precedente. Tale approccio non tiene conto dell’oggetto stesso delle domande successive che comportano, per loro natura, circostanze o fatti nuovi e viola i diritti fondamentali garantiti dalla Carta, in quanto non consente di garantire il rispetto effettivo della libertà di religione sancita all’articolo 10 della Carta, che include il diritto di cambiare religione.

73.

Alla luce di tali elementi, ritengo che l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro, in forza della quale al cittadino di un paese terzo che presenta una domanda successiva non è riconosciuto, di norma, lo status di rifugiato se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dallo straniero stesso dopo la partenza dal paese di origine, salvo sia accertato che si tratta di attività consentite nello Stato membro per le quali sia dimostrato che costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d’origine.

V. Conclusione

74.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) nei seguenti termini:

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

uno Stato membro può negare il riconoscimento dello status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o a un apolide che abbia presentato una domanda successiva solo dopo aver dimostrato, con ragionevole certezza, in esito a un esame completo di tutte le circostanze relative alla situazione individuale del richiedente, che tale domanda si basa manifestamente su un rischio di persecuzioni deliberatamente determinato dal richiedente stesso dopo l’adozione della decisione definitiva sulla sua domanda precedente, svolgendo attività, compiendo atti o adottando comportamenti simulati al solo scopo di creare le condizioni necessarie per essere considerato rifugiato;

esso osta alla legislazione di uno Stato membro in forza della quale al cittadino di un paese terzo che presenta una domanda successiva non è riconosciuto, di norma, lo status di rifugiato se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dallo straniero stesso dopo la partenza dal paese di origine, salvo sia accertato che si tratta di attività consentite nello Stato membro per le quali sia dimostrato che costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d’origine.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

( 3 ) Firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)] ed entrata in vigore il 22 aprile 1954.

( 4 ) Concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967.

( 5 ) BGBl. I, 100/2005.

( 6 ) BGBl. I, 24/2016; in prosieguo: l’«AsylG 2005».

( 7 ) V. sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM (C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

( 8 ) V. sentenze del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) (C‑238/19, EU:C:2020:945, punti 1920), e del 13 gennaio 2021, Bundesrepublik Deutschland (Status di rifugiato di un apolide di origine palestinese) (C‑507/19, EU:C:2021:3, punti 3839, nonché giurisprudenza ivi citata).

( 9 ) V. considerando 22 della direttiva 2011/95.

( 10 ) [Nota irrilevante per la versione italiana].

( 11 ) V. sentenza del 17 gennaio 2023, Spagna/Commissione (C‑632/20 P, EU:C:2023:28, punto 40).

( 12 ) [Nota irrilevante per la versione italiana].

( 13 ) [Idem].

( 14 ) V., per analogia, sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM (C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 35).

( 15 ) V. sentenza del 17 gennaio 2023, Spagna/Commissione (C‑632/20 P, EU:C:2023:28, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

( 16 ) In prosieguo: la «Carta».

( 17 ) V. considerando 3 e 4 della direttiva 2011/95.

( 18 ) V. considerando 3, 12, 23 e 24 della direttiva 2011/95 [sentenze del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punti 80, 8183, nonché giurisprudenza ivi citata), e del 19 novembre 2020Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) (C‑238/19, EU:C:2020:945, punto 20)].

( 19 ) V. sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 86).

( 20 ) Si tratta dei diritti previsti agli articoli 3 (principio di non discriminazione), 4 (diritto alla libertà di religione), 16 (diritto di adire i tribunali), 22 (diritto all’istruzione), 31 (disapplicazione di sanzioni penali e di restrizioni a motivo dell’ingresso o del soggiorno irregolari nel territorio), 32 (divieto di espulsione, salvo circostanze particolari) e 33 (principio di non respingimento) della convenzione di Ginevra.

( 21 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

( 22 ) V. articoli 27, 28, 32 e 33 della direttiva 2013/32.

( 23 ) Tale espressione è utilizzata anche in altre versioni linguistiche della direttiva 2011/95, come quelle nelle lingue tedesca, inglese, portoghese o, ancora, svedese.

( 24 ) Direttiva del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).

( 25 ) Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione [COM(2001) 510 definitivo] (in prosieguo: la «proposta di direttiva 2004/83»).

( 26 ) Il considerando 25 della direttiva 2011/95 precisa che «[i]n particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d’origine».

( 27 ) V., a tal riguardo, articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2013/32.

( 28 ) V., a tal riguardo, Hathaway, J.C., e Foster, M., The law of refugee status, 2a ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pag. 75.

( 29 ) V., a tal riguardo, posizione comune 96/196/GAI, del 4 marzo 1996, definita dal Consiglio in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa all’applicazione armonizzata della definizione del termine «rifugiato» ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati (GU 1996, L 63, pag. 2) (punto 9.2).

( 30 ) V., a tal riguardo, UNHCR, Comments on the European Commission’s proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted (COM (2009) 551 def., 21 October 2009). L’UNHCR osserva che, «[a]nche se non è possibile dimostrare che il richiedente abbia già manifestato le convinzioni o gli orientamenti in questione nel paese d’origine, egli deve godere della libertà di espressione, della libertà di religione e della libertà di associazione, nei limiti definiti all’articolo 2 della [convenzione di Ginevra], nonché in altri atti di salvaguardia dei diritti dell’uomo. Tali libertà includono il diritto di cambiare la religione o le convinzioni, cambiamento che può avvenire dopo la partenza, ad esempio a causa dell’insoddisfazione nei confronti della religione o delle politiche del paese d’origine, o di una più ampia conoscenza dell’effetto di talune politiche» (traduzione libera) (pagg. 15 e 16).

( 31 ) V., a tal riguardo, Dörig, H., «Article 5, International protection needs arising sur place», in Hailbronner, K., e Thym, D., EU Immigration and Asylum Law: A Commentary, 2a ed., C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2016, pagg. da 1142 a 1147, in particolare pag. 1144, che spiega la relazione tra l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 e l’articolo 4, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

( 32 ) V. Corte EDU, 23 marzo 2016, F.G. c. Svezia (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, § 123).

( 33 ) V., a tal riguardo, i commenti dell’UNHCR citati nella nota 30 delle presenti conclusioni, nonché UNHCR, Amicus Curiae of the [UNHCR] on the interpretation and application of «sur place» claims within the meaning of Article 1A(2) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, 14 febbraio 2017 (paragrafi da 25 a 29).

( 34 ) Il corsivo è mio.

( 35 ) Nella proposta di direttiva 2004/83, la Commissione sottolineava già che il fatto che il richiedente abbia «costruito» il timore di persecuzione o di altro grave danno ingiusto non significa necessariamente che tale timore non possa essere, di per sé, fondato.

( 36 ) V. Ufficio europeo di sostegno per l’asilo [sostituito dall’AUEA dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU 2021, L 468, pag. 1)], Qualification for International Protection, Judicial analysis, second edition, gennaio 2023 (punto 1.10.3, relativo all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/95).

( 37 ) V. orientamenti sulla protezione internazionale n. 6: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sulla religione nell’ambito dell’articolo 1A (2) della convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati (in prosieguo: gli «orientamenti sulle domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sulla religione»), del 28 aprile 2004 (punto 35).

( 38 ) La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in numerose occasioni sul rischio di persecuzioni e di pena di morte del cittadino di un paese terzo nel suo paese d’origine a causa della sua conversione religiosa. Essa ha enunciato il principio secondo cui le autorità competenti devono verificare se la conversione dell’interessato sia sincera e abbia raggiunto «un grado sufficiente di forza, serietà, coerenza e importanza» prima di verificare se quest’ultimo sia esposto al rischio di subire un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Secondo tale Corte, l’autorità competente deve altresì valutare caso per caso se uno straniero abbia dimostrato in modo plausibile che la sua conversione fuori dal paese d’origine è sincera, nel senso che essa si basa su un «credo religioso effettivo e personale». V., a tal riguardo, Corte EDU, 23 marzo 2016, F.G. c. Svezia (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, §§ 144 e 145), e 5 novembre 2019, A.A. c. Svizzera (CE:ECHR:2019:1105JUD003221817, §§ 49 e 51).

( 39 ) V. sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a. (C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, EU:C:2010:105, punto 90).

( 40 ) V., a tal riguardo, analisi giuridica dell’AUEA, citata alla nota 36 delle presenti conclusioni (punto 1.10.3).

( 41 ) Nei suoi orientamenti sulle domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sulla religione, l’UNHCR sottolinea infatti che le cosiddette attività «opportunistiche» non sono riconducibili a un fondato timore di persecuzione sulla base della Convenzione di Ginevra nel paese di origine del richiedente, se la natura opportunistica di tali attività sia evidente a tutti, comprese le autorità locali, e se l’eventuale rimpatrio non comporti gravi conseguenze negative (punto 36).

( 42 ) V. sentenza del 12 gennaio 2023, Migracijos Departamentas (Motivi di persecuzione basati sull’opinione politica) (C‑280/21 EU:C:2023:13, punto 23).

( 43 ) V. sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

( 44 ) V. sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 99).

( 45 ) L’AUEA, nella sua analisi giuridica citata alla nota 36 delle presenti conclusioni (punto 1.10.3), nonché l’UNHCR, nei suoi orientamenti sulle domande di asilo fondate sulla religione (punto 36), fanno riferimento ad un’azione chiaramente opportunistica del richiedente.

( 46 ) Si tratta dell’espressione utilizzata dalla Commissione nei suoi commenti sugli articoli della proposta di direttiva 2004/83.

( 47 ) Nei suoi orientamenti sulle domande di asilo fondate sulla religione, l’UNHCR rileva che, "[n]el caso in cui la richiesta venga giudicata “opportunistica”, ma il richiedente abbia comunque un fondato timore di persecuzione al ritorno, è necessario riconoscere una protezione internazionale. Laddove la natura opportunistica dell’azione sia chiaramente evidente, tuttavia, ciò potrebbe pesare pesantemente nel considerare potenziali soluzioni durevoli che potrebbero essere disponibili in tali casi» (punto 36).

( 48 ) V., per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2011/95, sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), nonché, per quanto riguarda l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, sentenza del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság e a. (C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

( 49 ) V. sentenza 22 settembre 2022, Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság e a. (C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 73).

( 50 ) V. sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

( 51 ) Il corsivo è mio.

( 52 ) V. sentenze del 13 settembre 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 37), e del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/17, EU:C:2019:403, punto 79).

( 53 ) V., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

( 54 ) V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.

( 55 ) V., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punti da 61 a 64).

( 56 ) Tale considerando prevede inoltre che detta direttiva mira non solo ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana e del diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito, ma anche a promuovere l’applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 e 35 della Carta, e che essa dovrebbe pertanto essere attuata di conseguenza.