CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 9 febbraio 2023 ( 1 )

Causa C‑183/22

Saint-Louis Sucre

contro

Premier ministre,

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

SICA des betteraviers d’Étrépagny

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Riconoscimento di un’organizzazione di produttori – Regola dell’unicità dell’appartenenza ad una siffatta organizzazione – Controllo democratico di tale organizzazione e delle decisioni prese al suo interno dagli aderenti produttori»

I. Introduzione

1.

La società Saint‑Louis Sucre, ricorrente nel procedimento principale, è produttrice di zucchero a partire da barbabietole da zucchero. Tale società chiede al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) di annullare il decreto del 20 dicembre 2019 (in prosieguo: il «decreto controverso»), in forza del quale il ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Francia) ha riconosciuto la société d’intérêt collectif agricole (SICA) des betteraviers d’Étrépagny quale organizzazione di produttori (OP) ( 2 ) nel settore dello zucchero per la barbabietola da zucchero.

2.

La presente causa riguarda alcune condizioni che un’OP deve soddisfare per poter essere riconosciuta come tale da uno Stato membro, ai sensi del regolamento OCM ( 3 ). Il riconoscimento di un’OP comporta infatti un certo numero di diritti e di obblighi ( 4 ).

3.

Più precisamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un sindacato possa essere un aderente non produttore di più di un’OP e, nell’ipotesi di appartenenza a un’OP di uno o più aderenti non produttori, quali siano le condizioni che permettono di assicurarsi che gli aderenti produttori esercitino un controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.

II. Fatti di cui al procedimento principale, procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali

4.

Con il decreto controverso, il Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione ha riconosciuto la SICA des betteraviers d’Étrépagny quale OP, nel settore dello zucchero, per la barbabietola da zucchero.

5.

La Saint‑Louis Sucre, ricorrente nel procedimento principale, con ricorso depositato dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), chiede l’annullamento di tale decreto. A sostegno della propria domanda, tale ricorrente deduce, in particolare, un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM nonché un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento.

6.

A sostegno del primo di tali motivi, la ricorrente nel procedimento principale afferma che il decreto controverso è stato adottato in violazione dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM, in quanto la confédération générale des planteurs de betteraves (Confederazione generale dei coltivatori di barbabietole) (CGB) Eure (CGB Eure), la CGB Île‑de‑France e la società Naples Investissement, che non sono produttori, aderiscono al contempo alla SICA des betteraviers d’Étrépagny e alla SICA Roye‑Déshydratation, quest’ultima altresì riconosciuta come OP ( 5 ).

7.

Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ritiene che la risposta a tale motivo dipenda dalla questione se l’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM, il quale esige che gli aderenti di un’OP aderiscano, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda, a una sola OP, debba essere interpretato nel senso che esso si applica solo agli aderenti che siano produttori o nel senso che si applica a tutti gli aderenti di un’OP, compresi gli aderenti che non siano produttori.

8.

A sostegno del secondo di detti motivi, la ricorrente nel procedimento principale si fonda sull’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM e afferma i produttori aderenti alla SICA non sarebbero in condizione di esercitare il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.

9.

La ricorrente nel procedimento principale afferma, in particolare, che la CGB France controlla di fatto la CGB Eure e la CGB Île‑de‑France e detiene la quasi totalità del capitale della Naples Investissement. Tramite questi tre enti, che sarebbero tenuti ad applicare le sue direttive, la CGB controllerebbe quindi in totale il 31,4% del capitale della SICA, in violazione dello statuto di quest’ultima, che limiterebbe al 10% i diritti di voto di ciascuno dei suoi aderenti. La ricorrente nel procedimento principale afferma inoltre che, dei tredici amministratori della SICA, tre rappresentano rispettivamente la CGB Eure, la CGB Île‑de‑France e la Naples Investissement e altri sei sono produttori, aderenti alla CGB France, che eserciterebbero importanti responsabilità in seno ad essa. La ricorrente nel procedimento principale aggiunge che la violazione del principio sancito dall’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM è aggravata dalla circostanza che il direttore della SICA e parte dei mezzi di quest’ultima sono messi a sua disposizione dalla CGB.

10.

Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ritiene che la risposta alla contestazione sollevata al riguardo dalla società ricorrente dipenda dalla questione se, al fine di garantire il rispetto del principio enunciato dall’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM, occorra, per valutare l’indipendenza di ciascun aderente dell’organizzazione, tener conto esclusivamente della detenzione del loro capitale da parte di una stessa persona fisica o giuridica, oppure anche di altri vincoli quali, per aderenti che non siano produttori, l’appartenenza alla medesima confederazione sindacale, o, per aderenti che siano produttori, l’esercizio di responsabilità direttive in seno a detta confederazione. Il giudice del rinvio considera, peraltro, che la fondatezza del motivo ad esso sottoposto dipende altresì dalla questione se sia sufficiente, per concludere nel senso dell’effettività del controllo esercitato sull’OP da parte dei produttori aderenti, che questi ultimi dispongano della maggioranza dei voti oppure occorra esaminare se, tenuto conto della ripartizione dei voti tra aderenti realmente indipendenti, la quota di voti di uno o più aderenti che non siano produttori li ponga in grado, anche senza maggioranza, di controllare le decisioni prese dall’OP.

11.

Ciò premesso, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la regola enunciata dall’[articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM], secondo la quale lo statuto di un’[OP] impone ai propri aderenti di “aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola [OP]”, debba essere interpretata nel senso che essa si applica solo agli aderenti che siano produttori.

2)

Se, al fine di garantire il rispetto del principio previsto dall’[articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM], principio secondo cui i produttori aderenti di un’[OP] devono esercitare un controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese:

occorra, per valutare l’indipendenza degli aderenti dell’organizzazione, tener conto esclusivamente della detenzione del loro capitale da parte di una stessa persona fisica o giuridica, oppure anche di altri vincoli quali, per aderenti che non siano produttori, l’appartenenza alla medesima confederazione sindacale, o, per aderenti che siano produttori, l’esercizio di responsabilità direttive in seno a detta confederazione.

sia sufficiente, per concludere nel senso dell’effettività del controllo esercitato sull’organizzazione da parte dei produttori aderenti, che questi ultimi dispongano della maggioranza dei voti, oppure occorra esaminare se, tenuto conto della ripartizione dei voti tra aderenti realmente indipendenti, la quota di voti di uno o più aderenti che non siano produttori li ponga in grado, anche senza maggioranza, di controllare le decisioni prese dall’organizzazione».

12.

La Saint‑Louis Sucre, la SICA, il governo francese e la Commissione europea hanno presentato alla Corte osservazioni scritte. Il 16 novembre 2022 si è tenuta un’udienza nel corso della quale la Saint‑Louis Sucre, la SICA, il governo francese e la Commissione hanno svolto osservazioni orali.

III. Contesto normativo

13.

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento OCM istituisce un’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato FUE.

14.

L’articolo 152 del regolamento OCM, intitolato «Organizzazioni di produttori», è così formulato:

«1.   Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

a)

sono costituite e controllate a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all’articolo 1, paragrafo 2;

b)

sono costituite su iniziativa dei produttori (...)

(...)

1 bis.   In deroga all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, una [OP] riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l’offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

(...)

d)

purché i produttori interessati non siano aderenti di un’altra [OP] per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;

(...)

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

(...)

1 quater.   L’autorità nazionale garante della concorrenza di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 (del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] [GU 2003, L 1, pag. 1]) può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l’esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

(...)».

15.

L’articolo 153 del regolamento OCM, intitolato «Statuto delle organizzazioni di produttori», dispone quanto segue:

«1.   Lo statuto di una [OP] impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

(...)

b)

aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola [OP]; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

(...)

2.   Lo statuto di una [OP] contiene altresì disposizioni concernenti:

(...)

c)

le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

(...)».

16.

L’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento OCM, intitolato «Riconoscimento delle organizzazioni di produttori», dispone quanto segue:

«Qualora uno Stato riconosca una [OP], l’organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

a)

soddisfi le condizioni di cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b)

abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

c)

offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell’offerta;

d)

abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo».

IV. Analisi

17.

L’articolo 39, paragrafo 1, TFUE enuncia le finalità economiche e sociali perseguite dalla politica agricola comune (PAC). Esse includono l’incremento della produttività, la garanzia di un tenore di vita equo alla popolazione agricola, la stabilizzazione dei mercati, la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

18.

Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), TFUE, la realizzazione di tali finalità deve considerare «il carattere particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole».

19.

La partecipazione delle OP alla PAC concorre alla realizzazione delle sue finalità, garantendo che il mercato agricolo sia organizzato «dalla base», ossia per e dai produttori stessi ( 6 ).

20.

Più concretamente, le OP devono perseguire almeno uno degli undici obiettivi elencati all’articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM ( 7 ). Peraltro, tali organizzazioni svolgono almeno una delle otto attività elencate all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento in parola ( 8 ). In sintesi, le loro attività congiunte, da un lato, devono favorire una mutualizzazione parziale o estremamente avanzata del loro processo produttivo, permettendo loro di realizzare economie di scala, e, dall’altro lato, di consolidare la posizione dei produttori di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda ( 9 ).

21.

La partecipazione a un’OP riconosciuta offre altri vantaggi.

22.

Il suo riconoscimento comporta infatti l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento OCM relative, in particolare, alla concessione di aiuti ( 10 ), alla disapplicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 11 ) nonché alla possibilità per uno Stato membro di rendere obbligatori alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell’ambito dell’organizzazione nei confronti di altri operatori non aderenti ad essa ( 12 ).

23.

È la ragione per la quale il procedimento di riconoscimento costituisce un momento cruciale che determina la situazione giuridica di un’OP, senza tuttavia che ciò sia irrimediabile, in quanto, tra i vari controlli ex post esistenti, è possibile che si proceda alla revoca del riconoscimento ( 13 ).

24.

Nella presente causa, e in occasione di un siffatto procedimento di riconoscimento, il giudice del rinvio interpella la Corte sul significato e sulla portata della regola dell’unicità dell’appartenenza a un’OP (A) nonché sul funzionamento democratico di un’OP (B).

A.   Sulla prima questione pregiudiziale relativa alla regola dell’unicità dell’appartenenza a un’OP

25.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la regola dell’unicità dell’appartenenza a un’OP, come espressa all’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM, debba essere interpretata nel senso che riguarda esclusivamente gli aderenti di quest’ultima che siano produttori oppure l’insieme dei suoi aderenti, a prescindere che siano o meno produttori.

26.

Nella formulazione della propria questione, il giudice del rinvio sembra muovere dalla premessa che un non produttore può essere aderente di un’OP. Occorre anzitutto tornare su tale premessa (1) per poi esaminare l’ambito di applicazione di detta regola dell’unicità dell’appartenenza (2).

1. Un sindacato può appartenere a un’OP?

27.

In primo luogo, si deve ricordare che la giurisprudenza della Corte ha sancito da tempo la possibilità per un non produttore di essere aderente di un’OP ( 14 ), senza che tale giurisprudenza precisi esplicitamente se ciò possa riguardare anche un sindacato, come nelle circostanze di cui al procedimento principale.

28.

Considerato che da allora la normativa in materia è stata più volte modificata, è lecito supporre che, se il legislatore avesse voluto riconsiderare la possibilità per i non produttori di appartenere a un’OP, avrebbe potuto cogliere le opportunità presentategli.

29.

Inoltre, per quanto concerne gli ortofrutticoli ( 15 ), il regolamento delegato (UE) 2017/891 ( 16 ), all’articolo 16, prevede esplicitamente la possibilità per un’OP di includere tra i propri aderenti soci che non siano produttori. Analogamente, il regolamento (CE) n. 1432/2003 ( 17 ), che ha preceduto il regolamento (CE) n. 1234/2007 ( 18 ), a sua volta anteriore al regolamento OCM, prevedeva, al suo articolo 13, che non produttori potessero essere aderenti di un’OP.

30.

Mi sembra dunque convincente dedurre da quanto precede che il diritto dell’Unione non vieta ad un non produttore di appartenere a un’OP. La normativa degli Stati membri può persino rendere esplicita tale facoltà, cosa che il legislatore francese ha fatto ( 19 ).

31.

Per quanto concerne, più specificamente, l’ipotesi in cui l’aderente non produttore sia un sindacato, va tenuta presente la tutela connessa al carattere fondamentale della libertà di associazione, che include anche la libertà sindacale, come garantita all’articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

32.

La tutela attribuita dal carattere fondamentale di tale libertà non riguarda soltanto in particolare l’istituzione di un simile organismo, la libertà di associarsi o di non farlo ( 20 ), ma anche i mezzi d’azione e le attività di detto organismo ( 21 ).

33.

Atteso che l’articolo 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») riguarda parimenti la libertà di associazione, come garantita all’articolo 11 della CEDU, occorre fare riferimento alla citata giurisprudenza ( 22 ).

34.

Secondo una costante giurisprudenza, infatti, atti del diritto dell’Unione, quali il regolamento OCM, devono necessariamente essere interpretati alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta ( 23 ).

35.

Peraltro, anche se dagli elementi a disposizione della Corte non risulta che nel caso di specie la partecipazione della CGB a un’OP costituisca una nuova strategia di azione sindacale, non è da escludere che possa essere così.

36.

Ciò è tanto più vero in quanto le organizzazioni sindacali, quali organizzazioni di professionisti di un determinato settore, possono avere interesse ad intervenire a sostegno o a fare da tramite in relazione a questioni rilevanti o tecniche. Interpellati all’udienza di discussione sui possibili apporti della partecipazione di un aderente non produttore, come un sindacato, a un’OP, la SICA, il governo francese e la Commissione hanno insistito sul loro ruolo di assistenza nello sviluppo delle OP, in particolare alla luce dei metodi e delle tecniche di produzione nonché degli interessi connessi al cambiamento climatico.

37.

L’apporto dell’appartenenza di un’organizzazione sindacale a un’OP non è dunque soltanto ipotetico.

38.

Di conseguenza, una simile appartenenza di un sindacato a un’OP rientra nel novero delle possibilità di azione che un siffatto organismo può perseguire. Più in generale, la partecipazione di un sindacato a un’OP, in qualità di aderente non produttore, permette di promuovere e di contribuire alla realizzazione degli obiettivi assegnati a tali OP ( 24 ).

39.

Sono dunque del parere che il regolamento OCM non osti a che un’OP annoveri fra i propri aderenti alcuni non produttori, tra cui organizzazioni sindacali.

40.

Ciò premesso, occorre ora esaminare la prima questione del giudice del rinvio.

2. Ambito di applicazione della regola dell’unicità dell’appartenenza a un’OP

41.

I partecipanti al procedimento dinanzi alla Corte propongono due distinte interpretazioni.

42.

La Saint‑Louis Sucre asserisce che l’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM impone, indistintamente, la regola dell’unicità dell’appartenenza a un’OP.

43.

La SICA, il governo francese e la Commissione affermano in sostanza che tale regola riguarda soltanto i produttori e che dunque non è applicabile a un aderente non produttore.

44.

L’argomento della Saint Louis‑Sucre nonché i dubbi del giudice del rinvio relativi alla regola dell’unicità dell’appartenenza sembrano essere in parte riconducibili alla versione in lingua francese dell’articolo 153, paragrafo 1, in quanto tale versione si limita a menzionare i «membres» dell’OP senza ulteriori precisazioni. Non si tratta della sola versione linguistica in tal senso ( 25 ). Tuttavia, la maggior parte delle altre versioni linguistiche precisa effettivamente che si tratta degli «aderenti produttori» ( 26 ).

45.

Al riguardo, occorre richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui a tutte le versioni linguistiche di un atto dell’Unione è, per principio, riconosciuto lo stesso valore. Per preservare l’unità d’interpretazione del diritto dell’Unione occorre quindi, in caso di divergenze fra tali versioni, interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell’impianto generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte ( 27 ).

46.

In proposito, va detto che la regola dell’unicità dell’appartenenza a un’OP trova espressione concreta in una seconda disposizione del regolamento OCM, ossia l’articolo 152, paragrafo 1 bis, lettera d), del regolamento in parola. In tale disposizione, le differenti versioni linguistiche prendono effettivamente in considerazione gli aderenti produttori.

47.

Sembra che, in queste due disposizioni, mediante il riferimento al «prodotto», siano presi in considerazione coloro che esercitano un’attività agricola, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1307/2013 ( 28 ), dunque i produttori.

48.

Per quanto concerne la procedura legislativa, si deve rilevare che la regola dell’unicità dell’appartenenza sembra essere stata introdotta in materia di PAC per la prima volta nel regolamento (CE) n. 1182/2007 ( 29 ), relativo agli ortofrutticoli. Tale regola è ripresa e ampliata alcuni mesi più tardi nel regolamento n. 1234/2007, al suo articolo 125 bis, inserito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 361/2008 ( 30 ). Si deve inoltre precisare che la formulazione di tale disposizione è rimasta invariata tra la proposta iniziale della Commissione ( 31 ) e quella infine adottata. Considerato che la motivazione relativa a tale proposta non è stata esplicitata, dalla procedura legislativa non risulta possibile conoscere le reali motivazioni del legislatore.

49.

Interpellati all’udienza di discussione sulla ratio della regola dell’unicità dell’appartenenza a un’OP, la SICA, il governo francese e la Commissione hanno suggerito che tale regola miri a concentrare l’offerta di un dato prodotto rafforzando la posizione dei suoi produttori al fine di riequilibrare i rapporti commerciali.

50.

Un simile modo di intendere detta regola sembra trovare conferma nell’eccezione istituita dall’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM. Tale disposizione consente infatti di derogare a detto principio in casi in cui «i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse». Lo stesso vale per l’eccezione di cui all’articolo 152, paragrafo 1 bis, terzo comma, di tale regolamento il quale precisa che gli Stati membri possono derogare alla condizione enunciata all’articolo 152, paragrafo 1 bis, lettera d), di detto regolamento in casi in cui «i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse». Tali eccezioni alla regola dell’unicità dell’appartenenza dimostrano che, al di là di una data sfera geografica, detta regola raggiungerebbe i propri limiti, in quanto il mantenimento di una simile regola non avrebbe più senso ai fini della concentrazione dell’offerta di un certo prodotto.

51.

I rari contributi dottrinali al riguardo sembrano altresì giustificare la ratio della regola dell’unicità dell’appartenenza a un’OP in riferimento al prodotto offerto. Per quanto attiene al regolamento n. 1234/2007, che ha preceduto l’attuale regolamento OCM, si afferma che la regola dell’unicità dell’appartenenza è volta ad impedire che i produttori siano in condizione di frammentare l’offerta di un dato prodotto e, quindi, ad evitare che si crei una competizione fra tali organizzazioni ( 32 ).

52.

Sembra dunque che la concentrazione dell’offerta costituisca una ragion d’essere della regola dell’unicità dell’appartenenza a un’OP.

53.

Peraltro, tale regola concorre alla realizzazione degli obiettivi della PAC ( 33 ), in quanto permette di consolidare la posizione dei produttori di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda ( 34 ).

54.

Si deve constatare che la concentrazione dell’offerta in riferimento ai prodotti, pur costituendo una plausibile ragion d’essere della regola dell’unicità di appartenenza, riguarda soltanto gli aderenti produttori e non gli altri aderenti delle OP.

55.

Di conseguenza, ritengo che la regola dell’unicità dell’appartenenza a un’OP riguardi soltanto gli aderenti produttori.

56.

Nelle proprie osservazioni formulate dinanzi alla Corte, la Saint‑Louis Sucre afferma che l’appartenenza di un sindacato a un’OP potrebbe essere problematica dal punto di vista della concorrenza.

57.

Nella sentenza APVE, la Corte ha ricordato che un’OP riconosciuta ha il compito di assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità, di concentrare l’offerta e di immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti o ancora di ottimizzare i costi di produzione e di stabilizzare i prezzi alla produzione. Per fare ciò, un’OP deve ricorrere a mezzi diversi da quelli che regolano il normale funzionamento dei mercati e, in particolare, ad alcune forme di coordinamento e di concertazione tra produttori agricoli. Pertanto, salvo privare le OP dei mezzi che consentono loro di realizzare gli obiettivi loro assegnati nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato alla quale partecipano, le pratiche di tali entità necessarie al raggiungimento di uno o più di tali obiettivi devono sfuggire, in particolare, al divieto delle intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 35 ).

58.

Quindi, l’immunità relativa alle norme del diritto della concorrenza vale soltanto all’interno di un’OP o di un’associazione di OP riconosciuta ( 36 ); al di fuori di tale contesto, dette norme trovano nuovamente applicazione.

59.

Più precisamente, gli argomenti della Saint‑Louis Sucre sembrano esprimere, in sostanza, una preoccupazione relativa all’eventuale rischio di collusione a causa della possibile partecipazione di uno stesso sindacato a due differenti OP.

60.

Si deve ricordare che, in una simile ipotesi, il regolamento OCM non impedisce l’applicazione delle norme in materia di concorrenza. Pertanto, tale regolamento non interferisce con le competenze delle autorità nazionali che, qualora percepiscano un possibile rischio di collusione, dispongono di una certa discrezionalità per prevenirne la realizzazione.

61.

In proposito, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e come ricordato dalla SICA all’udienza di discussione, è stato ingiunto a quest’ultima, durante l’istruzione del suo fascicolo di riconoscimento, di modificare il proprio regolamento interno, in data 11 dicembre 2019, per tener conto delle osservazioni rivoltele nel corso del procedimento di istruzione della sua domanda di riconoscimento, prevedendo formalmente all’articolo 18 del suo regolamento interno, conformemente a tali osservazioni, una clausola di riservatezza e deontologia per il direttore e gli aderenti non produttori dell’organizzazione di produzione.

62.

Peraltro, come detto all’udienza di discussione, sebbene la fase di riconoscimento di un’OP costituisca un momento importante in quanto si tratta di una fase di controllo ex ante, durante la quale le autorità nazionali competenti dispongono di un periodo di quattro mesi per rispondere alla domanda di riconoscimento di un’OP ( 37 ), si deve tuttavia ricordare che non si tratta dell’unica fase di controllo.

63.

Esistono infatti diversi altri tipi di controllo ex post. In primo luogo, l’autorità nazionale che ha proceduto al riconoscimento può parimenti rivedere la propria decisione e procedere alla sua revoca ( 38 ). In secondo luogo, le autorità garanti della concorrenza, nazionali o europee, possono dover pronunciarsi su pratiche di una o più OP. La recente giurisprudenza della Corte dimostra che non si tratta di una mera ipotesi teorica ( 39 ). In terzo luogo, nell’ambito di un programma di concessione di aiuti, l’erogazione di tali aiuti comporta altresì procedure di controllo.

64.

Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che la regola dell’unicità dell’appartenenza a un’OP, come espressa all’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda esclusivamente gli aderenti di quest’ultima che siano produttori.

B.   Sulla seconda questione pregiudiziale

65.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM debba essere interpretato nel senso che il controllo spettante all’autorità nazionale, e se del caso ai giudici competenti, al fine di verificare che un’OP che ha presentato una domanda di riconoscimento possa funzionare democraticamente, dev’essere limitato ad alcuni elementi quali la partecipazione al capitale o la ripartizione dei voti, oppure deve essere il più ampio possibile, includendo tutte le circostanze o tutti gli elementi a disposizione.

66.

Ricordo che l’articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM indica che «[g]li Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che (...) sono costituite e controllate a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all’articolo 1, paragrafo 2».

67.

Più specificamente, da un lato, l’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM insiste sulla circostanza che le OP «sono costituite su iniziativa dei produttori».

68.

Dall’altro lato, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento esige che i produttori aderenti di un’OP controllino democraticamente la loro organizzazione e le decisioni da essa prese. Da tale disposizione emerge che i criteri specifici che devono permettere alle autorità degli Stati membri di valutare se un’OP sia controllata democraticamente dai suoi aderenti non sono stabiliti da detto regolamento.

69.

Ciascun partecipante al procedimento dinanzi alla Corte si basa sulla sentenza emessa nella causa Spagna/Commissione ( 40 ), che, nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione, costituisce una delle rare indicazioni riguardo al funzionamento democratico di un’OP.

70.

Da un lato, la SICA considera che occorre verificare esclusivamente la detenzione del capitale e la composizione della maggioranza dei voti, senza tener conto di altri legami, quali l’affiliazione alla stessa confederazione sindacale o l’esercizio di responsabilità direttive all’interno di una simile confederazione.

71.

Dall’altro lato, la Saint‑Louis Sucre, il governo francese e la Commissione affermano in sostanza che occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti.

72.

Mi sembra che l’argomento della SICA si basi su una lettura parziale della sentenza Spagna/Commissione.

73.

In tale sentenza, il Tribunale ha infatti ricordato che la normativa dell’Unione relativa alle OP è intesa a garantirne il funzionamento democratico, e questo tramite due principi. Ciò consiste, da un lato, per gli aderenti produttori dell’OP nel controllare la loro organizzazione e assumerne autonomamente le decisioni e, dall’altro lato, nel fatto che l’OP deve contare tra i suoi aderenti un certo numero di produttori ( 41 ) e che nessuno di essi può, in linea di principio, disporre di più di una data percentuale dei diritti di voto, cosicché tale OP sia in qualche modo rappresentativa ( 42 ).

74.

Nell’ambito dell’esame di questo secondo principio il Tribunale enuncia che «non si può prescindere dall’identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono il capitale dei membri dell’OP» ( 43 ).

75.

In proposito, il Tribunale non si limita a un’analisi formalistica di un’apparente indipendenza degli aderenti dell’OP. Al contrario, tale analisi include l’esame dei meccanismi e delle modalità di effettivo esercizio del potere di controllo dell’OP e dell’assunzione autonoma delle sue decisioni, nonché quello delle persone che possono celarsi dietro ad enti giuridici o a persone fisiche in grado di fungere da schermo ( 44 ). Pertanto, la capacità di esercitare un controllo effettivo sulle decisioni di un’OP costituisce un elemento decisivo nell’ambito dell’analisi del suo funzionamento democratico.

76.

A mio avviso, gli insegnamenti della sentenza Spagna/Commissione non solo sono condivisibili, ma sono anche applicabili alla presente causa.

77.

Tali insegnamenti, tuttavia, devono ancora essere integrati.

78.

Sulla scia di tale sentenza, mi sembra infatti che il controllo dell’autorità nazionale chiamata a prendere posizione sul riconoscimento di un’OP debba tener conto di tutti gli eventuali legami di dipendenza, tra gli aderenti produttori, ma anche tra gli aderenti produttori e gli aderenti non produttori.

79.

A tal fine, devono essere esaminate in particolare le norme sul funzionamento dell’OP, quali lo statuto e il regolamento interno, l’identità di tutti gli aderenti che la compongono, segnatamente i mezzi di controllo diretto o indiretto, al fine di esaminare i rapporti di dipendenza che possono sussistere tra i suoi aderenti, a prescindere che essi siano o meno produttori, nonché ogni altro elemento a disposizione dell’autorità nazionale o di cui quest’ultima possa prendere conoscenza durante la fase di istruzione della domanda di riconoscimento.

80.

Considerato che un’OP è un’organizzazione costituita «su iniziativa dei produttori» e «controllat[a]» da questi ultimi, vale a dire che i produttori devono controllare la «loro organizzazione e [le] decisioni da essa prese» ( 45 ), il coinvolgimento di aderenti non produttori all’interno di un’OP dev’essere oggetto di particolare attenzione al fine di evitare che il quadro elaborato dal regolamento OCM serva da schermo per eludere segnatamente le norme in materia di concorrenza.

81.

Si deve dunque verificare, tra l’altro, che gli aderenti produttori dispongano almeno della maggioranza dei voti in seno all’OP ( 46 ) e che i non produttori non dispongano di altre modalità, dirette o indirette, per controllare realmente le attività di quest’ultima ( 47 ).

82.

Per fare ciò, il controllo delle autorità nazionali deve essere svolto caso per caso, in maniera globale e facendo ricorso ad un insieme di indizi ( 48 ).

83.

Tale realismo riguardo all’estensione del controllo a mio avviso è corroborato dall’articolo 154, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM, in quanto detta disposizione richiede che l’autorità che statuisce sulla domanda di riconoscimento preveda le modalità di realizzazione futura e concreta per quanto concerne sia la mutualizzazione delle risorse sia eventuali pratiche di concentrazione tra gli aderenti.

84.

Vorrei fare un’ultima precisazione date le particolari circostanze della controversia di cui è investito il giudice del rinvio, in quanto la ricorrente nel procedimento principale contesta specialmente la partecipazione diretta o indiretta di un sindacato alla SICA.

85.

Come discusso in udienza e come concordano non soltanto la SICA, ma anche il governo francese e la Commissione, si deve ritenere che la semplice appartenenza di una persona fisica o giuridica, aderente produttore o non produttore di un’OP, a un’organizzazione sindacale, di per sé, non possa privare tale aderente della sua autonomia o della sua libertà decisionale. Lo stesso vale per l’esercizio di responsabilità all’interno di simili organizzazioni.

86.

Come detto nel corso della trattazione della prima questione, infatti, in ragione della tutela di cui la libertà sindacale beneficia all’articolo 12, paragrafo 1, della Carta ( 49 ), non è possibile dedurre da tali attività sindacali una collusione che conduca ad un coordinamento o a una concertazione dell’offerta che si discosti dal quadro stabilito dal regolamento OCM e costituisca, per questo solo motivo, una violazione delle norme del diritto della concorrenza.

87.

Di conseguenza, salvo che si disponga di altri elementi, la semplice esistenza di legami, quali l’appartenenza di un aderente di un’OP, sia o meno produttore, a un’organizzazione sindacale nonché l’eventuale esercizio di responsabilità all’interno di una simile organizzazione non incidono sul funzionamento democratico di un’OP ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM, cosicché, di per sé, essi non costituiscono un elemento concludente.

88.

Infine, come ricordato al paragrafo 60 delle presenti conclusioni, è sempre possibile, per le autorità nazionali responsabili dell’istruzione della domanda di riconoscimento, subordinare tale riconoscimento alla predisposizione di talune modalità al fine di meglio prevenire la realizzazione dei rischi di eventuale collusione.

89.

Alla luce dell’insieme di tali elementi, ritengo che occorra rispondere alla seconda questione del giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM, letto alla luce dell’articolo 154, paragrafo 1, di quest’ultimo, dev’essere interpretato nel senso che il controllo spettante all’autorità nazionale, e se del caso ai giudici competenti, al fine di verificare che un’OP che ha presentato una domanda di riconoscimento possa funzionare democraticamente, dev’essere il più ampio possibile, includendo tutte le circostanze o tutti gli elementi a sua disposizione, senza che l’affiliazione degli aderenti dell’OP a un’organizzazione sindacale o il loro esercizio di responsabilità sindacali costituisca un criterio di per sé rilevante.

V. Conclusione

90.

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) nel modo seguente:

1)

La regola dell’unicità dell’appartenenza a un’organizzazione di produttori (OP), come espressa all’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017,

dev’essere interpretata nel senso che:

essa riguarda esclusivamente gli aderenti di quest’ultima che siano produttori.

2)

L’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, letto alla luce dell’articolo 154, paragrafo 1, di quest’ultimo,

dev’essere interpretato nel senso che:

il controllo spettante all’autorità nazionale, e se del caso ai giudici competenti, al fine di verificare che un’OP che ha presentato una domanda di riconoscimento possa funzionare democraticamente, dev’essere il più ampio possibile, includendo tutte le circostanze o tutti gli elementi a sua disposizione, senza che l’affiliazione degli aderenti dell’OP a un’organizzazione sindacale o il loro esercizio di responsabilità sindacali costituisca un criterio di per sé rilevante.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Con riferimento ad alcuni settori è utilizzato il termine «organizzazione», mentre per altri si tratta di «gruppo», senza che tale diversa terminologia comporti differenze. In proposito, v. Olmi, G., «Politique agricole commune», Commentaires Mégret, vol. 2, 2a ed., Université de Bruxelles, 1991, pag. 109.

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU 2017, L 350, pag. 15), (in prosieguo: il «regolamento OCM»).

( 4 ) V., in proposito, paragrafi 20 e 21 delle presenti conclusioni.

( 5 ) Dall’insieme delle informazioni a disposizione della Corte emerge che, successivamente, la seconda OP, nella quale la CGB aveva un coinvolgimento diretto e indiretto, ha cessato le proprie attività.

( 6 ) Olmi, G., «Politique agricole commune», Commentaires Mégret, vol. 2, 2a ed., 1991, pag. 109.

( 7 ) Tra i quali: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; ii) concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell’investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull’andamento del mercato; v), vi) e xi) riguardano l’assistenza tecnica relativa, in particolare, da un lato, a pratiche colturali e a tecniche di produzione rispettose dell’ambiente nonché a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale, e, dall’altro lato, al ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un’etichetta di qualità nazionale; viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici, e ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione.

( 8 ) Tale disposizione precisa che possono essere riconosciute le OP che sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività: «i) trasformazione comune; ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune; iv) organizzazione comune del controllo di qualità; v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione; vii) appalti comuni dei mezzi di produzione; viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui [all’articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM]».

( 9 ) V. sentenza del 14 novembre 2017, APVE e a. (C‑671/15, EU:C:2017:860, punto 65; in prosieguo: la «sentenza APVE»).

( 10 ) Articolo 29, paragrafo 1, articolo 34, paragrafo 3, lettera d), e articolo 58 del regolamento OCM.

( 11 ) Articolo 152, paragrafo 1 bis, e articolo 209, paragrafo 1, del regolamento OCM.

( 12 ) Articolo 164, paragrafo 1, del regolamento OCM.

( 13 ) V. paragrafo 63 delle presenti conclusioni.

( 14 ) V. sentenza del 15 giugno 1989, Stute Nahrungsmittelwerke (77/88, EU:C:1989:249, punto 12).

( 15 ) La barbabietola da zucchero non rientra nel settore degli ortofrutticoli. Infatti, dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM e dall’allegato I, parte III, di tale regolamento risulta che la barbabietola da zucchero rientra nell’ambito di applicazione dello zucchero.

( 16 ) Regolamento delegato della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU 2017, L 138, pag. 4). Per ulteriori precisazioni sui rapporti tra gli ortofrutticoli e la normativa generale, v. paragrafo 48 delle presenti conclusioni.

( 17 ) Regolamento della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU 2003, L 203, pag. 18).

( 18 ) Regolamento del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).

( 19 ) L’articolo D.555‑14 del code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima, Francia; in prosieguo: il «CRPM») è così formulato:

«Le persone fisiche o giuridiche che non possiedono la qualità di produttori possono essere aderenti di una [OP], purché gli aderenti produttori detengano almeno il 75% dei voti nell’assemblea generale e, qualora la [OP] sia costituita in forma di società, il 75% delle quote sociali.

Tali aderenti non produttori non partecipano alle votazioni per le decisioni relative ai fondi di esercizio».

( 20 ) Per un esempio relativo alla libertà di non appartenere a un’associazione di produttori, mentre la normativa nazionale obbligava i viticoltori a trasmettere la totalità della loro produzione, v. sentenza della Corte EDU, 3 dicembre 2015, Mytilinaios e Kostakis c. Grecia (CE:ECHR:2015:1203JUD002938911, § 53 e 65).

( 21 ) V. sentenza della Corte EDU, 3 settembre 2020, Yordanovi c. Bulgaria (CE:ECHR:2020:0903JUD001115711, § 62 e giurisprudenza ivi citata).

( 22 ) In forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti garantiti dalla Carta corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU. Per un esempio di corrispondenza tra l’articolo 11 della CEDU e l’articolo 12, paragrafo 1, della Carta, v. conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Alemo‑Herron e a. (C‑426/11, EU:C:2013:82, paragrafo 42 e segg).

( 23 ) V. sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 91 nonché giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) In proposito, v. articolo 152, paragrafo 1, lettera c), v), vi), viii), ix) e xi), del regolamento OCM, citato al paragrafo 20 delle presenti conclusioni.

( 25 ) La versione in lingua croata fa riferimento a «članova», la versione in lingua italiana ad «aderenti» e la versione in lingua rumena a «membrilor».

( 26 ) «[P]roductores asociados» nella versione in lingua spagnola; «De tilsluttede producenter» nella versione in lingua danese; «Erzeuger» nella versione in lingua tedesca; «Producer members» nella versione in lingua inglese; «aangesloten producenten» nella versione in lingua neerlandese; «producentów będących jej członkami» nella versione in lingua polacca, e «os produtores seus membros» nella versione in lingua portoghese.

( 27 ) V. sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione (C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

( 28 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

( 29 ) Regolamento del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (GU 2007, L 273, pag. 1).

( 30 ) Regolamento del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento n. 1234/2007 (GU 2008, L 121, pag. 1).

( 31 ) Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») [COM(2007) 854 definitivo – CNS 2007/0290].

( 32 ) Mögele, R., e Erlbacher, F., Single Common Market Organisation, Beck, C.H., Hart, Nomos, Monaco di Baviera, 2011, pag. 549.

( 33 ) V. paragrafo 17 e segg. delle presenti conclusioni.

( 34 ) V. sentenza APVE (punto 65).

( 35 ) Sentenza APVE (punti da 42 a 44).

( 36 ) V. sentenza APVE.

( 37 ) Articolo 154, paragrafo 4, lettera a), del regolamento OCM.

( 38 ) Articolo 154, paragrafo 4, del regolamento OCM.

( 39 ) V. sentenza APVE. Nelle circostanze che hanno dato luogo alla pronuncia di tale sentenza, alcuni controlli avevano condotto l’autorità nazionale garante della concorrenza a constatare che OP, associazioni di OP e enti non riconosciuti avevano attuato un’intesa complessa e continuata, vietata in particolare dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, consistita in una concertazione sul prezzo di un prodotto agricolo, ossia le indivie.

( 40 ) Sentenza del 6 marzo 2012, Spagna/Commissione (T‑230/10, EU:T:2012:105; in prosieguo: la «sentenza Spagna/Commissione»).

( 41 ) Nelle circostanze del caso di specie, articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM.

( 42 ) Sentenza Spagna/Commissione (punti da 47 a 49, 51 e 52).

( 43 ) Sentenza Spagna/Commissione (punto 50).

( 44 ) Sentenza Spagna/Commissione (punto 52).

( 45 ) Articolo 152, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM.

( 46 ) L’articolo R. 532‑3 del CRPM, applicabile a una [OP] come quella di cui trattasi nel procedimento principale, prevede quanto segue:

«Lo statuto della società deve contenere clausole che consentano in qualsiasi momento, agli agricoltori, ai gruppi che possono affiliarsi alle casse di mutuo credito agricolo e, eventualmente, alle casse di mutuo credito agricolo, di disporre insieme di almeno la metà dei voti nelle assemblee generali della società.

Nessun socio deve possedere più del 40% dei voti.

Tuttavia, qualora vi siano più di dieci soci, nessuno di essi deve possedere più del 10% dei voti. Quest’ultimo divieto non riguarda né le casse di mutuo credito agricolo né le società cooperative e le loro unioni. Lo statuto può attribuire a dette società e unioni, entro il limite del numero di azioni o quote che esse possiedono, un numero di voti correlato al numero dei loro soci, oppure al numero di membri delle società aderenti».

In proposito, occorre menzionare anche l’articolo D.555‑14 del CRPM citato alla nota a piè di pagina 19 delle presenti conclusioni.

( 47 ) V., in tal senso, sentenza del 15 giugno 1989, Stute Nahrungsmittelwerke (77/88, EU:C:1989:249, punto 15).

( 48 ) Sull’uso di tale metodo indiziario nella giurisprudenza della Corte, v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a. (C‑168/16 e C‑169/16, EU:C:2017:688, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

( 49 ) V. paragrafi da 32 a 38 delle presenti conclusioni.