CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 14 dicembre 2023 ( 1 )

Causa C‑90/22

«Gjensidige» ADB

con l’intervento di:

«Rhenus Logistics» UAB,

«ACC Distribution» UAB

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania, Lituania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 71 – Rapporto con una convenzione internazionale che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l’esecuzione di decisioni in materie particolari – Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) – Accordo di scelta del foro non esclusivo – Riconoscimento, dinanzi a un giudice di uno Stato membro, di una decisione rientrante nell’ambito di applicazione della CMR – Autorità giurisdizionale d’origine dichiaratasi competente sulla base di un fondamento diverso – Compatibilità con i principi sottesi al funzionamento del regolamento (UE) n. 1215/2012 – Motivi di diniego del riconoscimento di una decisione – Articolo 45»

I. Introduzione

1.

Nelle controversie transfrontaliere, la prima fase è sovente rappresentata dalla necessità del giudice adito di accertare se esso disponga della competenza internazionale a statuire sulla controversia di cui è investito. Nell’Unione europea, per quanto concerne le controversie in materia civile e commerciale, tale esame è disciplinato, in linea di principio, dalle norme previste a tal fine dal regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 2 ).

2.

Allo stesso tempo, e come spiegherò più dettagliatamente nel prosieguo, tale regolamento accorda prevalenza alle norme specifiche contenute in convenzioni internazionali relative a materie particolari concluse dagli Stati membri.

3.

Ciò premesso, nella sua sentenza nella causa TNT Express ( 3 ), la Corte di giustizia ha dichiarato, in sostanza, che l’applicazione di siffatte norme specifiche non può ledere determinati principi fondamentali sottesi al sistema di cooperazione giudiziaria nell’Unione europea, quali la prevedibilità del foro competente o la buona amministrazione della giustizia.

4.

La complessità dell’operazione che ne deriva è illustrata dalla controversia che ha dato origine alla domanda di pronuncia pregiudiziale in esame. Detta controversia è sorta a seguito a un furto di merci durante il loro trasporto dai Paesi Bassi alla Lituania. La compagnia assicurativa interessata ha agito nei confronti del vettore responsabile per ottenere l’indennizzo versato, e lo ha fatto in Lituania, fondandosi su un accordo di scelta del foro contenuto nel contratto di trasporto.

5.

Tuttavia, in quel momento, il vettore aveva già instaurato un procedimento giudiziario nei Paesi Bassi, ai fini dell’accertamento del carattere limitato della sua responsabilità in tale particolare contesto. Prima di accogliere detta domanda, il giudice dei Paesi Bassi si è dichiarato competente, applicando una delle norme sulla competenza giurisdizionale contenute nella Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (in prosieguo: la «CMR») ( 4 ), indipendentemente dal summenzionato accordo di scelta del foro, che, dal suo punto di vista, non poteva escludere gli altri criteri (alternativi) di competenza previsti dalla CMR.

6.

Dopo il riconoscimento di tale decisione da parte dei giudici lituani, la Gjensidige ADB ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania, Lituania), giudice del rinvio. Essa sostiene che il riconoscimento della decisione del giudice dei Paesi Bassi è contrario al regolamento n. 1215/2012, poiché tale regolamento stabilisce, in linea di principio, l’esclusività della competenza giurisdizionale risultante da un accordo di scelta del foro.

7.

In tali circostanze, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, quali norme in materia di competenza giurisdizionale trovino applicazione. Esso osserva che il regolamento n. 1215/2012 accorda prevalenza all’applicazione delle norme contenute in convenzioni internazionali relative a materie particolari, quali la CMR. Tuttavia, esso dubita che siffatta prevalenza possa consentire di ignorare un accordo di scelta del foro, tenuto conto della tutela rafforzata riconosciuta a tali accordi dal regolamento n. 1215/2012. In secondo luogo, esso chiede se detta tutela rafforzata debba condurre a negare il riconoscimento della decisione del giudice dei Paesi Bassi. Sebbene il regolamento n. 1215/2012 non consenta espressamente un approccio di tal genere, il giudice del rinvio chiede se si imponga un’interpretazione più estesa di quest’ultimo al fine di salvaguardare, in sostanza, le intenzioni delle parti, quali documentate nell’accordo di scelta del foro di cui trattasi.

II. Contesto normativo

A.   Diritto internazionale

8.

La CMR si applica, conformemente al suo articolo 1, «a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna (...) sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione» ( 5 ).

9.

L’articolo 31 della CMR così dispone:

«1.   Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

a)

il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o

b)

si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna,

e non gli è consentito adire altri giudici ( 6 ).

2.   Qualora per una controversia di cui al paragrafo [1] del presente articolo sia stata proposta un’azione davanti al giudice competente ai sensi di detto paragrafo, o qualora questo giudice si sia pronunciato su una tale controversia, nessuna nuova azione può essere intentata tra le parti per la stessa controversia, salvo che la sentenza del giudice davanti al quale è stata promossa la prima causa non possa essere eseguita nel Paese in cui è promossa la nuova causa.

3.   Qualora in una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo una sentenza pronunciata da un giudice di un Paese contraente sia divenuta esecutiva in tale Paese, essa diventa ugualmente esecutiva in ciascuno degli altri Paesi contraenti non appena siano state adempiute le formalità all’uopo prescritte nel Paese interessato. Tali formalità non possono comportare alcun riesame di merito del processo.

4.   Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano alle sentenze pronunciate in contraddittorio, in contumacia e alle transazioni giudiziali; esse non si applicano invece alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, né alle sentenze che condannano l’attore, in seguito al parziale o totale rigetto della sua domanda, oltre alle spese, al pagamento di un risarcimento».

10.

L’articolo 41, paragrafo 1, della CMR, stabilisce che, «[c]on riserva delle disposizioni dell’articolo 40, è nullo e improduttivo di effetti qualsiasi patto che, direttamente od indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione. La nullità di tali patti non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto».

B.   Diritto dell’Unione

11.

Il considerando 21 del regolamento n. 1215/2012 prevede che «il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione (…)».

12.

Il considerando 22 dello stesso regolamento stabilisce che «tuttavia, per migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un’autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l’autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In tal caso l’autorità giurisdizionale adita dovrebbe essere sollecitata a sospendere il procedimento non appena l’autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest’ultima dichiari la propria incompetenza in virtù dell’accordo di scelta esclusiva del foro. In tal modo si assicura che, in siffatte situazioni, l’autorità giurisdizionale prescelta abbia la priorità nel decidere sulla validità dell’accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi a essa pendente. L’autorità giurisdizionale prescelta dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che l’autorità giurisdizionale non prescelta abbia già deciso di sospendere il procedimento».

13.

Nel capo II del regolamento n. 1215/2012, la sezione 6, intitolata «Competenze esclusive», contiene l’articolo 24, che è così formulato:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1)

in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

(…);

2)

in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede. (…);

3)

in materia di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;

4)

in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale.

(…);

5)

in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione».

14.

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 si inserisce nel capo II, sezione 7, di quest’ultimo e prevede che «[q]ualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti (...)».

15.

L’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012 stabilisce quanto segue:

«1.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

(…)».

16.

L’articolo 31 del regolamento n. 1215/2012 è formulato nei seguenti termini:

«(...)

2.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo.

3.   Se l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

(…)».

17.

L’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012 così dispone:

«1.   Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

(...) o

e)

se la decisione è in contrasto con:

i)

le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o

ii)

le disposizioni del capo II, sezione 6.

(…).

3.   Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine non può essere oggetto di riesame. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza.

(…)».

18.

L’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012 prevede quanto segue:

«1.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2.   Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

(…)

b)

le decisioni emesse in uno Stato membro da un’autorità giurisdizionale che abbia fondato la propria competenza giurisdizionale su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri in conformità del presente regolamento.

Se una convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

19.

La ACC Distribution UAB (in prosieguo: la «ACC Distribution»), cliente, e la Rhenus Logistics, vettore, hanno concluso un contratto per il trasporto di apparecchiature informatiche dai Paesi Bassi alla Lituania. Durante tale trasporto, una parte della merce è stata rubata.

20.

La clausola 3 del contratto di trasporto prevedeva che, «nel caso in cui le controversie e i disaccordi non siano risolti mediante trattative tra le parti, essi saranno deferiti all’autorità giurisdizionale del distretto della sede legale del Cliente». Poiché la sede legale della ACC Distribution (cliente) si trova in Lituania, le parti hanno convenuto la competenza delle autorità giurisdizionali lituane.

21.

A seguito del furto, la Gjensidige, compagnia di assicurazioni che aveva assicurato la spedizione, ha versato alla ACC Distribution, il 21 aprile 2017, un indennizzo assicurativo pari a EUR 205108,89.

22.

Il 3 febbraio 2017 la Rhenus Logistics, fra le altre, ha proposto un’azione dinanzi al rechtbak Zeeland-West-Brabant (Tribunale di Zeeland-West-Brabant, Paesi Bassi), nei confronti, in particolare, della ACC Distribution e della Gjensidige. Fatta salva la verifica del giudice del rinvio, dal fascicolo risulta che, nel proporre la sua domanda, la Rhenus Logistics si sia fondata sulla CMR (nel cui ambito di applicazione rientrava la controversia), la quale consente all’attore di adire, fra l’altro, i giudici del Paese sul cui territorio si trova il luogo del ricevimento della merce da parte del vettore ( 7 ).

23.

Tale azione mirava a ottenere una dichiarazione ai sensi della quale la responsabilità civile del vettore nel contesto del summenzionato furto era limitata. La ACC Distribution e la Gjensidige hanno eccepito l’incompetenza del giudice, richiamando l’accordo di scelta del foro contenuto nel contratto di trasporto. Tale eccezione è stata respinta a motivo della nullità dell’accordo ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della CMR, poiché esso limitava la scelta dei giudici competenti a conoscere della controversia in questione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, di detta convenzione.

24.

Il 19 settembre 2017 la Gjensidige ha instaurato un procedimento giudiziario nei confronti della Rhenus Logistics dinanzi al Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania; in prosieguo: il «Tribunale regionale») al fine di ottenere il risarcimento dei danni quantificati in EUR 205108,89, oltre interessi. A sostegno della domanda, la Gjensidige invocava la surrogazione nel credito della ACC Distribution, a seguito del versamento a quest’ultima dell’indennizzo assicurativo.

25.

In risposta, la Rhenus Logistics ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che essa aveva generato una situazione di litispendenza che doveva essere risolta riconoscendo la competenza giurisdizionale del Tribunale di Zeeland-West-Brabant, in quanto prima autorità giurisdizionale ad essere stata investita della controversia.

26.

In tale contesto, il Tribunale regionale ha sospeso il procedimento. Tale decisione è stata confermata in appello dal Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania; in prosieguo: la «Corte d’appello»).

27.

Con sentenza del 25 settembre 2019, il Tribunale di Zeeland-West-Brabant ha dichiarato, in particolare, che la responsabilità della Rhenus Logistics nei confronti, fra l’altro, della ACC Distribution e della Gjensidige era limitata e non poteva eccedere l’importo dell’indennità calcolato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della CMR ( 8 ). Tale sentenza non è stata impugnata.

28.

In esecuzione della sentenza in parola, la Rhenus Logistics ha versato alla Gjensidige l’importo stabilito. Quest’ultima ha quindi formulato un’istanza di rinuncia parziale all’azione pendente in Lituania e ha chiesto che fosse accolta la restante parte.

29.

Con sentenza del 22 maggio 2020, il Tribunale regionale ha accettato la rinuncia parziale e ha respinto il resto della domanda, statuendo che la sentenza del Tribunale di Zeeland-West-Brabant aveva acquisito efficacia di giudicato. La Corte d’appello ha confermato tale posizione.

30.

Il 2 giugno 2021 la Gjensidige ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania). La Gjensidige ha sostenuto, in particolare, che, a differenza della CMR, il regolamento n. 1215/2012 stabilisce l’esclusività della competenza giurisdizionale determinata mediante un accordo di scelta del foro e che, nella situazione originatasi nel procedimento principale, dovrebbe prevalere detto regolamento. Secondo tale parte, la soluzione opposta produce conseguenze meno favorevoli per il buon funzionamento del mercato interno e non salvaguarda, in particolare, i principi di prevedibilità del foro competente e di buona amministrazione della giustizia.

31.

Nutrendo dubbi a tal riguardo, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012, alla luce degli articoli 25, 29 e 31 nonché dei considerando 21 e 22 dello stesso, possa essere interpretato nel senso che consente l’applicazione dell’articolo 31 della [CMR] anche nei casi in cui una controversia rientrante nell’ambito di applicazione di questi due strumenti giuridici sia oggetto di un accordo attributivo di competenza.

2)

Se, tenuto conto dell’intenzione del legislatore di rafforzare la tutela degli accordi attributivi di competenza nell’Unione europea, l’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 possa essere oggetto di un’interpretazione più estesa, nel senso di ricomprendere non solo la sezione 6 del capo II di tale regolamento, ma anche la sezione 7 dello stesso.

3)

Se, dopo aver valutato le caratteristiche specifiche della situazione e le conseguenze giuridiche che ne derivano, sia possibile interpretare il termine “ordine pubblico” utilizzato nel regolamento n. 1215/2012 nel senso che esso ricomprende un motivo che fondi la decisione di non riconoscere una sentenza di un altro Stato membro laddove l’applicazione di una convenzione relativa a materie particolari, quale la [CMR], crei una situazione giuridica in cui, nella stessa causa, l’accordo attributivo di competenza e la clausola sulla legge applicabile non vengono rispettati».

32.

La Rhenus Logistics, la Gjensidige, il governo lituano e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Tali parti hanno altresì svolto difese orali nel corso dell’udienza tenutasi il 23 marzo 2023.

IV. Valutazione

33.

Dopo aver svolto alcune osservazioni introduttive sugli elementi pertinenti della controversia di cui al procedimento principale (A) e sulla sentenza della Corte nella causa TNT Express, che, almeno in parte, è alla base delle questioni sollevate dal giudice del rinvio (B), esaminerò nel merito le questioni proposte (C).

34.

A tal fine, mi soffermerò anzitutto sulla premessa su cui si fonda la domanda in esame, vale a dire che sia ancora possibile riesaminare la competenza del Tribunale di Zeeland-West-Brabant, in quanto autorità giurisdizionale d’origine, nell’ambito del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, che concerne il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro. Spiegherò che tale premessa è errata e che gli effetti transfrontalieri di una decisione possono essere evitati soltanto qualora una parte abbia invocato con successo uno dei motivi di diniego del suo riconoscimento previsti dal regolamento n. 1215/2012 (C.1). Il giudice del rinvio prospetta tale opzione nell’ambito della seconda e della terza questione pregiudiziale. Spiegherò che tali motivi non includono la situazione in cui, in sostanza, l’autorità giurisdizionale d’origine abbia dichiarato la propria competenza, pur non essendo un giudice dello Stato membro designato mediante un accordo di scelta del foro (C.2).

35.

Per completezza, e per affrontare l’ampia discussione sorta, a tal riguardo, nel contesto del presente procedimento, spiegherò che, in ogni caso, le norme sulla competenza giurisdizionale contenute nella CMR non contraddicono i principi sottesi al regolamento n. 1215/2012, come risulta dall’applicazione del criterio enunciato nella sentenza TNT Express (D).

A.   Elementi pertinenti della controversia di cui trattasi

36.

Ricordo che la controversia di cui al procedimento principale trae origine dal furto di una parte della merce avvenuto durante il suo trasporto internazionale. Sebbene il contratto di trasporto contenesse una clausola attributiva di competenza ai giudici lituani ( 9 ), la controversia originata da tale furto ha finito per essere esaminata e decisa da giudici dei Paesi Bassi ( 10 ).

37.

Ciò in ragione del fatto che tale controversia rientrava, ratione materiae, nell’ambito di applicazione della CMR, che comprende non soltanto norme sostanziali in materia di responsabilità nel contesto del trasporto di merci su strada, ma anche, tra l’altro, norme in materia di competenza giurisdizionale applicabili alle controversie originate da trasporti di tal genere.

38.

Più precisamente, l’articolo 31, paragrafo 1, della CMR offre all’attore la scelta tra quattro possibili fori, vale a dire, in primo luogo, i giudici dei Paesi designati di comune accordo dalle parti, in secondo luogo, i giudici del Paese in cui, in sostanza, il convenuto ha il suo domicilio ( 11 ), in terzo luogo, i giudici del luogo del ricevimento della merce o, in quarto luogo, i giudici del luogo previsto per la riconsegna.

39.

Sebbene da tali norme risulti che le parti possono concludere un accordo di designazione del giudice competente, sembrerebbe che, almeno secondo la posizione del Tribunale di Zeeland-West-Brabant, un siffatto accordo di scelta del foro non possa essere esclusivo ( 12 ). Il giudice del rinvio sembra essere dello stesso avviso.

40.

Prendo atto del fatto che la Rhenus Logistics, il vettore in questione, ha proposto la sua domanda dinanzi al Tribunale di Zeeland-West-Brabant fondandosi sulla terza categoria menzionata in precedenza, al paragrafo 38 ( 13 ). La sua azione sembra rivestire carattere preventivo, poiché la società mirava a far dichiarare in giudizio che la sua responsabilità per i danni derivanti dal furto era limitata a un determinato importo.

41.

A mio avviso, l’articolo 23, paragrafo 3, della CMR limita, in via di principio, la responsabilità in cui può incorrere il vettore a causa della perdita delle merci ( 14 ). Risulta tuttavia che, in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, della CMR, siffatta limitazione della responsabilità del vettore non si applica quando il danno è stato causato da «dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo».

42.

A tal riguardo, i giudici delle parti contraenti della CMR possono adottare posizioni diverse quanto alle condizioni in presenza delle quali la clausola è applicabile ( 15 ). Ciò può dare adito, al momento del sorgere di una controversia, a una corsa all’organo giurisdizionale più propenso ad adottare un’interpretazione favorevole alla parte interessata. Ciò può determinare, a sua volta, l’instaurazione di procedimenti giudiziari paralleli in diversi Stati, al fine di ottenere, nel caso della parte che vanta il diritto di disporre delle merci, il risarcimento del danno e, viceversa, nel caso del vettore, una dichiarazione che escluda o limiti la responsabilità per siffatto danno ( 16 ).

43.

Nell’ambito del presente procedimento, la Gjensidige ha richiamato le posizioni divergenti adottate dai giudici dei Paesi Bassi, da un lato, e dai giudici lituani, dall’altro, per quanto concerne le condizioni alle quali la responsabilità del vettore può essere considerata illimitata. Tale parte ha sostenuto che la posizione accolta dai giudici dei Paesi Bassi è più favorevole ai vettori, poiché è più difficile che ricorrano le condizioni che fanno sorgere la loro responsabilità illimitata. Il giudice del rinvio sembra condividere tale punto di vista.

44.

La Rhenus Logistics ha ottenuto, nei Paesi Bassi, una dichiarazione di limitazione della sua responsabilità. Tale decisione è stata poi riconosciuta dai giudici lituani nelle fasi del procedimento principale che hanno preceduto quello pendente dinanzi al giudice del rinvio. Nell’ambito di tale procedimento, la Gjensidige ha inizialmente chiesto il risarcimento della perdita di una parte della merce. Essa ha poi limitato la sua domanda all’importo eccedente la somma che le era già stata versata dalla Rhenus Logistics in conformità alla decisione dei Paesi Bassi.

45.

In tale contesto, la Gjensidige sostiene che il riconoscimento di tale decisione è illegittimo, poiché il giudice dei Paesi Bassi si è dichiarato competente in violazione dell’accordo di scelta del foro applicabile. Secondo la Gjensidige, tale accordo avrebbe dovuto prevalere, poiché, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, nel caso di specie la competenza giurisdizionale risultante da un accordo di scelta del foro ha carattere esclusivo ( 17 ).

46.

Più precisamente, tale parte sostiene che, poiché la controversia in esame rientra sia nella CMR sia nel (più generale) regolamento n. 1215/2012 - ed entrambi gli strumenti sembrano contenere norme contraddittorie quanto agli effetti da attribuire a un accordo di scelta del foro - il riconoscimento della decisione olandese deve essere negato, poiché, sulla base della mia interpretazione di tale argomento, l’applicazione delle norme della CMR in materia di competenza giurisdizionale sulle quali si fonda tale decisione produce conseguenze meno favorevoli per il buon funzionamento del mercato interno rispetto all’applicazione del regolamento n. 1215/2012, per quanto concerne gli effetti di un accordo di scelta del foro.

47.

È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede quali norme sulla competenza giurisdizionale debbano trovare applicazione e se il riconoscimento della decisione olandese debba essere negato.

48.

Affinché il lettore possa cogliere appieno gli argomenti della Gjensidige e i quesiti del giudice del rinvio, in particolare la prima questione pregiudiziale, mi occuperò anzitutto della loro presunta fonte di ispirazione, segnatamente la sentenza della Corte nella causa TNT Express.

B.   Convenzioni internazionali relative a materie particolari: prevalenza... ad alcune condizioni

49.

L’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 riconosce l’esistenza di specifiche norme in materia di competenza giurisdizionale ed esecuzione contenute in convenzioni relative a materie particolari concluse dagli Stati membri, e accorda prevalenza a tali strumenti. Infatti, tale disposizione precisa che essa «lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari».

50.

Nel considerando 35 di detto regolamento tale «norma di conflitto» ( 18 ) è presentata come un’espressione del rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri. Sebbene tale formulazione possa indurre l’interprete a ritenere che l’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012 riguardi gli impegni assunti nei confronti di paesi terzi, il testo dell’articolo 71, e in particolare il suo paragrafo 2, chiarisce, come osservato dalla Commissione, che esso si applica anche alle relazioni interne all’Unione europea ( 19 ).

51.

Al contempo, l’articolo 71 è stato descritto anche come norma che riconosce le peculiarità dei settori disciplinati dalle rispettive convenzioni relative a materie particolari ( 20 ).

52.

In precedenza, questa norma era espressa, in termini identici, all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che ha preceduto il regolamento n. 1215/2012.

53.

L’interpretazione della norma in parola è stata al centro della sentenza della Corte nella causa TNT Express ( 21 ), resa nell’ambito di una controversia tra la società di trasporto eponima e la società assicuratrice delle merci perdute in occasione del trasporto. Nell’ambito di tale procedimento, la TNT si era opposta all’esecuzione, nei Paesi Bassi, di una decisione di un giudice tedesco che la condannava a risarcire il danno.

54.

Il fulcro delle questioni proposte si articolava attorno alla questione, simile a quella implicita nella presente causa, se il giudice dello Stato richiesto (nella fattispecie i Paesi Bassi) potesse riesaminare la competenza giurisdizionale del giudice tedesco (in quanto giudice d’origine) ( 22 ). Benché ciò fosse vietato dall’(allora applicabile) regolamento n. 44/2001 (così come accade oggi ai sensi del regolamento n. 1215/2012), dalla CMR non discende necessariamente la stessa soluzione.

55.

Questo è il motivo per cui la Corte ha dovuto esaminare l’interazione tra i due strumenti. A tal riguardo, la Corte ha chiarito che la prevalenza accordata dall’articolo 71 di tale regolamento alle convenzioni internazionali relative a materie particolari, quali la CMR, era sottoposta a un’importante condizione: le loro norme prevalgono a condizione che esse «presentino un alto grado di prevedibilità, facilitino una buona amministrazione della giustizia e permettano di ridurre al minimo il rischio di pendenza di procedimenti paralleli, e assicurino, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da detto regolamento, la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale e la fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione (favor executionis)» ( 23 ).

56.

La Corte è giunta a tale conclusione dopo aver spiegato che le norme contenute in convenzioni internazionali relative a materie particolari non possono portare a «risultati meno favorevoli alla realizzazione del buon funzionamento del mercato interno di quelli cui condurrebbero le disposizioni del detto regolamento» ( 24 ) e non possono «pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile commerciale all’interno dell’Unione (...)» ( 25 ).

57.

Mi occuperò, nel prosieguo, della conclusione specifica che la Corte ha tratto, in tale causa, da dette considerazioni. In questa fase, è sufficiente constatare che il criterio generale stabilito in tale sentenza ha suscitato reazioni dottrinali miste, ai sensi delle quali, in sostanza, detto criterio sarebbe stato difficile da applicare ( 26 ) – quando invece le norme previste dall’articolo 71 erano destinate ad essere norme di conflitto alquanto lineari – e che la sua esistenza «fa violenza» ( 27 ) al testo di tale disposizione ( 28 ). Al contempo, è stato sostenuto che tale sentenza aveva individuato una soluzione alla minaccia percepita per il regime comune di competenza e di di riconoscimento che avrebbe potuto concretizzarsi nel caso in cui norme divergenti di convenzioni relative a materie particolari si applicassero a situazioni interne all’Unione ( 29 ).

58.

In ogni caso, il criterio sviluppato nella sentenza TNT Express, che attualmente guida l’applicazione dell’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012, è divenuto un elemento imprescindibile della valutazione comparativa dei regimi di competenza giurisdizionale ed esecuzione potenzialmente concorrenti ( 30 ). È comprensibile che considerazioni fondate su tale criterio abbiano trovato espressione negli atti delle parti del procedimento principale e nelle riflessioni che hanno indotto il giudice del rinvio a formulare la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, della quale mi occuperò ora più dettagliatamente.

C.   Questioni pregiudiziali nella presente causa

59.

Le tre questioni proposte nella presente causa sembrano riflettere il timore del giudice del rinvio che l’accordo di scelta del foro concluso dalle parti del procedimento principale non sia stato rispettato allorché il Tribunale di Zeeland-West-Brabant ha accettato di esaminare e di decidere la domanda della Rhenus Logistics.

60.

La prima questione pregiudiziale verte, più specificamente, sulla questione se l’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012, interpretato alla luce dei suoi considerando 21 e 22, consenta l’applicazione delle norme alternative sulla competenza giurisdizionale enunciate all’articolo 31, paragrafo 1, della CMR, quando la controversia di cui trattasi è disciplinata da un accordo di scelta del foro.

61.

Temo che tale questione si basi sulla premessa che sia ancora possibile, per il giudice del rinvio, esaminare la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine nella fase del riconoscimento. Spiegherò nel prosieguo che un siffatto riesame è escluso e che, pertanto, la risposta alla prima questione è irrilevante ai fini del procedimento principale (C.1).

62.

Di converso, qualora una parte intenda opporsi agli effetti transfrontalieri di una decisione, essa deve invocare, a tal fine, uno dei motivi di diniego del suo riconoscimento, quali previsti dal regolamento n. 1215/2012. Mi occuperò quindi di tale problema e, più precisamente, della seconda e della terza questione pregiudiziale, con le quali il giudice del rinvio chiede se il fatto che l’accordo di scelta del foro sia rimasto privo di effetti debba determinare il diniego del riconoscimento della decisione olandese. Spiegherò che a tali questioni si deve rispondere in senso negativo (C.2).

1. Sull’impossibilità, per il giudice del rinvio, di riesaminare la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine

63.

Come risulta dal considerando 26 del regolamento n. 1215/2015, le norme in materia di riconoscimento e di esecuzione previste da tale regolamento si basano sulla fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione. Tali norme muovono dalla premessa che una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro debba essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro richiesto ( 31 ).

64.

Di conseguenza, e come sostanzialmente ricordato dalla Commissione nel presente procedimento, nel corso dell’udienza, uno degli elementi fondamentali del sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012 è il riconoscimento automatico delle decisioni in materia civile e commerciale emesse dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro. Segnatamente, tale sistema esclude la possibilità di riesaminare la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro d’origine da parte di quelle dello Stato membro richiesto, come previsto all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 ( 32 ).

65.

Tuttavia, la situazione nel caso di specie non è disciplinata (o, almeno, non esclusivamente, come spiegherò nel prosieguo) dal regolamento n. 1215/2012, bensì dalle norme speciali della CMR, alle quali l’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012 accorda prevalenza. Si pone quindi la questione se il divieto di riesaminare la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine si applichi anche in una situazione del genere.

66.

A mio avviso la risposta è affermativa.

67.

A tal riguardo, rilevo, in primo luogo, che la CMR non è uno strumento del diritto dell’Unione, sicché essa esula dalla competenza della Corte ( 33 ).

68.

Tale limitazione non significa, tuttavia, che la Corte non possa prendere in considerazione il testo di strumenti di tal genere per prendere conoscenza del loro contenuto. Diversamente, sarebbe impossibile verificare, ad esempio, se tali convenzioni contengano norme concorrenti ( 34 ).

69.

Su tale base, passando ora, in secondo luogo, al contenuto specifico della CMR, osservo che le norme della CMR in materia di riconoscimento ed esecuzione sono alquanto rudimentali, elemento che è stato riconosciuto, nel presente procedimento, anche dalla Rhenus Logistics e dalla Gjensidige ( 35 ).

70.

Tali norme sono contenute nell’articolo 31, paragrafo 3, della CMR, che prevede l’esecutività di una sentenza pronunciata in una parte contraente nelle altre parti contraenti, fatto salvo il rispetto di «formalità» che, tuttavia, escludono il riesame nel merito della causa.

71.

Altri aspetti del riconoscimento e dell’esecuzione sembrano privi di disciplina, il che significa che le relative norme devono essere individuate nel diritto dello Stato richiesto ( 36 ).

72.

Per quanto riguarda gli Stati membri, tale diritto figura nel regolamento n. 1215/2012. Il regime applicabile è quindi, a mio avviso, quello previsto agli articoli 45 e seguenti di detto regolamento, ivi compresa la summenzionata norma cardinale che vieta, nello spazio giuridico interno all’Unione, il riesame della competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine.

73.

Inoltre, e indipendentemente da quanto precede, la stessa conclusione si impone alla luce della sentenza TNT Express.

74.

Infatti, dopo aver enunciato il criterio generale che limita la portata dell’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012, quale descritto nella sezione precedente, la Corte ha ricordato che «il giudice dello Stato richiesto non si trova in nessun caso in una posizione migliore, rispetto al giudice dello Stato di origine, per pronunciarsi sulla competenza di quest’ultimo» ( 37 ). La Corte ha precisato che è proprio tale circostanza ad aver condotto al divieto di un siffatto riesame nel diritto dell’Unione.

75.

Sebbene la Corte non si sia espressamente pronunciata sulla questione se i principi sottesi al funzionamento del regolamento n. 44/2001 ostassero, di fatto, al riesame della competenza del giudice nell’applicazione di una convenzione relativa a materie particolari, la sentenza TNT Express è stata generalmente intesa nel senso che conferma quest’ultima opzione ( 38 ). Nel corso dell’udienza nel presente procedimento, la Commissione e il governo lituano hanno espresso, in sostanza, lo stesso punto di vista.

76.

Pertanto, e in sintesi, ritengo che, indipendentemente dal fatto che la questione sia considerata alla luce del criterio enunciato nella sentenza TNT Express o della formulazione della CMR, un giudice di uno Stato membro chiamato a riconoscere una decisione emessa da un giudice di un altro Stato membro in applicazione di detta convenzione non è autorizzato a riesaminare la competenza del giudice d’origine. Di conseguenza, una risposta alla prima questione pregiudiziale non è rilevante ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, poiché quest’ultimo non può controllare se il Tribunale di Zeeland-West-Brabant si sia correttamente dichiarato competente prima di pronunciare la sentenza il cui riconoscimento è in discussione nel procedimento principale.

77.

Ciò precisato, affronterò ora la questione se il fatto che tale giudice abbia dichiarato la propria competenza indipendentemente dall’accordo di scelta del foro di cui trattasi possa costituire un motivo di diniego del riconoscimento della decisione che ne è risultata.

2. Se un accordo di scelta del foro è ignorato, il riconoscimento della decisione può essere negato?

78.

Come spiegato in precedenza, la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio rientra nell’ambito di applicazione della CMR. In applicazione dell’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012, tale convenzione prevale sul regolamento. A prima vista, può quindi sorprendere il fatto di fare ricorso al regolamento n. 1215/2012 per stabilire se le sue disposizioni consentano di negare il riconoscimento della citata sentenza ( 39 ).

79.

Tuttavia, ho già spiegato che, in assenza di norme specifiche a tal fine nella CMR, le norme applicabili sono quelle previste dal diritto dello Stato membro richiesto, che nel caso della Lituania è rappresentato dal regolamento n. 1215/2012. Il giudice del rinvio ha quindi ragione nell’esaminare tale strumento giuridico in modo più approfondito.

80.

Come già ricordato, il regolamento n. 1215/2012 si basa sul riconoscimento automatico delle decisioni in materia civile e commerciale pronunciate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

81.

In via di eccezione a tale regola, il riconoscimento può essere negato soltanto sulla base di uno dei motivi specificamente previsti all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (quando è presentata un’istanza a tal fine, come sottolineato dalla Commissione).

82.

Per quanto rileva ai fini della presente causa, tali motivi comprendono, da un lato, e ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012, una violazione delle norme sulla competenza di cui al capo II, sezione 6 di tale regolamento (seconda questione pregiudiziale) e, dall’altro , una situazione in cui il riconoscimento della decisione in questione è considerato manifestamente contrario all’ordine pubblico nello Stato membro richiesto, come previsto all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 (terza questione pregiudiziale) .

83.

Il giudice del rinvio è consapevole che in nessuno di questi motivi rientra, in linea di principio, la situazione di cui trattasi. Tuttavia, con la seconda e la terza questione, che affronterò più avanti, esso chiede se il riconoscimento della decisione olandese possa essere negato sulla base di una interpretazione estensiva di tali motivi.

a) Interpretazione estensiva del motivo di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012?

84.

Dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 risulta che, allorché è presentata un’istanza a tal fine, il riconoscimento di una decisione è negato qualora quest’ultima confligga con le norme sulla competenza di cui al capo II, sezione 6, di tale regolamento.

85.

Le norme ivi definite (e più precisamente l’articolo 24, che costituisce l’unica disposizione della summenzionata sezione) stabiliscono competenze giurisdizionali esclusive per quanto concerne controversie vertenti su cinque materie elencate. In sintesi, tali aree consistono i) in taluni aspetti della proprietà immobiliare, ii) in determinate questioni societarie, iii) nella validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, iv) nella validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi, e v) nell’esecuzione di decisioni.

86.

Un accordo non può derogare a tali norme sulla competenza ( 40 ) e la loro ragion d’essere è stata individuata nel particolare collegamento esistente tra le aree in questione e un determinato Stato membro ( 41 ).

87.

In particolare, dalla suesposta descrizione discende che la sezione 6 del capo II del regolamento n. 1215/2012 non è applicabile agli accordi di scelta del foro. Ricordo che tali accordi rientrano nella sezione 7 di tale capo.

88.

Il giudice del rinvio è consapevole di ciò, ma chiede, mediante la sua seconda questione, se le modifiche legislative introdotte dal regolamento n. 1215/2012, mediante le quali è stata rafforzata la tutela degli accordi di scelta del foro, implichino che la norma di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), debba essere interpretata estensivamente, nel senso di includervi non soltanto la violazione delle norme di cui al capo II, sezione 6, di tale regolamento, ma anche la violazione della sezione 7.

89.

Ritengo di no.

90.

Il giudice del rinvio ricorda, correttamente, che, rispetto al regolamento n. 44/2001, il regolamento n. 1215/2012 rafforza l’efficacia di siffatti accordi prevedendo, al suo articolo 31, paragrafi 2 e 3, una norma specifica in materia di litispendenza ( 42 ).

91.

Tuttavia, pur avendo introdotto tale modifica, il legislatore dell’Unione ha scelto di non ripercuoterla nel regime dei motivi che consentono di negare il riconoscimento di una decisione.

92.

L’elenco di detti motivi è previsto all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 ed è tassativo ( 43 ).

93.

Lo stesso deve logicamente valere per quanto concerne, specificamente, il motivo elencato all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), dello stesso strumento, in materia di violazione delle norme sulla competenza esclusiva in applicazione del capo II, sezione 6, del regolamento n. 1215/2012.

94.

Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, se non esiste alcun motivo che consenta di negare il riconoscimento di una decisione che viola un accordo di scelta del foro esclusivo, in tal caso la violazione di detto accordo non avrà alcuna conseguenza.

95.

Temo che sia esattamente questa la logica del funzionamento del regolamento n. 1215/2012, come attualmente concepito, che favorisce il riconoscimento automatico delle decisioni anche qualora le norme sulla competenza giurisdizionale ivi previste non siano state rispettate, salvo nelle situazioni tassativamente elencate all’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento ( 44 ).

96.

In caso di violazione delle norme sulla competenza, tale disposizione precisa che il diniego del riconoscimento è ammesso soltanto quando il conflitto riguarda (i) norme contenute nella sezione 6 del capo II di tale regolamento, come già discusso in questa sede (articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012), che mirano, in sostanza, a tutelare la parte considerata debole, in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto i) dello stesso regolamento ( 45 ). Di converso, nell’articolo 45, paragrafo 1, non rientra la violazione di altre norme sulla competenza previste nel regolamento n. 1215/2012.

97.

Occorre ricordare che i motivi previsti all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 costituiscono eccezioni alla regola generale ai sensi della quale le decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro sono automaticamente riconosciute. Nel contesto della presente causa, ritengo comunque superfluo richiamare il principio generale di interpretazione secondo cui le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente. Tale principio è utile quando la portata dell’eccezione è vaga. Tuttavia, non è così nel caso di specie. L’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 è chiaro, e fa riferimento a precise regole di competenza la cui violazione può rientrare nel suo ambito di applicazione. In tali circostanze, l’interpretazione presa in considerazione dal giudice del rinvio e suggerita dalla Gjensidige sarebbe semplicemente in contrasto con la formulazione di tale disposizione.

98.

Per concludere sul punto, ritengo che, se il legislatore dell’Unione avesse desiderato che la protezione degli accordi di scelta del foro si spingesse fino al punto di assumere la forma di un nuovo motivo di diniego in caso di loro violazione, è ragionevole attendersi che lo avrebbe fatto espressamente. Di converso, la formulazione della disposizione di cui trattasi, che permette il diniego del riconoscimento di una decisione, indica manifestamente che il legislatore non aveva tale intenzione.

b) Interpretazione estensiva del motivo legato all’ordine pubblico?

99.

Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se la situazione in esame possa condurre a un’interpretazione estensiva del motivo di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/1212, ai sensi del quale il riconoscimento di una decisione è negato, in linea di principio, se esso è manifestamente contrario all’ordine pubblico nello Stato richiesto.

100.

Sono dell’avviso che tutte le osservazioni da me svolte in merito al motivo di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), trovino applicazione mutatis mutandis, poiché il testo dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 è egualmente chiaro.

101.

Infatti, la risposta alla terza questione è in parte fornita all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, come osservato, in sostanza, dal governo lituano. La disposizione in parola prevede che i motivi di ordine pubblico «non si applicano alle norme in materia di competenza». Detta disposizione fa salvi i motivi previsti all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1215/2012, discussi nella sottosezione precedente delle presenti conclusioni, e non vedo il motivo per cui essa debba essere interpretata in modo diverso rispetto alla sua stessa formulazione.

102.

Inoltre, con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede indicazioni, per quanto riguarda l’applicabilità del motivo dell’ordine pubblico, non soltanto in merito a una situazione in cui un accordo di scelta del foro non sia stato rispettato, ma anche a una situazione caratterizzata da una violazione della clausola sulla legge applicabile.

103.

Dal fascicolo, tuttavia, non emerge alcuna informazione circa la stipulazione di una clausola di tal genere tra le parti coinvolte.

104.

Questa parte della terza questione sembra quindi irricevibile.

105.

Ciò premesso, dalla decisione di rinvio emerge che il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al fatto che, dichiarando la sua competenza a conoscere della domanda di cui trattasi, il Tribunale di Zeeland-West-Brabant abbia determinato l’applicabilità del diritto dei Paesi Bassi al merito della controversia, il che ha comportato, a sua volta, la determinazione della responsabilità del vettore sulla base del diritto dei Paesi Bassi, e non del diritto lituano. Il giudice del rinvio ritiene che la convenuta nel procedimento principale (ossia, sulla base della mia interpretazione, la Gjensidige) non potesse prevedere siffatte conseguenze. Intendo tali osservazioni nel senso che mirano a sottolineare che la questione della responsabilità del vettore avrebbe dovuto essere risolta applicando il diritto lituano, e non il diritto dei Paesi Bassi, e che il risultato è meno favorevole a una parte quale la Gjensidige.

106.

Il giudice del rinvio osserva inoltre che l’articolo 29, paragrafo 1, della CMR, il quale rinvia al diritto nazionale per quanto concerne le condizioni alle quali la responsabilità del vettore può essere considerata illimitata ( 46 ), sembra confliggere con l’articolo 3 e con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 ( 47 ).

107.

Inoltre, il giudice del rinvio dubita che la situazione che ne risulta sia compatibile con il diritto fondamentale a un processo equo, nonché con i principi sottesi, secondo la mia interpretazione, al regolamento n. 1215/2012.

108.

A tal riguardo, osservo, da un lato, che il procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio riguarda, come già ricordato a più riprese, il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro.

109.

Nel presente contesto, la questione chiave è quindi se le differenze nel diritto sostanziale che sembrano esistere tra il diritto dei Paesi Bassi e quello lituano per quanto concerne la portata della responsabilità del vettore possano giustificare il diniego del riconoscimento della decisione che ne risulta sulla base dell’applicazione del motivo di ordine pubblico di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

110.

Ritengo di no.

111.

In primo luogo, secondo una giurisprudenza costante, sebbene in linea di principio gli Stati membri restino liberi di determinare le esigenze del loro ordine pubblico in modo conforme alle loro concezioni nazionali, la Corte deve controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro possa ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emessa in un altro Stato membro ( 48 ).

112.

In secondo luogo, si può fare ricorso a tale motivo soltanto in casi eccezionali ( 49 ), qualora il riconoscimento «contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto [o, parimenti, nel quale ci si oppone al riconoscimento], in quanto detta decisione lederebbe un principio fondamentale» ( 50 ).

113.

In terzo luogo, e di converso, il motivo di rifiuto contenuto nell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non può essere invocato per la sola ragione che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se fosse stato investito della controversia ( 51 ).

114.

La preoccupazione fondamentale del giudice del rinvio sembra essere che, per effetto dell’asseritamente erronea determinazione del giudice competente a conoscere della domanda di cui trattasi, quest’ultima sia stata decisa in definitiva ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, e non del diritto lituano.

115.

Poiché tale preoccupazione consiste nel sottolineare che il giudice dei Paesi Bassi ha errato nel qualificare il suo diritto nazionale come il diritto applicabile, rilevo che siffatto errore, anche se dimostrato, non può, di per sé, condurre a un diniego del riconoscimento della sentenza.

116.

Dalla giurisprudenza citata in precedenza risulta che tale diniego è possibile soltanto qualora il riconoscimento della decisione che ne risulta violi un principio considerato fondamentale nello Stato richiesto.

117.

Tuttavia, per quanto concerne le conseguenze specifiche del riconoscimento della sentenza dei Paesi Bassi in questione, il giudice del rinvio non spiega in che modo la summenzionata divergenza a livello di diritto sostanziale inciderebbe sull’ordine pubblico della Lituania e come il riconoscimento di tale sentenza sarebbe in contrasto, in modo inaccettabile, con l’ordinamento giuridico di tale Stato, in quanto violerebbe un principio fondamentale.

118.

In tali circostanze, in risposta alla seconda e alla terza questione proposta, ritengo che l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso non ricomprende la situazione in cui l’autorità giurisdizionale d’origine ha dichiarato la propria competenza sulla base di una delle varie norme contenute in una convenzione relativa a materie particolari, ai sensi dell’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012, nelle quali è contemplato, ma non è qualificato come esclusivo, un accordo di scelta del foro, e qualora l’autorità giurisdizionale d’origine non sia il giudice designato dall’accordo di scelta del foro concluso dalle parti interessate. Inoltre, l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un errore, ove accertato, quanto alla determinazione della legge applicabile non può, di per sé, condurre al diniego del riconoscimento di una decisione sulla base del motivo della contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto.

119.

Tale risposta, unitamente a quella suggerita in precedenza, al paragrafo 76 delle presenti conclusioni, fornisce, a mio avviso, un chiarimento pertinente, che permetterà al giudice del rinvio di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente. Ciò premesso, per ragioni di completezza e per affrontare l’ampia discussione suscitata da tale questione nell’ambito del presente procedimento, spiegherò che, in ogni caso, le norme sulla competenza della CMR non violano i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea, come risulta dall’applicazione del criterio enunciato nella sentenza TNT Express.

D.   «Criterio TNT Express» e carattere non esclusivo della competenza giurisdizionale risultante da un accordo di scelta del foro

120.

Molte discussioni nella presente causa hanno riguardato la questione se le norme sulla competenza giurisdizionale previste nella CMR siano in contrasto con il criterio stabilito nella sentenza TNT Express e con i principi sottesi al funzionamento del regolamento n. 1215/2012.

121.

Il problema, come percepito dal giudice del rinvio, sorge dal fatto che, da un lato, il regolamento n. 1215/2012 qualifica come esclusiva, in linea di principio, la competenza stabilita da un accordo di scelta del foro. Tuttavia, dall’altro lato, la CMR, pur consentendo di stabilire la competenza su tale fondamento, sembra escluderne il carattere esclusivo (quanto meno nell’interpretazione di quest’ultima accolta dal Tribunale di Zeeland-West-Brabant, che sembra essere condivisa anche dal giudice del rinvio).

122.

A tal riguardo rilevo, in primo luogo, che, nella sua sentenza Nickel & Goeldner Spedition, la Corte ha già statuito, come ricordato dal giudice del rinvio, che le norme sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della CMR non sono in contrasto con il criterio stabilito nella sentenza TNT Express. Tuttavia, come osservato dalla Commissione, in tale sentenza la Corte ha esaminato tutte le norme sulla competenza previste dall’articolo 31, paragrafo 1, della CMR (quali individuate al precedente paragrafo 38), fatta eccezione per quella di cui si tratta nella presente causa ( 52 ).

123.

Ritengo che sia per questa ragione che il giudice del rinvio chiede se la differenza di trattamento che la CMR (come interpretata, ripeto, dal Tribunale di Zeeland-West-Brabant) sembra riservare agli accordi di scelta del foro rispetto al regolamento n. 1215/2012, determini un conflitto con i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea.

124.

Ritengo di no.

125.

Anzitutto, tenuto conto della posizione accolta dal Tribunale di Zeeland-West-Brabant, risulta effettivamente che vi sia una differenza tra la CMR e il regolamento n. 1215/2012 per quanto attiene al regime applicabile agli accordi di scelta del foro.

126.

Tuttavia, ritengo che una siffatta differenza non costituisca, di per sé, un problema.

127.

Infatti, se ogni differenza dovesse far sì che il regime specializzato ceda il passo al regolamento n. 1215/2012, l’articolo 71, paragrafo 1, di tale regolamento sarebbe interamente privato del suo significato. Nessun regime specializzato che si discosti dal regolamento n. 1215/2012 potrebbe mai trovare applicazione in relazioni giuridiche interne all’Unione. Tuttavia, un risultato del genere non è accettabile, alla luce della chiara formulazione di tale disposizione.

128.

Di converso, l’applicazione di norme relative a materie particolari eventualmente diverse da quelle previste dal regolamento n. 1215/2012 deve essere negata soltanto qualora esse siano realmente in contrasto con i principi enunciati nella sentenza TNT Express. Per quanto concerne le norme sulla competenza giurisdizionale, i principi pertinenti sono sostanzialmente quelli, da un lato, dell’alto grado di prevedibilità delle stesse e di certezza del diritto per i loro destinatari e, dall’altro, di buona amministrazione della giustizia ( 53 ).

129.

Non ritengo che nessuno di detti principi sia messo a repentaglio.

130.

In primo luogo, ritengo che, affinché il principio dell’alto grado di prevedibilità delle norme sulla competenza giurisdizionale sia rispettato, ciò che rileva è che l’attore sia in grado di decidere agevolmente il foro in cui agire e che il convenuto possa ragionevolmente prevedere quale esso sia.

131.

È quanto avviene, a mio avviso, con l’articolo 31, paragrafo 1, della CMR. Tale disposizione non contiene una norma formulata in modo vago la quale preveda, ad esempio, la determinazione caso per caso di un foro adeguato in funzione dell’insieme delle circostanze e degli interessi della giustizia. Invece, l’articolo 31, paragrafo 1, della CMR, prevede varie categorie di fori, chiaramente definiti mediante categorie generali e facilmente comprensibili (segnatamente, in sintesi, la sede del convenuto, il luogo del ricevimento della merce da parte del vettore, il luogo previsto per la riconsegna o il luogo determinato dall’accordo concluso dalle parti).

132.

Orbene, il fulcro del problema, nella presente causa, sembra essere il fatto che la competenza giurisdizionale, come disciplinata dalla CMR (nell’interpretazione di quest’ultima accolta dal Tribunale di Zeeland-West-Brabant), determinata mediante un accordo di scelta del foro, non diviene esclusiva. Tale interpretazione della CMR sembra invece preservare tutti gli altri possibili fori previsti dall’articolo 31, paragrafo 1, della CMR.

133.

A tal riguardo, si può certamente sostenere che la presunzione di esclusività conferita ai fori designati mediante accordo dal regolamento n. 1215/2012 rafforza la certezza del diritto per i suoi destinatari (e soprattutto per il convenuto) poiché chiarisce che, quando è stato concluso un accordo di scelta del foro, e salvo disposizione contraria, gli altri fori ipotetici possono, in linea di principio, essere esclusi.

134.

Tuttavia, rilevo che stabilire se il foro così designato abbia o meno carattere esclusivo sia, in definitiva, una questione politica, sulla quale possono essere assunte posizioni diverse nei vari ordinamenti giuridici (e nei di diversi settori di questi ultimi).

135.

A tal riguardo, gli autori di una convenzione che disciplina una materia particolare, come la CMR, possono aver avuto buoni motivi per insistere sulla disponibilità di più fori alla luce delle specificità del settore ( 54 ).

136.

Peraltro, ricordo che, sebbene il regolamento n. 1215/2012 preveda la presunzione di esclusività del foro designato mediante un accordo di scelta del foro, detta esclusività non è una regola assoluta e può essere esclusa dalle parti. Quando ciò avviene, la situazione diventa simile a quella risultante dall’articolo 31, paragrafo 1, della CMR. Inoltre, lo stesso regolamento n. 1215/2012 limita l’effetto degli accordi di scelta del foro, poiché tali accordi non possono escludere l’operatività delle regole di competenza in talune materie ( 55 ).

137.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la buona amministrazione della giustizia e il rischio di instaurazione di procedimenti paralleli, il fatto che un accordo di scelta del foro non sia considerato esclusivo aumenta, di fatto, tale rischio. Ciò premesso, osservo che l’articolo 31, paragrafo 2, della CMR contiene una norma sulla litispendenza che, nel suo contenuto generale, è analoga a quella prevista all’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012, nel senso che mira a evitare il rischio che a mio avviso siano instaurati procedimenti paralleli e che siano emesse decisioni incompatibili ( 56 ).

138.

È vero che, a differenza del regolamento n. 1215/2012, la CMR non contiene norme sulla litispendenza che tutelino specificamente gli accordi di scelta del foro (come quelle di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012). Tale differenza, tuttavia, è la conseguenza logica della scelta politica sopra menzionata, di considerare la competenza giurisdizionale risultante da tali accordi come un’alternativa da mantenere parallelamente ad altre possibili regole.

139.

La rassegna che precede, quindi, mi induce a ritenere che l’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012 e il criterio stabilito nella sentenza TNT Express non ostino all’interpretazione della norma sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della CMR nel senso che il foro risultante da un accordo di scelta del foro non può essere considerato esclusivo.

140.

Ribadisco che la mia analisi nella presente sezione è stata effettuata per mero scrupolo di completezza e per pronunciarmi sul vivo dibattito sorto nel presente procedimento in merito a tale questione. In particolare, ribadisco le mie considerazioni precedenti, dalle quali discende che la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine non può essere riesaminata dal giudice del rinvio nel procedimento principale, relativo al riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro.

V. Conclusione

141.

Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania, Lituania) nei seguenti termini:

L’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e lettera e), punto ii), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

deve essere interpretato nel senso che i motivi di diniego del riconoscimento ivi enunciati non si applicano a una situazione in cui l’autorità giurisdizionale d’origine ha dichiarato la propria competenza sulla base di una delle varie norme contenute in una convenzione relativa a materie particolari, ai sensi dell’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012, nelle quali è contemplato, ma non è qualificato come esclusivo, un accordo di scelta del foro, e qualora l’autorità giurisdizionale d’origine non sia il giudice designato dall’accordo di scelta del foro concluso dalle parti interessate.

Inoltre, l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un errore, ove accertato, quanto alla determinazione della legge applicabile non può, di per sé, condurre al diniego del riconoscimento di una decisione sulla base del motivo della contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

( 3 ) Sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243) (in prosieguo: la «sentenza TNT Express»). Tale sentenza riguardava il regolamento anteriore al regolamento n. 1215/2012, ossia il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). Quest’ultimo ha sostituito la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1978, L 304, pag. 36) (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles del 1968»). Secondo una giurisprudenza costante, «nei limiti in cui [il regolamento n. 1215/2012] abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come “equivalenti”». V., ad esempio, sentenza del 10 marzo 2022, BMA Nederland (C‑498/20, EU:C:2022:173, punto 27).

( 4 ) Conclusa a Ginevra il 19 maggio 1956, United Nations Treaty Series, vol. 399, pag. 189; come modificata da un protocollo alla Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), Ginevra, 5 luglio 1978, United Nations Treaty Series, vol. 1208, pag. 427nonché dal Protocollo addizionale alla [CMR] relativo alla lettera di vettura elettronica, Ginevra, 20 febbraio 2008, United Nations Treaty Series, vol. 2762, pag. 23.

( 5 ) Il giudice del rinvio osserva che il testo ufficiale della CMR in lingua lituana non risulta accurato se posto a confronto con versioni redatte in altre lingue.

( 6 ) Rilevo che alcune delle versioni della CMR pubblicamente disponibili sembrano non contenere la frase «e non gli è consentito adire altri giudici» di cui all’articolo 31, paragrafo 1, in fine. Comunque, la versione ufficiale disponibile nella United Nations Treaties Series (UNTS) la contiene.

( 7 ) V. anche, più in dettaglio, infra, nota 13.

( 8 ) L’articolo 23, paragrafo 1, della CMR stabilisce che «[q]uando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un’indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta». L’articolo 23, paragrafo 3, della convenzione in parola aggiunge che «[t]uttavia l’indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante».

( 9 ) Come spiegato più dettagliatamente supra, al paragrafo 20 delle presenti conclusioni.

( 10 ) La Gjensidige sostiene che le due azioni non hanno lo stesso oggetto e ritiene che esse non coinvolgano le stesse parti. Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo il giudice del rinvio, le condizioni della litispendenza sono soddisfatte. Come correttamente sottolineato da tale giudice, un’azione di accertamento negativo e un’azione di regresso proposta a titolo del medesimo danno devono essere considerate aventi lo stesso oggetto ai fini dell’applicazione della norma sulla litispendenza di cui all’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012. Sentenze del 19 dicembre 2013, Nipponkoa Insurance Co. (Europe) (C‑452/12, EU:C:2013:858, in prosieguo: la «sentenza Nipponkoa», punti da 40 a 49), che riguardava la corrispondente norma del regolamento n. 44/2001, o del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, in prosieguo: la «sentenza Tatry», punto 44), che riguardava la corrispondente norma contenuta nella convenzione di Bruxelles del 1968.

( 11 ) L’articolo 31, paragrafo 1, della CMR fa riferimento, più specificamente, alla residenza abituale del convenuto, alla sua sede principale, succursale o agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto.

( 12 ) V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni. Le posizioni delle parti contraenti della CMR su tale questione sembrano divergenti. V. punto 7.3 delle sintesi redatte dall’Institut du Droit International des Transports sull’applicazione dell’articolo 31 della CMR, disponibili al seguente indirizzo: https://www.idit.fr/rapports-pays/index.php?lang=en. V. anche Loewe, R., Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, CMR, United Nations 1975, punto 240, pag. 64, ECE/TRANS/14.

( 13 ) Fatta salva la verifica del giudice del rinvio, dal fascicolo risulta che le merci di cui trattasi dovevano essere trasportate dai Paesi Bassi alla Lituania. Di converso, tutti gli altri fattori di collegamento richiamati al paragrafo 38 delle presenti conclusioni sembrano condurre alla competenza dei giudici lituani.

( 14 ) V. supra, nota 8.

( 15 ) V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:50, in prosieguo: le «conclusioni nella causa TNT Express», paragrafo 22). Dal fascicolo risulta che esistono differenze, a tal riguardo, anche per quanto concerne la giurisprudenza olandese e quella lituana.

( 16 ) Ibidem.

( 17 ) Osservo che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, si presume che il foro designato mediante un accordo di scelta del foro abbia carattere esclusivo, salvo indicazione contraria.

( 18 ) Cremona, M., «The Internal Market and Private International Law Regimes: A Comment on Case C‑533/08 TNT Express Nederland BV v AXA Versicherung AG, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 4 May 2010», EUI Department of Law Working Paper No. 2014/08, luglio 2014, pag. 12.

( 19 ) Sentenza TNT Express, punto 47. V., in particolare, l’articolo 71, paragrafo 2, lettera b), seconda frase, del regolamento n. 1215/2012, citata supra, al paragrafo 16 delle presenti conclusioni. Il considerando 35 del regolamento n. 1215/2012 enuncia che «il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche».

( 20 ) Sentenza Tatry, punto 24. V. anche sentenza TNT Express, punto 48 e giurisprudenza ivi citata, nonché conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Brite Strike Technologies (C‑230/15, EU:C:2016:366, paragrafo 31). Si può presumere che la stessa logica fosse in particolar modo presente nell’articolo 57 della convenzione di Bruxelles del 1968. Tale disposizione, in discussione nella sentenza Tatry, ha preceduto l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 e se ne distingueva per il mero (ma importante) fatto che preservava, pro futuro, la possibilità degli Stati membri di concludere siffatte convenzioni relative a materie particolari. Sentenza TNT Express, punto 38.

( 21 ) Citata supra, alla nota 3 delle presenti conclusioni.

( 22 ) Conclusioni nella causa TNT Express, paragrafo 27.

( 23 ) Sentenza TNT Express, punto 56.

( 24 ) Ibidem, paragrafo 51.

( 25 ) La Corte ha individuato come tali i principi di libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, di prevedibilità del foro competente e, pertanto, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell’ambito dell’Unione, richiamando i considerando 6, 11, 12 e da 15 a 17, del regolamento n. 44/2001. Sentenza TNT Express, punto 49.

( 26 ) Cremona, M., citata supra alla nota 18, in particolare pag. 6.

( 27 ) Kuijper, P.J., «The Changing Status of Private International Law Treaties of the Member States in Relation to Regulations No. 44/2001», Legal Issues of Economic Integration, 2011, pagg. da 89 a 104, in particolare pag. 99 [traduzione libera].

( 28 ) Attal, M., «Droit international privé communautaire et conventions internationales : une délicate articulation», Petites affiches, n. 238, 2010, pagg. 22.

( 29 ) Kuijper P.J., citato alla nota 27, in particolare pag. 102. V., per una posizione diversa, Cremona, citata alla nota 18, in particolare pag. 6.

( 30 ) Richiamato nelle sentenze Nipponkoa, punti da 36 a 39; del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145, in prosieguo: la «sentenza Nickel & Goeldner Spedition», punto 38); e del 14 luglio 2016, Brite Strike Technologies (C‑230/15, EU:C:2016:560, in prosieguo: la «sentenza Brite Strike Technologies», punto 65).

( 31 ) V. anche, nel contesto del regolamento n. 44/2001, sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

( 32 ) Come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte. V., recentemente, sentenza del 7 aprile 2022, H Limited (C‑568/20, EU:C:2022:264, in prosieguo: la «sentenza H Limited», punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Nel contesto del regolamento n. 44/2001, v. sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 49) e del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a. (C‑456/11, EU:C:2012:719, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Nel contesto della convenzione di Bruxelles del 1968, v. sentenza del 28 marzo 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 31).

( 33 ) Sentenza TNT Express, punto 63.

( 34 ) Concordo sul fatto che la situazione non si distingue da quella in cui la Corte è chiamata a tener conto di disposizioni di diritto interno, al fine di stabilire se il diritto dell’Unione vi osti. Conclusioni nella causa TNT Express, paragrafi 76 e 78. Essa non si distingue neppure dalla situazione in cui la Corte prende in considerazione il contenuto di accordi internazionali ai sensi dell’articolo 351 TFUE, per stabilire se gli Stati membri debbano eliminare «incompatibilità» ai sensi di tale disposizione.

( 35 ) Ricordo che tale convenzione risale al 1956 ed è stata modificata nel 1978 e nel 2008 (v. nota 4 supra). Tali modifiche non sono rilevanti nella presente causa.

( 36 ) V., in tal senso, conclusioni nella causa TNT Express, paragrafo 93.

( 37 ) Sentenza TNT Express, punto 55.

( 38 ) V., ad esempio, Lamont-Black, S., «The UK Supreme Court on jurisdiction over successive CMR Convention carriers and European Union rules», Uniform Law Review, Vol. 21, Issue 4, 2016, pagg. da 487 a 509, in particolare pag. 498, nonché Kuijper, P.J., citato alla nota 26, in particolare pag. 99 (il quale sottolinea che, tuttavia, tale conclusione non è assolutamente certa).

( 39 ) V. anche articolo 71, paragrafo 2, lettera b), e seconda frase dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012.

( 40 ) Come previsto all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento n. 1215/2012, ai sensi del quale “gli accordi attributivi di competenza (…) non sono valid[i] se (…) derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell’articolo 24”.

( 41 ) Sentenza del 13 luglio 2000, Group Josi (C‑412/98, EU:C:2000:399, punto 46) nel contesto dell’articolo 16 della convenzione di Bruxelles del 1968. V. anche, ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Apostolides (C‑420/07, EU:C:2008:749, paragrafo 83) per quanto riguarda la competenza a conoscere di controversie in materia di diritti reali immobiliari.

( 42 ) Da tali disposizioni risulta che, quando sono in corso procedimenti paralleli, uno dei quali è pendente dinanzi all’autorità giurisdizionale adita in base a un accordo di scelta del foro, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro deve astenersi dal pronunciarsi sulla controversia allorché l’autorità designata abbia accertato la propria competenza, e salvo che essa dichiari la propria incompetenza. V. anche considerando 22 del regolamento n. 1215/2012.

( 43 ) V. sentenza H Limited, punto 31 o, nel contesto del regolamento n. 44/2001, sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, in prosieguo: la “sentenza flyLAL”, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). V. anche il considerando 30, giustamente richiamato dal governo lituano, ai sensi del quale «il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal presente regolamento».

( 44 ) Come rilevato dal giudice del rinvio, l’asserita violazione di norme sulla competenza può essere contestata mediante i mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale interessata.

( 45 ) Trattasi delle sezioni 3, 4 o 5 del capo II del regolamento n. 1215/2012.

( 46 ) V. supra, paragrafi da 41 a 43.

( 47 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

( 48 ) V., ad esempio, sentenza flyLAL, punto 47 e giurisprudenza ivi citata.

( 49 ) Sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 55 e giurisprudenza ivi citata), nel contesto dell’articolo 34, paragrafo 1 del regolamento n. 44/2001.

( 50 ) V. sentenza Diageo Brands, punto 44 e giurisprudenza ivi citata.

( 51 ) V., in tal senso, sentenza flyLAL, punto 48 e giurisprudenza ivi citata.

( 52 ) Sentenza Nickel & Goeldner Spedition, punti da39 a 41.

( 53 ) Osservo che la Corte ha ricordato, al punto 53 della sua sentenza TNT Express, che i principi pertinenti, per quanto attiene alla questione della competenza giurisdizionale, sono l’alto grado di prevedibilità, la buona amministrazione della giustizia e la minimizzazione del rischio di procedimenti paralleli. Al punto 65 della sentenza Brite Strike Technologies, tali principi riguardano la certezza del diritto per i destinatari e la buona amministrazione della giustizia.

( 54 ) Rilevo che una flessibilità analoga sembra essere stata ricercata anche nell’articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, United Nations Treaty Series, 1978, vol. 1695, pag. 3, o nell’articolo 46, paragrafo 1, delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM), molto simile all’articolo 31, paragrafo 1, della CMR.

( 55 ) V. articoli 15, 19, 23 e 25, paragrafo 4, del regolamento n. 1215/1212.

( 56 ) Tali disposizioni sono riprodotte supra, ai paragrafi 9 e 15.