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8.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 164/23 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 9 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., in liquidazione / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-289/22 (1), A.T.S. 2003)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167, 168 e 178 - Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte - Frode - Prova - Obbligo di diligenza del soggetto passivo - Presa in considerazione di una violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano le prestazioni di servizi di cui trattasi)
(2023/C 164/29)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., in liquidazione
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositivo
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1) |
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che: essa osta ad una prassi nazionale consistente nel qualificare la scelta del soggetto passivo di svolgere la sua attività economica in una forma che gli consenta di ridurre i suoi costi come «esercizio di un diritto non conforme alla sua funzione» e nel negare, per tale ragione, a detto soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, quando non sia dimostrata l’esistenza di una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo o, quanto meno, essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria agli obiettivi della citata direttiva. |
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2) |
La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a che l’amministrazione finanziaria neghi a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa ad una prestazione di servizi, basandosi su conclusioni risultanti da testimonianze in considerazione delle quali detta amministrazione ha messo in dubbio l’effettività di tale prestazione di servizi o ha ritenuto che la stessa si iscrivesse in una frode dell’IVA, se, nel primo caso, il soggetto passivo non ha dimostrato che detta prestazione di servizi è effettivamente avvenuta o se, nel secondo caso, la suddetta amministrazione finanziaria ha dimostrato, conformemente alle norme previste dal diritto nazionale, che detto soggetto passivo ha commesso una frode dell’IVA oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile frode. |
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3) |
La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che:
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4) |
La direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che: non spetta, in linea di principio, al soggetto passivo che intenda esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) verificare che il fornitore e gli altri operatori intervenuti a monte nella catena di prestazioni abbiano rispettato le norme nazionali che disciplinano le prestazioni di servizi in questione e le altre norme nazionali applicabili alla loro attività. Tuttavia, in presenza di indizi, risultanti dalla violazione di dette norme e tali da far sorgere nel soggetto passivo, al momento dell’acquisto effettuato dal medesimo, sospetti riguardo all’esistenza di irregolarità o di una frode, si può esigere che tale soggetto passivo dia prova di una maggiore diligenza e adotti le misure che ci si possono ragionevolmente attendere dallo stesso per assicurarsi di non partecipare, mediante tale acquisto, a un’operazione che si iscrive in una frode all’IVA. |