8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/23


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 9 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., in liquidazione / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-289/22 (1), A.T.S. 2003)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167, 168 e 178 - Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte - Frode - Prova - Obbligo di diligenza del soggetto passivo - Presa in considerazione di una violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano le prestazioni di servizi di cui trattasi)

(2023/C 164/29)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., in liquidazione

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta ad una prassi nazionale consistente nel qualificare la scelta del soggetto passivo di svolgere la sua attività economica in una forma che gli consenta di ridurre i suoi costi come «esercizio di un diritto non conforme alla sua funzione» e nel negare, per tale ragione, a detto soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, quando non sia dimostrata l’esistenza di una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo o, quanto meno, essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria agli obiettivi della citata direttiva.

2)

La direttiva 2006/112

deve essere interpretata nel senso che:

essa non osta a che l’amministrazione finanziaria neghi a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa ad una prestazione di servizi, basandosi su conclusioni risultanti da testimonianze in considerazione delle quali detta amministrazione ha messo in dubbio l’effettività di tale prestazione di servizi o ha ritenuto che la stessa si iscrivesse in una frode dell’IVA, se, nel primo caso, il soggetto passivo non ha dimostrato che detta prestazione di servizi è effettivamente avvenuta o se, nel secondo caso, la suddetta amministrazione finanziaria ha dimostrato, conformemente alle norme previste dal diritto nazionale, che detto soggetto passivo ha commesso una frode dell’IVA oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile frode.

3)

La direttiva 2006/112

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a che l’amministrazione finanziaria neghi a un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione considerando come prova sufficiente dell’esistenza di una frode dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) il fatto che tale soggetto passivo, o altri operatori intervenuti a monte nella catena delle prestazioni, hanno violato le norme nazionali che disciplinano le prestazioni di servizi in questione, senza che sia dimostrata l’esistenza di un nesso tra detta violazione e il diritto alla detrazione dell’IVA;

tuttavia, una violazione siffatta può, in funzione delle circostanze di fatto del caso di specie, costituire uno dei vari indizi dell’esistenza di una frode all’IVA nonché un elemento di prova che può essere preso in considerazione, nell’ambito della valutazione globale di tutte tali circostanze, per dimostrare che il soggetto passivo ne è l’autore o vi ha partecipato attivamente, o per dimostrare che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva nella suddetta frode;

spetta all’amministrazione finanziaria individuare gli elementi costitutivi della frode all’IVA, fornire la prova dei comportamenti fraudolenti e dimostrare che il soggetto passivo è l’autore di tale frode o vi ha partecipato attivamente, oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in detta frode;

tale obbligo non implica necessariamente che debbano essere individuati tutti i partecipanti alla frode e tutti i loro rispettivi comportamenti.

4)

La direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di proporzionalità,

deve essere interpretata nel senso che:

non spetta, in linea di principio, al soggetto passivo che intenda esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) verificare che il fornitore e gli altri operatori intervenuti a monte nella catena di prestazioni abbiano rispettato le norme nazionali che disciplinano le prestazioni di servizi in questione e le altre norme nazionali applicabili alla loro attività. Tuttavia, in presenza di indizi, risultanti dalla violazione di dette norme e tali da far sorgere nel soggetto passivo, al momento dell’acquisto effettuato dal medesimo, sospetti riguardo all’esistenza di irregolarità o di una frode, si può esigere che tale soggetto passivo dia prova di una maggiore diligenza e adotti le misure che ci si possono ragionevolmente attendere dallo stesso per assicurarsi di non partecipare, mediante tale acquisto, a un’operazione che si iscrive in una frode all’IVA.


(1)  GU C 266 dell’11.7.2022.