30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/21 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 2 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj — Romania) — NC / Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA
(Causa C-229/22) (1)
(«Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii) - Compensazione ed assistenza ai passeggeri - Cancellazione di un volo - Diritto alla compensazione pecuniaria in caso di offerta di un volo alternativo - Condizioni - Divergenza tra le differenti versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione - Volo alternativo che consente ai passeggeri di partire non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto»)
(2023/C 35/24)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Specializat Cluj
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: NC
Convenuta: Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,
deve essere interpretato nel senso che:
in caso di cancellazione di un volo, ai passeggeri coinvolti spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, a meno che siano stati informati di detta cancellazione meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e tale vettore aereo abbia offerto loro di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
(1) Data di deposito: 29.3.2022.