8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/22


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2023 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de lo Mercantil no 11 de Barcelona — Spagna) — QJ e IP / Deutsche Bank AG

(Cause riunite C-198/22 e C-199/22) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 101 TFUE - Direttiva 2014/104/UE - Articolo 10 - Ambito di applicazione ratione temporis - Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea - Termine di prescrizione - Violazione commessa prima dell’entrata in vigore della direttiva - Tutela dei consumatori)

(2023/C 164/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil no 11 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Attore: QJ (C-198/22)

Attore: IP (C-199/22)

Convenuta: Deutsche Bank AG

Dispositivo

1)

L’articolo 101 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui il termine di prescrizione applicabile a un’azione per il risarcimento del danno per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea esercitata da un consumatore inizia a decorrere il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi della decisione definitiva della Commissione europea con cui tale violazione è stata constatata, dal momento che si può ragionevolmente ritenere che il soggetto danneggiato abbia avuto conoscenza degli elementi indispensabili per esercitare la sua azione per il risarcimento del danno alla data di tale pubblicazione.

2)

L’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (2), deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un’azione per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza che, sebbene vertente su una violazione che ha avuto termine prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, è stata esercitata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di trasposizione della direttiva medesima nel diritto nazionale, nei limiti in cui il termine di prescrizione applicabile a tale azione non è scaduto prima della data di scadenza del termine di trasposizione di detta direttiva.


(1)  Data di deposito: 14.3.2022.

(2)  GU 2014, L 349, pag. 1.