31.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 271/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Saint-Louis Sucre / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny
[Causa C-183/22 (1), Saint-Louis Sucre (Riconoscimento di un’organizzazione di produttori)]
(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Statuto delle organizzazioni di produttori - Articolo 153, paragrafo 1, lettera b) - Regola dell’appartenenza degli aderenti a una sola organizzazione di produttori - Portata - Articolo 153, paragrafo 2, lettera c) - Controllo democratico dell’organizzazione di produttori e delle decisioni prese in seno ad essa da parte degli aderenti produttori - Controllo esercitato da un soggetto su taluni aderenti dell’organizzazione di produttori)
(2023/C 271/08)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Saint-Louis Sucre
Resistenti: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny
Dispositivo
1) |
L’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che: l’obbligo di appartenenza a una sola organizzazione di produttori riguarda esclusivamente gli aderenti di quest’ultima aventi la qualità di produttori. |
2) |
L’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, deve essere interpretato nel senso che: al fine di determinare se lo statuto di un’organizzazione di produttori contenga regole atte a consentire ai produttori aderenti di quest’ultima il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, l’autorità nazionale incaricata del riconoscimento di tale organizzazione deve:
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