31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Saint-Louis Sucre / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny

[Causa C-183/22 (1), Saint-Louis Sucre (Riconoscimento di un’organizzazione di produttori)]

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Statuto delle organizzazioni di produttori - Articolo 153, paragrafo 1, lettera b) - Regola dell’appartenenza degli aderenti a una sola organizzazione di produttori - Portata - Articolo 153, paragrafo 2, lettera c) - Controllo democratico dell’organizzazione di produttori e delle decisioni prese in seno ad essa da parte degli aderenti produttori - Controllo esercitato da un soggetto su taluni aderenti dell’organizzazione di produttori)

(2023/C 271/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Saint-Louis Sucre

Resistenti: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny

Dispositivo

1)

L’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017,

deve essere interpretato nel senso che:

l’obbligo di appartenenza a una sola organizzazione di produttori riguarda esclusivamente gli aderenti di quest’ultima aventi la qualità di produttori.

2)

L’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393,

deve essere interpretato nel senso che:

al fine di determinare se lo statuto di un’organizzazione di produttori contenga regole atte a consentire ai produttori aderenti di quest’ultima il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, l’autorità nazionale incaricata del riconoscimento di tale organizzazione deve:

esaminare se un soggetto controlli taluni aderenti dell’organizzazione di produttori tenendo conto non solo del fatto che tale soggetto detiene una partecipazione nel capitale sociale di detti aderenti, ma anche del fatto che detto soggetto intrattiene con essi altri tipi di rapporti, quali, nel caso di aderenti non produttori, l’appartenenza di questi ultimi alla medesima confederazione sindacale o, nel caso di aderenti produttori, l’esercizio, da parte di questi ultimi, delle responsabilità direttive in seno a una siffatta confederazione;

dopo aver verificato che i produttori aderenti dell’organizzazione di produttori dispongano della maggioranza dei voti in seno all’assemblea generale dell’organizzazione, essa deve altresì esaminare se, alla luce della ripartizione dei voti tra gli aderenti che non sono controllati da altri soggetti, uno o più aderenti non produttori possano, a causa di un’influenza determinante che essi potrebbero in tal modo esercitare, controllare, anche senza maggioranza, le decisioni prese dall’organizzazione di produttori.


(1)  GU C 213 del 30.5.2022.