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3.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/4 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di BK, ZhP
[Causa C-176/22 (1), BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale)]
(Rinvio pregiudiziale - Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Articolo 23, primo comma - Sospensione del procedimento principale da parte di un giudice nazionale che sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE - Possibilità di sospensione parziale)
(2023/C 235/05)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parti nel procedimento penale principale
BK, ZhP
Con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura
Dispositivo
L’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice nazionale, che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti di quest’ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda.