8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/15


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Generali Seguros SA, già Global, Companhia de Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-42/22 (1), Generali Seguros)

(«Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione dall’IVA - Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) - Esenzione delle operazioni di assicurazione e di riassicurazione - Articolo 136, lettera a) - Esenzione delle cessioni di beni destinati esclusivamente ad un’attività esente - Nozione di “operazioni di assicurazione” - Rivendita di relitti di autoveicoli incidentati acquistati presso gli assicurati - Principio di neutralità fiscale»)

(2023/C 164/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Generali Seguros SA, già Global, Companhia de Seguros SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

1)

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato nel senso che:

le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

2)

L’articolo 136, lettera a), della direttiva 2006/112

deve essere interpretato nel senso che:

operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

3)

Il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta all’assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.


(1)  GU 171 del 25.4.2022.