8.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 164/15 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Generali Seguros SA, già Global, Companhia de Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-42/22 (1), Generali Seguros)
(«Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione dall’IVA - Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) - Esenzione delle operazioni di assicurazione e di riassicurazione - Articolo 136, lettera a) - Esenzione delle cessioni di beni destinati esclusivamente ad un’attività esente - Nozione di “operazioni di assicurazione” - Rivendita di relitti di autoveicoli incidentati acquistati presso gli assicurati - Principio di neutralità fiscale»)
(2023/C 164/19)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Generali Seguros SA, già Global, Companhia de Seguros SA
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
1) |
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione. |
2) |
L’articolo 136, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione. |
3) |
Il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che: esso non osta all’assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione. |