8.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 164/14 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — NJ, OZ / An Bord Pleanála, Ireland, Attorney General
[Causa C-9/22 (1), An Bord Pleanála e.a. (Site de St Teresa’s Gardens)]
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Valutazione ambientale - Atto non normativo predisposto da un consiglio comunale e da un promotore - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente - Articolo 3, paragrafo 1 - Obbligo di individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto in modo appropriato per ogni singolo caso - Orientamenti ministeriali vincolanti in materia di altezza degli edifici)
(2023/C 164/18)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: NJ, OZ
Convenuti: An Bord Pleanála, Ireland, Attorney General
con l’intervento di: DBTR-SCR1 Fund, a sub Fund of TWTC Multi-Family ICAV
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che: un piano rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva qualora, in primo luogo, sia stato elaborato da un’autorità a livello locale in collaborazione con un committente preso in considerazione da tale piano e sia stato adottato da tale autorità, in secondo luogo, sia stato adottato sulla base di una disposizione contenuta in un altro piano o programma e, in terzo luogo, preveda sviluppi diversi da quelli previsti in un altro piano o programma, a condizione, tuttavia, che abbia almeno carattere obbligatorio per le autorità competenti nel settore del rilascio di autorizzazioni per progetti. |
2) |
La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta ad una normativa nazionale che impone alle autorità competenti di uno Stato membro, quando decidono di concedere o meno un’autorizzazione per un progetto, di agire conformemente agli orientamenti che richiedono di aumentare, ove possibile, l’altezza degli edifici e che sono stati oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42. |