Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’8 dicembre 2021 –
D’Amato e a. / Parlamento
(causa T-722/21 R)
«Procedimento sommario – Membri del Parlamento – Condizioni di accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro connesse alla crisi sanitaria – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 8-11) |
2. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 14) |
3. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 26) |
4. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Rischio che non costituisce di per sé un danno grave – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio – Carattere particolarmente serio del fumus boni juris – Irrilevanza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 30) |
5. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Necessità di dedurre il rischio di subire personalmente tale danno (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 36, 41) |
6. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 40) |
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 27 ottobre 2021 sulle norme eccezionali in materia di salute e sicurezza che disciplinano l’accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
L’ordinanza del 15 novembre 2021, D’Amato e a./Parlamento (T-722/21 R), è revocata. |
3) |
Le spese sono riservate. |