Causa T‑422/21

Daimler AG

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 dicembre 2021

«Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Mancata rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE – Irricevibilità manifesta»

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione da parte di un avvocato – Ricorso sottoscritto da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici di uno Stato membro o di uno Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo – Ricorso di annullamento contro una decisione di un’agenzia dell’Unione adottata dopo la fine del periodo di transizione previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione – Ricorso firmato da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito – Irricevibilità manifesta

(Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, artt. 87, 91, §§ 1 e 2, 92, § 1, 93, 95, § 1, e 97; Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, comma 4, e 53)

(v. punti 15, 17-25)

Sintesi

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2021, la Daimler AG ha proposto un ricorso avverso la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 maggio 2021. La Daimler ha dichiarato di essere rappresentata da due avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito.

L’accordo di recesso ( 1 ) prevede un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020.

Con la sua ordinanza, il Tribunale respinge il ricorso della Daimler in quanto manifestamente irricevibile. Esso si pronuncia, per la prima volta, sulla questione della ricevibilità di un ricorso proposto da una ricorrente rappresentata da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito avverso una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO adottata dopo la fine del periodo di transizione.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale ricorda che solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione ( 2 ). A tal riguardo, l’accordo di recesso prevede diverse ipotesi in cui un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito può rappresentare o assistere una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione ( 3 ).

In secondo luogo, il Tribunale constata che il ricorso in esame non rientra in alcuna delle suddette ipotesi previste dall’accordo di recesso, sicché gli avvocati della ricorrente non potevano rappresentarla dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione.

Infatti, esso rileva che, poiché il ricorso è stato depositato dopo la fine del periodo di transizione, la disposizione dell’accordo di recesso riguardante i procedimenti in corso dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione prima della fine di tale periodo non è applicabile. Parimenti, tenuto conto del fatto che la decisione impugnata è stata adottata dopo la fine del periodo di transizione, non si applica neppure la disposizione concernente le decisioni adottate dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione prima della fine di tale periodo ( 4 ).

Inoltre, il Tribunale rileva che il caso di specie non configura né un procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione ( 5 ), né un procedimento amministrativo concernente il rispetto del diritto dell’Unione da parte del Regno Unito, delle persone ivi residenti o stabilite, o riguardante il rispetto del diritto dell’Unione per quanto attiene alla concorrenza ( 6 ), e neanche un procedimento dell’Ufficio europeo per la lotte antifrode o un procedimento in materia di aiuti di Stato ( 7 ). La causa non rientra nemmeno nell’ambito di applicazione dell’articolo 97 dell’accordo di recesso, dato che tale disposizione concerne soltanto la rappresentanza nei procedimenti in corso dinanzi all’EUIPO, e non davanti il Tribunale.


( 1 ) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso»).

( 2 ) Articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

( 3 ) Articolo 91, paragrafi 1 e 2, dell’accordo di recesso.

( 4 ) Articolo 91, paragrafi 1 e 2, letto in combinato disposto con l’articolo 95, paragrafo 1, dell’accordo di recesso.

( 5 ) Articolo 91, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 87 dell’accordo di recesso.

( 6 ) Articolo 91, paragrafo 2, letto in combinato disposto con l’articolo 92, paragrafo 1, dell’accordo di recesso.

( 7 ) Articolo 91, paragrafo 2, letto in combinato disposto con l’articolo 93 dell’accordo di recesso.