Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 dicembre 2021 – FC / EASO
(causa T‑303/21) ( 1 )
«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare – Domande di sospensione – Convocazione a un’audizione dinanzi al consiglio di disciplina – Rinvio della data dell’audizione – Assenza di atto lesivo – Ricorso prematuro – Irricevibilità manifesta»
1. |
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Messaggio di posta elettronica del presidente del consiglio di disciplina con cui si convoca la parte ricorrente a un’audizione dinanzi a detto consiglio – Messaggio di posta elettronica che non contiene una posizione definitiva dell’amministrazione con riguardo alla situazione individuale della parte ricorrente – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1) (v. punti 32-36) |
2. |
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Natura obbligatoria – Ricorso proposto prima del rigetto del reclamo – Irricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 91, § 2) (v. punti 38-40) |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
FC è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). |
( 1 ) GU C 289 del 19.7.2021.