Ordinanza del Presidente del Tribunale del 26 maggio 2021 –
Darment / Commissione

(causa T‑92/21 R)

«Procedimento sommario – Ambiente – Gas fluorurati a effetto serra – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Immissione in commercio di idrofluorocarburi – Decisione che infligge una sanzione ad un’impresa che ha superato la quota assegnatale – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»

1. 

Domanda di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco

(artt. 256 §1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)

(v. punti 26-28)

2. 

Domanda di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente

(artt. 268, 278, 279 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

(v. punti 31, 32, 36-39, 44)

3. 

Domanda di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Fumus boni iuris di particolare gravità – Irrilevanza ai fini dell’obbligo di procedere ad una valutazione separata dell’urgenza

(artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

(v. punto 47)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 279 TFUE diretta, da un lato, ad ordinare alla Commissione di cessare di applicare alla ricorrente, per l’anno 2021 e per i periodi di assegnazione successivi, una sanzione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU 2014, L 150, pag. 195) e, dall’altro, che si disponga che la Commissione assegni alla ricorrente un contingente di importazione di idrofluorocarburi sfusi per il periodo di assegnazione 2021 e per i periodi di assegnazione successivi.

Dispositivo

1) 

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) 

Le spese sono riservate.