Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 ottobre 2021 – Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Commissione
(causa T‑22/21)
«Ricorso di annullamento – Strumento di assistenza preadesione – Stato terzo – Appalto pubblico nazionale – Risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Domanda di esecuzione, ad opera dell’amministrazione aggiudicatrice, di una garanzia bancaria – Controfirma del capo della delegazione dell’Unione nello Stato terzo o del vicecapo – Incompetenza»
Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Strumento di assistenza preadesione – Stato terzo – Appalto pubblico nazionale – Risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Domanda di esecuzione, ad opera dell’amministrazione aggiudicatrice, di una garanzia bancaria – Controfirma del capo della delegazione dell’Unione nello Stato terzo o del vicecapo – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità
(Articoli 263 e 288 TFUE)
(v. punti 22-25, 30, 34-36)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera della Commissione del 5 novembre 2020, recante il riferimento GK/Regio.ddg.d. 1(2020)6793282, relativa all’esecuzione della garanzia bancaria richiesta dal ministero della Scienza, dell’industria e della tecnologia turco.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL, è condannata alle spese. |