14.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/59


Ricorso proposto il 21 dicembre 2021 — Fronte Polisario / Consiglio

(Causa T-793/21)

(2022/C 73/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile;

annullare il regolamento impugnato;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro il regolamento (UE) 2021/1750 del Consiglio, del 28 settembre 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione (GU 2021, L 349, pag. 1), il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sull’assenza di base giuridica di detto regolamento a causa della illegittimità della decisione 2019/441 (1).

1.

Prima parte, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione 2019/441, dal momento che l’Unione e il Regno del Marocco non sono competenti a stipulare un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale, in nome e per conto del popolo saharawi, rappresentato dal Fronte Polisario.

2.

Seconda parte, vertente su una violazione dell’obbligo di esaminare la questione relativa al rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario, dato che il Consiglio non l’ha esaminata prima di adottare la decisione 2019/441.

3.

Terza parte, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, del suo obbligo di eseguire le sentenze della Corte, dal momento che la decisione 2019/441 non tiene conto della motivazione della sentenza del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118).

4.

Quarta parte, vertente sulla violazione dei principi e dei valori fondamentali che orientano l’azione dell’Unione sul piano internazionale, poiché:

in primo luogo, in violazione del diritto dei popoli al rispetto della loro unità nazionale, la decisione 2019/441 nega l’esistenza del popolo saharawi, utilizzando al suo posto i termini «popolo del Sahara occidentale» e «popoli interessati»;

in secondo luogo, in violazione del diritto dei popoli di disporre liberamente delle loro risorse naturali, la decisione 2019/441 reca la stipulazione di un accordo internazionale che organizza, senza il consenso del popolo saharawi, lo sfruttamento delle sue risorse ittiche da parte delle navi dell’Unione;

in terzo luogo, la decisione 2019/441 reca la stipulazione di un accordo internazionale con il Regno del Marocco, applicabile al Sahara occidentale occupato, nel contesto della politica annessionistica del Regno del Marocco nei confronti di detto territorio, e delle violazioni sistematiche dei diritti fondamentali che il mantenimento di tale politica impone.

5.

Quinta parte, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione 2019/441 è contraria alle dichiarazioni dell’Unione, la quale ha più volte ribadito la necessità di rispettare i principi di autodeterminazione e dell’effetto relativo dei trattati.

6.

Sesta parte, vertente sull’applicazione erronea del principio di proporzionalità, dato che, tenuto conto dello status separato e distinto del Sahara occidentale, dell’intangibilità del diritto all’autodeterminazione e della qualità di soggetto terzo del popolo saharawi, non spettava al Consiglio stabilire un rapporto di proporzionalità tra asseriti «benefici» generati dall’accordo di pesca e le sue ripercussioni sulle risorse naturali saharawi.

7.

Settima parte, vertente sulla contrarietà con la politica comune in materia di pesca, dal momento che, in applicazione dell’accordo concluso con la decisione 2019/441, le navi dell’Unione europea potranno accedere alle risorse ittiche del popolo saharawi, senza il consenso di quest’ultimo, in cambio di un corrispettivo finanziario versato alle autorità marocchine, laddove le acque del Sahara occidentale non sono «acque» marocchine ai sensi degli articoli 61 e 62 della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare.

8.

Ottava parte, vertente sulla violazione del diritto all’autodeterminazione, poiché:

in primo luogo, utilizzando i termini «popolo del Sahara occidentale» e «popoli interessati», la decisione impugnata nega l’unità nazionale del popolo saharawi in quanto titolare del diritto all’autodeterminazione;

in secondo luogo, in violazione del diritto del popolo saharawi di disporre liberamente delle sue risorse naturali, la decisione 2019/441 organizza, senza il suo consenso, lo sfruttamento delle sue risorse ittiche da parte delle navi dell’Unione;

in terzo luogo, in violazione del diritto del popolo saharawi al rispetto dell’integrità territoriale del suo territorio nazionale, la decisione 2019/441 nega lo status separato e distinto del Sahara occidentale e approva la sua divisione illegittima tramite il «Berm» marocchino.

9.

Nona parte, vertente sulla violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, poiché la decisione 2019/441 nega la qualità di soggetto terzo del popolo saharawi nelle relazioni UE-Marocco e gli impone obblighi internazionali, per quanto riguarda il suo territorio nazionale e le sue risorse naturali, senza il suo consenso.

10.

Decima parte, vertente sulla violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale, poiché:

in primo luogo, la decisione 2019/441 reca la stipulazione di un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale laddove le forze marocchine di occupazione non dispongono dello jus tractatus nei confronti di tale territorio e hanno il divieto di sfruttarne le risorse naturali;

in secondo luogo, in applicazione dell’accordo concluso con la decisione 2019/441, l’Unione sovvenziona le infrastrutture marocchine nel territorio saharawi occupato, affinché il Regno del Marocco possa stabilirvi in modo permanente la propria popolazione civile e le proprie forze armate;

in terzo luogo, utilizzando i termini «popolo del Sahara occidentale» e «popoli interessati», la decisione 2019/441 convalida il trasferimento illegittimo di coloni marocchini nel territorio saharawi occupato.

11.

Undicesima parte, vertente sulla violazione degli obblighi dell’Unione in base al diritto della responsabilità internazionale, poiché, recando la conclusione di un accordo internazionale con il Regno del Marocco applicabile al Sahara occidentale, la decisione 2019/441 approva le violazioni gravi del diritto internazionale commesse dalle forze marocchine di occupazione contro il popolo saharawi e presta aiuto e assistenza al mantenimento della situazione derivante da tali violazioni.


(1)  Decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l’accordo (GU 2019, L 77, pag. 4).