3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/45 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2021 — Alauzun e a. / Commissione
(Causa T-695/21)
(2022/C 2/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Virginie Alauzun (Saint-Cannat, Francia) e altri 774 ricorrenti (rappresentante: F. Di Vizio, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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accertare che la Commissione europea (CE) si è illegittimamente astenuta dall’includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase preclinica relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA; |
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ordinare alla Commissione europea di includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase preclinica relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA non ancora autorizzati nell’ambito della procedura dell’EMA; |
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ordinare alla Commissione europea di includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase di farmacovigilanza relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA già autorizzati nell’ambito della procedura dell’EMA; |
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chiedere alla Commissione europea di comunicare ai ricorrenti le seguenti informazioni:
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condannare la Commissione europea a sopportare l’integralità delle spese sostenute dai ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono la violazione del diritto dell’Unione e un’omissione da parte della Commissione. A tal proposito, essi affermano che la Commissione, concedendo un’autorizzazione di immissione in commercio condizionata ai vaccini a tecnologia mRNA in assenza di studi di cancerogenicità e di genotossicità, non avrebbe rispettato il suo obbligo, derivante dall’articolo 168 TFUE, di garantire un «livello elevato di protezione della salute umana».