3.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 2/45


Ricorso proposto il 28 ottobre 2021 — Alauzun e a. / Commissione

(Causa T-695/21)

(2022/C 2/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Virginie Alauzun (Saint-Cannat, Francia) e altri 774 ricorrenti (rappresentante: F. Di Vizio, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accertare che la Commissione europea (CE) si è illegittimamente astenuta dall’includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase preclinica relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA;

ordinare alla Commissione europea di includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase preclinica relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA non ancora autorizzati nell’ambito della procedura dell’EMA;

ordinare alla Commissione europea di includere le prove di cancerogenicità e di genotossicità nella fase di farmacovigilanza relativamente ai vaccini a tecnologia mRNA già autorizzati nell’ambito della procedura dell’EMA;

chiedere alla Commissione europea di comunicare ai ricorrenti le seguenti informazioni:

la base normativa precisa in forza della quale le prove in questione non sono state incluse nelle fasi dei test preclinici e di farmacovigilanza;

il regolamento che stabilisce quali sono gli esami obbligatori richiesti per l’autorizzazione dei vaccini a tecnologia mRNA;

condannare la Commissione europea a sopportare l’integralità delle spese sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono la violazione del diritto dell’Unione e un’omissione da parte della Commissione. A tal proposito, essi affermano che la Commissione, concedendo un’autorizzazione di immissione in commercio condizionata ai vaccini a tecnologia mRNA in assenza di studi di cancerogenicità e di genotossicità, non avrebbe rispettato il suo obbligo, derivante dall’articolo 168 TFUE, di garantire un «livello elevato di protezione della salute umana».