24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/35 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2021 — ClientEarth / Consiglio
(Causa T-682/21)
(2022/C 37/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer, B. Verheijen e T. van Helfteren, lawyers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del convenuto datata 9 agosto 2021, rif. SGS 21/2870, ricevuta dalla ricorrente lo stesso giorno, recante diniego di accesso a taluni documenti, richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) e del regolamento (CE) n. 1367/2006, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2); |
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condannare il convenuto alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse quelle sostenute dagli intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione derivanti dall'errata applicazione dell’eccezione della tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001), in quanto la divulgazione non pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale invocato.
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2. |
Secondo motivo, vertente su errori di diritto ed un errore manifesto di valutazione discendenti da un'errata applicazione dell’eccezione della tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001), in quanto la divulgazione non pregiudicherebbe seriamente la tutela della consulenza legale.
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3. |
Terzo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione che comportano un'errata applicazione dell’eccezione del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001) e dell’eccezione della tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001), poiché la decisione impugnata non ha riconosciuto e concesso l'accesso sulla base di un interesse pubblico prevalente.
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4. |
Quarto motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione da cui discende un'errata applicazione dell’eccezione della tutela delle relazioni internazionali [articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001].
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5. |
Quinto motivo, in subordine, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione comportanti un'errata applicazione dell'obbligo di consentire un accesso parziale ai documenti (articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001).
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(2) GU 2006, L 264, pag. 13. Nota editoriale: il documento richiesto si riferisce al processo decisionale riguardante la modifica proposta del regolamento (CE) n. 1367/2006.