17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/42


Ricorso proposto il 6 ottobre 2021 — Callaway / Commissione

(Causa T-653/21)

(2022/C 24/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: James C. Callaway (Kuopio, Finlandia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/1214 della Commissione, del 22 luglio 2021, che autorizza la Polonia a vietare sul suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (1);

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla richiesta della Polonia relativa all’autorizzazione concessa con la decisione impugnata e sull’illegittimità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2).

La decisione impugnata è stata adottata in base a una comunicazione della Polonia che non costituiva una richiesta, come invece previsto dall’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (3), e, in ogni caso, tale comunicazione è stata effettuata solo al fine di adempiere a un obbligo giuridico derivante dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014; quest’ultima disposizione è, tuttavia, viziata da illegittimità, come dedotto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Inoltre, la comunicazione è stata finalizzata oltre il termine stabilito all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 18 della direttiva 2002/53 e sull’illegittimità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

La decisione impugnata è stata adottata anche se oggettivamente non esiste nessun rischio per la salute umana, come invece richiesto dall’articolo 18 della direttiva 2002/53, e benché nessun rischio del genere sia stato invocato dalla Polonia nonché senza alcuna spiegazione del ragionamento che ha permesso alla Commissione di adottare la decisione senza aver assodato un rischio siffatto, violando in tali limiti l’articolo 296 TFUE. In via prudenziale, nel caso in cui la Commissione sostenga che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, nessun rischio del genere doveva essere dimostrato o che essa poteva presumere l’esistenza di un siffatto rischio, il ricorrente invoca, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità di tale disposizione.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (4) e sull’illegittimità di tale disposizione.

Il calcolo, da parte delle autorità polacche, del tenore medio di tetraidrocannabinolo (THC) della varietà di canapa Finola, che costituisce la base fattuale della decisione impugnata, viola l’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nella misura in cui il risultato non è stato arrotondato al primo decimale. Inoltre, in ogni caso, quest’ultima disposizione, stabilendo una soglia relativa al tenore di THC pari ad appena lo 0,2 %, è viziata da illegittimità, come dedotto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafi da 2 a 5, e dell’allegato III del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, nonché dei diritti fondamentali del ricorrente.

Le autorità polacche utilizzano una definizione di «fine della fioritura» della canapa che è contraria all’allegato III al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e scientificamente errata e, conseguentemente, i campioni usati per stabilire il tenore di THC della Finola sono stati raccolti troppo tardi, in violazione dell’allegato III. Inoltre, le autorità polacche non hanno raccolto dati relativi al prelievo dei campioni — ciò che avrebbe permesso di verificarne l’accuratezza –, in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Infine, i diritti del ricorrente di essere ascoltato e a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati violati nella misura in cui la Commissione non lo ha ascoltato e ha omesso di accertare o verificare essa stessa le necessarie circostanze fattuali, negando così al ricorrente ogni concreta possibilità di tutela giurisdizionale effettiva, dato che la Polonia afferma che la sua comunicazione, effettuata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, non è sindacabile dinanzi agli organi giurisdizionali polacchi.


(1)  GU 2021, L 265, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).

(3)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU 2002, L 93, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).