29.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 481/39


Ricorso proposto il 6 ottobre 2021 — Bloom/Parlamento e Consiglio

(Causa T-645/21)

(2021/C 481/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bloom (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Saynac e L. Chovet-Ballester, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente, sulla base degli articoli 256 e 263 TFUE, il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU 2021, L 247, pag. 1), e in particolare i suoi articoli 17, 18 e 19;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese in toto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli obiettivi di tutela elevata dell’ambiente e di sviluppo sostenibile. La ricorrente fa valere che gli articoli 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (in prosieguo: il «regolamento FEAMPA») introdurrebbero nuovamente sovvenzioni dannose per l’ambiente marino, in violazione degli obiettivi di tutela elevata dell’ambiente e di sviluppo sostenibile ribaditi dai testi europei.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto europeo di precauzione e di proporzionalità. Ad avviso della ricorrente, gli articoli 17, 18 e 19 del regolamento FEAMPA sarebbero contrari al principio di precauzione sancito all’articolo191, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, gli effetti degli articoli summenzionati contraddirebbero il principio di proporzionalità applicabile in materia di pesca.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, del 9 luglio 2004, e del principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni. La ricorrente sostiene che gli articoli 17, 18 e 19 sarebbero contrari agli obblighi in materia di lotta contro la pesca eccessiva e di preservazione delle risorse marine previsti dalle convenzioni summenzionate. Il Parlamento e il Consiglio, adottando gli articoli controversi, avrebbero violato il principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni.