29.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 481/39 |
Ricorso proposto il 6 ottobre 2021 — Bloom/Parlamento e Consiglio
(Causa T-645/21)
(2021/C 481/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bloom (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Saynac e L. Chovet-Ballester, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente, sulla base degli articoli 256 e 263 TFUE, il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU 2021, L 247, pag. 1), e in particolare i suoi articoli 17, 18 e 19; |
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condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese in toto. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli obiettivi di tutela elevata dell’ambiente e di sviluppo sostenibile. La ricorrente fa valere che gli articoli 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (in prosieguo: il «regolamento FEAMPA») introdurrebbero nuovamente sovvenzioni dannose per l’ambiente marino, in violazione degli obiettivi di tutela elevata dell’ambiente e di sviluppo sostenibile ribaditi dai testi europei. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto europeo di precauzione e di proporzionalità. Ad avviso della ricorrente, gli articoli 17, 18 e 19 del regolamento FEAMPA sarebbero contrari al principio di precauzione sancito all’articolo191, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, gli effetti degli articoli summenzionati contraddirebbero il principio di proporzionalità applicabile in materia di pesca. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, del 9 luglio 2004, e del principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni. La ricorrente sostiene che gli articoli 17, 18 e 19 sarebbero contrari agli obblighi in materia di lotta contro la pesca eccessiva e di preservazione delle risorse marine previsti dalle convenzioni summenzionate. Il Parlamento e il Consiglio, adottando gli articoli controversi, avrebbero violato il principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni. |