25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/49


Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — PBL e WA / Commissione

(Causa T-538/21)

(2021/C 431/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) (Bron, Francia) e WA (rappresentante: J. Branco, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della direzione generale Concorrenza della Commissione europea del 1o settembre 2021 — COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342);

ordinare alla Commissione europea:

di avvalersi delle sue prerogative di cui all’articlo 116, paragrafo 1, TFUE, ordinando alla Fédération française de Football (Federazione francese del gioco del calcio) di cessare con effetto immediato qualsivoglia distorsione normativa della concorrenza e di conformarsi al regolamento sulla concessione di licenze alle società sportive e sul fair play finanziario della UEFA;

di avviare una procedura di infrazione, ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE e dell’articolo 12 del regolamento di procedura 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, nei confronti della Francia per aiuti di Stato illegali al Paris Saint-Germain e, conseguentemente, di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea;

ordinare, inoltre, alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti della Francia, a norma dell’articolo 13 del regolamento di procedura 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, dirette a far cessare il pregiudizio patito dai ricorrenti, ingiungendole di disporre la sospensione delle seguenti decisioni normative, le quali creano una distorsione sleale della concorrenza attraverso un aiuto di Stato che determina un vantaggio selettivo, incidendo sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione europea nell’ambito del mercato unico dell’Unione europea:

le deliberazioni del 12 e del 14 dicembre 2019 delle Assemblee generali e federali della Ligue de Football Professionnel (Lega calcio professionistico, LFP), nonché la deliberazione del 10 dicembre 2020 dell’Assemblea generale della LFP, adottate su delega della Fédération française de Football nell’esercizio dei pubblici poteri;

la decisione del 25 giugno 2021, con cui la commissione di controllo delle società sportive professionistiche della Direzione nazionale per il controllo di gestione della LFP non ha adottato alcun provvedimento amministrativo nei confronti del Paris Saint-Germain;

la decisione della LFP, non pubblicata, con cui quest’ultima ha approvato il contratto stipulato tra Lionel Messi e il Paris Saint-Germain.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342) della Commissione europea, del 1o settembre 2021, che non ha riconosciuto ai ricorrenti la qualità di parti interessate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 (1), i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sull’interesse ad agire dei ricorrenti nell’ambito del presente procedimento. I ricorrenti contestano alla Commissione di non aver tenuto in considerazione la circostanza che il primo ricorrente è un membro («socio») del Futbol Club Barcelona (in prosieguo: «FC Barcellona») e che, in tale veste, è legittimato a presentare denuncia per segnalare un presunto aiuto illegale.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla consultazione prevista dall’articolo 116 TFUE. A tal riguardo i ricorrenti rilevano, in particolare, che nel caso di specie esiste una disparità tra le disposizioni degli Stati membri tale da falsare le condizioni di concorrenza nel mercato interno. Secondo i ricorrenti, la circostanza che la Liga de futbol profesional (Lega calcio professionistico spagnola) richieda, al contrario della lega francese, il rispetto di un rapporto del 70 % tra salari e proventi ammissibili configura una tale distorsione che penalizza, di fatto, il FC Barcellona.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sull’articolo 13 del regolamento 2015/1589. Con questo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che sia necessario ordinare alla Francia di sospendere gli aiuti e le misure che possono costituire un aiuto di Stato illegale e non notificato alle società di calcio professionistico presenti sul suo territorio.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sui criteri adottati dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai fini della definizione degli aiuti di Stato, nonché sull’applicabilità dell’articolo 108 TFUE al caso di specie.

5.

Quinto motivo di ricorso, vertente sull’urgenza della situazione, in ragione della quale i ricorrenti hanno depositato un’istanza di procedimento accelerato e un’istanza di procedimento sommario.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).