25.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 431/49 |
Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — PBL e WA / Commissione
(Causa T-538/21)
(2021/C 431/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) (Bron, Francia) e WA (rappresentante: J. Branco, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della direzione generale Concorrenza della Commissione europea del 1o settembre 2021 — COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342); |
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ordinare alla Commissione europea:
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ordinare, inoltre, alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti della Francia, a norma dell’articolo 13 del regolamento di procedura 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, dirette a far cessare il pregiudizio patito dai ricorrenti, ingiungendole di disporre la sospensione delle seguenti decisioni normative, le quali creano una distorsione sleale della concorrenza attraverso un aiuto di Stato che determina un vantaggio selettivo, incidendo sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione europea nell’ambito del mercato unico dell’Unione europea:
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la decisione COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342) della Commissione europea, del 1o settembre 2021, che non ha riconosciuto ai ricorrenti la qualità di parti interessate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 (1), i ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sull’interesse ad agire dei ricorrenti nell’ambito del presente procedimento. I ricorrenti contestano alla Commissione di non aver tenuto in considerazione la circostanza che il primo ricorrente è un membro («socio») del Futbol Club Barcelona (in prosieguo: «FC Barcellona») e che, in tale veste, è legittimato a presentare denuncia per segnalare un presunto aiuto illegale. |
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sulla consultazione prevista dall’articolo 116 TFUE. A tal riguardo i ricorrenti rilevano, in particolare, che nel caso di specie esiste una disparità tra le disposizioni degli Stati membri tale da falsare le condizioni di concorrenza nel mercato interno. Secondo i ricorrenti, la circostanza che la Liga de futbol profesional (Lega calcio professionistico spagnola) richieda, al contrario della lega francese, il rispetto di un rapporto del 70 % tra salari e proventi ammissibili configura una tale distorsione che penalizza, di fatto, il FC Barcellona. |
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sull’articolo 13 del regolamento 2015/1589. Con questo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che sia necessario ordinare alla Francia di sospendere gli aiuti e le misure che possono costituire un aiuto di Stato illegale e non notificato alle società di calcio professionistico presenti sul suo territorio. |
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sui criteri adottati dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai fini della definizione degli aiuti di Stato, nonché sull’applicabilità dell’articolo 108 TFUE al caso di specie. |
5. |
Quinto motivo di ricorso, vertente sull’urgenza della situazione, in ragione della quale i ricorrenti hanno depositato un’istanza di procedimento accelerato e un’istanza di procedimento sommario. |
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).