4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/18


Ricorso proposto il 13 agosto 2021 — Spagna / Commissione

(Causa T-495/21)

(2021/C 401/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Aguilera Ruiz e M. J. Ruiz Sánchez, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/988 della Commissione, del 16 giugno 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), [notificata con il numero C(2021) 4118], per quanto riguarda il Regno di Spagna in relazione all’indagine riguardante l’organismo pagatore del Paese Basco, fascicolo n. AA/2018/003/ES/RLF per un importo netto di EUR 2 056 473,43;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla contrarietà della rettifica forfettaria imposta di EUR 2 056 473,43 all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 (2) e agli articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (3). La Commissione è incorsa in un errore manifesto nel rilevare una carenza di controllo essenziale nell’efficacia dei controlli incrociati e nella qualità del SIGPAC.

La Commissione ha confuso le occasionali discrepanze individuate durante un processo di verifica su schermo della fotointerpretazione relativa al sistema SIGPAC e le successive verifiche in loco relative a quattro parcelle selezionate in modo casuale, con i risultati dei controlli programmati in loco, corrispondenti alle verifiche delle parcelle con coefficiente proporzionale di ammissibilità per gli anni 2016, 2017 e 2018, effettuate nell’ambito del Piano di azione al fine di migliorare e aggiornare il SIGPAC. Pur trattandosi di azioni distinte e separate, la Commissione giunge a un’unica conclusione, estrapolando i risultati dell’una e dell’altra azione, allo scopo di applicare la rettifica contestata, che questa parte ritiene inesatta e sproporzionata.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inosservanza da parte della Commissione degli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti [C(2015) 3675 dell’8 giugno 2015], che stabilisce che la rettifica forfettaria imposta è illegittima, in quanto non vi sono state carenze nei controlli incrociati, e che il rischio per il fondo delle carenze nei controlli in loco è stato quantificato nel procedimento. Questa parte, oltre a sostenere che non vi è stata alcuna carenza nei controlli incrociati con rischio per il fondo tale da giustificare la rettifica applicata, ritiene che, per quanto riguarda i controlli in loco, la Commissione abbia applicato in modo illegittimo la rettifica forfettaria, poiché il rischio per il fondo è stato individuato e quantificato nel procedimento.


(1)  GU 2021, L 218, pag. 9.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).