4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/13


Ricorso proposto il 10 luglio 2021 — Banca Popolare di Bari/Commissione

(Causa T-415/21)

(2021/C 401/14)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Banca Popolare di Bari SpA (Bari, Italia) (rappresentanti: A. Zoppini, G. Roberti, I. Perego e G. Parisi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, a versare alla ricorrente la somma di 280 milioni EUR a titolo di risarcimento per i danni materiali, nonché di un adeguato importo a titolo di risarcimento dei danni morali, causati dalla decisione (UE) 2016/1208 della Commissione del 23 dicembre 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illiceità del comportamento della Commissione

Si fa valere a questo riguardo che si è di fronte ad una violazione sufficientemente caratterizzata atteso che, nell’adozione della decisione, la Commissione: non disponeva di alcun margine di discrezionalità, essendo l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE una norma avente effetto diretto, precisa e incondizionata; è incorsa in errori manifesti di apprezzamento. Inoltre, la Commissione si è basata su un impianto probatorio insufficiente e travisando la giurisprudenza dell’Unione, come accertato dal Tribunale, prima (cause Italia e a./Commissione, T-98/16, T-196/16 e T-198/16) e dalla Corte di giustizia, poi (causa Commissione/Italia e a., C-425/19 P).

Le norme violate dalla decisione costituiscono norme che conferiscono diritti ai singoli, in contrasto con la libertà di impresa e con il diritto fondamentale ad una buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul danno morale e materiale causato alla ricorrente per la condotta illecita della Commissione

Si fa valere a questo riguardo che il fattore causale determinante il deterioramento della fiducia della clientela della banca e le perdite da questa subite, in assenza di altri possibili fattori concorrenti, è rappresentato dalla decisione della Commissione; la quale ha impedito il progetto di integrazione di Tercas e Caripe e il progetto di intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).