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9.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/49 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2021 — Rauff-Nisthar/Commissione
(Causa T-341/21)
(2021/C 320/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nadya Rauff-Nisthar (Pfinztal, Germania) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del 9 marzo 2020, nonché la decisione sul riesame del 19 agosto 2020, del comitato di selezione dell’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO), relativa al concorso EPSO/AD/371/19 (AD7) — 6 — Amministratori nell’ambito della ricerca scientifica, di non includere il nominativo della ricorrente nell’elenco di riserva; |
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nei limiti del necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo del 15 marzo 2021; |
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sollecitare la produzione dei test e dei risultati, per ogni test, del concorso relativi alla ricorrente, nonché i risultati della fase successiva, per consentire la valutazione concreta dei risultati connessi ad ogni irregolarità e dell’importanza delle conseguenze dello stress indotto dalle irregolarità constatate, in conformità all’articolo 91 del regolamento di procedura del Tribunale; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla disparità di trattamento dovuta alle irregolarità che hanno avuto luogo durante le prove e hanno influenzato i risultati del concorso. Tale motivo consta di quattro parti.
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1. |
Prima parte, vertente sull’insorgenza di errori tecnici nell’organizzazione delle prove del concorso EPSO/AD/371/19 (AD7) — 6 — Amministratori nell’ambito della ricerca scientifica, errori riconosciuti dall’amministrazione e che hanno costituito fonte di acuto stress per la ricorrente nel corso delle prove. |
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2. |
Seconda parte, vertente sulla carenza di diligenza da parte dell’amministrazione e sull’assenza di una sua reazione atta a correggere tali errori. |
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3. |
Terza parte, vertente sulla mancata presa in considerazione degli errori nella valutazione della prestazione della ricorrente e sulla mancata attuazione di procedure idonee a garantire la parità di trattamento tra i candidati. |
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4. |
Quarta parte, vertente sull’errore manifesto di valutazione delle prestazioni della ricorrente. |