2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/39


Ricorso proposto il 15 giugno 2021 — PJ/EIT

(Causa T-335/21)

(2021/C 310/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PJ (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 13 ottobre 2020 del direttore esecutivo che le nega il beneficio del telelavoro dal suo luogo di origine;

se necessario, annullare la decisione del 9 marzo 2021 del direttore esecutivo recante rigetto del reclamo della ricorrente presentato il 10 novembre 2020;

condannare il convenuto a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di imparzialità, di oggettività e di neutralità dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e sull’adozione delle norme interne da parte di un’autorità incompetente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione delle norme interne e sull’interpretazione arbitraria e irragionevole delle stesse, nonché sull’assenza di prevedibilità e di certezza del diritto.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine, sulla mancata considerazione degli interessi sia dell’istituzione sia della ricorrente e sulla non proporzionalità della decisione rispetto all’interesse reale dell’istituzione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo la «Carta»), nonché del diritto alla conciliazione tra vita privata e vita professionale, sancito dall’articolo 33 della Carta.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto effettivo al lavoro e a eque condizioni di lavoro.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla mancata considerazione di un evento di forza maggiore.