9.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/44


Ricorso proposto il 12 giugno 2021 — EWC Academy / Commissione

(Causa T-330/21)

(2021/C 320/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: EWC Academy GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: H. Däubler-Gmelin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di diniego della Commissione dell’Unione europea, direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione (EMPL), EMPL.B.2/AP/ab; Ref. Ares (2021) del 14 aprile 2021;

ordinare alla Commissione di rilasciare una legittima decisione di approvazione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

L’impugnata decisione di diniego della Commissione del 14 aprile 2021 è basata su un’errata valutazione della portata dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (1) in rapporto al bando VP/2020/008, ed applica tali disposizioni in modo giuridicamente scorretto nei confronti dei comitati aziendali europei. Il requisito, che impone ai comitati aziendali europei richiedenti, a dimostrazione della stabilità e dell’adeguatezza delle proprie disponibilità finanziarie, di documentare rispettivamente il bilancio annuale ed il conto bancario, comporterebbe l’esclusione aprioristica dal sostegno della grande maggioranza dei comitati aziendali europei, ai quali le norme nazionali di recepimento della direttiva 2009/38/CE (2) non riconoscono un’autonoma personalità giuridica. Ciò viola il principio fondamentale di parità di trattamento e non discriminazione e allo stesso tempo contrasta totalmente con la finalità del programma di sostegno.

2.

Poiché la limitazione della cerchia dei soggetti legittimati alla richiesta non è contemplata nel bando ed esso è persino rivolto espressamente e senza limitazione fra l’altro anche ai comitati aziendali europei britannici, tale limitazione violerebbe inoltre il principio fondamentale di trasparenza dell’Unione.

3.

L’interpretazione accolta nella decisione di diniego e la sua applicazione ai comitati aziendali europei comporterebbe inoltre un’indebita preferenza nei riguardi delle imprese, che — in quanto parti sociali — nel bando VP/2020/008 in linea di principio sono invitate a presentare progetti di sostegno adeguati.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

(2)  Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (GU 2018, L 122, pag. 28)