5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/33


Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Ortis / Commissione

(Causa T-271/21)

(2021/C 263/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ortis (Bütgenbach, Belgio) (rappresentante: A. de Brosses, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 della Commissione viola l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002 e l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006, e che risulta pertanto viziato da errori di diritto;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 è viziato da sviamento di potere;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468, ed il suo fondamento scientifico, ossia il parere dell’EFSA del 22 novembre 2017, sono viziati da errori manifesti di valutazione;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 viola il principio di certezza del diritto;

dichiarare che il regolamento (UE) n. 2021/468 viola il principio di proporzionalità,

e, di conseguenza,

annullare il regolamento (UE) n. 2021/468 della Commissione del 18 marzo 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene,

condannare la Commissione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di diritto. La ricorrente deduce a tal proposito il fatto che il regolamento impugnato viola l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 (1), che esige che vi sia un rischio identificato, ove classifica nella parte A dell’allegato III di tale regolamento le sostanze e le preparazioni di cui trattasi, nonostante vi siano delle incertezze scientifiche, e ove classifica nella parte C dell’allegato III prodotti diversi da sostanze, e viola l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002 (2), poiché si basa su una valutazione dei rischi parziale e non conforme.

2.

Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto numerosi indizi precisi, plausibili e concordanti dimostrerebbero che l’obiettivo di protezione della salute dei consumatori, addotto dalla Commissione, non corrisponderebbe alla realtà. La ricorrente sostiene che il regolamento impugnato ha, in particolare, l’effetto di riservare ai soli medicinali la possibilità di utilizzare le preparazioni e le sostanze contenenti alcuni derivati dall’idrossiantracene (in prosieguo: «HAD»), collocati nella parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, mentre non è questa la finalità perseguita.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione. Secondo la ricorrente, il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 22 novembre 2017, sul quale si basa il regolamento impugnato, è viziato da diversi errori manifesti di valutazione, nella misura in cui l’EFSA ha valutato il rischio genotossico e cancerogeno delle HAD, non rispettando né i suoi propri metodi di valutazione del rischio, né i metodi di valutazione del rischio dell’OCSE, e traendo conclusioni discordanti rispetto a quelle dell'Agenzia europea per i medicinali. Il regolamento impugnato risulta dunque viziato da errori manifesti di valutazione, poiché, da un lato, la Commissione avrebbe collocato nella parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 sostanze e preparazioni nonostante il parere dell’EFSA del 22 novembre 2017 denotasse l’esistenza di incertezze scientifiche, dall’altro lato, essa non avrebbe applicato il principio ALARA («As Low As Reasonably Achievable») alle misure di gestione del rischio e, infine, la stessa non avrebbe tenuto in considerazione l’evoluzione delle conoscenze scientifiche intervenuta successivamente al parere dell’EFSA del 22 novembre 2017.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto, poichè la redazione del regolamento impugnato risulterebbe incoerente nella misura in cui, da un lato, si riferisce al termine «preparazioni», nonostante questo termine non trovi definizione in testo alcuno, dall’altro lato, alcune sostanze HAD sembrerebbero essere al contempo proibite e autorizzate, ma solo se sotto controllo, e, infine, lo Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi), ha dovuto apportare precisazioni al testo.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il regolamento impugnato classificherebbe nella parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 alcune sostanze senza fissare alcuna soglia, il che equivale a vietarle, mentre tale divieto non è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito di protezione della salute pubblica.


(1)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU 2006, L 404, pag. 26).

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).