5.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/29


Ricorso proposto il 12 maggio 2021 — E. Breuninger / Commissione

(Causa T-260/21)

(2021/C 263/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: E. Breuninger GmbH & Co. (Stoccarda, Germania) (rappresentante: M. Vetter, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 1 TFUE, la decisione della convenuta del 20 novembre 2020 (Aiuti di Stato n. SA.59289) nella versione modificata dalla decisione della convenuta del 12 febbraio 2021 (Aiuti di Stato n. SA.61744),

condannare la convenuta a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Il regime di aiuti tedesco «Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020» autorizzato dalla convenuta è incompatibile con il mercato interno in quanto distorce la concorrenza, senza essere eccezionalmente giustificato nel caso di specie. La convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nel ritenere che il regime di aiuti previsto, che richiede una diminuzione del fatturato dell’impresa di almeno il 30 %, sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. L’approccio a livello dell’impresa del regime di aiuti porterebbe a privare imprese come la ricorrente, con vari settori di attività colpiti in modo diverso dalla pandemia di COVID-19, la cui attività di base supera di gran lunga un calo del fatturato del 30 % a causa delle chiusure, della possibilità di presentare una domanda, solo perché un altro settore di attività non subisce alcun calo del fatturato e, mediante il calcolo di una media aritmetica dei fatturati dei diversi settori di attività, non è raggiunta la soglia del 30 %. Tali imprese potrebbero, quindi — a differenza delle imprese con un solo settore di attività — eventualmente non ricevere alcun aiuto e dovrebbero sovvenzionare in modo incrociato i costi fissi non coperti della loro attività chiusa con le loro altre attività. Ciò porterebbe a una distorsione della concorrenza sia rispetto ai concorrenti del settore di attività interessato dal COVID-19 sia rispetto ai concorrenti del settore di attività non interessato dal COVID-19.]

2.

La convenuta ha violato i diritti procedurali della ricorrente ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, non dandole la possibilità di esprimere i suoi dubbi sulla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno durante la procedura di esame preliminare.