28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/31


Ricorso proposto il 10 maggio 2021 — Armadora Parleros / Commissione

(Causa T-254/21)

(2021/C 252/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Armadora Parleros, SL (Santa Eugenia de Ribeira, Spagna) (rappresentante: J. Navas Marqués, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione europea ha violato per omissione l’articolo 118 del regolamento 1224/2009 che disciplina la politica comune della pesca, poiché non ha proceduto a un controllo e a una supervisione adeguati della corretta applicazione di tale normativa da parte del Regno di Spagna, circostanza che può costituire un atto arrecante pregiudizio alla ricorrente ARMADORA PARLEROS, S.L.;

dichiarare che tale violazione della Commissione ha causato un danno alla ricorrente ARMADORA PARLEROS, S.L., consistente nella perdita del lucro cessante per la pesca di sgombro e di merluzzo nel periodo dal 2006 al 2020;

condannare la Commissione europea a versare alla società commerciale ARMADORA PARLEROS, S.L. l’importo di NOVE MILIONI OTTOCENTOTTANTUNOMILA QUATTROCENTOTRENTAQUATTRO EURO E SESSANTUN CENTESIMI (9 881 434,61 €) a titolo di risarcimento del danno, maggiorato degli interessi calcolati secondo le aliquote legali, e di capitalizzazione di detti interessi;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese originate dal giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico.

La ricorrente denuncia infatti il comportamento illegittimo della Commissione europea, in particolare per quanto concerne l’omissione del suo dovere di vigilanza e controllo nei confronti del Regno di Spagna riguardo all’effettiva applicazione della politica comune della pesca (PCP), e in concreto del regolamento n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU 1993, L 261, pag. 1), e del regolamento n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo [unionale] per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU 2009, L 343, pag. 1). Si fa particolare riferimento, a tal proposito, alla «mancata verifica della potenza dei motori delle navi da traino operanti nelle acque cantabriche e nordoccidentali».

Come conseguenza di questa inadempienza, la ricorrente ha subito un pregiudizio tra gli anni 2006 e 2020 dovuto all’impossibilità di fare uso della nave da traino «Vianto Tercero» che, a causa di un’applicazione erronea della PCP, dovette essere demolita e, di conseguenza, divenne totalmente inutilizzata. Tutto ciò ha causato un pregiudizio economico alla società ARMADORA PARLEROS S.L.